42.2011.29
Rest.AS da 4 a 8/10. Scoperto(v.rapp.Uff.dell'ispett.del lavoro)lavoro al 100% c/o edicola.Non perenz. Secondo ric.svolto solo uno stage.Non dato sapere se cassa di compens.effettuato riprese o meno e
24 settembre 2012Italiano50 min
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Numero d'incarto:
42.2011.29
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, TCA
Titolo:
Rest.AS da 4 a 8/10. Scoperto(v.rapp.Uff.dell'ispett.del lavoro)lavoro al 100% c/o edicola.Non perenz. Secondo ric.svolto solo uno stage.Non dato sapere se cassa di compens.effettuato riprese o meno e se adottato misure ex LF lavoro nero.Se rinuncia a salario,non computab.Rinvio atti x accertamenti
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 6 LAPS
art. 13 LAPS
art. 26 LAPS
art. 2 LAS
art. 22 LAS
art. 36 LAS
art. 67 agg. 68 LAS
art. 4 agg. 6 LLN
art. 7 cpv. 1 LLN
art. 30 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.29
rs
Lugano
24 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 8 settembre
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 8
settembre 2011 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 6
ottobre 2010 (cfr. doc. 59) con cui ha ordinato ad RI 1 di restituire l’importo
di fr. 10’260.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni
assistenziali dal mese di aprile al mese di agosto 2010, avendo scoperto che in
quel periodo lo stesso ha lavorato a tempo pieno presso l’Edicola __________.
1.2. Contro la
decisione su reclamo dell’8 settembre 2011 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento di tale
provvedimento.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, di
aver effettuato presso l’Edicola __________ uno stage non retribuito al fine di
verificare la possibilità di rilevarla dal signor __________.
Egli ha
precisato che il 27 luglio 2010, mentre stava svolgendo lo stage, è intervenuto
un ispettore il quale a torto lo accusava di svolgere un’attività lucrativa
senza avere informato l’autorità.
L’insorgente
ha indicato di aver dichiarato, interrogato in proposito, di non aver percepito
alcunché conformemente agli accorti tra lui e __________.
Egli ha
poi osservato che __________ - che nel corso del 2009 è stato suo curatore -,
da un lato, è disponibile a confermare quanto da lui asserito, dall’altro, ha
affermato di aver trasmesso all’ufficio dell’assistenza di __________
un’informativa relativa all’attività svolta presso l’edicola a titolo di stage,
quindi, senza retribuzione.
Il
ricorrente ha puntualizzato di avere, a seguito dell’intervento dell’ispettore,
rinunciato alla possibilità di approfondire l’ipotesi del ritiro dell’edicola.
Egli ha
ribadito di non aver percepito nulla per l’attività svolta presso l’edicola di __________
e che nulla doveva percepire, avendo la stessa quale preciso scopo quello di
permettergli di rendersi conto se l’ipotesi del ritiro fosse percorribile.
L’insorgente
ha, inoltre, rilevato che l’intervento dell’USSI è stato controproducente per
quanto riguarda il suo stato di salute, visto che ponendo di fatto termine a un
tentativo serio di reinserimento, il risultato pratico è stato l’aggravarsi dal
profilo psichico della sua situazione personale con conseguente inoltro di una
domanda AI.
Egli
sostiene di non essere stato presente a tempo pieno presso l’edicola, bensì
part-time e sotto la piena responsabilità e sorveglianza del signor __________.
E’ stato,
altresì, asserito che anche al patrocinatore, avv. RA 1, risiedente a __________,
è capitato passando dall’edicola in questione di vedere l’insorgente seduto
all’esterno intento a leggere un libro, evidenziando che un vero dipendente non
agisce certamente in questo modo.
Il
ricorrente ha, infine, invocato la perenzione del diritto dell’USSI di chiedere
la restituzione della somma di fr. 10'260.--, specificando che il termine di un
anno è ampiamente decorso (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha postulato l’accoglimento dell’impugnativa, osservando:
"
(…)
L’USSI ha per contro
deciso di operare una richiesta di rimborso, considerando la rinuncia al
salario per i mesi passati quale il reddito ipotetico, da calcolare per le
prestazioni già versate, le quali sarebbero da ritenere indebite.
Le prestazioni del sostegno
sociale vanno rimborsate se sono state ottenute in modo illegale perché le
informazioni fornite sulla propia situazione erano inesatte o perché si è omesso
di segnalare un cambiamento della propria situazione (Norme COSAS n. E. 3.2).
Nell’ambito dell’assistenza,
a differenza di altre assicurazioni sociali, la rinuncia a un’entrata secondo l’art.
22 lit. a cifra 4 LAS non è considerata quale reddito da computare nella
prestazione assistenziale. L’amministrazione non poteva quindi calcolare,
retroattivamente, la prestazione ordinaria considerando tale reddito ipotetico
per ridefinire retroattivamente la prestazione assistenziale ridotta e su tale
base emettere il conseguente ordine di restituzione.
La misura possibile
sarebbe stata una eventuale riduzione o soppressione della prestazione
assistenziale. L’ordine di restituzione per il reddito ipotetico non era
giustificato.
(…)”(Doc. VI)
1.4. Il 14
novembre 2011 l’avv. RA 1, per conto del ricorrente, ha chiesto il richiamo
dell’incarto AI, come pure l’audizione testimoniale di __________, __________
per confermare l’accordo in essere / stage non retribuito) e l’informazione
trasmessa all’Ufficio di assistenza di __________ (cfr. doc. VIII).
1.5. Il doc.
VIII, il 16 novembre 2011, è stato inviato per conoscenza all’USSI (cfr. doc.
IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr.
10’260.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal
mese di aprile al mese di agosto 2010.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
2
persone
1469.--
100.--
1569.--
3
persone
1786.--
100.--
1886.--
4
persone
2054.--
100.--
2154.--
5
persone
2323.--
100.--
2423.--
6
persone
2592.--
100.--
2692.--
7
persone
2861.--
100.--
2961.--
Per
ogni persona supplementare
+
269.--
-
+
269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010
(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.6. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.7. L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
1Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare
ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto
d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las,
afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
1L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio.”
2.8. Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a
emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.9. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.8.).
2.10. Nella
presente fattispecie a fondamento dell’ordine di restituzione relativo al
periodo aprile - agosto 2010 l’USSI ha posto un accertamento dell’Ispettorato
del lavoro del luglio 2010 da cui sarebbe emerso che nell’arco di tempo
menzionato il ricorrente ha svolto un’attività lavorativa presso l’Edicola __________,
in relazione alla quale è stato fissato un reddito ipotetico di fr. 3'800.--
mensili lordi (cfr. doc. 59; A).
Avantutto
questa Corte rileva che l’insorgente ha invocato la perenzione del diritto alla
restituzione della parte resistente essendo il termine di un anno ampiamente
decorso (cfr. doc. I pag. 4, consid. 1.2.).
In
proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in
virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.8.), il diritto di
esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
Il tenore
di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo
cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che
il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata
sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps.
In
particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,
enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio
di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il
versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997
nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,
consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
Si
tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine
di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA
39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).
Fatti
I termini
di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V
135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N.
36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è
stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha
avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di
perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,
dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i
presupposti per una restituzione erano dati.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V
579.
2.11. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che il 2 agosto 2010
l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha allestito un rapporto concernente
l’attività del ricorrente presso l’Edicola __________ sulla base dell’ispezione
che ha avuto luogo il 27 luglio 2010 (cfr. doc. 86; 87).
Inoltre da
un messaggio di posta elettronica inviato il 23 luglio 2010 da una funzionaria
dell’USSI, __________, a __________, capo servizio del Servizio Prestazioni
dell’USSI, risulta, da una parte, che la stessa gli avrebbe segnalato già il 19
aprile 2010 che l’insorgente lavorava presso l’edicola di __________.
Dall’altra,
che tale funzionaria ha potuto verificare personalmente, il 21 luglio 2010, la
presenza del ricorrente presso l’edicola da solo o con __________ (cfr. doc.
84).
L’ordine
di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite da aprile ad
agosto 2010 è stato emesso dall’amministrazione il 6 ottobre 2010.
Il
provvedimento del 6 ottobre 2010 con cui l’amministrazione ha chiesto al
ricorrente il rimborso di fr. 10’260.-- è stato, dunque, emanato circa 6 mesi
dopo la prima segnalazione dell’attività del ricorrente a __________ che
sarebbe avvenuta nel mese di aprile 2010 - peraltro in coincidenza con l’inizio
della stessa (cfr. doc. 86) -, rispettivamente poco più di 2 mesi dopo
l’ispezione del 27 luglio 2010 da parte dell’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro e il relativo rapporto del 2 agosto 2010 -, ossia quando il termine di
perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps non era ancora spirato.
Pertanto,
allorché l’USSI ha emesso la decisione del 6 ottobre 2010 il diritto alla
restituzione delle prestazioni che il ricorrente avrebbe indebitamente
percepito da aprile ad agosto 2010 non era ancora perento già applicando il
termine di perenzione relativa di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.
2.12. Per quanto
riguarda il principio della restituzione, va rilevato che dalle carte
processuali emerge che su segnalazione dell’USSI stesso l’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro, come visto sopra, il 27 luglio 2010 ha proceduto, tramite gli ispettori __________ e __________, a effettuare un’ispezione presso l’Edicola
____________________.
Dal relativo
rapporto del 2 agosto 2010 risulta quanto segue:
"
(…)
RI 1 viene trovato a
lavorare da solo all’interno dell’edicola.
RI 1 chiama al telefono il
titolare che arriva subito dopo.
A verbale di audizione il
titolare dell’edicola, signor __________, dichiara quanto segue:
“RI 1 è presente in
edicola per uno stage finalizzato a rilevare in affitto l’edicola stessa come
da accordi già intrapresi nel mese di marzo 2010 di seguito confermati con
lettera della società datata 01.04.2010.
RI 1 è presente in edicola
dal mese di marzo 2010 di regola otto ore al giorno per cinque giorni la
settimana. Si occupa di tutte e attività inerenti la gestione dell’edicola
coadiuvato dal gerente. Per la sua prestazione lavorativa non viene retribuito
ma lavora gratuitamente.”
Conclusioni:
RI 1 lavora c/o l’edicola __________
da cinque mesi a tutt’oggi, durante otto ore al giorno per cinque giorni la
settimana.
Trattasi di fatto di una
prestazione lavorativa a tempo pieno a tutti gli effetti e non può essere
considerata come “attività gratuita” così come un periodo di cinque mesi non
può essere considerato come stage di osservazione per rendersi conto
dell’andamento finanziario dell’edicola.
Nel caso specifico
trattasi di lavoro nero per mancata retribuzione dello stipendio e rispettive
deduzioni degli oneri sociali.
(…)” (Doc. 86; 87)
In un
messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2010 inviato a __________, capo
servizio del Servizio Prestazioni dell’USSI, __________, relativamente
all’ispezione svolta presso l’Edicola __________, ha indicato che:
"
(…)
A titolo personale eccoti
l’impressione (certezza) che ne ho ricavato io:
Trattasi semplicemente di lavoro
nero! RI 1 lavora anche da solo in edicola e guadagna uno stipendio in merito.
Da marzo ad oggi ne è trascorso di tempo per rendersi conto se l’edicola
funziona o meno!!
(…)” (Doc. 82)
A seguito
dell’esito di tale accertamento l’USSI ha ricalcolato l’importo della
prestazione assistenziale mensile spettante all’insorgente nel periodo da
aprile ad agosto 2010, tenendo conto di un reddito da attività dipendente
ipotetico di fr. 3’800.-- al mese lordi.
Il 6
ottobre 2010 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso nei confronti del
ricorrente un ordine di restituzione di
fr. 10’260.--
(cfr. doc. 59).
La decisione
del 6 ottobre 2010 è stata confermata con decisione su reclamo del 8 settembre
2011 (cfr. doc. A).
RI 1 ha contestato la richiesta di restituire all’amministrazione l’importo di fr. 10’260.--, sostenendo,
in buona sostanza, di aver svolto presso l’edicola in questione soltanto uno
stage a tempo parziale non retribuito, finalizzato nel valutare la possibilità
di rilevare tale attività (cfr. doc. I).
2.13. Questo
Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.
A tale
proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:
"
(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der
Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen
erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch
Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter
erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter
gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen
richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern
die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In
un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece,
sottolineato che:
"
(…)
3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des
Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung
bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist
unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art.
12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten
Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E.
4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe,
in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73
ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips
verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."
2.14. Inoltre
le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
"
(...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale
interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e
quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno
sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in
tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente
cantonale preposto ed è sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di
intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione
critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo i proventi del lavoro, il
patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare
attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o
privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di
mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,
indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle
prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene
Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der
Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser
Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden
der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der
letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen
sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für
die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie
umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die
wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die
regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die
Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und
erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze
sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)
Relativamente al principio
di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
"
(…)
Ueber die Subsidiarität
als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht
auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im
Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die
Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird,
soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle,
namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip
ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität.
Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf
der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag,
andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.
Der Grundsatz der
Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12.
er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung
und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und
spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele.
In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige
Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt.
Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des
Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu
klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht.
Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte
Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird
Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet.
In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das
Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des
Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der
Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen
Considerandi
präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der
Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist
immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung
besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht
werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)
2.15
Chiamata ora
a pronunciarsi nell’evenienza concreta, questa Corte osserva che, in virtù del
principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. consid. 2.13; 2.14.), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere
al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento
di un’attività lavorativa.
L’esercizio
di un’attività lucrativa deve, pertanto, debitamente e tempestivamente essere
annunciato, segnatamente, agli organi dell’assistenza sociale (al riguardo cfr.
art. 67 e 68 Las; consid. 2.7.), affinché questi ultimi possano calcolare
correttamente la prestazione assistenziale a cui ha diritto un richiedente
oppure, se del caso, a eventualmente negarla o sopprimerla.
Nel caso
di specie questo Tribunale, attentamente esaminata la documentazione agli atti,
ritiene che la stessa non consenta di risolvere con la dovuta cognizione di
causa la questione di sapere se il ricorrente abbia svolto presso l’edicola di __________
un’attività lavorativa retribuita o meno.
In
effetti è vero che l’USSI ha stabilito che l’assicurato ha svolto un’attività
retribuita nel lasso di tempo aprile - agosto 2010 fondandosi sul rapporto del
2.
agosto 2010 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (cfr. consid. 2.12.;
doc. 86; 87), il quale ai sensi dell’art. 4 della LF concernente i provvedimenti
in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN),
degli art. 2 e 3 della Legge d’applicazione della LF concernente condizioni
lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure
collaterali (LDist.) e della LLN, nonché dell’art. 3 del Regolamento della
Legge d’applicazione della LDist. e della LLN è competente per i controlli
previsti dalla legislazione federale, e meglio verifica l’osservanza degli
obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di
assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (cfr. art. 6 LLN).
Riguardo
alle competenze in ambito dei controlli l’art. 7 cpv. 1 LLN prevede, poi, che
le persone incaricate dei controlli possono accedere alle aziende o ai posti di
lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate, esigere
dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria, consultare
e riprodurre tutti i documenti necessari, verificare l’identità dei lavoratori
e controllare i permessi di dimora e di lavoro.
Il
rapporto del 2 agosto 2010 si riferisce all’ispezione effettuata il 27 luglio
2010.
che ha posto in luce, anche sulla base delle dichiarazione rilasciate da __________,
socio e gerente con diritto di firma individuale dell’Edicola __________ di __________
(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), nonché curatore del
ricorrente dal 2009 fino al gennaio 2010 (cfr. doc. I; 84), la presenza di
quest’ultimo presso l’edicola in questione per otto ore al giorno per cinque
giorni alla settimana nei mesi a decorrere dall’aprile 2010 (cfr. doc. 86; 87).
La
presenza dell’insorgente presso tale edicola era stata, peraltro, già rilevata
dalla funzionaria dell’USSI __________ il 21 luglio 2010, la quale al riguardo
ha indicato che:
"
(…)
In data 21 luglio ho
potuto verificare personalmente questo fatto, constatando la presenza del RI 1
ben 4 volte sull’arco della giornata, in particolare alle ore 8.50, 12.30,
13.
, 17.40. Alle 17.40 egli era con il signor __________, mentre nei tre altri
momenti gestiva da solo l’edicola.
(…)” (Doc. 84)
E’
altrettanto vero, tuttavia, da un lato, che il ricorrente ha affermato di aver effettuato
unicamente uno stage a tempo parziale non retribuito al fine di valutare la possibilità
di rilevare l’edicola e che __________ aveva, comunque, trasmesso al Comune di __________
un’informativa riguardante l’attività da lui svolta presso l’edicola a titolo
di stage senza retribuzione (cfr. doc. I pag. 3 e 4).
Dall’altro,
che __________ dell’Istituto delle assicurazioni sociali Affiliazioni e
contributi, con un messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2010, ha comunicato a __________ dell’USSI che:
"
ho ricevuto la segnalazione lavoro nero del
signor __________ in questi giorni, da quello che ho potuto vedere siccome
l’assicurato dichiara di lavorare gratuitamente non verranno fatte riprese di
salari né risulta alcun salario notificato dalla ditta ‘__________.
(…)” (Doc. 77)
Inoltre
non è, in ogni caso, dato sapere se l’ispezione effettuata presso l’edicola di __________
abbia comportato o meno l’adozione di misure ai sensi della LF contro il lavoro
nero nei confronti del datore di lavoro.
Non è,
poi, noto se la Cassa di compensazione non abbia effettivamente preso dei
provvedimenti o al contrario abbia, invece, emesso una decisione con cui ha
fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD dovuti per il
periodo da aprile ad agosto 2010, né, nel caso in cui avesse emanato un
provvedimento in tal senso, l’ammontare del salario oggetto della ripresa.
Nemmeno
emerge se dal profilo fiscale vi siano state delle ripercussioni e di che
entità.
2.16
In simili
condizioni, si giustifica, l’annullamento della decisione su reclamo
impugnata e il rinvio degli atti all’USSI perché, avvalendosi della
collaborazione, segnatamente, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, della
Cassa di compensazione e delle autorità fiscali, disponga accertamenti più
approfonditi al fine di determinare se l’attività svolta dal ricorrente presso
l’edicola di __________ fosse retribuita o meno.
Più
concretamente l’amministrazione appurerà, sentendo __________ e il ricorrente,
se quest’ultimo era presente presso l'Edicola __________ a tempo pieno, come
peraltro indicato dal socio e gerente della Sagl (cfr. doc. 86) o a tempo
parziale, come per contro pretende RI 1 (cfr. doc. I).
L’USSI
verificherà, inoltre, se __________ aveva effettivamente o meno informato
l’Ufficio assistenza del Comune di __________ in merito allo svolgimento presso
la sua edicola di uno stage senza retribuzione da parte del ricorrente, come da
quest’ultimo fatto valere (cfr. doc. I pag. 3 e 4).
La parte
resistente accerterà, poi, se a seguito dell’ispezione del 27 luglio 2010 effettuata
presso l’edicola di __________ da parte dell’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro e del relativo rapporto del 2 agosto 2010 siano state adottate nei
confronti della Sagl delle misure ai sensi della LF contro il lavoro nero
oppure no.
L’amministrazione
acclarerà, altresì, presso la Cassa AVS e l’autorità fiscale competenti se siano
state emesse decisioni (di fissazione di contributi sociali, rispettivamente di
tassazione) in relazione a eventuali entrate connesse all’attività svolta
presso l’edicola di __________ da aprile ad agosto 2010, nonché, se del caso,
l’entità dei redditi che sono stati ritenuti da tali autorità.
Sulla
scorta delle relative risultanze, l’USSI si pronuncerà, infine, nuovamente
sull’obbligo del ricorrente di restituire le prestazioni assistenziali
percepite nel periodo dal mese di aprile al mese di agosto 2010.
2.17
Al riguardo
giova evidenziare che, nel caso in cui dagli esiti degli accertamenti emerga
che l’insorgente ha svolto un’attività per la quale non è stato retribuito, l’eventuale
rinuncia al salario, come indicato dalla parte resistente nella risposta di
causa (cfr. doc. VI), non va computata ai fini del calcolo della prestazione
assistenziale in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 4 Las (cfr. consid. 2.6.).
Da
rilevare che la situazione di una persona titolare del diritto a prestazioni
assistenziali o richiedente il riconoscimento di tale diritto che svolge
un’attività / stage per cui non è prevista alcuna retribuzione si distingue da
quella in cui tale persona esercita un’attività lavorativa il cui stipendio è
stato corrisposto ma non ha potuto essere quantificato.
In
quest’ultimo caso nel calcolo della prestazione assistenziale va computato un
reddito ipotetico (cfr. STCA 42.2011.16 del 16 febbraio 2012).
Relativamente
alla riduzione delle prestazioni assistenziali, peraltro menzionata dall’USSI
nella risposta di causa (cfr. doc. VI), va, infine, osservato, da una parte,
che ai sensi dell’art. 23 Las:
"
1Le prestazioni
assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche
se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.”
Dall’altra,
che le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2
(“Riduzione della prestazione quale sanzione”) prevedono che:
"
Il mancato rispetto delle condizioni definite o
la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di
riduzione delle prestazioni.
Una riduzione delle
prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al
principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione
formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona
interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.
In caso di riduzione delle
prestazioni sociali, è necessario verificare se
-
la persona interessata può far valere ragioni
che giustificano il suo comportamento;
-
la riduzione è proporzionata agli errori o alle
colpe;
-
la persona interessata, cambiando il proprio
atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa
possa quindi essere annullata in prospettiva.
La
riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente
distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito
dell’obbligo al rimborso (E.3).
Quando,
contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va
assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo
vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà
sospeso fino alla fine della sanzione.
- Entità
della riduzione
A titolo
di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al
massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della
proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul
reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione)
possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto
conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno
parte dell’unità di assistenza.
Ulteriori
riduzioni supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi
lecite (A.6.3).
Al più
tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una
riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la
misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.
Il
principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi,
sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in
funzione del’errore commesso e del danno causato.”
A
proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona
alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in
quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia
economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
(…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des
conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,
mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge
puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al
beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del
Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata
chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15%
all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito
quanto segue:
"
(…)
4.
4.1
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du
montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire.
(…)”
In una
sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in
quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento
a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate
ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la
sentenza cantonale:
"
(…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema della riduzione
di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011
del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo
dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per
due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un
determinato importo.
2.18
Vincente in
causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di
fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà al
ricorrente la somma di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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