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Decisione

42.2009.20

Richiesta di prestazioni assistenziali. Il diritto al pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda

25 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

42.2009.20

Data decisione, Autorità:

25.08.2010, TCA

Titolo:

Richiesta di prestazioni assistenziali. Il diritto al pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

art. 59 cpv. 1 LAS

art. 61 cpv. 1 LAS

art. 49 cpv. 2 LOG

Raccomandata

Incarto n.

42.2009.20

CI/DC/sc

Lugano

25 agosto

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2009

di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento

delle prestazioni sociali

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 26 marzo

2009 RI 1 ha richiesto la concessione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. V,

doc. X/4). Con decisione del 13 luglio 2009 l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (di seguito: USSI) ha riconosciuto all’assistito una

prestazione ordinaria mensile di fr. 1'360.-- per i mesi di giugno, luglio e

agosto 2009 (cfr. doc. X/1).

1.2. Con reclamo

del 6 agosto 2009 RI 1 ha contestato la mancanza di prestazioni assistenziali

per i mesi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. X/4). Con scritto del 12 dicembre

2009 intitolato “ricorso per ritardata giustificazione dell’USSI Bellinzona”

l’assistito ha lamentato la mancata reazione dell’USSI al proprio reclamo e la

mancanza di prestazioni ordinarie di assistenza per i mesi di marzo, aprile,

maggio e dicembre 2009 (cfr. doc. I).

1.3. Con

decisione del 30 dicembre 2009 l’USSI ha riconosciuto all’assistito una

prestazione ordinaria mensile di fr. 1'360.-- per il mese di dicembre 2009 (cfr.

doc. X/5). Con decisione dell’11 febbraio 2010 l’USSI ha riconosciuto

all’assistito una prestazione ordinaria mensile di fr. 1'364.-- per i mesi di aprile

e maggio 2009 (cfr. doc. X/6).

1.4. Con

decisione su reclamo del 30 giugno 2010 l’USSI ha ritenuto privo di oggetto il

reclamo dell’assistito del 6 agosto 2009 in quanto le prestazioni relative ai mesi di aprile, maggio e dicembre 2009 erano nel frattempo state erogate,

mentre ha respinto il medesimo reclamo per il mese di marzo 2009 in quanto il richiedente non aveva diritto a prestazioni assistenziali (cfr. doc. X/2). In

risposta al ricorso del 12 dicembre 2009, sempre il 30 giugno 2010 l’USSI ne ha

postulato lo stralcio, subordinatamente la reiezione, ritenuto che le

prestazioni assegnate sono corrette (cfr. doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

Considerandi

2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

2.3

In una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV

38, p. 109s., l'Alta Corte ha ricordato che l'oggetto di un ricorso per

denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del

preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle

prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non

costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

In

caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il

Tribunale ordina pertanto all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta

misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR

2001.

KV 38 consid. 2b pag. 110).

Nella concreta

evenienza, questa Corte constata che, pendente causa, l'USSI ha emesso le

decisioni del 30 dicembre 2009 e dell’11 febbraio 2010 con cui ha riconosciuto

all’assistito prestazioni assistenziali ordinarie per i mesi di dicembre (cfr.

doc. X/5), rispettivamente aprile e maggio 2009 (cfr. doc. X/6).

Nella

misura in cui la causa riguarda l’erogazione di prestazioni assistenziali per i

mesi di aprile, maggio e dicembre 2009, essa è divenuta priva di oggetto (in

questo senso, cfr. la STFA I 760/05 del 24 maggio 2006, consid. 1 e i

riferimenti ivi menzionati e le STCA 42.2010.18 del 7 luglio 2010, STCA 42.2008.11

del 6 novembre 2008 e STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006).

2.4

L’art. 61

cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale (Las), in vigore dal 1° ottobre

2006, prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali

decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.

Inoltre

l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali

inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo

la procedura coordinata di applicazione della Laps.

Giusta

l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio

Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo

sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

Il rinvio

alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni

assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto

all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1

Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,

dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la

Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo

cui:

"

Per il calcolo della decorrenza delle

prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è

stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro

delle domande si ritiene avviata:

1.

il giorno in cui il

richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento

presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il

formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario

deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare

nell’incarto cartaceo.

(…)."

Ciò si

evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica

della Laps, in cui è indicato che:

"

(…)

V’è da aggiungere che la

domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso

il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo

sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

Ai fini

della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,

determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,

massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune

viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno

in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.

Alla luce

di quanto sopra esposto, il TCA deve concludere che in concreto, vista la

conferma dello sportello Laps di __________ che la richiesta di prestazioni

assistenziali da parte di RI 1 è avvenuta il 26 marzo 2009 (cfr. doc. V, doc.

X/4), è rilevante quest’ultima data per determinare la decorrenza del diritto

alla prestazione assistenziale spettante all’insorgente. In applicazione

dell’art. 61 cpv. 1 Las, RI 1 ha pertanto diritto a prestazioni assistenziali a

partire dal mese di aprile 2009.

La

decisione su reclamo del 30 giugno 2010 (cfr. doc. X/2) deve pertanto essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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