42.2011.1
Ricorso irricev.TCA incompet.ratione materiae.Ricorr.chiesto GP per una proced.dinanzi all'USSI per la determ.della retta per l'affido del figlio.L per le famiglie,quale rimedio di dt,prevede il ricor
14 aprile 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
42.2011.1
Data decisione, Autorità:
14.04.2011, TCA
Titolo:
Ricorso irricev.TCA incompet.ratione materiae.Ricorr.chiesto GP per una proced.dinanzi all'USSI per la determ.della retta per l'affido del figlio.L per le famiglie,quale rimedio di dt,prevede il ricorso al CdS.Per il contenzioso sul dt al GP è quindi compet.il CdS.Atti trasmessi a CdS per competenza
INCOMPETENZA DELLA CORTE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 1235 cpv. 4 LAG
art. 4 cpv. 1 LPAMM
art. 31 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.1
rs
Lugano
14 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2011
di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione del 17 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
considerato in fatto
e in diritto
che - con
decisione su reclamo dell’11 novembre 2010 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (di seguito USSI) ha stabilito che la decisione del 27 maggio
2009.
(cfr. doc. A3) con la quale l’USSI aveva stabilito una partecipazione di
fr. 1'043.-- mensili dovuta dai coniugi __________ per l’affidamento familiare
del proprio figlio __________, nato il 18 settembre 2000, è nulla, rilevando
segnatamente che:
"
(…)
Con il reclamo in esame
viene contestata la decisione dell’USSI.
Il diritto a ricevere contributi nell’ambito del
diritto di famiglia è regolato dal Codice Civile e viene stabilito dal giudice
civile.
In considerazione delle richieste dei reclamanti
l’USSI allestisce una nuova proposta di convenzione che verrà trasmessa agli
interessati tramite raccomandata.” (Doc. A5);
- con
lettera del 26 novembre 2010 l’avv. RA 1, per conto di RI 1 e RI 2, ha chiesto l’emanazione di una pronuncia formale sull’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio in favore dei coniugi __________ (cfr. doc. A6);
- con
decisione del 17 gennaio 2011 l’USSI ha respinto la domanda di gratuito
patrocinio, rilevando che non risultava adempiuta la condizione della necessità
del patrocinio legale in una fase amministrativa senza particolare complessità
(cfr. doc. A1). Quale rimedio di diritto l’amministrazione ha indicato il
ricorso entro 15 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- con
il presente ricorso i coniugi __________, sempre rappresentati dall’avv. RA 1,
hanno chiesto al TCA l’annullamento della decisione del 17 gennaio 2011 e,
conseguentemente, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e
dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I);
- in
risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando che la
procedura amministrativa in oggetto poteva essere seguita senza l’ausilio di un
avvocato (cfr. doc. IV);
- l’avv.
RA 1 il 16 febbraio 2011 ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. VI);
- con
scritto del 24 febbraio 2011 l’USSI si è riconfermato nella propria risposta di
causa (cfr. doc. VIII);
- il
rappresentante degli insorgenti, il 28 febbraio 2011, ha trasmesso il certificato municipale di ammissione al gratuito patrocinio con la relativa
documentazione (cfr. doc. XI);
- pendente
causa il TCA ha invitato l’USSI a indicare le basi legali sulle quali si è
fondato per menzionare sulla decisione del 17 gennaio 2011, quali mezzi di
diritto, il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. doc. XII);
- l’amministrazione,
il 25 marzo 2011, ha risposto che:
"
(…)
La concessione dell’assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio è regolata dalla Lag. La competenza per le relative
decisioni ricade sull’autorità competente per il merito. Per le prestazioni
USSI in genere si fa riferimento alla Laps che rinvia alla LPGA e entra quindi
in considerazione la competenza del TCA. Nei casi relativi alle rette, come
quello in esame, tuttavia si deve individuare nella Lfam, la base legale delle
nostre decisioni, mentre la Las e di riflesso la Laps forniscono unicamente i
parametri di valutazione.
Per la decisione sull’assistenza giudiziaria
relativa e gratuito patrocinio, relativamente alla fase amministrativa presso
l’USSI, precedente all’eventuale azione civile per il recupero del compenso, è
da ritenere competente il nostro ufficio.
Relativamente ai mezzi di diritto contro
quest’ultima decisione, la competenza non è di evidente definizione. Nella
misura in cui si voglia ritenere che non è competente il TCA si deve prendere in
considerazione una competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 44
Lfam. (…)” (Doc. XIII)
- l’11
aprile 2011 il patrocinatore dei signori __________ ha comunicato che parte
ricorrente non ritiene di formulare alcuna osservazione in particolare e si
associa a quanto già esposto il 25 marzo 2011 dall’USSI (cfr. doc. XV);
- giusta
l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglia e di protezione
dei minorenni del 15 settembre 2003 (L per le famiglie) la famiglia affidataria
di cui all’art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 294 CCS,
corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi;
- ai sensi
dell’art. 67 del Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005
il Dipartimento emana raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294
CC (cpv. 1).
L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi
di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente dal fatto che il collocamento
sia stato deciso dal rappresentate legale del minorenne o da un’autorità
tutoria o giudiziaria (cpv. 2);
- secondo
l’art. 68 del R della L per le famiglie l’USSI fa valere le pretese derivanti
dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse
all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità
finanziarie dei genitori (cpv. 1) L’USSI può
rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo
giustificano (cpv. 2).
Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale
del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (cpv.
3);
- l’art. 69
del R della L per le famiglie prevede che laddove il contributo al mantenimento
a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o
sentenza, o laddove s’intende ottenere un aumento di tale importo, l’UFaM
accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di
mantenimento a loro carico, calcolato dall’USSI, che fa sottoscrivere agli
obbligati un accordo circa l’ammontare del contributo (cpv. 1).
Se ciò non
fosse possibile, l’USSI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità
giudiziaria competente (cpv. 2).
L’USSI
può delegare a terzi le azioni di regresso (cpv. 3);
- relativamente
ai rimedi di diritto l’art. 44 L per le famiglie enuncia che contro le
decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
15.
giorni (cpv. 1).
Salvo
diversa disposizione contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2). La
procedura è quella prevista dalla legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (cpv. 3);
- per
Dipartimento si intende Dipartimento della sanità e della socialità, il quale
applica la legge per le famiglie e il suo regolamento, avvalendosi della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e dei suoi Uffici (art. 1 R
della L per le famiglie), segnatamente dell’USSI che, tra l’altro, ha il
compito di calcolare il contributo di mantenimento a carico dei genitori, come
pure di anticipare il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge)
e, nei casi particolari stabiliti dal regolamento, i contributi delle famiglie
ai centri educativi (art. 5 R della L per le famiglie);
- l’art. 12
della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno
2002.
(Lag) prevede che l’Autorità competente per la concessione del beneficio
dell’assistenza giudiziaria è quella del merito;
- giusta
l’art. 35 cpv. 4 Lag, poi, il ricorso contro la decisione di rifiuto del
beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere proposto entro 15 giorni
dalla notifica della decisione all’Autorità di seconda istanza; esso ha effetto
sospensivo;
- nella
presente fattispecie la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio da parte
dei coniugi __________ riguarda la procedura di determinazione da parte
dell’USSI del contributo di mantenimento a carico dei genitori in caso di
affido familiare dei figli retta dalla L per le famiglie (cfr. art. 24 L per le famiglie; 68, 69; 5 R della L per le famiglie);
- come
visto la L per le famiglie quale rimedio di diritto contro le decisioni
dell’USSI contempla il ricorso al Consiglio di Stato (l’art. 44 L per le famiglie);
- competente
per il contenzioso sul diritto al gratuito patrocinio è, conseguentemente, ai
sensi dell’art. 35 cpv. 4 Lag il Consiglio di Stato;
- il
ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione
materiae;
- gli
atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art.
4.
cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);
- il
termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio
della buona fede, visto che l’USSI nella decisione del 17 gennaio 2011 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di inoltrare un ricorso davanti al
TCA entro 15 giorni (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA
42.2010.41
del 23 febbraio 2011 consid. 2.3.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster