42.2011.32
Irricevibilità di un ricorso al TCA contro una decisione su reclamo che ha confermato la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente, in quanto l'insorgente ha chiesto solo il co
9 gennaio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
42.2011.32
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, TCA
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso al TCA contro una decisione su reclamo che ha confermato la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente, in quanto l'insorgente ha chiesto solo il condono dell'importo da rimborsare
CONDONO
IRRICEVIBILITÀ
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 26 LAPS
art. 33 LAPS
art. 36 LAS
art. 65 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.32
DC/sc
Lugano
9 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 ottobre
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento
delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 20 ottobre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 27 gennaio
2011 con la quale aveva chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 14’547, a titolo
di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo settembre 2009
– settembre 2010 (cfr. doc. A e doc. B).
1.2. Contro la
decisione su reclamo l’interessata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al
TCA nel quale il suo patrocinatore chiede il condono dell’importo da restituire
(cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 10 giugno 2011 l’USSI ha rilevato:
"
(…)
1.
La signora RI 1 da settembre 2009 a settembre 2010 ha beneficiato di prestazioni di assistenza di CHF 1'223.-- mensili secondo la
Legge sull'assistenza sociale (LAS), per un totale di CHF 15'899.-- e nello
stesso periodo essa ha ricevuto le rendite completive mensili di CHF 1'119.-- relative
all'Assicurazione invalidità dei genitori per un importo totale di CHF
14'547.--. Di conseguenza le sono state versate dall'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento (USSI) prestazioni assistenziali in eccesso per un
importo di CHF 14’547.- .
L'USSI con ordine di restituzione 27 gennaio 2011 ha quindi chiesto il rimborso di tale importo.
Considerandi
2.
Con la decisione su reclamo qui impugnata,
considerato che secondo il Codice civile vige l'obbligo di mantenimento da
parte dei genitori per i figli agli studi in prima formazione, che nel caso in
esame l'AI aveva versato una rendita completiva per la figlia connessa alla
rendita AI dei genitori e che tale rendita serviva al suo mantenimento, l'USSI
ha stabilito che era corretto considerare tale rendita per il mantenimento
della figlia che vive presso i genitori quale riduzione delle sue prestazioni
assistenziali, in quanto il suo fabbisogno era parzialmente coperto nella
misura di tale prestazione. La decisione oggetto del reclamo è quindi stata
confermata e il reclamo respinto.
L'amministrazione ha inoltre esplicitamente
chiarito che la domanda di condono avanzata unitamente al reclamo, sarebbe
stata decisa con separata decisione una volta divenuta definitiva la decisione
del reclamo.
3.
Con il ricorso qui in oggetto, la ricorrente
impugna dinanzi al TCA la decisione su reclamo indicando e argomentando che
sono date le condizioni del condono.
In tal modo il Tribunale dovrebbe valutare le
condizioni del condono senza una precedente decisione di condono
dell'amministrazione, ciò che non rispetta la procedura.
4.
Si chiede quindi di respingere il ricorso contro
la decisione su reclamo in quanto la decisione è corretta e il ricorso è
infondato.
Rispettivamente si chiede di non entrare nel
merito del ricorso, il quale di fatto configura una richiesta di condono, sulla
quale deve decidere dapprima l'amministrazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3
Laps." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
La ricorrente ha solo chiesto il condono dell’importo da
restituire (cfr. doc. I pag. 3).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
L’amministrazione
si è peraltro già impegnata ad esaminare la domanda di condono e ad emettere la
relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà cresciuta in
giudicato (cfr. Doc. A punto 2; consid. 1.3).
Il
presente ricorso è pertanto irricevibile.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il ricorso
è irricevibile.
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non vengono assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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