42.2009.3
Con STCA 4/08 dich.irric.ist di revis.contro dec.3/08 e trasmesso atti a USSI per pronunciarsi su reclamo. Ora diniego di giustizia per non avere ancora emesso dec.su reclmo. TCA,in assenza di una dec
15 giugno 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
42.2009.3
Data decisione, Autorità:
15.06.2009, TCA
Titolo:
Con STCA 4/08 dich.irric.ist di revis.contro dec.3/08 e trasmesso atti a USSI per pronunciarsi su reclamo. Ora diniego di giustizia per non avere ancora emesso dec.su reclmo. TCA,in assenza di una dec.su recl.,non entra nel merito della rich.di aumento della prest.assist.Spese 1'000.-a carico USSI
DENEGATA GIUSTIZIA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RECLAMO
art. 33 LAPS
art. 65 cpv. 1 LAS
art. 61 let. a LPGA
art. 2 LPTCA
art. 15 cpv. 1 LPTCA
art. 29 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2009.3
DC/sc
Lugano
15 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2009 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
42.2008.5 del 14 aprile 2008 il TCA ha dichiarato irricevibile "l'istanza
di revisione" inoltrata da RI 1 contro una decisione dell'USSI del 6 marzo
2008 ed ha trasmesso gli atti all'amministrazione "affinché statuisca al
più presto sul reclamo" mediante una decisione su reclamo (cfr.
consid. 2.3 della sentenza citata).
1.2. Il 5 marzo
2009 RI 1 ha inoltrato un'istanza al TCA nel quale ha sottolineato di non avere
ricevuto nessuna risposta dopo un anno, ha precisato di non avere ricorso
contro l'allegata decisione del 26 settembre 2008 (cfr. Doc. A1) con la quale
l'importo della prestazione assistenziale per i mesi da ottobre a dicembre 2008
è stata fissata in fr. 2'019.-- complessivi (fr. 1'944.50 prestazione ordinaria
COSAS + fr. 74.50 premi di cassa malati) ed ha chiesto al Tribunale di aumentare
l'importo della prestazione assistenziale da fr. 1'944.50 a fr. 2'500.--
"con inizio 1.1.09, eventuali arretrati in funzione della sua
decisione" (cfr. Doc. I).
1.3. Il 20 marzo
2009 il TCA ha assegnato all'USSI un termine di 20 giorni per presentare la
risposta di causa unitamente all'incarto completo (cfr. Doc. III).
Non
avendo l'amministrazione fatto pervenire quanto richiesto, il 6 maggio 2009 il
TCA ha assegnato all'USSI un ultimo termine perentorio di 10 giorni con la
precisazione che "trascorso infruttuoso tale termine il Tribunale
procederà all'emanazione del giudizio sulla base degli atti contenuti
nell'incarto" (cfr. Doc. IV).
L'USSI
non ha reagito neppure a questo ordine del Tribunale (cfr. Doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di
prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve
essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della
Laps"
L'art. 60
Las prevede che:
"
1Il Dipartimento decide sulle
domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di
cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune
di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma
scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o
al suo rappresentante legale."
L'art. 65
cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente
l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono
dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima
disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:
"
1Contro le
decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di
reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data
di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È applicabile
la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Nella
presente fattispecie il TCA non può entrare nel merito della richiesta di RI 1
di vedersi aumentare la prestazione assistenziale dal 1° gennaio 2009, in
assenza di una decisione su reclamo (cfr. art. 33 cpv. 2 Lpas).
Per quel
che riguarda il periodo immediatamente precedente (e cioè i mesi da ottobre a
dicembre 2008), RI 1 ha ammesso di non avere inoltrato ricorso (recte: reclamo)
contro la decisione del 22 settembre 2009 (cfr. Doc. I punto 1).
Su questo
punto l'istanza (recte: il ricorso) è irricevibile.
2.4. Nel suo
scritto del 5 marzo 2009 RI 1 ha sottolineato anche che, malgrado diversi
solleciti (cfr. Doc. A3), dall'USSI non ha ancora ricevuto una risposta sebbene
sia trascorso più di un anno.
Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre
2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato
il diniego di giustizia.
In
particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la
lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999
ALV Nr. 15).
Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del
10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib
325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61
cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243
n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In una
sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di giustizia
in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la propria
decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato sollecitato
dall'assicurato.
Questo
Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31
luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la
presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del
ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che
l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti
istruttori.
In una
sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se
un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le
indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8
mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha
comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili,
argomentando:
"
4.2.3 Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der
IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E.
4.2.2 Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der
Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung
der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres
verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten
Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine
Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl.
auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E.
5.2.3). Insoweit ist die Beschwerde begründet.
Al
consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a
ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto
(vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).
In
un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha
invece rilevato:
"
L'autorité de recours de première instance était
appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle
l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des
mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il
s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité déterminés
par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA, voire
les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le recourant a
obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large mesure de
questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction y
relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par ailleurs
terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de sorte
que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du mois
d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts,
lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail liée à
une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité invoquée par
la juridiction cantonale dans sa détermination en instance fédérale ne
constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui était soumis
et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du
justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre
ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs
reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de
l'inviter à statuer dans un certain délai.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances -
auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une
liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a
LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps
nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être
considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une
situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du
29 novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral]
5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se
plaindre d'un retard inadmissible à statuer.
2.5. In una sentenza 42.2009.1
dell'11 maggio 2009 il TCA ha accolto un ricorso per diniego di giustizia nei confronti
dell'USSI ed ha sviluppato le seguente considerazioni:
" (..:)
Nella presente fattispecie l'USSI ha emesso la
decisione formale relativa a delle prestazioni assistenziali richieste nel 2005
soltanto il 16 ottobre 2008, dopo che il TCA aveva accertato un diniego di
giustizia con sentenza del 18 giugno 2008 e dopo che X aveva inoltrato un nuovo
ricorso per diniego di giustizia l'8 settembre 2008.
Contro la decisione del 16 ottobre 2008 il
ricorrente ha inoltrato un reclamo il 27 ottobre 2008.
Dopo avere sollecitato l'evasione del reclamo il
21 novembre 2008 (cfr. Doc. A1), il 2 febbraio 2009 X ha inoltrato presso il
TCA un nuovo ricorso per diniego di giustizia da parte dell'USSI.
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale non
può che ritenere fondato il ricorso dell'assicurato.
Infatti, trattandosi di prestazioni assistenziali
relative all'anno 2005 e viste le precedenti sentenze di questo Tribunale,
l'amministrazione avrebbe dovuto evadere il reclamo con la minima
sollecitazione.
Quanto alle giustificazioni del capo ufficio
dell'USSI, il TCA si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, i
ritardi nell'evasione delle pratiche non possono essere giustificati con il
sovraccarico di lavoro (cfr. consid. 2.2).
Per quel che riguarda in particolare l'USSI,
questo Tribunale si augura che le misure adottate permettano di risolvere al
più presto i problemi organizzativi, anche perchè, in modo sorprendente, questo
Ufficio, talvolta, non invia la risposta di causa con l'incarto completo entro
Fatti
i termini assegnatigli e neppure dopo avere ricevuto un ultimo termine
perentorio (cfr. consid. 1.3)."
2.6. Nella
presente fattispecie l'USSI, malgrado i solleciti dell'assicurato, non ha ancora
emesso la decisione su reclamo contro la decisione del 6 marzo 2008, sebbene il
TCA l'abbia invitato a farlo al più presto già nella sentenza 42.2008.5.
Oltre a
ciò l'amministrazione ha adottato nel caso presente lo stesso atteggiamento già
stigmatizzato nella sentenza citata al consid. 2.5.
In simili
condizioni il TCA deve concludere che l'USSI ha commesso un diniego di
giustizia.
Gli atti
vanno di conseguenza trasmessi all'amministrazione affinché emani immediatamente
una decisione su reclamo contro la quale RI 1 potrà eventualmente inoltrare
un ricorso al TCA sulle questioni di merito.
2.7. L'art. 29
cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre
2008, prevede, quale eccezione al principio della gratuità della procedura
(cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca), che alla parte che provoca la causa per leggerezza
Considerandi
o per comportamento temerario sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
L'esclusione
della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari
o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto
federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA; DTF 124
V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 112 V 335; per un'applicazione in materia di contributi
LPP cfr.: DTF 124 V 288 e 290 e STCA 34.2008.52 del 22 ottobre 2008).
Nella
presente fattispecie l'USSI non ha emesso la decisione su reclamo sebbene sia
trascorso più di un anno dal momento in cui aveva ricevuto dal TCA
l'indicazione di pronunciarsi al più presto sul reclamo.
In simili
condizioni il TCA deve concludere che il presente ricorso è stato provocato per
leggerezza dall'USSI (cfr. STCA 42.2008.11 del 6 novembre 2008; STFA B 57/05
del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323).
Di conseguenza
le tasse e le spese di procedura per complessivi fr. 1'000.-- sono a poste a
suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§ È
accertato un diniego di giustizia da parte dell'USSI.
2. Gli atti
sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.6.
3. La tassa
di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico
dell'USSI.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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