42.2010.36
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21 novembre 2011Italiano54 min
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Numero d'incarto:
42.2010.36
Data decisione, Autorità:
21.11.2011, TCA
Titolo:
Negate prest.assist.per 2°form.(scuola alber.e turismo)in virtù del princ.di sussidiar.Non impossib.per motivi di salute svolgere ogni attiv.connessa alla 1°form.di impieg.di commercio che apre molti sbocchi prof.Comunque nuova form.non di breve durata(3anni).Inoltre beneficia già di borsa di studio
ORDINE DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 2 cpv. 1 LAPS
art. 13 LAPS
art. 1 LAS
art. 2 LAS
art. 18 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2010.36
rs
Lugano
21 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 ottobre
2010 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 29 ottobre 2010 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 27
maggio 2010 (cfr. doc. 12) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali.
A
motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal
relativo calcolo risulti una lacuna di reddito Las, i titoli di studio conseguiti
(attestato federale di impiegata di commercio) le consentono l’esercizio di
un’attività lavorativa con il conseguimento di un reddito che esclude il
diritto all’assistenza. A mente dell’amministrazione, inoltre, gli studi in
seguito intrapresi dall’interessata (Scuola superiore Alberghiera e del Turismo)
non costituiscono una prima formazione, cosicché l’intervento della pubblica
assistenza non è giustificato (cfr. doc. A1; 12).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo
segnatamente valere di essere stata costretta a intraprendere un’altra strada
professionale, ricominciando a studiare, siccome nell’ottobre 2008 si è
gravemente ammalata per motivi di lavoro.
La
stessa, al riguardo, ha precisato di essere stata in cura psicologica e ha
trasmesso un certificato medico del 7 giugno 2010 rilasciato dal Dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia.
La
ricorrente ha, inoltre, rilevato di trovarsi in seri problemi finanziari,
precisando di avere delle fatture scoperte e dei precetti esecutivi a suo
carico, ad esempio relativi ai premi della cassa malati e alle imposte (cfr.
doc. I).
1.3. Con risposta
del 23 novembre 2010 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha chiesto a RI 1 di liberare dal segreto professionale il
Dr. med. __________ (cfr. doc. V).
La
ricorrente vi ha proceduto in data 8 settembre 2011 (cfr. doc. VI).
1.5. Il TCA, il 9
settembre 2011, ha conseguentemente posto al Dr. med. __________ alcuni quesiti
relativi, in particolare, al rapporto tra i disturbi di salute accusati
dall’insorgente e lo svolgimento della sua ultima attività lavorativa, rispettivamente
di ogni altra occupazione che può essere esercitata grazie all’attestato
federale di capacità quale impiegata di commercio (cfr. doc. VII).
Lo psichiatra
ha risposto il 23 settembre 2011 (cfr. doc. VIII).
1.6. Alla luce
delle indicazioni fornite dal Dr. med. __________, questo Tribunale, il 27
settembre 2011, ha nuovamente interpellato il medico, invitandolo a dettagliare
la tipologia di mansioni specifiche che RI 1 gli aveva indicato svolgere presso
la __________ (suo ultimo datore di lavoro) e che il medesimo ha ritenuto quale
fattore che influiva negativamente sullo stato di salute dell’insorgente (cfr.
doc. IX).
Benché
sia stato sollecitato a rispondere a quanto chiestogli il 27 settembre 2011
(cfr. doc. X), il Dr. med. __________, il 19 ottobre 2011, si è limitato a
trasmettere il proprio scritto del 23 settembre 2011 con la data modificata
(cfr. doc. XI).
1.7. Gli
accertamenti esperiti presso il Dr. med. __________ sono stati inviati alle
parti per osservazioni (cfr. doc. XII, XIII).
1.8. La presa di
posizione dell’USSI, dopo essere stata erroneamente inviata al Tribunale
cantonale amministrativo, su richiesta (cfr. doc. XIV; XV) e sollecito del TCA
(XVI), è stata trasmessa a questo Tribunale l’8 novembre 2011 (cfr. doc. XVII).
1.9. Alla
ricorrente, che è rimasta silente, il doc. XVII è stato inviato per conoscenza
(cfr. doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto
la domanda del 26 aprile 2010 interposta da RI 1 tendente alla concessione di
una prestazione assistenziale.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa
è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3
dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono
entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010
(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.5
Nell’evenienza
concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale,
postulata con richiesta dell’aprile 2010 (cfr. doc. 24; 27), in quanto, avendo
conseguito l’attestato federale di capacità di impiegata di commercio, dispone
di un esteso ventaglio di possibili impieghi in vari settori. Secondo
l’amministrazione la stessa è, perciò, in grado di conseguire un reddito da
attività lavorativa che esclude il diritto all’assistenza.
L’USSI
ritiene, di conseguenza, che l’ulteriore formazione che la ricorrente sta
intraprendendo presso la Scuola superiore alberghiera e del turismo non risulti
necessaria (cfr. doc. A1; 12; consid. 1.1.).
L’insorgente
ritiene, invece, in buona sostanza, di essere stata costretta a intraprendere
un’altra strada professionale, ricominciando a studiare, siccome nell’ottobre
2008.
si è gravemente ammalata per motivi di lavoro.
La
stessa, al riguardo, ha precisato di essere stata in cura psicologica e ha
trasmesso un certificato medico del 7 giugno 2010 allestito dal Dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. I).
Dalle
carte processuali, e meglio dal suo curriculum vitae, emerge che la ricorrente,
nata nel 1986, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, dal 1992 al 2000,
e un Istituto Magistrale di __________, dal 2000 al 2002, ha svolto l’apprendistato di impiegata di commercio presso la __________ di __________, dal
2002.
al 2003 e presso __________, di __________, dal 2003 al 2005, conseguendo
il relativo attestato federale di capacità (cfr. doc. 98; 75).
La stessa
ha, poi, lavorato quale impiegata/aiuto contabile alle dipendenze della __________
SA di __________ dal 2005 al 2007 e quale impiegata/centralinista presso __________
di __________ dal 2008 al 2009 (cfr. doc. 98).
Nel
settembre 2009 RI 1 ha iniziato la Scuola superiore alberghiera e del turismo
(cfr. doc. 74) della durata di quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” (cfr. doc. 74).
2.6
Questo
Tribunale ha recentemente esaminato, in una sentenza di principio 42.2011.4 del
25.
agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata, la questione concernente
l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale.
Il TCA ha
analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in
merito, e meglio quanto segue:
"
(…)
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")
ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza
sociale, sottolineando che:
"
Gli uffici del sostegno sociale accordano
contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento
professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti
(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri
fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica
professionale le disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una
riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.
Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se
migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese
in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative verifiche, si dovrà fare
riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali
di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo
sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C.
Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene
Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der
Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser
Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden
der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza
del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito
all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il
concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha
osservato che:
"
(…)
La giurisprudenza degli
altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da
parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile
ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non
la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a
un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la
formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,
Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che
nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già
conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso
uno scritto del seguente tenore:
"
a complemento delle nostre osservazioni del 7
giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul
significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC
non è uniforme nei
diversi Cantoni svizzeri;
- abbiamo
in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i
quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le
ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.
- Ginevra
ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva
importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni
assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
- Questo
regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01
(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il
riconoscimento della prestazione di cui sopra.
- In
particolare:
·
premesso che con il termine seconda formazione
intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del
lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli
“aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente
delle specializzazioni e/o approfondimenti;
·
per principio il finanziamento della formazione
non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni
assistenziali ai sensi della relativa legge.
·
Queste prestazioni sono comunque limitate nel
tempo, al massimo sei mesi.
·
Per il finanziamento della formazione si deve
far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y.,
funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip.
Solidarietà e impiego, del Canton Ginevra, afferma che “la paura di non
riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non
farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo
adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
"
(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur
Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe
ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern
auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen
der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung
eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.
Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit
auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht
unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer
Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten
für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings
ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit
anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen
oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch
auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide
ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen
das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen
oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der
bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden
kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine
Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine
ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die
Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen
zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert
nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht
namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die
nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von
Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die
Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann
die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,
wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese
Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings
ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,
wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag.
384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit
de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995)
sottolinea che:
"
Les secondes formations et le recyclages
professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la
première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu
assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de
santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du
bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le
financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)
(…)”
(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)
Dall’esame
di cui sopra è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene
assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima
formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e
l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché
migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
2.7
Con la STCA
42.2011.4
del 25 agosto 2011 il TCA ha, quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo
aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in
diritto comparato delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza
secondo cui il Master – Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una
serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Determinante
è stata, piuttosto, considerata l'applicazione al caso di specie delle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione, indicando che anche qualora il
ricorrente non avesse potuto reperire un’attività lavorativa in virtù del Master
- Baccellierato in Teologia che gli consentisse di ottenere un guadagno
coprente il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere la copertura di una
seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.6.) non
erano adempiuti.
Questo
Tribunale, in proposito, ha osservato che:
"
(…)
Preliminarmente riguardo a quanto obiettato il
30.
giugno 2011 dall'insorgente (cfr. doc. XVII)
relativamente all’asserzione dell’USSI del 17 giugno 2011 (cfr. doc. XV;
consid. 2.4.), e meglio che “… manca di qualsiasi valore citare unicamente
la situazione di un solo cantone (l’USSI ha anche citato il Canton Vaud, ma
effettivamente ha trattato in seguito solo di aspetti concernenti il canton
Ginevra) su ben 26 cantoni esistenti”, il TCA evidenzia che le indicazioni
fornite dall’amministrazione circa il Canton Ginevra, da un lato, corrispondono
a quanto previsto dalle disposizioni COSAS - a cui anche il Canton Ticino fa
riferimento (cfr. art. 19; 23 Las).
Dall’altro, le stesse applicano il principio della sussidiarietà
vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.).
Pertanto tali indicazioni possono validamente valere anche per il
Canton Ticino.
In concreto, anche qualora il ricorrente non
potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in
teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno,
i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.
In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo
che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è
evidentemente di breve durata.
In effetti il master in diritto comparato delle
religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).
X. ha, altresì, precisato che una formazione
completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il
conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni
(cfr. doc. IX).
In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato
che la specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività
professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la
seconda formazione.
Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive
di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale
presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).
Egli non ha specificato dettagliatamente le
professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al
di fuori dei confini cantonali.
In sede di udienza del 30 maggio 2011 il
ricorrente si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è
disposto a lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a
quel momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano -
precisando che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono
state circa 15 - e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio
amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).
Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il
ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di
formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è
pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi
all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).
Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di
Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto
che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto
canonico (cfr. doc. XII).
Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto
H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente
per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA
42.2011.4
del 25 agosto 2011 consid. 2.8.)
2.8
Il TCA,
sempre nella sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2.
Las e 13 Laps.
A tale
proposito questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI
2005.
pag. 25 segg. il TFA ha, peraltro, rilevato che:
"
(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der
Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen
erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch
Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter
erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter
gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen
richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern
die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143
Il Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:
"
(…)
3.7.1
Mit Blick auf die weiter
geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit
zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten
Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der
Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen
der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl.
etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI,
Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe
[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des
Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber
geltend zu machen."
Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010
consid. 5.4.
Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque,
prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere
complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al
principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le
prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e
vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito
(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla
modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).
In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il
Tribunale federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale
elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno
possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa
perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f).
L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla
formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di
studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi
adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e
confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da
almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal
Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi,
quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono
commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del
richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a
cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la
frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un
certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa
un limite d'età (40 anni) per potere beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2
cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla borsa di studio, tra l'altro, il
domicilio in Ticino dei genitori. Il citato regolamento stabilisce in seguito i
limiti finanziari per le scuole fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per
gli studi universitari (art. 3 Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4
Rbst), rispettivamente il margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i
crediti annui siano superati (art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene
concesso l'assegno di studio (art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare
(art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le
condizioni di domicilio, di età, di tipo d'istituto o di formazione, vi è un
diritto ad ottenere l'assegno richiesto. Ciò è peraltro confermato
dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, il quale
definisce chiaramente l'assegno di studio come un "sussidio a fondo perso,
obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato
punto 1.3)."
Il Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo
1995.
all’art. 1 cpv. 1 prevede poi che:
"
Sono borse di studio:
a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della
scuola,
b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione
professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua.
Giusta l’art. 1a:
" Assegni
di studio
1È
assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una
scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo
di studio, dopo l’obbligo scolastico.
Assegni di tirocinio
2E’
assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di
un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato
federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione
parificata al tirocinio.
Sussidi per il perfezionamento professionale
3E’
sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la
frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e
continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già possiede
una prima qualifica professionale o titolo di studio.
Assegni per la riqualificazione professionale
4E’
assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere
concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione professionale
e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure per la
frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone non
qualificate, con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un
attestato federale o cantonale di capacità.
Prestiti di studio
5E’
prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può
concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola
solo per le formazioni superiori.
Aiuto allo studio
6È
aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una
scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di
frequentare la scuola pubblica.”
L’art. 7 del Regolamento delle borse di studio,
relativo alle condizioni degli assegni di studio, enuncia, poi, che:
"
1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi
postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale
ordinario.
2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata
minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di
formazione di pari grado.
3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad
iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo,
secondo le direttive della scuola interessata.
4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo
parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno
o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri
previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La
sottolineatura è del redattore)
L’art. 12 del Regolamento delle borse di studio,
afferente ai requisiti dei prestiti di studio, contempla che:
"
1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi
superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo
ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi
postuniversitari, per la copertura della tassa
scolastica in istituti professionali superiori all’estero, o per integrare o
supplire l’assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il
quarantesimo anno di età.
2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del
beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal
coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno
solidale.
3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da
restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)
Nella presente evenienza dalla documentazione
agli atti risulta che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non
ha più diritto alla borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a;
7.
del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).
A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente ha invece
ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc. XII).
Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine la
formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.
Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il
Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio delle
borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e
dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una laureata in
legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in quanto la
durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.
Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:
"
Come appena esposto il Consiglio di Stato è
dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile
concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale
degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può
sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella
realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia
di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli
studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la
durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni
Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali
legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene
finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE
31.05.1996
(formulazione ripresa nei DE 22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE
13.11
, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che
"gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima
del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985
ove si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce nel periodo
di durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il periodo massimo di
concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a volte sembrare rigido,
soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata teorica ed effettiva
degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la
proposta di far durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là
dei termini di tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la
conclusione degli studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite
in cui con il termine di "borse di studio" si siano voluti intendere
gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il periodo
previsto per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente di far
capo al prestito ... nel caso di .... qualsiasi altra seria ragione abbia
provocato .... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini previsti.
Anche se in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi dimostrati
più ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora che il
sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in modo
divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto citato
pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla nuova
perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra Cantoni e
Confederazione, quest'ultima si è dotata di una legge federale del 06.10.2006
(entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella formazione
terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di studio
sono versati per la durata normale della formazione e che per i cicli
pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri
oltre la durata normale degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924
del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida
dell'art. 9 della legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di
circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di
mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata minima, prestito per
l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in contrasto con la legge
federale (messaggio citato punto 9.3.1).
La durata minima legale prevista dai regolamenti
universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In
concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor
B.________ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi
presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente
partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di
frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei
professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così
come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität
konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch
nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die
Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da
die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)".
ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi,
di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento,
osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines
Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare
Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer
anderen Fakultät]".
Da quanto testé esposto discende che,
contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista
dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era
di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo
teorica e non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse
essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non
corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà
pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione
scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio.
In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può
apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia
un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae
delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che
la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire
artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata
voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per
studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento
universitario possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il
ricorso è pertanto infondato e va quindi respinto."
Dall'esame delle norme di legge e della giurisprudenza citate
emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente dopo l’ottenimento
del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere finanziata con un prestito
di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle
borse di studio.
L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha,
peraltro, precisato che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di
studio (cfr. art. 1a, 12 Regolamento delle borse di studio), ma non assegni
(cfr. doc. 20).
Il ricorrente, interrogato espressamente, dal Presidente del TCA
in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non chiedere un prestito per
non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr. doc. XII).
Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato di voler
evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a interessi 0%
(cfr. doc. XVII).
Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è sindacabile,
dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte dell’assistenza
sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.
2.9
)
2.9
Questa
Corte, nella fattispecie trattata nella STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha pertanto concluso quanto segue:
" In
conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base
della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo
Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z.
permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e
medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché
il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da
parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una
seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che
a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione
assistenziale.
Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare
un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa
ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o
negli altri settori elencati al consid. 2.7.
Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente,
tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria
autonomia.
A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF
ha stabilito che:
"
(…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide
dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,
n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure
de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité
suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un
revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,
au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.
2.
)
E’,
inoltre, utile rilevare che con sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa
Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva
intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha
stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica,
contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura
non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro,
che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate
nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere
sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al
riguardo è stato indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non
era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS
su tre anni.
In
secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in
considerazione gli assegni di studio.
Questo
Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al
beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio
2011.
Infine
con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio
della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni
assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che
aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in
un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo
Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente
permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere.
Inoltre
nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in
applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo
luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su
tre anni, non era di breve durata.
In
secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in
questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
E’ stato,
poi, rilevato che del resto la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA,
al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne
l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione
assistenziale.
Dall’altra,
che non è così escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio,
dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa
Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non
sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda
formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale
complementare per coprire tale lacuna.
2.10
Nella
presente fattispecie RI 1, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), ha conseguito
l’attestato federale di capacità quale impiegata di commercio al termine del
relativo apprendistato che ha svolto dal 2002 al 2005 (cfr. doc. 98; 75).
Dal
portale svizzero dell’orientamento scolastico e professionale (www.orientamento.ch)
risulta che l’attestato di capacità quale impiegato/a di commercio permette di essere attivi in tutti
i settori dell'economia e dell'amministrazione e operare sia nell'ambito delle
piccole e medie imprese, sia nei grossi gruppi internazionali. Inoltre è
indicato che la professione di impiegato/a di commercio è
caratterizzata da un'estrema varietà di attività,
e meglio:
" Contatti
e relazioni: accoglienza clientela e contatti telefonici, relazioni con i
colleghi e con la clientela.
Corrispondenza e documentazione: apertura, controllo e
distribuzione della corrispondenza, archiviazione di documenti, invio di
comunicazioni, dati, fatture, ricerca e riordino di documenti, evasione di
pratiche, riproduzione di documenti.
Elaborazioni e calcoli: calcolo conteggi, operazioni
finanziarie, contabilità e chiusure contabili, elaborazione di statistiche,
tabelle e grafici, fatturazione, traffico dei pagamenti.
Gestione delle informazioni e consulenza: sostenere una
conversazione, comunicare.
Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione: compilazione
elenchi, liste, immissione dati PC, registrazione dati, documenti, operazioni,
ricerca dati, stampa documenti, utilizzo del telefono, fax, posta elettronica e
internet.
Acquisti / vendite: redigere offerte, controllare e
ordinare la merce, elaborare le ordinazioni, gestire i reclami dei clienti.
Ogni attività prenderà naturalmente maggiore o minore importanza a
seconda dell'azienda / ufficio in cui la professione viene esercitata. Ad
esempio gli studi legali e notarili così come le fiduciarie devono affrontare
problematiche di altro tipo rispetto all'amministrazione pubblica, le banche o
le assicurazioni. Si può tranquillamente affermare che ogni settore è un mondo
a sé.”
Ne
discende che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una
vasta gamma di possibilità di impiego.
Per
quanto attiene alla retribuzione nel settore degli impiegati di commercio, è poi
utile sottolineare che la Società degli impiegati del commercio – SIC Ticino
prevede, quali stipendi minimi, l’ammontare di fr. 37'050.--, pari a fr.
2'850.--, al mese per impiegati con formazione di base biennale e
l’importo di fr. 40'950.--, corrispondenti a fr. 3'150.-- mensili, per impiegati
con formazione di base triennale (cfr. www.sicticino.ch).
Il TCA
ritiene, perciò, che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio consenta
l'accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per
vivere.
2.11
L’insorgente,
tuttavia, ha fatto valere di essere stata costretta a intraprendere un’altra
strada professionale, riprendendo gli studi presso la Scuola superiore
alberghiera e del turismo, in quanto nell’ottobre 2008 si sarebbe gravemente
ammalata per motivi di lavoro (cfr. doc. I).
A
sostegno di quanto allegato la stessa ha trasmesso un certificato medico del 7
giugno 2010 nel quale il Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
attestato che:
"
Si certifica che la paziente citata in epigrafe
ha lasciato il precedente luogo di lavoro e ha deciso di orientare in modo
radicalmente diverso il proprio futuro professionale perché il tipo di lavoro
svolto in precedenza comportava un progressivo peggioramento delle sue condizioni
di salute.” (Doc. A2)
Il TCA
pendente causa, dopo aver ottenuto dall’insorgente lo svincolo dal segreto
professionale (cfr. consid. 1.4.), ha conseguentemente interpellato il Dr. med.
__________, ponendogli i seguenti quesiti:
1.
E’
corretto comprendere dalla sua attestazione del 7 giugno 2010 che il fatto che
l’assicurata abbia lasciato il precedente impiego è da far risalire
esclusivamente (o in ogni caso prevalentemente) a motivi di salute?
2.
Soltanto
lo svolgimento dell’ultima attività della signora RI 1 presso __________ quale
impiegata/centralinista comportava un peggioramento delle sue condizioni di
salute oppure in generale ogni tipologia di attività lavorativa che può
essere esercitata grazie all’attestato federale di capacità quale impiegata di
commercio conseguito dalla signora nel 2005 è atta a compromettere il suo stato
di salute?
3.
Qualora
dovesse rispondere affermativamente alla seconda ipotesi esposta alla domanda
n. 2, per quali specifici motivi?
4.
Lo
svolgimento di un’occupazione nel settore alberghiero e del turismo (ambito
professionale verso il quale si è in seguito orientata la signora RI 1
decidendo di frequentare dal settembre 2009 la Scuola superiore Alberghiera e
del Turismo) risulta adeguato alle sue condizioni di salute? Voglia, per
cortesia, motivare la sua risposta.” (Doc. VII)
Il 23
settembre 2011 il medico ha risposto quanto segue:
"
(…)
1.
La
paziente presentava una sintomatologia ansioso-depressiva, percepiva uno stato
di tensione crescente e manifestava disturbi fisici che per le loro
caratteristiche apparivano conseguenti al disagio psicologico. Nel corso delle
sedute risultava la sua difficoltà ad adattarsi a un proseguimento della sua
attività lavorativa, difficoltà che derivava più dal tipo di mansioni che le
competevano che dal luogo specifico in cui lavorava. Il fatto di sopportare
male le sue mansioni influiva poi negativamente sul suo adattamento alla
situazione lavorativa specifica in cui si trovava. In questo senso il fatto di
interrompere l’attività appariva necessario al fine di salvaguardare lo stato
di salute. La somministrazione di farmaci antidepressivi e ansiolitici e la
psicoterapia riuscivano solo ad attenuare i sintomi, che tendevano a
riaccentuarsi periodicamente. Un mutamento radicale non solo di luogo di lavoro
ma anche di prospettiva appariva necessario al fine di ripristinare uno stato
di salute migliore.
2.
Non
ritengo che il fattore che influiva negativamente sulla paziente fosse il luogo
o la ditta in particolare, ma la tipologia delle mansioni che svolgeva. Il
disagio rispetto al tipo di lavoro si ripercuoteva poi anche sul luogo di
lavoro del momento, che veniva a propria volta vissuto negativamente. Non sono
in grado di dire se qualsiasi tipo di attività compatibile con l’Attestato
federale di capacità quale impiegata di commercio avrebbe influito
negativamente sullo stato di salute della paziente, ma il tipo di mansioni da
lei svolte in quel momento sì.
3.
Nel
corso del tempo, dopo aver concluso la propria formazione professionale, la
signora RI 1 era probabilmente evoluta e il tipo di lavoro che svolgeva non le
corrispondeva più. Esso non sfruttava abbastanza le sue capacità e non corrispondeva
più ai suoi interessi. Ritenendo che quella ormai fosse la sua professione
tendeva ad adattarsi, fino a quando il disagio ha iniziato a manifestarsi nella
forma di sintomi psichici e fisici. Da qui la necessità di curarsi, di
riflettere sulla situazione e la presa di coscienza di dover cambiare
orientamento professionale.
4.
La
Scuola superiore alberghiera risulta adeguata proprio perché sfruttando le
capacità e gli interessi della signora RI 1, risulta in corrispondenza con la
sua evoluzione e le sue potenzialità. In questo senso essa influisce positivamente
sullo stato di salute della paziente.” (Doc. VIII)
Questa
Corte, il 27 settembre 2011, alla luce delle risposte del Dr. med. __________, l’ha
ulteriormente invitato a dettagliare la tipologia di mansioni specifiche che la
ricorrente gli ha indicato svolgere presso la __________ (suo ultimo datore di
lavoro) e che il medico ha ritenuto quale fattore che influiva negativamente
sul suo stato di salute (cfr. doc. IX; consid. 1.6.).
Lo
psichiatra, però, benché sollecitato al riguardo (cfr. doc. X), non ha risposto
a tale quesito, limitandosi a nuovamente inviare lo scritto del 23 settembre
2011.
al quale è stata unicamente cambiata la data in 19 ottobre 2011 (cfr. doc.
XI).
Questa
Corte, attentamente valutate le risposte fornite dal Dr. med. __________ il 23
settembre 2011, ritiene che i disturbi di salute accusati dalla ricorrente nel
2008.
che l’hanno condotta ad abbandonare la sua ultima attività lavorativa erano
connessi al tipo di mansioni specifiche svolte quale impiegata/centralinista presso
la __________ (cfr. doc. 98).
Non è, invece,
possibile concludere che ogni tipo di attività che l’insorgente può esercitare
grazie all’attestato di capacità quale impiegata di commercio influirebbe
negativamente sulle sue condizioni di salute.
In
effetti, da un lato, lo psichiatra non ha proceduto, come invece richiesto e
sollecitato dal TCA, a elencare i compiti eseguiti presso la __________ che a
suo parere avrebbero influito negativamente sullo stato di salute della
ricorrente.
Questa
Corte aveva invitato il medico a dettagliare le mansioni svolte dall’insorgente
presso la società di __________ proprio per verificare se si trattava o meno di
compiti generici non legati alla specifica professione di
impiegata/centralinista che, dunque, potevano avere delle conseguenze negative
sul suo stato di salute anche esercitando qualsiasi altra attività quale
impiegata di commercio.
Dall’altro,
il Dr. med. __________ stesso ha affermato di non essere “in grado di dire
se qualsiasi tipo di attività compatibile con l’Attestato federale di capacità
quale impiegata di commercio avrebbe influito negativamente sullo stato di
salute della paziente, ma il tipo di mansioni da lei svolte in quel momento sì”
(cfr. doc. VIII risposta n. 2)
Giova,
altresì, sottolineare che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), l’attestato
di capacità conseguito dalla ricorrente permette d’altronde di svolgere
un’ampia serie di attività professionali con mansioni molto differenti l’una
dall’altra, risultando così ogni tipologia di occupazione a sé stante rispetto
alle altre.
In simili
condizioni, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.), l’insorgente
avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua
prima formazione quale impiegata di commercio, anche se diversa per mansioni
dall’ultima esercitata.
Il richiedente la pubblica
assistenza è, infatti, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è
necessario per (ri)trovare una propria autonomia.
A tale proposito in una
sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:
"
(…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide
dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,
n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure
de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF
130.
I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un
revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,
au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)”
Un’ulteriore
formazione in altro settore non risulta, dunque, necessaria.
Conseguentemente
la ricorrente non ha diritto a prestazioni assistenziali.
2.12
Nella
presente evenienza, in ogni caso, anche volendo considerare, per ipotesi, che ogni
attività lavorativa che l’insorgente potrebbe svolgere grazie all’attestato
federale di capacità quale impiegata di commercio risulta non più conforme alle
sue condizioni di salute e, quindi, non atta a permetterle di conseguire un
reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziale dovrebbe
comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento
dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.8.).
In
effetti in concreto il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso
presso la Scuola superiore alberghiera e del turismo, svolgendosi su quattro
semestri di scuola e due semestri di “stage” (cfr. doc. 74, consid. 2.5.), non
è evidentemente di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni
COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre,
in casu, la ricorrente, già nel primo anno scolastico 2009/2010 presso la
Scuola superiore alberghiera e del turismo è stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di un assegno di studio per fr. 13'200.-- annui
(fr. 8'640.-- per spese generali + fr. 4'560.-- per spese di formazione, cfr.
doc. 69, 67), nonché di un prestito di studio di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 70).
Non vi è,
dunque, più spazio, considerato il principio di sussidiarietà vigente
nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.8.), per l’intervento di
quest’ultima.
2.13
Il TCA
ritiene, in ogni caso, utile ribadire quanto puntualizzato nella sentenza
42.2011.3
del 17 ottobre 2011 consid. 2.14. (cfr. consid. 2.9.), e meglio che i
criteri per determinare l’importo afferente all’assegno di studio e l’ammontare
della prestazione assistenziale sono differenti.
Il
calcolo dell’assegno di studio è disciplinato dall’art. 11 del Regolamento
delle borse di studio e considera quali voci l’alloggio, il vitto, la mensa, i
trasporti, le tasse scolastiche, il materiale scolastico.
Il
conteggio della prestazione assistenziale è, invece, regolato dalla Las e dalla
Laps con lo scopo di coprire la differenza fra il reddito disponibile residuale
(che è pari, ai sensi degli art. 22 Las e 5 Laps, alla differenza tra la somma
dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese
computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di
riferimento) e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla
base della Laps (cfr. art. 18 Las).
Di
conseguenza, visto che i metodi di calcolo dell’assegno di studio e della
prestazione assistenziale non corrispondono, non è escluso che, come nel caso
di specie, benché venga attribuito un assegno di studio - oltre a un prestito
di studio -, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna
di reddito.
In
effetti dal conteggio effettuato dall’USSI il 27 maggio 2010 per determinare
l’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali (cfr. doc. 13)
si evince che i redditi computabili della ricorrente sono
costituiti dal reddito da titoli e capitali di fr. 46.-- e da altri redditi di
fr. 18’640.--, di cui, come visto sopra, fr. 8’640.-- corrispondono a parte
dell’assegno di studio e fr. 10'000.-- al prestito di studio, per complessivi fr.
18'686.--.
La
sostanza risulta nulla e la spesa computabile ammonta,
invece, a fr. 16’816.-- all’anno.
Il reddito disponibile
residuale annuo dell’insorgente è, perciò, pari a fr. 1'870.-- (fr. 18'686.-- - fr. 16’816.--), ovvero a fr. 155.80 al mese.
L’insorgente,
ritenuta una soglia di intervento di fr. 12'720.-- (fr. 1'060.-- mensili x 12),
presenta, dunque, una lacuna di reddito Laps di fr. 7'898.--, corrispondenti a
fr. 658.-- mensili [fr. 12’720.-- (soglia di intervento) - fr.
1'870.--(reddito disponibile residuale) - fr. 2’952.--
(sussidio cassa malati fr. 246.-- al mese x 12)].
Tuttavia,
quando, come in concreto (cfr. consid. 2.10., 2.11.; 2.12.), non sono adempiuti
i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr.
consid. 2.6.), non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale
complementare per coprire tale lacuna.
2.14
Alla luce di
tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 29 ottobre 2010 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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