42.2009.2
2/09rich.di aiuto d'emergenza(TAFrespinto ric.contro non entrata nel merito rich.asilo e ordine d'allontan.dalla CH).Ricorso3/09per denegata giustizia respinto.1 mese per decidere non configura dinieg
14 maggio 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2009.2
Data decisione, Autorità:
14.05.2009, TCA
Titolo:
2/09rich.di aiuto d'emergenza(TAFrespinto ric.contro non entrata nel merito rich.asilo e ordine d'allontan.dalla CH).Ricorso3/09per denegata giustizia respinto.1 mese per decidere non configura diniego di giust.da parte dell'USSI.Del resto nel3/09polizia non ancora potuto identificare richiedente
ASILO POLITICO
DENEGATA GIUSTIZIA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 29 COST
art. 61 let. a LPGA
art. 2 LPTCA
art. 15 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2009.2
DC/sc
Lugano
14 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 19
febbraio 2009 RA 1 ha inviato all'USSI, servizio asilanti, una richiesta di
aiuto d'emergenza per RI 1, così motivata:
"
(...)
Il mio mandante è giunto in Svizzera il 6
novembre 2008 e ha inoltrato domanda d'asilo. Con decisione del 2 dicembre 2008
l'UFM non entrava nel merito della suddetta domanda e contemporaneamente
ordinava l'allontanamento e la sua esecuzione dalla Svizzera. Il 3 dicembre
2008 il mio mandante inoltrava ricorso contro la precitata decisione e il
Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 21 gennaio 2008, lo ha
definitivamente respinto.
Da quel momento la situazione del mio mandante è
quella di un clandestino. Difatti, alloggiato temporaneamente presso il
Ristorante __________ a __________, il mio mandante ha ricevuto la visita della
Polizia il 5 febbraio scorso, la quale si è limitata ad eseguire lo
"sfratto". Dopo
qualche giorno all'addiaccio, il mio mandante ha recentemente trovato alloggio
provvisorio presso __________ a __________.
Ai sensi dell'art. 81 LAsi le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della legge sull"asilo e che non sono in grado di
provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni di aiuto
sociale nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LAsi la concessione di
prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta
dal diritto cantonale.
L'art. 11 del Regolamento cantonale concernente
le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo. le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente
ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta e che devono
lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007, dispone che alle persone
la cui domanda d'asilo è stata rigettata con decisione di non entrata nel merito
viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento,
igiene personale. prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto
compatibile con il rispetto della dignità umana.
È questo il caso del mio
mandante. Egli ha difatti ricevuto una decisione di non entrata nel merito
cresciuta in giudicato e pertanto può chiedere esclusivamente il soccorso d'emergenza. Quest'ultimo appare
giustificato per permettere al mio mandante di riflettere sulla decisione
recentemente notificatagli e per decidere se rientrare nel Paese d'origine o
cercare fortuna altrove.
Si chiede pertanto e in virtù di quanto sopra che
al mio mandante siano concesse le prestazioni di assistenza a titolo di
soccorso d'urgenza secondo quanto stabilito dalle disposizioni surriferite,
fissando un eventuale termine di percezione delle prestazioni stesse il quale
non dovrebbe essere comunque inferiore a tre mesi. In qualità di mandatario del
signor RI 1 La pregherei di inoltrare la decisione relativa alla presente
richiesta direttamente al sottoscritto. Mi permetto inoltre di chiederle
un'evasione rapida della presente domanda, date le condizioni esistenziali del mio mandante." (Doc. A)
Il 2
marzo 2009 RA 1 ha scritto all'USSI sollecitando l'evasione della richiesta (Doc.
B).
1.2. Il 10 marzo
2009 il patrocinatore di RI 1 ha inoltrato presso il TCA un ricorso per
denegata giustizia, rilevando:
"
(...)
3.
La modifica della Legge sull'asilo (LAsi) del 16
dicembre 2005 ha introdotto - a partire dal 1° gennaio 2008 - una distinzione
tra l'aiuto sociale propriamente detto e l'aiuto d'urgenza (o soccorso
d'emergenza). Quest'ultimo - che trova fondamento nell'art. 12 Cost. fed. - è
destinato a richiedenti asilo rispetto ai quali è stata pronunciata una
decisione di non entrata nel merito passata in giudicato e a richiedenti asilo
il cui termine di partenza, fissato dopo la crescita in giudicato della
decisione dell'Ufficio federale della migrazione, è scaduto.
Ai
sensi dell'art. 81 LAsi le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della
presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento
ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia
tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su
richiesta, un soccorso d'emergenza.
Ai sensi dell'art. 82
LAsi la concessione di prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza
è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione di
allontanamento passato in giudicato e cui è stato imposto un termine di
partenza possono essere escluse dall'aiuto sociale.
Ai sensi dell'art.
83a LAsi lo straniero è tenuto a collaborare sia all'esecuzione di una
decisione d'allontanamento passata in giudicato che risulti ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile, sia alle indagini volte a chiarire se i
presupposti del soccorso d'emergenza sono adempiuti.
Il principio della
competenza cantonale viene poi ribadito all'art. 3 cpv. 3 dell'Ordinanza 2
sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) secondo cui nel caso di
persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel
merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato
alle quali è stato fissato un termine di partenza e nel caso di persone la cui
ammissione provvisoria è stata
sospesa mediante decisione passata in giudicato, la determinazione e la
concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza sono rette dal diritto
cantonale.
Sotto il profilo
della legislazione cantonale, oltre alla Las e alla Laps, la disciplina
dell'aiuto d'urgenza trova un addentellato legale nell'art. 11 del Regolamento
cantonale concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti asilo, le
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le
persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata
respinta e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007 a
tenore del quale alle persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con
decisione di non entrata nel merito viene assicurato il minimo vitale
(alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni
sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto
della dignità umana.
Il caso del
ricorrente trova dunque la sua base legale in tale disciplina, posto che lo
stesso è stato destinatario di una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e che poteva richiedere per tale motivo
esclusivamente il soccorso d'emergenza.
4.
Conformemente ai disposti legali il ricorrente, in data 19 febbraio 2009, ha
chiesto all'USSI di poter ricevere la prestazione che la LAsi definisce quale
soccorso d'emergenza. Nell'istanza il ricorrente chiedeva inoltre un'evasione
rapida della richiesta, considerando il fatto che dal 5 febbraio 2009 non aveva
più un alloggio e i mezzi necessari ad una esistenza dignitosa.
Fatti
Il 2 marzo 2009 il
ricorrente sollecitava un'evasione in termini ragionevoli della sua richiesta.
Anche tale richiesta è rimasta a tutt'oggi senza alcuna risposta da parte
dell'USSI.
Appare dunque
evidente che l'USSI, in questa concreta evenienza, si rende colpevole di
diniego di giustizia o quantomeno di ritardata giustizia. Certo, dall'inoltro
dell'istanza con la quale il ricorrente chiedeva di poter beneficiare
dell'aiuto d'urgenza, non è trascorso nemmeno un mese un termine che, in linea
di massima, potrebbe anche apparire ragionevole.
Occorre tuttavia
tenere in considerazione il fatto che il ricorrente è stato escluso da ogni
aiuto sociale e allontanato dall'alloggio che gli era stata assegnato durante
la procedura d'asilo e che non dispone di alcun genere di reddito. La richiesta
di soccorso d'urgenza serve a garantire la messa a disposizione dei mezzi
necessari ad una esistenza dignitosa e proprio perché interviene in una
situazione d'emergenza richiede un intervento rapido o quantomeno assunto in
termini ragionevoli, da parte dell'autorità competente.
Risulta pertanto
disatteso il principio di celerità di cui all'art. 6 n. 1 CEDU. La richiesta di
aiuto d'urgenza infatti non sembra al punto tale complessa da dover richiedere
tempi di trattazione così lunghi. Il ricorrente, d'altra parte, ha tenuto un
comportamento conforme ai dettami legali, inoltrando all'autorità competente
una richiesta oggettivamente fondata e sollecitando successivamente l'evasione
in termini ragionevoli della stessa.
Da parte
dell'autorità audita invece e fino ad oggi non è giunta alcuna risposta,
nonostante fosse stata sollecitata ad evadere in termini ragionevoli l'istanza
del ricorrente.
In simili condizioni
è dunque d'uopo concludere che l'USSI ha commesso, nel presente caso, un
diniego di giustizia, subordinatamente, un ritardo nell'evasione della
procedura.
Si chiede pertanto a
questo lodevole Tribunale di ordinare all'USSI di emanare, senza indugio, una
decisione formale che si pronunzi sulla richiesta avanzata dal ricorrente in
data 19 febbraio 2009." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 1° aprile 2009 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
1. Con richiesta del 19 febbraio 2009, il ricorrente ha inviato
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, servizio asilanti, una
richiesta di aiuto d'emergenza, poi sollecitata con lettera del 2 marzo 2009.
2.
Considerandi
II ricorrente da febbraio 2009 risiede presso __________ a __________,
gestita dal __________.
3.
Purtroppo a causa della situazione particolarmente difficile del servizio
asilanti, la domanda non è stata evasa con la dovuta celerità. Il servizio
asilanti è confrontato da settembre 2008 con un carico di lavoro (nuove domande
e attribuzioni) aumentato di più del 50% rispetto al medesimo periodo dell'anno
precedente, la contemporanea assenza di una collaboratrice da fine dicembre
2008.
per malattia e la partenza di un'altra a febbraio 2009. Da febbraio 2009,
il servizio asilanti sta quindi gestendo un numero notevolmente maggiore di
pratiche con 1.5 unità di personale in meno (su un team di 3.8 unità). Sono
attualmente in corso le richieste di sostituzione del personale. Di
conseguenza, anche nella gestione evasione della corrispondenza, vi sono dei
ritardi.
4.
Di questa particolare e grave situazione sono stati informati i nostri
partners che si occupano della gestione dei richiedenti l'asilo: __________, ai
quali è stata chiesto di eventualmente sollecitare via e-mail o telefonicamente
quei casi particolarmente urgenti. Non ci risulta aver ricevuto solleciti
diretti telefonici o via e-mail per il caso in oggetto.
5.
Da rilevare inoltre che lo scorso 5 marzo 2009 la responsabile dell'USSI, __________,
e __________, responsabile di __________ presso la quale il signor RI 1
alloggia, hanno avuto un incontro per discutere le possibilità di intervento
dell'USSI nei diversi casi che hanno soggiornato nella struttura nel 2008. II
caso del ricorrente non è stato presentato né sollecitato da parte di __________.
6.
A seguito del ricorso in oggetto, l'USSI ha immediatamente contattato
telefonicamente il signor __________ di __________. Poi, con e-mail del 26
marzo inviato in copia anche al rappresentante legale del ricorrente, lic.jur. __________
e dei collaboratori della Polizia Cantonale signori __________ e __________, ha
sollecitato una risposta in merito alla richiesta formulata. A oggi non è
pervenuta nessuna risposta e non ci risulta che il signor RI 1 si sia recato
presso la Polizia cantonale per le verifiche del caso.
(...)
10.
Lo
scorso 27 gennaio 2009 è stata quindi inviata a tutti i partners coinvolti una
bozza di direttiva operativa cantonale, chiedendo di trasmettere entro il 15
febbraio le diverse osservazioni. Nel contempo i nostri partners (__________,
Sezione dei Permessi e dell'immigrazione, Polizia cantonale) sono stati
invitati ad applicare da subito la prassi stabilita per la richiesta dell'aiuto
d'emergenza.
Prove: copia e-mail del 27 gennaio 2009
(...)
17.
Nel
caso in esame, il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di procedere
con l'identificazione presso la Polizia cantonale. In mancanza di tale
accertamento, non è quindi possibile per l'USSI stabilire l'effettivo stato di
necessità e, quindi, decidere in merito alla sua richiesta di aiuto d'emergenza." (Doc. III)
1.4
Il 17 aprile
2009.
il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
"
(...)
In primo luogo occorre ribadire che il
sovraccarico di lavoro dell'autorità - a cui si fa riferimento nella risposta
dell'USSI del 1° aprile 2009 - non rappresenta di per sé un elemento
suscettibile di giustificare le lentezza delle procedure. Da un punto di vista
oggettivo il rispetto del principio di celerità di cui all'art. 6 n. 1 CEDU,
impone alle autorità di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano
essere evase in ossequio ai principi di un processo equo.
Nella sua risposta l'autorità di prime cure
chiede di respingere il ricorso in quanto il ricorrente non ha osservato la
bozza di Direttive con la quale l'USSI intende disciplinare, nel dettaglio, la
procedura per la richiesta dell'aiuto d'urgenza. Tali Direttive prevedono che
il richiedente l'aiuto d'urgenza debba presentarsi presso la Polizia cantonale
per l'identificazione e la valutazione dello stato di indigenza. La Polizia
invia poi copia del verbale di interrogatorio all'USSI il quale, sulla scorta
di tali verifiche, emana una decisione di merito.
(...)
Nell'atto di risposta al ricorso del 10 marzo
2009.
l'USSI sostiene, a torto, che il ricorrente non abbia dato seguito alla
richiesta di procedere con l'identificazione presso la Polizia Cantonale. Il 26
marzo 2009 - quindi solo a seguito dell'inoltro del ricorso in esame - l'USSI,
via posta elettronica, ha chiesto al responsabile di __________, signor __________,
informazioni sul caso del signor RI 1. Copia di tale comunicazione è giunta
pure al sottoscritto patrocinatore del ricorrente.
Il signor __________, alle ore 12.06 del 26 marzo
2009.
così risponde alla richiesta di cui sopra: "Ciao Sara, come ti avevo
scritto qualche giorno fa dovevo sentire __________ per capire quale era la
situazione di RI 1, ossia se fosse già passato in polizia. Chiamo oggi __________
e fisso un appuntamento per RI 1 per verificare l'identità e lo stato di
indigenza" (cfr. e-mail allegato).
In effetti il 26 marzo 2009 il signor __________
ha provveduto a fissare un appuntamento con il Sgt. __________ della Polizia
cantonale di __________ per le verifiche richieste dall'USSI. Il 2 aprile 2009
il signor __________ ha accompagnato il ricorrente presso il posto di Polizia
di __________ dove, sotto la direzione del Sgt. __________, si è provveduto al
suo interrogatorio.
L'esito di quell'interrogatorio è stato, per
certi versi, sorprendente. Il ricorrente, dopo gli accertamenti di rito, è
stato arrestato in applicazione delle misure coercitive previste dalla LStr e
trasferito in una cella del Canton __________, verosimilmente in attesa di
ottenere i documenti di viaggio per l'esecuzione dell'allontanamento verso la __________.
Ora non può essere imputato al ricorrente il fatto che la Polizia non abbia
provveduto tempestivamente all'invio del verbale di interrogatorio all'USSI e
sulla scorta del quale quest'ultimo avrebbe poi dovuto evadere la richiesta di
aiuto di urgenza. Su quanto avvenuto il 2 aprile 2009, si allega, quale mezzo
di prova, la comunicazione che il signor __________ ha trasmesso all'USSI e a
diversi enti che a titolo diverso intervengono nella questione legata all'aiuto
d'urgenza (cfr. e-mail del signor __________ allegato) e che dimostra,
contrariamente a quanto asserito dall'USSI nella risposta di causa, che il
ricorrente ha rispettato quella bozza di Direttiva di cui si chiedeva immediata
applicazione.
Sia permesso ancora osservare come la necessità
di un passaggio in Polizia per la verifica dell'identità e dello stato di indigenza,
si configuri come un ulteriore elemento di ritardo nell'evasione di richieste
di aiuto assistenziale, quale quella oggetto del presente gravame, che
dovrebbero essere evase celermente, in considerazione del fatto che le persone
che ne fanno richiesta sono escluse, dal momento del passaggio in giudicato di
una decisione di non entrata nel merito da parte dell'Ufficio federale della
migrazione, da ogni tipo di aiuto assistenziale e, una volta avvenuto lo
sfratto da parte della forze di polizia, si trovano a vivere in condizioni che
non rispettano il principio della dignità umana di cui all'art. 12 della Costituzione.
Pertanto, in virtù di quanto sopra, si chiede che
il presente ricorso sia accolto." (Doc. V)
Il 28
aprile 2009 l'USSI al riguardo ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
1.
L'e-mail del 26
marzo era un sollecito a una precedente richiesta effettuata telefonicamente e
in effetti viene scritto "Ciao __________, non mi hai più fatto sapere
nulla in merito alla persona ospite (...) Come ti avevo detto a voce e come
prevede la bozza di procedura (...)".
2.
II ricorrente era ospitato presso __________ e, quindi, non vi era un'urgenza
di decisione di intervento, se non per riconoscere successivamente a __________
il costo dell'alloggio.
3.
In effetti l'attuale regolamento non precisa i disposti procedurali per la
richiesta dell'aiuto d'emergenza, in quanto creato prima dell'entrata in vigore
delle nuove disposizioni in materia di prestazioni sociali in materia di
richiedenti l'asilo del 1°
gennaio 2008. Proprio per colmare e precisare le disposizioni legali vigenti, è
stata creata la direttiva di
applicazione, coinvolgendo tutti gli attori implicati direttamente nel settore.
4.
La polizia cantonale aveva informato qualche giorno prima il patrocinatore
del ricorrente sia del probabile fermo e incarcerazione del ricorrente in vista
del rinvio coatto, che del fatto che il ricorrente era stato fermato dalla
polizia la settimana precedente a __________ e denunciato per reati legati allo
spaccio di stupefacenti. La decisione del fermo del ricorrente non deve quindi
essere collegata alla richiesta dell'aiuto d'emergenza, anche se è vero che il
fermo è stato messo in atto al momento della richiesta dell'aiuto. Quanto
successo non pregiudica in ogni caso l'applicabilità della direttiva." (Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre
2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia.
In
particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la
lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999
ALV Nr. 15).
Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del
10.
settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib
325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61
cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243
n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, proprio relativa al diniego di
giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale
federale si è così espresso:
"
(...)
3.1
Le recourant se plaint d'une violation de l'art.
6.
par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne
pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que
l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours,
contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi
abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée
en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2
Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu
son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant
n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89
al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid.
1.2
p. 365; 128 II 34 consid. 1b
p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une
éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement
du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour
celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid.
5.3
p. 333; 129 V 411 consid. 1.3
p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été
déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008,
soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement
complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de
griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a
soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de
principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au
recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges
de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que
la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le
recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci.
Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il
présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la
limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point
de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait
être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer
fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre
qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005
du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una
tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con
l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio
1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U
268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella
citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il
fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di
parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva
disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.3
Nella
concreta evenienza la richiesta di aiuto d'emergenza è stata inoltrata il 19
febbraio 2009.
Il
ricorso per denegata giustizia presso il TCA (dopo un sollecito del 2 marzo
2009), è stato inoltrato il 10 marzo 2009, quindi meno di un mese dopo
l'inoltro della domanda.
Ora, pur
tenendo conto delle caratteristiche particolari dell'aiuto d'emergenza (cfr.
STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009; DTF 134 I 214 (220-221); DTF 134 I 65
(70-71); STCA 42.2005.2-4 del 28 settembre 2005), un termine così ristretto per
prendere la decisione non configura ancora un diniego di giustizia (al riguardo
cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.2), se si tiene conto, da una
parte, del carico di lavoro con il quale è confrontata l'amministrazione (cfr.
consid. 1.3) e, d'altra parte, del fatto che comunque il ricorrente dal mese
di febbraio 2009 risiedeva presso __________ (cfr. STF 8C_681/2008 del 20 marzo
2009, consid. 6 e art. 11 del Regolamento del Consiglio di Stato del 23 gennaio
2007.
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le
persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata
rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero).
Risulta peraltro
dagli atti che il 27 gennaio 2009 l'USSI ha informato i partners coinvolti
nella gestione dei richiedenti l'asilo delle necessità di procedere
innanzitutto con l'identificazione da parte della polizia cantonale per poter
eventualmente beneficiare dell'aiuto d'emergenza (cfr. Doc. 2), ciò che nel
caso concreto, il 26 marzo 2009, non era ancora avvenuto (cfr. Doc. 3).
Alla luce
di quanto appena esposto il ricorso per denegata giustizia deve essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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