42.2010.41
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 febbraio 2011Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2010.41
Data decisione, Autorità:
23.02.2011, TCA
Titolo:
Ricorso irricevib.poiché tardivo.E' vero che nella dec.su reclamo USSI indicato erron.,quale rimedio di dt,reclamo.Tuttavia ricorr.non ha inoltrato alcun reclamo entro 30 gg.E' perciò esclusa protez.della BF.Abbond.rilevato che,siccome ricorr.si è annunciata a 11/09,non dt a AS nei mesi precedenti
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RICORSO
art. 23 cpv. 1 LAPS
art. 33 LAPS
art. 59 cpv. 1 LAS
art. 61 LAS
art. 65 cpv. 1 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2010.41
DC/sc
Lugano
23 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010
di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
del 22 marzo 2010 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in
seguito: USSI) ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali per i
mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 (cfr. Doc. A9).
L'11
aprile 2010 l'interessata ha inviato una lettera all'USSI (cfr. Doc. A8).
Con
decisione dell'11 maggio 2010 l'amministrazione ha confermato la decisione del
22 marzo 2010, rilevando in particolare:
"
(…)
In quanto nel suo specifico caso la domanda è
stata inoltrata presso il Comune di domicilio in data 02 novembre 2009 e la
documentazione richiesta è stata completata in data 09 novembre 2009. Pertanto,
secondo l'art. 23 della Las, il suo diritto alle prestazioni assistenziali
decorre dal 1° dicembre 2009.
Considerato quanto sopra scritto il nostro
ufficio conferma la decisione del 22 marzo 2010.
Contro la presente decisione è possibile
inoltrare un reclamo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto
di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una breve
motivazione e le conclusioni." (Doc. A7)
Fatti
1.2. Il 9
dicembre 2010 RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA il quale nel titolo porta le
seguenti indicazioni:
"
Rifiuto dell'accoglimento della prestazione
assistenziale dall'ufficio del sostegno di Bellinzona
Errore da parte dell'ufficio della cassa __________
di __________
Indennità del mese di settembre e ottobre 2009
non indennizzato." (Doc. I)
Il 20
dicembre 2010 il Presidente del TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni
per completare il ricorso (cfr. Doc. II).
Il 9
dicembre 2010 la ricorrente ha in particolare rilevato:
"
(…)
2. Ho
terminato il programma occupazione a fine ottobre. Mi sono presentata agli
uffici LAPS di __________ il 2 novembre 2009. È stato in seguito visto che non
sono state indennizzate i giorni del mese di settembre e ottobre pertanto
unicamente le spese di viaggio. Il conteggio era trasmesso abitualmente verso
metà del mese che seguiva in quanto dovevano ricevere il conteggio salari per
sottrarre dal conteggio della cassa disoccupazione. Informo gli uffici USSI a
Bellinzona il 24 novembre per via posta elettronica e inoltro ricorso l'11 di
gennaio 2010 con risposta negativa e l'11 di maggio 2010 con risposta negativa per
l'inconveniente avuto esponendo che gli stessi uffici non prendono in
considerazione i mesi sopraccitati da indennizzare perché non è di loro
competenza.
3. Inoltro
ricorso alla Sezione del lavoro a Bellinzona il 10 giugno 2010 e gli uffici
delle misure attive di Bellinzona mi riferiscono che dovevo prendere contatto
con l'ufficio di sostegno sociale e dell'inserimento (ultima risposta in data
30 novembre 2010).
4. Il
9 dicembre 2010 inoltro ricorso al Vostro Tribunale delle assicurazioni.
Chiedo che il Tribunale obblighi a pagare i mesi
che non sono stati retribuiti ossia il mese di settembre dal 22 del 2009 e il
mese di ottobre 2009 (deducendo dal guadagno intermedio)." (Doc. IV)
1.3. Nella sua
risposta del 31 gennaio 2011 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
Nel caso in esame, la domanda per le prestazioni
assistenziali è stata fatta il 2.11.2009 ed il 5.11.2009 è stata completata la
documentazione e stabilito l'appuntamento allo sportello Laps. Correttamente la
prestazione assistenziale è stata assegnata per il successivo mese di dicembre
2009.
La decisione impugnata risulta corretta e viene
confermata.
Si rileva che il ricorso è possibile entro 30
giorni dalla decisione. Il ricorso in esame è stato inoltrato sette mesi dopo la
decisione USSI. Già per tale motivo il ricorso non può essere accolto."
(Doc. VI)
1.4. L'8 febbraio
2011 RI 1 ha inoltrato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. VIII) e il 15
febbraio 2011 l'USSI ha riconfermato la risposta di causa (cfr. Doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 65
cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 stabilisce che
contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di
prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33
Laps.
L'art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"
1Contro le
decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di
reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data
di notificazione.
2Contro le decisioni
su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Nella
presente fattispecie il TCA constata preliminarmente che l'USSI ha erroneamente
denominato "decisione" l'atto amministrativo da lei emesso il 22
marzo 2010 (su questo tema cfr. STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010).
In realtà
si tratta di una decisione su reclamo visto che, in quell'occasione, l'amministrazione
ha confermato la precedente decisione del 22 marzo 2010 alla quale RI 1 si era
opposta l'11 aprile 2010.
Il TCA
Considerandi
nota poi che, contro questa decisione su reclamo, l'interessata non ha
inoltrato nessun ricorso davanti al TCA entro il termine di 30 giorni previsto
all'art. 33 cpv. 2 Laps.
Il
"ricorso" del 9 dicembre 2010 deve quindi essere dichiarato
irricevibile, in quanto tardivo.
È vero
che nella decisione su reclamo dell'11 maggio 2010 l'amministrazione ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la possibilità di inoltrare
un reclamo presso l'USSI entro 30 giorni dalla notifica.
Da questa
errata indicazione RI 1 non può tuttavia ricavare nessun vantaggio visto che
entro il termine di 30 giorni da quando è venuta a conoscenza della
"decisione" dell'amministrazione non ha comunque inoltrato nessun
reclamo presso l'USSI (sul tema cfr. STF 9C_791/2010 del 10 novembre 2010; STF
8C_184/2010 del 27 aprile 2010).
In quest'ultima
sentenza l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:
"
3.2
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la
bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 131 V 472 consid. 5 p.
480; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références).
En application de ce principe, on admet
généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée
des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid.
4a p. 19; 112 Ia 305 consid. 3
p. 310; cf. également art. 49 LTF et 38 PA). Il est donc possible que le droit
à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en
raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 114 Ia 105 consid.
2.
p. 107 et les références). Tel est notamment le cas si l'autorité procède à
une deuxième notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant
sans réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid.
4b/aa p. 94; 115 Ia 12 consid. 4a
et 4c p. 19 ss)."
Diversa
sarebbe stata la situazione se l'interessata avesse inoltrato un tempestivo
reclamo presso un'autorità incompetente fidandosi sulle errate indicazioni
ricevute dall'amministrazione. In quel caso il termine di ricorso sarebbe stato
salvaguardato in applicazione del principio della buona fede.
2.4
A titolo
abbondanziale il TCA ricorda che l'art. 61 cpv. 1 della Legge sull’assistenza
sociale (Las), in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al
pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese
successivo il deposito della domanda.
Inoltre
l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali
inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo
la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta
l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio
Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo
sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Il rinvio
alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni
assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto
all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1
Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,
dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la
Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo
cui:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1.
il
giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo
fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il
Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello
allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal
richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato che:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723,
p.to 2.5.6.)
Ai fini
della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,
determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata
in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene
stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in
cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.
Nella
presente fattispecie la ricorrente stessa ha affermato di essersi presentata
presso gli uffici Laps di __________ il 2 novembre 2009 (cfr. doc. VIII), ciò che
è pure confermato dagli atti (cfr. Doc. 9, Doc. 18). L'amministrazione ha poi
sottolineato che il 5 novembre 2009 è stata completata la documentazione e
stabilito l'appuntamento allo sportello Laps (per il 13 novembre 2009, cfr.
Doc. 16).
Di
conseguenza, a ragione, l'USSI ha stabilito per RI 1 il diritto alle
prestazioni assistenziali del mese di dicembre 2009 (cfr. STCA 42.2009.21 del
25.
agosto 2010).
Visto che
la ricorrente si è annunciata presso lo sportello Laps soltanto nel novembre
2009, non entra in considerazione il versamento di prestazione assistenziali
per il periodo precedente in applicazione del principio della buona fede, per
mancate o non corrette informazioni da parte dei funzionari dell'USSI (per un
diverso caso cfr. STCA 42.2010.1 del 27 settembre 2010).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile, in quanto
tardivo.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster