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Decisione

42.2011.32

Irricevibilità di un ricorso al TCA contro una decisione su reclamo che ha confermato la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente, in quanto l'insorgente ha chiesto solo il co

9 gennaio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

42.2011.32

Data decisione, Autorità:

09.01.2012, TCA

Titolo:

Irricevibilità di un ricorso al TCA contro una decisione su reclamo che ha confermato la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente, in quanto l'insorgente ha chiesto solo il condono dell'importo da rimborsare

CONDONO

IRRICEVIBILITÀ

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI

art. 26 LAPS

art. 33 LAPS

art. 36 LAS

art. 65 LAS

Raccomandata

Incarto n.

42.2011.32

DC/sc

Lugano

9 gennaio

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2011

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 20 ottobre

2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento

delle prestazioni sociali

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su reclamo del 20 ottobre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 27 gennaio

2011 con la quale aveva chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 14’547, a titolo

di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo settembre 2009

– settembre 2010 (cfr. doc. A e doc. B).

1.2. Contro la

decisione su reclamo l’interessata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al

TCA nel quale il suo patrocinatore chiede il condono dell’importo da restituire

(cfr. doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 10 giugno 2011 l’USSI ha rilevato:

"

(…)

1.

La signora RI 1 da settembre 2009 a settembre 2010 ha beneficiato di prestazioni di assistenza di CHF 1'223.-- mensili secondo la

Legge sull'assistenza sociale (LAS), per un totale di CHF 15'899.-- e nello

stesso periodo essa ha ricevuto le rendite completive mensili di CHF 1'119.-- relative

all'Assicurazione invalidità dei genitori per un importo totale di CHF

14'547.--. Di conseguenza le sono state versate dall'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento (USSI) prestazioni assistenziali in eccesso per un

importo di CHF 14’547.- .

L'USSI con ordine di restituzione 27 gennaio 2011 ha quindi chiesto il rimborso di tale importo.

Considerandi

2.

Con la decisione su reclamo qui impugnata,

considerato che secondo il Codice civile vige l'obbligo di mantenimento da

parte dei genitori per i figli agli studi in prima formazione, che nel caso in

esame l'AI aveva versato una rendita completiva per la figlia connessa alla

rendita AI dei genitori e che tale rendita serviva al suo mantenimento, l'USSI

ha stabilito che era corretto considerare tale rendita per il mantenimento

della figlia che vive presso i genitori quale riduzione delle sue prestazioni

assistenziali, in quanto il suo fabbisogno era parzialmente coperto nella

misura di tale prestazione. La decisione oggetto del reclamo è quindi stata

confermata e il reclamo respinto.

L'amministrazione ha inoltre esplicitamente

chiarito che la domanda di condono avanzata unitamente al reclamo, sarebbe

stata decisa con separata decisione una volta divenuta definitiva la decisione

del reclamo.

3.

Con il ricorso qui in oggetto, la ricorrente

impugna dinanzi al TCA la decisione su reclamo indicando e argomentando che

sono date le condizioni del condono.

In tal modo il Tribunale dovrebbe valutare le

condizioni del condono senza una precedente decisione di condono

dell'amministrazione, ciò che non rispetta la procedura.

4.

Si chiede quindi di respingere il ricorso contro

la decisione su reclamo in quanto la decisione è corretta e il ricorso è

infondato.

Rispettivamente si chiede di non entrare nel

merito del ricorso, il quale di fatto configura una richiesta di condono, sulla

quale deve decidere dapprima l'amministrazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3

Laps." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

La ricorrente ha solo chiesto il condono dell’importo da

restituire (cfr. doc. I pag. 3).

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

L’amministrazione

si è peraltro già impegnata ad esaminare la domanda di condono e ad emettere la

relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà cresciuta in

giudicato (cfr. Doc. A punto 2; consid. 1.3).

Il

presente ricorso è pertanto irricevibile.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso

è irricevibile.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non vengono assegnate ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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