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Decisione

42.2009.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99

del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20

consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del

10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib

325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett.

a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae

più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non

è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Considerandi

In una

sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di

giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la

propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato

sollecitato dall'assicurato.

Questo

Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31

luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la

presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del

ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che

l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti

istruttori.

In una

sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se

un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le

indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8

mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha

comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili,

argomentando:

"

4.2.3

Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der

IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E.

4.2.2

Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der

Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung

der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres

verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten

Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine

Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl.

auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E.

5.2

). Insoweit ist die Beschwerde begründet.

Al

consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a

ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto

(vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).

In

un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha

invece rilevato:

"

L'autorité de recours de première instance était

appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle

l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des

mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il

s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité

déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16

LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le

recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large

mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses.

L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par

ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de

sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du

mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps

morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail

liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité

invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance

fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui

était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du

justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre

ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs

reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de

l'inviter à statuer dans un certain délai.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances -

auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une

liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a

LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps

nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être

considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une

situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du

29.

novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral]

5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se

plaindre d'un retard inadmissible à statuer.

2.3

Nella presente fattispecie

l'USSI ha emesso la decisione formale relativa a delle prestazioni

assistenziali richieste nel 2005 soltanto il 16 ottobre 2008, dopo che il TCA

aveva accertato un diniego di giustizia con sentenza del 18 giugno 2008 e dopo

che RI 1 aveva inoltrato un nuovo ricorso per diniego di giustizia l'8

settembre 2008.

Contro la decisione del 16

ottobre 2008 il ricorrente ha inoltrato un reclamo il 27 ottobre 2008.

Dopo avere sollecitato

l'evasione del reclamo il 21 novembre 2008 (cfr. Doc. A1), il 2 febbraio 2009 RI

1.

ha inoltrato presso il TCA un nuovo ricorso per diniego di giustizia da parte

dell'USSI.

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale non può che ritenere fondato il ricorso

dell'assicurato.

Infatti, trattandosi di

prestazioni assistenziali relative all'anno 2005 e viste le precedenti sentenze

di questo Tribunale, l'amministrazione avrebbe dovuto evadere il reclamo con la

minima sollecitazione.

Quanto alle

giustificazioni del capo ufficio dell'USSI, il TCA si limita a ricordare che,

secondo la giurisprudenza, i ritardi nell'evasione delle pratiche non possono

essere giustificati con il sovraccarico di lavoro (cfr. consid. 2.2).

Per quel che riguarda in

particolare l'USSI, questo Tribunale si augura che le misure adottate permettano

di risolvere al più presto i problemi organizzativi, anche perchè, in modo

sorprendente, questo Ufficio, talvolta, non invia la risposta di causa con

l'incarto completo entro i termini assegnatigli e neppure dopo avere ricevuto

un ultimo termine perentorio (cfr. consid. 1.3).

Infine, a proposito degli

incontri, che non hanno mai potuto avere luogo, tra i funzionari dell'USSI con

il ricorrente e la sua patrocinatrice nell'ambito della procedura di divorzio,

questo Tribunale rileva che fra la riunione fissata per il 16 dicembre 2008 e

annullata su richiesta del ricorrente e l'inoltro del ricorso per diniego di

giustizia, erano trascorsi ancora un mese e mezzo. In quel periodo

l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto evadere il reclamo. Il TCA nota

peraltro che la decisione su reclamo non era ancora stata emessa il 29 aprile

2008.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami

giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli

estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento.

Gli atti

vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione per l’emissione di una

decisione su reclamo contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare

un ricorso al TCA sulle questioni di merito.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

È accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.

2. Gli atti

sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.3.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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