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Decisione

42.2010.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. Il 9

dicembre 2010 RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA il quale nel titolo porta le

seguenti indicazioni:

"

Rifiuto dell'accoglimento della prestazione

assistenziale dall'ufficio del sostegno di Bellinzona

Errore da parte dell'ufficio della cassa __________

di __________

Indennità del mese di settembre e ottobre 2009

non indennizzato." (Doc. I)

Il 20

dicembre 2010 il Presidente del TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni

per completare il ricorso (cfr. Doc. II).

Il 9

dicembre 2010 la ricorrente ha in particolare rilevato:

"

(…)

2. Ho

terminato il programma occupazione a fine ottobre. Mi sono presentata agli

uffici LAPS di __________ il 2 novembre 2009. È stato in seguito visto che non

sono state indennizzate i giorni del mese di settembre e ottobre pertanto

unicamente le spese di viaggio. Il conteggio era trasmesso abitualmente verso

metà del mese che seguiva in quanto dovevano ricevere il conteggio salari per

sottrarre dal conteggio della cassa disoccupazione. Informo gli uffici USSI a

Bellinzona il 24 novembre per via posta elettronica e inoltro ricorso l'11 di

gennaio 2010 con risposta negativa e l'11 di maggio 2010 con risposta negativa per

l'inconveniente avuto esponendo che gli stessi uffici non prendono in

considerazione i mesi sopraccitati da indennizzare perché non è di loro

competenza.

3. Inoltro

ricorso alla Sezione del lavoro a Bellinzona il 10 giugno 2010 e gli uffici

delle misure attive di Bellinzona mi riferiscono che dovevo prendere contatto

con l'ufficio di sostegno sociale e dell'inserimento (ultima risposta in data

30 novembre 2010).

4. Il

9 dicembre 2010 inoltro ricorso al Vostro Tribunale delle assicurazioni.

Chiedo che il Tribunale obblighi a pagare i mesi

che non sono stati retribuiti ossia il mese di settembre dal 22 del 2009 e il

mese di ottobre 2009 (deducendo dal guadagno intermedio)." (Doc. IV)

1.3. Nella sua

risposta del 31 gennaio 2011 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(…)

Nel caso in esame, la domanda per le prestazioni

assistenziali è stata fatta il 2.11.2009 ed il 5.11.2009 è stata completata la

documentazione e stabilito l'appuntamento allo sportello Laps. Correttamente la

prestazione assistenziale è stata assegnata per il successivo mese di dicembre

2009.

La decisione impugnata risulta corretta e viene

confermata.

Si rileva che il ricorso è possibile entro 30

giorni dalla decisione. Il ricorso in esame è stato inoltrato sette mesi dopo la

decisione USSI. Già per tale motivo il ricorso non può essere accolto."

(Doc. VI)

1.4. L'8 febbraio

2011 RI 1 ha inoltrato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. VIII) e il 15

febbraio 2011 l'USSI ha riconfermato la risposta di causa (cfr. Doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L'art. 65

cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 stabilisce che

contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33

Laps.

L'art. 33

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le

decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di

reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data

di notificazione.

2Contro le decisioni

su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA)."

2.3. Nella

presente fattispecie il TCA constata preliminarmente che l'USSI ha erroneamente

denominato "decisione" l'atto amministrativo da lei emesso il 22

marzo 2010 (su questo tema cfr. STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010).

In realtà

si tratta di una decisione su reclamo visto che, in quell'occasione, l'amministrazione

ha confermato la precedente decisione del 22 marzo 2010 alla quale RI 1 si era

opposta l'11 aprile 2010.

Il TCA

Considerandi

nota poi che, contro questa decisione su reclamo, l'interessata non ha

inoltrato nessun ricorso davanti al TCA entro il termine di 30 giorni previsto

all'art. 33 cpv. 2 Laps.

Il

"ricorso" del 9 dicembre 2010 deve quindi essere dichiarato

irricevibile, in quanto tardivo.

È vero

che nella decisione su reclamo dell'11 maggio 2010 l'amministrazione ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la possibilità di inoltrare

un reclamo presso l'USSI entro 30 giorni dalla notifica.

Da questa

errata indicazione RI 1 non può tuttavia ricavare nessun vantaggio visto che

entro il termine di 30 giorni da quando è venuta a conoscenza della

"decisione" dell'amministrazione non ha comunque inoltrato nessun

reclamo presso l'USSI (sul tema cfr. STF 9C_791/2010 del 10 novembre 2010; STF

8C_184/2010 del 27 aprile 2010).

In quest'ultima

sentenza l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:

"

3.2

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et

valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la

bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636; 129 I 161 consid. 4.1

p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a

p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que

celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 637; 131 V 472 consid. 5 p.

480; 129 I 161 consid. 4.1

p. 170; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références).

En application de ce principe, on admet

généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée

des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid.

4a p. 19; 112 Ia 305 consid. 3

p. 310; cf. également art. 49 LTF et 38 PA). Il est donc possible que le droit

à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en

raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 114 Ia 105 consid.

2.

p. 107 et les références). Tel est notamment le cas si l'autorité procède à

une deuxième notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant

sans réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid.

4b/aa p. 94; 115 Ia 12 consid. 4a

et 4c p. 19 ss)."

Diversa

sarebbe stata la situazione se l'interessata avesse inoltrato un tempestivo

reclamo presso un'autorità incompetente fidandosi sulle errate indicazioni

ricevute dall'amministrazione. In quel caso il termine di ricorso sarebbe stato

salvaguardato in applicazione del principio della buona fede.

2.4

A titolo

abbondanziale il TCA ricorda che l'art. 61 cpv. 1 della Legge sull’assistenza

sociale (Las), in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al

pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese

successivo il deposito della domanda.

Inoltre

l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali

inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo

la procedura coordinata di applicazione della Laps.

Giusta

l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio

Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo

sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

Il rinvio

alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni

assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto

all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1

Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,

dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la

Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo

cui:

"

Per il calcolo della decorrenza delle

prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è

stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro

delle domande si ritiene avviata:

1.

il

giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo

fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il

Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello

allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal

richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"

Ciò si

evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica

della Laps, in cui è indicato che:

"

(…)

V’è da aggiungere che la

domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso

il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo

sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723,

p.to 2.5.6.)

Ai fini

della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,

determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata

in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene

stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in

cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.

Nella

presente fattispecie la ricorrente stessa ha affermato di essersi presentata

presso gli uffici Laps di __________ il 2 novembre 2009 (cfr. doc. VIII), ciò che

è pure confermato dagli atti (cfr. Doc. 9, Doc. 18). L'amministrazione ha poi

sottolineato che il 5 novembre 2009 è stata completata la documentazione e

stabilito l'appuntamento allo sportello Laps (per il 13 novembre 2009, cfr.

Doc. 16).

Di

conseguenza, a ragione, l'USSI ha stabilito per RI 1 il diritto alle

prestazioni assistenziali del mese di dicembre 2009 (cfr. STCA 42.2009.21 del

25.

agosto 2010).

Visto che

la ricorrente si è annunciata presso lo sportello Laps soltanto nel novembre

2009, non entra in considerazione il versamento di prestazione assistenziali

per il periodo precedente in applicazione del principio della buona fede, per

mancate o non corrette informazioni da parte dei funzionari dell'USSI (per un

diverso caso cfr. STCA 42.2010.1 del 27 settembre 2010).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile, in quanto

tardivo.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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