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Decisione

42.2011.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 luglio 2012Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 5).

Il diritto di essere

sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di

ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.;

STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno

2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der

verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des

modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali

appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della

motivazione della decisione su reclamo contestata.

Infatti è

vero che quest'ultima, come rilevato dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 5), è

stata emessa il 1° settembre 2011 pendente davanti al TCA un ricorso per

diniego di giustizia interposto da RI 1 il 16 agosto 2011, in quanto l’USSI non si era ancora pronunciato in merito al reclamo del 9 novembre 2009

presentato contro la decisione di restituzione del 12 ottobre 2009.

Questa

Corte, l’8 settembre 2011, a seguito dell’emissione della decisione su reclamo

del 1° settembre 2011, ha poi stralciato dai ruoli la causa essendo divenuta

priva di oggetto (cfr. STCA 42.2011.15 del 8 settembre 2011).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che, dalla decisione su reclamo del 1° settembre

2011 emerge chiaramente il motivo per cui l’USSI ha chiesto la restituzione

delle prestazioni assistenziali corrisposte all’insorgente da agosto 2004 a luglio 2009, e meglio la scoperta del fatto che quest’ultima in quel periodo ha beneficiato di

entrate da parte del fratello non dichiarate (cfr. doc. A).

Del resto

la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della

portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, visto che l'ha

impugnata dinanzi a questo Tribunale.

2.3. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla

Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las

stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti

della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al

cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il cpv. 2

precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente

dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre

prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13

Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

"

Le prestazioni sociali di complemento

armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,

ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento

vanno erogate le partecipazioni al premio

dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di

riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto

dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la

precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona

dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2

cpv. 1 Laps:

"

Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie

previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo

1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del

1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°

febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione

professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo

previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di

famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,

si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione

contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003

il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 LAS è stabilito come segue:

"

A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4

delle Direttive COSAS)

Persone

dell'unità

di

riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

I

per

il mantenimento

(fr./mese)

Forfait

Considerandi

II

per

il mantenimento (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

1030.

--

46.

--

1076.

--

2.

persone

1576.

--

71.

--

1647.

--

3.

persone

1916.

--

86.

--

2002.

--

4.

persone

2205.

--

100.

--

2305.

--

5.

persone

2493.

--

100.

--

2593.

--

6.

persone

2781.

--

100.

--

2881.

--

7.

persone

3070.

--

100.

--

3170.

--

Per

ogni persona supplementare

+285.--

-

B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3

delle Direttive COSAS):

Per unità di riferimento con più di due persone

di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un

supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e

per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per

ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)

A titolo

abbondanziale va osservato che il DSS il 12 gennaio 2005, sentito il

parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione

sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS

ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il

calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle

opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le

altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino,

come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono

problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro

non richiesto dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la

soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona

dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait

globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento

d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1.

persona

960.

--

100.

--

1060.

--

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

Gli

importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007,

2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34;

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007;

BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo

delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008,

pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).

2.6

L’art. 22

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è quello

definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono

computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul

diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte

dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,

per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una

coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne

o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo

computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza

computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono

interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di

riferimento.

4.

Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e

immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

1.

non

vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non

vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non

vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le

spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino

all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20.

della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio

Per

il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato

delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9

Laps"

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui

all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art.

5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta così il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la

deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle

famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa

computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate

e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le

spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale

misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle

persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari

per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20.

LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per

le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da sulle prestazioni complementari

più

di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°

gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--

per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Le

deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della

spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e

autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a

determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione

di bisogno del richiedente.

Alcune

entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai

redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi

della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

La

sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto

al conteggio nell’ambito Laps.

Dal

calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali

le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni

assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona

priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a

disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine il

limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è

inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a

Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.7

L’art. 67 Las, relativo

all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

1Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare

ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto

d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

Giusta l’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informazione in particolare:

"

1L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare

tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento

di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati

fuori del luogo di domicilio.”

2.8

Per quanto concerne le

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps.”

Ai sensi

dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi

dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni

prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a

emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

2.9

Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.7.).

2.10

A motivazione

dell’ordine di restituzione relativo al periodo agosto 2004 – luglio 2009

l’USSI ha posto il fatto che nell’arco di tempo menzionato la ricorrente ha

beneficiato di versamenti regolari di fr. 1'000.-- al mese da parte del

fratello non dichiarati all’amministrazione al momento dei conteggi volti alla

determinazione dell’ammontare delle prestazioni assistenziali per i mesi in

questione (cfr. doc. A).

Avantutto

questa Corte rileva che l’insorgente ha invocato la perenzione del diritto alla

restituzione della parte resistente limitatamente ai mesi da agosto a ottobre

2004.

(cfr. doc. I pag. 9 p.to 5.1.).

In

proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in

virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.8.), il diritto di

esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo

amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo

cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore

di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile

alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo

cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che

il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata

sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia

anche al disposto della Laps.

In

particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,

enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio

di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il

versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,

consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

Si

tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine

di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA

39.2008.2

del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V

135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N.

36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

Al riguardo

cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.

2.11

Nella

presente fattispecie con l’ordine di restituzione del 12 ottobre 2009 è stata

chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali versate dall’agosto 2004

al luglio 2009 (cfr. consid. 1.1.).

Con

riferimento al termine assoluto di cinque anni previsto dall’art. 26 cpv. 2

Laps, il TCA ritiene che, come sostenuto dalla ricorrente, il diritto dell’USSI

di chiedere la restituzione degli importi delle prestazioni assistenziali afferenti

ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 al momento dell’emanazione

dell’ordine di restituzione del 12 ottobre 2009 fosse perento.

In

effetti i pagamenti delle prestazioni assistenziali dei mesi da agosto a

ottobre 2004 hanno avuto luogo il 17 agosto, il 1° settembre e il 1° ottobre

2004.

(cfr. doc. 193).

Pertanto

il termine della perenzione assoluta di cinque anni è spirato il 16 agosto

2009, rispettivamente il 31 agosto e il 30 settembre 2009.

Ne

discende che RI 1 non deve in ogni caso restituire alcun importo afferente alle

prestazioni assistenziali percepite nei mesi di agosto, settembre e ottobre

2004.

per intervenuta perenzione del diritto dell’USSI di chiedere il relativo

rimborso.

2.12

Per quanto

attiene al lasso di tempo novembre 2004 – luglio 2009, va osservato,

relativamente al principio della restituzione, che dagli atti risulta che il

fratello della ricorrente, __________, nel periodo determinante, ha versato a RI

1.

la somma di fr. 1'000.-- regolarmente ogni mese (cfr. doc. 12-91; 191).

L’insorgente

ha, d’altronde, riconosciuto tale entrata (cfr. doc. I p.to 3.1. pag. 6).

Al riguardo

giova evidenziare, da una parte, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige

il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid.

2.4

).

Dall’altra,

che da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali

viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di

provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a

cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte

di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in

RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Inoltre le

disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4

("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la

sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

"

(...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale

interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e

quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno

sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in

tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente

cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di

intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione

critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il

patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati.

Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,

indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings

zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem

für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie

umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die

wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die

regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die

Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und

erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze

sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die

Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale

Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung

Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

Relativamente al principio

di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

"

(…)

Ueber die Subsidiarität

als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht

auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im

Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die

Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird,

soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren

Hilfsquelle, namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das

Subsidiaritätsprinzip ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur

Mitverantwortung und Solidarität. Wohl trägt der Stärkere Verantwortung

gegenüber dem Schwachen, letzterer darf der Gemeinschaft aber nichts aufbürden,

was er selbst zu tragen vermag, andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten

würde.

Der Grundsatz der

Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12.

er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung

und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und

spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele.

In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige

Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt.

Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des

Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu

klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht.

Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte

Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird

Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet.

In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das

Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des

Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der

Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen präsent

in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der Grundsatz

der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist immer dann

zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung besteht,

diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht werden kann

und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

2.13

In una

sentenza 42.2011.6 del 10 novembre 2011 questa Corte, nel caso di un ricorrente

al quale l’USSI aveva negato una prestazione assistenziale per i mesi di maggio

e giugno 2010, rilevando, dopo aver ricordato che nell’ambito

dell’assistenza sociale vale il principio fondamentale della sussidiarietà, che

per quei due mesi il richiedente aveva potuto disporre per far fronte alle proprie

spese dell’aiuto e sostegno di amici, ha stabilito, relativamente al

mese di maggio 2010, quanto segue:

"

(…)

Relativamente al mese di maggio 2010, il

TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza menzionata al consid. 2.7., e

meglio che l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non

può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da

parte di terzi (cfr. RAMI 2005 pag. 30), non esclude espressamente che nel

concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità

concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art.

239.

e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia

il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO).

Tale prestito a breve termine permette peraltro

comunque di coprire le spese per il proprio mantenimento di base.

Questa questione non merita, tuttavia, di

particolari approfondimenti.

Infatti, anche nel caso concreto volendo per

ipotesi considerare che l’assistenza sociale è esclusa soltanto qualora sia

erogato un aiuto volontario a titolo gratuito senza obbligo di rimborso, la

domanda di prestazioni assistenziali interposta da X. per il mese di maggio 2010

non potrebbe in ogni caso essere accolta.

Il ricorrente, in effetti, non ha minimamente

comprovato a che titolo, se in virtù di un mutuo o di una donazione, ha potuto

beneficiare di una somma di denaro da parte di terzi.

Più specificatamente egli non ha dimostrato

quanto allegato, ossia il carattere di prestito soggetto a restituzione della

somma che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I, A3).

Al riguardo questa Corte osserva che la procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art.

33.

cpv. 3 Laps; art. 16 Lptca; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01

del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno

2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito

dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Inoltre, il principio inquisitorio trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 cpv. 1 Lptca ; DLA

2001.

N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V

142.

consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende, segnatamente, quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse

rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U

94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid.

3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile

... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993,

pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L.

DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher,

“Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

In proposito è utile segnalare che la nostra

Massima Istanza, con la sentenza 8C_580/2009 del 15 dicembre 2009, ha confermato un ordine di restituzione di prestazioni assistenziali a seguito della scoperta

di una ingente somma di denaro in contanti non dichiarata all’autorità

competente.

Il TF, in effetti, ha stabilito che il ricorrente

non aveva fornito alcuna spiegazione credibile in merito alla provenienza del

denaro trovato.

Ciò significa che nel caso di specie il

ricorrente era, quindi, tenuto a fornire elementi sostanziali per poter

decidere in merito, ritenuto, peraltro, che lo stesso ha avuto a più riprese la

possibilità di sostanziare le proprie allegazioni circa il prestito che avrebbe

ricevuto da più amici (cfr. doc. I; A3), e meglio in occasione dell’incontro

con i funzionari dell’USSI presso il Comune di Z. nel luglio 2010 (cfr. doc.

94; 40), in sede di reclamo e in sede ricorsuale.

L’insorgente, al contrario, si è limitato ad

affermare in modo vago e generico di essere stato aiutato da più amici con un

prestito in denaro da rimborsare (cfr. doc. I; A3).

Egli non solo non ha indicato che le somme

ricevute da terzi hanno fatto oggetto di riconoscimento di debito (al riguardo

cfr. STF 9C_67/2011 del 29 agosto 2011 consid. 5.3.), né ha prodotto delle

dichiarazioni delle persone che avrebbero conferito del denaro al ricorrente

nelle quali queste ultime confermano di avergli concesso dei prestiti da restituire,

ma neppure ha fornito il nominativo degli asseriti amici che avrebbero

provveduto ad anticipargli degli importi.

Il ricorrente deve, perciò, sopportare le

conseguenze della carenza di prove riguardo agli asseriti prestiti ricevuti da

terzi nel periodo in questione da rimborsare (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2;

STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).

Gli (asseriti) aiuti ricevuti vanno, pertanto,

considerati nell'evenienza concreta quali donazioni.

Di conseguenza, in virtù della giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.7.) e delle direttive COSAS (cfr. consid. 2.8.),

ritenuto che per il mese di maggio 2010 il ricorrente e Y., per loro stessa

ammissione (cfr. doc. I; A3), grazie all’aiuto di amici e al reddito da

attività lavorativa conseguito da quest’ultima per la sua attività di 3 ore

alla settimana (cfr. doc. A2; consid. 2.6.), hanno potuto far fronte alle spese

relative al proprio fabbisogno e alla pigione (per il pagamento dei premi della

cassa malati l’USSI ha comunque riconosciuto una prestazione speciale sia per

l’insorgente che per Y.; cfr. doc. 58; 59; 40; 94), l’USSI a ragione ha negato

al ricorrente una prestazioni assistenziale per il mese di maggio 2010. (…)”

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2011.9 del 9 gennaio 2012 relativa a un caso in cui

il condono della restituzione di prestazioni assistenziali per il periodo

gennaio 2007 – aprile 2009 è stato negato, in quanto ai ricorrenti non poteva

essere riconosciuta la buona fede, non avendo informato l’amministrazione in

merito a versamenti regolari da parte di una zia.

2.14

In concreto,

come visto (cfr. consid. 2.12.), è incontestato che RI 1 abbia beneficiato di

versamenti regolari di fr. 1'000.-- al mese da parte del fratello nel periodo

novembre 2004 – luglio 2009.

Contestata

è, per contro, la computabilità di tali corresponsioni nei conteggi volti a

determinare il diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale nel

lasso di tempo in questione.

La

ricorrente, in uno scritto del 3 agosto 2009 all’USSI, ha indicato che riceveva

un aiuto mensile dalla sua famiglia che le permetteva di superare più

dignitosamente la situazione patetica che la disoccupazione le aveva creato

(cfr. doc. G).

__________,

il 23 ottobre 2009, ha inviato alla sorella la seguente lettera:

"

come sai, gli importi mensili che ti ho versato

negli ultimi anni erano un anticipo per far fronte alla tua situazione più

agevolmente e per permetterti nel limite delle mie possibilità di disporre per

le necessità correnti di qualcosa in più rispetto a quanto versatoti

dall’assistenza.

Eravamo d’accordo, anche

con mamma, che mi avresti restituito queste somme secondo le tue disponibilità.

Non è mai

stata mia intenzione, né mio obbligo sostituirmi allo Stato o che tu

costituissi delle riserve con gli anticipi che ti ho versato. Ho invece appreso

con stupore che negli ultimi anni hai accumulato un montante di un certo

riguardo, contrariamente ai patti.

Ti prego

quindi di volermi riversare subito l’eccedenza rispetto a quanto hai necessitato

negli ultimi anni, anche perché ora che sono in pensione, son io a necessitare

di fondi per la mia sussistenza.

conto (…)”

(Doc. I)

Inoltre

il fratello, il 12 agosto 2011, ha poi redatto uno scritto all’attenzione di “chi

di competenza”, in cui ha rilevato:

"

con la presente confermo di aver versato nel corso

degli ultimi anni a mia sorella RI 1, l’importo di CHF 1'000 mensili. Tale

importo, inteso quale aiuto supplementare rispetto a quanto ricevuto dall’assistenza

sociale, avrebbe dovuto essermi restituito non appena ne avesse avuto la

possibilità.

Confermo di non aver mai

voluto sostituirmi all’assistenza sociale, bensì permettere a mia sorella di

disporre di qualcosa in più rispetto all’importo versato dall’assistenza. Non era

inoltre previsto che la stessa accumulasse dei denari, bensì che mi restituisse

gli stessi quando avesse potuto.

Vi confermo che qualora

avessi saputo che ciò poteva pregiudicare o limitare il diritto all’assistenza

di mia sorella, avrei immediatamente cessato ogni versamento, come fatto nel

2009.

Allo stesso modo se avessi saputo che mia sorella aveva accumulato dei

denari, ne avrei subito richiesto la restituzione così come fatto nel 2009.

(…)” (Doc. C)

Dal

tenore degli scritti appena esposti emerge che il fratello dell’insorgente

sostiene che quest’ultima avrebbe dovuto restituirgli le somme da lui versatele

non appena ne avesse avuto la possibilità (cfr. doc. I; C).

Tuttavia

ciò si evince unicamente dai due sui scritti del 23 ottobre 2009 e del 12

agosto 2011 emessi posteriormente all’ordine di restituzione emanato

dall’USSI il 12 ottobre 2009.

La

ricorrente, nella lettera del 3 agosto 2009 all’amministrazione, non ha invece

fatto cenno alcuno a un eventuale obbligo di rimborso nei confronti del

fratello (cfr. doc. G).

Del resto

agli atti non risulta alcun riconoscimento di debito firmato nel periodo dal

novembre 2004 al luglio 2009 dall’insorgente o un’attestazione sottoscritta

sempre in questo periodo dalla ricorrente con cui accettava il versamento di importi

di denaro da parte del fratello sotto condizione risolutiva, e meglio fino a

che la stessa non avesse ritrovato una migliore situazione economica e con cui

si impegnava, in tal caso, a restituire le somme percepite (al riguardo cfr.

STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.13.).

La

questione di sapere se in concreto i bonifici di fr. 1'000.-- mensili da parte

del fratello costituiscono un prestito soggetto a restituzione o una donazione

può restare insoluta.

Infatti

il principio della sussidiarietà, secondo cui l’assistenza sociale può essere

riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o

ancora prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.12.), non esclude

espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,

oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la

donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme

da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO;

cfr. consid. 2.13.: STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi

in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le

relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in

particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di

denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del

principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Contestualmente

il TF ha rilevato che:

"

(…)

Die Fürsorgebehörde habe mithin zu Recht

angenommen, dass der Beschwerdeführer über weitere Mittel zur Deckung der

Mehrkosten verfüge, nämlich in Form von gelegentlich erhaltenen Darlehen seiner

Schwester.

Ferner habe er eine Versicherungsleistung von Fr.

20'467. 80 bezogen. Diese weiteren Mittel und Hilfen seien an die

Sozialhilfebeiträge anzurechnen. Es handle sich um das in § 12 FüG

niedergelegte Subsidiaritätsprinzip, wonach Anspruch auf Sozialhilfe nur

bestehe, wenn und soweit andere Hilfe nicht ausreichend vorhanden sei. Der

Beschwerdeführer habe einen Lebensstandard, der deutlich über demjenigen eines

Fürsorgeempfängers liege (relativ teures Auto, teure Wohnung). Der

Fürsorgebehörde seien diese Mittelzuflüsse nicht von Anfang an bekannt gewesen.

Wenn sie daher den Unterstützungsbeitrag gestützt auf diese Tatsachen neu

berechnet habe, sei das nicht zu beanstanden.

(…)“

Pertanto

l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli

stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si

verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario,

interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una

prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi

della Las e della Laps (cfr. consid. 2.6.) che non sono coperte dall’entrata da

parte di terzi.

Ne discende che in casu

non si può non considerare che l’insorgente dal novembre 2004 al luglio 2009

ogni mese regolarmente ha ricevuto dal fratello la somma di fr. 1'000.--.

Dal profilo dell’assistenza

sociale tale importo non doveva essere un supplemento a quanto già versato

dall’assistenza sociale, bensì avrebbe dovuto in primo luogo servire a far

fronte ai bisogni primari della ricorrente.

Soltanto se l’ammontare

corrisposto alla ricorrente dal fratello non fosse stato sufficiente a coprire

il suo fabbisogno, l’USSI sarebbe stato tenuto a intervenire erogando

prestazioni assistenziali (cfr. STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; consid.

2.12

, 2.13.).

E’,

quindi, irrilevante il fatto che la ricorrente, su richiesta del fratello -

formulata peraltro dopo l’inizio della procedura di restituzione -, nel

novembre 2009 gli abbia restituito la somma di fr. 54'152.55 (fr. 7'152.55 +

fr. 47'000.--; doc. J4) accumulata negli anni in cui ha ricevuto i versamenti

mensili di fr. 1'000.-- (cfr. doc. J4; I).

Determinante,

infatti, è la circostanza che al momento in cui ha percepito le prestazioni

assistenziali da novembre 2004 a luglio 2009 l’insorgente disponeva di denaro,

in quanto __________ regolarmente ogni mese le corrispondeva fr. 1'000.--.

Tale

importo, come visto, avrebbe dovuto essere utilizzato per far fronte alle

proprie spese primarie prioritariamente rispetto alle prestazioni

assistenziali.

Per tale ragione nemmeno è

decisivo il fatto invocato dalla ricorrente secondo cui l’Ufficio

di tassazione di __________, a cui ha esposto la situazione, non ha computato

le entrate ricevute dal fratello nel calcolo della tassazione 2009, né ha

intrapreso una procedura di recupero d’imposta per gli anni precedenti (cfr.

doc. I pag. 6; K).

Nell’ambito

dell’assistenza sociale - giova ricordarlo - vige specificatamente il principio

di sussidiarietà a cui non è possibile derogare per il motivo che in un altro

settore del diritto una determinata entrata è considerata differentemente.

Nell’impugnativa,

infine, è stato fatto valere che se l’USSI avesse saputo nel 2004 delle

corresponsioni di denaro da parte del fratello, quest’ultimo avrebbe sospeso i

propri versamenti, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto comunque versare le

prestazioni assistenziali (cfr. doc. I .pag. 8-9).

Tale

critica ricorsuale appare fondata su pura speculazione.

Ciò che

conta ai fini della presente vertenza è il fatto che i versamenti mensili di

fr. 1'000.-- sono stati effettuati regolarmente dal novembre 2004 al luglio

2009.

In simili

condizioni, occorre concludere che la situazione finanziaria della ricorrente

nell’arco di tempo novembre 2004 – luglio 2009, rispetto a quanto a conoscenza

dell’USSI al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tale periodo, era

differente.

Essendosi

realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, è

pertanto evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto

in base alle sue effettive entrate.

Di

conseguenza RI 1, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito

indebitamente, perlomeno parzialmente, le prestazioni assistenziali afferenti al

lasso di tempo da novembre 2004 a luglio 2009.

2.15

Con il

ricorso l’insorgente ha chiesto al TCA di procedere all’audizione di suo

fratello, __________ (cfr. doc. I p.to 3.1. pag. 6).

Nello scritto del 23

novembre 2011 l’avv. RA 1, per conto della ricorrente, relativamente

all’eventuale audizione di __________ si è rimesso al giudizio di questa Corte

(cfr. doc. V).

Considerato

quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione già

presente all’inserto e dei principi vigenti nel settore dell’assistenza

sociale, il principio dell’obbligo di restituzione per quanto attiene al

periodo novembre 2004 – luglio 2009 (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), questo

Tribunale ritiene che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi ai fini del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione del fratello

deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.16

Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Al

riguardo va, in primo luogo, evidenziato che in ogni caso, come stabilito al

consid. 2.11., le prestazioni assistenziali relative ai mesi da agosto a

ottobre 2004 non vanno rimborsate per intervenuta perenzione assoluta del

diritto dell’USSI di richiederne la restituzione.

In

secondo luogo, per quanto concerne il lasso di tempo novembre 2004 - luglio

2009, il TCA rileva che non risulta corretto richiedere la restituzione delle

intere prestazioni assistenziali percepite senza procedere dapprima a dei nuovi

specifici calcoli.

Del resto

l’USSI, nella risposta di causa, ha proposto di accogliere parzialmente il

ricorso, nel senso di confermare l’ordine di restituzione limitatamente alla

somma di fr. 60'000.--, corrispondente all’importo di fr. 1'000.-- ricevuti

mensilmente dal fratello moltiplicati per cinque anni, e meglio 60 mesi da agosto

2004.

a luglio 2009 (cfr. consid. 1.3.).

Gli atti

vanno, pertanto, rinviati all’amministrazione perché effettui dei nuovi

conteggi volti a determinare se l’insorgente aveva o meno diritto a una

prestazione assistenziale nel periodo novembre 2004 – luglio 2009, tenendo

conto dell’entrata mensile di fr. 1'000.-- corrisposta dal fratello della

ricorrente.

In

seguito l’USSI, sulla base dei nuovi calcoli, rideterminerà la somma di

prestazioni assistenziali percepita indebitamente dall’insorgente da novembre 2004 a ottobre 2009 da restituire.

2.17

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’USSI

(cfr. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui è stata chiesta

alla ricorrente la restituzione delle prestazioni assistenziali relative ai

mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 per intervenuta perenzione del

diritto dell’USSI di richiederne il rimborso.

§§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui è stata chiesta

alla ricorrente la restituzione delle prestazioni assistenziali relative al

periodo da novembre 2004 a luglio 2009 e gli atti sono rinviati all’USSI

per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato al consid. 2.16.,

l’importo di prestazioni assistenziali versate all’insorgente nel lasso di

tempo novembre 2004 – luglio 2009 da restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa, se dovuta) per la procedura dinanzi al TCA.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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