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42.2011.4

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25 agosto 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali

costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle

raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Gli

importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010

(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

2.4

Le

disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate dal

ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6 ("Formazione/formazione continua e

perfezionamento professionale") ribadiscono innanzitutto il carattere

sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale, sottolineando che:

"

Gli uffici del sostegno sociale accordano

contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento

professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti

(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione

disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri

fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito

alla seconda formazione e riqualifica professionale le disposizioni COSAS

prevedono che:

" Possono

essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica

professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una

riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.

Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se

migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese

in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare

riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali

di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo

sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica

professionale.”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag

gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die

Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem

absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

L’amministrazione,

il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA

durante l’udienza del 30 maggio 2011 di prendere

posizione in modo dettagliato in merito all’applicazione della Direttiva H6,

COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda formazione” (cfr.

doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha osservato che:

"

(…)

La giurisprudenza degli

altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da

parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile

ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non

la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a

un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la

formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed.,

Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che

nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già

conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17

giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del seguente tenore:

"

a complemento delle nostre osservazioni del 7

giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul

significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC

non è uniforme nei

diversi Cantoni svizzeri;

- abbiamo

in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i

quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le

ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.

- Ginevra

ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva

importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni

assistenziali nell’ambito della seconda formazione.

- Questo

regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01

(cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il

riconoscimento della prestazione di cui sopra.

- In

particolare:

·

premesso che con il termine seconda formazione

intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del

lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli

“aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente

delle specializzazioni e/o approfondimenti;

·

per principio il finanziamento della formazione

non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni

assistenziali ai sensi della relativa legge.

·

Queste prestazioni sono comunque limitate nel

tempo, al massimo sei mesi.

·

Per il finanziamento della formazione si deve far

capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora __________,

funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip.

Solidarietà e impiego, del canton Ginevra, afferma che “la paura di non

riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non

farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo

adeguatamente congruo.

(…)” (Doc. XV)

In dottrina C. Hänzi (op.

cit.) osserva in particolare che:

"

(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur

Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe

ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern

auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen

der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung

eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.

Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit

auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht

unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer

Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten

für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings

ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit

anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen

oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch

auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide

ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen

das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen

oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der

bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden

kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine

Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine

ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die

Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen

zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert

nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht

namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die

nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von

Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die

Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann

die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden,

wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung

steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob

die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem

erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Dal canto

suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide sociale". Ed.

Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:

"

Les secondes formations et le recyclages

professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la

première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu

assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de

santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du

bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le

financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)

Dall'analisi

della prassi dell'amministrazione e delle considerazioni della dottrina emerge

dunque che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta

dall’assistenza sociale. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione

non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e

l’ulteriore formazione/specializzazio-ne sia di breve durata, nonché migliori

notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

2.5

Nell’evenienza

concreta, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, postulata

con richiesta del giugno 2010 (cfr. doc. 70; 61), in quanto, avendo conseguito

il Master in Teologia, egli è in grado di conseguire un reddito da attività

lavorativa sufficiente. A mente dell’amministrazione l’ulteriore formazione che

il ricorrente sta intraprendendo (Master in Diritto comparato delle religioni) non

risulta necessaria per assicurargli un reddito (cfr. doc. A4; 21; consid.

1.1

).

L’insorgente

ritiene, invece, di non poter svolgere alcuna attività inerente la propria

formazione senza prima aver ultimato il suo percorso di studi. Al riguardo egli

ha specificato, da una parte, di frequentare il biennio di Master in Diritto

Comparato delle Religioni presso l'Istituto internazionale di diritto canonico

e diritto comparato dalle religioni (DI RE com) con sede presso la Facoltà di

Teologia di __________ e parallelamente la licenza in Teologia.

Dall’altra,

che ottenuti i relativi diplomi è prevista la frequenza di un ulteriore anno

presso l’Università Pontificia lateranense di Roma per l’ottenimento della

licenza in Diritto Canonico (cfr. doc. I; XII).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente - nato nel 1981 - dopo aver

frequentato le scuole dell’obbligo (cfr. doc. 27; 28) e il liceo scientifico

presso l’Istituto __________, ottenendo, nel 2003, il relativo diploma

rilasciato dal Ministero degli affari esteri della __________ (cfr. doc. 29),

si è iscritto alla Facoltà di Teologia di __________ (cfr. doc. 24).

Nel

giugno 2009, al termine dei cinque anni (dieci semestri) previsti dal relativo programma

di studi (cfr. doc. 24; www.__________), egli ha conseguito il Master /

Baccelierato in Teologia con la menzione magna cum laude (cfr. doc. 30;

31).

Nel

settembre 2009 il ricorrente ha, poi, iniziato un Master in diritto comparato

delle religioni della durata di due anni (cfr. doc. 24; 30).

In sede

di udienza del 30 maggio 2011, l’insorgente, rispondendo a una domanda del

Presidente del TCA, ha indicato che “intende conseguire il master in diritto

comparato delle religioni, la licenza in diritto canonico (che gli

permetterebbe di essere attivo presso i tribunali o presso gli uffici amministrativi

non vincolati allo stato di ordine) e, parallelamente, la licenza in teologia”

(doc. XII pag. 1).

Egli, a

quest’ultimo riguardo, ha precisato che con la licenza in teologia è possibile

proseguire fino al dottorato e successivamente ottenere l’abilitazione per la

libera docenza (di tipo ecclesiale; cfr. doc. XII pag. 1).

2.6

A proposito

delle possibilità lavorative che si aprono con il conseguimento del Master –

Baccelierato in Teologia, il TCA rileva che l’art. 23 della Legge della scuola

del 1° febbraio 1990, relativo all’insegnamento religioso, prevede che:

"

1L’insegnamento della religione cattolica e della religione

evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a

tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto

dell’art. 49 della Costituzione federale.

2La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata

all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta

alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i

sedici anni d’età.

3La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi

d’insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la

vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

4La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

5Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è

a carico dello Stato.

6Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il

Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell’insegnante di religione;

- l’organizzazione dell’insegnamento religioso.”

Il 10

febbraio 1993 è stata conclusa una Convenzione sull’organizzazione

dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione fra il

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, da una parte, l’Ordinario

della Diocesi di __________ e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica

riformata nel Ticino (detti in seguito Autorità ecclesiastiche), dall’ altra.

Giusta

l’art. 1 della menzionata Convenzione la stessa si applica, fra l’altro, alla

scuola media.

L’art. 2

della Convenzione enuncia che:

" 1I docenti di religione cattolica sono

designati dall’Ordinario della Diocesi di __________ (detto in seguito Ordinario);

nelle scuole elementari l’insegnamento è attribuito al parroco (o

amministratore parrocchiale) oppure a una persona da lui designata.

2I docenti di

religione evangelica sono designati dal Consiglio sinodale della Chiesa

evangelica riformata nel Ticino (detto in seguito Consiglio sinodale).

3La designazione è

comunicata al Consiglio di Stato per le scuole cantonali, ai Municipi per le

scuole comunali e alle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole

consortili.”

L’art. 12

cpv. 1 della Convenzione contempla i requisiti di assunzione per l’insegnamento

della religione cattolica:

" Per

l’ insegnamento della religione cattolica nei diversi gradi e ordini di scuola

sono ritenuti validi i seguenti titoli di studio:

a. per le scuole elementari e per le scuole speciali:

1.

la licenza o

il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla

Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana”;

2.

il diploma di

baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;

3.

la licenza in scienze religiose;

4.

la licenza accademica con teologia come seconda o terza

materia;

5.

il diploma di fine studi teologici;

6.

il diploma

diocesano di catechesi, preceduto preferibilmente da un titolo di studio medio

superiore o di grado equipollente.

b. per le scuole medie:

1.

la licenza o

il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla

Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana”;

2.

il diploma di

baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione apostolica.

c. per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:

1.

la licenza o

il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla

Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana”.

Ai sensi del cpv. 3 di

tale disposto:

" In

difetto di candidati in possesso dei titoli richiesti possono essere assunti

candidati in possesso di altri titoli giudicati idonei da una commissione

composta di rappresentanti dello Stato e delle Autorità ecclesiastiche.”

Per

quanto attiene alla procedura di assunzione (concorso), l’art. 14 della

Convenzione sancisce che:

"

L’assunzione dei docenti di religione nelle

scuole cantonali avviene tramite concorso pubblicato dalle Autorità

ecclesiastiche sugli organi ufficiali delle rispettive Chiese e sul Foglio

Ufficiale.

L’art. 12

della Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo

statuto dell’insegnante di religione, come visto, prevede quali requisiti per

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e

medie, in particolare, la licenza o il dottorato in teologia o in

filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica

“Sapientia Christiana” oppure il diploma di baccalaureato in teologia secondo

la citata Costituzione Apostolica.

La

Costituzione Apostolica Sapientia Christiana elaborata da Giovanni Paolo II nell’aprile

1979.

all’art. 47 § 1. enuncia, infatti, che i gradi accademici, che si

conferiscono in una Facoltà Ecclesiastica, sono: il Baccalaureato, la Licenza,

il Dottorato (cfr. www.vatican.va).

La

Facoltà di Teologia di __________ è abilitata a conferire a nome della Santa Sede,

a norma della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana, i gradi di

baccellierato (= Master in Teologia), licenza (Master in Advances Studies) e

dottorato in teologia (cfr. www__________; www.__________.ch/educazione).

Ne

discende che coloro che conseguono il titolo di Master in Teologia, ovvero il

baccellierato (o baccalaureato) in Teologia, presso la Facoltà di Teologia di __________

dispongono del titolo necessario per insegnare la religione cattolica nelle

scuole elementari, speciali e medie ai sensi dell’art. 23 della Legge della

Scuola e dell’art. 12 della Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento

religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione.

I

requisiti pubblicati sul bando di concorso per docenti di istruzione religiosa

nelle scuole medie sono i seguenti:

"

a) Per le scuole medie:

1.

la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle facoltà

riconosciute in base alla Costituzione apostolica “Sapientia Christiana”;

2.

il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata

Costituzione apostolica.” (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286)

Ciò, del

resto, emerge pure da un messaggio di posta elettronica del 30 maggio 2011 inviato

da __________, direttore dell’Ufficio di istruzione religiosa e scolastica

della Diocesi di __________, al ricorrente (cfr. doc. XXI1), al quale

quest’ultimo era stato indirizzato da __________, Aggiunto alla direzione del

Decs, Divisione della scuola, Ufficio dell’insegnamento medio (cfr. doc. XXI2).

2.7

Il

ricorrente, in un messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2010 indirizzato

a __________ dell’USSI (cfr. doc. 15), ha riconosciuto che il titolo di Master

in Teologia permette di insegnare.

Egli ha però

aggiunto che:

"

(…) ho conseguito un Master in Teologia,

concludendo la prima formazione. Questo diploma, tuttavia, non consente

l’esercizio di un’attività in modo immediato. Gli studenti laici, che non

proseguono con una specializzazione, possono prospettarsi un futuro

professionale in qualità di insegnante nelle scuole medie-superiori. Ma per

poter essere inseriti nel corpo docente bisogna frequentare anzitempo presso

l’ASP di __________ una formazione supplementare adeguata (oltre che in seguito

partecipare a concorsi pubblici e/o essere inseriti nelle istituzioni

competenti), inoltre il parlamento sta programmando e già sperimentando delle

novità circa la formazione del corpo docente e le ore di religione negli istituti

scolastici. Uno studente che ha intenzione di applicarsi per questa professione

ha la possibilità di “farsi le ossa” (mi passi l’espressione) facendo qualche

ora di religione alle scuole elementari, se il parroco del comune presso cui si

trova l’istituto scolastico (e forse anche la Diocesi) glielo concedono. Ma

quest’ultima attività, dal punto di vista fiscale, per non dilungarmi troppo,

non consente di raggiungere neanche il minimo vitale a fronte dell’impegno

necessario. Anche insegnare nelle scuole medie-superiori in pochi casi

permetterà di raggiungere un salario che permetta di mantenere una eventuale

famiglia (…).” (Doc. 15)

In sede

di udienza davanti al Presidente del TCA l’insorgente ha ribadito che per poter

essere assunti come insegnante di religione nelle scuole medie, per quanto a

sua conoscenza, occorre frequentare l’Alta Scuola Pedagogica (cfr. doc. XII

pag. 2).

Al

riguardo il TCA osserva, in primo luogo, che l’art. 47 della Legge della

Scuola, concernente l’abilitazione e in vigore dal 12 maggio 2009, enuncia che:

"

1L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte

dell’autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione

di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

2Il Dipartimento della SUPSI che integra l’Alta scuola pedagogica

(ASP) ha il compito di conferire l’abilitazione all’insegnamento, nei termini

definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

3L’abilitazione all’insegnamento vale, di regola, per il grado o

l’ordine di scuola per il quale è conseguita.

4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da

terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.”

In

secondo luogo, che per i docenti di religione cattolica, a differenza dei

docenti delle altre materie (cfr. FU 7/2010 del 26 gennaio 2010 pag. 680),

l’abilitazione all’insegnamento rilasciata dal Dipartimento formazione e

apprendimento della SUPSI (cfr. www.supsi.ch), che dal 2009 ha ripreso le attività dell’Alta scuola pedagogica, non risulta un requisito generale per poter

concorrere per posti di insegnante (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag.

2286).

Sul bando

di concorso per docenti di istruzione religiosa cattolica nelle scuole

cantonali – anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 – è, in effetti,

indicato che:

"

I nuovi docenti assunti sono tenuti a conseguire

– secondo modalità e tempi da definire - l’abilitazione all’insegnamento presso

il Dipartimento della formazione e dell’apprendimento della SUPSI (SUPSI-DFA).”

(cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286)

Da ciò

emerge che un docente viene dapprima assunto sulla base dei suoi titoli di

studio (cfr. consid. 2.8.) e in seguito effettuerà l’abilitazione.

In

proposito giova rilevare che i concorsi per i docenti di istruzione religiosa

cattolica nelle scuole cantonali vengono pubblicati separatamente dai concorsi

scolastici riferiti alle altre materie (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag.

2286; FU 7/2010 del 26 gennaio 2010 pag. 679).

Il

concorso per incarichi di docenti di istruzione religiosa cattolica nelle

scuole cantonali è aperto dall’Ufficio insegnamento religioso scolastico (UIRS)

della Diocesi di __________ (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286).

Il

concorso per la nomina e l’incarico di docenti delle altre materie è, per

contro, aperto dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della formazione

professionale, in collaborazione con la Sezione amministrativa del Dipartimento

dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS; cfr. FU 7 /2010 del 26

gennaio 2010 pag. 679).

E’,

altresì, utile evidenziare che giusta l’art. 83 della Legge della Scuola,

relativo ai requisiti per le scuole elementari e scuole medie private

parificate:

"

1I titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per

l’insegnamento nelle scuole pubbliche.

2Per quanto riguarda l’idoneità dei docenti, il programma, gli orari,

le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche,

l’insegnamento privato deve uniformarsi alla presente Legge, alle leggi

speciali e ai rispettivi regolamenti.

3L’insegnamento privato nella scuola elementare e nella scuola media

è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.”

Per quanto attiene alle

scuole elementari e medie non parificate, l’art. 85

prevede unicamente che le stesse sono sottoposte alla

vigilanza generale dello Stato.

In simili

condizioni, il TCA ritiene che il conseguimento del Master in Teologia presso

la Facoltà di Teologia di __________ nel 2009 (cfr. consid. 2.5.) permette

all’insorgente di svolgere la professione di insegnante di religione cattolica,

attività lavorativa strettamente connessa alla formazione intrapresa.

Egli è,

infatti, in possesso dell’essenziale requisito per insegnare religione

cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie con sede nel Cantone

Ticino.

Risulta,

quindi, irrilevante quanto comunicato da __________, segretaria della Facoltà

di teologia di __________ al ricorrente il 3 marzo 2011, ossia che per diventare

assistente è necessario il titolo di Licenza in Teologia o il master of

Advances Studies (cfr. doc. A1).

Non è,

poi, corretto quanto dalla medesima asserito all’insorgente l’11 marzo 2011, e

meglio che il diploma Master/Baccellierato in Teologia non abilita a svolgere

alcuna attività professionale e che allo scopo è necessario proseguire la

formazione (cfr. doc. A2).

Va

peraltro rilevato che in Svizzera il titolo di Master in Teologia, oltre

all’insegnamento, apre una vasta gamma di possibilità di impieghi anche al di

fuori della Chiesa, come ad esempio giornalista, animatore socioculturale,

assistente sociale, collaboratore nella cooperazione allo sviluppo, archivista,

bibliotecario scientifico (cfr. www.berufsberatung.ch).

Il

ricorrente, nel suo scritto del 30 giugno 2011, ha auspicato che, per valutare le opportunità di lavoro scaturenti dal completamento della sua

formazione, si consideri tutto il territorio nazionale, nonché l’estero (cfr.

doc. XVIII).

Secondo

il TCA quanto asserito dal ricorrente riguardo al fatto di avere uno sguardo

proiettato anche sul resto della Svizzera e l’estero deve, giocoforza, valere,

di conseguenza, anche per le attività lavorative che egli può già svolgere

grazie al Master in Teologia.

Il TCA

ritiene, pertanto, che il Master – Baccellierato in teologia permette l'accesso

a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

Del resto

tale titolo viene attribuito dopo (ben) cinque anni di studi universitari.

2.8

La

circostanza secondo cui il Master – Baccellierato in teologia permette

l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente

per vivere (cfr. consid. 2.7.) non è comunque decisiva ai fini della vertenza sub

judice.

Determinante

è, piuttosto, l'applicazione al presente caso delle disposizioni COSAS sulla

seconda formazione (cfr. consid. 2.4).

Preliminarmente

riguardo a quanto obiettato il 30 giugno 2011 dall'insorgente

(cfr. doc. XVII) relativamente all’asserzione dell’USSI del 17 giugno 2011

(cfr. doc. XV; consid. 2.4.), e meglio che “… manca di qualsiasi valore

citare unicamente la situazione di un solo cantone (l’USSI ha anche citato il

canton Vaud, ma effettivamente ha trattato in seguito solo di aspetti

concernenti il canton Ginevra) su ben 26 cantoni esistenti”, il TCA

evidenzia che le indicazioni fornite dall’amministrazione circa il Canton

Ginevra, da un lato, corrispondono a quanto previsto dalle disposizioni COSAS -

a cui anche il Canton Ticino fa riferimento (cfr. art. 19; 23 Las).

Dall’altro, le stesse

applicano il principio della sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.2.).

Pertanto tali indicazioni

possono validamente valere anche per il Canton Ticino.

In

concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire un’attività

lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli consenta di

ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere

la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr.

consid. 2.4.) non sono adempiuti.

In primo

luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente ha intrapreso dopo aver

ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di breve durata.

In

effetti il master in diritto comparato delle religioni si svolge su due anni

(cfr. consid. 2.5.).

RI 1 ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito teologico con specializzazione ed

eventualmente il conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa

otto-nove anni (cfr. doc. IX).

In

secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la specializzazione in

diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la sua collocabilità

sul mercato del lavoro.

Egli non

ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe

effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Il

ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro assai vaghe,

facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un

istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).

Egli non

ha specificato dettagliatamente le professioni che potrebbero entrare in linea

di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei confini cantonali.

In sede

di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato ad affermare che alla

conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che in Ticino, in altri

Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando uno stage presso il

tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause davanti al Tribunale

diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro vorrà effettuare uno

stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc.

XII).

Va,

inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha legittimamente dato

la priorità a delle scelte personali di formazione, come risulta dallo scritto

del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare

religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue scelte future, e

meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra

specializzazione (cfr. doc. XVII).

Egli ha pure riconosciuto

di non aver mai considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma

soltanto un passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di

ottenere la specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).

Come

indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze personali non

rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una seconda

formazione o una riqualifica professionale.

2.9

Quanto alle

considerazioni del ricorrente riguardo al diritto allo studio (cfr. Doc. XVII:

"Gli organi legislativi nazionali ed internazionali hanno stabilito il

diritto allo studio e all'autodeterminazione della propria identità. Si ritiene

che ogni tentativo di coazione atto a influenzare o impedire questi diritti

sarebbero lesivi della dignità umana. (…)") il TCA ricorda innanzitutto

ancora una volta che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio

della sussidiarietà (art. 2 Las; 13 Laps).

Al

riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha,

peraltro, rilevato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch

Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter

erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter

gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece,

sottolineato che:

"

(…)

3.7.1

Mit Blick auf die weiter

geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit

zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten

Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der

Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen

der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl.

etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI,

Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe

[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips

verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.

Le prestazioni

assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle

prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr.

art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle

prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano

all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando

il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio

n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza

sociale, pag. 2-3).

In una

sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che

"secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli

obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa

beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi

conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv.

1.

LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la

concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il

richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i

prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel

Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv.

1.

LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per

la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia

per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli

studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art.

21.

cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il

sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a

tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo

l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere

beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto

alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il

citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole

fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3

Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il

margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati

(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio

(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età,

di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno

richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle

borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di

studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui

sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."

Il

Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 all’art. 1 cpv. 1 prevede

poi che:

"

Sono borse di studio:

a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della

scuola,

b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione

professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge

sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua.

Giusta l’art. 1a:

" Assegni

di studio

assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una

scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo

di studio, dopo l’obbligo scolastico.

Assegni di tirocinio

2E’

assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di

un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato

federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione

parificata al tirocinio.

Sussidi per il perfezionamento professionale

3E’

sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la

frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge

sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e

continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già

possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.

Assegni per la riqualificazione professionale

4E’

assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere concesso

a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione professionale e che

intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure per la frequenza

di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone non qualificate,

con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un attestato

federale o cantonale di capacità.

Prestiti di studio

5E’

prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può

concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola

solo per le formazioni superiori.

Aiuto allo studio

aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una

scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di

frequentare la scuola pubblica.”

L’art. 7

del Regolamento delle borse di studio, relativo alle condizioni degli assegni

di studio, enuncia, poi, che:

"

1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi

postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale

ordinario.

2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata

minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di

formazione di pari grado.

3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare

una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo, secondo le

direttive della scuola interessata.

4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo

parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno

o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri

previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La

sottolineatura è del redattore)

L’art. 12

del Regolamento delle borse di studio, afferente ai requisiti dei prestiti di

studio, contempla che:

"

1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi

superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo

ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi

postuniversitari, per la copertura della tassa

scolastica in istituti professionali superiori all’estero, o per integrare o

supplire l’assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il

quarantesimo anno di età.

2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del

beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal

coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno

solidale.

3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da

restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente,

avendo terminato la prima formazione, non ha più diritto alla borsa di studio,

intesa come assegno di studio ex art. 1a; 7 del Regolamento delle borse di

studio (cfr. doc. 59; 70).

A tale proposito il TCA

sottolinea che il ricorrente ha invece ricevuto l'assegno di studio durante gli

studi precedenti (cfr. doc. XII). Anche grazie a questo aiuto statale egli ha

così potuto portare a termine la formazione accademica di sua scelta e durata

cinque anni.

Nella già citata sentenza

2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha confermato una decisione

con la quale l'ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito:

UBSS) ha negato ad una laureata in legge il diritto all'assegno di studio durante

il quinto anno in quanto la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata

sussidiata.

Al riguardo l'Alta Corte

ha in particolare sottolineato che:

"

Come appena esposto il Consiglio di Stato è

dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile

concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale

degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può

sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella

realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia

di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli

studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la

durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni

Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali

legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene

finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE

31.05.1996

(formulazione ripresa nei DE 22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE

13.11

, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che

"gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima

del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della Commissione

speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove

si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce nel periodo di

durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il periodo massimo di

concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a volte sembrare rigido,

soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata teorica ed effettiva

degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la

proposta di far durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là

dei termini di tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la

conclusione degli studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite

in cui con il termine di "borse di studio" si siano voluti intendere

gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il

periodo previsto per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente

di far capo al prestito ... nel caso di .... qualsiasi altra seria ragione

abbia provocato .... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini

previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi

dimostrati più ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora

che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in

modo divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto

citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla

nuova perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra

Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata di una legge federale del

06.10.2006

(entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella

formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di

studio sono versati per la durata normale della formazione e che per i cicli

pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri

oltre la durata normale degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924

del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida

dell'art. 9 della legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di

circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di

mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata minima, prestito per

l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in contrasto con la legge

federale (messaggio citato punto 9.3.1).

La durata minima legale prevista dai regolamenti

universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In

concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor

B.________ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi

presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente

partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di

frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei

professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così

come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität

konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch

nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die

Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da

die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)".

ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi,

di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento,

osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines Erachtens

nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare Vorleistungen

erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen

Fakultät]".

Da quanto testé esposto discende che,

contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista

dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era

di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo

teorica e non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse

essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non

corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà

pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione

scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio.

In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può

apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia

un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae

delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che

la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire

artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata

voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per

studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento

universitario possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il

ricorso è pertanto infondato e va quindi respinto."

Dall'esame delle norme di

legge e della giurisprudenza citate emerge che la specializzazione intrapresa

dall’insorgente dopo l’ottenimento del Master in Teologia potrebbe teoricamente

essere finanziata con un prestito di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle borse di studio.

L’Ufficio

delle borse di studio e sussidi ha, peraltro, precisato che per le

specializzazioni vengono concessi prestiti di studio (cfr. art. 1a, 12

Regolamento delle borse di studio), ma non assegni (cfr. doc. 20).

Il ricorrente, interrogato

espressamente, dal Presidente del TCA in udienza, ha però dichiarato di avere

preferito non chiedere un prestito per non correre alcun rischio circa la

restituzione (cfr. doc. XII).

Nello scritto del 30

giugno 2011 egli ha specificato di voler evitare l’assunzione di oneri ingenti

da dover restituire seppur a interessi 0% (cfr. doc. XVII).

Tale decisione

dell’insorgente se, da un lato, non è sindacabile, dall’altro, non può

comportare un’assunzione di costi da parte dell’assistenza sociale, che

interviene solo a carattere del tutto sussidiario.

Va, d’altronde, ancora

rilevato che, qualora i tentativi concreti di reperire un’occupazione sul

mercato del lavoro quale insegnante di religione cattolica o comunque in virtù

del Master in Teologia non avessero dato esiti positivi, il ricorrente, sempre

in virtù del principio della sussidiarietà, poteva fare ricorso

all’assicurazione contro la disoccupazione.

Al riguardo giova

sottolineare che, come rilevato in sede di udienza del 30 maggio 2011, il

ricorrente, dopo aver ottenuto il primo titolo di studio - Master /Baccelierato

in Teologia - nel giugno 2009 (cfr. consid. 2.6.), non si è annunciato in

disoccupazione per cercare lavoro (cfr. doc. XII).

Egli, come già esposto, ha

infatti riconosciuto di non aver mai considerato questo titolo un titolo finale

ma soltanto un passaggio intermedio per ottenere la specializzazione in diritto

canonico (cfr. doc. XII).

Solamente il 25 ottobre

2010, su indicazione dell’USSI (cfr. doc. A3 inc. 38.2011.23), l’insorgente si

è, poi, effettivamente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 18 inc.

38.2011

).

La Sezione del lavoro con

decisione su opposizione del 28 gennaio 2011, confermando una precedente

decisione del 4 gennaio 2011, ha stabilito che la disponibilità al collocamento

del ricorrente dal momento della sua iscrizione sino alla modifica della

relativa percentuale il 20 gennaio 2011 (cfr. doc. 5 inc. 38.2011.23) era del

30% (cfr. doc. A1 inc. 38.2011.23).

La Sezione del lavoro ha

così motivato il proprio provvedimento:

" (…)

-

il signor RI 1 sta frequentando il ciclo di Master in Diritto comparato

delle religioni organizzato dall’Istituto internazionale di Diritto Comparato

delle Religioni di __________ (l’anno accademico 2010/2011 è iniziato in

settembre 2010 e terminerà lo stesso mese dell’anno in corso). Per quanto

riguarda il semestre autunnale, i corsi avvengono solitamente il mercoledì,

giovedì e venerdì, a volte però anche il lunedì, martedì e sabato; per quanto

attiene al semestre primaverile, le lezioni sono impartire essenzialmente il

mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;

- l’opponente si è annunciato

in disoccupazione indicando una

disponibilità

lavorativa del 30% (cfr. Scheda dati personali [sottoscritta dall’assicurato]

12.

novembre 2010, Domanda d’indennità di disoccupazione 23 novembre 2010,

profilo della persona in cerca d’impiego [sottoscritto dall’opponente] 23

novembre 2010, verbale del colloquio di consulenza [sottoscritto

dall’assicurato] avvenuto il 23 novembre 2010).” (Doc. A1 pag. 3)

L’insorgente ha impugnato

la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro chiedendo il

riconoscimento di una collocabilità tra il 40 e il 65% (cfr. doc. I inc.

38.2011

).

Il ricorso è pendente davanti

al TCA.

Nel caso in cui il

ricorrente non avesse intrapreso il perfezionamento in Diritto comparato delle

religioni e avesse cercato un’occupazione a tempo pieno, l’autorità competente

avrebbe potuto considerarlo collocabile al 100%.

In proposito giova,

peraltro, evidenziare che ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LADI:

" Al

fine di ridurre il pregiudizio, l’assicurato è tenuto di norma ad accettare

senza indugio qualsiasi occupazione.”

Al

riguardo cfr. fra le tante STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008; STFA C 83/02

del 12 marzo 2003.

E’ pure

utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, visto che le

disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un carattere

sussidiario, colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le

proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato - i mezzi

indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali per

beneficiare di questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3; STF

2P.156/2005 del 17 ottobre 2005; STF 2P.115/2001 dell'11 settembre 2001).

2.10

In conclusione questa Corte,

richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid.

2.2

; 2.9.), la circostanza che il solo Master/Baccellierato in Teologia

ottenuto presso la Facoltà di Teologia di __________ permette di insegnare

religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie e di svolgere

altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché il fatto che, in

ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da parte della pubblica

assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una seconda formazione non sono

in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che a ragione l’USSI ha negato

all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.

Il ricorrente avrebbe,

dapprima, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla

sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia nell’ambito

dell’insegnamento della religione o negli altri settori elencati al consid. 2.7.

Infatti il richiedente la

pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è

necessario per (ri)trovare una propria autonomia.

A tale proposito in una

sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:

"

(…)

Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide

dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst.,

n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure

de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en

acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p.

75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de

prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le

versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une

disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12

Cst;

que contrairement à ce que semble soutenir la

recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un

revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université,

au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

(…)”

2.11

Nel ricorso l’insorgente ha

indicato che:

"

(…)

Nel caso la procedura di

ricorso comporti tasse e spese giudiziarie il ricorrente produce copia del Certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria." (cfr. doc. I)

Al riguardo va osservato che

la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è

di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Pertanto, in casu, non si

prelevano né tasse, né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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