42.2011.33
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 maggio 2012Italiano25 min
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Numero d'incarto:
42.2011.33
Data decisione, Autorità:
07.05.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_485/2012, 28.06.2012
Titolo:
Restit.alimenti anticipati per figli,poiché da accert.della Polizia e dal procedim.penale emerso che il marito/padre ha sempre abitato con moglie e figli.Quanto addotto dalla moglie rimasto peraltro semplice allegaz.di parte non suffragata da prove.Inoltre nessuna osserv.del marito chiamato in causa
ALIMENTI
ANTICIPO
GRATUITO PATROCINIO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 293 cpv. 2 CC
art. 3 agg. 14 LAG
art. 27 LAS
art. 27 cpv. 3 LAS
art. 28 cpv. 2 LPTCA
art. 1 RAIA
art. 4segg. RAIA
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.33
rs
Lugano
7 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la sentenza del 9 novembre 2011 emanata
da
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona
in relazione alla decisione del 17 agosto 2011 dell'
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di
Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (restituzione di alimenti
anticipati per i figli minorenni)
in relazione al caso: PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 agosto 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(in seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 64'679.75
relativo ad alimenti ricevuti nel periodo dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2011
(cfr. doc. 53).
1.2. Il 9
novembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso inoltrato da RI 1 contro
la citata decisione (cfr. doc. A).
Al
riguardo l'esecutivo si è in particolare così espresso:
"
(…)
6. Nella
fattispecie la ricorrente contesta i fatti accertati dall’USSI secondo i quali PI
1, obbligato inadempiente al versamento degli alimenti per i figli minorenni,
avrebbe sempre convissuto con la moglie.
A torto.
Dal
verbale redatto in occasione dell’interrogatorio avvenuto davanti al Segretario
giudiziario – su delega del procuratore Pubblico – nell’ambito del procedimento
penale avviato nei confronti di PI 1 per titolo di trascuranza degli obblighi
di mantenimento in relazione alla querela sporta dall’USSI, è emerso quanto
segue:
" Il verbalizzante mi dice che da ricerche intraprese
figura che io risiedo a __________ presso mia moglie da parecchio tempo. Il verbalizzante
mi chiede da quanto tempo risiedo in __________
Rispondo che sono
sempre stato lì."
Alla luce
di tali chiare risultanze, occorre concludere che durante il periodo di
erogazione delle prestazioni di anticipo della pensione alimentare in favore
dei figli della ricorrente, suo marito conviveva con quest’ultima presso il
domicilio coniugale.
RI 1,
d’altro canto, si limita soltanto ad affermare il contrario, senza minimamente
sostanziare la sua smentita.
Ne
consegue che, ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 LAS, l’anticipo avrebbe dovuto essere
sospeso. Le prestazioni alimentari sono state pertanto indebitamente percepite
e come tali vanno restituite in applicazione combinata degli art. 11 cpv. 2
RAIA e 36 LAS. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la
sentenza del Consiglio di Stato RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sentenza del
9 novembre 2011 del Consiglio di Stato e della decisione del 17 agosto 2011
dell’USSI.
L’insorgente
ha, altresì, postulato di essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha addotto che:
"
(…)
2) Prima di tutto occorre sottolineare che la presa di decisione,
assolutamente penalizzante per una madre separata con tre figli a carico, viene
giustificata sula base di una dichiarazione resa dal marito di cui la signora RI
1 non è mai stata messa al corrente da nessuno.
La signora RI 1, che
riesce a malapena a leggere e scrivere, si è rivolta (comprensibilmente turbata)
al sottoscritto legale chiedendo aiuto per ristabilire ordine e giustizia nella
sua situazione.
Come si evince da
documentazione ufficiale e oggettiva versata agli atti:
> la
separazione fra i coniugi è stata regolarmente omologata con sentenza 14
gennaio 2005 della Pretura di __________ (Doc. B):
> il marito,
al momento della separazione si era trasferito a __________, per poi
domiciliarsi a __________ dove risiede ininterrottamente dal 1 gennaio 2007
(Doc. C e D).
La decisione impugnata
va quindi annullata a fronte di simile chiara e oggettiva documentazione
ufficiale.
3) La signora RI 1 non nega che il padre dei suoi figli spesso viene
a far visita a quest’ultimi a __________. Tuttavia un regolare e sano esercizio
del diritto di visita dovrebbe essere premiato a fronte di tante famiglie e
situazioni disastrate: in altre parole non dovrebbe penalizzare in maniera
tanto incisiva una madre che da sola cresce tre figli.
Si
sottolinea da sola poiché il padre da anni non vive più in famiglia e
sinceramente non si capisce come abbia potuto rendere al magistrato
un’affermazione tanto netta che non viene condivisa né riconosciuta dalla
ricorrente poiché non vera.
Il
ricorso va quindi accolto poiché la decisione di rimborso si basa unicamente su
una sola dichiarazione resa per di più in maniera unilaterale dal signor PI 1
senza neppure coinvolgere la diretta interessata. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 2 gennaio 2012 l'USSI ha proposto di respingere il ricorso con
argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.5. Anche il
Consiglio di Stato nella risposta dell’8 febbraio 2012 propone di respingere l’impugnativa,
rilevando di non avere alcuna particolare osservazione da formulare e
riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute
nell’impugnata decisione (cfr. doc. V).
1.6. Il 29
febbraio 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria della ricorrente (cfr. doc. X + 1).
1.7. Il 1° marzo
2012 il Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di PI 1,
assegnandogli un termine di 15 giorni per esaminare l’intero incarto e determinarsi
in merito (cfr. doc. XI).
La
raccomandata del 1° marzo 2012 non è stata ritirata da PI 1 ed è stata rinviata
dalla Posta a questa Corte, la quale ha nuovamente spedito il decreto di
chiamata in causa al marito dell’insorgente tramite posta prioritaria (cfr.
busta di intimazione).
PI 1 è,
tuttavia, rimasto silente.
in
diritto
2.1. L'art. 65
cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociale (Las) stabilisce che contro la
decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la
decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.
Il TCA è
quindi competente per trattare il presente tempestivo ricorso.
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr.
64'679.75.--, corrispondenti ad alimenti anticipati alla stessa per i figli nel
periodo dal mese di aprile 2008 al mese di luglio 2011.
Giusta
l’art. 293 cpv. 2 CC il diritto pubblico disciplina il pagamento di
anticipi quando i genitori non adempiono al loro obbligo di mantenimento del
figlio.
La disposizione non ha
carattere normativo, limitandosi in sostanza a riprendere una riserva
(impropria) a favore del diritto pubblico cantonale (art. 6 cpv. 1 CC), e non
obbliga i Cantoni a prevedere un sistema di anticipazioni sui contributi di
mantenimento (cfr. STF 1P.298/2005 del 4 ottobre 2005 consid. 2.5.; DTF 106 II 283
consid. 3, 112 Ia 251 consid. 3).
Nel
Cantone Ticino l'art. 27 cpv. 1 Las prevede che lo Stato garantisce, nei limiti
delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e
l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al
pagamento.
L'art. 27
cpv. 2 Las precisa che l'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale
propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso
da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario
nei confronti dell'obbligato al pagamento.
Infine,
secondo l'art. 27 cpv. 3 Las, l'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a
convivere.
Il
Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli
minorenni (RAIA) all'art. 1 cpv. 1 attribuisce all'USSI la competenza per
l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 della
Las.
Giusta il
cpv. 2 in particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti
dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del
Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando
l’obbligato non provvede al regolare versamento.
L'art. 4
RAIA prevede, poi, che l'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i figli
minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo
mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.
L'art. 6
del RAIA stabilisce il genitore che richiede il versamento dell'anticipo, come
pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente
all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione
prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.
Secondo
l'art. 7 cpv. 1 del RAIA, la domanda dell'anticipo implica la concessione del
diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere
gli alimenti per i figli minorenni.
L'Ufficio
provvede, previa diffida all'obbligato degli alimenti dovuti. Eventuali
differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2).
L'Ufficio
rappresenta lo Stato nella relative cause giudiziarie (cpv. 3).
Ai sensi
dell’art. 8 RAIA l’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato
di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS).
Infine, secondo
l'art. 11 RAIA, l'anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata
presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere
(cpv. 1). Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati (cpv.
2). È riservata l'azione penale (cpv. 3).
2.3. Nella
presente fattispecie dagli atti dell'incarto risulta che tra RI 1 e PI 1,
unitisi in matrimonio il 18 novembre 1994, è stata pronunciata la separazione
personale con sentenza del 14 gennaio 2005 emessa dal Pretore della Giurisdizione
di __________ (cfr. doc. B).
Fatti
I tre
figli nati dalla loro unione, __________ (1.11.1994), __________ (21.6.1997) e __________
(12.11.2003), sono stati affidati alla madre con l’esercizio esclusivo
dell’autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita (cfr. doc. B).
Contestualmente
il Pretore ha pure omologato la convenzione sulle “Conseguenze accessorie alla
separazione legale per tempo indeterminato” da cui emerge, segnatamente, da un
lato, che il marito si era trasferito a __________ in un’altra abitazione
rispetto a quella coniugale di __________.
Dall’altro,
che a titolo di contributo alimentare il padre, fino alla maggiore età o
all’indipendenza economica dei figli, è tenuto a versare anticipatamente ogni
mese direttamente nelle mani della madre i seguenti importi a titolo di
contributo alimentare:
-
fr. 600 per il figlio __________ (assegno
compreso);
-
fr. 600 per il figlio __________ (assegno
compreso);
-
fr. 400 per la figlia __________ (assegno
compreso).
Per la
moglie è stata prevista una pensione alimentare di fr. 700 al mese.
E’ stato,
inoltre, precisato che gli importi degli alimenti sarebbero stati annualmente
adeguati all’indice nazionale (cfr. doc. B).
Nell’aprile
2008 RI 1 ha richiesto all’USSI – Servizio ricuperi, anticipo alimenti e
contabilità l’anticipo degli alimenti per i suoi tre figli ai sensi dell’art.
27 Las (cfr. doc. 1), in quanto il padre, che dal gennaio 2007 risultava
essersi trasferito a __________ (cfr. doc. 36), non provvedeva a corrispondere
i contributi alimentari dovuti (cfr. doc. 20; 21; 23
L’USSI -
Servizio anticipo alimenti ha accolto la domanda della ricorrente,
anticipandole il versamento degli alimenti a favore di __________, __________ e
__________ dall’aprile 2008 al luglio 2011 (cfr. doc. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14,
15; 16; 17; 18; 19; 53 p.to 4).
Il 4
agosto 2008 l’USSI - Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità, in
virtù della cessione della pretesa di alimenti sottoscritta dalla rappresentante
legale dei figli, ovvero la madre (cfr. art. 289 cpv. 2 CC; doc. 3; 4; 5), ha
inoltrato al Ministero Pubblico una querela penale nei confronti di PI 1 per
trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CPS (cfr. doc. 37).
Il
Procuratore Pubblico __________, con uno scritto dell’8 settembre 2008, prima
di procedere alla formalizzazione del procedimento penale, ha diffidato il
marito dell’insorgente a pagare gli alimenti sanciti in via giudiziaria o
comunque a mettersi in contatto con l’USSI al fine di liquidare la vertenza,
assegnandogli un termine fino al 10 ottobre 2008 (cfr. doc. 38).
Il 16
ottobre 2008 l’Ufficio resistente ha informato il Ministero Pubblico che PI 1
non l’ha contattato, né ha provveduto a effettuare alcun versamento (cfr. doc.
39).
Il
Procuratore Pubblico __________, il 2 aprile 2009, ha citato il marito della ricorrente a comparire dinanzi al Segretario giudiziario __________
per essere interrogato quale querelato (cfr. doc. 40).
Il
medesimo, tuttavia, non si è presentato (cfr. doc.40).
Il 22
aprile 2009 il Segretario giudiziario __________ ha segnalato a __________
dell’USSI Servizio ricuperi e anticipo alimenti che il Procuratore Pubblico __________,
in relazione ad PI 1, aveva disposto una ricerca di soggiorno (cfr. doc. 41).
L’Ufficio
resistente, il 9 marzo 2011, ha chiesto al Ministero Pubblico la riattivazione
del procedimento penale nei confronti del marito della ricorrente (cfr. doc.
43).
Inoltre
il 12 maggio 2011 __________ del Comune di __________, rispondendo a una
richiesta dell’USSI (cfr. doc. 47), ha trasmesso a quest’ultimo un messaggio di
posta elettronica del 27 aprile 2011 della Gendarmeria della Polizia cantonale
di __________ del seguente tenore:
"
(…) abbiamo effettuato accertamenti in merito a PI
1.
Stando alle dichiarazioni
dei vicini di casa, lo stesso viene visto spesso presso l’abitazione di __________
in Via __________, tanto che a loro sembra abitare proprio presso questo
indirizzo.
Inoltre, all’inizio del
mese di aprile PI 1 è stato oggetto di intervento da parte del Reparto Mobile.
Alla pattuglia intervenuta lo stesso ha dichiarato di avere domicilio in
Canton __________ (__________), ma che di fatto abita a __________ per stare
vicino ai figli. (…)" (Doc. 48; la sottolineatura è del redattore)
Il
Procuratore Pubblico __________, il 16 maggio 2011, ha, poi, citato nuovamente __________ a comparire dinanzi al Segretario giudiziario __________
per essere interrogato in veste di imputato (cfr. doc. 49).
Anche
questa volta lo stesso non si è presentato (cfr. doc.49).
Il 14
luglio 2011, in seguito a mandato di accompagnato coattivo eseguito presso l’abitazione
di __________, PI 1 è comparso davanti al Segretario giudiziario __________
(cfr. doc. 52).
Dal
verbale di interrogatorio dell’imputato si evince che:
"
(…)
A domanda del
verbalizzante rispondo che normalmente vivo a __________ ma saltuariamente, a
seconda del lavoro, mi stabilisco a __________ presso mia moglie.
Il verbalizzante mi chiede
come mai tutta la corrispondenza inviatami a __________, a partire da aprile
2008, non ha mai dato nessun riscontro.
Rispondo che io mi reco
a __________ unicamente al sabato. Inoltre la mia
casella si trova all’interno della Posta per cui non sempre posso entrare a
ritirare la corrispondenza.
Il verbalizzante mi
conferma che in data 3 aprile 2011, a mezzanotte son stato fermato a __________
dalla polizia a seguito di una ricerca di soggiorno e mi chiede il motivo per
cui non mi sono fatto sentire da questo MP.
Rispondo che mi hanno
fermato per una multa. Non mi è stato detto di presentarmi in questi Uffici.
Il verbalizzante mi fa
leggere il rapporto che io ho firmato in cui figura che son stato fermati,
oltre per la multa del Canton __________, pure per una ricerca di soggiorno del
Ministero Pubblico.
Il verbalizzante mi dice
che da ricerche intraprese figura che io risiedo a __________ presso mia moglie
da parecchio tempo. Il verbalizzante mi chiede da quanto tempo risiedo in Via __________.
Rispondo che sono
sempre stato lì.
Il verbalizzante mi
ribadisce che il 16 maggio c.a. mi è stata inviata al mio indirizzo di __________
una citazione di cui non c’è stato riscontro, mentre il mandato di
accompagnamento forzato fatto presso l’abitazione di mia moglie a __________ ha
dato esito positivo. (…)." (Doc. 52; le sottolineature sono del redattore)
Con
decisione del 17 agosto 2011 l’USSI ha chiesto a RI 1 la restituzione
dell'importo di fr. 64'679.75 relativo ad alimenti ricevuti nel periodo dal 1°
aprile 2008 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 53; consid. 1.1.).
Tale
decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 9 novembre
2011 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.4. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ritiene, dapprima, utile
ribadire che ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 Las l’anticipo degli alimenti per
figli minorenni riconosciuto quando l’obbligato non provvede al pagamento (cfr.
art. 27 cpv. 1 Las) è sospeso quando i genitori tornano a convivere.
In
concreto l’USSI - Servizio anticipo alimenti, allorché con decisioni del 20
maggio 2008, 11 maggio 2009, 22 marzo 2010 e 7 marzo 2011 (cfr. (cfr. doc. 6;
7; 8; 10; 11; 12; 14, 15; 16; 17; 18; 19) ha assegnato alla ricorrente
l’anticipo alimenti a favore dei tre figli per il periodo aprile 2008 – luglio
2011, considerava che PI 1 risiedesse a seguito della separazione legale dalla
moglie decisa dal Pretore nel gennaio 2005, in un’abitazione distinta da quella dell’insorgente e dei figli di __________, dapprima a __________ e in seguito a __________.
In
effetti dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce
l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino risulta che il marito della
ricorrente si fosse annunciato dapprima al Comune di __________ e in seguito,
dal gennaio 2007, presso il Comune di __________ (cfr. doc. 22).
L’Ufficio
controllo abitanti di __________, l’8 luglio 2008, ha peraltro dichiarato, da una parte, che PI 1 aveva lasciato il Comune il 30 giugno 2004 ed
era partito per __________, in __________ e, d’altra parte, che a quel momento
probabilmente risiedeva a __________ (cfr. doc. 23).
L’Ufficio
controllo abitanti di __________, inoltre, il 7 maggio 2010 ha attestato che il marito dell’insorgente risiedeva nel loro Comune dal 1° gennaio 2007
proveniente da __________ (cfr.d oc. D).
D’altro canto,
ancora nel novembre 2011 l’Ufficio controllo abitanti di ____________________
ha certificato che PI 1 è stato domiciliato nel loro Comune dal dicembre 1995
al giugno 2004 e che in seguito era partito per __________ (cfr. doc. C).
Tuttavia
a seguito di indagini effettuate dalla Polizia cantonale su richiesta del
Comune di __________ (che era stato interpellato dall’USSI), nonché del
procedimento penale avviato nei confronti del coniuge della ricorrente per
titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento (cfr. consid. 2.3.)
all’amministrazione è apparsa una situazione ben differente, e meglio che di
fatto PI 1 ha sempre abitato a __________ insieme alla moglie e ai loro tre
figli.
Al
riguardo giova evidenziare che i vicini di casa di __________, nell’aprile
2011, hanno indicato alla Polizia cantonale di __________ che a loro sembrava
che il marito della ricorrente abitasse in Via __________ a __________ dove
risiede la moglie con i figli.
Del resto
PI 1 stesso agli agenti ha dichiarato di avere domicilio in Canton __________),
ma che di fatto abita a __________ per stare vicino ai figli (cfr. doc. 48;
consid. 2.3.).
Inoltre
il medesimo dinanzi al Segretario Giudiziario __________ che l’ha interrogato
il 14 luglio 2011, dopo che era stato prelevato dalla Polizia cantonale
dall’abitazione di __________, visto che non si era presentato spontaneamente a
due precedenti citazioni (cfr. doc. 40; 49), ha affermato di recarsi a __________
unicamente il sabato e di aver sempre risieduto a __________ (cfr. doc. 52;
consid. 2.3.).
2.5. La
ricorrente ha contestato il fatto che il padre dei suoi figli viva a __________,
precisando che lo stesso risiede a __________ e si reca da loro a __________
unicamente per far visita ai figli (cfr. doc. I)
Quanto addotto
dall’insorgente è, però, rimasta un’allegazione di parte non suffragata da
elementi probatori convincenti.
Essa non
è, pertanto, sufficiente a dimostrare che quest’ultimo vive a __________ e si
reca a __________ unicamente per esercitare il proprio diritto di visita nei
confronti dei figli (cfr. STF C 3/07 del 3 gennaio 2008; STFA C 116/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 195 consid. 2).
A tale
proposito va ricordato che un assicurato deve sopportare le conseguenze
della carenza di prove suscettibili di fondare il proprio diritto (cfr. DTF 125
V 195; P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005).
Questa
Corte, d’altronde, nemmeno ravvede dei validi motivi per dubitare delle chiare
e univoche dichiarazioni rilasciate da PI 1 alla Polizia cantonale di __________
e in sede di interrogatorio dinanzi al Ministero Pubblico.
In
proposito non va, poi, dimenticato che il luogo dove sono depositati i
documenti di identità o dove vengono pagate le imposte è unicamente un indizio
del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta, infatti, di una
presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro prova (cfr.
DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162).
In una
sentenza P5/05 del 6 gennaio 2006 l’Alta Corte ha, altresì, osservato che:
"
2.
Le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de
domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu
donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle
(ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se
fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention
manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la
personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou
des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les
indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont
pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui
concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en
est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en
deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il
faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son
existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum
d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte
que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec
d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). (…)”
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2011.11 del 19 gennaio 2012 consid. 2.13. segg.
In simili
condizioni, considerate le affermazioni di __________ in sede penale in merito
alla sua immutata residenza a __________ insieme alla moglie e ai figli (cfr.
consid. 2.3.), nonché l’assenza di osservazioni da parte sua quale chiamato in
causa da questo Tribunale (cfr. consid. 1.7.), il TCA, in applicazione dell’usuale
principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che il marito
dell’insorgente, nel lasso di tempo in questione, ossia dall’aprile 2008 al
luglio 2011, abbia sempre vissuto a __________ con RI 1 e i loro tre figli.
Ne
discende che la ricorrente, nel periodo aprile 2008 – luglio 2011, da un
profilo oggettivo, ha percepito indebitamente, in violazione dell’art. 27 cpv.
3 Las (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), gli anticipi di alimenti a favore dei tre
figli, pari alla somma di fr. 64'679.75 (cfr. doc. 51; 53).
Tale
importo deve, pertanto, essere restituito.
La
sentenza del 9 novembre 2011 emanata dal Consiglio di Stato deve,
conseguentemente, essere confermata.
2.6. RI 1 ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I, pag. 3-4).
In realtà
la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1
Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio
è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 3
Lag prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
Il TCA,
nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità
di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.
3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
di specie, alla luce dell’art. 27 cpv. 3 Las secondo cui l'anticipo è sospeso
quando i genitori tornano a convivere e delle dichiarazioni rilasciate dal
marito dinanzi al Ministero Pubblico, nonché alla Polizia cantonale (cfr.
consid. 2.3.) i motivi invocati per giustificare l’annullamento della sentenza
del Consiglio di Stato e quindi dell’ordine di restituzione degli alimenti
anticipati dall’USSI, potevano e dovevano apparire immediatamente privi di
fondamento.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:
STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011; STCA 39.2005.8-9 del 16 agosto 2005; STCA
35.2002.12
del 21 maggio 2002).
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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