42.2011.10
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11 gennaio 2012Italiano20 min
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Numero d'incarto:
Fatti
42.2011.10
Data decisione, Autorità:
11.01.2012, TCA
Titolo:
A torto USSI ha riconosciuto prest.assist.da 2/11 e non da 1/11.Secondo veros.prep.ricorr.già il 17.12.10 si è recato c/o Comune chiedendo AS e non solo per una presa di contatto.Non tutti i doc.a disp., visto che si è separato dal suo partner registr.dal 1.1.11. C.que rich. già nel 12/10 e non 1/11
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 18 LAPS
art. 23 cpv. 1 LAPS
art. 59 cpv. 1 LAS
art. 61 cpv. 1 LAS
art. 11 cpv. 1 REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.10
DC/sc
Lugano
11 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 27 giugno
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento
delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 27 giugno 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato la decisione del 4 marzo 2011 (cfr. Doc. 177)
con la quale ha stabilito che RI 1 ha diritto a prestazioni assistenziali
soltanto dal 1° febbraio 2011 e si è così espresso:
"
(…)
Il reclamante chiede sia riconosciuta la
prestazione anche per il mese gennaio 2011 essendosi annunciato allo sportello
LAPS già in dicembre 2010.
Su richiesta di chiarimento, con dichiarazione
4.5.2011 il Comune attesta una presa di contatto con lo sportello
dell'assistenza sociale del Comune nel mese di dicembre 2010, tenuta in sospeso
fino a gennaio 2011. Il formulario di annuncio presso il Comune di domicilio,
indica la richiesta di documenti all'utente il 3.1.2011.
Secondo il Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6, la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l'utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello LAPS.
La giurisprudenza ha stabilito che è determinante
il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l'appuntamento con lo
sportello LAPS e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il
Comune di domicilio (cfr. sentenza TCA 6.3.2008, inc. 42.2008.1, cons. 2.7).
In tal senso la domanda di prestazioni del
reclamante è stata inoltrata nel mese di gennaio 2011, mentre in dicembre 2010
vi è stato un primo contatto, come risulta dalla dichiarazione del Comune. Le
prestazioni dovevano essere concesse a partire dal mese successivo a gennaio
2011, vale a dire da febbraio 2011." (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'interessato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA.
Il suo
rappresentante chiede che le prestazioni assistenziali vengono versate già dal
1° gennaio 2011 e rileva in particolare:
"
(…)
In data del 15.12.2010 l'Unia attesta
l'esaurimento delle indennità di disoccupazione, più precisamente fino al 25
dicembre 2010.
Il 17.12.2010 il mio assistito si presenta
personalmente presso lo sportello LAPS del comune di __________ consegnando la
stragrande maggioranza della documentazione in suo possesso. In pratica mancano
la dichiarazione dello scioglimento dell'unione domestica registrata, gli
estratti bancari degli ultimi 6 mesi ed una copia del contratto di affitto a
nome del mio assistito. A questo momento il personale dello sportello LAPS dichiara
al mio assistito che visti giorni festivi in arrivo sarebbe sufficiente di
consegnare la mancata documentazione all'inizio del mese di gennaio 2011.
L'11 gennaio 2011 il signor RI 1 – su indicazione
preliminare da parte del personale dello sportello LAPS – si ripresenta per
completare la documentazione. Presenta in particolare la dichiarazione del 5
gennaio 2011 congiuntamente firmato con l'ex partner.
Per completare il quadro della situazione
aggiungo che durante tutta la procedura effettuata, il signor RI 1 aveva dei
certificati medici attestando il suo stato di salute gravissimo. Inoltre in
questo periodo, il signor RI 1 sta vivendo un bruttissimo periodo dovuto al
fatto che il suo matrimonio è andato in fallimento.
(…)
Ribadisco che il signor RI 1 ha fatto i necessari passi presso le autorità competenti per ottenere le prestazioni assistenziali
malgrado essendo gravemente malata, stato di salute che viene attestato da
numerosi certificati medici che io allego a questo scritto.
Lo sportello LAPS di __________ ha posticipato la
presa a carico a gennaio 2011 con la motivazione dell'avvenuta partenza dell'ex
partner registrato e non perchè alcuni documenti mancavano.
Questo spostamento dal 17 dicembre 2010 al 11
gennaio 2011 ha creato un grave disagio al mio assistito in quanto perde con
una semplice "mossa amministrativa" il diritto di un mese di
prestazioni assistenziali.
Alla luce di quanto sopra e vista la continua
malattia del mio assistito era in grado solo con eccessive difficoltà di
produrre i documenti necessari." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell'8 settembre 2011 l'USSI propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Nel caso concreto, la domanda di prestazioni del
ricorrente era stata inoltrata nel mese di gennaio 2011, mentre in dicembre
2010 vi è stato un primo contatto, come risulta dalla dichiarazione del Comune.
A parere dell'USSI le prestazioni dovevano essere
concesse a partire dal mese successivo a gennaio 2011, vale a dire da febbraio
2011.
Il ricorso in esame conferma che la
documentazione è stata completata presso lo sportello LAPS solo l'11.1.2011.
La domanda si considera depositata in gennaio
2011. La decisione impugnata è corretta:" (Doc. III)
1.4. Il 19
ottobre 2011 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti (cfr. Doc. V)
all'Ufficio assistenza sociale del Comune di __________, che ha risposto il 24
ottobre 2011 (cfr. Doc. VI).
Al
riguardo l'amministrazione ha formulato le sue osservazioni il 31 ottobre 2011
(cfr. Doc. VIII), mentre il rappresentante dell'assicurato lo ha fatto il 4
novembre 2011 (cfr. Doc. IX).
L'11
novembre 2011 l'USSI ha poi formulato ulteriori osservazioni (cfr. Doc. XII).
1.5. Il 14
novembre 2011 il Presidente del TCA ha nuovamente interpellato l'Ufficio
assistenza sociale del Comune di __________ (cfr. Doc. XIII), che ha risposto
il 17 novembre 2011 (cfr. Doc. XIV).
L'USSI si
è espresso al riguardo il 28 novembre 2011 (cfr. Doc. XVI), mentre il
rappresentante dell'assicurato lo ha fatto il 30 novembre 2011 (cfr. Doc.
XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’art. 61
cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al pagamento
delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il
deposito della domanda.
Inoltre
l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali
inoltrata da una persona domiciliata nel Cantone deve essere presentata secondo
la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta
l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio
Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo
sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
L’art. 18
Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:
"
Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino
disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle
prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)
Scopo
dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue
possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la
necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di
accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso
altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)
La consulenza in merito ai propri diritti ed
obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”
E’ in
effetti stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps)
ai quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni
sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).
In
proposito giova, però, specificare che giusta l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps, prima
di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di
cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge al
suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la
documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
Il rinvio
alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni
assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto
all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1
Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,
dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la
Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo
cui:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1. il
giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo
fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il
Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello
allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal
richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato che:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723,
p.to 2.5.6.)
Ai fini
della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,
determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,
massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune
viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno
in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA
42.2011.8 del 24 agosto 2010; STCA 42.2010.21. del 14 aprile 2011; STCA
42.2008.1 del 6 marzo 2008).
In
quell'ultima sentenza il TCA ha sviluppato in particolare le seguenti
argomentazioni:
"
(…)
In proposito questa Corte rivela che è
auspicabile, per analogia al sistema vigente per l’assicurazione contro la
disoccupazione, il quale prevede, da una parte, che il diritto alle indennità
si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di
controllo cui si riferisce, dall’altra, che se necessario la cassa fissa
all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte
riguardo alle conseguenze dell’omissione (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI e 29 cpv. 3
OADI), che in determinati casi e in via eccezionale (ad esempio quelli in cui
la presentazione di un atto implica l’emissione dello stesso da parte di terzi,
segnatamente di un istituto assicuratore) il Comune di domicilio accetti di
fissare a una persona l’appuntamento con lo sportello Laps anche senza tutti i
documenti necessari con l’assegnazione, però, di un termine scadente
anteriormente a tale appuntamento per completare gli atti, pena la decadenza
dell’incontro con lo sportello Laps.
La questione di sapere se in casu si doveva o
meno assegnare al ricorrente un termine per completare gli atti, tuttavia, non
si pone, considerato, come visto, che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi
la documentazione necessaria entro la fine di luglio 2007.
Di conseguenza, ritenuto, in primo luogo, che
l’art. 61 cpv. 1 Las contempla la decorrenza del diritto al pagamento delle
prestazio-ni assistenziali dal primo giorno del mese successivo il deposito
della domanda, in secondo luogo, che l’appuntamento presso lo Sportello Laps di
X è stato fissato il 20 agosto 2007 allorché il ricorrente e il suo curatore si
sono presentati con la debita documentazione all’Agenzia AVS di Y, rettamente
l’USSI ha concesso una prestazione assistenziale dal 1° settembre 2007.
(…)"
2.3. Nel caso di
specie dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo
sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla domanda
di assistenza sociale è stata consegnata al ricorrente dal Comune di domicilio,
ossia il Comune di __________, il 3 gennaio 2011.
Il 4
gennaio 2011, l’insorgente ha consegnato la documentazione richiesta completa
ed è stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps competente, ovvero
quello di __________ (cfr. art. 19 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli),
per l'11 gennaio 2011 alle ore 14:00 (cfr. doc. 10).
Ritenuto
il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las secondo cui il diritto al pagamento delle
prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito
della domanda, l'USSI ha stabilito che RI 1 aveva diritto a una prestazione
assistenziale dal mese di febbraio 2011.
Il
ricorrente chiede il versamento delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio
2011 sostenendo di avere presentato la sua domanda già il 17 dicembre 2010.
Al fine
di chiarire questo aspetto il Presidente del TCA il 19 ottobre 2011 ha posto i seguenti quesiti alla signora __________ __________ dell'Ufficio assistenza sociale
della Città di __________:
"
Nell’incarto relativo al ricorso citato figura
un suo scritto del 4 maggio 2011 del seguente tenore:
" Egregio
signor RI 1,
in riferimento
alla sua richiesta le confermo che la presa di contatto con nostro sportello è
avvenuta nel corso del mese di dicembre 2010.
Nel caso specifico
abbiamo potuto riprendere la pratica, come persona sola, solo con effetto
01.01.2011, data dell’avvenuta partenza del ex partner registrato.
Con i migliori saluti” (Doc. A10)
Al fine di evadere il ricorso mi occorre sapere:
1 In che data precisa ha avuto luogo tale
incontro?
Considerandi
2.
Cosa intende con i termini “presa di
contatto”?
3.
RI
1.
in quell’occasione ha esplicitamente chiesto di essere posto al beneficio di
prestazioni assistenziali?
4.
Quale è stata la sua risposta?
5.
Per
quale motivo, a quel momento, non è stato fissato l’appuntamento presso lo
sportello LAPS?
6.
Perché
in quell’occasione non è stato assegnato all’interessato un breve termine per
presentare la documentazione così da poter fissare, ancora nel 2010,
l’appuntamento presso lo sportello LAPS?
7.
I
cittadini domiciliati a __________ a quale Ufficio si devono rivolgere per
consegnare la documentazione e poi fissare l’appuntamento con lo sportello
LAPS?" (Doc. V)
Il 24
ottobre 2011 la responsabile dello sportello Laps __________ e __________ hanno
così risposto:
"
(…)
1.
La
presa di contatto da parte del signor RI 1 con il nostro Comune è avvenuta nel
corso del mese di dicembre 2010; non siamo in grado di precisare la data.
2.
Per
"presa di contatto" s'intende il momento in cui il cittadino si
rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le informazioni sulla procedura
da adottare per richiedere una prestazione sociale.
3.
Il
signor RI 1 aveva già inoltrato una domanda con il suo partner registrato il
16.2.2010
In dicembre 2010 il signor RI 1 si è informato sulla procedura da
seguire dopo lo scioglimento della sua unione domestica registrata.
4.
Vedi punto 3.
5.
Il
signor RI 1 si è poi presentato in data 11.1.2011 per inoltrare la domanda.
6.
Nel
2010.
non era possibile inoltrare la domanda unicamente a nome del signor RI 1 in quanto il documento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e la separazione dei
domicili non era ancora avvenuta.
7.
I
cittadini di __________ devono rivolgersi all'Ufficio Sociale (per il Comune di
__________ il personale dell'Ufficio Sociale è lo stesso incaricato anche per
lo Sportello Laps)." (Doc. VI)
Il 14
novembre 2011 il Presidente del TCA ha nuovamente interpellato l'ufficio
dell'assistenza sociale della Città di __________, ponendo i seguenti quesiti:
"
(…)
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre
ancora sapere:
1.
Il
sig. RI 1 vi ha comunicato nel mese di dicembre 2010 per quale motivo intendeva
chiedere le prestazioni assistenziali?
2.
Al
colloquio si è presentato da solo o insieme al suo ex convivente?
3.
Per
quale motivo nello scritto del 4 maggio 2011 al sig. RI 1 la sig.ra __________
ha indicato che “nel caso specifico abbiamo potuto riprendere la pratica, come
persona sola, solo con effetto al 01.01.2011, data dell’avvenuta partenza
dell’ex partner registrato” se nel corso del mese di dicembre vi era stata solo
una presa di contatto?" (doc. XIII)
Il 17
novembre 2011 la responsabile e la sportellista hanno così risposto:
"
(…)
1.
Il
signor RI 1 nel mese di dicembre si è rivolto al nostro Ufficio Sociale
spiegando che a seguito dell'imminente separazione dal suo partner registrato
si sarebbe trovato in difficoltà finanziaria poiché sprovvisto di mezzi
finanziari propri.
2.
Nel
mese di dicembre si è presentato fornendo parte della documentazione necessaria
accompagnato dalla persona che a dicembre era ancora il suo partner registrato
(l'unione domestica registrata è stata sciolta giudizialmente in data
09.04
).
3.
L'incarto
è stato possibile considerarlo completo solo dopo che il signor RI 1 ha presentato una dichiarazione, nel loro caso rilasciata dall'Associazione __________ datata
05.01.2011
e contenuta nell'incarto assistenziale, che vi era una procedura di
separazione in corso e che non vi era più nessuna convivenza.
La
partenza per un altro Comune da parte del partner del signor RI 1 è stata
notificata al nostro Ufficio Controllo Abitanti in data 20.12.2010 con
decorrenza 31.12.2010.
La
legge art. 4c recita: se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi
costituisce un'unità di riferimento se cumulativamente:
a) Non vi è un'abitazione domestica
(art. 162 CC)
b) Non vi è comunione domestica (art.
175.
CC)
c) Ogni coniuge ha un domicilio proprio
(art. 23 CC)
d) Non vi è unione dei mezzi finanziari per l'abitazione ed
il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da
entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.
A dicembre non
risultavano pertanto soddisfatte le condizioni necessarie per inoltrare una
domanda di assistenza come persona sola. È questo motivo per il quale nello
scritto del 4 maggio 2011 viene indicato che a dicembre c'è stata solo la presa
di contatto.
Dicembre corrisponde
al momento in cui sono state spiegate al signor __________ le condizioni che
dovevano essere soddisfatte per l'inoltro della domanda come da lui desiderato
e la consegna da parte sua di parte della documentazione necessaria."
(Doc. XIV)
Fra gli
atti dell'incarto figura inoltre uno scritto della Cassa Disoccupazione __________
del 13 dicembre 2010 del seguente tenore:
"
Incapacità al lavoro – Avviso
dell'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione
Ci riferiamo alla sua incapacità al lavoro dal 26
novembre 2011. (recte: 2010).
In base all'articolo 28 capoverso 1 della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), gli assicurati, la cui
capacità lavorativa è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia o
gravidanza, hanno diritto all'indennità giornaliera sino al trentesimo giorno
dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro.
Per questa ragione, la cassa può purtroppo
versarle l'indennità di disoccupazione soltanto fino al 25 dicembre 2010,
trentesimo giorno civile di questa incapacità al lavoro.
Lei potrà nuovamente percepire l'indennità di
disoccupazione, soltanto se ritroverà una capacità lavorativa di almeno il 50
per cento.
Restiamo volentieri a disposizione per ulteriori
informazioni e la salutiamo cordialmente." (Doc. A7)
Infine
fra gli atti figura pure una Dichiarazione del 5 gennaio 2011 dell'avv. __________
mediatore familiare del seguente tenore:
"
Su richiesta degli interessati, dichiariamo
quanto segue:
__________ (04.03.1977) e RI 1 (19.09.1978) si
sono uniti in unione domestica registrata in data 13 maggio 2009 all'Ufficiale
di Stato civile del Comune di __________. I partners vivono separati di fatto a
tutti gli effetti dal 1° gennaio 2011, RI 1 seguitando ad abitare l'abitazione
di __________ sita in via __________ e __________ essendosi trasferito in quel
di __________ in __________. I partners hanno intrapreso un lavoro di
mediazione familiare presso il Centro Coppia e Famiglia di __________ e
intendono accordarsi per regolamentare la convenzione sulle conseguenze
accessorie dello scioglimento dell'unione domestica registrata che intendono
presentare a brevissimo termine alla competente Pretura di __________ per la
sua omologazione e contestuale pronuncia dello scioglimento dell'unione
domestica registrata.
Per quanto riguarda gli accordi finanziari contenuti
nella convenzione di scioglimento dell'unione domestica registrata, __________
e RI 1 hanno vicendevolmente e responsabilmente rinunciato alla corresponsione
di un contributo alimentare a carico dell'uno ed in favore dell'altro e ciò
considerata la loro precaria e difficile situazione finanziaria e
patrimoniale." (doc. XVII/bis)
Chiamato,
ora a pronunciarsi questo Tribunale, valutando le prove secondo l'abituale
criterio della probabilità preponderante applicabile nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193.
consid. 2 pag. 195) ritiene che in realtà il ricorrente il
17.
dicembre 2010, subito dopo avere saputo che il 25 dicembre si sarebbe
esaurito il suo diritto alle indennità di disoccupazione, si è recato presso il
Comune di __________ chiedendo esplicitamente di essere posto al beneficio
delle prestazioni assistenziali e non soltanto per una semplice presa di
contatto. Egli ha anche consegnato parte della documentazione necessaria.
È vero
che, a quel momento non tutta la documentazione era a disposizione visto che il
ricorrente si è separato dal suo partner registrato a partire dal 1° gennaio
2011.
Resta il
fatto che comunque la richiesta di prestazioni assistenziali era già stata
formulata in dicembre.
In
quell'occasione avrebbe così dovuto già essere fissato l'appuntamento presso lo
sportello Laps, invitando il richiedente a produrre successivamente la
documentazione mancante (cfr. consid. 2.2 in fine).
In simili
condizioni il diritto alla prestazione assistenziale ad RI 1 deve essere
riconosciuto dal 1° gennaio 2011.
2.4
Non si
assegnano ripetibili, peraltro giustamente neppure richieste dal curatore (cfr.
STF I 384/06 del 4 luglio 2007; STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STF K
139/06 del 31 gennaio 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione su reclamo del 27
giugno 2011 è annullata.
§ RI
1 ha diritto alle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2011.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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