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Decisione

42.2010.13

Prestazioni assistenziali negate, in quanto il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento del richiedente supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. A

19 agosto 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

A. Forfait globale e Supplemento

d'integrazione

Persone

dell’unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento

d’integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.–

100.–

1060.–

Considerandi

2.

persone

1469.

100.

1569.

3.

persone

1786.

100.

1886.

4.

persone

2054.

100.

2154.

5.

persone

2323.

100.

2423.

6.

persone

2592.

100.

2692.

7.

persone

2861.

100.

2961.

Per

ogni persona supplementare

+269.–

+269.–

B.

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di

riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di

cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle

successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di

206.

-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

2.3

L’art. 22

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è quello

definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono

computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul

diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte

dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,

per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20'000 fr. per

una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni

transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore,

segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile;

3.

vengono

interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di

riferimento.

4.

Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e

immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

1.

non

vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non

vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non

vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le

spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino

all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20.

della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio

Per

il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato

delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9

Laps."

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui

all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli

art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei

redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti

l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta così il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la

deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle

famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate

e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le

spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20.

LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo

riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole

(cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto

a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un

appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

Le

deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della

spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e

autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a

determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione

di bisogno del richiedente.

Alcune

entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai

redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi

della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

La

sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto

al conteggio nell’ambito Laps.

Dal

calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali

le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni

assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona

priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a

disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine il

limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è

inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio

n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.4

Ai sensi

dell’art. 67 Las, il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare

agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue

condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni

documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso

alla sua abitazione (cpv. 1).

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente

privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale (cpv. 2).

In

particolare, l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali (art. 68 cpv. 1).

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio

(cpv. 2).

2.5

L’art. 21

Las, che si riferisce all’unità di riferimento, prevede:

"

In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del

diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito

disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di

intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono

esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi

dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)

In caso di rigore, l’autorità competente può pure

escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro

obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del

diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)."

Secondo

l'art. 4 Laps:

"

L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è

considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono

economicamente indipendenti."

Giusta

l'art. 2a del Regolamento Laps:

"

La convivenza è considerata stabile se,

alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di

un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi."

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Per

quanto riguarda, in particolare, l’assistenza sociale, giova osservare che in

una sentenza 2P.242/2003 del 12 gennaio 2004 il Tribunale federale ha stabilito

che ai fini della determinazione del diritto a prestazioni assistenziali è ammissibile

sommare i redditi di due conviventi che hanno figli in comune senza riguardo

alla durata della convivenza. In quell’occasione l’Alta Corte ha deciso che la

soluzione scelta da un Cantone di considerare stabile un concubinato dopo solo

due anni di convivenza e quindi di computare dopo tale lasso di tempo i redditi

di entrambi i conviventi nel calcolo dell’assistenza sociale richiesta da uno

dei due non è censurabile (al riguardo cfr. anche STF 2P.218/2003 del 12

gennaio 2004).

In una

sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una

vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito

che due conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di

un concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento.

A

motivazione di tale soluzione è stato addotto che:

«(…)

Dall’esame dei lavori preparatori emerge

che nel Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione

di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali al punto 7.1 è stata definita l’unità di riferimento. Più precisamente

è stato indicato:

“ (…)

La definizione dell’unità economica di riferimento è di fondamentale importanza

nel calcolo di una prestazione a causa del suo duplice effetto:

sul reddito complessivo dell'economia domestica che si

ottiene dalla somma dei redditi di tutte le persone che appartengono alla

medesima unità economica di riferimento;

sull'ammontare del fabbisogno minimo che è

differenziato in funzione del numero di persone considerate.

La definizione deve tener conto sia degli obblighi

legali di mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute

grazie alla convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese

(pigione, riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre

conciliabili in quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non

sono necessariamente le stesse cui si applicano le norme del CCS.

L’unità economica di riferimento è quella cui

appartiene il titolare del diritto al sussidio.

Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio

dalla rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della

unità economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri

maggiorenni possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori)

o i figli maggiorenni economicamente dipendenti."

Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sui

messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una

nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 4

aprile 2000 al punto 6. è stato sottolineato che l’unità economica di

riferimento è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle

prestazioni, che ogni individuo fa parte di una sola unità economica di

riferimento e che ogni membro maggiorenne di un’unità economica di riferimento

(economicamente indipendente o dipendente) può essere titolare di una o più

prestazioni.

Il Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps

al punto 2. enuncia altresì che:

" Accertare l’unità economica di

riferimento presuppone di stabilire chi ne fa parte, a partire dalla

definizione legale che ne danno l’art. 4 Laps e il Regolamento per quanto

riguarda i criteri che definiscono l’indipendenza o la dipendenza economica dei

figli dai genitori.

Per facilitare il cittadino nel compito di fornire le

informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla banca dati

MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone) i dati già disponibili

e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o, quando non

corrispondono più alla sua situazione, correggere."

In simili condizioni, occorre ritenere che l’elemento decisivo per

stabilire chi appartiene a una stessa unità di riferimento è quello

finanziario, e meglio la compartecipazione alle spese della medesima economia

domestica.

Tale conclusione risulta pure dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel

2003.

dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle

prestazioni sociali concernente l’unità di riferimento (art. 4 Laps). Essa si

riferisce ai coniugi divorziati conviventi e prevede:

" Se una coppia legalmente separata o

divorziata con figli in comune, continua a convivere, l’unità di riferimento

viene determinata con le regole previste per i conviventi.

In effetti e malgrado la separazione giudiziaria, la

situazione economica dell’unità di riferimento non subisce variazioni, visto

che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e costituiscono una comunione

domestica.

Per

questi casi si applica quindi l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps."»

In una

sentenza 9C_874/2007 del 20 agosto 2008, resa in ambito di previdenza

professionale e parzialmente pubblicata in DTF 134 V 369, il TF ha statuito che

una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento

(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto

sulla previdenza professionale. In particolare l’Alta Corte si è così espressa:

"

7.1

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer

verletzt es nicht Bundesrecht, wenn die Vorinstanz die - vorliegend

unbestrittenermassen nicht bestandene - ständige und ungeteilte

Wohngemeinschaft nicht als begriffsnotwendiges (konstitutives) Element der

Lebensgemeinschaft erachtet hat (gl.M. BÜCHLER, a.a.O., S. 65; vgl. auch

GÄCHTER/SCHWENDENER, a.a.O., S. 845 und STAUFFER, a.a.O., S. 22). Entscheidend

ist, dass ungeachtet der Form des Zusammenlebens - hier in zwei Wohnungen und

in der Ferienwohnung der Verstorbenen - die beiden Partner bereit sind, einander

Beistand und Unterstützung zu leisten, wie es Art. 159 Abs. 3 ZGB von Ehegatten

fordert (BGE 124 III 52 E. 2a/aa S. 54; Urteil 5P.135/2005 vom 22. Juli 2005 E.

2.

). Im Übrigen können auch Verheiratete in verschiedenen Wohnungen leben

(Art. 162 ZGB; IVO SCHWANDER, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar

zum Zivilgesetzbuch I. Art. 1-456 ZGB, 3. Aufl., S. 969 ff.). Gemäss einem von

der Beigeladenen eingereichten Schreiben vom 1. Februar 2006, in welchem sich

ein bekanntes Ehepaar zu ihrer Beziehung zur Verstorbenen äusserte, hatten die

beiden Frauen bewusst "getrennte Wohnstätten (...), um sich nicht unnötig

gesellschaftlichem Druck auszusetzen, der sich auf ihre beruflichen oder

persönlichen Beziehungen hätte auswirken können". Der Umstand allein, dass

die Beigeladene und die verstorbene Vorsorgenehmerin je eine eigene Wohnung

hatten, schliesst somit eine Lebensgemeinschaft im Sinne von Ziff. 3.2.2 Punkt

2.

des Stiftungsreglements nicht aus. Dass sie in ihrer Steuerklärung jeweils

den Abzug für Alleinstehende mit eigenem Haushalt vorgenommen hatten, ist unter

den gegebenen Umständen daher ohne Belang. Das soeben Gesagte gilt ebenfalls

mit Bezug auf die unbestrittene Tatsache, dass beide Personen, auch die

Beigeladene, finanziell in der Lage waren, für ihre Lebenshaltungskosten selber

aufzukommen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer setzt eine

Lebensgemeinschaft im Sinne von Ziff. 3.2.2 Punkt 2 des Stiftungsreglements

nicht voraus, dass zumindest eine Partei von der anderen massgeblich unterstützt

worden war. Gegenteils sollte diesem Aspekt gerade keine ausschlaggebende

Bedeutung mehr zukommen (vgl. E. 6.3.1.1). Der Unterstützungsgedanke spielt

nur, aber immerhin im Rahmen der umfassenden Beistandspflicht eine Rolle

(MOSER, a.a.O., S. 1512)."

2.6

Nella

presente fattispecie, con decisione del 16 luglio 2009 l’USSI ha respinto la

richiesta di prestazioni assistenziali inoltrata da RI 1 considerando

l’assicurata quale unico membro della propria unità di riferimento e computando,

tra l’altro, una sostanza di fr. 141'058.-- all’anno. Tale importo comprendeva

titoli e altri collocamenti di capitali per fr. 124'818.-- (cfr. doc. 1).

In

seguito al reclamo del 3 agosto 2009 con cui l’assicurata ha fatto valere di

aver perso la propria sostanza computabile (cfr. doc. 6), l’amministrazione ha

proceduto all’accertamento dei dati patrimoniali determinanti richiedendo

all’insorgente la produzione di documenti e convocandola a due colloqui (cfr.

doc. 25, 24).

Dal

rapporto dell’incontro del 26 ottobre 2009 tra l’assicurata ed i rappresentanti

dell’USSI emerge quanto segue:

"

La signora RI 1, accompagnata dal compagno sig. __________,

si presenta puntuale all’appuntamento. […]

La convenuta e il suo compagno confermano la loro relazione che perdura da 25

anni anche se dicono che non vivono sotto lo stesso tetto: lei è domiciliata a __________,

lui ad __________. Entrambi sono ospiti in casa di amici e pertanto non pagano

l’affitto. Possiedono una casa a __________ che hanno costruito assieme ma che

nella domanda d’assistenza non viene menzionata; la stessa è ora affittata e le

entrate che ne derivano vanno a coprire gli interessi bancari dell’ipoteca. […]

La signora RI 1 è anche comproprietaria in ragione del 50% di una casa a __________

(__________ - I); l’altra metà è di proprietà della figlia del sig. __________

che vive in __________ con i propri figli. Dall’atto di compravendita del 2004

risulta inoltra che i signori RI 1 e __________ erano entrambi domiciliati a __________.

Questo conferma ulteriormente la relazione di coppia dei signori RI 1 e __________.

Non è invece ancora chiara la questione dei crediti lombard dell’__________ di

cui beneficiario risultava il sig. __________ e garante la signora RI 1. Dalla

dichiarazione in nostro possesso della stessa __________, a seguito del crollo

finanziario i titoli della signora RI 1 sono stati venduti e la relazione

bancaria estinta in data 03.04.2009. Altrettanto non chiari sono l’azzeramento

dei conti CCP/CCB della signora. […]"

(cfr. doc. 9)

L'amministrazione

ha potuto appurare che i titoli e altri collocamenti di capitali computati come

sostanza all’unità di riferimento dell’insorgente sono stati effettivamente

estinti a seguito di un versamento di fr. 105'000.-- da un conto

dell’insorgente ad un conto del signor __________ e tre successive ammortizzazioni

di fr. 170'000.-- (cfr. doc. 16). La banca in questione ha infatti incassato il

pegno in favore di terzi con cui RI 1 aveva garantito il valore di anticipo di

patrimonio del signor __________, il cui calo era stato repentino e di portata

oggettivamente eccezionale (cfr. doc. 21). Peraltro gli estratti conto inerenti

alla relazione bancaria estinta di __________ risultano inviati all’assicurata

(cfr. doc. 16).

Dalla

documentazione agli atti emergono ulteriori indizi a favore di un rapporto di

convivenza ai sensi della Laps.

Il 4

marzo 1999 __________ e RI 1 hanno costituito la società a __________, di cui

agli atti figurano l’atto di costituzione e gli statuti (cfr. doc. D7).

Dall’atto di costituzione emerge che a quell’epoca entrambi erano domiciliati

in __________ a __________.

In un articolo pubblicato sulla rivista “__________”, prodotta dalla

cooperativa __________ con sede a __________ e di cui __________ è membro, a

pagina 5 del numero 18 (luglio 2007) l’insorgente viene poi descritta come

“Lebenspartnerin” del signor __________. Dal medesimo articolo si evince

inoltre che, citiamo, “i due mettono a disposizione nella loro casa a __________

due camere per gli ospiti” (cfr. doc. 37, 35); circostanza, questa,

ulteriormente confermata sul numero 22 (ottobre 2009) di “__________” a pag. 8

(cfr. doc. 30).

Dal 2004

l’assicurata è infatti comproprietaria, insieme alla figlia di __________, di

un immobile a __________ (__________). Dall’atto pubblico di compravendita del

27.

febbraio 2004 risulta che in quel frangente l’insorgente ed il signor __________

erano ancora entrambi residenti al medesimo indirizzo nel comune di __________

ed entrambi domiciliati agli effetti dell’atto di compravendita a __________

(cfr. doc. 44). Agli atti figurano pure delle fatture per il consumo di

elettricità inerenti all’immobile in questione e riguardanti il periodo da

gennaio 2008 a febbraio 2009 compresi, intestate al signor __________ e

indirizzate in parte a __________ (cfr. doc. 48-51), in parte a __________

(cfr. doc. 52-58).

In una

lettera del 1° dicembre 2009 __________, gerente di __________, ha menzionato RI

1.

quale “Die Partnerin von __________” (cfr. doc. D8).

Infine l’assicurata

condivide col signor __________ anche una casella postale a __________ (cfr.

doc. 36).

2.7

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale rinvia innanzitutto alla recente

giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.5., riguardante la previdenza

professionale. Non è infatti rilevabile alcun motivo valido per definire due

diversi concetti di convivenza, con requisiti diversi, in materia di

assicurazioni sociali.

Pertanto,

anche in materia di prestazioni assistenziali una comunione domestica durevole

e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere

una convivenza.

Alla luce

di quanto appena esposto e vista la documentazione agli atti menzionata al

considerando precedente, questa Corte deve concludere che __________ e RI 1

sono legati da un rapporto di relazione, iniziato per loro stessa ammissione 25

anni fa, e tuttora in essere. Ai sensi della Laps una relazione come quella in

questione va considerata come una convivenza stabile. Infatti essi, pur non

vivendo attualmente nella medesima abitazione, sono stati e sono tuttora

disposti al reciproco sostegno personale e finanziario, in una misura che va

oltre quella della semplice amicizia.

Tale

condizione è palese soprattutto considerando la questione della garanzia

bancaria. Infatti, secondo la comune esperienza, chi è legato da un rapporto -

per quanto solido e duraturo - di semplice amicizia ad un’altra persona non è

disposto a garantire per quest’ultima debiti dell’ordine di centomila franchi,

né è disposto ad acquistare un immobile in comproprietà con un parente della

persona amica. Il fatto che gli estratti conto bancari di __________ siano

recapitati all’assicurata, l’intestazione delle fatture per il consumo di

energia elettrica inerente alla casa di proprietà dell’insorgente e della

figlia del signor __________, le attività svolte insieme per conto di __________

e la condivisione di una casella postale, costituiscono una serie di indizi che

conferma il perdurare del rapporto di convivenza ai sensi dell’art. 4 cpv. 1

lett. c) Laps e dell’art. 2a lett. c) Reg.Laps tra __________ e RI 1. Può

rimanere aperta la questione di sapere se non sia adempiuto pure il requisito

dell'art. 2a lett. b del Regolamento.

Rettamente,

quindi, l’USSI ha calcolato il diritto dell’assicurata a prestazioni assistenziali

considerando il signor __________ nell’unità di riferimento. La tabella di

calcolo del 21 gennaio 2010 (cfr. doc. B), allestita sulla scorta delle

decisioni di tassazione rilevate in sede di istruttoria (cfr. doc. 23) e non

contestata per quanto attiene ai singoli importi, è corretta. Da essa risulta

che RI 1 non ha diritto a prestazioni assistenziali. La decisione su reclamo

del 20 gennaio 2010 va pertanto confermata.

2.8

A titolo

abbondanziale occorre rilevare che il 4 gennaio 2010 l’USSI ha allestito una

tabella di calcolo nella quale l’unità di riferimento era costituita unicamente

dall’assicurata, senza considerare __________ quale convivente (cfr. doc. 2).

Riprendendo i medesimi valori fiscali determinanti (cfr. doc. 23), anche in

base a quest’ultimo calcolo la prestazione assistenziale mensile è risultata

negativa. Pertanto, anche negando il rapporto di convivenza tra il signor __________

e l’insorgente, quest’ultima non avrebbe diritto a prestazioni assistenziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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