42.2010.21
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 aprile 2011Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
42.2010.21
Data decisione, Autorità:
14.04.2011, TCA
Ricorso:
TF,8C_401/2011, 09.06.2011
Titolo:
AS x alcuni mesi del 2009.Ric.chiede pure per 3/09.Può restare irrisolta quest.ricevib.Rich.va c.que respinta.Dt ad AS dal mese dopo domanda(in casu dt da 6/09)+versam.retroattivi(3 mesi)ma solo facoltà dell'autor.Trattenuta x recupero cauz.locaz.,elettr.+non vers.imp.diesel x trasloco incensurabili
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 31a LAS
art. 59 cpv. 1 LAS
art. 61 cpv. 1 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2010.21
rs
Lugano
14 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 giugno
2010 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 30 giugno 2010 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha respinto il reclamo inoltrato il 2/6 agosto 2009 da RI
1 contro il provvedimento del 13 luglio 2009 (cfr. doc. VI3; VI4), rilevando
che:
"
(…)
Nel caso in esame il reclamante ha contestato la
mancanza di prestazioni ordinarie di assistenza nei mesi di aprile e maggio
2009 ed il rimborso del pagamento del 3.10.2008 a titolo di deposito di
garanzia di fr. 2'400.--, per l’appartamento temporaneo in altro cantone,
recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.--.
Con decisione 11.2.2010 l’USSI ha riconosciuto
all’assistito una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 1'409.--
per i mesi di aprile e maggio 2009.
Il ricorrente contesta il rimborso del pagamento
del 3.10.2008 a titolo di deposito di garanzia di fr. 2'400.--, per
l’appartamento temporaneo in altro cantone, recuperato con una trattenuta mensile
di fr. 150.--.
Come chiarito dall’amministrazione all’assistito
con lettera 9.9.2008 e poi 3.10.2008 in occasione della decisione di
concessione e del versamento del deposito di garanzia, si tratta di un prestito
concesso all’assistito, soggetto a recupero tramite trattenuta. Il recupero del
deposito è quindi corretto e applicato nella modalità della trattenuta. In tal
senso il reclamo deve essere respinto.
La decisione applica correttamente i criteri stabiliti
dalla legge e dal reclamo non risultano fatti e prove che permettano di
giungere a un risultato che giustifica una diversa assegnazione delle
prestazioni assistenziali. Il reclamo 6.8.2009 è respinto nella misura in cui
non è divenuto privo di oggetto con le successive decisioni dell’USSI.” (Doc.
IV1)
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha fatto valere quanto segue:
"
(…)
Per 1 ottobre 2008 abbiamo
traslocato nel Canton __________ – ho trovato lavoro. Allego la dec. del
capouff. signor __________ del 28 marzo 2007, che conferma che:
“facendo notare che le
spese assistenziali sono rimborsate totalmente dal Cantone __________ sino al
gennaio 2009.”
Dal nostro ritorno in
Ticino 1 marzo 2009 mi recuperano i 150 franchi per la cauzione di __________,
ma se ha pagato tutto il cantone __________ vorrei una conferma che queste
cifre siano rimborsate alé cantone __________! Inoltre anche adesso, non ancora
24 mesi in Ticino deve pagare di nuovo il cantone __________.
Reclamo di nuovo per il
mese di marzo 2009 perché nel grande incarto dell’USSI manca il punto più
importante, dove è scritto questa legge della regola COSAS che in generale il
primo mese non viene pagato? Non esiste credo, conosco altra gente che ha
finito cassa disoccupazione in marzo e ad aprile ha preso l’assistenza, senza
un buco di un mese (affitto, cassa malati, vivere).
Reclamo inoltre contro il
recupero di Fr. 100 mensili per cauzione azienda __________ __________, più che
non venga pagato il carburante per il trasloco __________.
Non mi sembra giusto il
sistema del recupero lì e là, perché il minimo esistenziale è già il minimo! E’
una punizione dell’assistito che è già innocente!
Un ultimo problema: da
quando l’USSI paga la cassa malati direttamente ho un precetto esecutivo dopo
l’altro. La mia tessera è stata bloccata, in farmacia non mi danno più la
medicina. Sono in cura medica da quattro mesi (attestato inabile al 100%), ho
dei problemi reumatici dolorosi ma la medicina aumenta la pressione e senza la
medicina contro la pressione rischio un infarto…peso più di cento chili…
Ogni mese l’USSI chiama un
nuovo certificato medico, ma nessuno è responsabile per i miei problemi. Invece
ogni mese mi vogliono mandare da __________ ad __________ con treno, trenino e
bus per un lavoro pubblico all’__________ di __________. Più di 40 assistiti
lavorano già lì, tra cui anche una donna che ha più di 60 anni e hanno bisogno
di elettricisti come me, l’ha detto il responsabile, il sig. __________. Mi
interessa se questa azienda è del Cantone o tutto il reddito viene versato al
Cantone. Gli assistiti prendono come paga 1 franco all’ora! In caso di no,
sarebbe una nuova schiavitù, organizzata dall’USSI Bellinzona.” (doc. I)
1.3. L’USSI, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento
mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età;
l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste
persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Per
inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti
anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.5
Nell’evenienza
concreta l’USSI, con decisione del 13 luglio 2009, ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'418.-- per i mesi di giugno,
luglio e agosto 2009 (cfr. doc. IV4).
Con
reclamo del 2/6 agosto 2009 l’insorgente, da un lato, ha postulato la
concessione di prestazioni anche per i mesi di aprile e maggio 2009.
Dall’altro, ha contestato il recupero, tramite trattenuta, del deposito della
garanzia del suo contratto di locazione versata dall’USSI (cfr. doc. VI3).
In un
seguente scritto all’amministrazione del 10 novembre 2009 il ricorrente ha
indicato di essere ancora in attesa dell’assistenza pubblica per i mesi da
marzo a maggio 2009 (cfr. doc. B5).
Con
decisione dell’11 gennaio 2010 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente una
prestazione dell’aiuto sociale di fr. 1'418.-- per il mese di dicembre 2009
(cfr. doc. VI5).
L’USSI,
con ulteriore provvedimento dell’11 febbraio 2010, ha poi assegnato all’insorgente una prestazione dell’assistenza sociale di fr. 1'409.-- per i
mesi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. VI6).
RI 1, con
il ricorso interposto contro la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 con cui
l’amministrazione ha respinto il reclamo 2/6 agosto 2009 per quanto non era
diventato privo di oggetto a seguito dell’emanazione delle successive decisioni
(cfr. doc. IV1), ha chiesto il riconoscimento di una prestazione dell’aiuto
sociale anche per il mese di marzo 2009 (cfr. doc. I).
Nella
decisione su reclamo del 30 giugno 2010 l’USSI si è riferito, oltre al recupero
della garanzia del contratto di locazione, alle prestazioni postulate per i
mesi di aprile e maggio 2009, osservando che con decisione dell’11 febbraio
2010.
al ricorrente è stato assegnato un aiuto sociale di fr. 1'409.-- per ciascuno
di questi due mesi (cfr. doc. IV1).
Nulla è,
per contro, stato indicato a proposito del mese di marzo 2009 (cfr. doc. IV1).
Vi è, pertanto,
da chiedersi se la questione relativa al diritto o meno a una prestazione
assistenziale per il mese di marzo 2009 esuli dalla presente vertenza, in
quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente altre prestazioni,
e sia quindi da ritenere irricevibile.
Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce
il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Tale
quesito, in casu, può restare insoluto, siccome la richiesta di aiuto sociale
per il mese di marzo 2009 deve comunque essere respinta per le motivazioni esposte
ai seguenti considerandi (cfr. STFA H 231/02 del 20 agosto 2003; I 232/01 del
17.
agosto 2001).
2.6
L’art. 61
cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al pagamento
delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il
deposito della domanda.
Inoltre
l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali
inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo
la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta
l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio
Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo
sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Il rinvio
alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni
assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto
all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1
Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,
dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la
Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo
cui:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1.
il
giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo
fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il
Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello
allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal
richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato che:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723,
p.to 2.5.6.)
Ai fini
della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,
determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,
massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune
viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno
in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA
42.2008.1
del 6 marzo 2008).
2.7
Nel caso di
specie dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento
allo sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla
domanda di assistenza sociale è stata consegnata dal Comune di domicilio, ossia
il Comune di __________, al ricorrente il 26 marzo 2009 (cfr. doc. 11).
L’annuncio
effettivo, invece, ha avuto luogo il 12 maggio 2009, quando è stato anche
fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps competente, ossia quello di __________
(cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli),
per il 28 maggio 2009 (cfr. doc. 11; 20).
L’incontro
con il funzionario dello Sportello Laps di __________ è effettivamente avvenuto
alla fine di maggio 2009 (cfr. doc. IV4; doc. 158).
Alla luce
di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.6.), occorre, conseguentemente,
concludere che in concreto per determinare la decorrenza del diritto alla
prestazione assistenziale spettante all’insorgente è determinante la data in
cui è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 12 maggio
2009.
Ne
discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las secondo cui il
diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno
del mese successivo il deposito della domanda, aveva diritto a una prestazione
assistenziale dal mese di giugno 2009.
E’ vero
che l’USSI ha concesso al ricorrente l’aiuto sociale, oltre che per i mesi da
giugno ad agosto 2009, anche per i mesi di aprile e maggio 2009.
Ai sensi
dell’art. 61 cpv. 2 Las l’autorità competente può, in effetti, per un periodo
limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali
speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il
particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
L’art. 5
Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata
a tre mesi.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta
una facoltà dell’amministrazione.
L’insorgente
non può, perciò, pretendere prestazioni assistenziali per il mese di marzo
2009.
D’altronde
dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica
della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e
quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una
persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo
vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter
vivere.
2.8
RI 1 ha,
poi, contestato la trattenuta effettuata dall’USSI sulle sue prestazioni
assistenziali al fine di recuperare l’importo versato da tale ufficio a titolo
di cauzione del contratto di locazione concluso nel Cantone __________ nel 2008
(cfr. doc. I).
L’USSI, al
riguardo, ha indicato che si tratta di un prestito concesso all’insorgente,
soggetto a recupero tramite trattenuta (cfr. doc. IV1; X).
Dalle
carte processuali risulta, in effetti, uno scritto del 3 ottobre 2008 in cui l’USSI ha indicato che:
"
il nostro ufficio ha versato all’amministrazione
sul conto a lei intestato presso il __________ l’importo di fr. 2'400.- quale
deposito di garanzia per il contratto d’affitto da lei concluso per
l’appartamento presso la __________ di __________. L’importo di fr. 2'400.-- è
stato concesso a titolo di prestito e dovrà essere rimborsato in rate di fr.
100.
--ciascuna da versare al nostro ufficio utilizzando le polizze allegate. Il
rimborso per il mese di ottobre 2008, ammontante a fr. 100.-, viene trattenuto
sulla prestazione assistenziale riconosciutale per il periodo 01.10.2008 –
31.10.2008
L’eventuale cessazione
dell’intervento assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione
dell’importo ancora dovuto. (…)” (Doc. B7)
Le
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS) del 2005 al p.to B3 enunciano, segnatamente, che:
"
nel caso in cui si riesca a reperire un
appartamento adeguato, è consigliato che gli uffici del sostegno sociale
negozino affinché si possa evitare il pagamento del deposito di garanzia.
Qualora non si potesse evitare tale versamento, bisognerà calcolare il deposito
di garanzia quale prestazione nell’ambito delle spese di alloggio. Gli uffici
preposti al sostegno sociale dovranno assicurare il recupero della somma
anticipata.”
Di
conseguenza, ritenute l’entità dell’importo della trattenuta di fr. 150.-- al
mese dapprima, di fr. 100.-- in seguito e di fr. 50.-- infine (cfr. doc. B7; B2;
B1; VI4; 143; 149; 115), come pure la circostanza che in ogni caso la somma corrisposta
a titolo di garanzia, sempre che l’inquilino utilizzi l’appartamento con
diligenza (cfr. art. 257f CO), verrà versata al ricorrente alla fine della
locazione (cfr. art. 257e CO), la trattenuta applicata dall’USSI non presta
fianco a critiche.
Il
ricorrente ha indicato che vorrebbe una conferma del fatto che le trattenute
vengano riversate al Canton __________, visto che sarebbe questo Cantone ad
avere pagato tutto. A tale proposito egli ha fatto riferimento a una decisione
dell’USSI del 28 marzo 2007 (cfr. doc. I).
Al
riguardo il TCA, in primo luogo, rileva che dallo scritto del 3 ottobre 2008
già menzionato si evince che è stato l’USSI del Cantone Ticino a corrispondere
la garanzia della locazione dell’appartamento a __________ nel cantone __________
(cfr. doc. B7).
In
secondo luogo, questa Corte sottolinea che l’insorgente è rientrato in Ticino
dal Cantone __________ nel gennaio 2007 (cfr. STCA 42.2007.3 del 26 ottobre
2007.
con cui il ricorso contro la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 28
marzo 2007 è stato parzialmente accolto, nel senso che gli atti sono stati rinviati
all’USSI perché procedesse a calcolare nuovamente la prestazione assistenziale
a cui aveva diritto RI 1 per il periodo febbraio-giugno 2007 tenendo conto di
quanto stabilito ai consid. 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.).
Pertanto,
alla luce dell’art. 5 cpv. 1 Las (“Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale
nel Cantone”) e delle Disposizioni COSAS 2005 p.to C.1.7. (“Quando un
assistito lascia il comune (o il cantone), l’organo di sostegno sociale
competente fino a quel momento è tenuto a coprire le seguenti spese: - spese di
mantenimento come applicate fino a quel momento (meno le vecchie spese per
l’alloggio), per un mese dalla partenza (…)”), dal febbraio 2007 competente
nel caso del ricorrente era l’USSI del Cantone Ticino, come d’altronde risulta
dalla STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007 sopra citata.
Il fatto
che sulla decisione su reclamo del 28 marzo 2007 l’USSI abbia indicato che una copia
del provvedimento medesimo andava inviata per conoscenza “… allo Sportello
Laps di __________ e al Municipio del Comune di __________ (facendo notare che
le spese assistenziali erano rimborsate totalmente dal Cantone __________ sino
al gennaio 2009)” (cfr. doc. B11) è da attribuire verosimilmente a un
errore di trascrizione e da intendersi sino al gennaio 2007.
2.9
Il
ricorrente ha, inoltre, censurato la trattenuta mensile per il recupero della cauzione
versata a favore dell’azienda __________ di __________, come pure il mancato
pagamento del carburante per il trasloco che ha effettuato da __________ a __________
nel marzo 2010 (cfr. doc. I).
Dapprima
occorre rilevare che, analogamente alla questione connessa alla richiesta di
una prestazione per il mese di marzo 2009 (cfr. consid. 2.5.), la decisione su
reclamo impugnata non si esprime in merito a tali problematiche.
La
questione non necessita di ulteriori approfondimenti, visto che in ogni caso le
richieste formulate dall’insorgente di sopprimere la trattenuta per il recupero
della cauzione dell’azienda __________ e di concedergli il rimborso del
carburante, a prescindere dalla loro ricevibilità o meno, vanno respinte.
Per
quanto concerne la trattenuta, dalla documentazione agli atti risulta che
l’USSI ha corrisposto alla __________ di __________ la somma di fr. 200.-- quale
deposito a garanzia del pagamento delle bollette richiesto a seguito del nuovo
allacciamento (cfr. doc. 61; 63).
L’amministrazione
ha reso attento l’insorgente, sia nella decisione dell’8 giugno 2010 di
accoglimento della prestazione speciale relativa al deposito di garanzia dell’elettricità,
che nello scritto dell’8 giugno 2010 che l’importo di fr. 200.-- è stato
versato alla __________ a titolo di prestito e che sarebbe stato recuperato con
trattenuta mensile di fr. 100.-- sulle successive prestazioni assistenziali
(cfr. doc. 61; 62).
In
effetti l’USSI ha proceduto a trattenere fr. 100.-- dalla prestazione del mese
di giugno 2010 e fr. 50.-- sia dalla prestazione del mese di luglio 2010 che da
quella del mese di agosto 2010 (cfr. doc. 95; 86).
Sulla
base delle considerazioni già esposte a proposito dell’anticipo della garanzia
per il contratto di locazione nel Cantone __________, segnatamente dell’entità
dell’importo trattenuto e del fatto che il deposito verrà riversato al
ricorrente (cfr. consid. 2.8.), questa Corte ritiene che anche la trattenuta
per il recupero della garanzia corrisposta a favore della __________ non si
riveli censurabile.
Del resto
la __________ medesima, in uno scritto del 12 aprile 2010 indirizzato al
ricorrente, ha specificato che al momento della disdetta dell’abbonamento, dopo
il saldo delle ultime bollette, l’importo della garanzia gli sarà restituito
(cfr. doc. 63).
2.10
Relativamente
al mancato versamento del costo sostenuto per il carburante utilizzato per il
trasloco, va osservato che per il trasferimento da __________ a __________ del
marzo 2010 l’USSI ha comunque riconosciuto al ricorrente, quale prestazione
speciale ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Las, la somma di fr. 400.--
corrispondenti alle spese per il noleggio di un furgone (cfr. doc. 68; 69; 70).
L’amministrazione
ha indicato che il costo del diesel non poteva essere rimborsato all’insorgente
in quanto in quei casi è necessario prima sottoporre un preventivo per
approvazione (cfr. doc. 61; X).
In
concreto non risulta essere stato allestito alcun preventivo.
Il ricorrente
non sostiene peraltro il contrario.
Tenendo
conto, inoltre, che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del
Consiglio di Stato emerge che è stata decisa una prassi più restrittiva per le
prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. Messaggio n. 5589 p.to
10.2.2
), il mancato rimborso del costo del diesel non presta fianco a
critiche.
A tale
proposito giova ribadire che a eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla
spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve sopperire
tramite l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per
le PC, con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in
particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,
luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Pertanto
al pagamento del carburante va fatto fronte con l’ammontare relativo alla soglia
di intervento (cfr. consid. 2.4.).
2.11
Infine il
ricorrente ha fatto valere che l’USSI paga sì i premi dell’assicurazione
malattia direttamente alla cassa malati, tuttavia nei suoi confronti vengono
spiccati precetti esecutivi e la farmacia, nonostante i suoi disturbi di
salute, non gli fornisce più i medicamenti (cfr. doc. I).
Al
riguardo il TCA rileva che dal PE e dalla fattura della __________ allegati
emerge che scoperti sono premi arretrati da agosto 2006 a dicembre 2009 e prestazioni da luglio 2007 ad agosto 2009 (cfr. doc. B10; B9).
Per
quanto attiene agli arretrati a carico dell’insorgente, va ribadito che le
prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non
servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro
scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba
in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. consid. 2.7.; Messaggio
aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps), p.to 1.b; STF 8C_139/2008 del 22 novembre 2008).
Relativamente
ai costi correnti le disposizioni COSAS del 2005 al p.to B.2.1. prevedono che
la soglia di mantenimento (cfr. consid. 2.4.) comprende anche le spese
sanitarie, escluse le franchigie e i farmaci non rimborsati dalla cassa malati.
Inoltre le
spese mediche e farmaceutiche non assunte dalla LAMal, la franchigia e le
partecipazioni ai costi correnti che il ricorrente deve sostenere sono previsti
all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las quali prestazioni speciali.
Al
riguardo va, tuttavia, ricordato è stata decisa una prassi più restrittiva per
le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. consid. 2.10.; Messaggio n.
5589.
p.to 10.2.2.3; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.14.).
Il
ricorrente ha, quindi, la facoltà di inoltrare domanda all’USSI volta
all’ottenimento di prestazioni speciali per, se del caso, sostenere eventuali
spese correnti connesse a medicamenti non coperti dall’assicurazione malattia
obbligatoria, alla franchigia e alla partecipazione ai costi.
2.12
A proposito
di quanto asserito nel ricorso circa il fatto che l’USSI abbia previsto per l’insorgente
lo svolgimento di un’occupazione presso l’__________ di __________ (cfr. doc.
I), giova, per inciso, osservare che la Las contempla delle misure di inserimento professionale per i beneficiari di prestazioni assistenziali (cfr. art. 31a segg. Las; Direttive COSAS p.ti D3).
Le misure
di inserimento professionale tengono conto delle condizioni sociali,
professionali, finanziarie, sanitarie e abitative degli interessati (cfr. art.
31a cpv. 2 lett. a Las).
E’, altresì,
utile evidenziare che l’__________ di __________ è un’associazione nata il 16
marzo 2000 e ha come finalità il sostegno all'inserimento sociale e
professionale delle persone colpite dall’esclusione. Quando ha preso avvio
questo progetto era essenzialmente una struttura legata alla Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) del Dipartimento delle
istituzioni.
Considerata
l’estensione dell’__________ che consentiva numerose e diversificate
possibilità di occupazione, l’offerta è stata estesa ad altre tipologie di
utenza. Attualmente presso l’azienda sono presenti, oltre alle persone inviate
dalla SEPEM, altre categorie di utenti come ad esempio i richiedenti l’asilo
collocati dalla __________ e dal __________ e le persone in esecuzione di
misure attive ordinate dall’USSI (cfr. www.__________).
2.13
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 impugnata
deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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