42.2011.31
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20 giugno 2012Italiano38 min
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Numero d'incarto:
42.2011.31
Data decisione, Autorità:
20.06.2012, TCA
Titolo:
Restit.di prest.assistenz. da 4a10(06 e da 6a11/07,poiché da una sent.penale emerso che in quei periodi disponeva di introiti da subaffitti.Rispettato term.di perenz. di 1 anno(ord.di rest.emesso 13 mesi dopo sent.pen.1 mese per averne conoscenza).Corretta entità rest.Entrate almeno=AS ricevuta
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
REDDITO COMPUTABILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
SUBLOCAZIONE
art. 97 CPS
art. 6 LAPS
art. 26 LAPS
art. 36 cpv. 1 LAPS
art. 22 LAS
art. 36 LAS
art. 67 agg. 68 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.31
rs
Lugano
20 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 settembre
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 22
settembre 2011 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 15
dicembre 2010 (cfr. doc. V4) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire
l’importo di fr. 25’819.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di
prestazioni assistenziali da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007.
L’amministrazione
ha motivato la propria decisione, rilevando che dalla sentenza del 16 novembre
2009 emessa dalla Corte di assise correzionali di __________ è emerso che nei
periodi febbraio-ottobre 2009 e giugno-novembre 2007 RI 1 ha avuto un guadagno mensile di almeno fr. 2'400.-- per pigioni di più appartamenti non segnalato
all’amministrazione (cfr. doc. A; V4).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 22 settembre 2011 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato la richiesta di restituzione con
le seguenti argomentazioni:
"
Da parte dell’Ufficio Sostegno Sociale e
dell’inserimento vengono indicati degli importi senza comprovarli minimamente.
Tutte le somme che
dovevano corrispondere ai miei presunti redditi vengono ipotizzate senza la
benché minima spiegazione oggettiva.
Chiaro quindi che la
sicurezza del diritto non permette di giungere a ordinare la restituzione della
somma pari a fr. 25'819.-.
E’ sì vero che il
sottoscritto con sentenza del 16 novembre 2009, a pagina 13 punto 1.1. è stato riconosciuto colpevole di avere subaffittato degli appartamenti.
La Corte non cita in
nessuna forma nella sentenza del 16 novembre 2009 degli importi o presunti
redditi percepiti, ma bensì scrive a pagina 13 punto 1.1.:
conseguendo
o facendosi promettere una pigione in manifesta sproporzione economica con la
propria prestazione.
Di per sé è significativo
quanto scritto dalla Corte il fatto di “farsi promettere” una pigione non
certifica con esattezza che il sottoscritto abbia percepito degli importi.
La decisione impugnata in
sostanza espone una situazione che non risulta neppure lontanamente comprovata.
Durante i miei arresti, le
varie indagini e le inchieste finanziarie sulla mia persona da parte della
Polizia e della magistratura durante tutto l’arco di tempo fino al processo
sono risultato nullatenente. Pertanto se vi fosse qualsiasi cosa di valore
sarebbe già confiscato e messo a verbale dalla Corte nella sentenza.
(…)
Aggiungo a scanso di
equivoci che non ho mai avuto un guadagno mensile come quello indicato, caso
contrario non avrei dovuto logicamente chiedere l’aiuto all’ufficio sostegno
sociale.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 10
gennaio 2012 l’amministrazione ha poi trasmesso alcuni documenti fra i quali la
sentenza del 16 novembre 2009 emessa dal Presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ (cfr. doc. V 1-6).
1.5. Pendente
causa questa Corte ha invitato l’USSI a inviare l’incarto completo del
ricorrente, in particolare tutti gli atti concernenti l’ordine di restituzione
come, ad esempio, il verbale di interrogatorio 30.10.2006 della polizia cantonale
citato nella risposta di causa e ogni altro atto dell’incarto penale in suo
possesso (cfr. doc. VII).
L’amministrazione
ha dato seguito a tale richiesta il 3 aprile 2012 (cfr. doc. IX 1-13).
1.6. Il 5 aprile
2012 il TCA ha assegnato all’insorgente un termine di dieci giorni per
esaminare gli atti penali trasmessi dall’USSI e presentare osservazioni scritte
in merito (cfr. doc. X).
Il
ricorrente è, tuttavia, rimasto silente.
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se il ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr.
25’819.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nei periodi da
aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla
legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 24 gennaio 2006, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS
ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le
système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre
2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle
opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con
le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino,
come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono
problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro
non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio
2006 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia
domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento
delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni persona supplementare
+ 269.--
-
+ 269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34)
Per
inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti
anche per l’anno 2007 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2007; BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28).
2.4. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari
per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.5. L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
1Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare
ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto
d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las,
afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
1L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori
del luogo di domicilio.”
2.6. Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a
emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato
sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).
2.8. Come visto
sopra, ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in virtù del
rinvio di cui all’art. 36 Las, il diritto di esigere la restituzione è perento dopo
un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione.
Il tenore
di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo
cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che
il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata
sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps.
In
particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002,
enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio
di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il
versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997
nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,
consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
Si
tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine
di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA
39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).
Fatti
I termini
di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag.
59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Al
riguardo l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24;
Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna
2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di
porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da
un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c
pag. 8; 111 V 135 consid.
3b pag. 136).“
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è
stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha
avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di
perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione,
dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i
presupposti per una restituzione erano dati.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V
579.
2.9. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince, da un lato, che la sentenza
penale della Corte delle assise correzionali di __________ da cui l’USSI ha
indicato di avere appreso in merito alle entrate dell’insorgente derivanti dal
subaffitto di più appartamenti nei periodi febbraio-ottobre 2009 e
giugno-novembre 2007 è stata emanata il 16 novembre 2009.
Dall’altro,
che l’ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite
da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007 è stato emesso
dall’amministrazione il 15 dicembre 2010.
Il provvedimento
del 15 dicembre 2010 con cui l’amministrazione ha chiesto al ricorrente il
rimborso di fr. 25'819.-- risale, dunque, a più di un anno dopo l’emissione
della sentenza del 16 novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________.
Al
riguardo va osservato che è vero che, quando l’amministrazione apprende una nuova
circostanza che rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore
decisione, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la
stessa è venuta a conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita
in giudicato.
Ad
esempio, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, nel caso in
cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha
emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un
periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di
perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il
provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa
giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che nel caso concreto la sentenza del 16 novembre
2009 della Corte delle assise correzionali di __________ non è stata intimata
all’USSI (cfr. doc. V6 pag. 16).
Pertanto,
considerato che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 15
dicembre 2010, ossia circa tredici mesi dopo la pronuncia penale, occorre
ritenere, senza che si riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un
lasso di tempo di un mese (16 novembre 2009 – 16 dicembre 2009) per venire a
conoscenza del giudizio dell’autorità penale riguardante l’insorgente risulta,
in ogni caso, ragionevole e nell’ambito del possibile (in proposito cfr. STCA
42.2009.5 del 5 maggio 2010 consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del
26 agosto 2011 consid. 5.5.).
Il
termine di perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps nella
fattispecie è così iniziato a decorrere, al più presto, il 16 dicembre 2009.
In simili
condizioni, allorché l’USSI ha emesso la decisione del 15 dicembre 2010 il
diritto alla restituzione delle prestazioni che il ricorrente avrebbe
indebitamente percepito da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007 non
era, dunque, ancora perento già applicando il termine di perenzione relativa di
un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.
In
concreto può, perciò, restare aperta la questione di sapere se possa essere
applicato, per analogia all’art. 25 cpv. 2 LPGA, un termine di perenzione più
lungo in ragione del fatto che il credito derivi da un atto punibile per il
quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo oppure no
(riguardo all’applicazione di un termine di perenzione più lungo nel caso di
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo invece del termine di perenzione relativa di 1 anno cfr. DTF 113 V
256 segg.; U. Kieser, op cit., ad art. 25, n. 42).
A tale
proposito è comunque utile rilevare che la Laps, in particolare l’art. 26, non
contempla una regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
L’art. 36
cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni penali e più specificatamente le
contravvenzioni, enuncia, però, che chi con indicazioni incomplete od
inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o
per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di
serbare il segreto; è punito con la multa
fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.
Inoltre giusta
l’art. 97 CP:
" 1 L’azione penale si prescrive:
a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a
vita;
b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena
detentiva superiore a tre anni;
c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.”
Nel caso
di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come
nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale di prescrive in sette
anni.
Tale
termine risulta più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.
Va,
altresì, evidenziato che carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente
agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni
derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine di
perenzione più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (1 anno) e
assoluta (5 anni), di cui agli art. 25 LPGA e 26 Laps (cfr. STF 8C_592/2007 del
20 agosto 2008 consid. 5, DTF 113 V 256).
2.10. Per quanto
riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che il ricorrente,
con sentenza del 16 novembre 2009, cresciuta in giudicato incontestata, è stato
condannato dal Presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
oltre che per tentata truffa, falsità in documenti, ripetuta incitazione
all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale, ripetuta infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e per sviamento della
giustizia, per:
"
(…)
1.1.
usura aggravata
siccome
commessa per mestiere, agendo da solo che in correità con __________ e __________,
a __________ __________ e __________, nel periodo gennaio 2006 / 15.4.2008,
sfruttando il loro stato di bisogno o di dipendenza, subaffittato, sia
singolarmente che contemporaneamente, ad almeno 10 persone di nazionalità
brasiliana e 1 di nazionalità rumena sprovviste di validi permessi di soggiorno
e di Polizia, 5 diversi appartamenti, conseguendo o facendosi promettere una
pigione in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
1.2.
tratta di esseri umani
1.2.1. a
__________, __________ e __________, nel periodo gennaio 2006/ 30.11.2006, per
favorire l’altrui libidine, esercitato la tratta di almeno 7 persone di
nazionalità brasiliana dedite alla prostituzione in 4 diversi appartamenti;
1.2.2. a __________, e __________, nel periodo 1.12.2006 / 15.4.2008, come
reclutante, offerente o intermediario, fatto commercio a scopo di sfruttamento
del loro lavoro di almeno 1 persona di nazionalità brasiliana e di 1 di
nazionalità rumena dedite alla prostituzione, in 2 diversi appartamenti;
Considerandi
(…).” (doc. V6: sentenza 72.2009.30 del 16
novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________ pag. 13)
Per
questi reati egli è stato condannato:
"
(…)
3.1
richiamata la sentenza 6.12.2006 della Pretura
penale del Cantone Ticino, __________, trattandosi di pena parzialmente
aggiuntiva, alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi a valere quale pena unica
ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
3.2
al pagamento di una multa di fr. 5'000.-
(cinquemila) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà
sostituita con una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni;
4.
la
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono a carico del
condannato in ragione di 9/10, la rimanenza a carico dello stato.
5.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a RI 1 è sospesa e al condannato è impartito un
periodi di prova di anni 4 (quattro).
6.
E’ ordinata la confisca di una fattura
falsificata.” (doc. V6 pag. 14-15)
La
sentenza penale del 16 novembre 2009 non fornisce particolari precisazioni
circa gli introiti conseguiti dal subaffitto di più appartamenti, in quanto le
parti, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 vCPP, hanno rinunciato
alla motivazione scritta (cfr. sentenza 16 novembre 2009 pag. 12).
In un
messaggio di posta elettronica del 22 settembre 2011 inviato ai funzionari
dell’USSI l’avv. __________, giurista USSI, ha precisato che:
"
(…)
La decisione ha considerato
come reddito la pigione accertata dall’istruttoria e decisione penale ma come
spesso accade non ha chiarito le entrate ogni mese a fronte della prestazione
assistenziale. ODR incompleto.
Visto l’intero inc. si può
dire che nei periodi interessati ha almeno incassato CHF 300.-- alla settimana
per due appartamenti (300.-- x 4 x 2= 2'400.--). La cifra supera le prestazioni
assistenziali.
Gli appartamenti sono poi
diventati tre.” (Doc. V2).
Inoltre
nella risposta di causa l’USSI ha osservato che:
"
(…)
Alla luce degli
accertamenti ufficiali svolti nell’inchiesta penale (cfr. verbale di
interrogatorio 30.10.2006 Polizia cantonale pag. 3/13 e 4/13) e riportati dalla
decisione 16.11.2009 della Corte di assise correzionali, risulta, in concreto,
che il sig. RI 1 è stato riconosciuto colpevole di aver messo a disposizione
degli appartamenti per i quali ha chiesto e ricevuto il pagamento delle
relative pigioni. Risulta che tali pigioni ammontavano a un importo che
corrisponde almeno a CHF 1'200 mensili per ospite nel periodo da febbraio a
ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007, dalle testimonianze e dall’audizione
dello stesso sig. RI 1 (cfr. verbale di interrogatorio 30.10.2006 Polizia
cantonale pag. 3/13 e 4/13). Risulta, quindi, come da lui ammesso, che il
ricorrente ha ricevuto un affitto settimanale di almeno CHF 300 e quindi
mensile di CHF 1'200.- da ogni ospite (almeno 4) dei suoi tre appartamenti,
incassati personalmente. Anche considerando gli affitti, risulta un reddito di
almeno CHF 2'400.- mensile, eccedente la prestazione di assistenza, quindi
indebita.” (Doc. III)
Dagli
atti penali in possesso dell’amministrazione e richiamati dal TCA (cfr. consid.
1.5
), in particolare dal verbale di interrogatorio dell’insorgente da parte
della Polizia cantonale del 30 ottobre 2006, si evince, in effetti, in primo
luogo, che l’insorgente aveva locato un appartamento di due locali a __________,
un appartamento di due locali a __________ e dal settembre 2006 un monolocale a
__________ che egli subaffittava a terzi (a due persone al massimo nello stesso
periodo a __________, a due persone al massimo nello stesso periodo a __________
e una persona al massimo in un determinato periodo a __________), i quali vi
esercitavano la prostituzione (cfr. doc. IX8 pag. 3/13; IX10; IX11; IX6).
In
secondo luogo, che egli chiedeva a ogni persona una tariffa settimanale di in
media fr. 300.-- (cfr. doc. IX8 pag. 3/13)
Il 30
ottobre 2006 il ricorrente ha, altresì, dichiarato:
"
(…)
A dipendenza della
disponibilità e del permesso di lavoro e documento europeo posso procedere a
consegnare le chiavi di un appartamento, per quanto riguarda il periodo di
soggiorno variano da giorni a settimane. A dipendenza di alcune persone che
volontariamente mi danno un anticipo di Fr. 300/400.-, di norma mi chiamano
quando hanno disponibilità finanziaria. Io non ho un giorno fisso per andare a
riscuotere l’affitto. Io non compilo nessuna ricevuta, nessuno me l’ha mai
chiesta. Per quanto concerne il ritiro dell’affitto settimanale procedo
personalmente. Ribadisco di non avere mai mandato terze persone (uomini o
donne) a ritirare l’affitto negli appartamenti sopra descritti.” (Doc. IX8)
Dal
verbale d’interrogatorio dell’8 maggio 2008 del ricorrente da parte della
Polizia cantonale emerge, poi, quanto segue:
"
(…)
Rispondo che è mia prassi
incassare dai miei subinquilini la pigione con cadenza settimanale. Ciò è
determinato dal fatto che non ho richieste per periodi inferiori alla settimana
e che non accetto retribuzioni mensili.
Mediamente chiedo quindi
settimanalmente una pigione di circa CHF 400.-. Posso confermare che comunque
all’interno degli appartamenti ho alloggiato anche due prostitute
contemporaneamente, richiedendo sempre la pigione di circa CHF 400.- a persona
a settimana.” (IX3)
2.11
Alla luce di
quanto appena esposto, risulta che il ricorrente nei periodi da aprile a
ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007, nei quali ha beneficiato di
prestazioni assistenziali di fr. 2'063.-- al mese da aprile a giugno 2007, di
fr. 2'047.-- mensili da luglio a ottobre 2006 e di fr. 1'907.-- da giugno a
novembre 2007 (cfr. doc. V4), a differenza di quanto considerato nei relativi
conteggi del 2006 e del 2007 in cui a titolo di reddito non si è computato
alcunché (cfr. doc. 68 – 70; 158 – 160), disponeva di entrate connesse al
subaffitto di due, rispettivamente tre appartamenti.
Inoltre,
contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente nel ricorso, e meglio che
i redditi attribuitigli non sarebbero stati comprovati (cfr. doc. I),
l’effettiva riscossione degli introiti menzionati, è dimostrata, a prescindere dall’indicazione
del ricorrente secondo cui durante le indagini non è stato trovato alcun denaro
(cfr. doc. I; V3), da un lato, dalle dichiarazioni del medesimo in sede di
interrogatorio davanti alla Polizia cantonale del 30 ottobre 2006 e dell’8
maggio 2008.
In
effetti RI 1 ha asserito che, salvo alcune persone che gli davano
volontariamente un anticipo di fr. 300.--/400.--, di norma lo chiamavano quando
avevano disponibilità finanziaria e di aver proceduto personalmente al ritiro
dell’affitto settimanale (cfr. doc. IX8).
Inoltre
egli ha affermato che era sua prassi incassare dai suoi subinquilini la pigione
con cadenza settimanale (cfr. doc. IX3).
Dall’altro,
dal fatto che dal verbale di interrogatorio dell’8 maggio 2008 si evince che le
pigioni a suo carico concernenti gli appartamenti in relazione ai quali aveva
egli stesso sottoscritto un contratto di locazione (cfr. consid. 2.10.) e che
utilizzava a fini illeciti (cfr. doc. V6: sentenza 16 novembre 2009 della Corte
delle assise correzionali di __________) ammontavano a complessivi fr. 2'940.--
(cfr. doc. IX3).
Tenendo
conto che l’importo per il fabbisogno personale, per quanto attiene
all’assistenza sociale, corrispondeva a fr. 960.-- (cfr. consid. 2.3.), le
spese a cui doveva provvedere erano pari perlomeno alla somma di fr. 3'900.--
(fr. 2'940.-- + fr. 960.--).
Il
ricorrente faceva fronte a tale importo con le prestazioni assistenziali di
circa fr. 2'000.-- per i mesi da aprile a ottobre 2006 e di circa fr. 1'900.--
per i mesi da giugno a novembre 2007 (cfr. doc. V4). E’ altamente verosimile
che la parte scoperta di fr.1'900.--/2'000.-- fosse finanziata dalle entrate
connesse ai subaffitti.
E’
pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile del ricorrente, il calcolo delle prestazioni assistenziali
andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Di
conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente
percepito indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti ai periodi da
aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007.
2.12
Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
L’USSI ha
ordinato all’insorgente il rimborso degli importi interi delle prestazioni
assistenziali ricevute nel periodo aprile-ottobre 2006 di fr. 2'063.-- al mese
da aprile a giugno 2006 e di fr. 2'047.-- mensili da luglio a ottobre 2006,
come pure nel lasso di tempo giugno-novembre 2007 di fr. 1'907.-- al mese, per
un ammontare complessivo di fr. 25'819.-- (cfr. consid. 1.1.; doc. V4).
Tenuto conto di tutto quanto emerso in sede penale e considerato che
il ricorrente, nei periodi in questione, disponeva di almeno due appartamenti che
subaffittava a terzi (cfr. consid. 2.10.; 2.11.), non presta fianco a critiche
la conclusione dell’amministrazione secondo cui il medesimo ha percepito la
somma di fr. 2'400.-- al mese, corrispondente alle entrate quale
controprestazione per aver alloggiato, come subinquilini, perlomeno due persone
per quattro settimane a fr. 300.-- alla settimana, come dallo stesso ammesso
davanti alla Polizia cantonale (fr. 300.-- x 4 settimane x 2 persone; cfr. doc.
IX8; IX3).
L’ammontare
di fr. 2'400.-- è superiore agli importi delle prestazioni assistenziali
mensili versate a RI 1 nei periodi in questione, ossia da aprile a ottobre 2006
e da giugno a novembre 2007 e corrispondenti alla lacuna di reddito Las
presentata nei conteggi 2006 e 2007 da quest’ultimo in assenza del computo
degli introiti derivanti dai subaffitti (cfr. doc. 68-70; 158-160).
La decisione su reclamo
del 22 settembre 2011, nella misura in cui ha confermato l’ordine di
restituzione di fr. 25'819.-- del 15 dicembre 2010, deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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