42.2011.18
IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto
19 luglio 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
42.2011.18
Data decisione, Autorità:
19.07.2012, TCA
Titolo:
IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto
PERENZIONE DEL DIRITTO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 25 cpv. 2 LPGA
art. 23 LPPC
art. 27 LPPC
art. 35 LPPC
art. 36 LPPC
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.18
mm/DC/sc
Lugano
19 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 luglio
2011 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di
guadagno
ritenuto, in
fatto
1.1. A seguito
dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della Legge federale sulla
protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) - la quale
prevede, segnatamente, che la durata dei corsi di ripetizione è di sette giorni
al massimo per i militi e di quattordici giorni al massimo per i quadri
e gli specialisti (in contrapposizione con i quaranta giorni di servizio
previsti dalla legislazione in vigore in precedenza), come pure che la durata
degli interventi di utilità pubblica non è soggetta a limiti ma che essi devono
comunque essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni
(art. 23, 27 e 35ss. LPPC, come pure l’OIPU nella versione in vigore sino al 30
giugno 2008) -, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha dato
avvio, in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP), alla cosiddetta operazione Argus, destinata alla verifica
dei giorni di servizio nella protezione civile che hanno beneficiato di
indennità.
1.2. Con
decisione dell’11 ottobre 2010 (doc. 200010), la CO 1 ha chiesto a RI 1 la
restituzione di un importo pari a fr. 2'476.25 corrispondente a 16 indennità di
perdita di guadagno (IPG) pagategli a torto durante il 2006.
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1, in data 21 luglio
2011, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 settembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
In merito
all’ordine di restituzione, l’insorgente ha segnatamente invocato la perenzione
del relativo diritto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
1.5. In corso di
causa, l’insorgente ha richiamato l’incarto completo presso la CO 1, nonché
quello presso il TCA inerente al ricorso inoltrato dall’organizzazione di
protezione civile a cui egli fa capo (doc. V).
1.6. Sempre in
corso di causa, la CO 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto del Consiglio
federale del 26 ottobre 2011 sulle “Irregolarità nel conteggio dei giorni di
servizio prestati per la protezione civile” (doc. VII + allegati).
All’insorgente
é stato concesso di formulare le proprie osservazioni in merito (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se RI 1 é tenuto a restituire alla CO 1
l’importo di fr. 2'476.25.
Con la
propria impugnativa, l’insorgente ha sostenuto che la CO 1, emanando la
decisione di restituzione l’11 ottobre 2010, non avrebbe rispettato il termine
relativo di un anno previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Questo
Tribunale è quindi tenuto a esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività.
2.3. L’art. 25
cpv. 2 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli
articoli 2 LPGA e 1 LIPG -, recita che il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di
assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
La
disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un
anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni
indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore
valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, ad art. 25 n. 38).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno
previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della
norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V
274; DTF 119 V 431 consid. 3a).
Fatti
I termini di perenzione non possono
essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V
135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).
Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine
relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama
ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento
in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).
Per poter
esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter
disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la
misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi
sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse
potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il
principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29
aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).
Qualora
l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile
pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è
tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato.
In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in
cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le
proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.
Per
quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire
dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la
pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi
(cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).
Il
termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non
appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non
pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF
9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
2.4. Per costante
giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione
presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale
comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha
sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180
consid. 4c).
Ora,
l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno
compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la
protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di
protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale
sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione
civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge cantonale di
applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile del
7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU)
n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore fino al 30 giugno
2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al Dipartimento cantonale delle
Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione civile (art. 3 legge
cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento cantonale sulla protezione
civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8 febbraio 1994 pag. 55]), cui
compete il compito di emanare le direttive atte a promuovere la corretta
applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel limite delle
competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza, anche il
compito di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali in
materia di protezione civile siano correttamente interpretate e applicate. Tale
organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla protezione
civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e
dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il suo art. 1
[RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza sull'ordinamento
sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il Consiglio federale, il
quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli enti incaricati
dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione
unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv. 1 LPGA e 72
cpv. 1 LAVS).
2.5. Chi presta servizio di
protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le
disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge
federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626
segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della
LIPG valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione.
Sino a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno
civile e per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in
caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3
LPCi). Dal 1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista
possono essere chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni
- limitati a sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento
della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni
(art. 35 e 36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre
situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio
soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente
autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC
come pure ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica
utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore
fino al 30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la
procedura di chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di
interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la
ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in
relazione con l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della
popolazione (UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art.
74 LPPC in relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione
civile [OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003).
2.6. Questa Corte ha già avuto
modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione
del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione
Argus", statuendo su dei ricorsi riguardanti le indennità pagate durante
gli anni 2004, 2005 e 2006 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5
maggio 2010, 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19
maggio 2010, nonché 42.2010.15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 39 del 21
dicembre 2011).
Con
sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010,9C_498/2010,
9C_499/2010,9C_500/2010,9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha
respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla CO 1 e ha quindi confermato
che al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione formale di
restituzione, il relativo diritto era già perento.
Considerandi
Queste,
in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle
sentenze:
"
(…).
5.3
Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il
Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che l'annuncio,
per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di servizio può
costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto verosimilmente un
indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge che impone agli
organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di protezione
civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari accertamenti
(sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione si era
trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa di
compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al
Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG,
rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo annuo
indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di
perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente
considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni
d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.
Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto
da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione
civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione
civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1°
gennaio 2004 gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili
alle condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la
possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano
irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di
abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la
revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre
2001, FF 2002 1535 segg., 1562).
Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla
fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati a
torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati negli
anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben vedere, le
liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i quali erano
quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di compensazione - mettono
sovente in risalto un numero di giorni di corsi di ripetizione (di molto)
superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14 giorni (art. 36 LPPC),
sicché l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni risultava in
realtà (almeno in parte e per questo genere di servizio) direttamente dagli
atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato fatto nella sentenza citata
9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato, oltre ai corsi di ripetizione
di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati dalla stessa Corte cantonale (v.
pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14 giorni dal numero totale di giorni
di servizio indennizzati secondo le liste trasmesse il 2 febbraio 2007
dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in restituzione per tenere conto della
possibilità riservata dalla legge ai militi con funzioni di quadro e di
specialista di svolgere anche corsi di perfezionamento (art. 35 LPPC), la
sostanza non cambierebbe poiché i giorni in più rimarrebbero comunque di entità
considerevole, in parte addirittura superiore a quella che aveva occupato la
Corte giudicante nella predetta vertenza.
5.4
Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi
per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul
tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I
79.
consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3
pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione
dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la
tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a
verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o
2005.
sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto
decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione,
non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti
determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova
dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una
ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).
5.5
Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via
abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno
se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo
successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo
responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due
mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la
somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così
come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro
di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è
sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio
protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il
fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data
anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il
risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la
quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende
manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione
per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata
dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è
inconsistente non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in
materia che considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di
perenzione, la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle
unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza
citata 9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.“
2.7
Con sentenze del 21 dicembre 2011 (numeri di causa 42.2010.23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 e 31) riguardanti indennità pagate nel corso
dell’anno 2006, note alle parti, questa Corte ha accertato che, in data 8
marzo 2007, l’UFPP aveva sollecitato la collaborazione della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP)
attraverso la compilazione dei moduli “Giorni di servizio secondo i dati delle
domande IPG” (cfr. il consid. 2.6.) e, d’altra parte, che questo lavoro di
verifica era effettivamente terminato il 5 luglio 2007 (cfr. il consid.
2.7
).
Dalla
documentazione versata agli atti si evince che, in data 30 novembre 2009,
l’UFAS ha chiesto alla CCC la trasmissione, in particolare, dei formulari di
domanda IPG (cfr. doc. 000002), ciò che é avvenuto il 13 gennaio 2010 (cfr.
doc. 000007). D’altro canto, da uno scritto della SMPP si apprende che la
richiesta di verifica dei moduli “Giorni di servizio secondo i dati delle
domande IPG”, le é stata rivolta dall’UFPP il 1° marzo 2010 (cfr. doc.
000009).
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA constata che dalle tavole processuali non emerge alcun valido motivo a
giustificazione del fatto che l’amministrazione abbia atteso la fine del mese
di novembre 2009 per dare avvio all’istruttoria del caso sub judice.
Secondo questa Corte, appare ragionevole ritenere che, qualora avvesse agito
con la sollecitudine comandata dalle circostanze - da
una parte, dai controlli dei giorni di protezione civile compiuti tra il 2002 e
il 2005 erano emerse delle numerose irregolarità (cfr. lo scritto 2 febbraio
2007.
dell’UFPP alla SMPP), dall’altra, per il milite in
questione nel 2006 erano stati attestati ben 30 giorni di servizio (cfr. doc.
200009), di cui 16 non potevano che essere dei giorni d’intervento ai
sensi dell’art. 27 LPPC, segnatamente a favore della collettività -,
l’amministrazione avrebbe dovuto istruire il presente caso contemporaneamente
a quelli inclusi nella prima serie. Così come questo Tribunale ha stabilito
nelle pronunzie del 21 dicembre 2011 - cresciute in giudicato incontestate -,
il tempo necessario per compiere tali accertamenti sarebbe stato, nel solco
della giurisprudenza federale citata al consid. 2.3. del presente giudizio, di
due mesi a decorrere dall’8 marzo 2007 (data in cui l’UFPP ha trasmesso alla
SMPP le liste dei giorni prestati durante il 2006/prima tranche).
L’esito
della vertenza non sarebbe peraltro diverso nemmeno se si volesse ritenere che
l’amministrazione, prima di agire, poteva attendere la fine delle verifiche
sulla prima serie dei casi 2006. In effetti, in tale ipotesi, l’istruttoria del
presente caso avrebbe dovuto terminare nel corso del mese di luglio 2007, ovvero
due mesi dopo il mese di maggio 2007.
In esito
a quanto precede, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era
dunque ampiamente perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione
formale dell’11 ottobre 2010.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 21 luglio 2011 é annullata.
§§ La
richiesta di restituzione é perenta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 600 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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