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42.2011.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento

(economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento

delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Gli

importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010

(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

2.4

Nell’evenienza

concreta l’USSI ha negato RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale per i

mesi di maggio e giugno 2010, considerando che per i due mesi menzionati il

ricorrente aveva potuto far fronte alle proprie spese disponendo dell’aiuto e

sostegno di amici.

A mente

dell’amministrazione non risultava, pertanto, una situazione di bisogno che

giustificasse una prestazione superiore alle prestazioni assistenziali speciali

riconosciute (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

L’insorgente

ritiene, invece, in buona sostanza, di aver beneficiato soltanto di un prestito

da restituire da parte di amici, che l’hanno così aiutato a poter mangiare e a

pagare un mese di pigione. Egli ha specificato che un mese di pigione è, però, rimasto

comunque impagato.

Il

ricorrente ha ribadito di dover restituire il debito contratto nei confronti

degli amici, visto che non si è trattato di un regalo.

Egli ha

fatto, inoltre, valere di aver avuto problemi anche con il pagamento di rate

concernenti debiti derivati da una precedente attività e di spese telefoniche (cfr.

doc. I; A6).

2.5

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che il

ricorrente nei suoi scritti definisce __________, con cui abita, quale

coinquilina (cfr. doc. A3; I; A4; A5).

__________,

dal canto suo, il 9 aprile 2009 in un messaggio di posta elettronica all’ammnistrazione

avente come oggetto “accoglimento prestazione assistenziale a nome RI 1”, ha indicato “…essendo solo coinquilini, avendo un semplice rapporto di amicizia e nulla di legale

che ci lega dobbiamo presentare le imposte separatamente” (cfr. doc. 186).

In

proposito va osservato che ai sensi dell’art. 4 Laps, valido dal 1° ottobre

2006.

(cfr. consid. 2.1.), applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata

stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente

indipendenti.

2-7…” (La sottolineatura è del redattore)

L’art. 2a Reg.Laps,

anch’esso in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

Art. 2a La convivenza è considerata stabile se,

alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.” (Le sottolineature

sono del redattore)

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra

l’altro, dal partner convivente se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza

è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art.

4.

lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di

riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in

comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte

dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di

trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le

unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una

convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner

è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei

membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di

riferimento i partners senza figli in comune: i partners senza obblighi di

mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono

considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi

ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF

1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le

prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è

di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di

prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una

certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal

primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la

convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa

che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner

se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in

particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o

quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile"

tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque

stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile,

relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di

apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo

di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti

mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett.

c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del

diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di

applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile,

sia se vi sono figli in comune oppure no.”

Inoltre dal Rapporto

parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della

gestione e delle finanze emerge che:

"

(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi

costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la

convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto

modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a

quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni,

nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel

caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i

Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando

nel corso di questi anni.”

È,

altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia

di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è

ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione

assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona

convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege

fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.).

Va

d’altronde rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della

determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica

comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’, invece, determinante

che i partners siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr.

DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. e destinata alla pubblicazione

in RtiD II-2011; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

2.6

In concreto

dalle carte processuali emerge che il ricorrente e __________ vivono nella

medesima economia domestica dal giugno 2007.

In

effetti il ricorrente medesimo, in uno scritto del 29 aprile 2009 all’USSI, ha precisato

di essere stato domiciliato con __________ ad __________ dal giugno 2007 al

maggio 2009 (cfr. doc. 179).

In

seguito gli stessi si sono trasferiti ad __________, dove risiedono tuttora (cfr.

pure sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino).

Sul

formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo Sportello Laps”

del 14 dicembre 2007 relativo RI 1 la cancelleria comunale di __________ ha,

del resto, osservato “Convive con __________” (cfr. doc. 83) e sull’Annuncio di

medesima data concernente __________ è stato specificato “Convive con RI 1” (cfr. doc. 84).

Inoltre,

come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.9.), __________ apporta

concretamente il suo sostegno finanziario alla coppia (cfr. doc. A2),

dimostrando così di essere pronta a prestare sostegno e assistenza a RI 1 ai

sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.).

L’USSI,

con le proprie decisioni relative a prestazioni assistenziali, ha peraltro

sempre considerato nell’unità di riferimento del ricorrente __________ quale

convivente (cfr. doc. 99; 228 segg.), senza che RI 1 sollevasse obiezioni al

riguardo.

In simili

condizioni, a prescindere dal termine di coinquilini utilizzato dall’insorgente

e da __________, va ritenuto che gli stessi hanno fondato una convivenza a

carattere esclusivo che dura da più di 6 mesi.

Ne

discende che rettamente l’amministrazione, ai fini del diritto all’assistenza

sociale, ha considerato la convivenza tra il ricorrente e __________ stabile ai

sensi degli art. 4 Laps e 2a Reg.Laps e ha tenuto conto di quest’ultima

nell’unità di riferimento di RI 1, computando i suoi redditi e le sue spese in

aggiunta a quelle dell’insorgente.

Il fatto

che __________ abbia indicato che fiscalmente vengano trattati come persone

sole (cfr. doc. 186) non è determinante, trattandosi di ambiti giuridici

differenti.

2.7

Il TCA

ritiene, poi, utile sottolineare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige

il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid.

2.2

).

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle

proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti

dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

A tale

proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1

, pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe,

Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält

(Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören

auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece,

sottolineato che:

"

(…)

3.7.1

Mit Blick auf die weiter

geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit

zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten

Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der

Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen

der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl.

etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien

der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe

[Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des

Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber

geltend zu machen."

2.8

Inoltre

le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007,

al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito

che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si

basa il sostegno sociale, sottolineano che:

"

(...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale

interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e

quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno

sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in

tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente

cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di

intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione

critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il

patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati.

Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi,

borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione

dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler

Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene

Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der

Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser

Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden

der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der

Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der

grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer

gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen

sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für

die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie

umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die

wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die

regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die

Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und

erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze

sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die

Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale

Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung

Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

Relativamente

al principio di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

"

(…)

Ueber die Subsidiarität

als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht

auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im

Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die

Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird,

soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle,

namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip

ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität.

Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf

der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag,

andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.

Der Grundsatz der

Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12.

er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung

und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und

spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele.

In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige

Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt.

Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des

Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu

klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht.

Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte

Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird

Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet.

In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das

Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des

Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der

Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen

präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der

Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist

immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung

besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht

werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

2.9

Relativamente

al mese di maggio 2010, il TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza

menzionata al consid. 2.7., e meglio che l’assistenza sociale può essere

riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o

ancora prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. RAMI 2005 pag. 30), non esclude

espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,

oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la

donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme

da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO).

Tale

prestito a breve termine permette peraltro comunque di coprire le spese per il

proprio mantenimento di base.

Questa questione

non merita, tuttavia, di particolari approfondimenti.

Infatti,

anche nel caso concreto volendo per ipotesi considerare che l’assistenza

sociale è esclusa soltanto qualora sia erogato un aiuto volontario a titolo

gratuito senza obbligo di rimborso, la domanda di prestazioni assistenziali

interposta da RI 1 per il mese di maggio 2010 non potrebbe in ogni caso essere

accolta.

Il

ricorrente, in effetti, non ha minimamente comprovato a che titolo, se in virtù

di un mutuo o di una donazione, ha potuto beneficiare di una somma di denaro da

parte di terzi.

Più

specificatamente egli non ha dimostrato quanto allegato, ossia il carattere di

prestito soggetto a restituzione della somma che avrebbe ricevuto da più amici

(cfr. doc. I, A3).

Al

riguardo questa Corte osserva che la procedura in materia di assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43

cpv. 1 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 Lptca; STF

8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00

del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR

1995.

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263;

DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del

giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti.

Inoltre, il

principio inquisitorio trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv.

3.

Laps; art. 16 cpv. 1 Lptca ; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende, segnatamente, quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.

(3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In

proposito è utile segnalare che la nostra Massima Istanza, con la sentenza

8C_580/2009 del 15 dicembre 2009, ha confermato un ordine di restituzione di

prestazioni assistenziali a seguito della scoperta di una ingente somma di

denaro in contanti non dichiarata all’autorità competente.

Il TF, in

effetti, ha stabilito che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione

credibile in merito alla provenienza del denaro trovato.

Ciò

significa che nel caso di specie il ricorrente era, quindi, tenuto a fornire

elementi sostanziali per poter decidere in merito, ritenuto, peraltro, che lo

stesso ha avuto a più riprese la possibilità di sostanziare le proprie

allegazioni circa il prestito che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I;

A3), e meglio in occasione dell’incontro con i funzionari dell’USSI presso il

Comune di __________ nel luglio 2010 (cfr. doc. 94; 40), in sede di reclamo e

in sede ricorsuale.

L’insorgente, al contrario, si è limitato ad affermare in modo vago

e generico di essere stato aiutato da più amici con un prestito in denaro da

rimborsare (cfr. doc. I; A3).

Egli non

solo non ha indicato che le somme ricevute da terzi hanno fatto oggetto di

riconoscimento di debito (al riguardo cfr. STF 9C_67/2011 del 29 agosto 2011

consid. 5.3.), né ha prodotto delle dichiarazioni delle persone che avrebbero conferito

del denaro al ricorrente nelle quali queste ultime confermano di avergli concesso

dei prestiti da restituire, ma neppure ha fornito il nominativo degli asseriti

amici che avrebbero provveduto ad anticipargli degli importi.

Il

ricorrente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove

riguardo agli asseriti prestiti ricevuti da terzi nel periodo in questione da

rimborsare (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid. 3).

Gli (asseriti)

aiuti ricevuti vanno, pertanto, considerati nell'evenienza concreta quali

donazioni.

Di

conseguenza, in virtù della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.) e delle

direttive COSAS (cfr. consid. 2.8.), ritenuto che per il mese di maggio 2010 il

ricorrente e __________, per loro stessa ammissione (cfr. doc. I; A3), grazie

all’aiuto di amici e al reddito da attività lavorativa conseguito da

quest’ultima per la sua attività di 3 ore alla settimana (cfr. doc. A2; consid.

2.6

), hanno potuto far fronte alle spese relative al proprio fabbisogno e alla

pigione (per il pagamento dei premi della cassa malati l’USSI ha comunque

riconosciuto una prestazione speciale sia per l’insorgente che per __________;

cfr. doc. 58; 59; 40; 94), l’USSI a ragione ha negato al ricorrente una

prestazioni assistenziale per il mese di maggio 2010.

2.10

Per quanto

attiene al mese di giugno 2010, questo Tribunale constata che dalla

documentazione agli atti non risulta in maniera chiara se il ricorrente ha

ricevuto aiuti finanziari unicamente per poter pagare il vitto o anche per

corrispondere la pigione relativa a tale mese.

In

effetti nel reclamo dell’agosto 2010 l’insorgente ha lasciato intendere che il

pagamento della pigione di giugno 2010 era rimasto in sospeso (cfr. doc. A3).

Inoltre

con il ricorso, con cui ribadisce la sua richiesta di prestazioni assistenziali

per i mesi di maggio e giugno 2010, egli ha fatto valere di essere riuscito

grazie all’intervento di amici a versare un mese di pigione, ma che l’altro

mese rimaneva in sospeso (cfr. doc. I).

Del resto

la locatrice, __________, in uno scritto del mese di marzo 2011, ha sollecitato il pagamento di tre mensilità della pigione arretrate (cfr. doc. A7; 77).

La stessa

ha, però, precisato che a essere rimaste impagate sono le pigioni di gennaio,

febbraio e marzo 2011 (cfr. doc. A7).

Da tale

lettera non è, tuttavia, possibile escludere che il fatto che queste tre

pigioni risultino insolute sia dipeso, almeno per un mese, dalla mancata

corresponsione del canone di locazione del giugno 2010.

La

locatrice può, infatti, in seguito - dal luglio 2010 - avere imputato le somme

ricevute (l’USSI per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 ha peraltro erogato a RI 1 delle prestazioni assistenziali di fr. 2'072.--, rispettivamente fr.

1'921.-- e fr. 1'389.15; cfr. doc. 250; 285; 307) alle pigioni scadute prima, a

partire quindi, se del caso, da quella di giugno 2010.

Si

giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata nella

misura in cui a RI 1 è stata negata una prestazione assistenziale per il mese

di giugno 2010, e il rinvio degli atti all’USSI perché disponga accertamenti

più approfonditi.

In

particolare l’amministrazione dovrà stabilire, in particolare interpellando la

locatrice, se la pigione di giugno 2010 è stata versata tempestivamente all’usuale

scadenza o solamente nel corso del mese di luglio 2010 – quando il ricorrente

ha potuto beneficiare di una prestazione assistenziale come risulta dal verbale

dell’incontro del 28 luglio 2010 presso il Comune di __________ (cfr. doc. 94;

40).

Nel caso

in cui da questi accertamenti dovesse emergere che la pigione del mese di

giugno 2010 è stata corrisposta tempestivamente, e quindi grazie all’intervento

di terzi analogamente al pagamento del vitto (cfr. doc. I; A2), varrebbe allora

quanto stabilito per il mese di maggio 2010 (cfr. consid. 2.9.), e cioè che

comunque l’insorgente non ha minimamente documentato l’asserito prestito.

In tal

caso l’aiuto ricevuto, come per il mese precedente, andrà considerato una donazione

che esclude il riconoscimento di una prestazione assistenziale (cfr. consid.

2.9

, 2.7., 2.8.).

Nell’ipotesi

in cui, per contro, la pigione di giugno 2010 risultasse impagata o corrisposta

tardivamente, l'amministrazione dovrà effettuare il calcolo della prestazione

assistenziale per valutare, dopo aver computato l’aiuto ricevuto da terzi per

provvedere al vitto mensile - che risulterà da una stima dell’USSI -, nonché il

reddito da attività lavorativa conseguito nel giugno 2010 da __________ - che

dovrà essere determinato con specifiche indagini -, se il ricorrente presenta o

meno una lacuna di reddito Las (cfr. art. 18 Las; consid. 2.3.).

Qualora

l’insorgente per il mese di giugno 2010 dovesse presentare una lacuna di

reddito Las, egli avrebbe diritto a una prestazione assistenziale

corrispondente.

2.11

Riguardo sia

al mese di maggio e che al mese di giugno 2010 giova, infine, osservare che il

ricorrente ha fatto valere di aver avuto problemi anche con il pagamento di

rate concernenti debiti derivati da una precedente attività e di spese

telefoniche (cfr. doc. I).

In

relazione ai debiti menzionati, va rilevato che il debito in quanto tale è

ininfluente ai fini del conteggio della prestazione assistenziale, poiché la

sostanza risulta in ogni caso nulla (cfr. doc. 228 e segg.).

A tale

proposito giova evidenziare che, in effetti, giusta gli art. 22 lett. a cfr. 2

Las, 6 cpv. 1 lett. f Laps e 40 LT viene considerata la sostanza al netto dei

debiti.

I costi

attinenti al telefono fatti valere dal ricorrente sono, poi, già compresi

nell’importo della soglia di intervento (cfr. Direttive COSAS 2005 p.to B

2.1

).

Pertanto

a queste spese va fatto fronte mediante l'ammontare appena citato.

E’,

altresì, utile sottolineare che i redditi e le spese computabili sono elencati

in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8, 9 Laps.

Di

conseguenza tali voci devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione

assistenziale.

Non è

possibile non computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e

dalla Laps.

Per

inciso va osservato che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che

esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese

vincolate, si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr.

STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo

2009.

consid. 2.9.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

contro la decisione su reclamo del 7 marzo 2011 è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui all’insorgente è

stata negata una prestazione assistenziale per il mese di giugno 2010.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio ai sensi del consid.

2.10. e nuova decisione.

§§§ Per

il mese di maggio 2010 la decisione su reclamo è confermata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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