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Decisione

42.2011.29

Rest.AS da 4 a 8/10. Scoperto(v.rapp.Uff.dell'ispett.del lavoro)lavoro al 100% c/o edicola.Non perenz. Secondo ric.svolto solo uno stage.Non dato sapere se cassa di compens.effettuato riprese o meno e

24 settembre 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V

135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N.

36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V

579.

2.11. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince che il 2 agosto 2010

l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha allestito un rapporto concernente

l’attività del ricorrente presso l’Edicola __________ sulla base dell’ispezione

che ha avuto luogo il 27 luglio 2010 (cfr. doc. 86; 87).

Inoltre da

un messaggio di posta elettronica inviato il 23 luglio 2010 da una funzionaria

dell’USSI, __________, a __________, capo servizio del Servizio Prestazioni

dell’USSI, risulta, da una parte, che la stessa gli avrebbe segnalato già il 19

aprile 2010 che l’insorgente lavorava presso l’edicola di __________.

Dall’altra,

che tale funzionaria ha potuto verificare personalmente, il 21 luglio 2010, la

presenza del ricorrente presso l’edicola da solo o con __________ (cfr. doc.

84).

L’ordine

di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite da aprile ad

agosto 2010 è stato emesso dall’amministrazione il 6 ottobre 2010.

Il

provvedimento del 6 ottobre 2010 con cui l’amministrazione ha chiesto al

ricorrente il rimborso di fr. 10’260.-- è stato, dunque, emanato circa 6 mesi

dopo la prima segnalazione dell’attività del ricorrente a __________ che

sarebbe avvenuta nel mese di aprile 2010 - peraltro in coincidenza con l’inizio

della stessa (cfr. doc. 86) -, rispettivamente poco più di 2 mesi dopo

l’ispezione del 27 luglio 2010 da parte dell’Ufficio dell’ispettorato del

lavoro e il relativo rapporto del 2 agosto 2010 -, ossia quando il termine di

perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps non era ancora spirato.

Pertanto,

allorché l’USSI ha emesso la decisione del 6 ottobre 2010 il diritto alla

restituzione delle prestazioni che il ricorrente avrebbe indebitamente

percepito da aprile ad agosto 2010 non era ancora perento già applicando il

termine di perenzione relativa di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.

2.12. Per quanto

riguarda il principio della restituzione, va rilevato che dalle carte

processuali emerge che su segnalazione dell’USSI stesso l’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro, come visto sopra, il 27 luglio 2010 ha proceduto, tramite gli ispettori __________ e __________, a effettuare un’ispezione presso l’Edicola

____________________.

Dal relativo

rapporto del 2 agosto 2010 risulta quanto segue:

"

(…)

RI 1 viene trovato a

lavorare da solo all’interno dell’edicola.

RI 1 chiama al telefono il

titolare che arriva subito dopo.

A verbale di audizione il

titolare dell’edicola, signor __________, dichiara quanto segue:

“RI 1 è presente in

edicola per uno stage finalizzato a rilevare in affitto l’edicola stessa come

da accordi già intrapresi nel mese di marzo 2010 di seguito confermati con

lettera della società datata 01.04.2010.

RI 1 è presente in edicola

dal mese di marzo 2010 di regola otto ore al giorno per cinque giorni la

settimana. Si occupa di tutte e attività inerenti la gestione dell’edicola

coadiuvato dal gerente. Per la sua prestazione lavorativa non viene retribuito

ma lavora gratuitamente.”

Conclusioni:

RI 1 lavora c/o l’edicola __________

da cinque mesi a tutt’oggi, durante otto ore al giorno per cinque giorni la

settimana.

Trattasi di fatto di una

prestazione lavorativa a tempo pieno a tutti gli effetti e non può essere

considerata come “attività gratuita” così come un periodo di cinque mesi non

può essere considerato come stage di osservazione per rendersi conto

dell’andamento finanziario dell’edicola.

Nel caso specifico

trattasi di lavoro nero per mancata retribuzione dello stipendio e rispettive

deduzioni degli oneri sociali.

(…)” (Doc. 86; 87)

In un

messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2010 inviato a __________, capo

servizio del Servizio Prestazioni dell’USSI, __________, relativamente

all’ispezione svolta presso l’Edicola __________, ha indicato che:

"

(…)

A titolo personale eccoti

l’impressione (certezza) che ne ho ricavato io:

Trattasi semplicemente di lavoro

nero! RI 1 lavora anche da solo in edicola e guadagna uno stipendio in merito.

Da marzo ad oggi ne è trascorso di tempo per rendersi conto se l’edicola

funziona o meno!!

(…)” (Doc. 82)

A seguito

dell’esito di tale accertamento l’USSI ha ricalcolato l’importo della

prestazione assistenziale mensile spettante all’insorgente nel periodo da

aprile ad agosto 2010, tenendo conto di un reddito da attività dipendente

ipotetico di fr. 3’800.-- al mese lordi.

Il 6

ottobre 2010 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso nei confronti del

ricorrente un ordine di restituzione di

fr. 10’260.--

(cfr. doc. 59).

La decisione

del 6 ottobre 2010 è stata confermata con decisione su reclamo del 8 settembre

2011 (cfr. doc. A).

RI 1 ha contestato la richiesta di restituire all’amministrazione l’importo di fr. 10’260.--, sostenendo,

in buona sostanza, di aver svolto presso l’edicola in questione soltanto uno

stage a tempo parziale non retribuito, finalizzato nel valutare la possibilità

di rilevare tale attività (cfr. doc. I).

2.13. Questo

Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

A tale

proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch

Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter

erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter

gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece,

sottolineato che:

"

(…)

3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des

Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung

bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist

unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art.

12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten

Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E.

4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe,

in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73

ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips

verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

2.14. Inoltre

le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

"

(...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale

interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e

quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno

sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in

tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente

cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di

intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione

critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo i proventi del lavoro, il

patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o

privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,

indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler

Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene

Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der

Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser

Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden

der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der

Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der

grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer

gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen

sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für

die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie

umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die

wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die

regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die

Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und

erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze

sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die

Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale

Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung

Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

Relativamente al principio

di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

"

(…)

Ueber die Subsidiarität

als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht

auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im

Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die

Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird,

soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle,

namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip

ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität.

Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf

der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag,

andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.

Der Grundsatz der

Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12.

er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung

und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und

spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele.

In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige

Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt.

Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des

Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu

klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht.

Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte

Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird

Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet.

In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das

Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des

Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der

Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen

Considerandi

präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der

Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist

immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung

besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht

werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

2.15

Chiamata ora

a pronunciarsi nell’evenienza concreta, questa Corte osserva che, in virtù del

principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. consid. 2.13; 2.14.), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere

al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento

di un’attività lavorativa.

L’esercizio

di un’attività lucrativa deve, pertanto, debitamente e tempestivamente essere

annunciato, segnatamente, agli organi dell’assistenza sociale (al riguardo cfr.

art. 67 e 68 Las; consid. 2.7.), affinché questi ultimi possano calcolare

correttamente la prestazione assistenziale a cui ha diritto un richiedente

oppure, se del caso, a eventualmente negarla o sopprimerla.

Nel caso

di specie questo Tribunale, attentamente esaminata la documentazione agli atti,

ritiene che la stessa non consenta di risolvere con la dovuta cognizione di

causa la questione di sapere se il ricorrente abbia svolto presso l’edicola di __________

un’attività lavorativa retribuita o meno.

In

effetti è vero che l’USSI ha stabilito che l’assicurato ha svolto un’attività

retribuita nel lasso di tempo aprile - agosto 2010 fondandosi sul rapporto del

2.

agosto 2010 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (cfr. consid. 2.12.;

doc. 86; 87), il quale ai sensi dell’art. 4 della LF concernente i provvedimenti

in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN),

degli art. 2 e 3 della Legge d’applicazione della LF concernente condizioni

lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure

collaterali (LDist.) e della LLN, nonché dell’art. 3 del Regolamento della

Legge d’applicazione della LDist. e della LLN è competente per i controlli

previsti dalla legislazione federale, e meglio verifica l’osservanza degli

obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di

assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (cfr. art. 6 LLN).

Riguardo

alle competenze in ambito dei controlli l’art. 7 cpv. 1 LLN prevede, poi, che

le persone incaricate dei controlli possono accedere alle aziende o ai posti di

lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate, esigere

dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria, consultare

e riprodurre tutti i documenti necessari, verificare l’identità dei lavoratori

e controllare i permessi di dimora e di lavoro.

Il

rapporto del 2 agosto 2010 si riferisce all’ispezione effettuata il 27 luglio

2010.

che ha posto in luce, anche sulla base delle dichiarazione rilasciate da __________,

socio e gerente con diritto di firma individuale dell’Edicola __________ di __________

(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), nonché curatore del

ricorrente dal 2009 fino al gennaio 2010 (cfr. doc. I; 84), la presenza di

quest’ultimo presso l’edicola in questione per otto ore al giorno per cinque

giorni alla settimana nei mesi a decorrere dall’aprile 2010 (cfr. doc. 86; 87).

La

presenza dell’insorgente presso tale edicola era stata, peraltro, già rilevata

dalla funzionaria dell’USSI __________ il 21 luglio 2010, la quale al riguardo

ha indicato che:

"

(…)

In data 21 luglio ho

potuto verificare personalmente questo fatto, constatando la presenza del RI 1

ben 4 volte sull’arco della giornata, in particolare alle ore 8.50, 12.30,

13.

, 17.40. Alle 17.40 egli era con il signor __________, mentre nei tre altri

momenti gestiva da solo l’edicola.

(…)” (Doc. 84)

E’

altrettanto vero, tuttavia, da un lato, che il ricorrente ha affermato di aver effettuato

unicamente uno stage a tempo parziale non retribuito al fine di valutare la possibilità

di rilevare l’edicola e che __________ aveva, comunque, trasmesso al Comune di __________

un’informativa riguardante l’attività da lui svolta presso l’edicola a titolo

di stage senza retribuzione (cfr. doc. I pag. 3 e 4).

Dall’altro,

che __________ dell’Istituto delle assicurazioni sociali Affiliazioni e

contributi, con un messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2010, ha comunicato a __________ dell’USSI che:

"

ho ricevuto la segnalazione lavoro nero del

signor __________ in questi giorni, da quello che ho potuto vedere siccome

l’assicurato dichiara di lavorare gratuitamente non verranno fatte riprese di

salari né risulta alcun salario notificato dalla ditta ‘__________.

(…)” (Doc. 77)

Inoltre

non è, in ogni caso, dato sapere se l’ispezione effettuata presso l’edicola di __________

abbia comportato o meno l’adozione di misure ai sensi della LF contro il lavoro

nero nei confronti del datore di lavoro.

Non è,

poi, noto se la Cassa di compensazione non abbia effettivamente preso dei

provvedimenti o al contrario abbia, invece, emesso una decisione con cui ha

fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD dovuti per il

periodo da aprile ad agosto 2010, né, nel caso in cui avesse emanato un

provvedimento in tal senso, l’ammontare del salario oggetto della ripresa.

Nemmeno

emerge se dal profilo fiscale vi siano state delle ripercussioni e di che

entità.

2.16

In simili

condizioni, si giustifica, l’annullamento della decisione su reclamo

impugnata e il rinvio degli atti all’USSI perché, avvalendosi della

collaborazione, segnatamente, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, della

Cassa di compensazione e delle autorità fiscali, disponga accertamenti più

approfonditi al fine di determinare se l’attività svolta dal ricorrente presso

l’edicola di __________ fosse retribuita o meno.

Più

concretamente l’amministrazione appurerà, sentendo __________ e il ricorrente,

se quest’ultimo era presente presso l'Edicola __________ a tempo pieno, come

peraltro indicato dal socio e gerente della Sagl (cfr. doc. 86) o a tempo

parziale, come per contro pretende RI 1 (cfr. doc. I).

L’USSI

verificherà, inoltre, se __________ aveva effettivamente o meno informato

l’Ufficio assistenza del Comune di __________ in merito allo svolgimento presso

la sua edicola di uno stage senza retribuzione da parte del ricorrente, come da

quest’ultimo fatto valere (cfr. doc. I pag. 3 e 4).

La parte

resistente accerterà, poi, se a seguito dell’ispezione del 27 luglio 2010 effettuata

presso l’edicola di __________ da parte dell’Ufficio dell’ispettorato del

lavoro e del relativo rapporto del 2 agosto 2010 siano state adottate nei

confronti della Sagl delle misure ai sensi della LF contro il lavoro nero

oppure no.

L’amministrazione

acclarerà, altresì, presso la Cassa AVS e l’autorità fiscale competenti se siano

state emesse decisioni (di fissazione di contributi sociali, rispettivamente di

tassazione) in relazione a eventuali entrate connesse all’attività svolta

presso l’edicola di __________ da aprile ad agosto 2010, nonché, se del caso,

l’entità dei redditi che sono stati ritenuti da tali autorità.

Sulla

scorta delle relative risultanze, l’USSI si pronuncerà, infine, nuovamente

sull’obbligo del ricorrente di restituire le prestazioni assistenziali

percepite nel periodo dal mese di aprile al mese di agosto 2010.

2.17

Al riguardo

giova evidenziare che, nel caso in cui dagli esiti degli accertamenti emerga

che l’insorgente ha svolto un’attività per la quale non è stato retribuito, l’eventuale

rinuncia al salario, come indicato dalla parte resistente nella risposta di

causa (cfr. doc. VI), non va computata ai fini del calcolo della prestazione

assistenziale in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 4 Las (cfr. consid. 2.6.).

Da

rilevare che la situazione di una persona titolare del diritto a prestazioni

assistenziali o richiedente il riconoscimento di tale diritto che svolge

un’attività / stage per cui non è prevista alcuna retribuzione si distingue da

quella in cui tale persona esercita un’attività lavorativa il cui stipendio è

stato corrisposto ma non ha potuto essere quantificato.

In

quest’ultimo caso nel calcolo della prestazione assistenziale va computato un

reddito ipotetico (cfr. STCA 42.2011.16 del 16 febbraio 2012).

Relativamente

alla riduzione delle prestazioni assistenziali, peraltro menzionata dall’USSI

nella risposta di causa (cfr. doc. VI), va, infine, osservato, da una parte,

che ai sensi dell’art. 23 Las:

"

1Le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.”

Dall’altra,

che le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2

(“Riduzione della prestazione quale sanzione”) prevedono che:

"

Il mancato rispetto delle condizioni definite o

la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di

riduzione delle prestazioni.

Una riduzione delle

prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al

principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione

formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona

interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

In caso di riduzione delle

prestazioni sociali, è necessario verificare se

-

la persona interessata può far valere ragioni

che giustificano il suo comportamento;

-

la riduzione è proporzionata agli errori o alle

colpe;

-

la persona interessata, cambiando il proprio

atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa

possa quindi essere annullata in prospettiva.

La

riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente

distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito

dell’obbligo al rimborso (E.3).

Quando,

contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va

assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo

vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà

sospeso fino alla fine della sanzione.

- Entità

della riduzione

A titolo

di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al

massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della

proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul

reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione)

possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto

conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno

parte dell’unità di assistenza.

Ulteriori

riduzioni supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi

lecite (A.6.3).

Al più

tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una

riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la

misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.

Il

principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi,

sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in

funzione del’errore commesso e del danno causato.”

A

proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona

alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in

quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia

economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

(…)

4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des

conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,

mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une

manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,

le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge

puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al

beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del

Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata

chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15%

all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito

quanto segue:

"

(…)

4.

4.1

Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se

confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du

montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire.

(…)”

In una

sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in

quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento

a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate

ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la

sentenza cantonale:

"

(…)

3.

3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema della riduzione

di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011

del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo

dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per

due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un

determinato importo.

2.18

Vincente in

causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di

fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà al

ricorrente la somma di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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