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Decisione

42.2010.30

IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto. Per la parte di IPG trattenute dalla CCC, rinvio atti per ulteriori

21 dicembre 2011Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di perenzione non possono

essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V

135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).

Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine

relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama

ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento

in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).

Per poter

esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter

disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la

misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi

sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse

potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il

principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29

aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).

Qualora

l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile

pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è

tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato.

In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in

cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le

proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

Per

quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire

dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la

pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi

(cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).

Il

termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non

appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non

pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

2.3. Per costante

giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione

presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale

comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha

sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180

consid. 4c).

Ora,

l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno

compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la

protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di

protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale

sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di

protezione civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge

cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla

protezione civile del 7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli

atti esecutivi (BU) n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore

fino al 30 giugno 2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al

Dipartimento cantonale delle Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione

civile (art. 3 legge cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento

cantonale sulla protezione civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8

febbraio 1994 pag. 55]), cui compete il compito di emanare le direttive atte a

promuovere la corretta applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel

limite delle competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza,

anche il compito di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali

in materia di protezione civile siano correttamente interpretate e applicate.

Tale organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla

protezione civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il

suo art. 1 [RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza

sull'ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il

Consiglio federale, il quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli

enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire

un'applicazione unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv.

1 LPGA e 72 cpv. 1 LAVS).

2.4. Chi presta servizio di

protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le

disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della

popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge

federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626

segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della

LIPG valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione.

Sino a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno

civile e per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in

caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3

LPCi). Dal 1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista

possono essere chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni

- limitati a sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento

della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni

(art. 35 e 36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre

situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio

soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente

autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC

come pure ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica

utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore

fino al 30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la

procedura di chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di

interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la

ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in relazione

con l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della

popolazione (UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art.

74 LPPC in relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione

civile [OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003).

2.5. Questa Corte ha già avuto

modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione

del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione

Argus", statuendo sui ricorsi riguardanti le indennità pagate durante gli

anni 2004 e/o 2005 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5 maggio

2010 nonché 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19

maggio 2010).

Con

sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010,9C_498/2010,9C_499/2010,

9C_500/2010,9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha respinto i

ricorsi che erano stati interposti dalla CO 1 e ha quindi confermato che al

momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione formale di

restituzione, il relativo diritto era già perento.

Queste,

in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle

sentenze:

"

(…).

5.3 Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il

Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che

l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di

servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto

verosimilmente un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge

che impone agli organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di

protezione civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari

accertamenti (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione

si era trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa

di compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al

Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG,

rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo

annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di

perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente

considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni

d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.

Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto

da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione civile

competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione civile, sia

infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1° gennaio 2004

gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili alle

condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la

possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano

irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di

abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la

revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre

2001, FF 2002 1535 segg., 1562).

Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla

fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati

a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati

negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben

vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i

quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di

compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di

ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14

giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di

servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato

fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato,

oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati

dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14

giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste

trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in

restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi

con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di

perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in

più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura

superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta

vertenza.

5.4 Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi

per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul

tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I

79 consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3

pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione

dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la

tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a

verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o

2005 sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto

decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione,

non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti

determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova

dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una

ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).

5.5 Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via

abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno

se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo

successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo

responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due

mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la

somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così

come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro

di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è

sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio

protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il fatto

di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data anziché su

quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il risultato

delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la quale l'UFPP

affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende manifestamente

inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione per

cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata

dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è

inconsistente non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in

materia che considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di

perenzione, la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle

unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza

citata 9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.“

2.6. Nella concreta evenienza, dalla lista elaborata dall’UFPP sulla base dei dati delle domande

IPG, e successivamente verificata dalla SMPP, si evince che per il milite

interessato (al contempo dipendente del Comune) nel 2006 erano stati attestati

29 giorni di servizio (cfr. doc. 600033/class. 10).

Tenuto

conto che, in base alla nuova normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la durata annua dei corsi di ripetizione è stata limitata a quattordici

giorni al massimo per i quadri e gli specialisti (cfr. art. 36 LPPC),

ciò significa che i restanti 15 giorni erano degli interventi ai sensi

dell’art. 27 LPPC, segnatamente a favore della collettività.

Ora,

vista l’importanza del numero di giorni d'intervento a questo titolo e

analogamente a quanto il TF ha stabilito nelle sentenze citate al consid. 2.5.

del presente giudizio, occorre ritenere che l’irregolarità della corresponsione

delle prestazioni emergeva direttamente dagli atti. Qualora la CO 1 avesse

reagito con la tempestività imposta dalle circostanze, gli accertamenti

necessari ad appurare l’esistenza di un obbligo alla restituzione per il 2006

sarebbero terminati ben prima del momento in cui l’UFPP ha trasmesso per

verifica alla SMPP le liste dei giorni di servizio prestati per persona nel

2006 (l’8 marzo 2007 - cfr. doc. XVII 2; a questo proposito, si veda pure il

doc. XX, p. 3), momento dal quale ha iniziato a decorrere, al più tardi,

il termine di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Secondo

questo Tribunale, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era

pertanto ampiamente perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione

formale del 21 aprile 2010.

2.7. A titolo

abbondanziale, sempre analogamente a quanto ha statuito il Tribunale federale

nelle sentenze menzionate al consid. 2.5. del presente giudizio, l’esito della

Considerandi

presente vertenza non sarebbe diverso nemmeno se si volesse considerare che la

decorrenza del termine di perenzione è iniziata successivamente all’8 marzo

2007, data in cui l’UFPP ha trasmesso alla SMPP le liste dei giorni di servizio

prestati durante il 2006.

In

effetti, appare ragionevole ritenere che la SMPP, nella sua qualità di organo

esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado,

entro due mesi a contare dalla richiesta di collaborazione pervenutale,

di classificare i giorni di servizio prestati dal milite secondo il genere di

intervento, in modo da determinare la somma delle IPG eventualmente pagate in

eccesso.

In tale

contesto, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, in presenza di indizi

circa una possibile pretesa di restituzione, concede all’autorità un periodo sino

a un massimo di quattro mesi per compiere gli accertamenti ancora

necessari (cfr. il consid. 2.2. del presente giudizio).

Ora, nella

concreta evenienza, un termine di due mesi costituisce un periodo di tempo

senz’altro adeguato, visto che i dati contenuti nelle liste elaborate

dall’UFPP, e ricevute dalla SMPP, rappresentavano ben più di semplici indizi.

In questo ordine di idee, é utile evidenziare che quella afferente ai giorni di

protezione civile svolti nel 2006, era la seconda tappa dell’operazione

Argus, avviata quando già dai controlli dei giorni di servizio compiuti tra il

2002.

e il 2005 erano emerse delle numerose irregolarità (cfr. lo scritto 2

febbraio 2007 dell’UFPP alla SMPP - doc. XVII 3).

Del

resto, va sottolineato che dai timbri che sono stati apposti dal capo del

Servizio protezione civile __________ a conferma de, citiamo: “l’esattezza dei

dati”, risulta che il lavoro di verifica compiuto dalla SMPP era terminato il 5

luglio 2007 (si veda la lista dei giorni di servizio prestati dal milite __________,

doc. 600033/class. 10).

Anche in

questa eventualità, si deve dunque concludere che, al momento dell’emanazione

della decisione formale del 21 aprile 2010, era già subentrata la perenzione

del diritto alla restituzione.

2.8

Questa Corte

é chiamata ancora a stabilire se la CO 1 deve pagare le IPG trattenute,

corrispondenti a un importo di fr. 1'094.45, oppure no.

Nella

decisione su opposizione impugnata, la Cassa ha sostenuto in proposito che,

“essendo in corso gli accertamenti dell’UFPP in merito ai giorni di servizio

con diritto al soldo, e quindi con diritto all’IPG, che i contabili degli

uffici della PCi avevano attestato nei “questionari per il servizio militare

e la protezione civile”, alla Cassa non era possibile né stabilire il

diritto all’IPG dei militi in questione né ritenere soddisfatte tutte le

condizioni al pagamento dell’IPG, come del resto anche confermato dall’UFAS,

autorità federale di vigilanza in materia di assicurazioni sociali (cfr. art.

76.

LPGA). Pertanto, la Cassa non ha potuto che attendere la conclusione degli

accertamenti necessari per determinare il diritto e l’importo dell’IPG.” (cfr.

doc. 600090/class. 10, p. 9s.).

Con la

propria impugnativa, il Comune ha preteso che il TCA condanni la Cassa a

versargli l’importo di fr. 1'094.45 (doc. I, p. 12) osservando al riguardo che

le corrispondenti IPG sarebbero state trattenute arbitrariamente e,

d’altra parte, che la compensazione avrebbe implicato “… il riconoscimento

della pretesa, che tuttavia finora la Cassa si é sempre rifiutata di versare,

non poiché non dovuta, ma a suo dire per limitare i danni.” (doc. I, p. 5s.).

In

relazione alla compensazione delle IPG tenute in sospeso con la pretesa di

restituzione, in sede di risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che “…

per giurisprudenza la pretesa di restituzione non può perimere fintanto che la

prestazione in oggetto non é stata versata. Inoltre, va poi anche rilevato che

per l’art. 21 OIPG una volta ricevuto il formulario, se non ha proceduto con il

pagamento dell’IPG, la Cassa può eseguire una compensazione conformemente a

quanto prescritto nell’art. 20 cpv. 2 LAVS. Non avendo proceduto con il

pagamento dell’IPG, la Cassa poteva pertanto compensare le IPG tenute in

sospeso con la propria pretesa di restituzione.” (doc. V, p. 8).

Nel corso

del mese di ottobre 2011, il TCA si é rivolto alla Cassa e le ha chiesto se

riteneva corretto concludere che “… avendole compensate con la pretesa di

restituzione, le IPG corrispondenti all’importo di CHF 1'094.45 vengono

riconosciute dalla CO 1 come dovute.” (doc. VII).

Questo,

in particolare, il tenore della risposta che essa ha fornito il 31 ottobre

2011:

"

(…).

Le informazioni pubblicate confermano l’ampiezza

di detta operazione di verifica e ci fanno anche comprendere per quali motivi

le autorità federali di vigilanza abbiano forzatamente dovuto fare delle scelte

sia istruttorie che attuative. In tale contesto risulta pertanto difficile

poter trarre delle conclusioni di portata materiale come quelle prospettate con

scritto 20 ottobre 2011.

Basti pensare al numero di giorni (di regola 14)

implicitamente (ed in modo favorevole ai militi) riconosciuti quali “validi”

nell’esercizio di considerare i giorni prestati come (perlomeno) corsi di

ripetizione. È effettivamente corretto considerarli validi/indennizzabili anche

se inizialmente indicati come IPU?

(…).

Per quanto riguarda la fattispecie in oggetto,

complice la più volte dichiarata volontà di non collaborare da parte degli

enti/consorzi di protezione civile, la totalità dei giorni prestati erano

invero da considerarsi non validamente autorizzati rispettivamente non

indennizzabili tramite IPG.

Effettuati dei primi “abbuoni” di 14 giorni, su

indicazione dell’UFAS, il totale così ottenuto ed oggetto di restituzione é

stato ulteriormente limitato in considerazione dei giorni sospesi.

Pertanto, se di principio la totalità dei giorni

non sarebbe potuta essere riconosciuta, come detto su indicazione dell’autorità

di vigilanza, l’amministrazione ha deciso di considerare come validi

(anche) i giorni sospesi.”

(doc.

VIII)

Chiamato

a formulare le proprie osservazioni in merito, il Comune ha segnatamente

rilevato che “… la motivazione della Cassa dimostra, ancora una volta, come la

medesima lavori in modo approssimativo. O i giorni di servizio sono stati

riconosciuti poiché vi era una base legale e pertanto erano validi, oppure non

lo erano e non potevano essere riconosciuti. Sostenere che “l’amministrazione

ha deciso di considerare come validi (anche) i giorni sospesi”, non ha alcun

senso e crea una evidente insicurezza nel diritto. Pertanto, non potendosi

nemmeno immaginare che la Cassa abbia agito senza le dovute basi legali, se ne

deve concludere che i giorni di servizio riconosciuti e che hanno dato diritto

ad un saldo di fr. 2'736.10 sono validi a tutti gli effetti. E così non

potrebbe che essere, viceversa la compensazione non avrebbe potuto aver luogo;”

(doc. XII).

Visto che

la CO 1 nel suo scritto del 31 ottobre 2011 aveva più volte chiamato in causa

l’autorità di vigilanza, in data 16 novembre 2011 il TCA ha chiesto all’UFAS

se, alla luce di quanto deciso dall’Alta Corte nelle note sentenze, del tenore

del suo scritto del 12 marzo 2010 e del contenuto globale del Rapporto del

Consiglio federale del 26 ottobre 2011, riteneva che gli importi relativi alle

IPG sospese fossero da pagare (cfr. doc. XVI).

Qui di

seguito le considerazioni che l’UFAS ha sviluppato nella sua risposta del 28

novembre 2011:

"

(…).

La decisione di sospendere precauzionalmente il

versamento delle IPG venne presa dal nostro ufficio, in accordo con l’UFPP, sul

finire del 2006 (cfr. allegato 1) e rispondeva alla necessità di mettere in

atto efficaci misure preventive che permettessero di salvaguardare il fondo

delle IPG da eventuali danni causati da versamenti indebiti la cui restituzione

poteva diventare complessa se non impossibile e che avrebbe comunque generato

cospicui costi aggiuntivi d’incasso a carico della collettività.

Tale misura non era arbitraria ma si imponeva di

necessità poiché, se é vero che in ambito delle IPG la cassa di compensazione

deve pagare senza indugio l’importo dovuto (art. 21 cpv. 1 OIPG), nondimeno

essa non deve procedere a nessun pagamento fintanto che non é addotta la prova

che le condizioni di diritto all’indennità non sono soddisfatte (art. 19 cpv. 3

LIPG). E, considerando il fatto che l’UFPP stava riscontrando ancora nell’esame

dei formulari IPG relativi al 2006 il perdurare delle numerose irregolarità

emerse dai controlli dei giorni di servizio compiuti tra il 2001 e il 2005

(cfr. allegati 2 e 3), la legittimità dei servizi per i quali venivano pretese

delle IPG non poteva più essere considerata automaticamente certa. Prevalendo

il dubbio sulla legittimità dei pagamenti e consapevoli dei danni potenziali

che l’esecuzione degli stessi avrebbe potuto facilmente comportare, la

sospensione dei versamenti si impose come la soluzione più adeguata e

razionale. La sospensione del versamento delle indennità é stato in seguito

generalizzato a tutta la Svizzera con l’introduzione dei controlli di

plausibilità (cfr. allegato 4).

(…).

La questione della sospensione degli indennizzi

deve dunque essere letta unicamente come un intervento precauzionale messo in

atto nell’attesa che l’autorità federale competente in materia di PCi renda le

specifiche decisioni sulla conformità o meno dei servizi attestati sui

formulari IPG. Infatti, solo a qual punto é possibile stabilire se, tra i

servizi sospesi, ci sono dei servizi legittimi (e, dunque, indennizzabili con

le IPG) o se ce ne siano alcuni per i quali non sussistono i presupposti per

rivendicarne l’indennizzo. Solo a quel punto la Cassa può inoltre venire a

conoscenza se, nel conteggio tra il dare e l’avere che la lega con i datori di

lavoro della PCi o con datori di lavoro terzi (o, eventualmente, con gli

indipendenti o le persone senza attività lucrativa) essa é debitrice o

creditrice di un certo importo nei loro confronti.

(…).

La Cassa, perciò, alla luce delle conclusioni cui

era giunto l’UFPP, ha calcolato per ogni datore di lavoro (o per gli

indipendenti o le persone senza attività lucrativa coinvolti) l’importo globale

per ogni avente diritto (persona fisica o giuridica che fosse) di tutte le IPG

non dovute e l’ha dedotto dall’insieme delle IPG reclamate nel corso del 2006.

La compensazione di cui si parla e che sembra, agli occhi del ricorrenti, dover

giustificare il versamento in toto di tutti i giorni di servizio sospesi, non é

nient’altro che la procedura contabile applicata agli importi del dare e

dell’avere che la Cassa deteneva verso la persona fisica o giuridica

rivendicante il diritto all’IPG.

Al riguardo, non si può disconoscere il fatto che

la forma delle decisioni di restituzione emesse dalla cassa può aver

incoraggiato il malinteso sul conteggio definitivo dei crediti rivendicati

dalla stessa. In effetti, già il fatto d’aver inviato separatamente - e in date

distanti l’una dall’altra - i conteggi del dare e dell’avere globali per tutto

il 2006 (nei quali, per le IPG da restituire, gli importi figuravano in

negativo mentre, per le IPG sospese, figuravano in positivo) ha evidentemente

lasciato credere che, conteggiandone le IPG, l’insieme dei giorni di servizio

il cui indennizzo era stato sospeso venivano automaticamente considerati

legittimi. Ma così non é e ne é la prova la consultazione dei moduli dell’UFPP

nei quali si può facilmente verificare che la stragrande maggioranza dei giorni

di servizio per i quali il versamento delle IPG era stato sospeso sono stati

considerati illegittimi.

(…).”

(doc.

XVII)

Con le

proprie osservazioni, il Comune ha segnatamente rilevato che lo scritto del 28

novembre 2011 “… conferma che il mancato versamento di IPG é illecito e non

poggia su alcuna base legale. Trattasi di un provvedimento illecito, concordato

tra UFPP e UFAS, volto, a loro modo di vedere, a limitare presunti danni,

poiché “la restituzione poteva diventare complessa se non impossibile”.

Tuttavia, la sospensione come tale, in quello specifico momento, era

manifestamente arbitraria. Nessun disposto di legge prevede tale misura, che

l’UFAS ha definito “precauzionale”. Tale atteggiamento é oltretutto molto

pericoloso, poiché crea un’importante insicurezza giuridica.”(doc. XX, p. 1).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nel caso di specie, il TCA osserva innanzitutto che la natura precauzionale

della decisione di sospendere il versamento delle IPG relative ai servizi

svolti nel 2006, emerge chiaramente dallo scritto 15 dicembre 2006 dell’UFAS

alla CO 1 (doc. XVII 1: “... vi chiediamo di sospendere il versamento delle

indennità di perdita di guadagno relative a tali servizi. Una tale misura si

rende necessaria al fine di limitare, nei casi in cui fosse accertato che non

erano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento delle indennità, sia le

spese di recupero per le eventuali prestazioni incassate indebitamente, sia il

rischio di mancato recupero degli importi versati.” (si veda pure lo scritto 8

luglio 2008 della CO 1 all’Ente di protezione civile __________ - doc.

400055/class. 8).

Con

riferimento a quanto fatto valere dall’insorgente nel suo scritto del 14

dicembre 2011, questo Tribunale osserva che la sospensione in questione non può

essere definita arbitraria. A quel momento erano infatti in corso delle

verifiche tendenti a stabilire se i presupposti del diritto alla prestazione

erano o meno adempiuti. La situazione é dunque sostanzialmente diversa da

quella evocata dalla patrocinatrice del ricorrente, nella quale vi é in gioco

una prestazione durevole (la rendita di vecchiaia) e corrente.

Le

preoccupazioni che stavano alla base della decisione di sospensione in

questione si sono peraltro rivelate pienamente giustificate e hanno trovato sostanziale

conferma nelle risultanze del controllo di legalità compiuto nel frattempo

dall’UFPP.

Al

proposito, nel Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 sulle

“Irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile”

figurano le seguenti indicazioni:

"

Dalle verifiche é emerso che in 1 716 casi sono

stati addebitati abusivamente all’IPG giorni di servizio prestati per la

protezione civile. Ciò significa che sono state indebitamente versate IPG in

quasi due terzi (63%) dei 2 718 casi verificati complessivamente. Nel 2006

questi casi hanno rappresentato addirittura oltre tre quarti del totale.

(…). Il maggior numero di giorni di servizio indennizzati a torto (più di

uno su tre) si rileva nel 2006, contro uno su dieci nel 2009 (cfr. allegato

2).

(…).

Per i giorni di servizio addebitati abusivamente

all’IPG nel 2003, l’irregolarità riscontrata risiede esclusivamente nel

superamento del tetto massimo legale di 40 giorni di servizio (servizi

d’istruzione) per persona e anno civile. Per quelli rilevati invece tra il 2004

e il 2009, concerne per lo più interventi di pubblica utilità non autorizzati

dall’autorità cantonale o comunale o corsi di ripetizione che avevano

oltrepassato il limite massimo legale di 7 o 14 giorni all’anno. In una parte

dei casi questo superamento é dovuto al semplice fatto che interventi di

pubblica utilità o corsi di perfezionamento hanno dovuto essere considerati

come corsi di ripetizione perché mancava la necessaria autorizzazione o questa

era insufficiente. Rimangono tuttavia numerosi i casi in cui sono state versate

IPG per corsi di ripetizione anche quando il numero massimo consentito di 7 o

14.

giorni era già stato largamente superato.

(…).

Il maggior numero di indennità da restituire é

stato versato nel Cantone di Berna (per oltre 8800 giorni di servizio e un

totale di oltre 1,3 mio. CHF). Seguono Ticino e Vaud, con 7440

rispettivamente 6782 giorni di servizio illecitamente addebitati all’IPG

(cfr. Allegati 4 e 5). Nei Cantoni di Berna e Vaud, tra il 2006 e il 2009 il

numero dei giorni in questione é sceso del 98,9 risp. del 99,9 per cento, (…). Nel

Cantone Ticino, invece, la diminuzione é stata solo del 57,9 per cento.”

(doc. X

4, p. 11 e 13 - il corsivo é del redattore)

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che al di là dei termini utilizzati dalla

Cassa resistente (ad esempio in sede di risposta di causa - cfr. doc. V, p. 8),

rispettivamente dall’UFAS (nello scritto del 12 marzo 2010 - cfr. doc.

000008/class. 1), le IPG trattenute non sono state compensate con le IPG

chieste in restituzione. Si é trattato piuttosto, così come ha precisato l’UFAS

nel suo scritto del 28 novembre 2011, della “… procedura contabile applicata

agli importi del dare e dell’avere che la Cassa deteneva verso la persona

fisica o giuridica rivendicante il diritto all’IPG.” (doc. XVII, p. 3).

In queste

condizioni, non é dunque lecito concludere che la __________ avrebbe di fatto

riconosciuto la pretesa (di versare le prestazioni sospese).

In esito

a quanto precede, occorre ancora esaminare se e in quale misura le indennità

trattenute corrispondono effettivamente a dei giorni di servizio per i quali vi

é diritto al soldo giusta la legislazione sulla protezione civile (cfr. art. 1a

cpv. 3 LIPG).

A tal fine

gli atti vengono retrocessi alla Cassa convenuta, alla quale incombe l’obbligo

di accertare la fattispecie giusta l’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28

maggio 2010 consid. 8.3 e 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione 27 agosto 2010 é annullata.

§§ La

richiesta di restituzione é perenta.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 300 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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