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Decisione

42.2011.12

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12 settembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

42.2011.12

Data decisione, Autorità:

12.09.2011, TCA

Titolo:

USSI a torto ha emesso una decisione relativa al condono allorché la procedura di restituzione non era ancora terminata. In effetti la dec.su reclamo concernente la restituz. è stata emanata solo in seguito. Il ricorso va, dunque, accolto e la dec. relativa al condono annullata

CONDONO

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI

art. 26 LAPS

art. 36 LAS

Raccomandata

Incarto n.

42.2011.12

DC/sc

Lugano

12 settembre 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2011 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 10 giugno

2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento

delle prestazioni sociali

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 12

ottobre 2009 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:

USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 108'514.15 a titolo di

prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo 1° agosto 2004 -

31 luglio 2009 (cfr. doc. H).

1.2. Contro

questa decisione l’interessata ha fatto inoltrare un tempestivo reclamo nel

quale il suo patrocinatore ha chiesto all’USSI “di rivedere la decisione di restituzione

delle prestazioni e, in estremo subordine, che questa sia condonata secondo

l’art. 26 cpv.3 Laps in ragione del fatto che la signora RI 1 ha agito in buona

fede e non sarebbe comunque in grado di darvi seguito” (cfr. doc. J).

1.3. Il 10 giugno

2011 l’USSI ha respinto la domanda di condono del 9 novembre 2009, negando la

buona fede di RI 1 e sottolineando che “in concreto non essendo contestato

l’importo richiesto non è stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda

di condono”. L’amministrazione ha indicato che contro quella decisione era

possibile ricorrere al TCA entro 30 giorni dalla notifica (cfr. doc. A inc.

42.2011.12)

1.4. Il 16 agosto

2011 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso contro la

decisione dell’USSI dell’11 giugno 2011 nel quale ha innanzitutto fatto valere

un “parziale diniego di giustizia”, argomentando:

"(…)

Anzitutto vi è da rilevare come la decisione del

10 giugno dell’USSI abbia parzialmente evaso il reclamo del 9 dicembre 2009.

Come detto, infatti, essa si limita ad esprimersi sulla domanda subordinata di

condono senza invece affrontare la questione a sapere se nella fattispecie,

alla luce delle circostanze, delle spiegazioni e delle prove apportate dalla

ricorrente contestualmente al reclamo e nel corso del successivo incontro,

sussistesse l’obbligo restituivo alla base della decisione, contestata, del 12

ottobre 2009.

L’USSI giustifica tale mancanza ridimensionando

arbitrariamente il contenuto del reclamo del 9 novembre 2011 (recte:

2009, n.d.r.) ad una mera domanda di condono:

“in concreto non essendo contestato l’importo

richiesto non è stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda di

condono” (doc. A, pto. 2).

Anzitutto si osserva che per un reclamo ex. art.

33 Laps non esistono particolari requisiti di forma o di motivazione. Il fatto

che non sia stato precisamente “contestato l’importo richiesto” (ossia il

calcolo) non è motivo per pretendere che la ricorrente abbia accettato il

principio di tale restituzione.

Inoltre l’atto del 9 novembre 2009 (doc. J),

intestato (reclamo contro la decisione formale di restituzione”, era al

Considerandi

contrario assai esplicito al proposito. Con esso la ricorrente non si è infatti

limitata a richiedere un condono ma ha richiesto di rivedere la decisione di

restituzione nel suo insieme e, solo subordinatamente, ha postulato il condono.

Ciò emerge d’altronde dal contenuto dell’atto e

del successivo incontro del 5 gennaio 2010, tramite i quali la ricorrente ha

dimostrato che, contrariamente a quanto l’USSI pensava, non aveva avuto redditi

da attività parallele e non dichiarate, bensì aveva accumulato negli anni dei

denari prestatile dal fratello quale aiuto supplementare alle prestazioni

assistenziali.

“Per questi motivi vi chiedo di rivedere la

decisione di restituzione delle prestazioni assistenziali e, in estremo

subordine, che questa sia condonata secondo l’art. 26 cpv. 3 Laps […]” (doc. I,

pag. 3).

Svicolando (dopo 19 mesi) dal principale gravame

su cui doveva statuire, l’USSI ha commesso un diniego di giustizia, certamente

sanabile da questo Tribunale. (…)" (Doc. I, pag. 4)

Il

rappresentante di RI 1 ha poi sostenuto che la beneficiaria non ha percepito

indebitamente prestazioni assistenziali e che comunque è in buona fede. Egli ha

pertanto chiesto al TCA di annullare l’ordine di restituzione del 12 ottobre

2009.

o, in subordine, di condonare la restituzione (cfr. doc.1).

1.5

Il 17 agosto

2011.

il TCA ha assegnato all’CO 1un termine di 20 giorni per inviare la

risposta di causa unitamente all'incarto completo (Doc. II).

1.6

Nella sua

risposta del 6 settembre 2011 l’CO 1chiede di respingere il ricorso contro la

mancata concessione del condono e, a proposito dalla decisione di restituzione,

rileva:

"(…)

Con la decisione su condono del 10 giugno 2011

qui impugnata l'USSI, viste le motivazioni addotte e rilevato che la

motivazione si riferiva agli aspetti del condono (buona fede e onere gravoso),

ha stabilito che, in concreto, non essendo contestato l'importo richiesto, non

era stato presentato un reclamo ma unicamente una domanda di condono.

L'amministrazione ha quindi trattato e deciso nel

merito l'impugnativa, in quanto domanda di condono, negativamente. Ha quindi

valutato e trattato espressamente l'allegato di "reclamo", valutando

che in concreto l'impugnativa era nella sostanza solo una domanda di condono e

decidendo in tal senso il merito dell'impugnativa. Il ricorso 16.8.2011 per

ritardata giustizia, motivato dal fatto che non è stato trattato il reclamo, è

quindi infondato, in quanto l'USSI con decisione del 10 giugno 2011 ha valutato, quindi trattato il reclamo.

A ogni modo l'USSI ha emesso una formale

decisione di reclamo il 1. settembre 2011. (…)" (Doc. III)

Il 1°

settembre 2011 l’USSI ha effettivamente emesso la decisione su reclamo con la

quale ha respinto il reclamo del 9 novembre 2009 ed ha confermato la decisione

del 12 ottobre 2009, che ha stabilito l’obbligo di restituzione di fr.

108'514.15 (cfr. Doc. III/1).

1.7

Con decreto

dell'8 settembre 2011 il Presidente del TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso

concernente il diniego di giustizia, visto che la causa è divenuta priva

d'oggetto avendo l'USSI emesso la decisione su reclamo del 1° settembre 2011

(cfr. STCA 42.2011.15 dell'8 settembre 2011).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Per costante

giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.3

Nella

presente fattispecie USSI si è pronunciato sulla richiesta di condono con

decisione del 10 giugno 2011 (cfr. doc. A).

A quel

momento non vi era ancora nessuna decisione di restituzione cresciuta in

giudicato, visto che la decisione su reclamo relativa alla restituzione,

chiesta dall'amministrazione con decisione formale del 12 ottobre 2009 (cfr.

doc. H), è stata emessa soltanto il 1° settembre 2011 (cfr. doc. III/1).

Contro

quella decisione su reclamo è peraltro ancora possibile ricorrere davanti al

TCA.

In simili

condizioni, richiamata la giurisprudenza citata al consid. 2.2, la decisione

impugnata deve essere annullata.

L'amministrazione

si pronuncerà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in

giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr.

108'914.15.

2.4

Visto

l'esito favorevole del ricorso RI 1, patrocinata da un legale, ha diritto al

versamento da parte dell'USSI di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

10 giugno 2011 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento rifonderà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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