42.2011.3
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17 ottobre 2011Italiano56 min
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Numero d'incarto:
42.2011.3
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, TCA
Titolo:
Negate prest.assist.per 2°formaz.in virtìù del princ.di sussidiarietà. Certif.di capac.nella vendita (1°form.)permette di ottenere un reddito per manten.Inoltre bachelor in conserv.e restauro non di breve durata(3anni)e non dimostrato miglior.colloc.Del resto ricorr.beneficia di un assegno di studio
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ORDINE DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 23 CC
art. 29 cpv. 2 COST
art. 2 cpv. 1 LAPS
art. 13 LAPS
art. 1 LAS
art. 2 LAS
art. 18 LAS
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.3
rs
Lugano
17 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 marzo 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 febbraio
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 21 febbraio 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione dell’11
ottobre 2010 (cfr. doc. 21, 107) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali.
A
motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal
relativo calcolo risulti una lacuna di reddito Las, i titoli di studio conseguiti
(certificato di capacità nel settore della vendita) le consentono l’esercizio
di un’attività lavorativa. A mente dell’amministrazione gli studi in seguito
intrapresi dall’interessata (bachelor in conservazione e restauro presso __________)
non costituiscono una prima formazione, cosicché l’intervento della pubblica
assistenza, la quale ha carattere sussidiario, non è giustificato (cfr. doc. A;
21).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha rilevato di aver comunicato, nel giugno 2010, all’Ufficio del sostegno
sociale di __________ di aver avuto intenzione di riprendere gli studi, in
quanto il suo attestato di capacità come venditrice nell’odierno mondo del
lavoro ha ormai poco o alcun peso. La stessa ha osservato che ai fini
dell’assunzione in questo settore attualmente non è richiesto alcun diploma.
La
ricorrente ha precisato di aver poi trasmesso i documenti riguardanti __________
senza ricevere risposta e di aver provato a contattare l’Ufficio di Bellinzona,
ma che la persona di riferimento non risultava mai disponibile. La medesima ha,
inoltre, indicato di avere inviato la relativa iscrizione e di avere in merito
iniziato gli studi nel settembre 2010.
RI 1
contesta, in particolare, il fatto di avere dovuto attendere quattro mesi prima
che fosse emessa la decisione di diniego della pubblica assistenza, il rifiuto
di un colloquio personale, come pure la mancata informazione in merito all’art.
23 CC, contrariamente a quanto richiesto.
L’insorgente
ha evidenziato di essersi dovuta, negli ultimi mesi, indebitare con diverse
persone per poter sopravvivere e che l’Ufficio borse di studio le ha concesso
una cifra semestrale sufficiente per coprire le spese legate alla
frequentazione dei corsi, ma non quelle connesse alla sua sussistenza generale.
Al riguardo la stessa ha puntualizzato che le avrebbero comunicato che dal 2011
non è possibile ricevere anche un prestito di studio in aggiunta.
Infine la
ricorrente ha asserito che nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere
respinto, dovrà rinunciare ai suoi studi (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta
del 4 aprile 2011 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con
sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalso nella decisione
su reclamo (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha posto all’USSI i seguenti quesiti:
"
1. L’importo di fr. 5'737.-- tenuto conto a
titolo di “Altri redditi” nel
calcolo
volto a stabilire l’eventuale diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale
a quale reddito specifico corrisponde?
2. Nel
menzionato calcolo è stato conteggiato l’ammontare
dell’assegno di studio riconosciuto alla ricorrente (fr. 7'950.--; cfr. doc.
127)? Se sì, integralmente o parzialmente?
3. In linea generale, al fine del calcolo della prestazione assistenziale, in
che misura computate eventuali assegni e/o prestiti di studio percepiti dal
richiedente l’aiuto pubblico?” (Doc. VI)
L’Ufficio resistente, il 7
settembre 2011, ha risposto che:
" 1. l’importo
di fr. 5'737.- inserito in “ogni altro reddito” è così
composto:
a. fr.
5'000.- importi riconosciuto dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
per vitto e mensa: spese già considerate nel calcolo del fabbisogno mensile
b. fr.
737.- vantaggio finanziario dell’utente (differenza fra quota media ponderata
al netto del sussidio e quota effettivamente pagata) a seguito della
stipulazione di un contratto assicurativo malattia con franchigia di fr.
1'500.- annui
2. nel
calcolo della prestazioni assistenziale sono stati conteggiati solo fr. 5'000.-
(vd. pt. 1)
3. secondo
la direttiva Laps 9-2004 (dell’Istituto delle assicurazioni sociali) da noi
applicata, valgono i seguenti criteri:
-
L’assegno di studio e l’aiuto sociale allo studio, di principio, non sono
considerati quale reddito, se coprono solo i costi diretti della formazione;
-
La parte dell’assegno per la riqualificazione professionale che è
concesso per la copertura dei costi generali, calcolati dall’UBSS secondo i
criteri dei minimi esistenziali agli effetti del diritto esecutivo, viene
computato quale reddito;
-
La parte di assegno di studio che va a coprire i costi generali, secondo
la ripartizione dell’UBSS fra costi della formazione e costi generali, viene
considerata quale reddito.” (Doc. VII)
1.5. I doc. VI e VII + bis sono
stati trasmessi per osservazioni alla ricorrente (cfr. doc. VIII), la quale è,
tuttavia, rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Preliminarmente
va evidenziato che la ricorrente ha censurato l’operato dell’USSI per avere
emanato la decisione con cui le è stato negato il diritto alla prestazione
assistenziale soltanto l’11 ottobre 2010, allorché già nel mese di giugno 2010,
ossia quattro mesi prima dell’emissione del menzionato provvedimento, aveva
comunicato all’Ufficio del sostegno sociale di __________ la propria intenzione
di riprendere gli studi, trasmettendo in seguito la documentazione __________
relativa al Bachelor in conservazione e restauro (cfr. doc. I).
Al
riguardo il TCA rileva che il ricorso per ritardata giustizia (art. 2 Lptca) è
privo di oggetto, per mancanza di interesse degno di protezione, poiché l’USSI
ha comunque emesso il provvedimento in questione, come pure, a seguito del
reclamo interposto da RI 1 contro tale decisione dell’11 ottobre 2010 (cfr.
doc. 15), la decisione su reclamo del 21 febbraio 2011 (cfr. doc. A).
Per
inciso questa Corte osserva comunque, in primo luogo, che se è vero che dalla
documentazione agli atti si evince che la responsabile del corso di laurea in
conservazione e restauro ha comunicato alla ricorrente, già il 14 giugno 2010,
che la sua candidatura era stata valutata positivamente e che poteva, quindi,
procedere all’iscrizione definitiva al primo semestre di tale corso per l’anno
accademico 2010/2011 (cfr. doc. 113), è altrettanto vero che in ogni caso
l’effettiva iscrizione __________ è in ogni caso stata effettuata nel mese di
settembre 2010.
In
secondo luogo, il TCA constata che la domanda di rinnovo delle prestazioni
assistenziali è stata formulata il 17/21 settembre 2010, ossia nemmeno un mese
prima dell’emissione della relativa decisione formale dell’11 ottobre 2010.
2.3. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto
la domanda del 21 settembre 2010 interposta da RI 1 tendente alla concessione
di una prestazione assistenziale.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010
(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.6
Nell’evenienza
concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, postulata
con richiesta del settembre 2010 (cfr. doc. 110), in quanto, avendo conseguito
il certificato di capacità nel settore della vendita, la stessa è in grado di
conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. A mente
dell’amministrazione l’ulteriore formazione che la ricorrente sta
intraprendendo (bachelor in conservazione e restauro presso __________) non
risulta necessaria per assicurarle un reddito (cfr. doc. A; 21; consid. 1.1.).
L’insorgente
ritiene, invece, in buona sostanza, che il titolo di studio da lei conseguito
nell’ambito della vendita nell’odierno mondo del lavoro abbia poco o nessun
peso, visto che per l’assunzione in questa professione non è richiesto alcun
attestato (cfr. doc. I).
Dalle
carte processuali, e meglio dal suo curriculum vitae, emerge che la ricorrente,
nata nel 1981, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, dal 1996 al 1998 ha svolto l’apprendistato di vendita presso __________ di __________, conseguendo il relativo
certificato di capacità (cfr. doc. 18, 15; I).
La stessa
ha lavorato quale venditrice dal settembre 1998 al giugno 2001 alle dipendenze
di __________ di __________, dal luglio 2001 al giugno 2003 presso __________
SA di __________ e dal gennaio 2005 all’agosto 2009 in proprio (cfr. doc. 18).
Con
decisione del 2 novembre 2009 la Cassa Disoccupazione __________ ha deciso che
l’insorgente non aveva diritto a indennità di disoccupazione a fare tempo dal
30.
ottobre 2009, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione
30.10.2007
– 29.10.2009 non poteva comprovare complessivamente 12 mesi di
contribuzione, né poteva essere esonerata da tale obbligo (cfr. doc. 101).
La Cassa,
con decisione del 18 febbraio 2010, ha nuovamente negato alla ricorrente il
diritto a prestazioni dell’assicurazione disoccupazione a decorrere dal 3
febbraio 2010, sempre per il motivo che nel termine quadro per il periodo di
contribuzione 3.2.2008 – 2.2.2010 non poteva comprovare complessivamente 12
mesi di contribuzione, né poteva essere esonerata da tale obbligo (cfr. doc. 98).
Nel
settembre 2010 RI 1 ha, poi, iniziato un Bachelor in conservazione e restauro
presso __________ (cfr. doc. 112) della durata, a tempo pieno, di tre anni
(cfr. www.__________).
2.7
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima,
riguardo alla censura di ordine formale formulata dall’insorgente secondo cui
l’USSI le avrebbe rifiutato un colloquio personale (cfr. doc. I), che ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF
136.
V 124; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I
56.
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
L'art.
29.
cpv. 2 Cost. non conferisce, però, il diritto di essere sentito oralmente,
bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a
meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr.
STFA C 128/04 del 20 settembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 ALV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti; STF 9C_657/2010
del 3 maggio 2010 consid. 9.2.; STF 9C_647/2010 del 6 dicembre 2010 consid.
2.2
).
Ora, né l'art. 42 LPGA, né
la Las, né tanto meno la Laps prescrivono espressamente un simile diritto (cfr.
del resto STFA C 128/04 del 20 settembre 2005;
STF 9C_657/2010 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.; STF 9C_647/2010 del 6 dicembre
2010.
consid. 2.2.).
Non vi è,
pertanto, alcun diritto, di regola, ad essere sentiti oralmente nell’ambito di
un procedura nel settore dell’assistenza sociale. Una presa di posizione
scritta è sufficiente.
Nel caso
di specie si può, di conseguenza, concludere che la ricorrente ha comunque
già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede
amministrativa.
In ogni caso, anche a
prescindere da queste considerazioni, l’insorgente ha avuto la possibilità di
(ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale questa
Corte, dotata di pieno potere cognitivo.
In tali condizioni, non vi
è spazio per ammettere una violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. STF 9C_657/2010 del 3 maggio 2010 consid. 9.2., STCA 42.2008.9 del 13 ottobre 2008 consid. 3).
2.8
Questo
Tribunale ha recentemente esaminato, in una sentenza di principio 42.2011.4 del
25.
agosto 2011, passata in giudicato incontestata, la questione concernente l’eventuale
assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale.
Il TCA ha
analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in
merito, e meglio quanto segue:
"
(…)
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")
ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento
dell'assistenza sociale, sottolineando che:
"
Gli uffici del sostegno sociale accordano
contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento
professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti
(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri
fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica
professionale le disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una
riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.
Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se
migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese
in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative verifiche, si dovrà fare
riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali
di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo
sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C.
Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen
Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza
del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito
all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il
concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha
osservato che:
"
(…)
La giurisprudenza degli
altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere
un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la
giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a
un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la
formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,
Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che
nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già
conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso
uno scritto del seguente tenore:
"
a complemento delle nostre osservazioni del 7
giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul
significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC
non è uniforme nei
diversi Cantoni svizzeri;
- abbiamo
in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i
quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le
ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.
- Ginevra
ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva
importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni
assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
- Questo
regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01
(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il
riconoscimento della prestazione di cui sopra.
- In
particolare:
·
premesso che con il termine seconda formazione
intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del
lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli
“aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente
delle specializzazioni e/o approfondimenti;
·
per principio il finanziamento della formazione
non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni
assistenziali ai sensi della relativa legge.
·
Queste prestazioni sono comunque limitate nel
tempo, al massimo sei mesi.
·
Per il finanziamento della formazione si deve
far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Y.,
funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip.
Solidarietà e impiego, del canton Ginevra, afferma che “la paura di non
riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non
farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo
adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
"
(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur
Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe
ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern
auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen
der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung
eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.
Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit
auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht
unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer
Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten
für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings
ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet.
Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder
staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch
die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide
ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen
das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen
oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der
bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden
kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine
Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine
ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die
Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen
zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert
nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht
namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die
nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von
Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die
Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann
die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,
wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese
Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings
ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,
wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag.
384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit
de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995)
sottolinea che:
"
Les secondes formations et le recyclages
professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la
première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu
assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de
santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du
bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le
financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)
(…)”
(STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.4.)
Dall’esame
di cui sopra è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene
assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima
formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e
l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché
migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
2.9
Con la STCA
42.2011.4
del 25 agosto 2011 il TCA ha, quindi, stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo
aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in
diritto comparato delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza
secondo cui il Master – Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una
serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Determinante
è stata, piuttosto, considerata l'applicazione al caso di specie delle
disposizioni COSAS sulla seconda formazione, indicando che anche qualora il
ricorrente non avesse potuto reperire un’attività lavorativa in virtù del Master
- Baccellierato in teologia che gli consentisse di ottenere un guadagno coprente
il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda
formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non erano
adempiuti.
Questo
Tribunale, in proposito, ha osservato che:
"
(…)
Preliminarmente riguardo a quanto obiettato il
30.
giugno 2011 dall'insorgente (cfr. doc. XVII) relativamente
all’asserzione dell’USSI del 17 giugno 2011 (cfr. doc. XV; consid. 2.4.), e
meglio che “… manca di qualsiasi valore citare unicamente la situazione di
un solo cantone (l’USSI ha anche citato il canton Vaud, ma effettivamente ha
trattato in seguito solo di aspetti concernenti il canton Ginevra) su ben 26
cantoni esistenti”, il TCA evidenzia che le indicazioni fornite
dall’amministrazione circa il Canton Ginevra, da un lato, corrispondono a
quanto previsto dalle disposizioni COSAS - a cui anche il Canton Ticino fa
riferimento (cfr. art. 19; 23 Las).
Dall’altro, le stesse applicano il principio della sussidiarietà
vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.).
Pertanto tali indicazioni possono validamente valere anche per il
Canton Ticino.
In concreto, anche qualora il ricorrente non
potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in
teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno,
i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte
dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.
In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo
che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è
evidentemente di breve durata.
In effetti il master in diritto comparato delle
religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).
X. ha, altresì, precisato che una formazione
completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il
conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni
(cfr. doc. IX).
In secondo luogo, l’insorgente non ha
dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni
migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività
professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la
seconda formazione.
Il ricorrente ha unicamente indicato delle
prospettive di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito
ecclesiale presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).
Egli non ha specificato dettagliatamente le
professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al
di fuori dei confini cantonali.
In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente
si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a
lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel
momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano - precisando
che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa
15.
- e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio
amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).
Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il
ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di
formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è
pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi
all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).
Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di
Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto
che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto
canonico (cfr. doc. XII).
Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto
H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente
per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.” (STCA
42.2011.4
del 25 agosto 2011 consid. 2.8.; le sottolineature sono del redattore)
2.10
Il TCA,
sempre nella sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2.
Las e 13 Laps.
A tale
proposito questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI
2005.
pag. 25 segg. il TFA ha, peraltro, rilevato che:
"
(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der
Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen
erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch
Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter
erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter
gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen
richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern
die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il
Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:
"
(…)
3.7.1
Mit Blick auf die weiter
geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit
zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten
Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der
Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen
der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl.
etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI,
Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe
[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des
Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber
geltend zu machen."
Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010
consid. 5.4.
Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque,
prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere
complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al
principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le
prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e
vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito
(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla
modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).
In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il
Tribunale federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale
elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno
possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa
perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f).
L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione
(...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se
il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i
prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel
Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv.
1.
LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per
la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia
per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli
studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art.
21.
cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il
sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a
tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo
l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere
beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla
borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato
regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori
Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst),
definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di
manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6
Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i
criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo
d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto.
Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio
e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un
"sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi
cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."
Il Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo
1995.
all’art. 1 cpv. 1 prevede poi che:
"
Sono borse di studio:
a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della
scuola,
b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione
professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge sull’orientamento
scolastico e professionale e sulla formazione professionale
e continua.
Giusta l’art. 1a:
" Assegni
di studio
1È
assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una
scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo
di studio, dopo l’obbligo scolastico.
Assegni di tirocinio
2E’
assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di
un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato
federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione
parificata al tirocinio.
Sussidi per il perfezionamento professionale
3E’
sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la
frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e
continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già
possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.
Assegni per la riqualificazione professionale
4E’
assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere
concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione
professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale,
oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a
persone non qualificate, con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono
conseguire un attestato federale o cantonale di capacità.
Prestiti di studio
5E’
prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può
concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola
solo per le formazioni superiori.
Aiuto allo studio
6È
aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una
scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di
frequentare la scuola pubblica.”
L’art. 7 del Regolamento delle borse di studio,
relativo alle condizioni degli assegni di studio, enuncia, poi, che:
"
1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi
postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale
ordinario.
2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata
minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di
formazione di pari grado.
3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad
iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo,
secondo le direttive della scuola interessata.
4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo
parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno
o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri
previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La
sottolineatura è del redattore)
L’art. 12 del Regolamento delle borse di studio,
afferente ai requisiti dei prestiti di studio, contempla che:
"
1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi
superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo
ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi
postuniversitari, per la copertura della tassa
scolastica in istituti professionali superiori all’estero, o per integrare o
supplire l’assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il
quarantesimo anno di età.
2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del
beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal coniuge
o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno solidale.
3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da
restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)
Nella presente evenienza dalla documentazione
agli atti risulta che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non
ha più diritto alla borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a;
7.
del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).
A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente ha invece
ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc. XII).
Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine la
formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.
Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il
Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio delle
borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e
dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una laureata in
legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in quanto la
durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.
Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:
"
Come appena esposto il Consiglio di Stato è
dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile
concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale
degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può
sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella
realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia
di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli
studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la
durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni
Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali
legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene
finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE
31.05.1996
(formulazione ripresa nei DE 22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE
13.11
, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che
"gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima
del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare
21.10.1985
ove si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce
nel periodo di durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il
periodo massimo di concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a
volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata
teorica ed effettiva degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato
pag. 4) oppure "la proposta di far durare il periodo di concessione delle
borse di studio al di là dei termini di tempo necessari secondo il regolamento
di facoltà per la conclusione degli studi non ha trovato il consenso della
Commissione nel limite in cui con il termine di "borse di studio" si
siano voluti intendere gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere
concedibili solo per il periodo previsto per gli studi, ritenuta invece la
possibilità dello studente di far capo al prestito ... nel caso di ....
qualsiasi altra seria ragione abbia provocato .... comunque il prolungamento
dello studio oltre i termini previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti
di facoltà possono essersi dimostrati più ottimistici della realtà dello studio
ciò non giustifica ancora che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi
debba essere strutturato in modo divergente dalle indicazioni dell'autorità
universitaria" (rapporto citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata
anche quando, in seguito alla nuova perequazione finanziaria e conseguente
ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata
di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi
all'istruzione nella formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le
borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della
formazione e che per i cicli pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato
al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi". Orbene,
nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato
che l'applicazione rigida dell'art. 9 della legge federale poteva comportare
per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato
che la possibilità di mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata
minima, prestito per l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in
contrasto con la legge federale (messaggio citato punto 9.3.1).
La durata minima legale prevista dai regolamenti
universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In
concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor
B.________ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi
presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente
partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di
frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei
professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così
come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität
konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch
nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die
Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da
die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)".
ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi,
di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento,
osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines
Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare
Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen
Fakultät]".
Da quanto testé esposto discende che,
contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista
dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era
di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo
teorica e non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse
essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non
corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà
pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione
scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio.
In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può
apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia
un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae
delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che
la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire
artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata
voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per
studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario
possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è
pertanto infondato e va quindi respinto."
Dall'esame delle norme di legge e della giurisprudenza citate
emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente dopo l’ottenimento
del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere finanziata con un prestito
di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle
borse di studio.
L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha,
peraltro, precisato che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di
studio (cfr. art. 1a, 12 Regolamento delle borse di studio), ma non assegni
(cfr. doc. 20).
Il ricorrente, interrogato espressamente, dal Presidente del TCA
in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non chiedere un prestito per
non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr. doc. XII).
Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato di voler
evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a interessi 0%
(cfr. doc. XVII).
Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è sindacabile,
dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte dell’assistenza
sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.
2.9
)
2.11
Questa Corte,
nella fattispecie trattata nella STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha pertanto concluso quanto segue:
" In
conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base
della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo
Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z.
permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e
medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché
il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da
parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una
seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che
a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione
assistenziale.
Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare
un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa
ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o
negli altri settori elencati al consid. 2.7.
Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente,
tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria
autonomia.
A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF
ha stabilito che:
"
(…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide
dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,
n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure
de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF
130.
I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un
revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,
au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid.
2.
)
E’,
inoltre, utile rilevare che con sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa
Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva
intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha
stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica,
contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura
non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro,
che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate
nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere
sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al
riguardo è stato indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non
era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS
su tre anni.
In
secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in
considerazione gli assegni di studio.
Questo
Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al
beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio
2011.
2.12
Nell’evenienza
concreta RI 1, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha conseguito il
certificato di capacità nel settore della vendita al termine del relativo
apprendistato che ha svolto dal 1996 al 1998 (cfr. doc. 18).
L’attestato
di capacità come venditrice apre una vasta gamma di possibilità di impiego, in
particolare nei negozi e nei grandi magazzini, il cui numero in Ticino negli
ultimi anni è aumentato in modo rilevante (ad esempio con la creazione di molteplici
centri commerciali; al riguardo cfr. Centro per l’osservazione delle dinamiche
economiche CODE - S. Alberton/G. Guerra, Il comportamento dei consumatori in
materia di mobilità nei principali centri commerciali del Cantone Ticino, 2008,
reperibile al sito www.code.ire.eco.usi.ch).
L’asserzione
dell’insorgente secondo cui nell’odierno mondo del lavoro nell’ambito della
vendita per l’assunzione non è di fatto richiesto alcun attestato (cfr. doc I),
anche nella denegata ipotesi in cui corrisponda realmente all’attuale
situazione del mercato del lavoro, non sta ancora a significare che coloro i
quali sono in possesso di un tale certificato di capacità, in quanto hanno svolto
una formazione specifica, e hanno alcuni anni di esperienza professionale, come
nel caso della ricorrente (cfr. doc. 18), siano penalizzati nel processo di
assunzione.
Per
quanto attiene alla retribuzione nel settore della vendita, è del resto utile
sottolineare che alcuni datori di lavoro, come __________, __________, __________,
__________ hanno concluso dei contratti collettivi, i quali contemplano dei
salari minimi (cfr. www.ocst.ch).
Ad esempio
il contratto collettivo __________ 2011 prevede che i salari minimi di entrata
sono pari per il personale senza formazione a fr. 3'500.-- per tredici
mensilità; con formazione biennale a fr. 3'800.-- per tredici mensilità; con
formazione triennale a fr. 3'900.-- per tredici mensilità; con formazione
quadriennale a fr. 4'100.-- per tredici mensilità.
Ai sensi
del contratto collettivo __________ 2011 i salari minimi ammontano in Ticino
dal 1° gennaio 2011 a fr. 3'750.-- per collaboratori senza formazione
specifica; fr. 3'850.-- per collaboratori con 2 anni di apprendistato; fr.
4’000.-- per collaboratori con 3 anni di apprendistato; fr. 4'100.-- per
collaboratori con 4 anni di apprendistato.
Il
contratto collettivo __________ 2011 enuncia che gli stipendi beneficiano di un
aumento medio del 2.8% e la forchetta più bassa di salari indicata va da fr.
3'700.-- a fr. 4'499.-- la quale è stata incrementata per il 2011 del 3%.
Il
contratto __________ 2011 prevede degli stipendi che vanno dalla somma di fr.
3'547.-- per l’assistente di commercio al dettaglio non qualificato al 1° anno
all’importo di fr. 4'145.-- per un impiegato di commercio al dettaglio al 3°
anno.
Infine il
contratto collettivo personale di vendita __________ 2011 firmato da __________
del Cantone Ticino e Organizzazioni sindacali __________ contempla dei salari
mensili di fr. 3'000.-- per personale non qualificato, di fr. 3'210.-- per
venditori/assistenti di vendita e di fr. 3'410.-- per impiegati di vendita.
Il TCA
ritiene, perciò, che l’attestato di capacità conseguito dalla ricorrente nel
settore della vendita permetta l'accesso a molteplici occupazioni atte a
conseguire un reddito sufficiente per vivere.
2.13
In concreto,
inoltre, oltre a non essere realizzata la condizione secondo cui la prima
formazione non consente di ottenere un reddito che assicuri il mantenimento
(cfr. consid. 2.12.), neppure sono adempiuti gli ulteriori presupposti - da
ossequiare cumulativamente al primo (cfr. consid. 2.8. in fine) - per
riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione
(cfr. consid. 2.8.), la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale.
In primo
luogo, il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso, benché già
in possesso dell’attestato di capacità nel settore della vendita, non è
evidentemente di breve durata.
In
effetti il Bachelor in conservazione e restauro presso __________ si svolge su tre
anni (cfr. consid. 2.6.).
In secondo
luogo, la ricorrente non ha dimostrato che il conseguimento del Bachelor in
conservazione e restauro migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato
del lavoro.
La
medesima non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe
effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione, indicando
unicamente in modo generico e vago di aver optato, dopo aver valutato
attentamente le varie opportunità scolastiche a disposizione nel Cantone, per
tale bachelor anche in vista della futura apertura di un centro policulturale
nella città di __________ (cfr. doc. 15).
Questa
Corte, in proposito, rileva, per contro, che la formazione Bachelor nella
conservazione e nel restauro si limita ad aprire delle possibilità di occupazione
di nicchia comunque ristrette.
Va,
infatti, tenuto presente che al termine del corso Bachelor, i laureati potranno
continuare la loro formazione con un Master in conservazione e restauro oppure
potranno lavorare presso musei, collezioni, laboratori o imprese di restauro
come collaboratori conservatori. Gli interventi di restauro potranno essere
eseguiti sotto la supervisione di un conservatore restauratore qualificato a
livello master (cfr. __________).
Inoltre
solo il Master in conservazione e restauro permette di svolgere in modo
autonomo la professione di conservatore-restauratore (cfr.
www.berufsberatung.ch).
Va
d’altronde ribadito che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le
preferenze personali non rappresentano, un motivo sufficiente per promuovere
una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.8.).
2.14
Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta, del resto, che
l’insorgente, a seguito della propria domanda del luglio 2010 (cfr. doc. 114), ha
beneficiato da parte dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per
l’anno scolastico 2010/2011 di un assegno di studio di fr. 7'950.--, giusta gli
art. 1, 1a e 7 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 127; consid.
2.10
).
Da un
accertamento esperito presso l’USSI da questa Corte è emerso che un ammontare
parziale dell’assegno di studio è stato computato dall’amministrazione nel
calcolo della prestazione assistenziale dell’ottobre 2010 (cfr. doc. 108; VI;
VII).
Più precisamente
l’USSI ha conteggiato tra i redditi la somma di fr. 5'000.-- riconosciuti
dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per vitto e mensa, in quanto
tali spese sono già considerate nel calcolo del fabbisogno mensile (cfr. doc.
VII).
Il restante
importo di fr. 2'950.-- (fr. 7'950.-- - fr. 5’000.--) riconosciuto quale
assegno di studio per le spese di trasporto, le tasse di iscrizione __________
e il materiale scolastico (cfr. doc. 127) non è, invece, stato ritenuto
dall’USSI, poiché copre costi diretti della formazione (cfr. doc. VII).
Il TCA,
al riguardo, ritiene utile puntualizzare che i criteri per determinare
l’importo afferente all’assegno di studio e l’ammontare della prestazione
assistenziale sono differenti.
Il
calcolo dell’assegno di studio è disciplinato dall’art. 11 del Regolamento
delle borse di studio e considera quali voci l’alloggio, il vitto, la mensa, i trasporti,
le tasse scolastiche, il materiale scolastico.
Il
conteggio della prestazione assistenziale è, invece, regolato dalla Las e dalla
Laps con lo scopo di coprire la differenza fra il reddito disponibile residuale
(che è pari, ai sensi degli art. 22 Las e 5 Laps, alla differenza tra la somma
dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili
- art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di riferimento) e
la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps (cfr. art. 18 Las).
Di
conseguenza, visto che i metodi di calcolo dell’assegno di studio e della
prestazione assistenziale non corrispondono, non è escluso che, come nel caso di
specie, benché venga attribuito un assegno di studio, dal conteggio della
prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
In
effetti dal conteggio effettuato dall’USSI l’11 ottobre 2010 per determinare
l’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali (cfr. doc.
108) si evince che i redditi computabili della
ricorrente sono costituiti dal reddito da titoli e capitali di fr. 32.-- e da
altri redditi di fr. 5'737.--, di cui fr. 5'000.-- corrispondono, come visto
sopra, a parte dell’assegno di studio, per complessivi fr. 5’769.-- annui.
La
sostanza risulta nulla e la spesa computabile ammonta,
invece, a fr. 3'867.-- all’anno.
Il reddito disponibile
residuale annuo della ricorrente è, perciò, pari a fr. 1'902.-- (fr. 5’769.-- - fr. 3'867.--), ovvero a fr. 158.50 al mese.
L’insorgente,
ritenuta una soglia di intervento di fr. 12'720.-- (fr. 1'060.-- mensili x 12),
presenta, dunque, una lacuna di reddito Laps di fr. 7'926.--, corrispondenti a
fr. 661.-- mensili [fr. 12’720.-- (soglia di intervento) - fr.
1’902.--(reddito disponibile residuale) - fr. 2’892.-- (sussidio cassa malati
fr. 241.-- al mese x 12)].
Tuttavia,
quando, come in concreto (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), non sono adempiuti i
presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr.
consid. 2.8.), non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale
complementare per coprire tale lacuna.
Relativamente
a quanto sostenuto dall’insorgente nel ricorso, ossia che le avrebbero indicato
che dal 2011 non è possibile ricevere un prestito in aggiunta a un assegno di
studio (cfr. doc. I), va osservato che tale questione esula dalla presente
vertenza, in quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente il
rifiuto della sua domanda del 21 settembre 2010 tendente all’assegnazione di
una prestazione assistenziale.
Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce
il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Abbondanzialmente
giova rilevare che la ricorrente ha comunque la facoltà di richiedere
l’emanazione di una decisione formale da parte dell’Ufficio borse di studio e
dei sussidi impugnabile con reclamo al medesimo Ufficio. Contro la decisione su
reclamo sarà poi possibile interporre ricorso al Consiglio di Stato (cfr. art.
23.
Regolamento delle borse di studio).
2.15
In conclusione questa Corte,
richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid.
2.4
; 2.10.), la circostanza che l’attestato di capacità quale venditrice
permette di accedere sul mercato del lavoro a una vasta gamma di impieghi (cfr.
consid. 2.12.) e il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano
essere versati da parte dell’assistenza sociale dei contributi durante lo
svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid.
2.13
), ciò che comporta l’esclusione in casu del diritto a un
aiuto sociale complementare volto alla copertura della lacuna di reddito
risultante nel caso dell’insorgente nonostante l’erogazione di un assegno di
studio (cfr. consid. 2.14.), ritiene che a ragione l’USSI ha negato a RI
1.
il diritto a una prestazione assistenziale.
La ricorrente avrebbe dovuto
tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima
formazione conclusa nel settore della vendita.
Infatti il richiedente la
pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è
necessario per (ri)trovare una propria autonomia.
A tale proposito in una
sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:
"
(…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide
dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,
n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure
de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF
130.
I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12
Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un
revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,
au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)”
Infine l’obiezione
della ricorrente secondo cui le sue richieste di informazione in merito
all’art. 23 CCS sono state ignorate (cfr. doc. I; 17) si rivela, in concreto,
priva di pertinenza.
Gli art.
23.
e segg. CCS concernono, infatti, il domicilio di una persona.
E’ vero
che ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto ai
provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio
o dimora assistenziale nel Cantone.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che nel caso dell’insorgente lo stesso risulta
essere nel Cantone Ticino a __________ e non è contestato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
per ritardata giustizia è privo di oggetto.
2. Il ricorso
ordinario contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 2011, in quanto ricevibile, è respinto.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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