Lexipedia

Decisione

42.2010.22

Importo di alim.anticipati da USSI percepito indebitam.(da una sent.della Pretura emerge che l'ex marito aveva versato + alim.di quelli dovuti)va restituito.Circa il fatto che l'USSI non si sarebbe co

15 novembre 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di questi elementi, in particolare della sentenza della Pretura di __________,

questo Tribunale deve concludere che, avendo RI 1 ottenuto in passato

dall'ex-marito un importo a titolo di alimenti superiore a quello al quale

aveva diritto, ha beneficiato, a torto, nel periodo dal 1° novembre 2007 al 30

aprile 2008 di una somma di fr. 2'042.50 anziché di soli fr. 636.80.

Sulla

base dell'art. 11 cpv. 2 del Regolamento ella è dunque tenuta a restituire

all'USSI fr. 1'405.70.

A

proposito delle allegazioni ricorsuali relative al fatto che l'amministrazione

non si sarebbe correttamente opposta alla compensazione sollevata davanti al

Pretore dal patrocinatore di __________, il TCA constata che il 29 novembre

2007 RI 1 ha dato la procura all'USSI affinché la rappresenti nell'incasso

delle prestazioni alimentari.

Tale

procura "dà facoltà all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di

procedere in via bonale o giudiziaria per conto della/del mandante innanzi ad

ogni Autorità civile, penale o amministrativa, di intraprendere ogni e

qualsiasi procedura ritenuta utile alla risoluzione del mandato, in particolare

di proporre transazioni, laddove le circostanze lo giustifichino, di avviare

gli atti penali secondo l'art. 217 del Codice Penale Svizzero o di recedere

dagli stessi. (cfr. doc. VI C/3).

Ora, per

costante giurisprudenza, in materia di assicurazioni sociali, qui applicabile

per analogia, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od

omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i

propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259;

Considerandi

SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata

dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20

febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11

gennaio 2010)

2.4

L'art. 36

LAS stabilisce che le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle

condizioni di cui all'art. 26 Laps.

Secondo

l'art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il

titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,

tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento

della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

Nel caso

concreto RI 1 ha percepito l'anticipo alimenti, dopo avere immediatamente

contrapposto il 6 gennaio 2008 un proprio calcolo, da cui risultava un credito

a suo favore di fr. 811.05, a quello effettuato il 27 dicembre 2007 dal

patrocinatore di __________ che faceva valere un credito di fr. 1'405.70.

Inoltre

l'amministrazione, prima di emettere la decisione formale del 24 ottobre 2008,

non si è confrontata in dettaglio su tutti i punti sollevati in questo scritto.

Infine, ma

non da ultimo, RI 1 aveva conferito la procura all'USSI per cui poteva ritenere

di venire contattata sulla questione dell'importo fatto valere in compensazione

dell'ex-marito e sulle sue rispettive pretese.

Secondo

questo Tribunale RI 1 potrebbe dunque avere ottenuto in buona fede l'importo

ora chiesto in restituzione.

Questa

questione esula comunque dalla presente vertenza. Infatti, per costante

giurisprudenza, si giustifica di emettere una decisione sul condono solo al

momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

visto che unicamente in quel caso l'obbligo è stabilito definitivamente.

RI 1

potrà dunque inoltrare all'USSI una richiesta di condono una volta cresciuta in

giudicato la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster