42.2010.22
Importo di alim.anticipati da USSI percepito indebitam.(da una sent.della Pretura emerge che l'ex marito aveva versato + alim.di quelli dovuti)va restituito.Circa il fatto che l'USSI non si sarebbe co
15 novembre 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
42.2010.22
Data decisione, Autorità:
15.11.2010, TCA
Titolo:
Importo di alim.anticipati da USSI percepito indebitam.(da una sent.della Pretura emerge che l'ex marito aveva versato + alim.di quelli dovuti)va restituito.Circa il fatto che l'USSI non si sarebbe corrett.opposto alla compensaz.,va rilevato che la ricorr.ha dato procura all'USSI di rappresentarla
COMPENSAZIONE
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
RAPPRESENTANZA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 26 LAPS
art. 36 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2010.22
DC/sc
Lugano
15 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la sentenza del 23 giugno 2010 emanata da
Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona
in relazione alla decisione del 30 marzo 2010 dell'
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di Legge sull'assistenza
sociale dell'8 marzo 1971 (restituzione di alimenti anticipati per i figli
minorenni)
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 30 marzo 2010 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in
seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 1'405.70
relativo ad alimenti ricevuti nel periodo dell'11 novembre 2007 al 30 aprile
2008 (Doc. 1 inc. DIP. 210.60 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).
1.2. Il 23 giugno
2010 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso inoltrato da RI 1 contro la citata
decisione (cfr. Doc. 2, inc. DIP.210.60).
Al
riguardo l'esecutivo si è in particolare così espresso:
"
(…)
L'USSI, sulla base del
"mandato-procura-cessione" del 29 novembre 2007, con cui RI 1 ha
ceduto i contributi alimentari anticipati, ha chiesto a __________ il pagamento
di fr. 2'042.50. Avendo questi fatto opposizione, lo Stato del Cantone Ticino
ha chiesto al pretore del Distretto di __________ di rigettare in via
definitiva l'opposizione. La procedura si è conclusa con la sentenza 24
novembre 2009 (Inc. n. 16.2009.59) della Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello, con la quale l'opposizione di __________ è stata rigettata
in via definitiva per fr. 636.80.
(…)
Nella fattispecie va innanzitutto ricordato che
la ricorrente facendo domanda di anticipo e incasso di prestazioni alimentari
per la figlia minorenne ha ceduto i suoi diritti nei confronti dell'obbligato.
L'art. 27 cpv. 2 LAS stabilisce che lo Stato è surrogato nei diritti del
beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento in caso di anticipo
degli alimenti.
Ella ha sottoscritto in data 8 ottobre 2009 il
documento "Mandato - Procura - Cessione" (agli atti) conferendo
procura al Dipartimento della sanità e della socialità e per esso all'USSI,
nonché al Servizio ricuperi e anticipo alimenti, affinché la rappresentasse
nell'incasso delle prestazioni alimentari anticipate. Con tale procura ella ha
conferito facoltà all'USSI di procedere in via bonale e giudiziaria per suo
conto innanzi ad ogni Autorità civile, penale e amministrativa e di
intraprendere ogni e qualsiasi procedura ritenuta utile alla risoluzione del
mandato. Pertanto l'eccezione sollevata dalla ricorrente nel gravame che ella
non è stata interpellata nella procedura che ha portato alla sentenza della
Camera di cassazione civile e che di conseguenza la stessa non le è opponibile va
respinta. Le altre argomentazioni sollevate dalla ricorrente del gravame non
sono pertinenti.
Ora, ritenuta la chiara e insindacabile sentenza
della Camera di cassazione civile del Tribunale di appello, che ha accolto
l'istanza 11 marzo 2009 dello Stato del Cantone Ticino di rigettare
l'opposizione interposta da __________ al PE per l'incasso di fr. 2'042.50,
respingendo l'opposizione limitatamente a fr. 636.80, l'importo di fr 1'405.70
richiesto alla ricorrente con la decisione 30 marzo 2010 è corretto e va
confermato. Per legge ella è tenuta a rimborsare quanto ricevuto in eccesso a
titolo di anticipo alimenti." (Doc. A)
1.3. Contro la
sentenza del Consiglio di Stato RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA.
La sua
patrocinatrice sostiene che la ricorrente non ha ricevuto indebitamente
l'anticipo alimenti in questione e sottolinea in particolare il mancato
coinvolgimento di quest'ultima nella procedura che ha determinato l'importo
posto in compensazione dall'ex marito:
"
(…)
Il CdS dimentica di menzionare che in sede di
rigetto dell'opposizione, l'USSI ha omesso di contestare con una motivazione
corretta la compensazione fatta valere dal debitore dell'alimento limitatamente
all'importo di CHF 1'405.70, importo che il padre della minore avrebbe
asseritamente versato in eccesso alla madre nel passato per contributi
alimentari (cfr. sentenza di rigetto 4.6.2009, pag. 4 allegato alle
osservazione al ricorso 26.5.2010 dell'USSL e sentenza di appello 24.11.2009
pag. 5 ad. 5, allegato alle osservazioni dell'USSI suddette: "sennonché,
per tacere del fatto che le contestazioni sono sollevate per la prima volta in
questa sede, all'udienza del 4 giugno 2009, l'istante essendosi limitato ad asserire che "operare tale compensazione non le sembrava corretto") e
che per tale motivo sia la sentenza di rigetto che la sentenza di appello sopradette
hanno accolto la richiesta di compensazione del debitore del contributo
alimentare.
Di tale fatto evidentemente la qui ricorrente non
può e deve sopportare le conseguenze.
(…)
Nella fattispecie, l'errore commesso dall'USSI è
quello di non aver contestato in sede di rigetto nelle forme previste dalla
legge l'ammontare e il principio stesso della compensazione fatta valere dal
debitore originario dell'alimento.
In sede di ricorso l'USSI ha poi tentato di
rimediare al proprio errore, motivando dettagliatamente la sua opposizione
alla compensazione (pagamento sine causa, prescrizione ecc). La stessa è però
stata considerata non solo tardiva dalla Camera di cassazione civile, ma pure
appellatoria. Nell'ambito di un ricorso per cassazione, occorreva infatti
dimostrare il carattere arbitrario della decisione del primo giudice (cfr.
sentenza di cassazione civile del TdA 24.11.2009 § 5 pag. 5 allegato alle osservazioni
26.5.2010 dell'USSI al ricorso al CdS della ricorrente).
L'USSI pertanto non è riuscita a ricuperare
integralmente quanto da lei anticipato a titolo di alimenti per un suo errore
e non perché non ne aveva il diritto.
Già solo per questo motivo, la richiesta di
parziale restituzione rivolta alla ricorrente dev'essere annullata: manca
infatti la prova che la stessa abbia ricevuto indebitamente l'anticipo
percepito .
Prove: doc.
- testi
4.
Ne discende pure che il ragionamento del CdS,
laddove sostiene che la ricorrente non può dolersi del risultato ottenuto
dall'USSI, perché a suo tempo aveva rilasciato una procura a favore della
stessa, dev'essere considerato arbitrario: infatti il diritto alla surrogazione
esiste per legge e non può certo essere modificato dal rilascio di una procura
firmata dalla cedente a favore dell'ente pubblico.
L'eccezione sollevata dalla ricorrente in sede di
ricorso al CdS di non essere stata interpellata nella procedura che ha portato
alla sentenza della Carnera di Cassazione, al contrario di quanto sostiene il
CdS, è pertinente e dev'essere accolta: nel caso in cui la ricorrente
avesse potuto partecipare alla procedura d'incasso l'errore formale fatto dall'USSI che ha portato al ricupero
solo parziale degli alimenti anticipati non si sarebbe verificato." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta dell'8 settembre 2010 l'USSI ha proposto di respingere il ricorso e
rileva in particolare:
"
(…)
Si deve ritenere che la ricorrente ha percepito,
oltre alle prestazioni anticipate dallo Stato, anche le prestazioni che nel
contesto della decisione di rigetto parziale dell'opposizione hanno determinato
la riduzione del debito alimentare del padre e quindi il riconoscimento del
debito alimentare limitatamente a fr. 636.80. Ne consegue che avendo
beneficiato di tali prestazioni cumulativamente alle prestazioni
anticipate dallo Stato, la stessa si è arricchita
senza una causa legittima, poiché ha percepito di più di quanto dovuto quale
contributo alimentare destinato alla figlia. L'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento è dunque legittimato a chiedere alla signora il rimborso della
somma citata già sulla base del principio giuridico generale secondo il quale
quanto percepito indebitamente, ovvero senza causa legittima, deve essere
restituito (art. 62 e seg. CO applicabili
per analogia)." (Doc. III)
1.5. Anche il
Consiglio di Stato nella risposta del 7 settembre 2010 propone di respingere il
ricorso richiamando la sentenza del Pretore del Distretto di __________ del 4
giugno 2009 e quella della Camera di Cassazione civile del Tribunale di appello
e sottolineando inoltre che è tutt'altro che dimostrata la tesi sostenuta dalla
ricorrente che la sua partecipazione alle procedure avviate dall'USSI avrebbe
permesso il recupero integrale di quanto anticipato (cfr. Doc. V)
in
diritto
2.1. L'art. 65
cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) stabilisce che contro la
decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la
decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.
Il TCA è
quindi competente per trattare il presente tempestivo ricorso.
2.2. L'art. 27 cpv.
1 LAS prevede che lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite
dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli
minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento.
L'art. 27
cpv. 2 LAS precisa che l'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale
propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso
da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario
nei confronti dell'obbligato al pagamento.
Infine,
secondo l'art. 27 cpv. 3 LAS, l'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a
convivere.
Il
Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli
minorenni all'art. 1 attribuisce all'USSI la competenza per l'applicazione degli
art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 della Legge e prevede
all'art. 4 che l'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i figli
minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo
mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.
L'art. 6
del Regolamento stabilisce il genitore che richiede il versamento
dell'anticipo, come pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono
notificare immediatamente all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza
o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.
Secondo
l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento, la domanda dell'anticipo implica la
concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel
diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.
L'Ufficio
provvede, previa diffida all'obbligato degli alimenti dovuti. Eventuali
differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2).
L'Ufficio
rappresenta lo Stato nella relative cause giudiziarie (cpv. 3).
Infine,
secondo l'art. 11 del Regolamento, l'anticipo può essere rifiutato o soppresso
in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di
affermazioni inveritiere (cpv. 1). Gli anticipi indebitamente percepiti devono
essere rimborsati (cpv. 2). È riservata l'azione penale (cpv. 3).
2.3. Nella
presente fattispecie, risulta dagli atti dell'incarto che l'USSI, nel periodo
dal 1° novembre 2007 al 20 aprile 2008 ha anticipato a RI 1 degli alimenti per un importo complessivo di fr. 2'042.50, così corrisposto:
"
(…)
Alimenti periodo 01.11.2007/32.12.2007
(Fr. 1'403.75 ./. AF Fr. 160.00 ./. accredito
diretto di Fr. 920.00)
Fr. 323.75 x 2 mesi Fr. 647.50
Alimenti periodo 01.01.2008/30.04.2008
(Fr. 1'428.75 ./. Fr. 160.00 ./. accredito
diretto di Fr. 920.00)
Fr. 348.75 x 4 mesi Fr. 1'395.00
Totale alimenti anticipati Fr. 2'042.50
=========="
(Doc. VI A3, incarto
USSI, vedi pure decisione del 24 settembre 2008, Doc. VIB/39)
Questo
importo è poi stato posto in esecuzione nei confronti del debitore degli
alimenti __________, il quale si è opposto (cfr. Doc. VI A6). Con sentenza
EF.2009.763 del 4 giugno 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha
respinto l'opposizione in via definitiva limitatamente alla somma di fr.
433.30. La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello, con sentenza
16.2009.59 del 24 novembre 2009, ha poi rigettato in via definitiva
l'opposizione per fr. 636.80.
Di
conseguenza l'USSI ha chiesto alla ricorrente di restituire personalmente
l'importo di fr. 1'405.70 (fr. 2042.50 – fr. 636.80).
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale constata che nel corso dell'udienza del 4
giugno 2009 davanti al Pretore di __________ il rappresentante di quest'ultimo
ha in particolare indicato, mediante una lettera del 27 dicembre 2007, sia a RI
1 sia all'USSI di avere un credito nei confronti della beneficiaria
dell'anticipo alimenti (cfr. Doc. VI A11).
In
effetti con scritto del 27 dicembre 2007 il patrocinatore di __________ ha
segnalato a RI 1 di avere versato nel periodo dal 1999 al 2007 degli alimenti
indicizzati per eccesso e da luglio 2005 a giugno 2007 alimenti superiori al dovuto, per cui ritiene di disporre di un credito di fr. 1'405.70 (cfr. Doc. VI
B11).
Con una
lettera di medesima data il rappresentante di __________ ha comunicato questa circostanza
pure all'USSI (cfr. Doc. VI B12).
In uno
scritto del 6 gennaio 2008 RI 1 ha inviato al patrocinatore di __________, con
copia all'USSI, un altro conteggio da cui emerge invece, per il periodo dal
1999 al 2007 un credito complessivo a suo favore di fr. 811.05 (cfr. Doc. VI B13).
Dopo
ulteriori scambi di corrispondenza, con decisione del 24 settembre 2008 l'USSI ha accordato a RI 1 un anticipo alimenti di fr. 323.75 per i mesi di novembre e dicembre
2007 e di fr. 348.75 per i mesi da gennaio ad aprile 2008.
L'amministrazione
è arrivata a questa conclusione dopo avere constatato che, nel periodo in
questione __________ ha versato alimenti per un importo mensile di fr. 920.--,
mentre dal 1° maggio 2008 ha versato l'importo dovuto di fr. 1'203.-- (cfr.
Doc. VI B38).
Nella
sentenza del 4 giugno 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha ammesso la
compensazione di fr. 1'405.70 per contributi alimentari versati alla moglie in
eccesso nel passato ("Ora, nel caso di specie, parte istante ha ritenuto
pacifico che parte convenuta ha versato nel passato, in più alla ex moglie, fr.
1'405.70 per indicizzazioni, limitandosi ad asserire che, tuttavia operare tale
compensazione non le sembrava corretto.", cfr. Doc. VI A12 pag. 4).
Nella sentenza
16.2009.59 del 24 novembre 2009 la Corte di cassazione civile del Tribunale
d'appello ha dichiarato irricevibile, sul punto della compensazione, il
ricorso per cassazione inoltrato dallo Stato del Cantone Ticino rappresentato
dall'USSI contro la sentenza pretorile ed ha in particolare rilevato:
"
(…)
Per quel che concerne la compensazione, il
ricorrente sostiene che la controparte non ha dimostrato il credito da lui
vantato verso RI 1, che l'interessato ha proceduto a un pagamento sine causa
non compensabile contro la volontà del creditore e che comunque sia
l'eventuale credito è prescritto.
Sennonché, per tacere del fatto che le
contestazioni sono sollevate per la prima volta in questa sede, all'udienza del
4 giugno 2009 l'istante essendosi limitato ad asserire che "operare tale
compensazione non le sembrava corretto", il ricorrente dimentica che per
motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza
impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perchè un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio
sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. In concreto, il
ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo
grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellatorio del
ricorso. Nell'ambito di un ricorso per cassazione occorre dimostrare il
carattere arbitrario del risultato raggiunto dal primo giudice
indipendentemente dalle sue motivazioni (COCCHI/TREZZINI, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I consid. 3.1). Ne discende
che su questo punto il ricorso si avvera irricevibile. (…)" (Doc. VI A/20
pag. 5)
Alla luce
Fatti
di questi elementi, in particolare della sentenza della Pretura di __________,
questo Tribunale deve concludere che, avendo RI 1 ottenuto in passato
dall'ex-marito un importo a titolo di alimenti superiore a quello al quale
aveva diritto, ha beneficiato, a torto, nel periodo dal 1° novembre 2007 al 30
aprile 2008 di una somma di fr. 2'042.50 anziché di soli fr. 636.80.
Sulla
base dell'art. 11 cpv. 2 del Regolamento ella è dunque tenuta a restituire
all'USSI fr. 1'405.70.
A
proposito delle allegazioni ricorsuali relative al fatto che l'amministrazione
non si sarebbe correttamente opposta alla compensazione sollevata davanti al
Pretore dal patrocinatore di __________, il TCA constata che il 29 novembre
2007 RI 1 ha dato la procura all'USSI affinché la rappresenti nell'incasso
delle prestazioni alimentari.
Tale
procura "dà facoltà all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di
procedere in via bonale o giudiziaria per conto della/del mandante innanzi ad
ogni Autorità civile, penale o amministrativa, di intraprendere ogni e
qualsiasi procedura ritenuta utile alla risoluzione del mandato, in particolare
di proporre transazioni, laddove le circostanze lo giustifichino, di avviare
gli atti penali secondo l'art. 217 del Codice Penale Svizzero o di recedere
dagli stessi. (cfr. doc. VI C/3).
Ora, per
costante giurisprudenza, in materia di assicurazioni sociali, qui applicabile
per analogia, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od
omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i
propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259;
Considerandi
SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata
dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20
febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11
gennaio 2010)
2.4
L'art. 36
LAS stabilisce che le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle
condizioni di cui all'art. 26 Laps.
Secondo
l'art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il
titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,
tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento
della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
Nel caso
concreto RI 1 ha percepito l'anticipo alimenti, dopo avere immediatamente
contrapposto il 6 gennaio 2008 un proprio calcolo, da cui risultava un credito
a suo favore di fr. 811.05, a quello effettuato il 27 dicembre 2007 dal
patrocinatore di __________ che faceva valere un credito di fr. 1'405.70.
Inoltre
l'amministrazione, prima di emettere la decisione formale del 24 ottobre 2008,
non si è confrontata in dettaglio su tutti i punti sollevati in questo scritto.
Infine, ma
non da ultimo, RI 1 aveva conferito la procura all'USSI per cui poteva ritenere
di venire contattata sulla questione dell'importo fatto valere in compensazione
dell'ex-marito e sulle sue rispettive pretese.
Secondo
questo Tribunale RI 1 potrebbe dunque avere ottenuto in buona fede l'importo
ora chiesto in restituzione.
Questa
questione esula comunque dalla presente vertenza. Infatti, per costante
giurisprudenza, si giustifica di emettere una decisione sul condono solo al
momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
visto che unicamente in quel caso l'obbligo è stabilito definitivamente.
RI 1
potrà dunque inoltrare all'USSI una richiesta di condono una volta cresciuta in
giudicato la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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