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42.2011.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2012Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti si

avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra

parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire

che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai

sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza,

essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC

esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati.

Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente

prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è

tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è

configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa

(RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza

federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue

lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non

facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto

sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone

di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)"

Al proposito, in un'altra sentenza P 56/00 del 5

luglio 2001 non pubblicata, il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della

pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una

figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato

quanto segue:

" (…)

b) Dennoch führt das

Considerandi

gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen

Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach

dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im

gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen

mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die

im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die

bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren.

Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine

Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass

eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das

gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu

einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem

Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was

das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht

ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c

ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch

Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen

Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre

eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit

eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der

gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann.

Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen

auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von

Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine

Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer

angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte

zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit

Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber

kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit

Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.

- Im Zeitpunkt des

Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter

der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen

Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin

der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die

Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118,

1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB

verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich

Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht

Dispositivo

hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer

Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen

ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl

können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind,

das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen

Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind

hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So

verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)".

Con giudizio 33.2001.93 del 13 gennaio 2002 il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di

persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le

prestazioni complementari.

Anche in una sentenza 33.2002.72 del 7 gennaio

2003 questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva

l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione

interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a

seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato con sentenza 33.2001.55 del 10

giugno 2002 il TCA rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique

VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,

et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe. (…)"

Questa Corte ha ammesso la

divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un

altro caso di convivenza tra madre e figlia (sentenza 33.2001.82 del 14 giugno

2002).

In un’altra sentenza 33.2002.25 dell'11 settembre

2002 questo Tribunale ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente

sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in

ragione di ½ ciascuno.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006,

ribadita nella recente STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha

negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione

per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i

coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si

dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In

questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare

i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi

aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica

quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 del 6 settembre 2006, il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che

svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi numerosi

impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione lorda andava

regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il

ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa

signora. All'assicurato è stata

computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nella STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007 il

ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima,

sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante, non prestava loro

cure "particolari" al punto da evitare un ricovero in casa anziani/di

cura. Pertanto, il Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente

ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal

calcolo PC dei genitori.

Anche nella sentenza 33.2009.7 del 18 novembre

2009 il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e

la figlia maggiorenne convivente.

Infine con

sentenza 33.2010.8 del 10 novembre 2010 questa Corte, contrariamente a quanto

deciso dalla Cassa cantonale di compensazione, ha stabilito che

l’appartamento di 2 ½ locali di un assicurato e di sua moglie era abitato

soltanto da queste due persone e non dalla figlia del ricorrente 44enne.

Al

riguardo il TCA ha considerato quanto segue:

"

(…)

Da una parte vi sono degli elementi a favore

della conclusione che l'assicurato convive con la moglie e la figlia 44enne.

Infatti, nel formulario per richiedere le PC,

l'assicurato ha risposto "sì" alla domanda n. 53 e quindi ha

affermato di avere un'economia propria. Alla successiva domanda, la n. 54 che

recita: "Se sì, quali persone non indicate alle cifre 1-19 convivono

nella vostra economia domestica" (sottolineatura della redattrice),

l'interessato ha indicato i nomi di __________ e __________, nonché il

rispettivo anno di nascita e lo statuto familiare.

Un altro indizio è la dichiarazione del Comune di

__________, che ha attestato che la figlia è domiciliata in via __________.

Dall'altra parte, vi sono delle circostanze che

attestano a favore di una convivenza soltanto fra l'insorgente e la moglie.

Una di esse va ricercata nella seconda

dichiarazione dell'assicurato in risposta alla domanda del TCA. Egli ha infatti

precisato che la figlia ha il domicilio al suo stesso indirizzo unicamente per

via del recapito postale e che il suo appartamento è costituito di una sola

stanza e di un soggiorno, ciò che rende impossibile la convivenza di tre persone.

Inoltre, il contratto d'affitto stipulato il 14

febbraio 2007 ed entrato in vigore il mese seguente (doc. A5) prevede che

l'appartamento locato in cui vive l'interessato è composto di 2 ½ locali ed è

adibito ad abitazione familiare per due persone.

L'udienza del 27 settembre 2010 ha infine chiarito la situazione.

Va quindi definitivamente ritenuto che __________

non abita con il padre e la di lui moglie ma, per comodità, essendo

l'abitazione del papà più vicina al suo posto di lavoro, ella va da lui tutti i

giorni a pranzo. Solo talvolta la figlia si ferma a dormire dal padre sul

divano-letto in salotto e ciò avviene quando il ricorrente e/o sua moglie,

entrambi malati, hanno bisogno di aiuto. In genere, la figlia dorme a casa

dell'assicurato una volta alla settimana, ma la frequenza dipende dalle

necessità dell'anziano coniuge e della di lui moglie.

Ciò che conta, per il calcolo delle prestazioni

complementari del ricorrente, è che __________ vive dalla madre, dove ha una

stanza in cui tiene i suoi effetti personali, mentre dal padre si reca

espressamente per pranzare e per ritirare la corrispondenza; a volte capita poi

che si fermi anche a dormire, ma non è la regola.

(…)”

2.12. L’USSI, come

visto sopra, nella presente fattispecie ha motivato il proprio ordine di

restituzione della somma di fr. 6’963.--, indicando di aver proceduto, visto

che il figlio della ricorrente, nel lasso di tempo giugno 2007 - dicembre 2008,

risultava domiciliato presso la madre, a dividere per due l’importo della

pigione effettiva di fr. 1'496.-- e a, quindi, computare nel calcolo della

prestazione assistenziale unicamente l’ammontare di fr. 748.-- (fr. 1496.-- :

2), invece di fr. 1'100.--, corrispondenti all’importo massimo per una persona

sola riconoscibile a titolo di pigione, che era stato conteggiato nelle

decisioni dell’assistenza sociale afferenti al periodo giugno 2007 – dicembre

2008 (cfr. doc. B; A; 169; 154; 145; 136; 129; 118; 110).

L’amministrazione

è così giunta alla conclusione che la ricorrente, nell’arco di tempo in

questione, aveva percepito a torto la somma mensile di fr. 352.-- (fr. 1'100.--

- fr. 748.--; cfr. doc. B), che moltiplicata per 19 mesi (da giugno 2007 a dicembre 2008) era pari a fr. 6'963.-- (cfr. doc. B).

Tuttavia già

tale calcolo non risulta corretto.

In

effetti, moltiplicando l’importo di fr. 352.-- per 19 mesi, non si ottiene il

risultato di fr. 6'963.--, bensì di fr. 6'688.--.

2.13. Questa Corte sottolinea,

inoltre, che sia l’art. 9 cpv. 2 Laps che l’art. 16c OPC-AVS/AI, applicabile in

casu per analogia - prevedendo il medesimo principio della suddivisione della

pigione -, contemplano, quale condizione per procedere alla ripartizione della

pigione, la coabitazione effettiva di una persona che non rientra nel calcolo

della prestazione in questione con il titolare del diritto.

L’art. 9

cpv. 2 Laps utilizza il termine di convivenza, mentre l’art. 16c

OPC-AVS/AI fa riferimento all’occupazione di un appartamento o casa

anche da parte di persone escluse dal calcolo della PC.

La

giurisprudenza sviluppata in merito a quest’ultimo disposto menziona, peraltro,

i termini di occupazione comune, convivenza, vita in comune, coabitazione (cfr.

consid. 2.11.).

Per

effettuare la ripartizione della pigione è, perciò, necessario che la persona

non compresa nel calcolo della prestazione richiesta dal titolare del diritto

abiti effettivamente in comunione domestica con quest’ultima.

Non è

sufficiente che la persona esclusa dal calcolo risulti domiciliata presso tale

abitazione.

In

effetti il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove vengono pagate

le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello

stesso. Si tratta, infatti, di una presunzione che può in ogni caso essere

sovvertita da una contro prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid.

2.3.).

Inoltre

in una sentenza P5/05 del 6 gennaio 2006 l’Alta Corte ha osservato che:

"

2.

Le domicile de toute personne est au lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de

domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu

donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle

(ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se

fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention

manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la

personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou

des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les

indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont

pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui

concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en

est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une

personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec

ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie,

le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se

focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et

professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte

sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). (…)”

2.14. In concreto __________,

che peraltro dalle carte processuali risulta avere un’economia domestica

propria indipendente da quella della madre di 2 ½ locali perlomeno dal 2003

(cfr. consid. 2.9.), nel luglio 2007 si è trasferito dal Cantone Ticino nel

Canton __________ a seguito di un cambiamento del luogo di lavoro (cfr. consid.

2.9.).

A __________

entro la fine di luglio 2007 ha, del resto, concluso un contratto di locazione

(cfr. consid. 2.9.).

Per il

periodo precedente egli ha dichiarato di aver vissuto presso una persona a __________

(cfr. doc. L).

E’ vero

che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino si evince che __________ è

stato domiciliato a __________ dal gennaio 2000 al dicembre 2008, momento in

cui risulta il trasferimento a __________.

E’

altrettanto vero, però, che la ricorrente ha asserito che il figlio, da quando

si è trasferito a __________, rientrava in Ticino soltanto una volta ogni due

settimana. (cfr. doc. D)

Il TCA,

ritenuto, in particolare, che il figlio dell’insorgente presso il ristorante __________

lavorava per 42 ore alla settimana (cfr. doc. I) e che la distanza tra __________

e __________ è piuttosto rilevante, non ha motivo di dubitare di tale

affermazione.

In simili

condizioni questa Corte, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011;

STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo

2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91

pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), deve concludere che __________, nel periodo in questione, non

abitava nella stessa economia domestica della ricorrente.

Egli risiedeva

abitualmente a __________ e faceva visita alla madre in Ticino unicamente due

fine settimana al mese.

A

quest’ultimo proposito va osservato che essi hanno, del resto, un legame

particolarmente profondo, anche perché la loro famiglia è costituita soltanto

da loro due, visto che il marito della ricorrente e padre di __________ il 8

ottobre 2008 con decreto della Pretura di __________ è stato dichiarato

scomparso con effetto dal 22 febbraio 1997 (cfr. doc. I; P; 526).

Il fatto che avesse

mantenuto il domicilio a __________, e meglio presso la madre al momento della

disdetta del suo contratto di locazione relativo all’appartamento in Via __________,

affinché la corrispondenza gli venisse inviata presso la madre per motivi di

semplicità e stabilità, visto il recente trasferimento a __________, è

irrilevante per l’esito della vertenza.

In

effetti, come esposto sopra (cfr. consid. 2.13.), determinante al fine della

suddivisione della pigione è la convivenza effettiva con il beneficiario di una

prestazione assistenziale e non dove sono depositati i suoi documenti.

Nel caso

di specie non si è confrontati con una coabitazione effettiva.

Alla fine del 2008 il

figlio della ricorrente ha poi comunque trasferito anche il domicilio a __________

e in ogni caso risulta ancora attualmente domiciliato fuori Cantone (cfr. Banca

dati MOV POP).

In

concreto non si giustifica, pertanto, la ripartizione del canone locativo

effettivo a cui deve far fronte la ricorrente tra lei e il figlio.

La

divisione per due della pigione non si giustifica nemmeno ponendo mente al

fatto che una delle eccezioni alla regola generale della ripartizione della

pigione secondo il numero delle persone che abitano nella stessa economia

domestica e, quindi, del computo soltanto delle parti di pigione relative alle

persone comprese nel calcolo della prestazione si applica qualora uno degli

inquilini occupi da solo gran parte dell’abitazione (cfr. consid. 2.11.).

In casu,

vista la presenza del figlio della ricorrente nell’appartamento della madre per

due fine settimana al mese, e dunque piuttosto sporadica, va comunque ritenuto

che l’abitazione dell’insorgente è occupata in gran parte unicamente da

quest’ultima.

2.15. Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che le decisioni emesse dall’USSI

negli anni 2007 e 2008 concernenti le prestazioni assistenziali erogate

all’insorgente nel periodo giugno 2007 – dicembre 2008 (cfr. doc. B; A; 169;

154; 145; 136; 129; 118; 110), in cui a titolo di pigione, ritenuto che il

canone locativo effettivo ammonta a fr. 1'496.-- al mese, è stato conteggiato l’importo

di fr. 1'100.-- - corrispondente all’importo massimo riconoscibile per una

persona sola (cfr. consid. 2.5.), (cfr. consid. 2.9.) -, risultano corrette.

Di

conseguenza la ricorrente, dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2008,

non ha percepito indebitamente alcun importo delle prestazioni assistenziali

erogatele.

A torto,

quindi, l’USSI ha rivisto le decisioni con le quali all’insorgente erano state

accordate delle prestazioni assistenziali per il lasso di tempo giugno 2007 –

dicembre 2008 e le ha chiesto la restituzione della somma di fr. 6'963.--.

2.16. La

ricorrente, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30 Lptca)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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