42.2010.13
Prestazioni assistenziali negate, in quanto il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento del richiedente supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. A
19 agosto 2010Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2010.13
Data decisione, Autorità:
19.08.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_796/2010, 25.03.2011
Titolo:
Prestazioni assistenziali negate, in quanto il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento del richiedente supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Accertato rapporto di stabile convivenza
CONVIVENTI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
REDDITO DISPONIBILE RESIDUALE
SOGLIA DI INTERVENTO
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 2 LAPS
art. 4 LAPS
art. 5 LAPS
art. 6 LAPS
art. 7 LAPS
art. 8 LAPS
art. 9 LAPS
art. 1 LAS
art. 2 LAS
art. 11 LAS
art. 17 LAS
art. 18 LAS
art. 19 LAS
art. 21 LAS
art. 22 LAS
art. 48 LAS
art. 67 LAS
art. 2a REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
42.2010.13
CI/DC/sc
Lugano
19 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 gennaio
2010 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 20 gennaio 2010 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (di seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 16 luglio
2009 (cfr. doc. 1) con la quale ha respinto la richiesta di RI 1 volta
all’assegnazione di prestazioni assistenziali, in quanto il reddito disponibile
residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal
Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A), come documentato
dalla tabella di calcolo annessa (cfr. doc. B).
1.2. Con ricorso
del 15 febbraio 2010 l’assicurata ha postulato l’annullamento della decisione
su reclamo impugnata.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, RI 1 ha addotto che nel calcolo
dell’USSI è stato preso a torto in considerazione il signor __________, visto
che tra loro vi sarebbe unicamente un legame di amicizia. La richiedente andrebbe
invece considerata come persona singola, in quanto deve provvedere da sola alla
propria sussistenza (cfr. doc. I).
1.3. In risposta
l’USSI ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa, rilevando che dalle
verifiche effettuate emergerebbero numerosi indizi a favore di un rapporto di
stabile convivenza tra la ricorrente ed il signor __________, motivo per cui in
concreto l’unità di riferimento sarebbe costituita da entrambi (cfr. doc. III).
L'amministrazione
ha in particolare rilevato:
"
(…)
2. Il
Regolamento Laps prevede che la convivenza è considerata stabile se,
alternativamente:
- vi sono figli in comune;
- la convivenza procura gli stessi
vantaggi di un matrimonio;
- la convivenza è durata almeno 6 mesi.
Concormemente a
questa disposizione la convivenza è considerata stabile sicuramente se i
genitori hanno figli comuni; se, per contro, non vi sono figli in comune la
convivenza è considerata stabile se essa conferisce vantaggi analoghi al
matrimonio oppure se essa dura da almeno 6 mesi. Possono essere considerati
indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio
il reciproco sostegno dei partner nell'esercizio delle attività quotidiane,
l'esistenza di un'assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore
del lartner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti
bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partner
dell'esistenza della convivenza medesima.
3. Dalle
verifiche effettuate, è emerso che la signora RI 1 e il signor __________ sono
legati da una relazione stabile da oltre 20 anni. Inoltre:
- La signora RI 1 è comproprietaria di un immobile a __________,
fraz. __________ con la figlia del signor __________;
- la signora RI 1 è stata garante del signor __________
nell'ambito delle relazioni bancarie __________ (i titoli della signora RI 1
sono stati venduti a copertura del debito del signor __________);
- la signora RI 1 ha ricevuto estratti bancari __________
relativi al signor __________, con menzione c/o RI 1;
- la signora RI 1 e il signor __________ hanno costituito
un'associazione umanistica nel canton __________ nel 1990;
- la signora RI 1 e il signor __________ figurano come
persone di riferimento per il noleggio di imbarcazioni (__________ e __________)
sul lago __________ e sono membri della __________;
- sempre per la società __________ la signora RI 1 e il
signor __________ pubblicizzano un Bad & Brekfat a __________, sito nella
proprietà della signora RI 1;
- nell'atto di compravendita dell'immobile a __________
risulta che gli stessi condividevano il medesimo recapito a __________.
Questi elementi determinano sufficienti inidzi
per stabilire una convivenza stabile. (…)" (Doc. III)
1.4. Con scritto
del 19 febbraio 2010 la ricorrente ha ribadito di non avere figli in comune con
il signor __________ e di non aver mai convissuto o vissuto in concubinato con
lui. Per questi motivi, nella presente fattispecie sarebbe scorretto
considerare il loro rapporto alla stregua di una convivenza stabile (cfr. doc.
V).
1.5. Con scritto
del 17 marzo 2010 l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha
ulteriormente sostanziato le proprie argomentazioni (cfr. doc. XI).
1.6. Con
osservazioni del 17 giugno 2010 l’USSI ha sottolineato che l’insorgente ed il
signor __________ possono essere considerati conviventi ai sensi della Laps pur
avendo domicili diversi. Inoltre, nei colloqui in sede di istruttoria il signor
__________ ha sempre accompagnato la signora RI 1 e l’ha sostenuta attivamente
nella richiesta, a conferma del perdurare del rapporto di relazione (cfr. doc.
XV).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
L'art. 1
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia che:
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv.
1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.2. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 7 gennaio 2008, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004
una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al
riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des
nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social
n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il
coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno
sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone
rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS
- peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1°
gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
Fatti
A. Forfait globale e Supplemento
d'integrazione
Persone
dell’unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento
d’integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.–
100.–
1060.–
Considerandi
2.
persone
1469.
–
100.
–
1569.
–
3.
persone
1786.
–
100.
–
1886.
–
4.
persone
2054.
–
100.
–
2154.
–
5.
persone
2323.
–
100.
–
2423.
–
6.
persone
2592.
–
100.
–
2692.
–
7.
persone
2861.
–
100.
–
2961.
–
Per
ogni persona supplementare
+269.–
–
+269.–
B.
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle
successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di
206.
-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
2.3
L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20'000 fr. per
una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni
transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore,
segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps."
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto
a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI (cifra 2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un
appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio
n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.4
Ai sensi
dell’art. 67 Las, il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare
agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue
condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni
documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso
alla sua abitazione (cpv. 1).
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale (cpv. 2).
In
particolare, l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali (art. 68 cpv. 1).
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio
(cpv. 2).
2.5
L’art. 21
Las, che si riferisce all’unità di riferimento, prevede:
"
In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del
diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito
disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di
intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono
esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi
dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)
In caso di rigore, l’autorità competente può pure
escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro
obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del
diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)."
Secondo
l'art. 4 Laps:
"
L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è
considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono
economicamente indipendenti."
Giusta
l'art. 2a del Regolamento Laps:
"
La convivenza è considerata stabile se,
alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di
un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi."
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Per
quanto riguarda, in particolare, l’assistenza sociale, giova osservare che in
una sentenza 2P.242/2003 del 12 gennaio 2004 il Tribunale federale ha stabilito
che ai fini della determinazione del diritto a prestazioni assistenziali è ammissibile
sommare i redditi di due conviventi che hanno figli in comune senza riguardo
alla durata della convivenza. In quell’occasione l’Alta Corte ha deciso che la
soluzione scelta da un Cantone di considerare stabile un concubinato dopo solo
due anni di convivenza e quindi di computare dopo tale lasso di tempo i redditi
di entrambi i conviventi nel calcolo dell’assistenza sociale richiesta da uno
dei due non è censurabile (al riguardo cfr. anche STF 2P.218/2003 del 12
gennaio 2004).
In una
sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una
vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito
che due conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di
un concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento.
A
motivazione di tale soluzione è stato addotto che:
«(…)
Dall’esame dei lavori preparatori emerge
che nel Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione
di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali al punto 7.1 è stata definita l’unità di riferimento. Più precisamente
è stato indicato:
“ (…)
La definizione dell’unità economica di riferimento è di fondamentale importanza
nel calcolo di una prestazione a causa del suo duplice effetto:
sul reddito complessivo dell'economia domestica che si
ottiene dalla somma dei redditi di tutte le persone che appartengono alla
medesima unità economica di riferimento;
sull'ammontare del fabbisogno minimo che è
differenziato in funzione del numero di persone considerate.
La definizione deve tener conto sia degli obblighi
legali di mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute
grazie alla convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese
(pigione, riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre
conciliabili in quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non
sono necessariamente le stesse cui si applicano le norme del CCS.
L’unità economica di riferimento è quella cui
appartiene il titolare del diritto al sussidio.
Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio
dalla rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della
unità economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri
maggiorenni possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori)
o i figli maggiorenni economicamente dipendenti."
Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sui
messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l’introduzione di una
nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 4
aprile 2000 al punto 6. è stato sottolineato che l’unità economica di
riferimento è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle
prestazioni, che ogni individuo fa parte di una sola unità economica di
riferimento e che ogni membro maggiorenne di un’unità economica di riferimento
(economicamente indipendente o dipendente) può essere titolare di una o più
prestazioni.
Il Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps
al punto 2. enuncia altresì che:
" Accertare l’unità economica di
riferimento presuppone di stabilire chi ne fa parte, a partire dalla
definizione legale che ne danno l’art. 4 Laps e il Regolamento per quanto
riguarda i criteri che definiscono l’indipendenza o la dipendenza economica dei
figli dai genitori.
Per facilitare il cittadino nel compito di fornire le
informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla banca dati
MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del cantone) i dati già disponibili
e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o, quando non
corrispondono più alla sua situazione, correggere."
In simili condizioni, occorre ritenere che l’elemento decisivo per
stabilire chi appartiene a una stessa unità di riferimento è quello
finanziario, e meglio la compartecipazione alle spese della medesima economia
domestica.
Tale conclusione risulta pure dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel
2003.
dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle
prestazioni sociali concernente l’unità di riferimento (art. 4 Laps). Essa si
riferisce ai coniugi divorziati conviventi e prevede:
" Se una coppia legalmente separata o
divorziata con figli in comune, continua a convivere, l’unità di riferimento
viene determinata con le regole previste per i conviventi.
In effetti e malgrado la separazione giudiziaria, la
situazione economica dell’unità di riferimento non subisce variazioni, visto
che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e costituiscono una comunione
domestica.
Per
questi casi si applica quindi l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps."»
In una
sentenza 9C_874/2007 del 20 agosto 2008, resa in ambito di previdenza
professionale e parzialmente pubblicata in DTF 134 V 369, il TF ha statuito che
una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento
(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto
sulla previdenza professionale. In particolare l’Alta Corte si è così espressa:
"
7.1
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer
verletzt es nicht Bundesrecht, wenn die Vorinstanz die - vorliegend
unbestrittenermassen nicht bestandene - ständige und ungeteilte
Wohngemeinschaft nicht als begriffsnotwendiges (konstitutives) Element der
Lebensgemeinschaft erachtet hat (gl.M. BÜCHLER, a.a.O., S. 65; vgl. auch
GÄCHTER/SCHWENDENER, a.a.O., S. 845 und STAUFFER, a.a.O., S. 22). Entscheidend
ist, dass ungeachtet der Form des Zusammenlebens - hier in zwei Wohnungen und
in der Ferienwohnung der Verstorbenen - die beiden Partner bereit sind, einander
Beistand und Unterstützung zu leisten, wie es Art. 159 Abs. 3 ZGB von Ehegatten
fordert (BGE 124 III 52 E. 2a/aa S. 54; Urteil 5P.135/2005 vom 22. Juli 2005 E.
2.
). Im Übrigen können auch Verheiratete in verschiedenen Wohnungen leben
(Art. 162 ZGB; IVO SCHWANDER, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar
zum Zivilgesetzbuch I. Art. 1-456 ZGB, 3. Aufl., S. 969 ff.). Gemäss einem von
der Beigeladenen eingereichten Schreiben vom 1. Februar 2006, in welchem sich
ein bekanntes Ehepaar zu ihrer Beziehung zur Verstorbenen äusserte, hatten die
beiden Frauen bewusst "getrennte Wohnstätten (...), um sich nicht unnötig
gesellschaftlichem Druck auszusetzen, der sich auf ihre beruflichen oder
persönlichen Beziehungen hätte auswirken können". Der Umstand allein, dass
die Beigeladene und die verstorbene Vorsorgenehmerin je eine eigene Wohnung
hatten, schliesst somit eine Lebensgemeinschaft im Sinne von Ziff. 3.2.2 Punkt
2.
des Stiftungsreglements nicht aus. Dass sie in ihrer Steuerklärung jeweils
den Abzug für Alleinstehende mit eigenem Haushalt vorgenommen hatten, ist unter
den gegebenen Umständen daher ohne Belang. Das soeben Gesagte gilt ebenfalls
mit Bezug auf die unbestrittene Tatsache, dass beide Personen, auch die
Beigeladene, finanziell in der Lage waren, für ihre Lebenshaltungskosten selber
aufzukommen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer setzt eine
Lebensgemeinschaft im Sinne von Ziff. 3.2.2 Punkt 2 des Stiftungsreglements
nicht voraus, dass zumindest eine Partei von der anderen massgeblich unterstützt
worden war. Gegenteils sollte diesem Aspekt gerade keine ausschlaggebende
Bedeutung mehr zukommen (vgl. E. 6.3.1.1). Der Unterstützungsgedanke spielt
nur, aber immerhin im Rahmen der umfassenden Beistandspflicht eine Rolle
(MOSER, a.a.O., S. 1512)."
2.6
Nella
presente fattispecie, con decisione del 16 luglio 2009 l’USSI ha respinto la
richiesta di prestazioni assistenziali inoltrata da RI 1 considerando
l’assicurata quale unico membro della propria unità di riferimento e computando,
tra l’altro, una sostanza di fr. 141'058.-- all’anno. Tale importo comprendeva
titoli e altri collocamenti di capitali per fr. 124'818.-- (cfr. doc. 1).
In
seguito al reclamo del 3 agosto 2009 con cui l’assicurata ha fatto valere di
aver perso la propria sostanza computabile (cfr. doc. 6), l’amministrazione ha
proceduto all’accertamento dei dati patrimoniali determinanti richiedendo
all’insorgente la produzione di documenti e convocandola a due colloqui (cfr.
doc. 25, 24).
Dal
rapporto dell’incontro del 26 ottobre 2009 tra l’assicurata ed i rappresentanti
dell’USSI emerge quanto segue:
"
La signora RI 1, accompagnata dal compagno sig. __________,
si presenta puntuale all’appuntamento. […]
La convenuta e il suo compagno confermano la loro relazione che perdura da 25
anni anche se dicono che non vivono sotto lo stesso tetto: lei è domiciliata a __________,
lui ad __________. Entrambi sono ospiti in casa di amici e pertanto non pagano
l’affitto. Possiedono una casa a __________ che hanno costruito assieme ma che
nella domanda d’assistenza non viene menzionata; la stessa è ora affittata e le
entrate che ne derivano vanno a coprire gli interessi bancari dell’ipoteca. […]
La signora RI 1 è anche comproprietaria in ragione del 50% di una casa a __________
(__________ - I); l’altra metà è di proprietà della figlia del sig. __________
che vive in __________ con i propri figli. Dall’atto di compravendita del 2004
risulta inoltra che i signori RI 1 e __________ erano entrambi domiciliati a __________.
Questo conferma ulteriormente la relazione di coppia dei signori RI 1 e __________.
Non è invece ancora chiara la questione dei crediti lombard dell’__________ di
cui beneficiario risultava il sig. __________ e garante la signora RI 1. Dalla
dichiarazione in nostro possesso della stessa __________, a seguito del crollo
finanziario i titoli della signora RI 1 sono stati venduti e la relazione
bancaria estinta in data 03.04.2009. Altrettanto non chiari sono l’azzeramento
dei conti CCP/CCB della signora. […]"
(cfr. doc. 9)
L'amministrazione
ha potuto appurare che i titoli e altri collocamenti di capitali computati come
sostanza all’unità di riferimento dell’insorgente sono stati effettivamente
estinti a seguito di un versamento di fr. 105'000.-- da un conto
dell’insorgente ad un conto del signor __________ e tre successive ammortizzazioni
di fr. 170'000.-- (cfr. doc. 16). La banca in questione ha infatti incassato il
pegno in favore di terzi con cui RI 1 aveva garantito il valore di anticipo di
patrimonio del signor __________, il cui calo era stato repentino e di portata
oggettivamente eccezionale (cfr. doc. 21). Peraltro gli estratti conto inerenti
alla relazione bancaria estinta di __________ risultano inviati all’assicurata
(cfr. doc. 16).
Dalla
documentazione agli atti emergono ulteriori indizi a favore di un rapporto di
convivenza ai sensi della Laps.
Il 4
marzo 1999 __________ e RI 1 hanno costituito la società a __________, di cui
agli atti figurano l’atto di costituzione e gli statuti (cfr. doc. D7).
Dall’atto di costituzione emerge che a quell’epoca entrambi erano domiciliati
in __________ a __________.
In un articolo pubblicato sulla rivista “__________”, prodotta dalla
cooperativa __________ con sede a __________ e di cui __________ è membro, a
pagina 5 del numero 18 (luglio 2007) l’insorgente viene poi descritta come
“Lebenspartnerin” del signor __________. Dal medesimo articolo si evince
inoltre che, citiamo, “i due mettono a disposizione nella loro casa a __________
due camere per gli ospiti” (cfr. doc. 37, 35); circostanza, questa,
ulteriormente confermata sul numero 22 (ottobre 2009) di “__________” a pag. 8
(cfr. doc. 30).
Dal 2004
l’assicurata è infatti comproprietaria, insieme alla figlia di __________, di
un immobile a __________ (__________). Dall’atto pubblico di compravendita del
27.
febbraio 2004 risulta che in quel frangente l’insorgente ed il signor __________
erano ancora entrambi residenti al medesimo indirizzo nel comune di __________
ed entrambi domiciliati agli effetti dell’atto di compravendita a __________
(cfr. doc. 44). Agli atti figurano pure delle fatture per il consumo di
elettricità inerenti all’immobile in questione e riguardanti il periodo da
gennaio 2008 a febbraio 2009 compresi, intestate al signor __________ e
indirizzate in parte a __________ (cfr. doc. 48-51), in parte a __________
(cfr. doc. 52-58).
In una
lettera del 1° dicembre 2009 __________, gerente di __________, ha menzionato RI
1.
quale “Die Partnerin von __________” (cfr. doc. D8).
Infine l’assicurata
condivide col signor __________ anche una casella postale a __________ (cfr.
doc. 36).
2.7
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale rinvia innanzitutto alla recente
giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.5., riguardante la previdenza
professionale. Non è infatti rilevabile alcun motivo valido per definire due
diversi concetti di convivenza, con requisiti diversi, in materia di
assicurazioni sociali.
Pertanto,
anche in materia di prestazioni assistenziali una comunione domestica durevole
e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere
una convivenza.
Alla luce
di quanto appena esposto e vista la documentazione agli atti menzionata al
considerando precedente, questa Corte deve concludere che __________ e RI 1
sono legati da un rapporto di relazione, iniziato per loro stessa ammissione 25
anni fa, e tuttora in essere. Ai sensi della Laps una relazione come quella in
questione va considerata come una convivenza stabile. Infatti essi, pur non
vivendo attualmente nella medesima abitazione, sono stati e sono tuttora
disposti al reciproco sostegno personale e finanziario, in una misura che va
oltre quella della semplice amicizia.
Tale
condizione è palese soprattutto considerando la questione della garanzia
bancaria. Infatti, secondo la comune esperienza, chi è legato da un rapporto -
per quanto solido e duraturo - di semplice amicizia ad un’altra persona non è
disposto a garantire per quest’ultima debiti dell’ordine di centomila franchi,
né è disposto ad acquistare un immobile in comproprietà con un parente della
persona amica. Il fatto che gli estratti conto bancari di __________ siano
recapitati all’assicurata, l’intestazione delle fatture per il consumo di
energia elettrica inerente alla casa di proprietà dell’insorgente e della
figlia del signor __________, le attività svolte insieme per conto di __________
e la condivisione di una casella postale, costituiscono una serie di indizi che
conferma il perdurare del rapporto di convivenza ai sensi dell’art. 4 cpv. 1
lett. c) Laps e dell’art. 2a lett. c) Reg.Laps tra __________ e RI 1. Può
rimanere aperta la questione di sapere se non sia adempiuto pure il requisito
dell'art. 2a lett. b del Regolamento.
Rettamente,
quindi, l’USSI ha calcolato il diritto dell’assicurata a prestazioni assistenziali
considerando il signor __________ nell’unità di riferimento. La tabella di
calcolo del 21 gennaio 2010 (cfr. doc. B), allestita sulla scorta delle
decisioni di tassazione rilevate in sede di istruttoria (cfr. doc. 23) e non
contestata per quanto attiene ai singoli importi, è corretta. Da essa risulta
che RI 1 non ha diritto a prestazioni assistenziali. La decisione su reclamo
del 20 gennaio 2010 va pertanto confermata.
2.8
A titolo
abbondanziale occorre rilevare che il 4 gennaio 2010 l’USSI ha allestito una
tabella di calcolo nella quale l’unità di riferimento era costituita unicamente
dall’assicurata, senza considerare __________ quale convivente (cfr. doc. 2).
Riprendendo i medesimi valori fiscali determinanti (cfr. doc. 23), anche in
base a quest’ultimo calcolo la prestazione assistenziale mensile è risultata
negativa. Pertanto, anche negando il rapporto di convivenza tra il signor __________
e l’insorgente, quest’ultima non avrebbe diritto a prestazioni assistenziali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster