Lexipedia

Decisione

42.2011.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I tre

figli nati dalla loro unione, __________ (1.11.1994), __________ (21.6.1997) e __________

(12.11.2003), sono stati affidati alla madre con l’esercizio esclusivo

dell’autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita (cfr. doc. B).

Contestualmente

il Pretore ha pure omologato la convenzione sulle “Conseguenze accessorie alla

separazione legale per tempo indeterminato” da cui emerge, segnatamente, da un

lato, che il marito si era trasferito a __________ in un’altra abitazione

rispetto a quella coniugale di __________.

Dall’altro,

che a titolo di contributo alimentare il padre, fino alla maggiore età o

all’indipendenza economica dei figli, è tenuto a versare anticipatamente ogni

mese direttamente nelle mani della madre i seguenti importi a titolo di

contributo alimentare:

-

fr. 600 per il figlio __________ (assegno

compreso);

-

fr. 600 per il figlio __________ (assegno

compreso);

-

fr. 400 per la figlia __________ (assegno

compreso).

Per la

moglie è stata prevista una pensione alimentare di fr. 700 al mese.

E’ stato,

inoltre, precisato che gli importi degli alimenti sarebbero stati annualmente

adeguati all’indice nazionale (cfr. doc. B).

Nell’aprile

2008 RI 1 ha richiesto all’USSI – Servizio ricuperi, anticipo alimenti e

contabilità l’anticipo degli alimenti per i suoi tre figli ai sensi dell’art.

27 Las (cfr. doc. 1), in quanto il padre, che dal gennaio 2007 risultava

essersi trasferito a __________ (cfr. doc. 36), non provvedeva a corrispondere

i contributi alimentari dovuti (cfr. doc. 20; 21; 23

L’USSI -

Servizio anticipo alimenti ha accolto la domanda della ricorrente,

anticipandole il versamento degli alimenti a favore di __________, __________ e

__________ dall’aprile 2008 al luglio 2011 (cfr. doc. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14,

15; 16; 17; 18; 19; 53 p.to 4).

Il 4

agosto 2008 l’USSI - Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità, in

virtù della cessione della pretesa di alimenti sottoscritta dalla rappresentante

legale dei figli, ovvero la madre (cfr. art. 289 cpv. 2 CC; doc. 3; 4; 5), ha

inoltrato al Ministero Pubblico una querela penale nei confronti di PI 1 per

trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CPS (cfr. doc. 37).

Il

Procuratore Pubblico __________, con uno scritto dell’8 settembre 2008, prima

di procedere alla formalizzazione del procedimento penale, ha diffidato il

marito dell’insorgente a pagare gli alimenti sanciti in via giudiziaria o

comunque a mettersi in contatto con l’USSI al fine di liquidare la vertenza,

assegnandogli un termine fino al 10 ottobre 2008 (cfr. doc. 38).

Il 16

ottobre 2008 l’Ufficio resistente ha informato il Ministero Pubblico che PI 1

non l’ha contattato, né ha provveduto a effettuare alcun versamento (cfr. doc.

39).

Il

Procuratore Pubblico __________, il 2 aprile 2009, ha citato il marito della ricorrente a comparire dinanzi al Segretario giudiziario __________

per essere interrogato quale querelato (cfr. doc. 40).

Il

medesimo, tuttavia, non si è presentato (cfr. doc.40).

Il 22

aprile 2009 il Segretario giudiziario __________ ha segnalato a __________

dell’USSI Servizio ricuperi e anticipo alimenti che il Procuratore Pubblico __________,

in relazione ad PI 1, aveva disposto una ricerca di soggiorno (cfr. doc. 41).

L’Ufficio

resistente, il 9 marzo 2011, ha chiesto al Ministero Pubblico la riattivazione

del procedimento penale nei confronti del marito della ricorrente (cfr. doc.

43).

Inoltre

il 12 maggio 2011 __________ del Comune di __________, rispondendo a una

richiesta dell’USSI (cfr. doc. 47), ha trasmesso a quest’ultimo un messaggio di

posta elettronica del 27 aprile 2011 della Gendarmeria della Polizia cantonale

di __________ del seguente tenore:

"

(…) abbiamo effettuato accertamenti in merito a PI

1.

Stando alle dichiarazioni

dei vicini di casa, lo stesso viene visto spesso presso l’abitazione di __________

in Via __________, tanto che a loro sembra abitare proprio presso questo

indirizzo.

Inoltre, all’inizio del

mese di aprile PI 1 è stato oggetto di intervento da parte del Reparto Mobile.

Alla pattuglia intervenuta lo stesso ha dichiarato di avere domicilio in

Canton __________ (__________), ma che di fatto abita a __________ per stare

vicino ai figli. (…)" (Doc. 48; la sottolineatura è del redattore)

Il

Procuratore Pubblico __________, il 16 maggio 2011, ha, poi, citato nuovamente __________ a comparire dinanzi al Segretario giudiziario __________

per essere interrogato in veste di imputato (cfr. doc. 49).

Anche

questa volta lo stesso non si è presentato (cfr. doc.49).

Il 14

luglio 2011, in seguito a mandato di accompagnato coattivo eseguito presso l’abitazione

di __________, PI 1 è comparso davanti al Segretario giudiziario __________

(cfr. doc. 52).

Dal

verbale di interrogatorio dell’imputato si evince che:

"

(…)

A domanda del

verbalizzante rispondo che normalmente vivo a __________ ma saltuariamente, a

seconda del lavoro, mi stabilisco a __________ presso mia moglie.

Il verbalizzante mi chiede

come mai tutta la corrispondenza inviatami a __________, a partire da aprile

2008, non ha mai dato nessun riscontro.

Rispondo che io mi reco

a __________ unicamente al sabato. Inoltre la mia

casella si trova all’interno della Posta per cui non sempre posso entrare a

ritirare la corrispondenza.

Il verbalizzante mi

conferma che in data 3 aprile 2011, a mezzanotte son stato fermato a __________

dalla polizia a seguito di una ricerca di soggiorno e mi chiede il motivo per

cui non mi sono fatto sentire da questo MP.

Rispondo che mi hanno

fermato per una multa. Non mi è stato detto di presentarmi in questi Uffici.

Il verbalizzante mi fa

leggere il rapporto che io ho firmato in cui figura che son stato fermati,

oltre per la multa del Canton __________, pure per una ricerca di soggiorno del

Ministero Pubblico.

Il verbalizzante mi dice

che da ricerche intraprese figura che io risiedo a __________ presso mia moglie

da parecchio tempo. Il verbalizzante mi chiede da quanto tempo risiedo in Via __________.

Rispondo che sono

sempre stato lì.

Il verbalizzante mi

ribadisce che il 16 maggio c.a. mi è stata inviata al mio indirizzo di __________

una citazione di cui non c’è stato riscontro, mentre il mandato di

accompagnamento forzato fatto presso l’abitazione di mia moglie a __________ ha

dato esito positivo. (…)." (Doc. 52; le sottolineature sono del redattore)

Con

decisione del 17 agosto 2011 l’USSI ha chiesto a RI 1 la restituzione

dell'importo di fr. 64'679.75 relativo ad alimenti ricevuti nel periodo dal 1°

aprile 2008 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 53; consid. 1.1.).

Tale

decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 9 novembre

2011 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

2.4. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ritiene, dapprima, utile

ribadire che ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 Las l’anticipo degli alimenti per

figli minorenni riconosciuto quando l’obbligato non provvede al pagamento (cfr.

art. 27 cpv. 1 Las) è sospeso quando i genitori tornano a convivere.

In

concreto l’USSI - Servizio anticipo alimenti, allorché con decisioni del 20

maggio 2008, 11 maggio 2009, 22 marzo 2010 e 7 marzo 2011 (cfr. (cfr. doc. 6;

7; 8; 10; 11; 12; 14, 15; 16; 17; 18; 19) ha assegnato alla ricorrente

l’anticipo alimenti a favore dei tre figli per il periodo aprile 2008 – luglio

2011, considerava che PI 1 risiedesse a seguito della separazione legale dalla

moglie decisa dal Pretore nel gennaio 2005, in un’abitazione distinta da quella dell’insorgente e dei figli di __________, dapprima a __________ e in seguito a __________.

In

effetti dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino risulta che il marito della

ricorrente si fosse annunciato dapprima al Comune di __________ e in seguito,

dal gennaio 2007, presso il Comune di __________ (cfr. doc. 22).

L’Ufficio

controllo abitanti di __________, l’8 luglio 2008, ha peraltro dichiarato, da una parte, che PI 1 aveva lasciato il Comune il 30 giugno 2004 ed

era partito per __________, in __________ e, d’altra parte, che a quel momento

probabilmente risiedeva a __________ (cfr. doc. 23).

L’Ufficio

controllo abitanti di __________, inoltre, il 7 maggio 2010 ha attestato che il marito dell’insorgente risiedeva nel loro Comune dal 1° gennaio 2007

proveniente da __________ (cfr.d oc. D).

D’altro canto,

ancora nel novembre 2011 l’Ufficio controllo abitanti di ____________________

ha certificato che PI 1 è stato domiciliato nel loro Comune dal dicembre 1995

al giugno 2004 e che in seguito era partito per __________ (cfr. doc. C).

Tuttavia

a seguito di indagini effettuate dalla Polizia cantonale su richiesta del

Comune di __________ (che era stato interpellato dall’USSI), nonché del

procedimento penale avviato nei confronti del coniuge della ricorrente per

titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento (cfr. consid. 2.3.)

all’amministrazione è apparsa una situazione ben differente, e meglio che di

fatto PI 1 ha sempre abitato a __________ insieme alla moglie e ai loro tre

figli.

Al

riguardo giova evidenziare che i vicini di casa di __________, nell’aprile

2011, hanno indicato alla Polizia cantonale di __________ che a loro sembrava

che il marito della ricorrente abitasse in Via __________ a __________ dove

risiede la moglie con i figli.

Del resto

PI 1 stesso agli agenti ha dichiarato di avere domicilio in Canton __________),

ma che di fatto abita a __________ per stare vicino ai figli (cfr. doc. 48;

consid. 2.3.).

Inoltre

il medesimo dinanzi al Segretario Giudiziario __________ che l’ha interrogato

il 14 luglio 2011, dopo che era stato prelevato dalla Polizia cantonale

dall’abitazione di __________, visto che non si era presentato spontaneamente a

due precedenti citazioni (cfr. doc. 40; 49), ha affermato di recarsi a __________

unicamente il sabato e di aver sempre risieduto a __________ (cfr. doc. 52;

consid. 2.3.).

2.5. La

ricorrente ha contestato il fatto che il padre dei suoi figli viva a __________,

precisando che lo stesso risiede a __________ e si reca da loro a __________

unicamente per far visita ai figli (cfr. doc. I)

Quanto addotto

dall’insorgente è, però, rimasta un’allegazione di parte non suffragata da

elementi probatori convincenti.

Essa non

è, pertanto, sufficiente a dimostrare che quest’ultimo vive a __________ e si

reca a __________ unicamente per esercitare il proprio diritto di visita nei

confronti dei figli (cfr. STF C 3/07 del 3 gennaio 2008; STFA C 116/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 195 consid. 2).

A tale

proposito va ricordato che un assicurato deve sopportare le conseguenze

della carenza di prove suscettibili di fondare il proprio diritto (cfr. DTF 125

V 195; P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005).

Questa

Corte, d’altronde, nemmeno ravvede dei validi motivi per dubitare delle chiare

e univoche dichiarazioni rilasciate da PI 1 alla Polizia cantonale di __________

e in sede di interrogatorio dinanzi al Ministero Pubblico.

In

proposito non va, poi, dimenticato che il luogo dove sono depositati i

documenti di identità o dove vengono pagate le imposte è unicamente un indizio

del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta, infatti, di una

presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro prova (cfr.

DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162).

In una

sentenza P5/05 del 6 gennaio 2006 l’Alta Corte ha, altresì, osservato che:

"

2.

Le domicile de toute personne est au lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de

domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu

donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle

(ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se

fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention

manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la

personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou

des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les

indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont

pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui

concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en

est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en

deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il

faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son

existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum

d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte

que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec

d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). (…)”

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2011.11 del 19 gennaio 2012 consid. 2.13. segg.

In simili

condizioni, considerate le affermazioni di __________ in sede penale in merito

alla sua immutata residenza a __________ insieme alla moglie e ai figli (cfr.

consid. 2.3.), nonché l’assenza di osservazioni da parte sua quale chiamato in

causa da questo Tribunale (cfr. consid. 1.7.), il TCA, in applicazione dell’usuale

principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che il marito

dell’insorgente, nel lasso di tempo in questione, ossia dall’aprile 2008 al

luglio 2011, abbia sempre vissuto a __________ con RI 1 e i loro tre figli.

Ne

discende che la ricorrente, nel periodo aprile 2008 – luglio 2011, da un

profilo oggettivo, ha percepito indebitamente, in violazione dell’art. 27 cpv.

3 Las (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), gli anticipi di alimenti a favore dei tre

figli, pari alla somma di fr. 64'679.75 (cfr. doc. 51; 53).

Tale

importo deve, pertanto, essere restituito.

La

sentenza del 9 novembre 2011 emanata dal Consiglio di Stato deve,

conseguentemente, essere confermata.

2.6. RI 1 ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I, pag. 3-4).

In realtà

la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1

Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,

consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.

2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali

disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

Il TCA,

nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità

di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05

del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

di specie, alla luce dell’art. 27 cpv. 3 Las secondo cui l'anticipo è sospeso

quando i genitori tornano a convivere e delle dichiarazioni rilasciate dal

marito dinanzi al Ministero Pubblico, nonché alla Polizia cantonale (cfr.

consid. 2.3.) i motivi invocati per giustificare l’annullamento della sentenza

del Consiglio di Stato e quindi dell’ordine di restituzione degli alimenti

anticipati dall’USSI, potevano e dovevano apparire immediatamente privi di

fondamento.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011; STCA 39.2005.8-9 del 16 agosto 2005; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster