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Decisione

42.2011.35

Negato AS a ricorr.licenziatosi da un'occ.che gli permetteva di essere finanz.indip.12/11 TCA accolto dom.mis.caut.rinviando atti.Secondo il princ.di sussid.rich.provvedere a sost.tramite sforzo pers.

29 febbraio 2012Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al

riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la

CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.),

in vigore dal 1° gennaio 2011, che la Conferenza dei direttori cantonali delle

opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che tale modifica prevede

l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del

forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto

avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari e

che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del

forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di

intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle

raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

977.--

100.--

1077.--

Considerandi

2.

persone

1495.

--

100.

--

1595.

--

3.

persone

1818.

--

100.

--

1918.

--

4.

persone

2090.

--

100.

--

2190.

--

5.

persone

2364.

--

100.

--

2464.

--

6.

persone

2638.

--

100.

--

2738.

--

7.

persone

2912.

--

100.

--

3012.

--

Per

ogni persona supplementare

+

272.

--

-

+

272.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e

per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

2.4

Nell’evenienza

concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale

considerando che, siccome egli si è licenziato senza valida giustificazione da

un impiego che gli permetteva di essere finanziariamente indipendente, il

diritto all’assistenza sociale deve essere escluso.

Secondo

l’amministrazione il ricorrente era, infatti, in misura di procurarsi con le

proprie forze i mezzi indispensabili alla propria sopravvivenza (cfr. doc. A1;

consid. 1.1.).

L’insorgente

ha contestato la decisione dell’USSI, facendo valere, in buona sostanza, da un

lato, di essere stato costretto ad abbandonare l’impiego di __________, in

quanto, non potendo più contare sul passaggio in auto da parte di un collega,

il tragitto in treno, dovendo alzarsi alle ore 4.00 o poco dopo - visto che abitava

a __________ e iniziava il turno alle ore 6.50 -, non era sopportabile.

Dall’altro,

di essere alla ricerca di un nuovo impiego. Egli ritiene così di dimostrare la

volontà di voler provvedere con le proprie forze al proprio sostentamento.

A mente

del ricorrente il modo di procedere dell’USSI appare lesivo dell’art. 12 Cost.,

che attribuisce un diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un’esistenza dignitosa a colui che si trova nel bisogno e

non è in grado di provvedere a sé stesso.

Il

ricorrente sostiene che, con il suo agire, l’USSI lo priva del rispetto della

dignità umana. Egli, al riguardo, ha precisato che dal 1° gennaio 2012 si sarebbe

trovato senza un’abitazione, in quanto a causa del mancato versamento

dell’assistenza sociale, si è visto recapitare la disdetta del contratto di

locazione per non avere pagato le pigioni. Inoltre l’insorgente ha indicato che

non avrà più accesso alle cure mediche e ai beni di prima necessità e che non

sa come provvedere a sé stesso.

Il

ricorrente ha, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 Las, le

prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Egli

ritiene, pertanto, che nella denegata ipotesi in cui il TCA dovesse condividere

l’opinione dell'USSI, secondo cui ha rinunciato senza valida giustificazione al

precedente impiego, il diniego di una prestazione assistenziale debba comunque

essere considerato arbitrario, poiché sospende, sine die, il diritto a percepire

prestazioni di assistenza ad una persona che si trova nel bisogno, ciò che

appare essere lesivo della protezione e del rispetto della dignità umana.

L’insorgente

è del parere che, anche qualora dovesse essere considerato colpevole del suo

stato di indigenza, non si giustifica il diniego totale delle prestazioni di

assistenza ma, al limite, una loro riduzione, tale in ogni caso da garantire il

soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, salute e abitazione; cfr. doc. I).

2.5

Dalle carte

processuali emerge che a RI 1, nato il 2 ottobre 1982 e al beneficio, perlomeno

fino al 28 novembre 2010, di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente

(F; rifugiato ammesso provvisoriamente; cfr. doc. 20), nel dicembre 2008 (cfr.

doc. 263), nel 2009 (cfr. doc. 209; 217; 227; 250; 259), nel 2010 (cfr. doc.

163; 173; 185; 192; 201) e da febbraio a maggio 2011 (cfr. doc. 131; 140) sono

state versate delle prestazioni assistenziali ordinarie.

Egli,

inoltre, nel periodo dal febbraio 2009 all’ottobre 2011 ha percepito delle prestazioni assistenziali speciali per far fronte, in particolare, al

pagamento di corsi di perfezionamento e formazione, del conguaglio delle spese

accessorie alla locazione, nonché della franchigia e partecipazione ai costi

della cassa malati (cfr. doc. 53 segg.).

L’11

aprile 2011 il ricorrente ha, poi, concluso con la __________ di __________ un

contratto di incarico di durata indeterminata quale operaio generico a tempo

pieno presso la __________ di __________ a partire dal 12 aprile 2011 ore 7.00

(cfr. doc. 129).

Il

23.

agosto 2011 la __________ ha comunicato all’Ufficio regionale degli stranieri

di __________ che l’insorgente ha terminato per sua volontà l’attività con la

loro ditta a far tempo dal 16 agosto 2011 (cfr. doc. 15).

Il ricorrente, il 10

ottobre 2011, ha inoltrato una nuova domanda di assistenza sociale, in quanto

la sua situazione era cambiata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa

(cfr. doc. 16).

Il 20 ottobre 2011,

rispondendo a una richiesta dell’USSI del 17 ottobre 2011 in merito ai motivi di interruzione del contratto di lavoro (cfr. doc. 14), egli ha asserito che:

" (…)

Abito a __________, il lavoro che sono

riuscito a trovare, invece, aveva sede a __________. Da aprile fino ad agosto ho

lavorato con dedizione e impegno. Ero riuscito a trovare una persona (collega

di lavoro) che mi dava un passaggio in auto ogni mattina. L’inizio del mio

turno di lavoro era alle 6.50.

Quando la disponibilità di questa persona è

venuta a mancare, ho dovuto far capo al treno (in pratica mi dovevo alzare alle

quattro o poco dopo). Mi sono accorto che la situazione non era sopportabile,

ho pertanto deciso di lasciare questo impiego (in data 16 agosto).

Sono alla ricerca attiva di un posto di

lavoro, con l’esperienza che ho maturato e con l’aiuto della consulente del

servizio In-Lav spero di poter avere il prima possibile la possibilità di un

nuovo contratto.

(…)” (Doc. A3)

Inoltre __________ di RA 1,

il 15 novembre 2011, ha inviato all’USSI un messaggio di posta elettronica del

seguente tenore:

"

(…)

RI 1 ha sicuramente

sbagliato, anche se ne aveva motivo la modalità di licenziamento doveva

comunque essere un’altra, presa in accordo con noi ed eventualmente l’agenzia __________

che gli aveva dato questa opportunità di impiego, magari facendo richiesta di

averne uno più vicino a casa.

Detto questo, vorrei

comunque sottolineare che da quando ha lasciato il lavoro viene regolarmente ai

nostri incontri, fa realmente ricerche di lavoro ed è motivato (in seguito è

seguito e “controllato” anche dalla nostra collega di In-Lav, __________). E’

disponibile sia per degli stage sia per un AUP, da questo punto di vista (a

differenza di altri) si è dimostrato molto collaborante. Da quando RI 1 “è

stato preso a carico” dal nostro servizio (aveva seri problemi psichici), ha

fatto notevoli progressi (corsi di italiano, stage, programma occupazionale di __________

e in seguito inserimento professionale). (…)” (Doc. 4)

L’USSI, con decisione del 25 ottobre 2011 confermata dalla decisione su reclamo

del 25 novembre 2011, ha comunque negato a RI 1 il diritto a prestazioni

assistenziali, poiché quest’ultimo si è licenziato senza valida giustificazione

da un impiego che gli permetteva di essere finanziariamente indipendente (cfr.

doc. A1; consid. 1.1.).

Nel frattempo la __________,

amministratrice dello stabile di __________ dove il ricorrente, nel settembre 2007, ha preso in locazione un appartamento di 1 ½ locali (cfr. doc. 24), il 25 ottobre 2011 l’ha

reso attento che risultava uno scoperto di fr. 1'040.--, corrispondenti alle

pigioni di settembre e ottobre 2011 e che, se entro 30 giorni tale importo non

veniva versato, il contratto di locazione sarebbe stato disdetto (cfr. doc. 7).

La disdetta con effetto

dal 31 dicembre 2011 è stata notificata al ricorrente, tramite il modulo

ufficiale, il 28 novembre 2011 (cfr. doc. 2; 3; A4).

Il 28 dicembre 2011 la __________

ha altresì avvertito l’insorgente che venerdì 30 dicembre 2011 alle ore 11.00

un loro incaricato avrebbe provveduto alla ripresa dei locali e che, qualora

non si fosse presentato, avrebbero inoltrato un’istanza d’espulsione alla

Pretura di __________ (cfr. doc. B).

2.6

Il TCA, con

decreto del 23 dicembre 2011, ha accolto ai sensi dei considerandi la domanda del

16.

dicembre 2011 di RI 1 tendente a ottenere delle misure supercautelari

urgenti.

Gli atti

sono stati rinviati all’USSI per esperire ulteriori accertamenti e decidere in

merito al diritto o meno del ricorrente all’aiuto in situazioni di bisogno a

far tempo dal 1° gennaio 2012.

In

quell’occasione questa Corte ha sottolineato che:

"

(…) l’amministrazione ha citato due sentenze

della nostra Massima Istanza, e meglio la STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 (cfr.

doc. A1; III) e la STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I

65.

(cfr. doc. III), per affermare che i mezzi indispensabili garantiti

dall’art. 12 Cost. non vanno riconosciuti, nel caso in cui una persona possa

procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla propria

sopravvivenza.

La STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,

pubblicata in DTF 134 I 65, concerne un padre, beneficiario di prestazioni

complementari all'AVS, che ha rinunciato volontariamente a parte di sostanza,

cedendola ai figli a titolo di anticipo ereditario. Non essendo dato un

manifesto abuso di diritto, non può essere intaccato il minimo esistenziale

garantito dall'art. 12 Cost. Possibilità di regresso nei confronti dei figli in virtù degli art. 328 e 329 CC

La STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 si riferisce,

invece, a un caso nel quale l’amministrazione per poter erogare le prestazioni

richieste esigeva una disponibilità a reperire un impiego al 50%.

Il Tribunale federale ha confermato il modo di procedere

dell’amministrazione, sottolineando che quanto preteso da quest’ultima non

viola l’art. 12 Cost.

Questo Tribunale ritiene che, le sentenze

menzionate dall’USSI non permettono, nel caso di specie, di escludere a priori

l’erogazione di prestazioni ai sensi dell’art. 12 Cost.

In effetti nella procedura di merito relativa

alle prestazioni assistenziali andrà valutato se l’impiego a __________ era o

meno adeguato e quindi se l’istante era tenuto a conservare quell’occupazione,

invece di licenziarsi e richiedere tali prestazioni.

Per negare l’aiuto d’urgenza secondo la

giurisprudenza occorre, per contro, dimostrare che la persona non è disposta ad

accettare un’occupazione adeguata, o un programma occupazione propostole

dall’amministrazione al momento in cui fa richiesta di tale prestazione (cfr.

consid. 2.3 e in particolare la DTF 130 I 71).

2.6

Alla luce di quanto appena esposto e

attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene, da una parte, che

senza un esame più approfondito delle circostanze fattuali della fattispecie

non si possa negare all’istante l'aiuto in situazioni di bisogno a far

tempo dal 1° gennaio 2012 a titolo di misura supercautelare.

Si giustifica pertanto il rinvio degli atti

affinché l’amministrazione verifichi, innanzitutto, se l’istante vive

effettivamente oppure no in una situazione di indigenza e se dal licenziamento

dal posto di lavoro a __________ a oggi ha dimostrato o meno la propria

disponibilità a esercitare un’attività lavorativa da lui esigibile.

Al riguardo va evidenziato che l’istante, il 20

ottobre 2011, ha indicato di essere alla ricerca attiva di un posto di lavoro e

di sperare di poter concludere il prima possibile un nuovo contratto di lavoro

(cfr. doc. A3).

Inoltre, fra gli atti all’incarto, figura un

messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2011 inviato da __________ di RA

1.

a __________ dell’USSI da cui si evince, per quanto attiene al comportamento

dell’istante, quanto segue:

“(…) vorrei comunque sottolineare che da quando ha

lasciato il lavoro viene regolarmente ai nostri incontri, fa realmente ricerche

di lavoro ed è motivato (in seguito è seguito e “controllato” anche dalla

nostra collega di In-Lav, __________. E’ disponibile sia per degli stage sia

per un AUP, da questo punto di vista (a differenza di altri) si è dimostrato

molto collaborante. Da quando RI 1 “è stato preso a carico” dal nostro servizio

(aveva seri problemi psichici), ha fatto notevoli progressi (corsi di italiano,

stage, programma occupazionale di __________ e in seguito inserimento

professionale). (…)” (Doc. 4)

Infine l’amministrazione appurerà se da gennaio

2012.

l’istante è o no disposto ad accettare un’occupazione o un programma

occupazionale (cfr. DTF 130 I 71 citata al consid. 2.3.), che l’amministrazione

gli proporrà possibilmente concretamente.

Nella misura in cui dagli accertamenti che l’USSI

esperirà risulterà che l’istante vive in una situazione di indigenza, si è

dimostrato disponibile a lavorare ed è disposto ad accettare un impiego o un

programma occupazionale che gli verrà eventualmente assegnato, egli avrà

diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'aiuto in situazioni di

bisogno di cui all’art. 12 Cost.”

2.7

Questo

Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2.

Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.).

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

A tale

proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch

Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter

erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter

gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece,

sottolineato che:

"

(…)

3.7.1

Mit Blick auf die

weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit

zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten

Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der

Nothilfe nach Art. 12 BV als auch

im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität

gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH

HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe

[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des

Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber

geltend zu machen."

2.8

Inoltre

le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

"

(...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale

interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e

quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno

sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in

tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente

cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di

intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione

critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il

patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o

privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,

indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler

Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene

Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der

Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser

Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden

der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der

Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der

grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer

gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen

sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für

die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie

umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die

wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die

regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die

Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und

erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze

sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die

Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale

Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung

Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

Relativamente al principio

di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

"

(…)

Ueber die Subsidiarität

als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht

auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im

Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die

Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird,

soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle,

namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip

ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität.

Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf

der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag,

andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.

Der Grundsatz der

Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12.

er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung

und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und

spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele.

In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige

Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt.

Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des

Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu

klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht.

Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte

Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird

Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet.

In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das

Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des

Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der

Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen

präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der

Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist

immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung

besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht

werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

2.9

Chiamata ora

pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte osserva che è vero che, in virtù

del principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. consid. 2.7; 2.8.), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere

al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento

di un’attività lavorativa che, quindi, non deve essere abbandonata con

leggerezza.

E’

altrettanto vero, però, che il mantenimento di un impiego può essere preteso

solo se l’attività risulta ancora adeguata a una determinata persona.

Il concetto

di “occupazione adeguata” è stato sviluppato nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’art 16

cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è

tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16

cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle

condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività

precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di

salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella

sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi

ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di

un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto

di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio

conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende

notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i

familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a

disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di

procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro

considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124.

V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den

maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen

Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche

kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen

werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte

Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen

Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA C

137/03 del 5 aprile 2004, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

La quarta

revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011, ha unicamente introdotto il capoverso 3bis, secondo cui il capoverso 2 lett. b dell’art. 16

LADI (non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità

e dell'attività precedente dell'assicurato) non si applica alle persone

minori di 30 anni (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N.

12.

del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

2.10

In concreto,

come visto sopra, il ricorrente ha invocato, quale giustificazione per le sue

dimissioni dal posto di lavoro a __________, il fatto che, essendogli venuto a

mancare il passaggio in automobile da parte di un collega, il tragitto abitazione

– luogo di lavoro, ossia __________ – __________, con i mezzi pubblici non era

sopportabile, dovendosi alzare alle ore 4 o poco dopo per iniziare il turno il

mattino presto alle ore 6.50 (cfr. doc. I; A3).

L’insorgente,

dunque, implicitamente si appella all’inadeguatezza dell’occupazione a __________

dal profilo del tragitto ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, e quindi

dell’inesigibilità della relativa continuazione.

L’art. 16

cpv. 2 lett. f LADI, come peraltro già esposto, enuncia che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

f) necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato."

In una

sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito

che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva,

poiché con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il

tempo impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non

aveva una vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.

2.11

Questo Tribunale,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la stessa non

consenta di risolvere la questione dell’adeguatezza o meno dal profilo del

tragitto (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) dell’occupazione che l’insorgente

tramite __________ svolgeva presso la __________ SA a __________.

In

particolare non è dato sapere se l’attività iniziasse effettivamente alle ore

6.

, come indicato dal ricorrente (cfr. doc. I; A3), né a che ora lo stesso

terminasse di lavorare.

Nemmeno è

noto se l’orario di inizio e di fine del lavoro era ogni giorno il medesimo.

Dalle

carte processuali non risulta, poi, se l’orario era comunque flessibile o meno,

né se la __________ era disposta oppure no a posticipare l’orario di inizio

dell’attività dell’insorgente.

Si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata

e il rinvio degli atti all’USSI perché disponga accertamenti più approfonditi

riguardo all’esigibilità o meno della continuazione dell’impiego a __________.

L’amministrazione,

dopo aver chiarito, interpellando la __________, rispettivamente la __________,

quali fossero gli orari di lavoro effettivi del ricorrente e se esistesse o

meno la possibilità di svolgere altri turni con orari differenti, valuterà se

all’insorgente occorressero oppure no più di due ore per recarsi dalla propria

abitazione al luogo di lavoro utilizzando i mezzi pubblici.

A tal

fine si terrà in considerazione il fatto che il mezzo pubblico doveva comunque

permettere al ricorrente di arrivare al luogo di lavoro a un orario che gli consentisse

l’inizio puntuale dell’attività.

Pertanto

andrà pure accertata la distanza esistente tra, ad esempio, la stazione di __________

e il posto dove è ubicata la __________.

Per

quanto attiene alla possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro

contemplata dall’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, va osservato, in primo luogo, che

un eventuale trasloco a __________ non era di immediata realizzazione per il

tempo necessario sia per la disdetta del proprio contratto di locazione a __________

(cfr. doc. 24) o comunque per trovare un subentrante, che per reperire un nuovo

alloggio a __________ o in zona limitrofa.

In casu,

inoltre, viste le particolarità della presente evenienza e le ristrettezze

finanziarie a cui è confrontato il ricorrente, nemmeno si poteva pretendere che

il medesimo avesse due alloggi, uno - un appartamento di 1 ½ locali (cfr. doc.

24) - a __________ e uno, anche se solo sotto forma di una camera, a __________.

L’USSI

verificherà pure se l’insorgente era in ogni caso disposto a svolgere un’altra

attività per la __________ (cfr. doc. 4 citato al consid. 2.5.: “… magari

facendo richiesta di averne uno più vicino a casa”) o presso un altro

datore di lavoro

Qualora

dalle indagini che esperirà l’amministrazione dovesse risultare, da un lato, che

lo svolgimento dell’occupazione a __________ non era più esigibile da parte del

ricorrente, in quanto, dal profilo del tragitto - ritenuto l’utilizzo dei mezzi

pubblici e l’effettivo orario di inizio dell’impiego -, quest’ultimo non era

più adeguato, dall’altro, la disponibilità del ricorrente a esercitare una

nuova attività lavorativa, non si giustificherebbe alcuna penalizzazione nei

suoi confronti.

L’insorgente

avrebbe, pertanto, diritto alle prestazioni assistenziali.

2.12

Nell’ipotesi

in cui, per contro, fosse stato esigibile il mantenimento dell’impiego a __________

da parte del ricorrente e lo stesso si fosse comunque dimostrato disposto a

lavorare per un altro datore di lavoro, sulla base del principio della

proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), l’insorgente avrebbe diritto alle

prestazioni assistenziali. In tale ipotesi andrà, tuttavia, ridotto l’importo

dell’assistenza sociale a causa dell’abbandono dell’occupazione a __________.

L’USSI,

in quel caso, procederà alla menzionata riduzione, tenendo debitamente conto,

da un lato, che ai sensi dell’art. 23 Las

"

1Le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.”

Dall’altro,

che le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2

(“Riduzione della prestazione quale sanzione”) prevedono che:

"

Il mancato rispetto delle condizioni definite o

la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di

riduzione delle prestazioni.

Una riduzione delle

prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al

principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione

formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona

interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

In caso di riduzione delle

prestazioni sociali, è necessario verificare se

-

la persona interessata può far valere ragioni

che giustificano il suo comportamento;

-

la riduzione è proporzionata agli errori o alle

colpe;

-

la persona interessata, cambiando il proprio

atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa

possa quindi essere annullata in prospettiva.

La

riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente

distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito

dell’obbligo al rimborso (E.3).

Quando,

contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente

evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto

(schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla

fine della sanzione.

- Entità della

riduzione

A titolo

di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al

massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della

proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia

sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione)

possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto

conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno

parte dell’unità di assistenza.

Ulteriori

riduzioni supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi

lecite (A.6.3).

Al più

tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una

riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la

misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.

Il

principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi,

sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in

funzione del’errore commesso e del danno causato.”

A

proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona

alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in

quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia

economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

(…)

4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit

toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins

élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité

humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins

médicaux de base (ATF 135 I 119 consid.

5.3

p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible

avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum

vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de

plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation

financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que

le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du

recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne

sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci

touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le

reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des

prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement

dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel

garantissant des conditions minimales d'existence.”

In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al

beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del

Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata

chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo

del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

"

(…)

4.

4.1

Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne

peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se

confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du

montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire.

(…)”

In una

sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in

quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento

a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate

ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la

sentenza cantonale:

"

(…)

3.

3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema della riduzione

di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011

del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo

dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per

due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un

determinato importo.

2.13

Qualora,

infine, dagli accertamenti che effettuerà l’USSI dovesse emergere, da una

parte, l’esigibilità del mantenimento dell’impiego a __________, dall’altra, la

totale assenza di disponibilità a svolgere una nuova occupazione per la __________

o per un altro datore di lavoro da parte del ricorrente, egli non avrà diritto

ad alcuna prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las.

A

proposito dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la

nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004,

pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in

situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano

nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando

un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.

Al riguardo l’Alta Corte

ha rilevato che:

" (…)

4.3

Bundes- und Kantonsverfassung sowie Gesetz knüpfen somit bereits den

grundsätzlichen Anspruch auf Hilfe in Notlagen an bestimmte Voraussetzungen,

indem sie klarstellen, dass der in Not Geratene nur Anspruch auf entsprechende

Leistungen des Staates hat, wenn er nicht in der Lage ist - d.h. wenn es ihm

rechtlich verwehrt oder faktisch unmöglich ist -, selber für sich zu sorgen.

Keinen Anspruch hat somit, wer solche Leistungen beansprucht, obwohl er

objektiv in der Lage wäre, sich - insbesondere durch die Annahme einer

zumutbaren Arbeit - aus eigener Kraft die für

BGE 130 I 71 S. 76

das Überleben erforderlichen Mittel selber zu

verschaffen; denn solche Personen stehen nicht in jener Notsituation, auf die

das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen zugeschnitten ist. Bei ihnen fehlt es

bereits an den Anspruchsvoraussetzungen, weshalb sich in solchen Fällen die

Prüfung erübrigt, ob die Voraussetzungen für einen Eingriff in das Grundrecht

erfüllt sind, namentlich, ob ein Eingriff in dessen Kerngehalt vorliegt, denn

dies setzt einen rechtmässigen Anspruch voraus. Ebenso wenig ist in dieser Konstellation

zu untersuchen, ob ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des

Unterstützungsbedürftigen vorliegt, welches allenfalls eine vollständige

Verweigerung der Unterstützungsleistungen rechtfertigen könnte (Urteil

2P.147/2002 vom 4. März 2003, E. 3.5.3; JÖRG PAUL MÜLLER, a.a.O., S. 179 f.; vgl. auch MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar,

Zürich 2002, Hrsg. Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J.

Schweizer/ Klaus A. Vallender, N. 13 f. zu Art. 12 BV; ULRICH

HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5. Aufl., Zürich

2001, N. 915 ff.; CHARLOTTE GYSIN, Der Schutz des Existenzminimums in der

Schweiz, Basel 1999, S. 40 ff., insb. S. 43 und 59).

Das Urteil 2P.147/2002 vom 4. März 2003 ist zwar in

der Doktrin kritisiert worden mit der Begründung, bei Ablehnung zumutbarer

Arbeit fehlten nicht die Anspruchsvoraussetzungen, sondern es seien - gestützt

auf eine gesetzliche Grundlage sowie nach Massgabe des

Verhältnismässigkeitsprinzips - lediglich Sanktionen, z.B. (befristete)

Leistungskürzungen, zulässig, ohne dass der absolut geschützte, unerlässliche

Existenzbedarf im Sinne von Art. 12 BV angetastet werden dürfe (KATHRIN

AMSTUTZ, Einstellung von Sozialhilfeleistungen bei Ablehnung zumutbarer Arbeit,

in: Zeitschrift für Sozialhilfe 2003 S. 97 f.). Diese Auffassung trägt indessen dem Grundsatz der Subsidiarität bzw. dem Vorrang der Selbsthilfe, dem der

Verfassungsgeber, wie oben dargelegt, zentrale Bedeutung eingeräumt hat, nicht

genügend Rechnung und überzeugt daher nicht. Im Übrigen hat die Autorin an

anderer Stelle selber eingeräumt, der Grundsatz der Subsidiarität staatlicher

Unterstützungsleistungen präge das Sozialhilferecht; das Grundrecht auf

Existenzsicherung entlaste den Einzelnen nicht davon, selbst in schwierigen

Lebenssituationen zunächst seine Eigenkräfte zu mobilisieren (KATHRIN AMSTUTZ,

Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, ASR H. 664 S. 169 und 172). Am

kritisierten Entscheid ist somit festzuhalten.“

Inoltre in

una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:

"

(…)

par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une

situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose

pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de

trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst.

(…)”

Infine

l’Alta Corte, in una sentenza 8C_464/2009 del 1° febbraio 2010, concernente una

fattispecie in cui la Commissione sociale del Comune di Friborgo ha negato con

effetto immediato a una beneficiaria di assistenza sociale - il cui marito è

stato condannato penalmente ed è stato oggetto di un divieto di entrata in

Svizzera - e al figlio minorenne le prestazioni assistenziali, nonché le ha

chiesto la restituzione di fr. 20'090.15, ha dapprima ricordato quanto

stabilito dal Tribunale amministrativo cantonale - che ha rinviato gli atti

alla Commissione sociale per determinare l’importo da versare alla ricorrente a

titolo di aiuto sociale -, e meglio quanto segue:

"

(…)

La juridiction cantonale a considéré que l'aide

sociale qui avait déjà été allouée à B.________ représentait un montant total

de l'ordre de 200'000 fr. La bénéficiaire de l'aide ne faisait pas tout son

possible en vue de retrouver un emploi et d'acquérir une autonomie financière.

Elle avait refusé sans raisons valables de participer à une mesure d'insertion

auprès de F.________ en juillet 2008. Au préalable, le Service de l'emploi du

canton de Fribourg avait constaté une période d'inaptitude au placement en

raison de l'insuffisance de ses efforts en vue de se réinsérer. En outre, la

commission sociale l'avait déjà pénalisée une première fois en réduisant son

forfait d'entretien de 15 % par décision du 31 août 2006. Enfin, B.________

n'avait pas renseigné les services sociaux de manière exacte en n'annonçant pas

la présence de son mari au domicile familial en 2007 et 2008 et en affirmant

qu'il résidait au Kosovo, où il était à la charge de sa soeur et de son

beau-frère. Dans ces circonstances, il était indéniable qu'elle ne respectait pas

ses obligations en matière d'aide sociale. Néanmoins, la décision litigieuse

avait pour conséquence de laisser sans ressources B.________ et son fils cadet.

En particulier, il était vain d'espérer que son époux puisse l'aider, à

supposer qu'il le veuille. Or, ni l'art. 12 Cst., ni le droit cantonal (art. 24

al. 2 LASoc) n'autorisaient, dans ces conditions, la suppression pure et simple

de l'aide matérielle décidée par la commission sociale.”

In

seguito il Tribunale federale, confermando il giudizio della Corte cantonale,

ha precisato che:

" (…)

10.2

L'art. 2 de l'Ordonnance

sur l'aide sociale définit des montants forfaitaires pour l'entretien des

personnes dans le besoin. Les art. 3 et 4 prévoient par ailleurs des

suppléments d'intégration, alors que l'art. 10 al. 1 définit un minimum vital

dit « absolu », inférieur aux montants forfaitaires prévus par l'art. 2. Ce

minimum vital absolu peut être pris pour référence en cas de manquements graves

du bénéficiaire à ses obligations (art. 10 al. 2). Les recommandations de la

CSIAS (A.8) donnent également des précisions sur les conditions dans lesquelles

une telle réduction peut être ordonnée, de manière à garantir le respect du

principe de proportionnalité.

10.3

En l'occurrence, les premiers juges ont exposé,

notamment aux considérants 2f et 7a du jugement entrepris, que l'intimée

encourait une réduction de l'aide sociale qui lui était allouée, dans les

limites de son minimum vital. On peut déduire de ces considérants qu'ils

entendaient par là le minimum vital « absolu » au sens de l'art. 10 al. 1 de

l'Ordonnance sur l'aide sociale. La juridiction cantonale s'est donc montrée

suffisamment précise pour que la commission sociale soit en mesure d'exécuter

le jugement, quand bien même celui-ci lui laisse une marge d'appréciation sur

la sanction à prononcer. La recourante n'exposant pas en vertu de quelle

disposition du droit de procédure cantonal les premiers juges auraient dû se

montrer plus précis, le grief est mal fondé.”

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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