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Decisione

42.2009.3

Con STCA 4/08 dich.irric.ist di revis.contro dec.3/08 e trasmesso atti a USSI per pronunciarsi su reclamo. Ora diniego di giustizia per non avere ancora emesso dec.su reclmo. TCA,in assenza di una dec

15 giugno 2009Italiano16 min

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Fatti

i termini assegnatigli e neppure dopo avere ricevuto un ultimo termine

perentorio (cfr. consid. 1.3)."

2.6. Nella

presente fattispecie l'USSI, malgrado i solleciti dell'assicurato, non ha ancora

emesso la decisione su reclamo contro la decisione del 6 marzo 2008, sebbene il

TCA l'abbia invitato a farlo al più presto già nella sentenza 42.2008.5.

Oltre a

ciò l'amministrazione ha adottato nel caso presente lo stesso atteggiamento già

stigmatizzato nella sentenza citata al consid. 2.5.

In simili

condizioni il TCA deve concludere che l'USSI ha commesso un diniego di

giustizia.

Gli atti

vanno di conseguenza trasmessi all'amministrazione affinché emani immediatamente

una decisione su reclamo contro la quale RI 1 potrà eventualmente inoltrare

un ricorso al TCA sulle questioni di merito.

2.7. L'art. 29

cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, prevede, quale eccezione al principio della gratuità della procedura

(cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca), che alla parte che provoca la causa per leggerezza

Considerandi

o per comportamento temerario sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

L'esclusione

della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari

o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto

federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA; DTF 124

V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione

palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che

le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 112 V 335; per un'applicazione in materia di contributi

LPP cfr.: DTF 124 V 288 e 290 e STCA 34.2008.52 del 22 ottobre 2008).

Nella

presente fattispecie l'USSI non ha emesso la decisione su reclamo sebbene sia

trascorso più di un anno dal momento in cui aveva ricevuto dal TCA

l'indicazione di pronunciarsi al più presto sul reclamo.

In simili

condizioni il TCA deve concludere che il presente ricorso è stato provocato per

leggerezza dall'USSI (cfr. STCA 42.2008.11 del 6 novembre 2008; STFA B 57/05

del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323).

Di conseguenza

le tasse e le spese di procedura per complessivi fr. 1'000.-- sono a poste a

suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ È

accertato un diniego di giustizia da parte dell'USSI.

2. Gli atti

sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.6.

3. La tassa

di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico

dell'USSI.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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