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Decisione

42.2010.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 aprile 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle

raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento

mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età;

l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste

persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Per

inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti

anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

2.5

Nell’evenienza

concreta l’USSI, con decisione del 13 luglio 2009, ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'418.-- per i mesi di giugno,

luglio e agosto 2009 (cfr. doc. IV4).

Con

reclamo del 2/6 agosto 2009 l’insorgente, da un lato, ha postulato la

concessione di prestazioni anche per i mesi di aprile e maggio 2009.

Dall’altro, ha contestato il recupero, tramite trattenuta, del deposito della

garanzia del suo contratto di locazione versata dall’USSI (cfr. doc. VI3).

In un

seguente scritto all’amministrazione del 10 novembre 2009 il ricorrente ha

indicato di essere ancora in attesa dell’assistenza pubblica per i mesi da

marzo a maggio 2009 (cfr. doc. B5).

Con

decisione dell’11 gennaio 2010 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente una

prestazione dell’aiuto sociale di fr. 1'418.-- per il mese di dicembre 2009

(cfr. doc. VI5).

L’USSI,

con ulteriore provvedimento dell’11 febbraio 2010, ha poi assegnato all’insorgente una prestazione dell’assistenza sociale di fr. 1'409.-- per i

mesi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. VI6).

RI 1, con

il ricorso interposto contro la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 con cui

l’amministrazione ha respinto il reclamo 2/6 agosto 2009 per quanto non era

diventato privo di oggetto a seguito dell’emanazione delle successive decisioni

(cfr. doc. IV1), ha chiesto il riconoscimento di una prestazione dell’aiuto

sociale anche per il mese di marzo 2009 (cfr. doc. I).

Nella

decisione su reclamo del 30 giugno 2010 l’USSI si è riferito, oltre al recupero

della garanzia del contratto di locazione, alle prestazioni postulate per i

mesi di aprile e maggio 2009, osservando che con decisione dell’11 febbraio

2010.

al ricorrente è stato assegnato un aiuto sociale di fr. 1'409.-- per ciascuno

di questi due mesi (cfr. doc. IV1).

Nulla è,

per contro, stato indicato a proposito del mese di marzo 2009 (cfr. doc. IV1).

Vi è, pertanto,

da chiedersi se la questione relativa al diritto o meno a una prestazione

assistenziale per il mese di marzo 2009 esuli dalla presente vertenza, in

quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente altre prestazioni,

e sia quindi da ritenere irricevibile.

Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce

il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Tale

quesito, in casu, può restare insoluto, siccome la richiesta di aiuto sociale

per il mese di marzo 2009 deve comunque essere respinta per le motivazioni esposte

ai seguenti considerandi (cfr. STFA H 231/02 del 20 agosto 2003; I 232/01 del

17.

agosto 2001).

2.6

L’art. 61

cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al pagamento

delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il

deposito della domanda.

Inoltre

l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali

inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo

la procedura coordinata di applicazione della Laps.

Giusta

l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio

Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo

sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

Il rinvio

alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni

assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto

all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1

Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,

dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la

Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo

cui:

"

Per il calcolo della decorrenza delle

prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è

stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro

delle domande si ritiene avviata:

1.

il

giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo

fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il

Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello

allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal

richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"

Ciò si

evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica

della Laps, in cui è indicato che:

"

(…)

V’è da aggiungere che la

domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso

il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo

sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723,

p.to 2.5.6.)

Ai fini

della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,

determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,

massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune

viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno

in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA

42.2008.1

del 6 marzo 2008).

2.7

Nel caso di

specie dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento

allo sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla

domanda di assistenza sociale è stata consegnata dal Comune di domicilio, ossia

il Comune di __________, al ricorrente il 26 marzo 2009 (cfr. doc. 11).

L’annuncio

effettivo, invece, ha avuto luogo il 12 maggio 2009, quando è stato anche

fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps competente, ossia quello di __________

(cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli),

per il 28 maggio 2009 (cfr. doc. 11; 20).

L’incontro

con il funzionario dello Sportello Laps di __________ è effettivamente avvenuto

alla fine di maggio 2009 (cfr. doc. IV4; doc. 158).

Alla luce

di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.6.), occorre, conseguentemente,

concludere che in concreto per determinare la decorrenza del diritto alla

prestazione assistenziale spettante all’insorgente è determinante la data in

cui è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 12 maggio

2009.

Ne

discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las secondo cui il

diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno

del mese successivo il deposito della domanda, aveva diritto a una prestazione

assistenziale dal mese di giugno 2009.

E’ vero

che l’USSI ha concesso al ricorrente l’aiuto sociale, oltre che per i mesi da

giugno ad agosto 2009, anche per i mesi di aprile e maggio 2009.

Ai sensi

dell’art. 61 cpv. 2 Las l’autorità competente può, in effetti, per un periodo

limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali

speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il

particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

L’art. 5

Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata

a tre mesi.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta

una facoltà dell’amministrazione.

L’insorgente

non può, perciò, pretendere prestazioni assistenziali per il mese di marzo

2009.

D’altronde

dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica

della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e

quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una

persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo

vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter

vivere.

2.8

RI 1 ha,

poi, contestato la trattenuta effettuata dall’USSI sulle sue prestazioni

assistenziali al fine di recuperare l’importo versato da tale ufficio a titolo

di cauzione del contratto di locazione concluso nel Cantone __________ nel 2008

(cfr. doc. I).

L’USSI, al

riguardo, ha indicato che si tratta di un prestito concesso all’insorgente,

soggetto a recupero tramite trattenuta (cfr. doc. IV1; X).

Dalle

carte processuali risulta, in effetti, uno scritto del 3 ottobre 2008 in cui l’USSI ha indicato che:

"

il nostro ufficio ha versato all’amministrazione

sul conto a lei intestato presso il __________ l’importo di fr. 2'400.- quale

deposito di garanzia per il contratto d’affitto da lei concluso per

l’appartamento presso la __________ di __________. L’importo di fr. 2'400.-- è

stato concesso a titolo di prestito e dovrà essere rimborsato in rate di fr.

100.

--ciascuna da versare al nostro ufficio utilizzando le polizze allegate. Il

rimborso per il mese di ottobre 2008, ammontante a fr. 100.-, viene trattenuto

sulla prestazione assistenziale riconosciutale per il periodo 01.10.2008 –

31.10.2008

L’eventuale cessazione

dell’intervento assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione

dell’importo ancora dovuto. (…)” (Doc. B7)

Le

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS) del 2005 al p.to B3 enunciano, segnatamente, che:

"

nel caso in cui si riesca a reperire un

appartamento adeguato, è consigliato che gli uffici del sostegno sociale

negozino affinché si possa evitare il pagamento del deposito di garanzia.

Qualora non si potesse evitare tale versamento, bisognerà calcolare il deposito

di garanzia quale prestazione nell’ambito delle spese di alloggio. Gli uffici

preposti al sostegno sociale dovranno assicurare il recupero della somma

anticipata.”

Di

conseguenza, ritenute l’entità dell’importo della trattenuta di fr. 150.-- al

mese dapprima, di fr. 100.-- in seguito e di fr. 50.-- infine (cfr. doc. B7; B2;

B1; VI4; 143; 149; 115), come pure la circostanza che in ogni caso la somma corrisposta

a titolo di garanzia, sempre che l’inquilino utilizzi l’appartamento con

diligenza (cfr. art. 257f CO), verrà versata al ricorrente alla fine della

locazione (cfr. art. 257e CO), la trattenuta applicata dall’USSI non presta

fianco a critiche.

Il

ricorrente ha indicato che vorrebbe una conferma del fatto che le trattenute

vengano riversate al Canton __________, visto che sarebbe questo Cantone ad

avere pagato tutto. A tale proposito egli ha fatto riferimento a una decisione

dell’USSI del 28 marzo 2007 (cfr. doc. I).

Al

riguardo il TCA, in primo luogo, rileva che dallo scritto del 3 ottobre 2008

già menzionato si evince che è stato l’USSI del Cantone Ticino a corrispondere

la garanzia della locazione dell’appartamento a __________ nel cantone __________

(cfr. doc. B7).

In

secondo luogo, questa Corte sottolinea che l’insorgente è rientrato in Ticino

dal Cantone __________ nel gennaio 2007 (cfr. STCA 42.2007.3 del 26 ottobre

2007.

con cui il ricorso contro la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 28

marzo 2007 è stato parzialmente accolto, nel senso che gli atti sono stati rinviati

all’USSI perché procedesse a calcolare nuovamente la prestazione assistenziale

a cui aveva diritto RI 1 per il periodo febbraio-giugno 2007 tenendo conto di

quanto stabilito ai consid. 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.).

Pertanto,

alla luce dell’art. 5 cpv. 1 Las (“Hanno diritto ai provvedimenti e alle

prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale

nel Cantone”) e delle Disposizioni COSAS 2005 p.to C.1.7. (“Quando un

assistito lascia il comune (o il cantone), l’organo di sostegno sociale

competente fino a quel momento è tenuto a coprire le seguenti spese: - spese di

mantenimento come applicate fino a quel momento (meno le vecchie spese per

l’alloggio), per un mese dalla partenza (…)”), dal febbraio 2007 competente

nel caso del ricorrente era l’USSI del Cantone Ticino, come d’altronde risulta

dalla STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007 sopra citata.

Il fatto

che sulla decisione su reclamo del 28 marzo 2007 l’USSI abbia indicato che una copia

del provvedimento medesimo andava inviata per conoscenza “… allo Sportello

Laps di __________ e al Municipio del Comune di __________ (facendo notare che

le spese assistenziali erano rimborsate totalmente dal Cantone __________ sino

al gennaio 2009)” (cfr. doc. B11) è da attribuire verosimilmente a un

errore di trascrizione e da intendersi sino al gennaio 2007.

2.9

Il

ricorrente ha, inoltre, censurato la trattenuta mensile per il recupero della cauzione

versata a favore dell’azienda __________ di __________, come pure il mancato

pagamento del carburante per il trasloco che ha effettuato da __________ a __________

nel marzo 2010 (cfr. doc. I).

Dapprima

occorre rilevare che, analogamente alla questione connessa alla richiesta di

una prestazione per il mese di marzo 2009 (cfr. consid. 2.5.), la decisione su

reclamo impugnata non si esprime in merito a tali problematiche.

La

questione non necessita di ulteriori approfondimenti, visto che in ogni caso le

richieste formulate dall’insorgente di sopprimere la trattenuta per il recupero

della cauzione dell’azienda __________ e di concedergli il rimborso del

carburante, a prescindere dalla loro ricevibilità o meno, vanno respinte.

Per

quanto concerne la trattenuta, dalla documentazione agli atti risulta che

l’USSI ha corrisposto alla __________ di __________ la somma di fr. 200.-- quale

deposito a garanzia del pagamento delle bollette richiesto a seguito del nuovo

allacciamento (cfr. doc. 61; 63).

L’amministrazione

ha reso attento l’insorgente, sia nella decisione dell’8 giugno 2010 di

accoglimento della prestazione speciale relativa al deposito di garanzia dell’elettricità,

che nello scritto dell’8 giugno 2010 che l’importo di fr. 200.-- è stato

versato alla __________ a titolo di prestito e che sarebbe stato recuperato con

trattenuta mensile di fr. 100.-- sulle successive prestazioni assistenziali

(cfr. doc. 61; 62).

In

effetti l’USSI ha proceduto a trattenere fr. 100.-- dalla prestazione del mese

di giugno 2010 e fr. 50.-- sia dalla prestazione del mese di luglio 2010 che da

quella del mese di agosto 2010 (cfr. doc. 95; 86).

Sulla

base delle considerazioni già esposte a proposito dell’anticipo della garanzia

per il contratto di locazione nel Cantone __________, segnatamente dell’entità

dell’importo trattenuto e del fatto che il deposito verrà riversato al

ricorrente (cfr. consid. 2.8.), questa Corte ritiene che anche la trattenuta

per il recupero della garanzia corrisposta a favore della __________ non si

riveli censurabile.

Del resto

la __________ medesima, in uno scritto del 12 aprile 2010 indirizzato al

ricorrente, ha specificato che al momento della disdetta dell’abbonamento, dopo

il saldo delle ultime bollette, l’importo della garanzia gli sarà restituito

(cfr. doc. 63).

2.10

Relativamente

al mancato versamento del costo sostenuto per il carburante utilizzato per il

trasloco, va osservato che per il trasferimento da __________ a __________ del

marzo 2010 l’USSI ha comunque riconosciuto al ricorrente, quale prestazione

speciale ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Las, la somma di fr. 400.--

corrispondenti alle spese per il noleggio di un furgone (cfr. doc. 68; 69; 70).

L’amministrazione

ha indicato che il costo del diesel non poteva essere rimborsato all’insorgente

in quanto in quei casi è necessario prima sottoporre un preventivo per

approvazione (cfr. doc. 61; X).

In

concreto non risulta essere stato allestito alcun preventivo.

Il ricorrente

non sostiene peraltro il contrario.

Tenendo

conto, inoltre, che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del

Consiglio di Stato emerge che è stata decisa una prassi più restrittiva per le

prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. Messaggio n. 5589 p.to

10.2.2

), il mancato rimborso del costo del diesel non presta fianco a

critiche.

A tale

proposito giova ribadire che a eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla

spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve sopperire

tramite l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per

le PC, con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in

particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,

luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

Pertanto

al pagamento del carburante va fatto fronte con l’ammontare relativo alla soglia

di intervento (cfr. consid. 2.4.).

2.11

Infine il

ricorrente ha fatto valere che l’USSI paga sì i premi dell’assicurazione

malattia direttamente alla cassa malati, tuttavia nei suoi confronti vengono

spiccati precetti esecutivi e la farmacia, nonostante i suoi disturbi di

salute, non gli fornisce più i medicamenti (cfr. doc. I).

Al

riguardo il TCA rileva che dal PE e dalla fattura della __________ allegati

emerge che scoperti sono premi arretrati da agosto 2006 a dicembre 2009 e prestazioni da luglio 2007 ad agosto 2009 (cfr. doc. B10; B9).

Per

quanto attiene agli arretrati a carico dell’insorgente, va ribadito che le

prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non

servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro

scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba

in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. consid. 2.7.; Messaggio

aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps), p.to 1.b; STF 8C_139/2008 del 22 novembre 2008).

Relativamente

ai costi correnti le disposizioni COSAS del 2005 al p.to B.2.1. prevedono che

la soglia di mantenimento (cfr. consid. 2.4.) comprende anche le spese

sanitarie, escluse le franchigie e i farmaci non rimborsati dalla cassa malati.

Inoltre le

spese mediche e farmaceutiche non assunte dalla LAMal, la franchigia e le

partecipazioni ai costi correnti che il ricorrente deve sostenere sono previsti

all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las quali prestazioni speciali.

Al

riguardo va, tuttavia, ricordato è stata decisa una prassi più restrittiva per

le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. consid. 2.10.; Messaggio n.

5589.

p.to 10.2.2.3; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.14.).

Il

ricorrente ha, quindi, la facoltà di inoltrare domanda all’USSI volta

all’ottenimento di prestazioni speciali per, se del caso, sostenere eventuali

spese correnti connesse a medicamenti non coperti dall’assicurazione malattia

obbligatoria, alla franchigia e alla partecipazione ai costi.

2.12

A proposito

di quanto asserito nel ricorso circa il fatto che l’USSI abbia previsto per l’insorgente

lo svolgimento di un’occupazione presso l’__________ di __________ (cfr. doc.

I), giova, per inciso, osservare che la Las contempla delle misure di inserimento professionale per i beneficiari di prestazioni assistenziali (cfr. art. 31a segg. Las; Direttive COSAS p.ti D3).

Le misure

di inserimento professionale tengono conto delle condizioni sociali,

professionali, finanziarie, sanitarie e abitative degli interessati (cfr. art.

31a cpv. 2 lett. a Las).

E’, altresì,

utile evidenziare che l’__________ di __________ è un’associazione nata il 16

marzo 2000 e ha come finalità il sostegno all'inserimento sociale e

professionale delle persone colpite dall’esclusione. Quando ha preso avvio

questo progetto era essenzialmente una struttura legata alla Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) del Dipartimento delle

istituzioni.

Considerata

l’estensione dell’__________ che consentiva numerose e diversificate

possibilità di occupazione, l’offerta è stata estesa ad altre tipologie di

utenza. Attualmente presso l’azienda sono presenti, oltre alle persone inviate

dalla SEPEM, altre categorie di utenti come ad esempio i richiedenti l’asilo

collocati dalla __________ e dal __________ e le persone in esecuzione di

misure attive ordinate dall’USSI (cfr. www.__________).

2.13

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 impugnata

deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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