42.2011.35
Negato AS a ricorr.licenziatosi da un'occ.che gli permetteva di essere finanz.indip.12/11 TCA accolto dom.mis.caut.rinviando atti.Secondo il princ.di sussid.rich.provvedere a sost.tramite sforzo pers.
29 febbraio 2012Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
42.2011.35
Data decisione, Autorità:
29.02.2012, TCA
Titolo:
Negato AS a ricorr.licenziatosi da un'occ.che gli permetteva di essere finanz.indip.12/11 TCA accolto dom.mis.caut.rinviando atti.Secondo il princ.di sussid.rich.provvedere a sost.tramite sforzo pers.Tuttavia in casu rinvio atti per accert.al fine di appurare adeguatezza occ.dal profilo del tragitto
OCCUPAZIONE ADEGUATA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 36 cpv. 3 COST
art. 16 cpv. 2 let. f LADI
art. 2 LAPS
art. 13 LAPS
art. 2 LAS
art. 11 LAS
art. 17 LAS
art. 18 LAS
art. 19 LAS
art. 23 cpv. 1 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.35
rs/DC/gm
Lugano
29 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 25 novembre
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, __________ __________
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 25 novembre 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 25
ottobre 2011 con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni
assistenziali.
A
motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, siccome egli si è
licenziato senza valida giustificazione da un impiego che gli permetteva di
essere finanziariamente indipendente, il diritto all’assistenza sociale deve
essere escluso.
Secondo
l’amministrazione RI 1 era, infatti, in misura di procurarsi con le proprie
forze i mezzi indispensabili alla propria sopravvivenza (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1, rappresentato dal RA 1, il 16 dicembre 2011 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA - pervenuto il 19 dicembre 2011 -, chiedendo:
" In
via preliminare:
E’ accolta la domanda di provvedimenti
supercautelari urgenti e viene pertanto ripristinato, con effetto immediato, il
diritto di assistenza strettamente indispensabile alla sopravvivenza del
ricorrente.
In via principale:
Il ricorso è accolto.
la decisione impugnata è annullata e la domanda
di prestazioni assistenziali del 10 ottobre 2011 è accolta.
Protestate tasse, spese e ripetibili.” (Doc. I)
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, egli ha addotto, in particolare,
che:
"(…)
Inoltre, nello scritto del 20 Ottobre 2011 il
ricorrente ha ben spiegato i motivi che lo hanno indotto a licenziarsi e ha
dichiarato di essere alla ricerca di un nuovo impiego, dimostrando così la
volontà di voler provvedere con le proprie forze al suo sostentamento.
Ora il modo di procedere dell'USSI appare essere
lesivo dell'art. 12 Cst. Come è noto tale norma attribuisce un diritto di
essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per una
esistenza dignitosa a colui il quale si trova nel bisogno e non è in grado di
provvedere a sé stesso. Vi è una stretta correlazione inoltre tra questa norma
e il diritto al rispetto e alla protezione della dignità umana, di cui all'art.
7 Cost., dignità che va protetta e tutelata in ogni circostanza.
Con il suo agire l'USSI priva del rispetto della
dignità umana il ricorrente il quale, come prima conseguenza della decisione
qui avversata, si troverà, a partire dal 1° Gennaio 2012, senza un'abitazione e
quindi in strada. Difatti, a causa del mancato versamento delle prestazioni di
assistenza, il ricorrente si è visto recapitare la disdetta del contratto di
locazione per mancato pagamento delle pigioni (cfr. disdetta allegata in
copia). Inoltre egli non avrà più accesso alle cure mediche e ai beni di prima
necessità e non sa quindi come provvedere a se stesso.
Occorre poi considerare che, ai sensi dell'art.
23 cpv. 1 Las, le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non
possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole
del suo stato. Quindi anche nella denegata ipotesi in cui codesta lodevole
Corte dovesse ritenere, con l'USSI, che il ricorrente ha rinunciato senza
valida giustificazione al precedente impiego, la decisione qui avversata deve
essere considerata comunque arbitraria in quanto sospende, sine die, il diritto
a percepire prestazioni di assistenza ad una persona che si trova nel bisogno,
ciò che appare essere lesivo della protezione e del rispetto della dignità
umana.
Quindi anche qualora il ricorrente dovesse essere
ritenuto colpevole del suo stato di indigenza, non si giustifica la
soppressione totale delle prestazioni di assistenza ma, al limite, una loro
riduzione, tale comunque da garantire il soddisfacimento dei bisogni primari
(cibo, salute e abitazione).
La decisione qui avversata deve pertanto essere
annullata in quanto resa in violazione della Las e della Costituzione federale.
Si chiede inoltre, quale misura supercautelare
urgente, il ripristino immediato del versamento di prestazioni di assistenza
che possano assicurare al ricorrente la copertura dei bisogni primari. Come si
è visto infatti, la decisione qui avversata ha privato il ricorrente di ogni
forma di aiuto e la prima conseguenza è che da Gennaio 2012 non avrà più
un'abitazione.
Tale misura appare doverosa nel rispetto dei
disposti costituzionali che garantiscono la tutela e il rispetto della dignità
umana. (…)"
(Doc. I)
1.3. Il 19
dicembre 2011 il Presidente del TCA ha intimato il ricorso all’USSI per
presentare la risposta di causa unitamente all'incarto completo.
Inoltre l’Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento è stato invitato a voler prendere immediatamente
posizione in merito alla richiesta di provvedimenti supercautelari e in
particolare precisare in che modo intende garantire il rispetto dell’art. 12
Cost. fed. dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. II).
1.4. L’USSI, con
risposta del 22 dicembre 2011, ha postulato di respingere il ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, come
pure di considerare ingiustificata la domanda supercautelare (cfr. doc. III).
1.5. Con decreto
del 23 dicembre 2011 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi la
domanda del 16 dicembre 2011 di RI 1 tendente a ottenere delle misure
supercautelari urgenti.
Gli atti
sono stati rinviati all’USSI per esperire ulteriori accertamenti volti a
verificare se l’istante vive effettivamente oppure no in una situazione di
indigenza, se dal licenziamento dal posto di lavoro a __________ a oggi ha
dimostrato o meno la propria disponibilità a esercitare un’attività lavorativa
da lui esigibile e se da gennaio 2012 è o no disposto ad accettare
un’occupazione o un programma occupazionale che l’amministrazione gli proporrà
possibilmente concretamente.
Il TCA ha
pure indicato che “nella misura in cui dagli accertamenti che l’USSI
esperirà risulterà che l’istante vive in una situazione di indigenza, si è
dimostrato disponibile a lavorare ed è disposto ad accettare un impiego o un
programma occupazionale che gli verrà eventualmente assegnato, egli avrà
diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'aiuto in situazioni
di bisogno di cui all’art. 12 Cost.”. (cfr. doc. IV)
1.6. Il
ricorrente, tramite il proprio rappresentante, si è nuovamente espresso in
merito alla fattispecie con scritto del 9 gennaio 2012 (cfr. doc. VI), il quale
è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato al
ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
La base
del sostegno sociale regolamentato nella Las è costituita dalla garanzia
costituzionale del diritto al minimo vitale di cui agli art. 12 Cost. fed. e 13
della Costituzione cantonale ticinese (in proposito cfr. art. 3 legge federale
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).
Al
riguardo va precisato che, oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno
sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale
della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre
il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto
e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz.
2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo
sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la
sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002
relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).
La Las è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3
dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono
entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al
riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la
CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.),
in vigore dal 1° gennaio 2011, che la Conferenza dei direttori cantonali delle
opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che tale modifica prevede
l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del
forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto
avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari e
che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del
forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di
intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
Considerandi
2.
persone
1495.
--
100.
--
1595.
--
3.
persone
1818.
--
100.
--
1918.
--
4.
persone
2090.
--
100.
--
2190.
--
5.
persone
2364.
--
100.
--
2464.
--
6.
persone
2638.
--
100.
--
2738.
--
7.
persone
2912.
--
100.
--
3012.
--
Per
ogni persona supplementare
+
272.
--
-
+
272.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e
per le successive:
l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
2.4
Nell’evenienza
concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale
considerando che, siccome egli si è licenziato senza valida giustificazione da
un impiego che gli permetteva di essere finanziariamente indipendente, il
diritto all’assistenza sociale deve essere escluso.
Secondo
l’amministrazione il ricorrente era, infatti, in misura di procurarsi con le
proprie forze i mezzi indispensabili alla propria sopravvivenza (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
L’insorgente
ha contestato la decisione dell’USSI, facendo valere, in buona sostanza, da un
lato, di essere stato costretto ad abbandonare l’impiego di __________, in
quanto, non potendo più contare sul passaggio in auto da parte di un collega,
il tragitto in treno, dovendo alzarsi alle ore 4.00 o poco dopo - visto che abitava
a __________ e iniziava il turno alle ore 6.50 -, non era sopportabile.
Dall’altro,
di essere alla ricerca di un nuovo impiego. Egli ritiene così di dimostrare la
volontà di voler provvedere con le proprie forze al proprio sostentamento.
A mente
del ricorrente il modo di procedere dell’USSI appare lesivo dell’art. 12 Cost.,
che attribuisce un diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un’esistenza dignitosa a colui che si trova nel bisogno e
non è in grado di provvedere a sé stesso.
Il
ricorrente sostiene che, con il suo agire, l’USSI lo priva del rispetto della
dignità umana. Egli, al riguardo, ha precisato che dal 1° gennaio 2012 si sarebbe
trovato senza un’abitazione, in quanto a causa del mancato versamento
dell’assistenza sociale, si è visto recapitare la disdetta del contratto di
locazione per non avere pagato le pigioni. Inoltre l’insorgente ha indicato che
non avrà più accesso alle cure mediche e ai beni di prima necessità e che non
sa come provvedere a sé stesso.
Il
ricorrente ha, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 Las, le
prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Egli
ritiene, pertanto, che nella denegata ipotesi in cui il TCA dovesse condividere
l’opinione dell'USSI, secondo cui ha rinunciato senza valida giustificazione al
precedente impiego, il diniego di una prestazione assistenziale debba comunque
essere considerato arbitrario, poiché sospende, sine die, il diritto a percepire
prestazioni di assistenza ad una persona che si trova nel bisogno, ciò che
appare essere lesivo della protezione e del rispetto della dignità umana.
L’insorgente
è del parere che, anche qualora dovesse essere considerato colpevole del suo
stato di indigenza, non si giustifica il diniego totale delle prestazioni di
assistenza ma, al limite, una loro riduzione, tale in ogni caso da garantire il
soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, salute e abitazione; cfr. doc. I).
2.5
Dalle carte
processuali emerge che a RI 1, nato il 2 ottobre 1982 e al beneficio, perlomeno
fino al 28 novembre 2010, di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente
(F; rifugiato ammesso provvisoriamente; cfr. doc. 20), nel dicembre 2008 (cfr.
doc. 263), nel 2009 (cfr. doc. 209; 217; 227; 250; 259), nel 2010 (cfr. doc.
163; 173; 185; 192; 201) e da febbraio a maggio 2011 (cfr. doc. 131; 140) sono
state versate delle prestazioni assistenziali ordinarie.
Egli,
inoltre, nel periodo dal febbraio 2009 all’ottobre 2011 ha percepito delle prestazioni assistenziali speciali per far fronte, in particolare, al
pagamento di corsi di perfezionamento e formazione, del conguaglio delle spese
accessorie alla locazione, nonché della franchigia e partecipazione ai costi
della cassa malati (cfr. doc. 53 segg.).
L’11
aprile 2011 il ricorrente ha, poi, concluso con la __________ di __________ un
contratto di incarico di durata indeterminata quale operaio generico a tempo
pieno presso la __________ di __________ a partire dal 12 aprile 2011 ore 7.00
(cfr. doc. 129).
Il
23.
agosto 2011 la __________ ha comunicato all’Ufficio regionale degli stranieri
di __________ che l’insorgente ha terminato per sua volontà l’attività con la
loro ditta a far tempo dal 16 agosto 2011 (cfr. doc. 15).
Il ricorrente, il 10
ottobre 2011, ha inoltrato una nuova domanda di assistenza sociale, in quanto
la sua situazione era cambiata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa
(cfr. doc. 16).
Il 20 ottobre 2011,
rispondendo a una richiesta dell’USSI del 17 ottobre 2011 in merito ai motivi di interruzione del contratto di lavoro (cfr. doc. 14), egli ha asserito che:
" (…)
Abito a __________, il lavoro che sono
riuscito a trovare, invece, aveva sede a __________. Da aprile fino ad agosto ho
lavorato con dedizione e impegno. Ero riuscito a trovare una persona (collega
di lavoro) che mi dava un passaggio in auto ogni mattina. L’inizio del mio
turno di lavoro era alle 6.50.
Quando la disponibilità di questa persona è
venuta a mancare, ho dovuto far capo al treno (in pratica mi dovevo alzare alle
quattro o poco dopo). Mi sono accorto che la situazione non era sopportabile,
ho pertanto deciso di lasciare questo impiego (in data 16 agosto).
Sono alla ricerca attiva di un posto di
lavoro, con l’esperienza che ho maturato e con l’aiuto della consulente del
servizio In-Lav spero di poter avere il prima possibile la possibilità di un
nuovo contratto.
(…)” (Doc. A3)
Inoltre __________ di RA 1,
il 15 novembre 2011, ha inviato all’USSI un messaggio di posta elettronica del
seguente tenore:
"
(…)
RI 1 ha sicuramente
sbagliato, anche se ne aveva motivo la modalità di licenziamento doveva
comunque essere un’altra, presa in accordo con noi ed eventualmente l’agenzia __________
che gli aveva dato questa opportunità di impiego, magari facendo richiesta di
averne uno più vicino a casa.
Detto questo, vorrei
comunque sottolineare che da quando ha lasciato il lavoro viene regolarmente ai
nostri incontri, fa realmente ricerche di lavoro ed è motivato (in seguito è
seguito e “controllato” anche dalla nostra collega di In-Lav, __________). E’
disponibile sia per degli stage sia per un AUP, da questo punto di vista (a
differenza di altri) si è dimostrato molto collaborante. Da quando RI 1 “è
stato preso a carico” dal nostro servizio (aveva seri problemi psichici), ha
fatto notevoli progressi (corsi di italiano, stage, programma occupazionale di __________
e in seguito inserimento professionale). (…)” (Doc. 4)
L’USSI, con decisione del 25 ottobre 2011 confermata dalla decisione su reclamo
del 25 novembre 2011, ha comunque negato a RI 1 il diritto a prestazioni
assistenziali, poiché quest’ultimo si è licenziato senza valida giustificazione
da un impiego che gli permetteva di essere finanziariamente indipendente (cfr.
doc. A1; consid. 1.1.).
Nel frattempo la __________,
amministratrice dello stabile di __________ dove il ricorrente, nel settembre 2007, ha preso in locazione un appartamento di 1 ½ locali (cfr. doc. 24), il 25 ottobre 2011 l’ha
reso attento che risultava uno scoperto di fr. 1'040.--, corrispondenti alle
pigioni di settembre e ottobre 2011 e che, se entro 30 giorni tale importo non
veniva versato, il contratto di locazione sarebbe stato disdetto (cfr. doc. 7).
La disdetta con effetto
dal 31 dicembre 2011 è stata notificata al ricorrente, tramite il modulo
ufficiale, il 28 novembre 2011 (cfr. doc. 2; 3; A4).
Il 28 dicembre 2011 la __________
ha altresì avvertito l’insorgente che venerdì 30 dicembre 2011 alle ore 11.00
un loro incaricato avrebbe provveduto alla ripresa dei locali e che, qualora
non si fosse presentato, avrebbero inoltrato un’istanza d’espulsione alla
Pretura di __________ (cfr. doc. B).
2.6
Il TCA, con
decreto del 23 dicembre 2011, ha accolto ai sensi dei considerandi la domanda del
16.
dicembre 2011 di RI 1 tendente a ottenere delle misure supercautelari
urgenti.
Gli atti
sono stati rinviati all’USSI per esperire ulteriori accertamenti e decidere in
merito al diritto o meno del ricorrente all’aiuto in situazioni di bisogno a
far tempo dal 1° gennaio 2012.
In
quell’occasione questa Corte ha sottolineato che:
"
(…) l’amministrazione ha citato due sentenze
della nostra Massima Istanza, e meglio la STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 (cfr.
doc. A1; III) e la STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I
65.
(cfr. doc. III), per affermare che i mezzi indispensabili garantiti
dall’art. 12 Cost. non vanno riconosciuti, nel caso in cui una persona possa
procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla propria
sopravvivenza.
La STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,
pubblicata in DTF 134 I 65, concerne un padre, beneficiario di prestazioni
complementari all'AVS, che ha rinunciato volontariamente a parte di sostanza,
cedendola ai figli a titolo di anticipo ereditario. Non essendo dato un
manifesto abuso di diritto, non può essere intaccato il minimo esistenziale
garantito dall'art. 12 Cost. Possibilità di regresso nei confronti dei figli in virtù degli art. 328 e 329 CC
La STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 si riferisce,
invece, a un caso nel quale l’amministrazione per poter erogare le prestazioni
richieste esigeva una disponibilità a reperire un impiego al 50%.
Il Tribunale federale ha confermato il modo di procedere
dell’amministrazione, sottolineando che quanto preteso da quest’ultima non
viola l’art. 12 Cost.
Questo Tribunale ritiene che, le sentenze
menzionate dall’USSI non permettono, nel caso di specie, di escludere a priori
l’erogazione di prestazioni ai sensi dell’art. 12 Cost.
In effetti nella procedura di merito relativa
alle prestazioni assistenziali andrà valutato se l’impiego a __________ era o
meno adeguato e quindi se l’istante era tenuto a conservare quell’occupazione,
invece di licenziarsi e richiedere tali prestazioni.
Per negare l’aiuto d’urgenza secondo la
giurisprudenza occorre, per contro, dimostrare che la persona non è disposta ad
accettare un’occupazione adeguata, o un programma occupazione propostole
dall’amministrazione al momento in cui fa richiesta di tale prestazione (cfr.
consid. 2.3 e in particolare la DTF 130 I 71).
2.6
Alla luce di quanto appena esposto e
attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene, da una parte, che
senza un esame più approfondito delle circostanze fattuali della fattispecie
non si possa negare all’istante l'aiuto in situazioni di bisogno a far
tempo dal 1° gennaio 2012 a titolo di misura supercautelare.
Si giustifica pertanto il rinvio degli atti
affinché l’amministrazione verifichi, innanzitutto, se l’istante vive
effettivamente oppure no in una situazione di indigenza e se dal licenziamento
dal posto di lavoro a __________ a oggi ha dimostrato o meno la propria
disponibilità a esercitare un’attività lavorativa da lui esigibile.
Al riguardo va evidenziato che l’istante, il 20
ottobre 2011, ha indicato di essere alla ricerca attiva di un posto di lavoro e
di sperare di poter concludere il prima possibile un nuovo contratto di lavoro
(cfr. doc. A3).
Inoltre, fra gli atti all’incarto, figura un
messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2011 inviato da __________ di RA
1.
a __________ dell’USSI da cui si evince, per quanto attiene al comportamento
dell’istante, quanto segue:
“(…) vorrei comunque sottolineare che da quando ha
lasciato il lavoro viene regolarmente ai nostri incontri, fa realmente ricerche
di lavoro ed è motivato (in seguito è seguito e “controllato” anche dalla
nostra collega di In-Lav, __________. E’ disponibile sia per degli stage sia
per un AUP, da questo punto di vista (a differenza di altri) si è dimostrato
molto collaborante. Da quando RI 1 “è stato preso a carico” dal nostro servizio
(aveva seri problemi psichici), ha fatto notevoli progressi (corsi di italiano,
stage, programma occupazionale di __________ e in seguito inserimento
professionale). (…)” (Doc. 4)
Infine l’amministrazione appurerà se da gennaio
2012.
l’istante è o no disposto ad accettare un’occupazione o un programma
occupazionale (cfr. DTF 130 I 71 citata al consid. 2.3.), che l’amministrazione
gli proporrà possibilmente concretamente.
Nella misura in cui dagli accertamenti che l’USSI
esperirà risulterà che l’istante vive in una situazione di indigenza, si è
dimostrato disponibile a lavorare ed è disposto ad accettare un impiego o un
programma occupazionale che gli verrà eventualmente assegnato, egli avrà
diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'aiuto in situazioni di
bisogno di cui all’art. 12 Cost.”
2.7
Questo
Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2.
Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.).
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.
A tale
proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1
, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:
"
(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der
Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen
erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch
Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter
erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter
gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen
richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern
die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In
un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece,
sottolineato che:
"
(…)
3.7.1
Mit Blick auf die
weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit
zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten
Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der
Nothilfe nach Art. 12 BV als auch
im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität
gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH
HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe
[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des
Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber
geltend zu machen."
2.8
Inoltre
le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
"
(...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale
interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e
quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno
sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in
tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente
cantonale preposto ed è sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di
intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione
critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il
patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare
attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o
privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di
mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,
indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle
prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene
Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der
Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser
Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden
der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der
letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen
sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für
die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie
umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die
wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die
regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die
Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und
erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze
sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)
Relativamente al principio
di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
"
(…)
Ueber die Subsidiarität
als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht
auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im
Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die
Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird,
soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle,
namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip
ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität.
Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf
der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag,
andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.
Der Grundsatz der
Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12.
er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung
und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und
spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele.
In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige
Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt.
Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des
Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu
klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht.
Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte
Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird
Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet.
In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das
Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des
Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der
Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen
präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der
Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist
immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung
besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht
werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)
2.9
Chiamata ora
pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte osserva che è vero che, in virtù
del principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. consid. 2.7; 2.8.), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere
al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento
di un’attività lavorativa che, quindi, non deve essere abbandonata con
leggerezza.
E’
altrettanto vero, però, che il mantenimento di un impiego può essere preteso
solo se l’attività risulta ancora adeguata a una determinata persona.
Il concetto
di “occupazione adeguata” è stato sviluppato nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124.
V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche
kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen
werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte
Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA C
137/03 del 5 aprile 2004, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
La quarta
revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011, ha unicamente introdotto il capoverso 3bis, secondo cui il capoverso 2 lett. b dell’art. 16
LADI (non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità
e dell'attività precedente dell'assicurato) non si applica alle persone
minori di 30 anni (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N.
12.
del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
2.10
In concreto,
come visto sopra, il ricorrente ha invocato, quale giustificazione per le sue
dimissioni dal posto di lavoro a __________, il fatto che, essendogli venuto a
mancare il passaggio in automobile da parte di un collega, il tragitto abitazione
– luogo di lavoro, ossia __________ – __________, con i mezzi pubblici non era
sopportabile, dovendosi alzare alle ore 4 o poco dopo per iniziare il turno il
mattino presto alle ore 6.50 (cfr. doc. I; A3).
L’insorgente,
dunque, implicitamente si appella all’inadeguatezza dell’occupazione a __________
dal profilo del tragitto ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, e quindi
dell’inesigibilità della relativa continuazione.
L’art. 16
cpv. 2 lett. f LADI, come peraltro già esposto, enuncia che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
f) necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato."
In una
sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito
che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva,
poiché con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il
tempo impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non
aveva una vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.
2.11
Questo Tribunale,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la stessa non
consenta di risolvere la questione dell’adeguatezza o meno dal profilo del
tragitto (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) dell’occupazione che l’insorgente
tramite __________ svolgeva presso la __________ SA a __________.
In
particolare non è dato sapere se l’attività iniziasse effettivamente alle ore
6.
, come indicato dal ricorrente (cfr. doc. I; A3), né a che ora lo stesso
terminasse di lavorare.
Nemmeno è
noto se l’orario di inizio e di fine del lavoro era ogni giorno il medesimo.
Dalle
carte processuali non risulta, poi, se l’orario era comunque flessibile o meno,
né se la __________ era disposta oppure no a posticipare l’orario di inizio
dell’attività dell’insorgente.
Si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata
e il rinvio degli atti all’USSI perché disponga accertamenti più approfonditi
riguardo all’esigibilità o meno della continuazione dell’impiego a __________.
L’amministrazione,
dopo aver chiarito, interpellando la __________, rispettivamente la __________,
quali fossero gli orari di lavoro effettivi del ricorrente e se esistesse o
meno la possibilità di svolgere altri turni con orari differenti, valuterà se
all’insorgente occorressero oppure no più di due ore per recarsi dalla propria
abitazione al luogo di lavoro utilizzando i mezzi pubblici.
A tal
fine si terrà in considerazione il fatto che il mezzo pubblico doveva comunque
permettere al ricorrente di arrivare al luogo di lavoro a un orario che gli consentisse
l’inizio puntuale dell’attività.
Pertanto
andrà pure accertata la distanza esistente tra, ad esempio, la stazione di __________
e il posto dove è ubicata la __________.
Per
quanto attiene alla possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro
contemplata dall’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, va osservato, in primo luogo, che
un eventuale trasloco a __________ non era di immediata realizzazione per il
tempo necessario sia per la disdetta del proprio contratto di locazione a __________
(cfr. doc. 24) o comunque per trovare un subentrante, che per reperire un nuovo
alloggio a __________ o in zona limitrofa.
In casu,
inoltre, viste le particolarità della presente evenienza e le ristrettezze
finanziarie a cui è confrontato il ricorrente, nemmeno si poteva pretendere che
il medesimo avesse due alloggi, uno - un appartamento di 1 ½ locali (cfr. doc.
24) - a __________ e uno, anche se solo sotto forma di una camera, a __________.
L’USSI
verificherà pure se l’insorgente era in ogni caso disposto a svolgere un’altra
attività per la __________ (cfr. doc. 4 citato al consid. 2.5.: “… magari
facendo richiesta di averne uno più vicino a casa”) o presso un altro
datore di lavoro
Qualora
dalle indagini che esperirà l’amministrazione dovesse risultare, da un lato, che
lo svolgimento dell’occupazione a __________ non era più esigibile da parte del
ricorrente, in quanto, dal profilo del tragitto - ritenuto l’utilizzo dei mezzi
pubblici e l’effettivo orario di inizio dell’impiego -, quest’ultimo non era
più adeguato, dall’altro, la disponibilità del ricorrente a esercitare una
nuova attività lavorativa, non si giustificherebbe alcuna penalizzazione nei
suoi confronti.
L’insorgente
avrebbe, pertanto, diritto alle prestazioni assistenziali.
2.12
Nell’ipotesi
in cui, per contro, fosse stato esigibile il mantenimento dell’impiego a __________
da parte del ricorrente e lo stesso si fosse comunque dimostrato disposto a
lavorare per un altro datore di lavoro, sulla base del principio della
proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), l’insorgente avrebbe diritto alle
prestazioni assistenziali. In tale ipotesi andrà, tuttavia, ridotto l’importo
dell’assistenza sociale a causa dell’abbandono dell’occupazione a __________.
L’USSI,
in quel caso, procederà alla menzionata riduzione, tenendo debitamente conto,
da un lato, che ai sensi dell’art. 23 Las
"
1Le prestazioni
assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche
se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.”
Dall’altro,
che le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2
(“Riduzione della prestazione quale sanzione”) prevedono che:
"
Il mancato rispetto delle condizioni definite o
la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di
riduzione delle prestazioni.
Una riduzione delle
prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al
principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione
formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona
interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.
In caso di riduzione delle
prestazioni sociali, è necessario verificare se
-
la persona interessata può far valere ragioni
che giustificano il suo comportamento;
-
la riduzione è proporzionata agli errori o alle
colpe;
-
la persona interessata, cambiando il proprio
atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa
possa quindi essere annullata in prospettiva.
La
riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente
distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito
dell’obbligo al rimborso (E.3).
Quando,
contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente
evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto
(schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla
fine della sanzione.
- Entità della
riduzione
A titolo
di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al
massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della
proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia
sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione)
possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto
conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno
parte dell’unità di assistenza.
Ulteriori
riduzioni supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi
lecite (A.6.3).
Al più
tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una
riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la
misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.
Il
principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi,
sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in
funzione del’errore commesso e del danno causato.”
A
proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona
alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in
quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia
economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
(…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit
toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins
élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité
humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins
médicaux de base (ATF 135 I 119 consid.
5.3
p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible
avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum
vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de
plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation
financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que
le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du
recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne
sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci
touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le
reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des
prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement
dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel
garantissant des conditions minimales d'existence.”
In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al
beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del
Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata
chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo
del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
"
(…)
4.
4.1
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne
peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du
montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire.
(…)”
In una
sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in
quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento
a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate
ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la
sentenza cantonale:
"
(…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema della riduzione
di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011
del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo
dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per
due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un
determinato importo.
2.13
Qualora,
infine, dagli accertamenti che effettuerà l’USSI dovesse emergere, da una
parte, l’esigibilità del mantenimento dell’impiego a __________, dall’altra, la
totale assenza di disponibilità a svolgere una nuova occupazione per la __________
o per un altro datore di lavoro da parte del ricorrente, egli non avrà diritto
ad alcuna prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las.
A
proposito dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la
nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004,
pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in
situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano
nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando
un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.
Al riguardo l’Alta Corte
ha rilevato che:
" (…)
4.3
Bundes- und Kantonsverfassung sowie Gesetz knüpfen somit bereits den
grundsätzlichen Anspruch auf Hilfe in Notlagen an bestimmte Voraussetzungen,
indem sie klarstellen, dass der in Not Geratene nur Anspruch auf entsprechende
Leistungen des Staates hat, wenn er nicht in der Lage ist - d.h. wenn es ihm
rechtlich verwehrt oder faktisch unmöglich ist -, selber für sich zu sorgen.
Keinen Anspruch hat somit, wer solche Leistungen beansprucht, obwohl er
objektiv in der Lage wäre, sich - insbesondere durch die Annahme einer
zumutbaren Arbeit - aus eigener Kraft die für
BGE 130 I 71 S. 76
das Überleben erforderlichen Mittel selber zu
verschaffen; denn solche Personen stehen nicht in jener Notsituation, auf die
das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen zugeschnitten ist. Bei ihnen fehlt es
bereits an den Anspruchsvoraussetzungen, weshalb sich in solchen Fällen die
Prüfung erübrigt, ob die Voraussetzungen für einen Eingriff in das Grundrecht
erfüllt sind, namentlich, ob ein Eingriff in dessen Kerngehalt vorliegt, denn
dies setzt einen rechtmässigen Anspruch voraus. Ebenso wenig ist in dieser Konstellation
zu untersuchen, ob ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des
Unterstützungsbedürftigen vorliegt, welches allenfalls eine vollständige
Verweigerung der Unterstützungsleistungen rechtfertigen könnte (Urteil
2P.147/2002 vom 4. März 2003, E. 3.5.3; JÖRG PAUL MÜLLER, a.a.O., S. 179 f.; vgl. auch MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar,
Zürich 2002, Hrsg. Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J.
Schweizer/ Klaus A. Vallender, N. 13 f. zu Art. 12 BV; ULRICH
HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5. Aufl., Zürich
2001, N. 915 ff.; CHARLOTTE GYSIN, Der Schutz des Existenzminimums in der
Schweiz, Basel 1999, S. 40 ff., insb. S. 43 und 59).
Das Urteil 2P.147/2002 vom 4. März 2003 ist zwar in
der Doktrin kritisiert worden mit der Begründung, bei Ablehnung zumutbarer
Arbeit fehlten nicht die Anspruchsvoraussetzungen, sondern es seien - gestützt
auf eine gesetzliche Grundlage sowie nach Massgabe des
Verhältnismässigkeitsprinzips - lediglich Sanktionen, z.B. (befristete)
Leistungskürzungen, zulässig, ohne dass der absolut geschützte, unerlässliche
Existenzbedarf im Sinne von Art. 12 BV angetastet werden dürfe (KATHRIN
AMSTUTZ, Einstellung von Sozialhilfeleistungen bei Ablehnung zumutbarer Arbeit,
in: Zeitschrift für Sozialhilfe 2003 S. 97 f.). Diese Auffassung trägt indessen dem Grundsatz der Subsidiarität bzw. dem Vorrang der Selbsthilfe, dem der
Verfassungsgeber, wie oben dargelegt, zentrale Bedeutung eingeräumt hat, nicht
genügend Rechnung und überzeugt daher nicht. Im Übrigen hat die Autorin an
anderer Stelle selber eingeräumt, der Grundsatz der Subsidiarität staatlicher
Unterstützungsleistungen präge das Sozialhilferecht; das Grundrecht auf
Existenzsicherung entlaste den Einzelnen nicht davon, selbst in schwierigen
Lebenssituationen zunächst seine Eigenkräfte zu mobilisieren (KATHRIN AMSTUTZ,
Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, ASR H. 664 S. 169 und 172). Am
kritisierten Entscheid ist somit festzuhalten.“
Inoltre in
una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:
"
(…)
par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une
situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose
pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de
trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en
acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le
versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une
disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst.
(…)”
Infine
l’Alta Corte, in una sentenza 8C_464/2009 del 1° febbraio 2010, concernente una
fattispecie in cui la Commissione sociale del Comune di Friborgo ha negato con
effetto immediato a una beneficiaria di assistenza sociale - il cui marito è
stato condannato penalmente ed è stato oggetto di un divieto di entrata in
Svizzera - e al figlio minorenne le prestazioni assistenziali, nonché le ha
chiesto la restituzione di fr. 20'090.15, ha dapprima ricordato quanto
stabilito dal Tribunale amministrativo cantonale - che ha rinviato gli atti
alla Commissione sociale per determinare l’importo da versare alla ricorrente a
titolo di aiuto sociale -, e meglio quanto segue:
"
(…)
La juridiction cantonale a considéré que l'aide
sociale qui avait déjà été allouée à B.________ représentait un montant total
de l'ordre de 200'000 fr. La bénéficiaire de l'aide ne faisait pas tout son
possible en vue de retrouver un emploi et d'acquérir une autonomie financière.
Elle avait refusé sans raisons valables de participer à une mesure d'insertion
auprès de F.________ en juillet 2008. Au préalable, le Service de l'emploi du
canton de Fribourg avait constaté une période d'inaptitude au placement en
raison de l'insuffisance de ses efforts en vue de se réinsérer. En outre, la
commission sociale l'avait déjà pénalisée une première fois en réduisant son
forfait d'entretien de 15 % par décision du 31 août 2006. Enfin, B.________
n'avait pas renseigné les services sociaux de manière exacte en n'annonçant pas
la présence de son mari au domicile familial en 2007 et 2008 et en affirmant
qu'il résidait au Kosovo, où il était à la charge de sa soeur et de son
beau-frère. Dans ces circonstances, il était indéniable qu'elle ne respectait pas
ses obligations en matière d'aide sociale. Néanmoins, la décision litigieuse
avait pour conséquence de laisser sans ressources B.________ et son fils cadet.
En particulier, il était vain d'espérer que son époux puisse l'aider, à
supposer qu'il le veuille. Or, ni l'art. 12 Cst., ni le droit cantonal (art. 24
al. 2 LASoc) n'autorisaient, dans ces conditions, la suppression pure et simple
de l'aide matérielle décidée par la commission sociale.”
In
seguito il Tribunale federale, confermando il giudizio della Corte cantonale,
ha precisato che:
" (…)
10.2
L'art. 2 de l'Ordonnance
sur l'aide sociale définit des montants forfaitaires pour l'entretien des
personnes dans le besoin. Les art. 3 et 4 prévoient par ailleurs des
suppléments d'intégration, alors que l'art. 10 al. 1 définit un minimum vital
dit « absolu », inférieur aux montants forfaitaires prévus par l'art. 2. Ce
minimum vital absolu peut être pris pour référence en cas de manquements graves
du bénéficiaire à ses obligations (art. 10 al. 2). Les recommandations de la
CSIAS (A.8) donnent également des précisions sur les conditions dans lesquelles
une telle réduction peut être ordonnée, de manière à garantir le respect du
principe de proportionnalité.
10.3
En l'occurrence, les premiers juges ont exposé,
notamment aux considérants 2f et 7a du jugement entrepris, que l'intimée
encourait une réduction de l'aide sociale qui lui était allouée, dans les
limites de son minimum vital. On peut déduire de ces considérants qu'ils
entendaient par là le minimum vital « absolu » au sens de l'art. 10 al. 1 de
l'Ordonnance sur l'aide sociale. La juridiction cantonale s'est donc montrée
suffisamment précise pour que la commission sociale soit en mesure d'exécuter
le jugement, quand bien même celui-ci lui laisse une marge d'appréciation sur
la sanction à prononcer. La recourante n'exposant pas en vertu de quelle
disposition du droit de procédure cantonal les premiers juges auraient dû se
montrer plus précis, le grief est mal fondé.”
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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