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Decisione

42.2011.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag.

59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al

riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24;

Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna

2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di

porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da

un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c

pag. 8; 111 V 135 consid.

3b pag. 136).“

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è

stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,

dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V

579.

2.9. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince, da un lato, che la sentenza

penale della Corte delle assise correzionali di __________ da cui l’USSI ha

indicato di avere appreso in merito alle entrate dell’insorgente derivanti dal

subaffitto di più appartamenti nei periodi febbraio-ottobre 2009 e

giugno-novembre 2007 è stata emanata il 16 novembre 2009.

Dall’altro,

che l’ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite

da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007 è stato emesso

dall’amministrazione il 15 dicembre 2010.

Il provvedimento

del 15 dicembre 2010 con cui l’amministrazione ha chiesto al ricorrente il

rimborso di fr. 25'819.-- risale, dunque, a più di un anno dopo l’emissione

della sentenza del 16 novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________.

Al

riguardo va osservato che è vero che, quando l’amministrazione apprende una nuova

circostanza che rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore

decisione, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la

stessa è venuta a conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita

in giudicato.

Ad

esempio, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, nel caso in

cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha

emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un

periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di

perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il

provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa

giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che nel caso concreto la sentenza del 16 novembre

2009 della Corte delle assise correzionali di __________ non è stata intimata

all’USSI (cfr. doc. V6 pag. 16).

Pertanto,

considerato che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 15

dicembre 2010, ossia circa tredici mesi dopo la pronuncia penale, occorre

ritenere, senza che si riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un

lasso di tempo di un mese (16 novembre 2009 – 16 dicembre 2009) per venire a

conoscenza del giudizio dell’autorità penale riguardante l’insorgente risulta,

in ogni caso, ragionevole e nell’ambito del possibile (in proposito cfr. STCA

42.2009.5 del 5 maggio 2010 consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del

26 agosto 2011 consid. 5.5.).

Il

termine di perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps nella

fattispecie è così iniziato a decorrere, al più presto, il 16 dicembre 2009.

In simili

condizioni, allorché l’USSI ha emesso la decisione del 15 dicembre 2010 il

diritto alla restituzione delle prestazioni che il ricorrente avrebbe

indebitamente percepito da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007 non

era, dunque, ancora perento già applicando il termine di perenzione relativa di

un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.

In

concreto può, perciò, restare aperta la questione di sapere se possa essere

applicato, per analogia all’art. 25 cpv. 2 LPGA, un termine di perenzione più

lungo in ragione del fatto che il credito derivi da un atto punibile per il

quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo oppure no

(riguardo all’applicazione di un termine di perenzione più lungo nel caso di

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo invece del termine di perenzione relativa di 1 anno cfr. DTF 113 V

256 segg.; U. Kieser, op cit., ad art. 25, n. 42).

A tale

proposito è comunque utile rilevare che la Laps, in particolare l’art. 26, non

contempla una regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

L’art. 36

cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni penali e più specificatamente le

contravvenzioni, enuncia, però, che chi con indicazioni incomplete od

inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o

per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di

serbare il segreto; è punito con la multa

fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.

Inoltre giusta

l’art. 97 CP:

" 1 L’azione penale si prescrive:

a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a

vita;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena

detentiva superiore a tre anni;

c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.”

Nel caso

di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come

nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale di prescrive in sette

anni.

Tale

termine risulta più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.

Va,

altresì, evidenziato che carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente

agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni

derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine di

perenzione più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (1 anno) e

assoluta (5 anni), di cui agli art. 25 LPGA e 26 Laps (cfr. STF 8C_592/2007 del

20 agosto 2008 consid. 5, DTF 113 V 256).

2.10. Per quanto

riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che il ricorrente,

con sentenza del 16 novembre 2009, cresciuta in giudicato incontestata, è stato

condannato dal Presidente della Corte delle assise correzionali di __________,

oltre che per tentata truffa, falsità in documenti, ripetuta incitazione

all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale, ripetuta infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e per sviamento della

giustizia, per:

"

(…)

1.1.

usura aggravata

siccome

commessa per mestiere, agendo da solo che in correità con __________ e __________,

a __________ __________ e __________, nel periodo gennaio 2006 / 15.4.2008,

sfruttando il loro stato di bisogno o di dipendenza, subaffittato, sia

singolarmente che contemporaneamente, ad almeno 10 persone di nazionalità

brasiliana e 1 di nazionalità rumena sprovviste di validi permessi di soggiorno

e di Polizia, 5 diversi appartamenti, conseguendo o facendosi promettere una

pigione in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

1.2.

tratta di esseri umani

1.2.1. a

__________, __________ e __________, nel periodo gennaio 2006/ 30.11.2006, per

favorire l’altrui libidine, esercitato la tratta di almeno 7 persone di

nazionalità brasiliana dedite alla prostituzione in 4 diversi appartamenti;

1.2.2. a __________, e __________, nel periodo 1.12.2006 / 15.4.2008, come

reclutante, offerente o intermediario, fatto commercio a scopo di sfruttamento

del loro lavoro di almeno 1 persona di nazionalità brasiliana e di 1 di

nazionalità rumena dedite alla prostituzione, in 2 diversi appartamenti;

Considerandi

(…).” (doc. V6: sentenza 72.2009.30 del 16

novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________ pag. 13)

Per

questi reati egli è stato condannato:

"

(…)

3.1

richiamata la sentenza 6.12.2006 della Pretura

penale del Cantone Ticino, __________, trattandosi di pena parzialmente

aggiuntiva, alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi a valere quale pena unica

ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

3.2

al pagamento di una multa di fr. 5'000.-

(cinquemila) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà

sostituita con una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni;

4.

la

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono a carico del

condannato in ragione di 9/10, la rimanenza a carico dello stato.

5.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a RI 1 è sospesa e al condannato è impartito un

periodi di prova di anni 4 (quattro).

6.

E’ ordinata la confisca di una fattura

falsificata.” (doc. V6 pag. 14-15)

La

sentenza penale del 16 novembre 2009 non fornisce particolari precisazioni

circa gli introiti conseguiti dal subaffitto di più appartamenti, in quanto le

parti, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 vCPP, hanno rinunciato

alla motivazione scritta (cfr. sentenza 16 novembre 2009 pag. 12).

In un

messaggio di posta elettronica del 22 settembre 2011 inviato ai funzionari

dell’USSI l’avv. __________, giurista USSI, ha precisato che:

"

(…)

La decisione ha considerato

come reddito la pigione accertata dall’istruttoria e decisione penale ma come

spesso accade non ha chiarito le entrate ogni mese a fronte della prestazione

assistenziale. ODR incompleto.

Visto l’intero inc. si può

dire che nei periodi interessati ha almeno incassato CHF 300.-- alla settimana

per due appartamenti (300.-- x 4 x 2= 2'400.--). La cifra supera le prestazioni

assistenziali.

Gli appartamenti sono poi

diventati tre.” (Doc. V2).

Inoltre

nella risposta di causa l’USSI ha osservato che:

"

(…)

Alla luce degli

accertamenti ufficiali svolti nell’inchiesta penale (cfr. verbale di

interrogatorio 30.10.2006 Polizia cantonale pag. 3/13 e 4/13) e riportati dalla

decisione 16.11.2009 della Corte di assise correzionali, risulta, in concreto,

che il sig. RI 1 è stato riconosciuto colpevole di aver messo a disposizione

degli appartamenti per i quali ha chiesto e ricevuto il pagamento delle

relative pigioni. Risulta che tali pigioni ammontavano a un importo che

corrisponde almeno a CHF 1'200 mensili per ospite nel periodo da febbraio a

ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007, dalle testimonianze e dall’audizione

dello stesso sig. RI 1 (cfr. verbale di interrogatorio 30.10.2006 Polizia

cantonale pag. 3/13 e 4/13). Risulta, quindi, come da lui ammesso, che il

ricorrente ha ricevuto un affitto settimanale di almeno CHF 300 e quindi

mensile di CHF 1'200.- da ogni ospite (almeno 4) dei suoi tre appartamenti,

incassati personalmente. Anche considerando gli affitti, risulta un reddito di

almeno CHF 2'400.- mensile, eccedente la prestazione di assistenza, quindi

indebita.” (Doc. III)

Dagli

atti penali in possesso dell’amministrazione e richiamati dal TCA (cfr. consid.

1.5

), in particolare dal verbale di interrogatorio dell’insorgente da parte

della Polizia cantonale del 30 ottobre 2006, si evince, in effetti, in primo

luogo, che l’insorgente aveva locato un appartamento di due locali a __________,

un appartamento di due locali a __________ e dal settembre 2006 un monolocale a

__________ che egli subaffittava a terzi (a due persone al massimo nello stesso

periodo a __________, a due persone al massimo nello stesso periodo a __________

e una persona al massimo in un determinato periodo a __________), i quali vi

esercitavano la prostituzione (cfr. doc. IX8 pag. 3/13; IX10; IX11; IX6).

In

secondo luogo, che egli chiedeva a ogni persona una tariffa settimanale di in

media fr. 300.-- (cfr. doc. IX8 pag. 3/13)

Il 30

ottobre 2006 il ricorrente ha, altresì, dichiarato:

"

(…)

A dipendenza della

disponibilità e del permesso di lavoro e documento europeo posso procedere a

consegnare le chiavi di un appartamento, per quanto riguarda il periodo di

soggiorno variano da giorni a settimane. A dipendenza di alcune persone che

volontariamente mi danno un anticipo di Fr. 300/400.-, di norma mi chiamano

quando hanno disponibilità finanziaria. Io non ho un giorno fisso per andare a

riscuotere l’affitto. Io non compilo nessuna ricevuta, nessuno me l’ha mai

chiesta. Per quanto concerne il ritiro dell’affitto settimanale procedo

personalmente. Ribadisco di non avere mai mandato terze persone (uomini o

donne) a ritirare l’affitto negli appartamenti sopra descritti.” (Doc. IX8)

Dal

verbale d’interrogatorio dell’8 maggio 2008 del ricorrente da parte della

Polizia cantonale emerge, poi, quanto segue:

"

(…)

Rispondo che è mia prassi

incassare dai miei subinquilini la pigione con cadenza settimanale. Ciò è

determinato dal fatto che non ho richieste per periodi inferiori alla settimana

e che non accetto retribuzioni mensili.

Mediamente chiedo quindi

settimanalmente una pigione di circa CHF 400.-. Posso confermare che comunque

all’interno degli appartamenti ho alloggiato anche due prostitute

contemporaneamente, richiedendo sempre la pigione di circa CHF 400.- a persona

a settimana.” (IX3)

2.11

Alla luce di

quanto appena esposto, risulta che il ricorrente nei periodi da aprile a

ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007, nei quali ha beneficiato di

prestazioni assistenziali di fr. 2'063.-- al mese da aprile a giugno 2007, di

fr. 2'047.-- mensili da luglio a ottobre 2006 e di fr. 1'907.-- da giugno a

novembre 2007 (cfr. doc. V4), a differenza di quanto considerato nei relativi

conteggi del 2006 e del 2007 in cui a titolo di reddito non si è computato

alcunché (cfr. doc. 68 – 70; 158 – 160), disponeva di entrate connesse al

subaffitto di due, rispettivamente tre appartamenti.

Inoltre,

contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente nel ricorso, e meglio che

i redditi attribuitigli non sarebbero stati comprovati (cfr. doc. I),

l’effettiva riscossione degli introiti menzionati, è dimostrata, a prescindere dall’indicazione

del ricorrente secondo cui durante le indagini non è stato trovato alcun denaro

(cfr. doc. I; V3), da un lato, dalle dichiarazioni del medesimo in sede di

interrogatorio davanti alla Polizia cantonale del 30 ottobre 2006 e dell’8

maggio 2008.

In

effetti RI 1 ha asserito che, salvo alcune persone che gli davano

volontariamente un anticipo di fr. 300.--/400.--, di norma lo chiamavano quando

avevano disponibilità finanziaria e di aver proceduto personalmente al ritiro

dell’affitto settimanale (cfr. doc. IX8).

Inoltre

egli ha affermato che era sua prassi incassare dai suoi subinquilini la pigione

con cadenza settimanale (cfr. doc. IX3).

Dall’altro,

dal fatto che dal verbale di interrogatorio dell’8 maggio 2008 si evince che le

pigioni a suo carico concernenti gli appartamenti in relazione ai quali aveva

egli stesso sottoscritto un contratto di locazione (cfr. consid. 2.10.) e che

utilizzava a fini illeciti (cfr. doc. V6: sentenza 16 novembre 2009 della Corte

delle assise correzionali di __________) ammontavano a complessivi fr. 2'940.--

(cfr. doc. IX3).

Tenendo

conto che l’importo per il fabbisogno personale, per quanto attiene

all’assistenza sociale, corrispondeva a fr. 960.-- (cfr. consid. 2.3.), le

spese a cui doveva provvedere erano pari perlomeno alla somma di fr. 3'900.--

(fr. 2'940.-- + fr. 960.--).

Il

ricorrente faceva fronte a tale importo con le prestazioni assistenziali di

circa fr. 2'000.-- per i mesi da aprile a ottobre 2006 e di circa fr. 1'900.--

per i mesi da giugno a novembre 2007 (cfr. doc. V4). E’ altamente verosimile

che la parte scoperta di fr.1'900.--/2'000.-- fosse finanziata dalle entrate

connesse ai subaffitti.

E’

pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile del ricorrente, il calcolo delle prestazioni assistenziali

andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di

conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente

percepito indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti ai periodi da

aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007.

2.12

Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

L’USSI ha

ordinato all’insorgente il rimborso degli importi interi delle prestazioni

assistenziali ricevute nel periodo aprile-ottobre 2006 di fr. 2'063.-- al mese

da aprile a giugno 2006 e di fr. 2'047.-- mensili da luglio a ottobre 2006,

come pure nel lasso di tempo giugno-novembre 2007 di fr. 1'907.-- al mese, per

un ammontare complessivo di fr. 25'819.-- (cfr. consid. 1.1.; doc. V4).

Tenuto conto di tutto quanto emerso in sede penale e considerato che

il ricorrente, nei periodi in questione, disponeva di almeno due appartamenti che

subaffittava a terzi (cfr. consid. 2.10.; 2.11.), non presta fianco a critiche

la conclusione dell’amministrazione secondo cui il medesimo ha percepito la

somma di fr. 2'400.-- al mese, corrispondente alle entrate quale

controprestazione per aver alloggiato, come subinquilini, perlomeno due persone

per quattro settimane a fr. 300.-- alla settimana, come dallo stesso ammesso

davanti alla Polizia cantonale (fr. 300.-- x 4 settimane x 2 persone; cfr. doc.

IX8; IX3).

L’ammontare

di fr. 2'400.-- è superiore agli importi delle prestazioni assistenziali

mensili versate a RI 1 nei periodi in questione, ossia da aprile a ottobre 2006

e da giugno a novembre 2007 e corrispondenti alla lacuna di reddito Las

presentata nei conteggi 2006 e 2007 da quest’ultimo in assenza del computo

degli introiti derivanti dai subaffitti (cfr. doc. 68-70; 158-160).

La decisione su reclamo

del 22 settembre 2011, nella misura in cui ha confermato l’ordine di

restituzione di fr. 25'819.-- del 15 dicembre 2010, deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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