42.2011.5
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25 maggio 2011Italiano18 min
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Numero d'incarto:
42.2011.5
Data decisione, Autorità:
25.05.2011, TCA
Titolo:
USSI è incompet.a decidere sulla compensaz.dei propri anticipi con rendite AI arretrate. UAI compet.Rettam.l'USSI con dec.su reclamo ha stabilito nullità del provved.sulla compens.Reclamo andava accolto e non stralciato dai ruoli. Atti trasmessi a USSI per decidere ev.dt a ripetib.in sede di reclamo
COMPENSAZIONE
INCOMPETENZA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RECLAMO
RENDITA
RIPETIBILI
art. 33 cpv. 3 LAPS
art. 65 cpv. 1 LAS
art. 22 cpv. 2 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
art. 30 LPTCA
art. 85bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.5
rs
Lugano
25 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 23 marzo 2011
emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con una “decisione di
compensazione con prestazioni AI” dell’11 agosto 2010, dopo aver osservato che
la Cassa di compensazione AVS/AI l’avrebbe informato in merito al
riconoscimento di una rendita AI dal 1° agosto 2005, ha comunicato a RI 1 di aver proceduto a chiedere alla Cassa citata la compensazione di fr. 10’134.--
per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006. L’amministrazione ha indicato
che contro tale decisione poteva essere presentato reclamo all’USSI stesso
entro 30 giorni dall’intimazione (cfr. doc. A = 485).
1.2. RI 1,
patrocinato dall’avv. RA 1, il 30 agosto 2010, ha interposto reclamo, rilevando segnatamente che nel progetto d’assegnazione di rendita
d’invalidità temporanea del 9 aprile 2010 da parte dell’Ufficio AI, era
prevista l’erogazione di una rendita AI limitata nel tempo a 9 mesi. Egli ha,
inoltre, asserito di essersi comunque opposto al progetto e di essere in attesa
di una decisione formale da parte dell’AI (cfr. doc. A = 483).
1.3. Con
decisione su reclamo del 23 marzo 2011 l’USSI ha stabilito, da una parte, che
la decisione dell’11 agosto 2010 è nulla, dall’altra, che il reclamo del 30
agosto 2010 è privo di oggetto e stralciato dai ruoli.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato che:
"
(…)
Il reclamante sostiene
che la compensazione è stata fatta sulla base di un progetto di decisione AI
oggetto di contestazione, che prevedeva una rendita limitata nel tempo a 9
mesi. L’UAI ha poi emesso la propria decisione il 2 settembre 2010.
Il reclamante sostiene
che non ha attività lucrativa e vive solo grazie al reddito della moglie e all’aiuto
della figlia; chiede quindi di rivedere la decisione che deve essere annullata.
A torto. La mancata
compensazione avrebbe in concreto l’effetto di fornirgli due volte la
prestazione a lui dovuta: dapprima la prestazione anticipata dall’USSI e poi la
stessa prestazione riconosciuta retroattivamente dall’AI.
Il diritto alla
restituzione diretta degli anticipi richiesti nel caso in esame dall’USSI è
stabilito per legge. L’importo e il periodo della compensazione (versamento
diretto dell’arretrato) nel caso concreto non sono esatti.
Per i mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2006 l’USSI ha versato una prestazione assistenziale
di CHF 2'711.-- mensili per un totale di CHF 10'844.--.
Per i mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2006 l’AI ha riconosciuto una rendita AI mensile
retroattiva di CHF 1'126.-- per un totale di CHF 4'504.--. L’USSI ha diritto a
una compensazione solo nella misura di CHF 4'504.--.
La decisione di
compensazione non era tuttavia competenza dell’USSI ma dell’UAI che ha emesso
la decisione 2 settembre 2010, per l’assicurato con l’indicazione del rimedio
di diritto e meglio del ricorso al TCA, che in concreto risulta essere stato
inoltrato.
La decisione qui
impugnata è da ritenere nulla.” (Doc. B)
1.4. Contro la decisione su
reclamo RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:
"
1) Il ricorso di RI 1 è accolto. Di conseguenza
la
decisione su reclamo
del 23 marzo 2011 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è
annullata.
2) E’
accolto il reclamo 30 agosto 2010 di RI 1 e viene annullata la decisione 11
agosto 2010 dell’USSI.
3) L’USSI
verserà al sig. RI 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
4) Protestate tasse, spese
e ripetibili di questa sede.” (Doc. I pag. 2-3)
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che, siccome
in sede di reclamo la decisione 11 agosto 2010 è stata annullata, il reclamo è
da ritenere accolto e non privo di oggetto e stralciato dai ruoli.
Egli ha
precisato che la decisione 11 agosto 2010 andava annullata, poiché l’USSI, solo
in un secondo tempo, è andato a verificare quanto sostenuto dallo stesso nel
reclamo, ossia che la decisione dell’UAI di accordare una rendita (limitata nel
tempo) era stata impugnata e che pertanto non era stata erogata alcuna rendita
AI da “compensare”.
Il
ricorrente ha indicato che, quindi, risulta equo riconoscergli delle ripetibili
per la causa vinta, senza dimenticare che l’Ufficio ha “dimenticato” di
intimare la decisione al suo patrocinatore (cfr. doc. I).
1.5. In risposta
l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Preliminarmente
va osservato che nell’atto ricorsuale è stato sottolineato che l’USSI non ha
intimato la decisione al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 2).
In materia di assicurazioni sociali, vale il
principio generale secondo cui una notifica avviene in forma corretta, se fatta
al rappresentante legale dell'assicurato, fintanto che la procura non è stata
revocata (RCC 1991 pag. 393 consid. 2 con riferimenti di giurisprudenza). Secondo la giurisprudenza, infine, la notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art.
38 e 1 cpv. 3 PA; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren un
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 101 N 159, cfr. anche DTF
122 V 194 consid. 2). Questo significa che deve essere esaminato, secondo le
concrete circostanze, se la notifica difettosa ha tratto in inganno
l'assicurato e causato un pregiudizio. Tale questione processuale deve essere
comunque esaminata alla luce del principio generale della buona fede (cfr.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N
27 pag. 356, DTF 122 V 194 consid. 2).
Per
quanto attiene al caso di specie, dagli atti non risulta chiaramente a quale
delle decisioni l’insorgente si riferisca, se alla decisione dell’11 agosto
2010 o alla decisione su reclamo del 23 marzo 2011. Entrambe, tuttavia,
indicano quale destinatario dell’invio unicamente il nome del ricorrente (cfr.
doc. A; B).
In casu,
pur stigmatizzando il fatto che una decisione emessa dall’USSI non sia stata
immediatamente intimata al rappresentante dell’insorgente, occorre rilevare che
l’avv. RA 1 ha potuto, in ogni caso, inoltrare un tempestivo reclamo
all’amministrazione, rispettivamente un tempestivo ricorso a questa Corte (cfr.
doc. A; I).
Non vi è,
quindi, alcun pregiudizio per il ricorrente.
Nel
merito
2.3. L’art. 22
cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può
essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia
che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono
essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se
questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni
anticipate.
L'art.
85bis dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) precisa in
proposito che:
"
1 I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
2 Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3 Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22
cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI,
entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Va
qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco
nei confronti dell’AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma
legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La cifra marginale 10063
delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell’assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità federale prevede quanto segue:
" (…)
Les avances consenties par un employeur, une
institution de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance
publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son
siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la
même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des montants
correspondants.
«Par même période», il faut comprendre l’intégralité
de la
période comme un tout homogène, sans possibilité de
fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.
Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que
si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été
interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).
Le
cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 enunciano poi che:
" (…)
Sont considérées comme prestations susceptibles
d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :
–
celles librement consenties dans l’attente de
versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement,
et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs
peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;
–
celles intervenues contractuellement ou légalement
et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du
contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet
égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne
suffit toutefois pas).
Font partie des prestations contractuelles notamment
celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance
collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le
cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base
des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en
vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."
Secondo le cifre
marginali 10069 e 10070:
"
(…)
L’accord écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans
tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse
stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS
ou de l’AI.
Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la
caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances.
Il est préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule
318.183 (VSI 1993, p. 89)."
2.4. Per costante
giurisprudenza qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità
incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr.
DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla sospensione del diritto
all'indennità di disoccupazione), a meno che l'autorità in questione riceva
nello specifico ambito un potere decisionale e generale, ciò che non è tuttavia
il caso nella concreta evenienza (DTF 127 II 27, 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; cfr. pure Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1986, B. I, Nr. 40 B
V a1 S. 242, nonché Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40,
S. 120).
Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione
amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in
particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e
evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non
ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.
D'altra
parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni
tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il
diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).
Come
motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni
procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio.
L'incompetenza
territoriale non ha, però, come conseguenza la nullità di una decisione e della
decisione su opposizione (cfr. STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004; STFA I 19/05
del 29 giugno 2005 consid. 2.6).
Fatti
I difetti
di merito non implicano, invece, che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114
V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp,
"Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul
Meno 1992, pag. 265-270).
In
DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:
"
Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen
schwerwiegenden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der
verfügenden Behörde komme auf dem
betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf
Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der
Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6.
Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B.
Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte
Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65.
Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes
ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu
beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt werden
(IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden
Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine
Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und
funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung
der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen
zu entfalten."
2.5. In
concreto l’insorgente ha beneficiato di prestazioni della pubblica assistenza
dal mese di agosto 2005 al mese di aprile 2006 (cfr. doc. A).
L’USSI, l’11 agosto 2010, ha emanato una “decisione di compensazione con prestazioni AI” a seguito del riconoscimento di
una rendita AI dal 1° agosto 2005.
In
effetti l’UAI, il 2 settembre 2010, ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita di invalidità intera dal 1° agosto 2005
al 30 aprile 2006 (doc. 475).
Contro tale provvedimento RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, il 30
settembre 2010 ha, però, inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale –
contestata la valutazione medica e, in particolare la mancata cumulabilità
delle diverse patologie di cui soffre – ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e il diritto ad una rendita intera d’invalidità non
limitato nel tempo (cfr. doc. I inc. 32.2010.274).
Il
ricorso è tuttora pendente davanti a questa Corte.
Considerandi
2.6
Il TCA
rileva che, a prescindere dalla circostanza che la compensazione è stata
chiesta allorché la decisione di assegnazione di una rendita AI non era ancora
passata in giudicato, non è l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi
che deve emettere una decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti
con anticipi concessi da terzi (cfr. STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).
Tale autorità deve, per
contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso,
come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il
relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.3.).
E’, per contro, l’autorità
che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto
retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate
con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. consid. 2.3., STCA
32.2010.188
del 23 febbraio 2011).
In concreto, dunque, non è
competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla compensazione con
eventuali rendite AI arretrate, ma dell’UAI, come peraltro riconosciuto
dall’USSI medesimo nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. B).
2.7
In simili
condizioni, ritenuto, da un lato, l’incompetenza ratione materiae dell’USSI a
pronunciarsi riguardo alla compensazione (cfr. consid. 2.5.), dall’altro, che
l’incompetenza materiale costituisce un motivo di nullità (cfr. consid. 2.4.), a
ragione l’USSI con la decisione su reclamo impugnata ha stabilito che il
provvedimento dell’11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) è nullo.
Ne consegue che
il reclamo, a differenza tuttavia di quanto deciso dall’USSI, non è privo di
oggetto e stralciato dai ruoli, bensì accolto (STFA K 82/05 del 27 luglio 2005;
STCA 39.2001.45 del 19 giugno 2001).
2.8
Il ricorrente
ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per la procedura di reclamo (cfr.
doc. I).
Ai sensi dell'art.
52.
cpv. 3 LPGA, applicabile in concreto in virtù del rinvio di cui agli art. 33
cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, di regola nella procedura di opposizione non sono
accordate ripetibili.
Tuttavia,
quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito
patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le
ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 52 n. 42-43
ad art. 37 n. 26; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).
Il TFA,
in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere
riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di
dispendio o di difficoltà particolari.
Visto che,
come appena esposto, nella procedura di reclamo le ripetibili vengono accordate
soltanto in casi particolari e ritenuto che il reclamo
doveva essere accolto, gli atti
sono trasmessi all’USSI perché si pronunci riguardo al diritto del ricorrente a
ripetibili nella procedura di reclamo.
2.9
Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha
diritto, per la procedura davanti a questo Tribunale, all’importo di fr. 800.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Il
dispositivo della decisione su reclamo del 23 marzo 2011 è annullato e
modificato come segue:
" 1. Il
reclamo 30 agosto 2010 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ E’
accertata la nullità della decisione 11 agosto 2010 dell’USSI.
2. Non
si prelevano tasse e spese."
§§ Gli
atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci in merito all’eventuale diritto
del ricorrente a ripetibili in sede di reclamo come indicato al consid. 2.8.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa) per la procedura dinanzi al TCA.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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