42.2009.4
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18 novembre 2009Italiano25 min
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Numero d'incarto:
42.2009.4
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
Assicurato al beneficio di prestazioni assistenziali non ha comunicato all'USSI di aver iniziato un'attività lucrativa. Violato l'obbligo di informare. L'assicurato ha commesso negligenza grave, di conseguenza negata buona fede. Confermata decisione di restituzione
BUONA FEDE
OBBLIGO DI COLLABORARE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RECLAMO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 2 cpv. 1 LAPS
art. 2 cpv. 2 LAPS
art. 6 LAPS
art. 8 LAPS
art. 9 LAPS
art. 10 LAPS
art. 13 LAPS
art. 26 cpv. 1 LAPS
art. 26 cpv. 2 LAPS
art. 26 cpv. 3 LAPS
art. 26 cpv. 4 LAPS
art. 1 cpv. 1 LAS
art. 1 cpv. 2 LAS
art. 2 cpv. 1 LAS
art. 2 cpv. 2 LAS
art. 11 LAS
art. 12 LAS
art. 17 LAS
art. 17 cpv. 1 LAS
art. 17 cpv. 2 LAS
art. 17 cpv. 3 LAS
art. 18 LAS
art. 19 LAS
art. 22 LAS
art. 36 LAS
art. 67 cpv. 1 LAS
art. 67 cpv. 2 LAS
art. 68 cpv. 1 LAS
art. 68 cpv. 2 LAS
art. 5 cpv. 1 let. b cf. 2 LPC
Raccomandata
Incarto n.
42.2009.4
LG/sc
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione sul reclamo / domanda di
condono dell’8 aprile 2009 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo/domanda di condono dell’8 aprile 2009 l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione
dell’8 settembre 2008 con la quale ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo
di fr. 2'062.-- relativo a prestazioni assistenziali indebitamente percepite per
il periodo 01.04.2008-30.04.2008 (doc. 7, 8)
A
motivazione della richiesta l’USSI ha precisato:
"
(…)
in data 1. marzo 2008 ha iniziato un’attività lavorativa presso i __________ di __________ e la stessa è stata
comunicata tardivamente al nostro ufficio.
A fine marzo ha percepito uno stipendio lordo di
CHF 7'000.--. Tale reddito non è stato computato nella tabella di calcolo
valida per il mese di aprile 2008 e la prestazione assistenziale le è stata
riconosciuta per intero, ossia CHF 2'062.-- come segue:
PERIODO
PRESTAZIONE MENSILE
IMPORTO
01.04.2008-30.04.2008
CHF 2’062.--
CHF 2’062.-
Totale
CHF 2'062.-
(doc. 8)”
1.2. Contro questo
provvedimento l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando
l’annullamento della decisione impugnata (doc. I).
Nel
proprio allegato ricorsuale RI 1 ha brevemente riassunto l’iter che lo ha
condotto ad impugnare la decisione dell’USSI, in particolare con riferimento alle
difficoltà finanziarie relative agli anni 2007-2008. Per quanto concerne
l’importo di fr. 2'062.-- il ricorrente si è giustificato asserendo di averlo riversato
interamente a __________ che gli aveva offerto vitto e alloggio durante il 2007
(doc. I).
1.3. Con la
risposta di causa del 27 luglio 2009 l’USSI ha chiesto l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se RI 1 è tenuto a restituire l’importo di
fr. 2'062.-- a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente per
il periodo 01.04.2008-30.04.2008.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
L'art. 1
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 7 gennaio 2008, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che
"il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno
sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone
rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS
- peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1°
gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
Fatti
A. Forfait globale e Supplemento
d'integrazione
Persone
dell’unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento
d’integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.–
100.–
1060.–
Considerandi
2.
persone
1469.
–
100.
–
1569.
–
3.
persone
1786.
–
100.
–
1886.
–
4.
persone
2054.
–
100.
–
2154.
–
5.
persone
2323.
–
100.
–
2423.
–
6.
persone
2592.
–
100.
–
2692.
–
7.
persone
2861.
–
100.
–
2961.
–
Per
ogni persona supplementare
+269.–
–
+269.–
B.
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle
successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di
206.
-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
2.4
L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva
del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio
n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.5
Ai sensi
dell’art. 67 Las, il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare
agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue
condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni
documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso
alla sua abitazione (cpv. 1).
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale (cpv. 2)
In
particolare, l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali (art. 68 cpv. 1).
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio
(cpv. 2).
2.6
Per quanto
riguarda le prestazioni ottenute indebitamente l’art. 36 Las prevede che:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno
restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps".
L'art. 26
Laps sancisce:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
Dal 1° ottobre 2006: I coniugati e i conviventi
sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 ha previsto che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
2.7
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido.
È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,
se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),
la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase
vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.8
Chiamato a
pronunciarsi sul reclamo/domanda di condono, il TCA rileva che RI 1 il 6
settembre 2007 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni
assistenziali ai sensi della Legge sull’assistenza sociale (Las) e della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
Con
decisione su reclamo del 7 gennaio 2008, cresciuta in giudicato, l’USSI ha confermato
la propria decisione del 22 novembre 2007 accogliendo la domanda dell’assistito,
a decorrere dal 1° ottobre 2007 (doc. 23).
In data
16.
aprile 2008 l’USSI ha comunicato al ricorrente di aver sospeso il versamento
della prestazione assistenziale del mese di maggio 2008 avendo, quest’ultimo, intrapreso
un’attività lucrativa (doc. 17). Invitato a documentare tale attività, RI 1 ha
trasmesso all’amministrazione la distinta salariale del mese di marzo 2008
della __________, dalla quale emerge un salario mensile lordo di fr. 7'000.--
(doc. 16).
L’USSI,
in data 22 aprile 2008, ha informato il ricorrente che avendo egli iniziato a
lavorare il 1° marzo 2008 senza averne data comunicazione all’USSI, la
prestazione assistenziale di fr. 2'062.--, erogata per il mese di aprile 2008,
andava restituita in quanto non dovuta secondo la tabella di calcolo allegata (doc.
14, 15).
Con
decisione dell’8 settembre 2008, poi confermata con decisione su reclamo dell’8
aprile 2009, l’USSI ha formalmente intimato a RI 1 la restituzione dell’importo
di fr. 2'062.-- relativo a prestazioni assistenziali indebitamente percepite
per il periodo 01.04.2008-30.04.2008 (doc. 7, 8)
2.9
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, malgrado
fosse al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2007, non
ha comunicato all’USSI di aver iniziato il 1° marzo 2008 un’attività lucrativa
presso la __________, in qualità di responsabile acquisto materie prime con un
salario mensile lordo di fr. 7'000.-.
La __________
nella dichiarazione del 30 luglio 2008 ha attestato:
"
(…)
Con la presente dichiariamo che il signor RI 1,
1948, domiciliato a __________ è alle nostre dipendenze con la mansione di
responsabile acquisto materie prime, dal 01.03.2008, per una durata
indeterminata.
Il signor RI 1 non ha un contratto di lavoro personale,
ma fa stato il contratto collettivo” (doc. 9).
Il
ricorrente non ha fornito particolari giustificazioni riguardo alla violazione
del suo obbligo di informare gli organi dell’assistenza sociale sulle mutate
condizioni finanziarie limitandosi a riferire delle sue passate difficoltà
economiche, peraltro anteriori al periodo durante il quale ha beneficiato delle
prestazioni assistenziali (doc. I).
Non può
essere accolta nemmeno l’argomentazione secondo cui l’importo è stato
interamente rifuso a __________, sua conoscente, che gli aveva fornito vitto e
alloggio nel 2007. Come rettamente evidenziato dall’USSI riferendosi al
principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.2.) l’aiuto spontaneo di terzi non
crea il diritto al rimborso da parte dell’assistenza.
L’assistito,
una volta iniziata l’attività lavorativa presso la __________, avrebbe dovuto
immediatamente informare gli organi dell’assistenza sociale riguardo tale
cambiamento che avrebbe implicato la modifica, la riduzione o la soppressione,
come è poi avvenuto, delle prestazioni assistenziali.
Questo a
maggior ragione se si considera l’elevato importo del salario percepito da RI 1
presso la __________, fr. 7'000.--, messo a confronto con le prestazioni
assistenziali da lui percepite da ottobre 2007: fr. 1'111.-- (doc. 23);
novembre 2007 fr. 1'111.-- (doc. 23); dicembre 2007 fr. 1'111.-- (doc. 23);
gennaio 2008 fr. 1'112.-- (doc. 36); febbraio 2008 fr. 2'062.-- (doc. 25);
marzo 2008 fr. 2'062.-- (doc. 25); aprile 2008 fr. 2'062.-- (doc. 24); maggio
2008.
fr. 2'062.-- (doc. 24).
Nel mese
di aprile 2008 l’USSI ha erogato una prestazione assistenziale di fr. 2'062.--.
Considerando un reddito computabile di fr. 7'583 [fr. 91'000.-- annui (fr.
7'000.-- x 13)] l’amministrazione è giunta ad una maggior disponibilità di fr.
4'444.-- che ha giustamente reso del tutto ingiustificata la prestazione
assistenziale erogata nel mese di aprile 2008 (doc. 15).
In simili condizioni,
richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.7., questa Corte ritiene che
l'assicurato, non segnalando immediatamente all’USSI l’importo di fr. 7'000.--
lordi ricevuti per il mese di marzo 2008 ha commesso una negligenza grave.
Di conseguenza, la buona
fede dell’insorgente deve essere negata (cfr., per un caso
analogo, STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).
2.10
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del
ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid.
2.3
, 2.4.), deve respingere il reclamo e negare il condono dell'obbligo di
restituzione della somma di fr. 2'062.-- corrispondenti alle prestazioni
assistenziali indebitamente percepite per il periodo 01.04.2008-30.04.2008.
La
decisione su reclamo/domanda di condono dell’8 aprile 2008 deve, quindi,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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