42.2011.12
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12 settembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
42.2011.12
Data decisione, Autorità:
12.09.2011, TCA
Titolo:
USSI a torto ha emesso una decisione relativa al condono allorché la procedura di restituzione non era ancora terminata. In effetti la dec.su reclamo concernente la restituz. è stata emanata solo in seguito. Il ricorso va, dunque, accolto e la dec. relativa al condono annullata
CONDONO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 26 LAPS
art. 36 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.12
DC/sc
Lugano
12 settembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 10 giugno
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento
delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 12
ottobre 2009 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 108'514.15 a titolo di
prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo 1° agosto 2004 -
31 luglio 2009 (cfr. doc. H).
1.2. Contro
questa decisione l’interessata ha fatto inoltrare un tempestivo reclamo nel
quale il suo patrocinatore ha chiesto all’USSI “di rivedere la decisione di restituzione
delle prestazioni e, in estremo subordine, che questa sia condonata secondo
l’art. 26 cpv.3 Laps in ragione del fatto che la signora RI 1 ha agito in buona
fede e non sarebbe comunque in grado di darvi seguito” (cfr. doc. J).
1.3. Il 10 giugno
2011 l’USSI ha respinto la domanda di condono del 9 novembre 2009, negando la
buona fede di RI 1 e sottolineando che “in concreto non essendo contestato
l’importo richiesto non è stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda
di condono”. L’amministrazione ha indicato che contro quella decisione era
possibile ricorrere al TCA entro 30 giorni dalla notifica (cfr. doc. A inc.
42.2011.12)
1.4. Il 16 agosto
2011 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso contro la
decisione dell’USSI dell’11 giugno 2011 nel quale ha innanzitutto fatto valere
un “parziale diniego di giustizia”, argomentando:
"(…)
Anzitutto vi è da rilevare come la decisione del
10 giugno dell’USSI abbia parzialmente evaso il reclamo del 9 dicembre 2009.
Come detto, infatti, essa si limita ad esprimersi sulla domanda subordinata di
condono senza invece affrontare la questione a sapere se nella fattispecie,
alla luce delle circostanze, delle spiegazioni e delle prove apportate dalla
ricorrente contestualmente al reclamo e nel corso del successivo incontro,
sussistesse l’obbligo restituivo alla base della decisione, contestata, del 12
ottobre 2009.
L’USSI giustifica tale mancanza ridimensionando
arbitrariamente il contenuto del reclamo del 9 novembre 2011 (recte:
2009, n.d.r.) ad una mera domanda di condono:
“in concreto non essendo contestato l’importo
richiesto non è stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda di
condono” (doc. A, pto. 2).
Anzitutto si osserva che per un reclamo ex. art.
33 Laps non esistono particolari requisiti di forma o di motivazione. Il fatto
che non sia stato precisamente “contestato l’importo richiesto” (ossia il
calcolo) non è motivo per pretendere che la ricorrente abbia accettato il
principio di tale restituzione.
Inoltre l’atto del 9 novembre 2009 (doc. J),
intestato (reclamo contro la decisione formale di restituzione”, era al
Considerandi
contrario assai esplicito al proposito. Con esso la ricorrente non si è infatti
limitata a richiedere un condono ma ha richiesto di rivedere la decisione di
restituzione nel suo insieme e, solo subordinatamente, ha postulato il condono.
Ciò emerge d’altronde dal contenuto dell’atto e
del successivo incontro del 5 gennaio 2010, tramite i quali la ricorrente ha
dimostrato che, contrariamente a quanto l’USSI pensava, non aveva avuto redditi
da attività parallele e non dichiarate, bensì aveva accumulato negli anni dei
denari prestatile dal fratello quale aiuto supplementare alle prestazioni
assistenziali.
“Per questi motivi vi chiedo di rivedere la
decisione di restituzione delle prestazioni assistenziali e, in estremo
subordine, che questa sia condonata secondo l’art. 26 cpv. 3 Laps […]” (doc. I,
pag. 3).
Svicolando (dopo 19 mesi) dal principale gravame
su cui doveva statuire, l’USSI ha commesso un diniego di giustizia, certamente
sanabile da questo Tribunale. (…)" (Doc. I, pag. 4)
Il
rappresentante di RI 1 ha poi sostenuto che la beneficiaria non ha percepito
indebitamente prestazioni assistenziali e che comunque è in buona fede. Egli ha
pertanto chiesto al TCA di annullare l’ordine di restituzione del 12 ottobre
2009.
o, in subordine, di condonare la restituzione (cfr. doc.1).
1.5
Il 17 agosto
2011.
il TCA ha assegnato all’CO 1un termine di 20 giorni per inviare la
risposta di causa unitamente all'incarto completo (Doc. II).
1.6
Nella sua
risposta del 6 settembre 2011 l’CO 1chiede di respingere il ricorso contro la
mancata concessione del condono e, a proposito dalla decisione di restituzione,
rileva:
"(…)
Con la decisione su condono del 10 giugno 2011
qui impugnata l'USSI, viste le motivazioni addotte e rilevato che la
motivazione si riferiva agli aspetti del condono (buona fede e onere gravoso),
ha stabilito che, in concreto, non essendo contestato l'importo richiesto, non
era stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda di condono.
L'amministrazione ha quindi trattato e deciso nel
merito l'impugnativa, in quanto domanda di condono, negativamente. Ha quindi
valutato e trattato espressamente l'allegato di "reclamo", valutando
che in concreto l'impugnativa era nella sostanza solo una domanda di condono e
decidendo in tal senso il merito dell'impugnativa. Il ricorso 16.8.2011 per
ritardata giustizia, motivato dal fatto che non è stato trattato il reclamo, è
quindi infondato, in quanto l'USSI con decisione del 10 giugno 2011 ha valutato, quindi trattato il reclamo.
A ogni modo l'USSI ha emesso una formale
decisione di reclamo il 1. settembre 2011. (…)" (Doc. III)
Il 1°
settembre 2011 l’USSI ha effettivamente emesso la decisione su reclamo con la
quale ha respinto il reclamo del 9 novembre 2009 ed ha confermato la decisione
del 12 ottobre 2009, che ha stabilito l’obbligo di restituzione di fr.
108'514.15 (cfr. Doc. III/1).
1.7
Con decreto
dell'8 settembre 2011 il Presidente del TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso
concernente il diniego di giustizia, visto che la causa è divenuta priva
d'oggetto avendo l'USSI emesso la decisione su reclamo del 1° settembre 2011
(cfr. STCA 42.2011.15 dell'8 settembre 2011).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Per costante
giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente
(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.3
Nella
presente fattispecie USSI si è pronunciato sulla richiesta di condono con
decisione del 10 giugno 2011 (cfr. doc. A).
A quel
momento non vi era ancora nessuna decisione di restituzione cresciuta in
giudicato, visto che la decisione su reclamo relativa alla restituzione,
chiesta dall'amministrazione con decisione formale del 12 ottobre 2009 (cfr.
doc. H), è stata emessa soltanto il 1° settembre 2011 (cfr. doc. III/1).
Contro
quella decisione su reclamo è peraltro ancora possibile ricorrere davanti al
TCA.
In simili
condizioni, richiamata la giurisprudenza citata al consid. 2.2, la decisione
impugnata deve essere annullata.
L'amministrazione
si pronuncerà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in
giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr.
108'914.15.
2.4
Visto
l'esito favorevole del ricorso RI 1, patrocinata da un legale, ha diritto al
versamento da parte dell'USSI di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
10 giugno 2011 è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento rifonderà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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