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42.2011.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2011Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle

raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Gli

importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010

(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

2.6

Nell’evenienza

concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, postulata

con richiesta del settembre 2010 (cfr. doc. 110), in quanto, avendo conseguito

il certificato di capacità nel settore della vendita, la stessa è in grado di

conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. A mente

dell’amministrazione l’ulteriore formazione che la ricorrente sta

intraprendendo (bachelor in conservazione e restauro presso __________) non

risulta necessaria per assicurarle un reddito (cfr. doc. A; 21; consid. 1.1.).

L’insorgente

ritiene, invece, in buona sostanza, che il titolo di studio da lei conseguito

nell’ambito della vendita nell’odierno mondo del lavoro abbia poco o nessun

peso, visto che per l’assunzione in questa professione non è richiesto alcun

attestato (cfr. doc. I).

Dalle

carte processuali, e meglio dal suo curriculum vitae, emerge che la ricorrente,

nata nel 1981, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, dal 1996 al 1998 ha svolto l’apprendistato di vendita presso __________ di __________, conseguendo il relativo

certificato di capacità (cfr. doc. 18, 15; I).

La stessa

ha lavorato quale venditrice dal settembre 1998 al giugno 2001 alle dipendenze

di __________ di __________, dal luglio 2001 al giugno 2003 presso __________

SA di __________ e dal gennaio 2005 all’agosto 2009 in proprio (cfr. doc. 18).

Con

decisione del 2 novembre 2009 la Cassa Disoccupazione __________ ha deciso che

l’insorgente non aveva diritto a indennità di disoccupazione a fare tempo dal

30.

ottobre 2009, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione

30.10.2007

– 29.10.2009 non poteva comprovare complessivamente 12 mesi di

contribuzione, né poteva essere esonerata da tale obbligo (cfr. doc. 101).

La Cassa,

con decisione del 18 febbraio 2010, ha nuovamente negato alla ricorrente il

diritto a prestazioni dell’assicurazione disoccupazione a decorrere dal 3

febbraio 2010, sempre per il motivo che nel termine quadro per il periodo di

contribuzione 3.2.2008 – 2.2.2010 non poteva comprovare complessivamente 12

mesi di contribuzione, né poteva essere esonerata da tale obbligo (cfr. doc. 98).

Nel

settembre 2010 RI 1 ha, poi, iniziato un Bachelor in conservazione e restauro

presso __________ (cfr. doc. 112) della durata, a tempo pieno, di tre anni

(cfr. www.__________).

2.7

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima,

riguardo alla censura di ordine formale formulata dall’insorgente secondo cui

l’USSI le avrebbe rifiutato un colloquio personale (cfr. doc. I), che ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF

136.

V 124; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I

56.

consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e

sentenze ivi citate).

L'art.

29.

cpv. 2 Cost. non conferisce, però, il diritto di essere sentito oralmente,

bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a

meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr.

STFA C 128/04 del 20 settembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 ALV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti; STF 9C_657/2010

del 3 maggio 2010 consid. 9.2.; STF 9C_647/2010 del 6 dicembre 2010 consid.

2.2

).

Ora, né l'art. 42 LPGA, né

la Las, né tanto meno la Laps prescrivono espressamente un simile diritto (cfr.

del resto STFA C 128/04 del 20 settembre 2005;

STF 9C_657/2010 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.; STF 9C_647/2010 del 6 dicembre

2010.

consid. 2.2.).

Non vi è,

pertanto, alcun diritto, di regola, ad essere sentiti oralmente nell’ambito di

un procedura nel settore dell’assistenza sociale. Una presa di posizione

scritta è sufficiente.

Nel caso

di specie si può, di conseguenza, concludere che la ricorrente ha comunque

già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede

amministrativa.

In ogni caso, anche a

prescindere da queste considerazioni, l’insorgente ha avuto la possibilità di

(ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale questa

Corte, dotata di pieno potere cognitivo.

In tali condizioni, non vi

è spazio per ammettere una violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. STF 9C_657/2010 del 3 maggio 2010 consid. 9.2., STCA 42.2008.9 del 13 ottobre 2008 consid. 3).

2.8

Questo

Tribunale ha recentemente esaminato, in una sentenza di principio 42.2011.4 del

25.

agosto 2011, passata in giudicato incontestata, la questione concernente l’eventuale

assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale.

Il TCA ha

analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in

merito, e meglio quanto segue:

"

(…)

Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6

("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")

ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento

dell'assistenza sociale, sottolineando che:

"

Gli uffici del sostegno sociale accordano

contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento

professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti

(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione

disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri

fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito alla seconda formazione e riqualifica

professionale le disposizioni COSAS prevedono che:

" Possono

essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica

professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una

riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.

Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se

migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese

in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare

riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali

di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo

sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica

professionale.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C.

Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen

Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza

del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito

all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il

concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha

osservato che:

"

(…)

La giurisprudenza degli

altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere

un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la

giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a

un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la

formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,

Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che

nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già

conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso

uno scritto del seguente tenore:

"

a complemento delle nostre osservazioni del 7

giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul

significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC

non è uniforme nei

diversi Cantoni svizzeri;

- abbiamo

in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i

quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le

ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.

- Ginevra

ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva

importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni

assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

- Questo

regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01

(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il

riconoscimento della prestazione di cui sopra.

- In

particolare:

·

premesso che con il termine seconda formazione

intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del

lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli

“aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente

delle specializzazioni e/o approfondimenti;

·

per principio il finanziamento della formazione

non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni

assistenziali ai sensi della relativa legge.

·

Queste prestazioni sono comunque limitate nel

tempo, al massimo sei mesi.

·

Per il finanziamento della formazione si deve

far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y.,

funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip.

Solidarietà e impiego, del canton Ginevra, afferma che “la paura di non

riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non

farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo

adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

"

(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur

Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe

ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern

auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen

der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung

eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.

Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit

auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht

unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer

Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten

für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings

ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet.

Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder

staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch

die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide

ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen

das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen

oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der

bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden

kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine

Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine

ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die

Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen

zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert

nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht

namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die

nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von

Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die

Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann

die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,

wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese

Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings

ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,

wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag.

384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit

de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995)

sottolinea che:

"

Les secondes formations et le recyclages

professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la

première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu

assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de

santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du

bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le

financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)

(…)”

(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)

Dall’esame

di cui sopra è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene

assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima

formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e

l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché

migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

2.9

Con la STCA

42.2011.4

del 25 agosto 2011 il TCA ha, quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo

aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in

diritto comparato delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza

secondo cui il Master – Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una

serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

Determinante

è stata, piuttosto, considerata l'applicazione al caso di specie delle

disposizioni COSAS sulla seconda formazione, indicando che anche qualora il

ricorrente non avesse potuto reperire un’attività lavorativa in virtù del Master

- Baccellierato in teologia che gli consentisse di ottenere un guadagno coprente

il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda

formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non erano

adempiuti.

Questo

Tribunale, in proposito, ha osservato che:

"

(…)

Preliminarmente riguardo a quanto obiettato il

30.

giugno 2011 dall'insorgente (cfr. doc. XVII) relativamente

all’asserzione dell’USSI del 17 giugno 2011 (cfr. doc. XV; consid. 2.4.), e

meglio che “… manca di qualsiasi valore citare unicamente la situazione di

un solo cantone (l’USSI ha anche citato il canton Vaud, ma effettivamente ha

trattato in seguito solo di aspetti concernenti il canton Ginevra) su ben 26

cantoni esistenti”, il TCA evidenzia che le indicazioni fornite

dall’amministrazione circa il Canton Ginevra, da un lato, corrispondono a

quanto previsto dalle disposizioni COSAS - a cui anche il Canton Ticino fa

riferimento (cfr. art. 19; 23 Las).

Dall’altro, le stesse applicano il principio della sussidiarietà

vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.).

Pertanto tali indicazioni possono validamente valere anche per il

Canton Ticino.

In concreto, anche qualora il ricorrente non

potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in

teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno,

i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte

dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.

In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo

che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è

evidentemente di breve durata.

In effetti il master in diritto comparato delle

religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).

X. ha, altresì, precisato che una formazione

completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il

conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni

(cfr. doc. IX).

In secondo luogo, l’insorgente non ha

dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni

migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in modo concreto le attività

professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la

seconda formazione.

Il ricorrente ha unicamente indicato delle

prospettive di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito

ecclesiale presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).

Egli non ha specificato dettagliatamente le

professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al

di fuori dei confini cantonali.

In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente

si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a

lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel

momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano - precisando

che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa

15.

- e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio

amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).

Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il

ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di

formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è

pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi

all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).

Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di

Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto

che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto

canonico (cfr. doc. XII).

Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto

H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente

per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA

42.2011.4

del 25 agosto 2011 consid. 2.8.; le sottolineature sono del redattore)

2.10

Il TCA,

sempre nella sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2.

Las e 13 Laps.

A tale

proposito questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI

2005.

pag. 25 segg. il TFA ha, peraltro, rilevato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch

Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter

erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter

gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il

Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:

"

(…)

3.7.1

Mit Blick auf die weiter

geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit

zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten

Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der

Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen

der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl.

etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI,

Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe

[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des

Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber

geltend zu machen."

Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010

consid. 5.4.

Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque,

prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere

complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al

principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le

prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e

vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito

(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla

modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).

In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il

Tribunale federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale

elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno

possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa

perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f).

L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione

(...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se

il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i

prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel

Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv.

1.

LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per

la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia

per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli

studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art.

21.

cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il

sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a

tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo

l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere

beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla

borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato

regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori

Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst),

definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di

manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6

Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i

criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo

d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto.

Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio

e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un

"sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi

cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."

Il Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo

1995.

all’art. 1 cpv. 1 prevede poi che:

"

Sono borse di studio:

a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della

scuola,

b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione

professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge sull’orientamento

scolastico e professionale e sulla formazione professionale

e continua.

Giusta l’art. 1a:

" Assegni

di studio

assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una

scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo

di studio, dopo l’obbligo scolastico.

Assegni di tirocinio

2E’

assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di

un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato

federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione

parificata al tirocinio.

Sussidi per il perfezionamento professionale

3E’

sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la

frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge

sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e

continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già

possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.

Assegni per la riqualificazione professionale

4E’

assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere

concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione

professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale,

oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a

persone non qualificate, con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono

conseguire un attestato federale o cantonale di capacità.

Prestiti di studio

5E’

prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può

concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola

solo per le formazioni superiori.

Aiuto allo studio

aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una

scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di

frequentare la scuola pubblica.”

L’art. 7 del Regolamento delle borse di studio,

relativo alle condizioni degli assegni di studio, enuncia, poi, che:

"

1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi

postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale

ordinario.

2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata

minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di

formazione di pari grado.

3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad

iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo,

secondo le direttive della scuola interessata.

4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo

parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno

o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri

previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La

sottolineatura è del redattore)

L’art. 12 del Regolamento delle borse di studio,

afferente ai requisiti dei prestiti di studio, contempla che:

"

1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi

superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo

ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi

postuniversitari, per la copertura della tassa

scolastica in istituti professionali superiori all’estero, o per integrare o

supplire l’assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il

quarantesimo anno di età.

2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del

beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal coniuge

o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno solidale.

3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da

restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)

Nella presente evenienza dalla documentazione

agli atti risulta che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non

ha più diritto alla borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a;

7.

del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).

A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente ha invece

ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc. XII).

Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine la

formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.

Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il

Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio delle

borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e

dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una laureata in

legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in quanto la

durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.

Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:

"

Come appena esposto il Consiglio di Stato è

dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile

concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale

degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può

sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella

realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia

di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli

studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la

durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni

Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali

legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene

finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE

31.05.1996

(formulazione ripresa nei DE 22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE

13.11

, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che

"gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima

del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della

Commissione speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare

21.10.1985

ove si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce

nel periodo di durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il

periodo massimo di concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a

volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata

teorica ed effettiva degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato

pag. 4) oppure "la proposta di far durare il periodo di concessione delle

borse di studio al di là dei termini di tempo necessari secondo il regolamento

di facoltà per la conclusione degli studi non ha trovato il consenso della

Commissione nel limite in cui con il termine di "borse di studio" si

siano voluti intendere gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere

concedibili solo per il periodo previsto per gli studi, ritenuta invece la

possibilità dello studente di far capo al prestito ... nel caso di ....

qualsiasi altra seria ragione abbia provocato .... comunque il prolungamento

dello studio oltre i termini previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti

di facoltà possono essersi dimostrati più ottimistici della realtà dello studio

ciò non giustifica ancora che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi

debba essere strutturato in modo divergente dalle indicazioni dell'autorità

universitaria" (rapporto citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata

anche quando, in seguito alla nuova perequazione finanziaria e conseguente

ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata

di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi

all'istruzione nella formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le

borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della

formazione e che per i cicli pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato

al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi". Orbene,

nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato

che l'applicazione rigida dell'art. 9 della legge federale poteva comportare

per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato

che la possibilità di mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata

minima, prestito per l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in

contrasto con la legge federale (messaggio citato punto 9.3.1).

La durata minima legale prevista dai regolamenti

universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In

concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor

B.________ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi

presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente

partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di

frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei

professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così

come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität

konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch

nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die

Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da

die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)".

ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi,

di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento,

osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines

Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare

Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen

Fakultät]".

Da quanto testé esposto discende che,

contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista

dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era

di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo

teorica e non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse

essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non

corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà

pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione

scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio.

In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può

apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia

un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae

delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che

la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire

artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata

voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per

studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario

possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è

pertanto infondato e va quindi respinto."

Dall'esame delle norme di legge e della giurisprudenza citate

emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente dopo l’ottenimento

del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere finanziata con un prestito

di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle

borse di studio.

L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha,

peraltro, precisato che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di

studio (cfr. art. 1a, 12 Regolamento delle borse di studio), ma non assegni

(cfr. doc. 20).

Il ricorrente, interrogato espressamente, dal Presidente del TCA

in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non chiedere un prestito per

non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr. doc. XII).

Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato di voler

evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a interessi 0%

(cfr. doc. XVII).

Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è sindacabile,

dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte dell’assistenza

sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.

2.9

)

2.11

Questa Corte,

nella fattispecie trattata nella STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha pertanto concluso quanto segue:

" In

conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base

della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo

Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z.

permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e

medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché

il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da

parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una

seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che

a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione

assistenziale.

Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare

un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa

ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o

negli altri settori elencati al consid. 2.7.

Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente,

tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria

autonomia.

A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF

ha stabilito che:

"

(…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide

dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,

n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure

de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF

130.

I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la

recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un

revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,

au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.

2.

)

E’,

inoltre, utile rilevare che con sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa

Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva

intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.

Il TCA ha

stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica,

contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura

non era più conforme alle sue condizioni di salute.

Dall’altro,

che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate

nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere

sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al

riguardo è stato indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non

era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS

su tre anni.

In

secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in

considerazione gli assegni di studio.

Questo

Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al

beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio

2011.

2.12

Nell’evenienza

concreta RI 1, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha conseguito il

certificato di capacità nel settore della vendita al termine del relativo

apprendistato che ha svolto dal 1996 al 1998 (cfr. doc. 18).

L’attestato

di capacità come venditrice apre una vasta gamma di possibilità di impiego, in

particolare nei negozi e nei grandi magazzini, il cui numero in Ticino negli

ultimi anni è aumentato in modo rilevante (ad esempio con la creazione di molteplici

centri commerciali; al riguardo cfr. Centro per l’osservazione delle dinamiche

economiche CODE - S. Alberton/G. Guerra, Il comportamento dei consumatori in

materia di mobilità nei principali centri commerciali del Cantone Ticino, 2008,

reperibile al sito www.code.ire.eco.usi.ch).

L’asserzione

dell’insorgente secondo cui nell’odierno mondo del lavoro nell’ambito della

vendita per l’assunzione non è di fatto richiesto alcun attestato (cfr. doc I),

anche nella denegata ipotesi in cui corrisponda realmente all’attuale

situazione del mercato del lavoro, non sta ancora a significare che coloro i

quali sono in possesso di un tale certificato di capacità, in quanto hanno svolto

una formazione specifica, e hanno alcuni anni di esperienza professionale, come

nel caso della ricorrente (cfr. doc. 18), siano penalizzati nel processo di

assunzione.

Per

quanto attiene alla retribuzione nel settore della vendita, è del resto utile

sottolineare che alcuni datori di lavoro, come __________, __________, __________,

__________ hanno concluso dei contratti collettivi, i quali contemplano dei

salari minimi (cfr. www.ocst.ch).

Ad esempio

il contratto collettivo __________ 2011 prevede che i salari minimi di entrata

sono pari per il personale senza formazione a fr. 3'500.-- per tredici

mensilità; con formazione biennale a fr. 3'800.-- per tredici mensilità; con

formazione triennale a fr. 3'900.-- per tredici mensilità; con formazione

quadriennale a fr. 4'100.-- per tredici mensilità.

Ai sensi

del contratto collettivo __________ 2011 i salari minimi ammontano in Ticino

dal 1° gennaio 2011 a fr. 3'750.-- per collaboratori senza formazione

specifica; fr. 3'850.-- per collaboratori con 2 anni di apprendistato; fr.

4’000.-- per collaboratori con 3 anni di apprendistato; fr. 4'100.-- per

collaboratori con 4 anni di apprendistato.

Il

contratto collettivo __________ 2011 enuncia che gli stipendi beneficiano di un

aumento medio del 2.8% e la forchetta più bassa di salari indicata va da fr.

3'700.-- a fr. 4'499.-- la quale è stata incrementata per il 2011 del 3%.

Il

contratto __________ 2011 prevede degli stipendi che vanno dalla somma di fr.

3'547.-- per l’assistente di commercio al dettaglio non qualificato al 1° anno

all’importo di fr. 4'145.-- per un impiegato di commercio al dettaglio al 3°

anno.

Infine il

contratto collettivo personale di vendita __________ 2011 firmato da __________

del Cantone Ticino e Organizzazioni sindacali __________ contempla dei salari

mensili di fr. 3'000.-- per personale non qualificato, di fr. 3'210.-- per

venditori/assistenti di vendita e di fr. 3'410.-- per impiegati di vendita.

Il TCA

ritiene, perciò, che l’attestato di capacità conseguito dalla ricorrente nel

settore della vendita permetta l'accesso a molteplici occupazioni atte a

conseguire un reddito sufficiente per vivere.

2.13

In concreto,

inoltre, oltre a non essere realizzata la condizione secondo cui la prima

formazione non consente di ottenere un reddito che assicuri il mantenimento

(cfr. consid. 2.12.), neppure sono adempiuti gli ulteriori presupposti - da

ossequiare cumulativamente al primo (cfr. consid. 2.8. in fine) - per

riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione

(cfr. consid. 2.8.), la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale.

In primo

luogo, il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso, benché già

in possesso dell’attestato di capacità nel settore della vendita, non è

evidentemente di breve durata.

In

effetti il Bachelor in conservazione e restauro presso __________ si svolge su tre

anni (cfr. consid. 2.6.).

In secondo

luogo, la ricorrente non ha dimostrato che il conseguimento del Bachelor in

conservazione e restauro migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato

del lavoro.

La

medesima non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe

effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione, indicando

unicamente in modo generico e vago di aver optato, dopo aver valutato

attentamente le varie opportunità scolastiche a disposizione nel Cantone, per

tale bachelor anche in vista della futura apertura di un centro policulturale

nella città di __________ (cfr. doc. 15).

Questa

Corte, in proposito, rileva, per contro, che la formazione Bachelor nella

conservazione e nel restauro si limita ad aprire delle possibilità di occupazione

di nicchia comunque ristrette.

Va,

infatti, tenuto presente che al termine del corso Bachelor, i laureati potranno

continuare la loro formazione con un Master in conservazione e restauro oppure

potranno lavorare presso musei, collezioni, laboratori o imprese di restauro

come collaboratori conservatori. Gli interventi di restauro potranno essere

eseguiti sotto la supervisione di un conservatore restauratore qualificato a

livello master (cfr. __________).

Inoltre

solo il Master in conservazione e restauro permette di svolgere in modo

autonomo la professione di conservatore-restauratore (cfr.

www.berufsberatung.ch).

Va

d’altronde ribadito che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le

preferenze personali non rappresentano, un motivo sufficiente per promuovere

una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.8.).

2.14

Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta, del resto, che

l’insorgente, a seguito della propria domanda del luglio 2010 (cfr. doc. 114), ha

beneficiato da parte dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per

l’anno scolastico 2010/2011 di un assegno di studio di fr. 7'950.--, giusta gli

art. 1, 1a e 7 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 127; consid.

2.10

).

Da un

accertamento esperito presso l’USSI da questa Corte è emerso che un ammontare

parziale dell’assegno di studio è stato computato dall’amministrazione nel

calcolo della prestazione assistenziale dell’ottobre 2010 (cfr. doc. 108; VI;

VII).

Più precisamente

l’USSI ha conteggiato tra i redditi la somma di fr. 5'000.-- riconosciuti

dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per vitto e mensa, in quanto

tali spese sono già considerate nel calcolo del fabbisogno mensile (cfr. doc.

VII).

Il restante

importo di fr. 2'950.-- (fr. 7'950.-- - fr. 5’000.--) riconosciuto quale

assegno di studio per le spese di trasporto, le tasse di iscrizione __________

e il materiale scolastico (cfr. doc. 127) non è, invece, stato ritenuto

dall’USSI, poiché copre costi diretti della formazione (cfr. doc. VII).

Il TCA,

al riguardo, ritiene utile puntualizzare che i criteri per determinare

l’importo afferente all’assegno di studio e l’ammontare della prestazione

assistenziale sono differenti.

Il

calcolo dell’assegno di studio è disciplinato dall’art. 11 del Regolamento

delle borse di studio e considera quali voci l’alloggio, il vitto, la mensa, i trasporti,

le tasse scolastiche, il materiale scolastico.

Il

conteggio della prestazione assistenziale è, invece, regolato dalla Las e dalla

Laps con lo scopo di coprire la differenza fra il reddito disponibile residuale

(che è pari, ai sensi degli art. 22 Las e 5 Laps, alla differenza tra la somma

dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili

- art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di riferimento) e

la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps (cfr. art. 18 Las).

Di

conseguenza, visto che i metodi di calcolo dell’assegno di studio e della

prestazione assistenziale non corrispondono, non è escluso che, come nel caso di

specie, benché venga attribuito un assegno di studio, dal conteggio della

prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

In

effetti dal conteggio effettuato dall’USSI l’11 ottobre 2010 per determinare

l’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali (cfr. doc.

108) si evince che i redditi computabili della

ricorrente sono costituiti dal reddito da titoli e capitali di fr. 32.-- e da

altri redditi di fr. 5'737.--, di cui fr. 5'000.-- corrispondono, come visto

sopra, a parte dell’assegno di studio, per complessivi fr. 5’769.-- annui.

La

sostanza risulta nulla e la spesa computabile ammonta,

invece, a fr. 3'867.-- all’anno.

Il reddito disponibile

residuale annuo della ricorrente è, perciò, pari a fr. 1'902.-- (fr. 5’769.-- - fr. 3'867.--), ovvero a fr. 158.50 al mese.

L’insorgente,

ritenuta una soglia di intervento di fr. 12'720.-- (fr. 1'060.-- mensili x 12),

presenta, dunque, una lacuna di reddito Laps di fr. 7'926.--, corrispondenti a

fr. 661.-- mensili [fr. 12’720.-- (soglia di intervento) - fr.

1’902.--(reddito disponibile residuale) - fr. 2’892.-- (sussidio cassa malati

fr. 241.-- al mese x 12)].

Tuttavia,

quando, come in concreto (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), non sono adempiuti i

presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr.

consid. 2.8.), non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale

complementare per coprire tale lacuna.

Relativamente

a quanto sostenuto dall’insorgente nel ricorso, ossia che le avrebbero indicato

che dal 2011 non è possibile ricevere un prestito in aggiunta a un assegno di

studio (cfr. doc. I), va osservato che tale questione esula dalla presente

vertenza, in quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente il

rifiuto della sua domanda del 21 settembre 2010 tendente all’assegnazione di

una prestazione assistenziale.

Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce

il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Abbondanzialmente

giova rilevare che la ricorrente ha comunque la facoltà di richiedere

l’emanazione di una decisione formale da parte dell’Ufficio borse di studio e

dei sussidi impugnabile con reclamo al medesimo Ufficio. Contro la decisione su

reclamo sarà poi possibile interporre ricorso al Consiglio di Stato (cfr. art.

23.

Regolamento delle borse di studio).

2.15

In conclusione questa Corte,

richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid.

2.4

; 2.10.), la circostanza che l’attestato di capacità quale venditrice

permette di accedere sul mercato del lavoro a una vasta gamma di impieghi (cfr.

consid. 2.12.) e il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano

essere versati da parte dell’assistenza sociale dei contributi durante lo

svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid.

2.13

), ciò che comporta l’esclusione in casu del diritto a un

aiuto sociale complementare volto alla copertura della lacuna di reddito

risultante nel caso dell’insorgente nonostante l’erogazione di un assegno di

studio (cfr. consid. 2.14.), ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI

1.

il diritto a una prestazione assistenziale.

La ricorrente avrebbe dovuto

tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima

formazione conclusa nel settore della vendita.

Infatti il richiedente la

pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è

necessario per (ri)trovare una propria autonomia.

A tale proposito in una

sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:

"

(…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide

dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,

n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure

de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF

130.

I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la

recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un

revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,

au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)”

Infine l’obiezione

della ricorrente secondo cui le sue richieste di informazione in merito

all’art. 23 CCS sono state ignorate (cfr. doc. I; 17) si rivela, in concreto,

priva di pertinenza.

Gli art.

23.

e segg. CCS concernono, infatti, il domicilio di una persona.

E’ vero

che ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto ai

provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio

o dimora assistenziale nel Cantone.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che nel caso dell’insorgente lo stesso risulta

essere nel Cantone Ticino a __________ e non è contestato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

per ritardata giustizia è privo di oggetto.

2. Il ricorso

ordinario contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 2011, in quanto ricevibile, è respinto.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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