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Decisione

42.2011.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I difetti

di merito non implicano, invece, che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114

V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp,

"Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul

Meno 1992, pag. 265-270).

In

DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:

"

Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen

schwerwie­genden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der

verfügenden Behörde komme auf dem

betreffenden Gebiet all­gemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf

Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der

Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6.

Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B.

Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basel/Frank­furt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte

Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65.

Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes

ist jederzeit und von sämtlichen rechtsan­wendenden Behörden von Amtes wegen zu

beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg fest­gestellt werden

(IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden

Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine

Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und

funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung

der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen

zu entfalten."

2.5. In

concreto l’insorgente ha beneficiato di prestazioni della pubblica assistenza

dal mese di agosto 2005 al mese di aprile 2006 (cfr. doc. A).

L’USSI, l’11 agosto 2010, ha emanato una “decisione di compensazione con prestazioni AI” a seguito del riconoscimento di

una rendita AI dal 1° agosto 2005.

In

effetti l’UAI, il 2 settembre 2010, ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita di invalidità intera dal 1° agosto 2005

al 30 aprile 2006 (doc. 475).

Contro tale provvedimento RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, il 30

settembre 2010 ha, però, inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale –

contestata la valutazione medica e, in particolare la mancata cumulabilità

delle diverse patologie di cui soffre – ha chiesto l’annullamento della

decisione impugnata e il diritto ad una rendita intera d’invalidità non

limitato nel tempo (cfr. doc. I inc. 32.2010.274).

Il

ricorso è tuttora pendente davanti a questa Corte.

Considerandi

2.6

Il TCA

rileva che, a prescindere dalla circostanza che la compensazione è stata

chiesta allorché la decisione di assegnazione di una rendita AI non era ancora

passata in giudicato, non è l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi

che deve emettere una decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti

con anticipi concessi da terzi (cfr. STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).

Tale autorità deve, per

contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso,

come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il

relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.3.).

E’, per contro, l’autorità

che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto

retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate

con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. consid. 2.3., STCA

32.2010.188

del 23 febbraio 2011).

In concreto, dunque, non è

competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla compensazione con

eventuali rendite AI arretrate, ma dell’UAI, come peraltro riconosciuto

dall’USSI medesimo nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. B).

2.7

In simili

condizioni, ritenuto, da un lato, l’incompetenza ratione materiae dell’USSI a

pronunciarsi riguardo alla compensazione (cfr. consid. 2.5.), dall’altro, che

l’incompetenza materiale costituisce un motivo di nullità (cfr. consid. 2.4.), a

ragione l’USSI con la decisione su reclamo impugnata ha stabilito che il

provvedimento dell’11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) è nullo.

Ne consegue che

il reclamo, a differenza tuttavia di quanto deciso dall’USSI, non è privo di

oggetto e stralciato dai ruoli, bensì accolto (STFA K 82/05 del 27 luglio 2005;

STCA 39.2001.45 del 19 giugno 2001).

2.8

Il ricorrente

ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per la procedura di reclamo (cfr.

doc. I).

Ai sensi dell'art.

52.

cpv. 3 LPGA, applicabile in concreto in virtù del rinvio di cui agli art. 33

cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, di regola nella procedura di opposizione non sono

accordate ripetibili.

Tuttavia,

quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito

patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le

ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 52 n. 42-43

ad art. 37 n. 26; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).

Il TFA,

in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere

riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Visto che,

come appena esposto, nella procedura di reclamo le ripetibili vengono accordate

soltanto in casi particolari e ritenuto che il reclamo

doveva essere accolto, gli atti

sono trasmessi all’USSI perché si pronunci riguardo al diritto del ricorrente a

ripetibili nella procedura di reclamo.

2.9

Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha

diritto, per la procedura davanti a questo Tribunale, all’importo di fr. 800.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Il

dispositivo della decisione su reclamo del 23 marzo 2011 è annullato e

modificato come segue:

" 1. Il

reclamo 30 agosto 2010 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ E’

accertata la nullità della decisione 11 agosto 2010 dell’USSI.

2. Non

si prelevano tasse e spese."

§§ Gli

atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci in merito all’eventuale diritto

del ricorrente a ripetibili in sede di reclamo come indicato al consid. 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa) per la procedura dinanzi al TCA.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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