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Decisione

42.2011.25

IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto

19 luglio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di perenzione non possono

essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V

135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).

Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine

relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama

ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento

in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).

Per poter

esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter

disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la

misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi

sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse

potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il

principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29

aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).

Qualora

l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile

pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è

tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato.

In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in

cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le

proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

Per

quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire

dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la

pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi

(cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).

Il

termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non

appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non

pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

2.4. Per costante

giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione

presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale

comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha

sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180

consid. 4c).

Ora,

l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno

compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la

protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di

protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale

sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di

protezione civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge

cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla

protezione civile del 7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli

atti esecutivi (BU) n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore

fino al 30 giugno 2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al

Dipartimento cantonale delle Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione

civile (art. 3 legge cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento

cantonale sulla protezione civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8

febbraio 1994 pag. 55]), cui compete il compito di emanare le direttive atte a

promuovere la corretta applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel

limite delle competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza,

anche il compito di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali

in materia di protezione civile siano correttamente interpretate e applicate.

Tale organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla

protezione civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il

suo art. 1 [RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza

sull'ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il

Consiglio federale, il quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli

enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire

un'applicazione unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv.

1 LPGA e 72 cpv. 1 LAVS).

2.5. Chi presta servizio di

protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le

disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della

popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge

federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626

segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della

LIPG valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione.

Sino a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno

civile e per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in

caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3

LPCi). Dal 1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista

possono essere chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni

- limitati a sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento

della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni

(art. 35 e 36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre

situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio

soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente

autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC

come pure ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica

utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore

fino al 30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la

procedura di chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di

interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la

ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in

relazione con l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della

popolazione (UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art.

74 LPPC in relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione

civile [OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003).

2.6. Questa Corte ha già avuto

modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione

del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione

Argus", statuendo su dei ricorsi riguardanti le indennità pagate durante

gli anni 2004, 2005 e 2006 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5

maggio 2010, 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19

maggio 2010, nonché 42.2010.15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 39 del 21

dicembre 2011).

Con

sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010,9C_498/2010,

9C_499/2010,9C_500/2010,9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha

respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla CO 1 e ha quindi confermato

che al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione formale di

restituzione, il relativo diritto era già perento.

Queste,

Considerandi

in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle

sentenze:

"

(…).

5.3

Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il

Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che

l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di

servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto

verosimilmente un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge

che impone agli organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di

protezione civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari

accertamenti (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione

si era trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa

di compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al

Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG,

rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo

annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di

perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente

considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni

d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.

Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto

da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione

civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione

civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1°

gennaio 2004 gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili

alle condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la

possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano

irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di

abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la

revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre

2001, FF 2002 1535 segg., 1562).

Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla

fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati

a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati

negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben

vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i

quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di

compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di

ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14

giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di

servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato

fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato,

oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati

dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14

giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste

trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in

restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi

con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di

perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in

più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura

superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta

vertenza.

5.4

Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi

per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul

tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I

79.

consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3

pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione

dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la

tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a

verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o

2005.

sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto

decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione,

non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti

determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova

dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una

ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).

5.5

Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via

abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno

se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo

successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo

responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due

mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la

somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così

come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro

di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è

sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio

protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il

fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data

anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il

risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la

quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende

manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione

per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata

dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è

inconsistente non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in

materia che considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di

perenzione, la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle

unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza

citata 9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.“

2.7

Con sentenze del 21 dicembre 2011 (numeri di causa 42.2010.23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30 e 31) riguardanti indennità pagate nel corso

dell’anno 2006, note alle parti, questa Corte ha accertato che, in data 8

marzo 2007, l’UFPP aveva sollecitato la collaborazione della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP)

attraverso la compilazione dei moduli “Giorni di servizio secondo i dati delle

domande IPG” (cfr. il consid. 2.6.) e, d’altra parte, che questo lavoro di

verifica era effettivamente terminato il 5 luglio 2007 (cfr. il consid.

2.7

).

Dalla

documentazione versata agli atti si evince che, in data 30 novembre 2009,

l’UFAS ha chiesto alla CO 1 la trasmissione, in particolare, dei formulari di

domanda IPG (cfr. doc. 000002), ciò che é avvenuto il 13 gennaio 2010 (cfr.

doc. 000007). D’altro canto, da uno scritto della SMPP si apprende che la

richiesta di verifica dei moduli “Giorni di servizio secondo i dati delle

domande IPG”, le é stata rivolta dall’UFPP il 1° marzo 2010 (cfr. doc.

000009).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA constata che dalle tavole processuali non emerge alcun valido motivo a

giustificazione del fatto che l’amministrazione abbia atteso la fine del mese

di novembre 2009 per dare avvio all’istruttoria del caso sub judice.

Secondo questa Corte, appare ragionevole ritenere che, qualora avvesse agito

con la sollecitudine comandata dalle circostanze - da

una parte, dai controlli dei giorni di protezione civile compiuti tra il 2002 e

il 2005 erano emerse delle numerose irregolarità (cfr. lo scritto 2 febbraio

2007.

dell’UFPP alla SMPP), dall’altra, per il milite in

questione nel 2006 erano stati attestati ben 47 giorni di servizio

(indennizzati 44 - cfr. doc. 800009 e doc. III, p. 3), di cui 33 non potevano

che essere dei giorni d’intervento ai sensi dell’art. 27 LPPC,

segnatamente a favore della collettività -l’amministrazione avrebbe dovuto

istruire il presente caso contemporaneamente a quelli inclusi nella

prima serie. Così come questo Tribunale ha stabilito nelle pronunzie del 21

dicembre 2011 - cresciute in giudicato incontestate -, il tempo necessario per

compiere tali accertamenti sarebbe stato, nel solco della giurisprudenza

federale citata al consid. 2.3. del presente giudizio, di due mesi a decorrere

dall’8 marzo 2007 (data in cui l’UFPP ha trasmesso alla SMPP le liste dei

giorni prestati durante il 2006/prima tranche).

L’esito

della vertenza non sarebbe peraltro diverso nemmeno se si volesse ritenere che

l’amministrazione, prima di agire, poteva attendere la fine delle verifiche

sulla prima serie dei casi 2006. In effetti, in tale ipotesi, l’istruttoria del

presente caso avrebbe dovuto terminare nel corso del mese di luglio 2007, ovvero

due mesi dopo il mese di maggio 2007.

In esito

a quanto precede, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era

dunque ampiamente perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione

formale dell’11 ottobre 2010.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 21 luglio 2011 é annullata.

§§ La

richiesta di restituzione é perenta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’insorgente, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 600 (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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