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Decisione

42.2011.1

Ricorso irricev.TCA incompet.ratione materiae.Ricorr.chiesto GP per una proced.dinanzi all'USSI per la determ.della retta per l'affido del figlio.L per le famiglie,quale rimedio di dt,prevede il ricor

14 aprile 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

42.2011.1

Data decisione, Autorità:

14.04.2011, TCA

Titolo:

Ricorso irricev.TCA incompet.ratione materiae.Ricorr.chiesto GP per una proced.dinanzi all'USSI per la determ.della retta per l'affido del figlio.L per le famiglie,quale rimedio di dt,prevede il ricorso al CdS.Per il contenzioso sul dt al GP è quindi compet.il CdS.Atti trasmessi a CdS per competenza

INCOMPETENZA DELLA CORTE

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 1235 cpv. 4 LAG

art. 4 cpv. 1 LPAMM

art. 31 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

42.2011.1

rs

Lugano

14 aprile

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris

Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2011

di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

tutti rappr.

da: RA 1

contro

la decisione del 17 gennaio 2011 emanata

da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

considerato in fatto

e in diritto

che - con

decisione su reclamo dell’11 novembre 2010 l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (di seguito USSI) ha stabilito che la decisione del 27 maggio

2009.

(cfr. doc. A3) con la quale l’USSI aveva stabilito una partecipazione di

fr. 1'043.-- mensili dovuta dai coniugi __________ per l’affidamento familiare

del proprio figlio __________, nato il 18 settembre 2000, è nulla, rilevando

segnatamente che:

"

(…)

Con il reclamo in esame

viene contestata la decisione dell’USSI.

Il diritto a ricevere contributi nell’ambito del

diritto di famiglia è regolato dal Codice Civile e viene stabilito dal giudice

civile.

In considerazione delle richieste dei reclamanti

l’USSI allestisce una nuova proposta di convenzione che verrà trasmessa agli

interessati tramite raccomandata.” (Doc. A5);

- con

lettera del 26 novembre 2010 l’avv. RA 1, per conto di RI 1 e RI 2, ha chiesto l’emanazione di una pronuncia formale sull’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio in favore dei coniugi __________ (cfr. doc. A6);

- con

decisione del 17 gennaio 2011 l’USSI ha respinto la domanda di gratuito

patrocinio, rilevando che non risultava adempiuta la condizione della necessità

del patrocinio legale in una fase amministrativa senza particolare complessità

(cfr. doc. A1). Quale rimedio di diritto l’amministrazione ha indicato il

ricorso entro 15 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

- con

il presente ricorso i coniugi __________, sempre rappresentati dall’avv. RA 1,

hanno chiesto al TCA l’annullamento della decisione del 17 gennaio 2011 e,

conseguentemente, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e

dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I);

- in

risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando che la

procedura amministrativa in oggetto poteva essere seguita senza l’ausilio di un

avvocato (cfr. doc. IV);

- l’avv.

RA 1 il 16 febbraio 2011 ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. VI);

- con

scritto del 24 febbraio 2011 l’USSI si è riconfermato nella propria risposta di

causa (cfr. doc. VIII);

- il

rappresentante degli insorgenti, il 28 febbraio 2011, ha trasmesso il certificato municipale di ammissione al gratuito patrocinio con la relativa

documentazione (cfr. doc. XI);

- pendente

causa il TCA ha invitato l’USSI a indicare le basi legali sulle quali si è

fondato per menzionare sulla decisione del 17 gennaio 2011, quali mezzi di

diritto, il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. doc. XII);

- l’amministrazione,

il 25 marzo 2011, ha risposto che:

"

(…)

La concessione dell’assistenza giudiziaria e il

gratuito patrocinio è regolata dalla Lag. La competenza per le relative

decisioni ricade sull’autorità competente per il merito. Per le prestazioni

USSI in genere si fa riferimento alla Laps che rinvia alla LPGA e entra quindi

in considerazione la competenza del TCA. Nei casi relativi alle rette, come

quello in esame, tuttavia si deve individuare nella Lfam, la base legale delle

nostre decisioni, mentre la Las e di riflesso la Laps forniscono unicamente i

parametri di valutazione.

Per la decisione sull’assistenza giudiziaria

relativa e gratuito patrocinio, relativamente alla fase amministrativa presso

l’USSI, precedente all’eventuale azione civile per il recupero del compenso, è

da ritenere competente il nostro ufficio.

Relativamente ai mezzi di diritto contro

quest’ultima decisione, la competenza non è di evidente definizione. Nella

misura in cui si voglia ritenere che non è competente il TCA si deve prendere in

considerazione una competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 44

Lfam. (…)” (Doc. XIII)

- l’11

aprile 2011 il patrocinatore dei signori __________ ha comunicato che parte

ricorrente non ritiene di formulare alcuna osservazione in particolare e si

associa a quanto già esposto il 25 marzo 2011 dall’USSI (cfr. doc. XV);

- giusta

l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglia e di protezione

dei minorenni del 15 settembre 2003 (L per le famiglie) la famiglia affidataria

di cui all’art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 294 CCS,

corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi;

- ai sensi

dell’art. 67 del Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005

il Dipartimento emana raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294

CC (cpv. 1).

L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi

di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente dal fatto che il collocamento

sia stato deciso dal rappresentate legale del minorenne o da un’autorità

tutoria o giudiziaria (cpv. 2);

- secondo

l’art. 68 del R della L per le famiglie l’USSI fa valere le pretese derivanti

dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse

all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità

finanziarie dei genitori (cpv. 1) L’USSI può

rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo

giustificano (cpv. 2).

Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale

del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (cpv.

3);

- l’art. 69

del R della L per le famiglie prevede che laddove il contributo al mantenimento

a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o

sentenza, o laddove s’intende ottenere un aumento di tale importo, l’UFaM

accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di

mantenimento a loro carico, calcolato dall’USSI, che fa sottoscrivere agli

obbligati un accordo circa l’ammontare del contributo (cpv. 1).

Se ciò non

fosse possibile, l’USSI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità

giudiziaria competente (cpv. 2).

L’USSI

può delegare a terzi le azioni di regresso (cpv. 3);

- relativamente

ai rimedi di diritto l’art. 44 L per le famiglie enuncia che contro le

decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di

15.

giorni (cpv. 1).

Salvo

diversa disposizione contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2). La

procedura è quella prevista dalla legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (cpv. 3);

- per

Dipartimento si intende Dipartimento della sanità e della socialità, il quale

applica la legge per le famiglie e il suo regolamento, avvalendosi della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e dei suoi Uffici (art. 1 R

della L per le famiglie), segnatamente dell’USSI che, tra l’altro, ha il

compito di calcolare il contributo di mantenimento a carico dei genitori, come

pure di anticipare il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge)

e, nei casi particolari stabiliti dal regolamento, i contributi delle famiglie

ai centri educativi (art. 5 R della L per le famiglie);

- l’art. 12

della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno

2002.

(Lag) prevede che l’Autorità competente per la concessione del beneficio

dell’assistenza giudiziaria è quella del merito;

- giusta

l’art. 35 cpv. 4 Lag, poi, il ricorso contro la decisione di rifiuto del

beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere proposto entro 15 giorni

dalla notifica della decisione all’Autorità di seconda istanza; esso ha effetto

sospensivo;

- nella

presente fattispecie la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio da parte

dei coniugi __________ riguarda la procedura di determinazione da parte

dell’USSI del contributo di mantenimento a carico dei genitori in caso di

affido familiare dei figli retta dalla L per le famiglie (cfr. art. 24 L per le famiglie; 68, 69; 5 R della L per le famiglie);

- come

visto la L per le famiglie quale rimedio di diritto contro le decisioni

dell’USSI contempla il ricorso al Consiglio di Stato (l’art. 44 L per le famiglie);

- competente

per il contenzioso sul diritto al gratuito patrocinio è, conseguentemente, ai

sensi dell’art. 35 cpv. 4 Lag il Consiglio di Stato;

- il

ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione

materiae;

- gli

atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art.

4.

cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);

- il

termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio

della buona fede, visto che l’USSI nella decisione del 17 gennaio 2011 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di inoltrare un ricorso davanti al

TCA entro 15 giorni (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA

42.2010.41

del 23 febbraio 2011 consid. 2.3.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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