Lexipedia

Decisione

42.2009.2

2/09rich.di aiuto d'emergenza(TAFrespinto ric.contro non entrata nel merito rich.asilo e ordine d'allontan.dalla CH).Ricorso3/09per denegata giustizia respinto.1 mese per decidere non configura dinieg

14 maggio 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

Il 2 marzo 2009 il

ricorrente sollecitava un'evasione in termini ragionevoli della sua richiesta.

Anche tale richiesta è rimasta a tutt'oggi senza alcuna risposta da parte

dell'USSI.

Appare dunque

evidente che l'USSI, in questa concreta evenienza, si rende colpevole di

diniego di giustizia o quantomeno di ritardata giustizia. Certo, dall'inoltro

dell'istanza con la quale il ricorrente chiedeva di poter beneficiare

dell'aiuto d'urgenza, non è trascorso nemmeno un mese un termine che, in linea

di massima, potrebbe anche apparire ragionevole.

Occorre tuttavia

tenere in considerazione il fatto che il ricorrente è stato escluso da ogni

aiuto sociale e allontanato dall'alloggio che gli era stata assegnato durante

la procedura d'asilo e che non dispone di alcun genere di reddito. La richiesta

di soccorso d'urgenza serve a garantire la messa a disposizione dei mezzi

necessari ad una esistenza dignitosa e proprio perché interviene in una

situazione d'emergenza richiede un intervento rapido o quantomeno assunto in

termini ragionevoli, da parte dell'autorità competente.

Risulta pertanto

disatteso il principio di celerità di cui all'art. 6 n. 1 CEDU. La richiesta di

aiuto d'urgenza infatti non sembra al punto tale complessa da dover richiedere

tempi di trattazione così lunghi. Il ricorrente, d'altra parte, ha tenuto un

comportamento conforme ai dettami legali, inoltrando all'autorità competente

una richiesta oggettivamente fondata e sollecitando successivamente l'evasione

in termini ragionevoli della stessa.

Da parte

dell'autorità audita invece e fino ad oggi non è giunta alcuna risposta,

nonostante fosse stata sollecitata ad evadere in termini ragionevoli l'istanza

del ricorrente.

In simili condizioni

è dunque d'uopo concludere che l'USSI ha commesso, nel presente caso, un

diniego di giustizia, subordinatamente, un ritardo nell'evasione della

procedura.

Si chiede pertanto a

questo lodevole Tribunale di ordinare all'USSI di emanare, senza indugio, una

decisione formale che si pronunzi sulla richiesta avanzata dal ricorrente in

data 19 febbraio 2009." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta

del 1° aprile 2009 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(...)

1. Con richiesta del 19 febbraio 2009, il ricorrente ha inviato

all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, servizio asilanti, una

richiesta di aiuto d'emergenza, poi sollecitata con lettera del 2 marzo 2009.

2.

Considerandi

II ricorrente da febbraio 2009 risiede presso __________ a __________,

gestita dal __________.

3.

Purtroppo a causa della situazione particolarmente difficile del servizio

asilanti, la domanda non è stata evasa con la dovuta celerità. Il servizio

asilanti è confrontato da settembre 2008 con un carico di lavoro (nuove domande

e attribuzioni) aumentato di più del 50% rispetto al medesimo periodo dell'anno

precedente, la contemporanea assenza di una collaboratrice da fine dicembre

2008.

per malattia e la partenza di un'altra a febbraio 2009. Da febbraio 2009,

il servizio asilanti sta quindi gestendo un numero notevolmente maggiore di

pratiche con 1.5 unità di personale in meno (su un team di 3.8 unità). Sono

attualmente in corso le richieste di sostituzione del personale. Di

conseguenza, anche nella gestione evasione della corrispondenza, vi sono dei

ritardi.

4.

Di questa particolare e grave situazione sono stati informati i nostri

partners che si occupano della gestione dei richiedenti l'asilo: __________, ai

quali è stata chiesto di eventualmente sollecitare via e-mail o telefonicamente

quei casi particolarmente urgenti. Non ci risulta aver ricevuto solleciti

diretti telefonici o via e-mail per il caso in oggetto.

5.

Da rilevare inoltre che lo scorso 5 marzo 2009 la responsabile dell'USSI, __________,

e __________, responsabile di __________ presso la quale il signor RI 1

alloggia, hanno avuto un incontro per discutere le possibilità di intervento

dell'USSI nei diversi casi che hanno soggiornato nella struttura nel 2008. II

caso del ricorrente non è stato presentato né sollecitato da parte di __________.

6.

A seguito del ricorso in oggetto, l'USSI ha immediatamente contattato

telefonicamente il signor __________ di __________. Poi, con e-mail del 26

marzo inviato in copia anche al rappresentante legale del ricorrente, lic.jur. __________

e dei collaboratori della Polizia Cantonale signori __________ e __________, ha

sollecitato una risposta in merito alla richiesta formulata. A oggi non è

pervenuta nessuna risposta e non ci risulta che il signor RI 1 si sia recato

presso la Polizia cantonale per le verifiche del caso.

(...)

10.

Lo

scorso 27 gennaio 2009 è stata quindi inviata a tutti i partners coinvolti una

bozza di direttiva operativa cantonale, chiedendo di trasmettere entro il 15

febbraio le diverse osservazioni. Nel contempo i nostri partners (__________,

Sezione dei Permessi e dell'immigrazione, Polizia cantonale) sono stati

invitati ad applicare da subito la prassi stabilita per la richiesta dell'aiuto

d'emergenza.

Prove: copia e-mail del 27 gennaio 2009

(...)

17.

Nel

caso in esame, il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di procedere

con l'identificazione presso la Polizia cantonale. In mancanza di tale

accertamento, non è quindi possibile per l'USSI stabilire l'effettivo stato di

necessità e, quindi, decidere in merito alla sua richiesta di aiuto d'emergenza." (Doc. III)

1.4

Il 17 aprile

2009.

il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del

seguente tenore:

"

(...)

In primo luogo occorre ribadire che il

sovraccarico di lavoro dell'autorità - a cui si fa riferimento nella risposta

dell'USSI del 1° aprile 2009 - non rappresenta di per sé un elemento

suscettibile di giustificare le lentezza delle procedure. Da un punto di vista

oggettivo il rispetto del principio di celerità di cui all'art. 6 n. 1 CEDU,

impone alle autorità di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano

essere evase in ossequio ai principi di un processo equo.

Nella sua risposta l'autorità di prime cure

chiede di respingere il ricorso in quanto il ricorrente non ha osservato la

bozza di Direttive con la quale l'USSI intende disciplinare, nel dettaglio, la

procedura per la richiesta dell'aiuto d'urgenza. Tali Direttive prevedono che

il richiedente l'aiuto d'urgenza debba presentarsi presso la Polizia cantonale

per l'identificazione e la valutazione dello stato di indigenza. La Polizia

invia poi copia del verbale di interrogatorio all'USSI il quale, sulla scorta

di tali verifiche, emana una decisione di merito.

(...)

Nell'atto di risposta al ricorso del 10 marzo

2009.

l'USSI sostiene, a torto, che il ricorrente non abbia dato seguito alla

richiesta di procedere con l'identificazione presso la Polizia Cantonale. Il 26

marzo 2009 - quindi solo a seguito dell'inoltro del ricorso in esame - l'USSI,

via posta elettronica, ha chiesto al responsabile di __________, signor __________,

informazioni sul caso del signor RI 1. Copia di tale comunicazione è giunta

pure al sottoscritto patrocinatore del ricorrente.

Il signor __________, alle ore 12.06 del 26 marzo

2009.

così risponde alla richiesta di cui sopra: "Ciao Sara, come ti avevo

scritto qualche giorno fa dovevo sentire __________ per capire quale era la

situazione di RI 1, ossia se fosse già passato in polizia. Chiamo oggi __________

e fisso un appuntamento per RI 1 per verificare l'identità e lo stato di

indigenza" (cfr. e­-mail allegato).

In effetti il 26 marzo 2009 il signor __________

ha provveduto a fissare un appuntamento con il Sgt. __________ della Polizia

cantonale di __________ per le verifiche richieste dall'USSI. Il 2 aprile 2009

il signor __________ ha accompagnato il ricorrente presso il posto di Polizia

di __________ dove, sotto la direzione del Sgt. __________, si è provveduto al

suo interrogatorio.

L'esito di quell'interrogatorio è stato, per

certi versi, sorprendente. Il ricorrente, dopo gli accertamenti di rito, è

stato arrestato in applicazione delle misure coercitive previste dalla LStr e

trasferito in una cella del Canton __________, verosimilmente in attesa di

ottenere i documenti di viaggio per l'esecuzione dell'allontanamento verso la __________.

Ora non può essere imputato al ricorrente il fatto che la Polizia non abbia

provveduto tempestivamente all'invio del verbale di interrogatorio all'USSI e

sulla scorta del quale quest'ultimo avrebbe poi dovuto evadere la richiesta di

aiuto di urgenza. Su quanto avvenuto il 2 aprile 2009, si allega, quale mezzo

di prova, la comunicazione che il signor __________ ha trasmesso all'USSI e a

diversi enti che a titolo diverso intervengono nella questione legata all'aiuto

d'urgenza (cfr. e-mail del signor __________ allegato) e che dimostra,

contrariamente a quanto asserito dall'USSI nella risposta di causa, che il

ricorrente ha rispettato quella bozza di Direttiva di cui si chiedeva immediata

applicazione.

Sia permesso ancora osservare come la necessità

di un passaggio in Polizia per la verifica dell'identità e dello stato di indigenza,

si configuri come un ulteriore elemento di ritardo nell'evasione di richieste

di aiuto assistenziale, quale quella oggetto del presente gravame, che

dovrebbero essere evase celermente, in considerazione del fatto che le persone

che ne fanno richiesta sono escluse, dal momento del passaggio in giudicato di

una decisione di non entrata nel merito da parte dell'Ufficio federale della

migrazione, da ogni tipo di aiuto assistenziale e, una volta avvenuto lo

sfratto da parte della forze di polizia, si trovano a vivere in condizioni che

non rispettano il principio della dignità umana di cui all'art. 12 della Costituzione.

Pertanto, in virtù di quanto sopra, si chiede che

il presente ricorso sia accolto." (Doc. V)

Il 28

aprile 2009 l'USSI al riguardo ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(...)

1.

L'e-mail del 26

marzo era un sollecito a una precedente richiesta effettuata telefonicamente e

in effetti viene scritto "Ciao __________, non mi hai più fatto sapere

nulla in merito alla persona ospite (...) Come ti avevo detto a voce e come

prevede la bozza di procedura (...)".

2.

II ricorrente era ospitato presso __________ e, quindi, non vi era un'urgenza

di decisione di intervento, se non per riconoscere successivamente a __________

il costo dell'alloggio.

3.

In effetti l'attuale regolamento non precisa i disposti procedurali per la

richiesta dell'aiuto d'emergenza, in quanto creato prima dell'entrata in vigore

delle nuove disposizioni in materia di prestazioni sociali in materia di

richiedenti l'asilo del 1°

gennaio 2008. Proprio per colmare e precisare le disposizioni legali vigenti, è

stata creata la direttiva di

applicazione, coinvolgendo tutti gli attori implicati direttamente nel settore.

4.

La polizia cantonale aveva informato qualche giorno prima il patrocinatore

del ricorrente sia del probabile fermo e incarcerazione del ricorrente in vista

del rinvio coatto, che del fatto che il ricorrente era stato fermato dalla

polizia la settimana precedente a __________ e denunciato per reati legati allo

spaccio di stupefacenti. La decisione del fermo del ricorrente non deve quindi

essere collegata alla richiesta dell'aiuto d'emergenza, anche se è vero che il

fermo è stato messo in atto al momento della richiesta dell'aiuto. Quanto

successo non pregiudica in ogni caso l'applicabilità della direttiva." (Doc. VII)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20

consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del

10.

settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib

325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61

cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura

amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243

n. 509);

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una

sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, proprio relativa al diniego di

giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale

federale si è così espresso:

"

(...)

3.1

Le recourant se plaint d'une violation de l'art.

6.

par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne

pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que

l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours,

contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi

abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée

en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2

Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu

son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant

n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89

al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid.

1.2

p. 365; 128 II 34 consid. 1b

p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une

éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement

du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour

celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid.

5.3

p. 333; 129 V 411 consid. 1.3

p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été

déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008,

soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement

complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de

griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a

soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de

principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au

recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges

de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que

la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le

recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci.

Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il

présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la

limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point

de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait

être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer

fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre

qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005

du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In una

tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con

l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento

probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio

1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U

268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

Nella

citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il

fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di

parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva

disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

2.3

Nella

concreta evenienza la richiesta di aiuto d'emergenza è stata inoltrata il 19

febbraio 2009.

Il

ricorso per denegata giustizia presso il TCA (dopo un sollecito del 2 marzo

2009), è stato inoltrato il 10 marzo 2009, quindi meno di un mese dopo

l'inoltro della domanda.

Ora, pur

tenendo conto delle caratteristiche particolari dell'aiuto d'emergenza (cfr.

STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009; DTF 134 I 214 (220-221); DTF 134 I 65

(70-71); STCA 42.2005.2-4 del 28 settembre 2005), un termine così ristretto per

prendere la decisione non configura ancora un diniego di giustizia (al riguardo

cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.2), se si tiene conto, da una

parte, del carico di lavoro con il quale è confrontata l'amministrazione (cfr.

consid. 1.3) e, d'altra parte, del fatto che comunque il ricorrente dal mese

di febbraio 2009 risiedeva presso __________ (cfr. STF 8C_681/2008 del 20 marzo

2009, consid. 6 e art. 11 del Regolamento del Consiglio di Stato del 23 gennaio

2007.

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le

persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata

rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero).

Risulta peraltro

dagli atti che il 27 gennaio 2009 l'USSI ha informato i partners coinvolti

nella gestione dei richiedenti l'asilo delle necessità di procedere

innanzitutto con l'identificazione da parte della polizia cantonale per poter

eventualmente beneficiare dell'aiuto d'emergenza (cfr. Doc. 2), ciò che nel

caso concreto, il 26 marzo 2009, non era ancora avvenuto (cfr. Doc. 3).

Alla luce

di quanto appena esposto il ricorso per denegata giustizia deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster