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Decisione

42.2010.15

IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto

21 dicembre 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di perenzione non possono

essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V

135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).

Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine

relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama

ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento

in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).

Per poter

esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter

disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la

misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi

sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse

potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio

ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile

2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).

Qualora

l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile

pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è

tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato.

In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in

cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le

proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

Per

quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire

dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la

pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi

(cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).

Il

termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non

appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non

pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

2.4. Per costante

giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione

presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale

comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha

sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180

consid. 4c).

Ora,

l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno

compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la

protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di

protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale

sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di

protezione civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge cantonale

di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile

del 7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

(BU) n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore fino al 30 giugno

2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al Dipartimento cantonale delle

Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione civile (art. 3 legge

cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento cantonale sulla protezione

civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8 febbraio 1994 pag. 55]), cui

compete il compito di emanare le direttive atte a promuovere la corretta

applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel limite delle

competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza, anche il compito

di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali in materia di

protezione civile siano correttamente interpretate e applicate. Tale

organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla protezione

civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e

dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il suo art. 1

[RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza sull'ordinamento

sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il Consiglio federale, il

quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli enti incaricati

dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione

unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv. 1 LPGA e 72

cpv. 1 LAVS).

2.5. Chi presta servizio di

protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le

disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della

popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge

federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626

segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della LIPG

valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione. Sino

a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno civile e

per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in caso di

catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3 LPCi). Dal

1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere

chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni - limitati a

sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento della durata

massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni (art. 35 e

36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni

d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a

limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal

Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC come pure

ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità

della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore fino al

30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la procedura di

chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di interventi di

pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la ripartizione

dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in relazione con

l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della popolazione

(UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art. 74 LPPC in

relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione civile

[OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003).

2.6. Questa Corte ha già avuto

modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione

del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione

Argus", statuendo sui ricorsi riguardanti le indennità pagate durante gli

anni 2004 e/o 2005 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5 maggio

2010 nonché 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19

maggio 2010).

Con

sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010,9C_498/2010,

9C_499/2010,9C_500/2010,9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha

respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla __________ e ha quindi

confermato che al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione

formale di restituzione, il relativo diritto era già perento.

Queste,

in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle

sentenze:

"

(…).

5.3 Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il

Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che

l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di

servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto verosimilmente

un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge che impone agli

organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di protezione

civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari accertamenti

Considerandi

(sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione si era

trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa di

compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al

Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG,

rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo

annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di

perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente

considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni

d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.

Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto

da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione

civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione

civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1° gennaio

2004.

gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili alle

condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la

possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano

irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di

abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la

revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre

2001, FF 2002 1535 segg., 1562).

Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla

fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati

a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati

negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben

vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i

quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di

compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di

ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14

giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di

servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato

fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato,

oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati

dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14

giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste

trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in

restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi

con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di

perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in

più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura

superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta vertenza.

5.4

Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi

per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul

tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I

79.

consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3

pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione

dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la

tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a

verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o

2005.

sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto

decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione,

non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti

determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova

dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una

ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).

5.5

Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via

abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno

se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo

successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo

responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due

mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la

somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così

come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro

di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è

sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio

protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il

fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data

anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il

risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la

quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende

manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione

per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata

dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è inconsistente

non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in materia che

considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di perenzione, la

conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità

amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza citata

9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.“

2.7

Nella concreta evenienza, il

TCA osserva che, in data 7 novembre 2008, l’UFPP ha trasmesso alla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) uno

scritto del seguente tenore:

"

(…).

visto che negli ultimi anni i giorni di servizio

prestati nella protezione civile sono generalmente aumentati, l’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha invitato il nostro Ufficio a

controllare la regolarità delle indennità di perdita di guadagno versate.

L’UFPP deve soprattutto chiarire se per le IPG versate nel 2006 sono state in

parte violate le prescrizioni legali in materia.

(…).

Abbiamo perciò esaminato i questionari IPG dei

militi della protezione civile che nel 2006 hanno prestato più di 25 giorni di

servizio di protezione civile e hanno richiesto per questi l’indennità IPG. Le

nostre constatazioni sono le seguenti:

- In molti casi sono stati nettamente superati i limiti legali per

il numero di giorni di servizio consentiti.

- I numeri di riferimento della PCi utilizzati dai contabili sono

spesso in contrasto con la designazione dei rispettivi giorni di servizio

prestati.

- In molti casi é stato abusivamente utilizzato il “servizio di

pubblica utilità” per il disbrigo di compiti amministrativi.

- Parecchi militi della protezione civile sono stati impiegati più

volte l’anno quali istruttori, contabili o aiutanti durante corsi d’istruzione

generale e sono stati per questo remunerati con il soldo e dotati di domande

IPG.

Per poter continuare la nostra indagine, contiamo

sulla vostra collaborazione. Vi preghiamo di compilare i moduli allegati

“Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” nel modo seguente:

(…).”

(doc. 3)

Dal

modulo “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” riguardante

l’insorgente risulta che nel 2006 egli aveva compiuto 25 giorni di servizio, 23 a titolo di corso di ripetizione e 2 a titolo di intervento in caso di catastrofe.

Chiamato

dalla SMPP a verificare i dati ivi contenuti (cfr. doc. 6), in data 25 novembre

2008, l’Ente regionale di protezione civile __________ ha comunicato

segnatamente che “… i giorni di servizio svolti su chiamata della __________

sono unicamente 2: il 27 e il 28 gennaio, in occasione di un intervento a

favore della comunità per l’aiuto a __________ nella consegna dei pasti” e che

“… gli altri giorni di servizio sono presumibilmente stati prestati a favore

del Pool d’istruzione cantonale, su diretta chiamata di quest’ultimo. La __________

non può quindi né giustificarli, né assumersi alcuna responsabilità in merito.”

(doc. 5).

A seguito

delle indicazioni fornite dall’Ente, i 2 giorni d’intervento in caso di

catastrofe sono stati trasformati in altrettanti giorni di intervento di

pubblica utilità.

Con la

decisione emanata dalla CO 1 il 23 dicembre 2009, a RI 1 é stata chiesta la restituzione di nove IPG (concretamente, dai 23 giorni di corso di

ripetizione é stata dedotta la durata annua massima indennizzabile a tale

titolo di 14 giorni), corrispondenti a un importo di fr. 1'248.05 (cfr. allegato

al doc. A).

2.8

Quanto esposto

al considerando 2.7. dimostra che l’irregolarità della corresponsione delle

prestazioni emergeva direttamente dagli atti. Dalla lista dei giorni di

servizio risultava in effetti evidente che RI 1 aveva compiuto un numero di

giorni di corso di ripetizione abbondantemente superiore a quello massimo

consentito dalla legge (23 giorni contro 14 giorni). Ebbene, qualora la CO 1

avesse reagito con la tempestività imposta dalle circostanze, gli accertamenti

necessari ad appurare l’esistenza - sia nel principio che nella misura - di un

obbligo alla restituzione per il 2006, sarebbero terminati ben prima del

momento in cui l’UFPP ha trasmesso per verifica alla SMPP la lista dei giorni

di servizio prestati nel 2006 (il 7 novembre 2008 -

cfr. doc. 3), momento dal quale ha iniziato a decorrere, al più tardi,

il termine di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Secondo

questo Tribunale, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era

pertanto perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione formale del

23.

dicembre 2009.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione 18 febbraio 2010 é annullata.

§§ La

richiesta di restituzione é perenta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 600 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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