42.2010.15
IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto
21 dicembre 2011Italiano22 min
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Numero d'incarto:
42.2010.15
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, TCA
Titolo:
IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto
PERENZIONE DEL DIRITTO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 23 LIPG
art. 25 cpv. 2 LPGA
art. 23 LPPC
art. 27 LPPC
art. 27 cpv. 3 LPPC
art. 35 LPPC
art. 36 LPPC
Raccomandata
Incarto n.
42.2010.15
mm
Lugano
21 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di
guadagno
ritenuto, in
fatto
1.1. A seguito
dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della Legge federale sulla
protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) - la quale
prevede, segnatamente, che la durata dei corsi di ripetizione è di sette giorni
al massimo per i militi e di quattordici giorni al massimo per i quadri
e gli specialisti (in contrapposizione con i quaranta giorni di servizio
previsti dalla legislazione in vigore in precedenza), come pure che la durata
degli interventi di utilità pubblica non è soggetta a limiti ma che essi devono
comunque essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni
(art. 23, 27 e 35ss. LPPC, come pure l’OIPU nella versione in vigore sino al 30
giugno 2008) -, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha dato
avvio, in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP), alla cosiddetta operazione Argus, destinata alla verifica
dei giorni di servizio nella protezione civile che hanno beneficiato di
indennità.
1.2. Con
decisione formale del 23 dicembre 2009 (allegato al doc. A), la CO 1 ha chiesto
a RI 1 la restituzione di un importo pari a fr. 1'248.05 corrispondente a nove
indennità di perdita di guadagno (IPG) pagate a torto durante il 2006.
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (allegato al doc.
A), in data 18 febbraio 2010, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 25 febbraio 2010, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
In merito
all’ordine di restituzione, l’insorgente ha segnatamente invocato la perenzione
del relativo diritto, sviluppando in proposito i seguenti argomenti:
"
(…).
Su tale aspetto, la cui dimostrazione compete
alla Cassa, la decisione é confusa. La stessa si limita a sostenere che solo il
21 agosto 2009 ha avuto conoscenza dell’indebito incassato, tramite una lettera
della SMPP (che non ha prodotto) e pertanto la pretesa sarebbe tempestiva.
Tale motivazione é del tutto errata.
Innanzitutto, dimostri la Cassa quando ha potuto
ragionevolmente credere (perché questo é il criterio, non la data dell’esatto
accertamento) che il ricorrente abbia prestato servizio PCi in esubero e di
rimando abbia indebitamente incassato delle IPG. L’iter generale non interessa:
interessa il momento esatto che lo riguarda. Inoltre, va sottolineato che la
Cassa, nell’ambito della procedura di restituzione che concerne l’ente di
riferimento del ricorrente, ha sostenuto che il 25 settembre 2007 tutte le
verifiche erano state completate. Ammesso e non concesso che la procedura Argus
sia valida e legalmente corretta, al più tardi entro il 25 settembre 2008 la
decisione avrebbe dovuto essere emanata. Dicasi al più tardi, anche se é
evidente che il termine deve essere scaduto prima, poiché quello indicato si
riferisce al termine della verifica, non al momento determinante in cui l’UFPP
ha avuto ragionevole dubbio dei fatti giustificanti la richiesta di
restituzione.”
(doc. I,
p. 5)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa. In relazione
all’eccezione di tardività, l’amministrazione ha espresso le seguenti
considerazioni:
"
(…).
Il 7 novembre 2008 l’UFPP ha scritto al Servizio
cantonale della protezione civile e della protezione della popolazione del
Canton Ticino, sottoponendogli per il parere tutti i casi del 2006. A tal fine l’UFPP aveva preparato un modulo per ogni milite incluso nel controllo e ordinato
per ogni singolo caso i giorni di servizio in base al timbro di truppa e al
numero di riferimento. In questo modo il Servizio cantonale della protezione
della popolazione e della protezione civile del Canton Ticino, quale autorità
di vigilanza, ha potuto controllare tutti i casi e apportare ove necessario le
proprie correzioni. Poi il modulo ha dovuto essere rinviato all’UFPP entro il
31 marzo 2009 per continuare la procedura. Successivamente l’UFPP ha offerto di
nuovo al Servizio cantonale la possibilità di esprimere entro il 31 agosto 2009
il proprio parere in merito ai casi, per i quali sussistevano delle differenze
rispetto alla valutazione dell’UFPP (allegato).
Già prima di tale data, precisamente il 21 agosto
2009, si sapeva quali militi in Ticino nel 2006 avevano prestato
ingiustificatamente servizio e di quanti giorni si trattava. Questo non
permetteva però ancora di determinare gli importi che dovevano essere
restituiti. Per tale calcolo l’UFPP ha dovuto inviare all’UFAS i moduli
concernenti tutti i casi del Canton Ticino (allegato). Solo dopo che detto
Ufficio ha calcolato per ogni singolo caso la somma da restituire si é potuto
sapere a quanto ammontavano gli importi da esigere. Con lettera di data 3
dicembre 2009 l’UFAS ha incaricato la Cassa di compensazione dell’artigianato
svizzero dell'auto di chiedere al signor RI 1 la restituzione delle indennità
IPG corrisposte ingiustificatamente nel 2006.
(…).”
(doc.
III)
1.5. Nel corso
del mese di marzo 2010, l’insorgente ha chiesto che venisse richiamato
l’incarto inerente il ricorso presentato dall’Ente protezione civile __________
(inc. n. 42.2009.9), nonché l’incarto che lo riguarda dall’UFAS,
rispettivamente dall’UFPP (doc. V).
1.6. In data 25
maggio 2010, questa Corte ha richiamato dall’UFAS la documentazione completa
relativa all’operazione Argus (giorni di servizio prestati nel 2006) (doc. VIII
+ allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se RI 1 é tenuto a restituire alla CO 1
l’importo di fr. 1'248.05.
Con la
propria impugnativa, l’insorgente ha sostenuto che la CO 1, emanando la
decisione formale di restituzione il 23 dicembre 2009, non avrebbe rispettato
il termine relativo di un anno previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Questo
Tribunale è quindi tenuto a esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività.
2.3. L’art. 25
cpv. 2 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli
articoli 2 LPGA e 1 LIPG -, recita che il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di
assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il
versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il
quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante.
La
disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un
anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni
indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore
valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, ad art. 25 n. 38).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno
previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della
norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V
274; DTF 119 V 431 consid. 3a).
Fatti
I termini di perenzione non possono
essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V
135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).
Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine
relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama
ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento
in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).
Per poter
esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter
disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la
misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi
sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse
potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio
ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile
2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).
Qualora
l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile
pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è
tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato.
In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in
cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le
proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.
Per
quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire
dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la
pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi
(cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).
Il
termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non
appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non
pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF
9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
2.4. Per costante
giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione
presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale
comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha
sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180
consid. 4c).
Ora,
l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno
compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la
protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di
protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale
sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di
protezione civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge cantonale
di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile
del 7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
(BU) n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore fino al 30 giugno
2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al Dipartimento cantonale delle
Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione civile (art. 3 legge
cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento cantonale sulla protezione
civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8 febbraio 1994 pag. 55]), cui
compete il compito di emanare le direttive atte a promuovere la corretta
applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel limite delle
competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza, anche il compito
di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali in materia di
protezione civile siano correttamente interpretate e applicate. Tale
organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla protezione
civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e
dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il suo art. 1
[RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza sull'ordinamento
sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il Consiglio federale, il
quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli enti incaricati
dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione
unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv. 1 LPGA e 72
cpv. 1 LAVS).
2.5. Chi presta servizio di
protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le
disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge
federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626
segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della LIPG
valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione. Sino
a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno civile e
per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in caso di
catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3 LPCi). Dal
1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere
chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni - limitati a
sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento della durata
massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni (art. 35 e
36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni
d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a
limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal
Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC come pure
ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità
della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore fino al
30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la procedura di
chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di interventi di
pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la ripartizione
dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in relazione con
l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della popolazione
(UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art. 74 LPPC in
relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione civile
[OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003).
2.6. Questa Corte ha già avuto
modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione
del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione
Argus", statuendo sui ricorsi riguardanti le indennità pagate durante gli
anni 2004 e/o 2005 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5 maggio
2010 nonché 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19
maggio 2010).
Con
sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010,9C_498/2010,
9C_499/2010,9C_500/2010,9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha
respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla __________ e ha quindi
confermato che al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione
formale di restituzione, il relativo diritto era già perento.
Queste,
in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle
sentenze:
"
(…).
5.3 Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il
Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che
l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di
servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto verosimilmente
un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge che impone agli
organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di protezione
civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari accertamenti
Considerandi
(sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione si era
trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa di
compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al
Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG,
rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo
annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di
perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente
considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni
d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.
Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto
da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione
civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione
civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1° gennaio
2004.
gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili alle
condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la
possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano
irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di
abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la
revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre
2001, FF 2002 1535 segg., 1562).
Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla
fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati
a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati
negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben
vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i
quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di
compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di
ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14
giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di
servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato
fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato,
oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati
dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14
giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste
trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in
restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi
con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di
perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in
più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura
superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta vertenza.
5.4
Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi
per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul
tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I
79.
consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3
pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione
dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la
tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a
verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o
2005.
sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto
decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione,
non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti
determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova
dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una
ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).
5.5
Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via
abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno
se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo
successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo
responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due
mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la
somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così
come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro
di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è
sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio
protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il
fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data
anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il
risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la
quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende
manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione
per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata
dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è inconsistente
non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in materia che
considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di perenzione, la
conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità
amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza citata
9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.“
2.7
Nella concreta evenienza, il
TCA osserva che, in data 7 novembre 2008, l’UFPP ha trasmesso alla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) uno
scritto del seguente tenore:
"
(…).
visto che negli ultimi anni i giorni di servizio
prestati nella protezione civile sono generalmente aumentati, l’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha invitato il nostro Ufficio a
controllare la regolarità delle indennità di perdita di guadagno versate.
L’UFPP deve soprattutto chiarire se per le IPG versate nel 2006 sono state in
parte violate le prescrizioni legali in materia.
(…).
Abbiamo perciò esaminato i questionari IPG dei
militi della protezione civile che nel 2006 hanno prestato più di 25 giorni di
servizio di protezione civile e hanno richiesto per questi l’indennità IPG. Le
nostre constatazioni sono le seguenti:
- In molti casi sono stati nettamente superati i limiti legali per
il numero di giorni di servizio consentiti.
- I numeri di riferimento della PCi utilizzati dai contabili sono
spesso in contrasto con la designazione dei rispettivi giorni di servizio
prestati.
- In molti casi é stato abusivamente utilizzato il “servizio di
pubblica utilità” per il disbrigo di compiti amministrativi.
- Parecchi militi della protezione civile sono stati impiegati più
volte l’anno quali istruttori, contabili o aiutanti durante corsi d’istruzione
generale e sono stati per questo remunerati con il soldo e dotati di domande
IPG.
Per poter continuare la nostra indagine, contiamo
sulla vostra collaborazione. Vi preghiamo di compilare i moduli allegati
“Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” nel modo seguente:
(…).”
(doc. 3)
Dal
modulo “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” riguardante
l’insorgente risulta che nel 2006 egli aveva compiuto 25 giorni di servizio, 23 a titolo di corso di ripetizione e 2 a titolo di intervento in caso di catastrofe.
Chiamato
dalla SMPP a verificare i dati ivi contenuti (cfr. doc. 6), in data 25 novembre
2008, l’Ente regionale di protezione civile __________ ha comunicato
segnatamente che “… i giorni di servizio svolti su chiamata della __________
sono unicamente 2: il 27 e il 28 gennaio, in occasione di un intervento a
favore della comunità per l’aiuto a __________ nella consegna dei pasti” e che
“… gli altri giorni di servizio sono presumibilmente stati prestati a favore
del Pool d’istruzione cantonale, su diretta chiamata di quest’ultimo. La __________
non può quindi né giustificarli, né assumersi alcuna responsabilità in merito.”
(doc. 5).
A seguito
delle indicazioni fornite dall’Ente, i 2 giorni d’intervento in caso di
catastrofe sono stati trasformati in altrettanti giorni di intervento di
pubblica utilità.
Con la
decisione emanata dalla CO 1 il 23 dicembre 2009, a RI 1 é stata chiesta la restituzione di nove IPG (concretamente, dai 23 giorni di corso di
ripetizione é stata dedotta la durata annua massima indennizzabile a tale
titolo di 14 giorni), corrispondenti a un importo di fr. 1'248.05 (cfr. allegato
al doc. A).
2.8
Quanto esposto
al considerando 2.7. dimostra che l’irregolarità della corresponsione delle
prestazioni emergeva direttamente dagli atti. Dalla lista dei giorni di
servizio risultava in effetti evidente che RI 1 aveva compiuto un numero di
giorni di corso di ripetizione abbondantemente superiore a quello massimo
consentito dalla legge (23 giorni contro 14 giorni). Ebbene, qualora la CO 1
avesse reagito con la tempestività imposta dalle circostanze, gli accertamenti
necessari ad appurare l’esistenza - sia nel principio che nella misura - di un
obbligo alla restituzione per il 2006, sarebbero terminati ben prima del
momento in cui l’UFPP ha trasmesso per verifica alla SMPP la lista dei giorni
di servizio prestati nel 2006 (il 7 novembre 2008 -
cfr. doc. 3), momento dal quale ha iniziato a decorrere, al più tardi,
il termine di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Secondo
questo Tribunale, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era
pertanto perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione formale del
23.
dicembre 2009.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione 18 febbraio 2010 é annullata.
§§ La
richiesta di restituzione é perenta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 600 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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