42.2009.1
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11 maggio 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
42.2009.1
Data decisione, Autorità:
11.05.2009, TCA
Titolo:
Con STCA 42.08.4accertato diniego di giustizia(non emesso dec.relativa a rich.assist.soc.per 2005). Dec.emessa 10/08.Nuovo ric.2/09 poiché USSI non emesso dec.su reclamo.Ritardi nell'evas.delle pratiche non possono essere giustificati con il sovraccarico di lavoro. Nuovo diniego di giust.Ric.accolto
DENEGATA GIUSTIZIA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 61 cpv. 1 let. a LPGA
art. 2 LPTCA
art. 15 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2009.1
DC/sc
Lugano
11 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2009
di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
42.2008.4 del 18 giugno 2008 il TCA ha accolto un ricorso inoltrato da RI 1 ed
ha accertato un diniego di giustizia da parte dell'USSI.
L'amministrazione
non ha infatti mai emesso una decisione formale riguardo alla richiesta di
prestazioni assistenziali inoltrata dal ricorrente il 24 maggio 2005, il quale
nei mesi di ottobre e dicembre 2005 aveva sollecitato l'evasione della sua
pratica (cfr. consid. 2.8 della sentenza citata).
Con
sentenza 42.2008.11 del 6 novembre 2008 il TCA ha stralciato dai ruoli un nuovo
ricorso dell'8 settembre 2008 di RI 1 per diniego di giustizia, in quanto
pendente causa e precisamente il 16 ottobre 2008, l'USSI aveva finalmente
emesso la decisione formale.
Il TCA ha
posto la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- a carico
dell'USSI in quanto l'amministrazione ha provocato la vertenza per leggerezza.
In
quell'occasione questo Corte ha rilevato:
"
Nella presente fattispecie l'USSI non ha emesso
immediatamen-te la decisione formale dopo la sentenza 42.2008.4 del 18 giugno
2008 con la quale questo Tribunale aveva accertato un diniego di giustizia.
L'amministrazione non lo ha fatto neppure dopo
due solleciti scritti dall'assicurato del 28 luglio 2008 (cfr. Doc. A3) e del
18 agosto 2008 (cfr. Doc. A2).
L'USSI si è pronunciato formalmente soltanto più
di un mese dopo l'inoltro di un nuovo ricorso per diniego di giustizia.
L'amministrazione ha inoltre giustificato il
ritardo con argomenti già esposti nella risposta di causa relativa al
precedente ricorso (cfr. Doc. III e Doc. VII dell'inc. 42.2008.4).
In simili condizioni il TCA deve concludere che
il presente ricorso è stato provocato per leggerezza dall'USSI (cfr. STFA B
57/05 del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323).
Di conseguenza le tasse e le spese di procedura
per complessivi fr. 200.-- sono a poste a suo carico.
1.2. Il 2
febbraio 2009 RI 1 ha inoltrato un nuovo ricorso nel quale sostiene che l'USSI
ha commesso un diniego di giustizia nella misura in cui non ha ancora emesso la
decisione sul suo reclamo del 27 ottobre 2008 contro la decisione del 16
ottobre 2008.
Il
ricorrente si è così espresso:
"
Da oltre tre mesi sto aspettando la decisione su
reclamo da parte dell'USSI, e malgrado la mia sollecitazione in data
21-11-2008.
A causa di questo ulteriore ritardo non si è
ancora entrati nel vivo dei problemi, oltre a denotare una continua mancanza di
rispetto e serietà nei miei confronti, così come verso la Corte!
Questa ennesima mancanza da parte dell'USSI mi
crea continui problemi e mi preclude la possibilità di potermi difendere e
dimostrare le mie numerose ragioni negli eventi di questi ultimi anni!
Qualora sia possibile, sono nuovamente costretto
a chiedere a questo Lod. Tribunale di intervenire." (Doc. I)
1.3. Il 4
febbraio 2009 il Presidente del TCA ha assegnato all'USSI un termine di 20 giorni
per inoltrare la risposta di causa unitamente all'incarto completo (cfr. Doc.
III).
Il 9
marzo 2009 il Presidente del TCA ha assegnato all'amministrazione un ultimo
termine perentorio di 10 giorni per insinuare la risposta di causa unitamente
alla relativa documentazione (cfr. Doc. III).
1.4. Vista
l'inazione dell'amministrazione, il 1° aprile 2009 il Presidente del TCA ha
posto i seguenti quesiti alla capo ufficio dell'USSI, signora __________:
"
(...)
1. Per quale motivo l'USSI non ha
inviato la risposta di causa e l'incarto completo al Tribunale, entro il
termine di 20 giorni?
2. Per quale motivo l'USSI non lo ha
fatto neppure dopo che gli è stato assegnato un ultimo termine perentorio di 10
giorni?
3. È cosciente l'USSI del fatto che
allorché un Tribunale assegna un termine per inoltrare la risposta di causa e
per trasmettere l'incarto completo, occorre rispettarlo?
4. L'USSI ha preso conoscenza del
consid. 2.4 e del punto 2 del dispositivo della STCA 42.2008.11 del 6 novembre
2008?
5. Quali provvedimenti ha intrapreso
per evitare il ripetersi di simili episodi in futuro in questo e in altri casi?
6. Nel caso concreto è già stata
emessa la decisione sul reclamo inoltrato dal signor RI 1 il 27 ottobre 2008?
7. Se no, per
quale motivo?
(Se sì, voglia trasmettermene una copia al
TCA)." (Doc. IV)
Dopo
diversi solleciti da parte del TCA (cfr. Doc. V - Doc. VIII); il 28 aprile 2009
(cfr. Doc. C) il capo ufficio dell'USSI ha così risposto:
"
(...)
Domanda 1 e 2
La mancata risposta alla causa presentata dal
signor RI 1 è dovuta al carico di lavoro che grava sul tutto l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento e alle recenti assenze per malattia di
alcuni collaboratori, tra i quali la recente dell'operatrice che si occupa del
dossier del signor RI 1. Inoltre il Capo del servizio Prestazioni, che aveva
iniziato la sua attività lo scorso 1° ottobre 2008 e che avrebbe dovuto
sgravare il Capo Ufficio del compito di evadere queste pendenze a sostegno del
Capo ufficio, ha nel frattempo già chiesto e ottenuto il trasferimento presso
un altro Ufficio dell'Amministrazione cantonale, e questo ha creato un
ulteriore aggravio di lavoro e pesanti problemi organizzativi. Da settembre
2008 l'USSI è inoltre confrontato a un'emergenza nel settore asilanti che ha
comportato un carico di lavoro non pianificato sul Capo ufficio a fronte di
risorse già insufficienti.
Per far fronte a questa difficile situazione e
coscienti e preoccupati del rischio di denegata giustizia per gli utenti, lo
scorso dicembre 2008 è stato dato un mandato a un consulente esterno per la
preparazione dei progetti di risposta ai reclami pendenti (più di 40 a dicembre
2008). Attualmente sono registrati una media di 2 nuovi reclami settimanali e
la precedenza viene data ai reclami contro decisioni di rifiuto di prestazioni.
Si tratta di una situazione di urgenza e, purtroppo anche con il sostegno
esterno per la trattazione dei reclami pendenti, vi sono ancora ritardi
importanti.
Domanda 3
Sì, ma purtroppo vi sono stati problemi
amministrativi e di coordinamento all'interno dell'Ufficio che hanno impedito
il rispetto di tali termini.
Domanda 4
Sì.
Domanda 5
Per quanto concerne i problemi di ordine
organizzativo, sono state ricordate ai collaboratori le indicazioni procedurali
per la gestione dei reclami. Esso prevede che il reclamo debba essere
innanzitutto esaminato dall'operatore incaricato del dossier che formula al
Capo servizio un preavviso e richiede un appuntamento per la discussione e
successiva risposta. A causa del trasferimento del Caposervizio che ha
terminato la sua attività lo scorso 31 marzo 2009 e non ancora sostituito, da
aprile 2009 il flusso interno di comunicazione e gestione dei reclami è stato
modificato, prevedendo il successivo passaggio verso il Capo ufficio. Questo sta
creando ulteriori ritardi, dovuto al sovraccarico di lavoro e alle già citate
assenze per malattia. Come specificato al punto 2, è stato inoltre dato un
mandato esterno per l'evasione dei reclami pendenti a novembre 2008, tuttora in
fase di esecuzione.
Domanda 6 e 7
No, a causa dell'elevato numero di reclami
pendenti e delle risorse limitate, l'USSI sta evadendo in priorità i reclami
contro decisioni di rifiuto delle prestazioni correnti.
Da rilevare comunque che, tenuto conto della
particolare situazione e della complessità della materia da spiegare in modo
esaustivo per lettera, era stato proposto un incontro con il ricorrente e
l'avv. Simonetta Scolari sua patrocinatrice nell'ambito della procedura di
divorzio, già nel corso del mese di novembre 2008: dopo alcuni rinvii dovuti
allo stato di salute del signor RI 1, era stato fissato un incontro lo scorso
16 dicembre 2008, annullato però su richiesta del ricorrente." (Doc. X/1)
1.5. Nel
frattempo il 27 aprile 2009 RI 1 aveva inviato uno scritto e ulteriore
documentazione al TCA (cfr. Doc. IX e Doc. B1-B4).
Il 5
maggio 2009 il ricorrente ha formulato le seguenti osservazioni alle risposte
fornite dall'USSI:
"
Le risposte dell'USSI alle prime 5 domande sono
comprensibili allo stato attuale e a livello generale, ma non dopo i gravi
danni fisici, morali, di immagine e finanziari che ho dovuto patire a causa
della decisione in questione, danni che avrebbero potuto essere gravissimi se
non avessi saputo e potuto reagire, e dopo le pesanti accuse che ho mosso e che
ribadisco tuttora con forza a carico dei signori __________ e __________, non
aver risposto a me, e soprattutto a questa Corte è inammissibile! !
La mole di lavoro non giustifica l'omissione di
una decisione che si protrae dal 2005! (senza contare
poi che le stesse necessità erano presenti già nel
2003)
Nel caso concreto, non sono al momento in grado
di spiegarmi meglio, ma a questo punto voglio comunque affermare che non si
tratta "solo" di leggerezza da parte dell'amministrazione!
Alle ultime 2 risposte dell'USSI, invio
semplicemente copia della corrispondenza intercorsa tra il sottoscritto, il mio
Avvocato e l'USSI, mi scuso per
il modo di fare sbrigativo, se la mia salute lo permetterà, soprattutto la testa, non mi fermerò dal far valere tutte le mie ragioni
ringraziando per andare fino in fondo a questa storia, che mi permetterà di provare altri fatti che ora non posso
ancora esprimer!" (Doc. XIII)
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre
2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia.
In
particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la
lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999
ALV Nr. 15).
Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del
10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib
325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett.
a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae
più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non
è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Considerandi
In una
sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di
giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la
propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato
sollecitato dall'assicurato.
Questo
Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31
luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la
presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del
ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che
l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti
istruttori.
In una
sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se
un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le
indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8
mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha
comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili,
argomentando:
"
4.2.3
Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der
IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E.
4.2.2
Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der
Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung
der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres
verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten
Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine
Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl.
auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E.
5.2
). Insoweit ist die Beschwerde begründet.
Al
consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a
ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto
(vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).
In
un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha
invece rilevato:
"
L'autorité de recours de première instance était
appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle
l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des
mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il
s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité
déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16
LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le
recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large
mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses.
L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par
ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de
sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du
mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps
morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail
liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité
invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance
fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui
était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du
justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre
ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs
reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de
l'inviter à statuer dans un certain délai.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances -
auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une
liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a
LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps
nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être
considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une
situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du
29.
novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral]
5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se
plaindre d'un retard inadmissible à statuer.
2.3
Nella presente fattispecie
l'USSI ha emesso la decisione formale relativa a delle prestazioni
assistenziali richieste nel 2005 soltanto il 16 ottobre 2008, dopo che il TCA
aveva accertato un diniego di giustizia con sentenza del 18 giugno 2008 e dopo
che RI 1 aveva inoltrato un nuovo ricorso per diniego di giustizia l'8
settembre 2008.
Contro la decisione del 16
ottobre 2008 il ricorrente ha inoltrato un reclamo il 27 ottobre 2008.
Dopo avere sollecitato
l'evasione del reclamo il 21 novembre 2008 (cfr. Doc. A1), il 2 febbraio 2009 RI
1.
ha inoltrato presso il TCA un nuovo ricorso per diniego di giustizia da parte
dell'USSI.
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale non può che ritenere fondato il ricorso
dell'assicurato.
Infatti, trattandosi di
prestazioni assistenziali relative all'anno 2005 e viste le precedenti sentenze
di questo Tribunale, l'amministrazione avrebbe dovuto evadere il reclamo con la
minima sollecitazione.
Quanto alle
giustificazioni del capo ufficio dell'USSI, il TCA si limita a ricordare che,
secondo la giurisprudenza, i ritardi nell'evasione delle pratiche non possono
essere giustificati con il sovraccarico di lavoro (cfr. consid. 2.2).
Per quel che riguarda in
particolare l'USSI, questo Tribunale si augura che le misure adottate permettano
di risolvere al più presto i problemi organizzativi, anche perchè, in modo
sorprendente, questo Ufficio, talvolta, non invia la risposta di causa con
l'incarto completo entro i termini assegnatigli e neppure dopo avere ricevuto
un ultimo termine perentorio (cfr. consid. 1.3).
Infine, a proposito degli
incontri, che non hanno mai potuto avere luogo, tra i funzionari dell'USSI con
il ricorrente e la sua patrocinatrice nell'ambito della procedura di divorzio,
questo Tribunale rileva che fra la riunione fissata per il 16 dicembre 2008 e
annullata su richiesta del ricorrente e l'inoltro del ricorso per diniego di
giustizia, erano trascorsi ancora un mese e mezzo. In quel periodo
l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto evadere il reclamo. Il TCA nota
peraltro che la decisione su reclamo non era ancora stata emessa il 29 aprile
2008.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami
giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli
estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento.
Gli atti
vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione per l’emissione di una
decisione su reclamo contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare
un ricorso al TCA sulle questioni di merito.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§
È accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.
2. Gli atti
sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.3.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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