42.2011.30
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11 luglio 2012Italiano55 min
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Numero d'incarto:
42.2011.30
Data decisione, Autorità:
11.07.2012, TCA
Titolo:
Rest.AS da 8/04 a 7/09,poiché USSI ha scoperto regolari redditi(fr. 1000/mese dal fratello) non dichiarati.Al mom.emanaz.dec.di rest.perenz.assoluta per AS da 8a10/04.Per periodo segu.prin.sussidiarietà.Tuttavia non corretto chiedere rest.delle intere prest.AS senza calcoli specifici.Rinvio atti
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
REDDITO COMPUTABILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 6 LAPS
art. 13 LAPS
art. 26 LAPS
art. 2 LAS
art. 22 LAS
art. 36 LAS
art. 67 agg. 68 LAS
art. 30 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.30
rs
Lugano
11 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 1 settembre
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 1°
settembre 2011 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 12
ottobre 2009 (cfr. doc. H) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire
l’importo di fr. 108'514.15 che avrebbe percepito a torto a titolo di
prestazioni assistenziali da agosto 2004 a luglio 2009.
L’amministrazione
ha motivato la propria decisione, rilevando di aver scoperto che RI 1, nel
lasso di tempo indicato, ha percepito regolari redditi non dichiarati (cfr.
doc. A).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 1° settembre 2011 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
dell’ordine di restituzione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto
di aver sì ricevuto nel corso degli ultimi anni dal fratello __________ un
importo mensile di fr. 1'000.-, inteso a permetterle di vivere più serenamente
che con il solo minimo assistenziale versato dall’USSI, specificando però che
l’idea era che le somme sarebbero state restituite qualora avesse ritrovato una
fonte di reddito, fatto che purtroppo in 18 anni non è avvenuto.
La
ricorrente ha sottolineato, da un lato, che il fratello non ha mai avuto
intenzione di sostituirsi all’assistenza sociale o di assumere anche solo
parzialmente gli obblighi che competono allo Stato. Dall’altro, che __________,
che non aveva alcun obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, le ha
anticipato del denaro unicamente per poterle permettere una vita più dignitosa
e (relativamente) meno problematica di quella che la stessa aveva con la sola
entrata dell’assistenza (circa fr. 1'600.-- mensili).
L’insorgente
ha fatto valere che gli importi ricevuti dal fratello non rientrano nella
definizione di reddito né ai sensi della Legge tributaria, né ai sensi della
Laps o della Las tant’è che l’Ufficio di tassazione di __________, a cui ha
esposto la situazione, non ha computato tali entrate nel calcolo della
tassazione 2009, né ha intrapreso una procedura di recupero d’imposta per gli
anni precedenti.
La stessa
ha osservato che assimilare tale facilitazione a un reddito da lavoro o da
sostanza è profondamente iniquo e che l’importo corrisposto dal fratello non
era dovuto per prestazioni effettuate né per altri motivi (obblighi familiari).
La
ricorrente ha,altresì, evidenziato di avere peraltro rimborsato i suoi risparmi
al fratello.
La
medesima ha poi contestato l’entità dell’importo chiesto in restituzione di fr.
108'514.--, rilevando che tale somma non è il risultato di alcun calcolo specifico.
Secondo
l’insorgente l’amministrazione, per una corretta applicazione della legge,
avrebbe dovuto distinguere le prestazioni “indebite” da quelle che era comunque
tenuto a versare.
La stessa
ha rilevato che l’USSI, qualora fosse venuto a conoscenza della sua sostanza
nel 2004 (al 1° agosto 2004 sui due conti disponeva di fr. 21'571.60), avrebbe
sospeso l’erogazione delle prestazioni fino a che le avesse consumato la
sostanza. In seguito però non avrebbe potuto evitare di pagarle i contributi
assistenziali, in quanto il fratello avrebbe interrotto i propri versamenti
mensili e chiesto la restituzione degli importi accumulati.
A mente
della ricorrente la richiesta di rimborso di tutti gli importi ricevuti a
titolo di prestazioni assistenziali pari a fr. 108'514.-- non è comunque
corretta, visto che deve essere restituito solo quanto percepito in eccesso.
Inoltre
la medesima ha asserito che in ogni caso i contributi assistenziali
restituibili sarebbero unicamente quelli versati da novembre 2004, ossia nei 5
anni che precedono la decisione di restituzione, mentre le prestazioni
corrisposte da agosto a ottobre 2004 sono al contrario perente (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha chiesto di accogliere parzialmente il ricorso, nel senso di
confermare l’ordine di restituzione limitatamente alla somma di fr. 60'000.--,
corrispondente all’importo di fr. 1'000.-- ricevuti mensilmente dal fratello
moltiplicati per cinque anni, e meglio 60 mesi da agosto 2004 a luglio 2009.
Riguardo
al principio del rimborso l’amministrazione ha precisato che in virtù del
principio della sussidiarietà il sostegno da parte di terzi deve essere
considerato come un’entrata e una disponibilità prioritaria rispetto alla
prestazione assistenziale.
Inoltre
l’USSI ha evidenziato che l’indicazione che le entrate sarebbero state un
prestito da restituire non giustifica l’annullamento dell’ordine di
restituzione, poiché si è manifestamente trattato di un aiuto privato al
sostentamento, relativamente al quale l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc.
III).
1.4. Il 23
novembre 2011 l’avv. __________, per conto della ricorrente, ha presentato
alcune osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. L’USSI ha
preso posizione al riguardo con scritto del 13 dicembre 2011 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc.
VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve o meno restituire
l’ammontare di fr. 108'514.15 corrispondenti a prestazioni assistenziali
percepite da RI 1 nel periodo da agosto 2004 a luglio 2005.
Al
riguardo giova evidenziare, come già esposto nei fatti (cfr. consid. 1.3.), che
l’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III) ha proposto di accogliere parzialmente
il ricorso di RI 1 nel senso di confermare l’ordine di restituzione
limitatamente alla somma di fr. 60'000.--, corrispondente all’importo di fr.
1'000.-- ricevuti mensilmente dal fratello moltiplicati per cinque anni, e
meglio 60 mesi da agosto 2004 a luglio 2009.
2.2. La
ricorrente ha contestato il provvedimento del 1° settembre 2011 emesso
dall’USSI innanzitutto per motivi d’ordine formale.
In effetti l’insorgente,
con l’atto di ricorso, ha implicitamente invocato una lesione del diritto di
essere sentito, sostenendo che l’USSI, nella decisione su reclamo del 1°
settembre 2011, non ha menzionato in modo chiaro una motivazione sostanziale.
In particolare
nell’impugnativa è stato indicato che “… non solo non ha fatto proprie le
argomentazioni e i fatti esposti e provati dalla ricorrente sia nel quadro del
reclamo che del precedente ricorso del 16 agosto 2011 (ciò che sarebbe
legittimo, per carità) ma neppure dà l’impressione di averle lette e
considerate seriamente (ciò che invece sarebbe stato doveroso)” (cfr. doc.
Fatti
I pag. 5).
Il diritto di essere
sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di
ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.;
STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno
2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der
verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali
appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della
motivazione della decisione su reclamo contestata.
Infatti è
vero che quest'ultima, come rilevato dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 5), è
stata emessa il 1° settembre 2011 pendente davanti al TCA un ricorso per
diniego di giustizia interposto da RI 1 il 16 agosto 2011, in quanto l’USSI non si era ancora pronunciato in merito al reclamo del 9 novembre 2009
presentato contro la decisione di restituzione del 12 ottobre 2009.
Questa
Corte, l’8 settembre 2011, a seguito dell’emissione della decisione su reclamo
del 1° settembre 2011, ha poi stralciato dai ruoli la causa essendo divenuta
priva di oggetto (cfr. STCA 42.2011.15 del 8 settembre 2011).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che, dalla decisione su reclamo del 1° settembre
2011 emerge chiaramente il motivo per cui l’USSI ha chiesto la restituzione
delle prestazioni assistenziali corrisposte all’insorgente da agosto 2004 a luglio 2009, e meglio la scoperta del fatto che quest’ultima in quel periodo ha beneficiato di
entrate da parte del fratello non dichiarate (cfr. doc. A).
Del resto
la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della
portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, visto che l'ha
impugnata dinanzi a questo Tribunale.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione
professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione
contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In
seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo
previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli
assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo
intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003
il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 LAS è stabilito come segue:
"
A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4
delle Direttive COSAS)
Persone
dell'unità
di
riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
I
per
il mantenimento
(fr./mese)
Forfait
Considerandi
II
per
il mantenimento (fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
1030.
--
46.
--
1076.
--
2.
persone
1576.
--
71.
--
1647.
--
3.
persone
1916.
--
86.
--
2002.
--
4.
persone
2205.
--
100.
--
2305.
--
5.
persone
2493.
--
100.
--
2593.
--
6.
persone
2781.
--
100.
--
2881.
--
7.
persone
3070.
--
100.
--
3170.
--
Per
ogni persona supplementare
+285.--
-
B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3
delle Direttive COSAS):
Per unità di riferimento con più di due persone
di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un
supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e
per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per
ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)
A titolo
abbondanziale va osservato che il DSS il 12 gennaio 2005, sentito il
parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione
sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS
ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle
opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le
altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino,
come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono
problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro
non richiesto dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la
soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1.
persona
960.
--
100.
--
1060.
--
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007;
BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo
delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008,
pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).
2.6
L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne
o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo
computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza
computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art.
5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari
per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.7
L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
1Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare
ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto
d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informazione in particolare:
"
1L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio.”
2.8
Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a
emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.9
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.10
A motivazione
dell’ordine di restituzione relativo al periodo agosto 2004 – luglio 2009
l’USSI ha posto il fatto che nell’arco di tempo menzionato la ricorrente ha
beneficiato di versamenti regolari di fr. 1'000.-- al mese da parte del
fratello non dichiarati all’amministrazione al momento dei conteggi volti alla
determinazione dell’ammontare delle prestazioni assistenziali per i mesi in
questione (cfr. doc. A).
Avantutto
questa Corte rileva che l’insorgente ha invocato la perenzione del diritto alla
restituzione della parte resistente limitatamente ai mesi da agosto a ottobre
2004.
(cfr. doc. I pag. 9 p.to 5.1.).
In
proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in
virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.8.), il diritto di
esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo
cinque anni dal pagamento della prestazione.
Il tenore
di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo
cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che
il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata
sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps.
In
particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,
enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio
di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il
versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997
nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,
consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
Si
tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine
di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA
39.2008.2
del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).
I termini
di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V
135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N.
36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è
stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha
avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di
perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,
dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i
presupposti per una restituzione erano dati.
Al riguardo
cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.
2.11
Nella
presente fattispecie con l’ordine di restituzione del 12 ottobre 2009 è stata
chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali versate dall’agosto 2004
al luglio 2009 (cfr. consid. 1.1.).
Con
riferimento al termine assoluto di cinque anni previsto dall’art. 26 cpv. 2
Laps, il TCA ritiene che, come sostenuto dalla ricorrente, il diritto dell’USSI
di chiedere la restituzione degli importi delle prestazioni assistenziali afferenti
ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 al momento dell’emanazione
dell’ordine di restituzione del 12 ottobre 2009 fosse perento.
In
effetti i pagamenti delle prestazioni assistenziali dei mesi da agosto a
ottobre 2004 hanno avuto luogo il 17 agosto, il 1° settembre e il 1° ottobre
2004.
(cfr. doc. 193).
Pertanto
il termine della perenzione assoluta di cinque anni è spirato il 16 agosto
2009, rispettivamente il 31 agosto e il 30 settembre 2009.
Ne
discende che RI 1 non deve in ogni caso restituire alcun importo afferente alle
prestazioni assistenziali percepite nei mesi di agosto, settembre e ottobre
2004.
per intervenuta perenzione del diritto dell’USSI di chiedere il relativo
rimborso.
2.12
Per quanto
attiene al lasso di tempo novembre 2004 – luglio 2009, va osservato,
relativamente al principio della restituzione, che dagli atti risulta che il
fratello della ricorrente, __________, nel periodo determinante, ha versato a RI
1.
la somma di fr. 1'000.-- regolarmente ogni mese (cfr. doc. 12-91; 191).
L’insorgente
ha, d’altronde, riconosciuto tale entrata (cfr. doc. I p.to 3.1. pag. 6).
Al riguardo
giova evidenziare, da una parte, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige
il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid.
2.4
).
Dall’altra,
che da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali
viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di
provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a
cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte
di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in
RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Inoltre le
disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4
("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la
sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
"
(...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale
interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e
quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno
sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in
tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente
cantonale preposto ed è sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di
intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione
critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il
patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare
attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati.
Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di
mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,
indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle
prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der
letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings
zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem
für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie
umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die
wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die
regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die
Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und
erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze
sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)
Relativamente al principio
di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
"
(…)
Ueber die Subsidiarität
als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht
auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im
Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die
Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird,
soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren
Hilfsquelle, namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das
Subsidiaritätsprinzip ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur
Mitverantwortung und Solidarität. Wohl trägt der Stärkere Verantwortung
gegenüber dem Schwachen, letzterer darf der Gemeinschaft aber nichts aufbürden,
was er selbst zu tragen vermag, andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten
würde.
Der Grundsatz der
Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12.
er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung
und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und
spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele.
In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige
Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt.
Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des
Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu
klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht.
Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte
Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird
Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet.
In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das
Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des
Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der
Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen präsent
in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der Grundsatz
der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist immer dann
zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung besteht,
diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht werden kann
und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)
2.13
In una
sentenza 42.2011.6 del 10 novembre 2011 questa Corte, nel caso di un ricorrente
al quale l’USSI aveva negato una prestazione assistenziale per i mesi di maggio
e giugno 2010, rilevando, dopo aver ricordato che nell’ambito
dell’assistenza sociale vale il principio fondamentale della sussidiarietà, che
per quei due mesi il richiedente aveva potuto disporre per far fronte alle proprie
spese dell’aiuto e sostegno di amici, ha stabilito, relativamente al
mese di maggio 2010, quanto segue:
"
(…)
Relativamente al mese di maggio 2010, il
TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza menzionata al consid. 2.7., e
meglio che l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non
può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure
prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da
parte di terzi (cfr. RAMI 2005 pag. 30), non esclude espressamente che nel
concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità
concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art.
239.
e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia
il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO).
Tale prestito a breve termine permette peraltro
comunque di coprire le spese per il proprio mantenimento di base.
Questa questione non merita, tuttavia, di
particolari approfondimenti.
Infatti, anche nel caso concreto volendo per
ipotesi considerare che l’assistenza sociale è esclusa soltanto qualora sia
erogato un aiuto volontario a titolo gratuito senza obbligo di rimborso, la
domanda di prestazioni assistenziali interposta da X. per il mese di maggio 2010
non potrebbe in ogni caso essere accolta.
Il ricorrente, in effetti, non ha minimamente
comprovato a che titolo, se in virtù di un mutuo o di una donazione, ha potuto
beneficiare di una somma di denaro da parte di terzi.
Più specificatamente egli non ha dimostrato
quanto allegato, ossia il carattere di prestito soggetto a restituzione della
somma che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I, A3).
Al riguardo questa Corte osserva che la procedura
in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio
(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art.
33.
cpv. 3 Laps; art. 16 Lptca; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01
del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno
2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito
dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Inoltre, il principio inquisitorio trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 cpv. 1 Lptca ; DLA
2001.
N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.
113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V
142.
consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende, segnatamente, quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse
rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U
94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57
pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid.
3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile
... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993,
pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L.
DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher,
“Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
In proposito è utile segnalare che la nostra
Massima Istanza, con la sentenza 8C_580/2009 del 15 dicembre 2009, ha confermato un ordine di restituzione di prestazioni assistenziali a seguito della scoperta
di una ingente somma di denaro in contanti non dichiarata all’autorità
competente.
Il TF, in effetti, ha stabilito che il ricorrente
non aveva fornito alcuna spiegazione credibile in merito alla provenienza del
denaro trovato.
Ciò significa che nel caso di specie il
ricorrente era, quindi, tenuto a fornire elementi sostanziali per poter
decidere in merito, ritenuto, peraltro, che lo stesso ha avuto a più riprese la
possibilità di sostanziare le proprie allegazioni circa il prestito che avrebbe
ricevuto da più amici (cfr. doc. I; A3), e meglio in occasione dell’incontro
con i funzionari dell’USSI presso il Comune di Z. nel luglio 2010 (cfr. doc.
94; 40), in sede di reclamo e in sede ricorsuale.
L’insorgente, al contrario, si è limitato ad
affermare in modo vago e generico di essere stato aiutato da più amici con un
prestito in denaro da rimborsare (cfr. doc. I; A3).
Egli non solo non ha indicato che le somme
ricevute da terzi hanno fatto oggetto di riconoscimento di debito (al riguardo
cfr. STF 9C_67/2011 del 29 agosto 2011 consid. 5.3.), né ha prodotto delle
dichiarazioni delle persone che avrebbero conferito del denaro al ricorrente
nelle quali queste ultime confermano di avergli concesso dei prestiti da restituire,
ma neppure ha fornito il nominativo degli asseriti amici che avrebbero
provveduto ad anticipargli degli importi.
Il ricorrente deve, perciò, sopportare le
conseguenze della carenza di prove riguardo agli asseriti prestiti ricevuti da
terzi nel periodo in questione da rimborsare (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2;
STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).
Gli (asseriti) aiuti ricevuti vanno, pertanto,
considerati nell'evenienza concreta quali donazioni.
Di conseguenza, in virtù della giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.7.) e delle direttive COSAS (cfr. consid. 2.8.),
ritenuto che per il mese di maggio 2010 il ricorrente e Y., per loro stessa
ammissione (cfr. doc. I; A3), grazie all’aiuto di amici e al reddito da
attività lavorativa conseguito da quest’ultima per la sua attività di 3 ore
alla settimana (cfr. doc. A2; consid. 2.6.), hanno potuto far fronte alle spese
relative al proprio fabbisogno e alla pigione (per il pagamento dei premi della
cassa malati l’USSI ha comunque riconosciuto una prestazione speciale sia per
l’insorgente che per Y.; cfr. doc. 58; 59; 40; 94), l’USSI a ragione ha negato
al ricorrente una prestazioni assistenziale per il mese di maggio 2010. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2011.9 del 9 gennaio 2012 relativa a un caso in cui
il condono della restituzione di prestazioni assistenziali per il periodo
gennaio 2007 – aprile 2009 è stato negato, in quanto ai ricorrenti non poteva
essere riconosciuta la buona fede, non avendo informato l’amministrazione in
merito a versamenti regolari da parte di una zia.
2.14
In concreto,
come visto (cfr. consid. 2.12.), è incontestato che RI 1 abbia beneficiato di
versamenti regolari di fr. 1'000.-- al mese da parte del fratello nel periodo
novembre 2004 – luglio 2009.
Contestata
è, per contro, la computabilità di tali corresponsioni nei conteggi volti a
determinare il diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale nel
lasso di tempo in questione.
La
ricorrente, in uno scritto del 3 agosto 2009 all’USSI, ha indicato che riceveva
un aiuto mensile dalla sua famiglia che le permetteva di superare più
dignitosamente la situazione patetica che la disoccupazione le aveva creato
(cfr. doc. G).
__________,
il 23 ottobre 2009, ha inviato alla sorella la seguente lettera:
"
come sai, gli importi mensili che ti ho versato
negli ultimi anni erano un anticipo per far fronte alla tua situazione più
agevolmente e per permetterti nel limite delle mie possibilità di disporre per
le necessità correnti di qualcosa in più rispetto a quanto versatoti
dall’assistenza.
Eravamo d’accordo, anche
con mamma, che mi avresti restituito queste somme secondo le tue disponibilità.
Non è mai
stata mia intenzione, né mio obbligo sostituirmi allo Stato o che tu
costituissi delle riserve con gli anticipi che ti ho versato. Ho invece appreso
con stupore che negli ultimi anni hai accumulato un montante di un certo
riguardo, contrariamente ai patti.
Ti prego
quindi di volermi riversare subito l’eccedenza rispetto a quanto hai necessitato
negli ultimi anni, anche perché ora che sono in pensione, son io a necessitare
di fondi per la mia sussistenza.
conto (…)”
(Doc. I)
Inoltre
il fratello, il 12 agosto 2011, ha poi redatto uno scritto all’attenzione di “chi
di competenza”, in cui ha rilevato:
"
con la presente confermo di aver versato nel corso
degli ultimi anni a mia sorella RI 1, l’importo di CHF 1'000 mensili. Tale
importo, inteso quale aiuto supplementare rispetto a quanto ricevuto dall’assistenza
sociale, avrebbe dovuto essermi restituito non appena ne avesse avuto la
possibilità.
Confermo di non aver mai
voluto sostituirmi all’assistenza sociale, bensì permettere a mia sorella di
disporre di qualcosa in più rispetto all’importo versato dall’assistenza. Non era
inoltre previsto che la stessa accumulasse dei denari, bensì che mi restituisse
gli stessi quando avesse potuto.
Vi confermo che qualora
avessi saputo che ciò poteva pregiudicare o limitare il diritto all’assistenza
di mia sorella, avrei immediatamente cessato ogni versamento, come fatto nel
2009.
Allo stesso modo se avessi saputo che mia sorella aveva accumulato dei
denari, ne avrei subito richiesto la restituzione così come fatto nel 2009.
(…)” (Doc. C)
Dal
tenore degli scritti appena esposti emerge che il fratello dell’insorgente
sostiene che quest’ultima avrebbe dovuto restituirgli le somme da lui versatele
non appena ne avesse avuto la possibilità (cfr. doc. I; C).
Tuttavia
ciò si evince unicamente dai due sui scritti del 23 ottobre 2009 e del 12
agosto 2011 emessi posteriormente all’ordine di restituzione emanato
dall’USSI il 12 ottobre 2009.
La
ricorrente, nella lettera del 3 agosto 2009 all’amministrazione, non ha invece
fatto cenno alcuno a un eventuale obbligo di rimborso nei confronti del
fratello (cfr. doc. G).
Del resto
agli atti non risulta alcun riconoscimento di debito firmato nel periodo dal
novembre 2004 al luglio 2009 dall’insorgente o un’attestazione sottoscritta
sempre in questo periodo dalla ricorrente con cui accettava il versamento di importi
di denaro da parte del fratello sotto condizione risolutiva, e meglio fino a
che la stessa non avesse ritrovato una migliore situazione economica e con cui
si impegnava, in tal caso, a restituire le somme percepite (al riguardo cfr.
STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.13.).
La
questione di sapere se in concreto i bonifici di fr. 1'000.-- mensili da parte
del fratello costituiscono un prestito soggetto a restituzione o una donazione
può restare insoluta.
Infatti
il principio della sussidiarietà, secondo cui l’assistenza sociale può essere
riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o
ancora prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.12.), non esclude
espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,
oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la
donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme
da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO;
cfr. consid. 2.13.: STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al
contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi
in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le
relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in
particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di
denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del
principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Contestualmente
il TF ha rilevato che:
"
(…)
Die Fürsorgebehörde habe mithin zu Recht
angenommen, dass der Beschwerdeführer über weitere Mittel zur Deckung der
Mehrkosten verfüge, nämlich in Form von gelegentlich erhaltenen Darlehen seiner
Schwester.
Ferner habe er eine Versicherungsleistung von Fr.
20'467. 80 bezogen. Diese weiteren Mittel und Hilfen seien an die
Sozialhilfebeiträge anzurechnen. Es handle sich um das in § 12 FüG
niedergelegte Subsidiaritätsprinzip, wonach Anspruch auf Sozialhilfe nur
bestehe, wenn und soweit andere Hilfe nicht ausreichend vorhanden sei. Der
Beschwerdeführer habe einen Lebensstandard, der deutlich über demjenigen eines
Fürsorgeempfängers liege (relativ teures Auto, teure Wohnung). Der
Fürsorgebehörde seien diese Mittelzuflüsse nicht von Anfang an bekannt gewesen.
Wenn sie daher den Unterstützungsbeitrag gestützt auf diese Tatsachen neu
berechnet habe, sei das nicht zu beanstanden.
(…)“
Pertanto
l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli
stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si
verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario,
interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una
prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi
della Las e della Laps (cfr. consid. 2.6.) che non sono coperte dall’entrata da
parte di terzi.
Ne discende che in casu
non si può non considerare che l’insorgente dal novembre 2004 al luglio 2009
ogni mese regolarmente ha ricevuto dal fratello la somma di fr. 1'000.--.
Dal profilo dell’assistenza
sociale tale importo non doveva essere un supplemento a quanto già versato
dall’assistenza sociale, bensì avrebbe dovuto in primo luogo servire a far
fronte ai bisogni primari della ricorrente.
Soltanto se l’ammontare
corrisposto alla ricorrente dal fratello non fosse stato sufficiente a coprire
il suo fabbisogno, l’USSI sarebbe stato tenuto a intervenire erogando
prestazioni assistenziali (cfr. STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; consid.
2.12
, 2.13.).
E’,
quindi, irrilevante il fatto che la ricorrente, su richiesta del fratello -
formulata peraltro dopo l’inizio della procedura di restituzione -, nel
novembre 2009 gli abbia restituito la somma di fr. 54'152.55 (fr. 7'152.55 +
fr. 47'000.--; doc. J4) accumulata negli anni in cui ha ricevuto i versamenti
mensili di fr. 1'000.-- (cfr. doc. J4; I).
Determinante,
infatti, è la circostanza che al momento in cui ha percepito le prestazioni
assistenziali da novembre 2004 a luglio 2009 l’insorgente disponeva di denaro,
in quanto __________ regolarmente ogni mese le corrispondeva fr. 1'000.--.
Tale
importo, come visto, avrebbe dovuto essere utilizzato per far fronte alle
proprie spese primarie prioritariamente rispetto alle prestazioni
assistenziali.
Per tale ragione nemmeno è
decisivo il fatto invocato dalla ricorrente secondo cui l’Ufficio
di tassazione di __________, a cui ha esposto la situazione, non ha computato
le entrate ricevute dal fratello nel calcolo della tassazione 2009, né ha
intrapreso una procedura di recupero d’imposta per gli anni precedenti (cfr.
doc. I pag. 6; K).
Nell’ambito
dell’assistenza sociale - giova ricordarlo - vige specificatamente il principio
di sussidiarietà a cui non è possibile derogare per il motivo che in un altro
settore del diritto una determinata entrata è considerata differentemente.
Nell’impugnativa,
infine, è stato fatto valere che se l’USSI avesse saputo nel 2004 delle
corresponsioni di denaro da parte del fratello, quest’ultimo avrebbe sospeso i
propri versamenti, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto comunque versare le
prestazioni assistenziali (cfr. doc. I .pag. 8-9).
Tale
critica ricorsuale appare fondata su pura speculazione.
Ciò che
conta ai fini della presente vertenza è il fatto che i versamenti mensili di
fr. 1'000.-- sono stati effettuati regolarmente dal novembre 2004 al luglio
2009.
In simili
condizioni, occorre concludere che la situazione finanziaria della ricorrente
nell’arco di tempo novembre 2004 – luglio 2009, rispetto a quanto a conoscenza
dell’USSI al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tale periodo, era
differente.
Essendosi
realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, è
pertanto evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto
in base alle sue effettive entrate.
Di
conseguenza RI 1, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
indebitamente, perlomeno parzialmente, le prestazioni assistenziali afferenti al
lasso di tempo da novembre 2004 a luglio 2009.
2.15
Con il
ricorso l’insorgente ha chiesto al TCA di procedere all’audizione di suo
fratello, __________ (cfr. doc. I p.to 3.1. pag. 6).
Nello scritto del 23
novembre 2011 l’avv. RA 1, per conto della ricorrente, relativamente
all’eventuale audizione di __________ si è rimesso al giudizio di questa Corte
(cfr. doc. V).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione già
presente all’inserto e dei principi vigenti nel settore dell’assistenza
sociale, il principio dell’obbligo di restituzione per quanto attiene al
periodo novembre 2004 – luglio 2009 (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), questo
Tribunale ritiene che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi
elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione del fratello
deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.16
Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Al
riguardo va, in primo luogo, evidenziato che in ogni caso, come stabilito al
consid. 2.11., le prestazioni assistenziali relative ai mesi da agosto a
ottobre 2004 non vanno rimborsate per intervenuta perenzione assoluta del
diritto dell’USSI di richiederne la restituzione.
In
secondo luogo, per quanto concerne il lasso di tempo novembre 2004 - luglio
2009, il TCA rileva che non risulta corretto richiedere la restituzione delle
intere prestazioni assistenziali percepite senza procedere dapprima a dei nuovi
specifici calcoli.
Del resto
l’USSI, nella risposta di causa, ha proposto di accogliere parzialmente il
ricorso, nel senso di confermare l’ordine di restituzione limitatamente alla
somma di fr. 60'000.--, corrispondente all’importo di fr. 1'000.-- ricevuti
mensilmente dal fratello moltiplicati per cinque anni, e meglio 60 mesi da agosto
2004.
a luglio 2009 (cfr. consid. 1.3.).
Gli atti
vanno, pertanto, rinviati all’amministrazione perché effettui dei nuovi
conteggi volti a determinare se l’insorgente aveva o meno diritto a una
prestazione assistenziale nel periodo novembre 2004 – luglio 2009, tenendo
conto dell’entrata mensile di fr. 1'000.-- corrisposta dal fratello della
ricorrente.
In
seguito l’USSI, sulla base dei nuovi calcoli, rideterminerà la somma di
prestazioni assistenziali percepita indebitamente dall’insorgente da novembre 2004 a ottobre 2009 da restituire.
2.17
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo
di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’USSI
(cfr. 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui è stata chiesta
alla ricorrente la restituzione delle prestazioni assistenziali relative ai
mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 per intervenuta perenzione del
diritto dell’USSI di richiederne il rimborso.
§§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui è stata chiesta
alla ricorrente la restituzione delle prestazioni assistenziali relative al
periodo da novembre 2004 a luglio 2009 e gli atti sono rinviati all’USSI
per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato al consid. 2.16.,
l’importo di prestazioni assistenziali versate all’insorgente nel lasso di
tempo novembre 2004 – luglio 2009 da restituire.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa, se dovuta) per la procedura dinanzi al TCA.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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