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42.2011.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi

(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle

raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Gli

importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010

(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

2.5

Le

disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto H6

("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")

ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento

dell'assistenza sociale, sottolineando che:

"

Gli uffici del sostegno sociale accordano

contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento

professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti

(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione

disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri

fondi e fondazioni, ecc.)."

In merito

alla seconda formazione e riqualifica professionale le disposizioni COSAS

prevedono che:

" Possono

essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale,

se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il

mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica

professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una

seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le

possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese in

considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare

riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali

di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo

sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica

professionale.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva

quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches

über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)

In una

sentenza 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 Il TCA riguardo a questa direttiva ha

rilevato che:

" (…)

L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30 maggio 2011

di prendere posizione in modo dettagliato in merito all’applicazione della

Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda

formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha osservato che:

" (…)

La giurisprudenza degli altri cantoni ha potuto

chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere un reddito

minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la giustificano,

che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a un’autonomia economica

entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la formazione accresce la

collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed., Das Schweizerische

Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).

Ciò detto riteniamo che nel caso in esame la

formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie i

citati requisiti.” (Doc. XIII)

Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso

uno scritto del seguente tenore:

" a complemento delle nostre osservazioni del

7.

giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul

significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:

- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC

non è uniforme nei diversi Cantoni svizzeri;

- abbiamo in particolare approfondito il

tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali, rispettivamente, non le

considerano e non le applicano oppure le ritengono unicamente delle

raccomandazioni indicative.

- Ginevra ha allestito dei regolamenti

cantonali specifici per alcuni temi che riteneva importanti; fra questi rientra

quello relativo alle prestazioni assistenziali nell’ambito della seconda

formazione.

- Questo regolamento si trova nella

Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01 (cfr. cap 2, art. 13 del

regolamento) e definisce dei parametri chiari per il riconoscimento della

prestazione di cui sopra.

- In particolare:

·

premesso che con il

termine seconda formazione intendono quelle misure atte a migliorare la

collocabilità sul mercato del lavoro della persona in questione, in questo

contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma

non necessariamente delle specializzazioni e/o approfondimenti;

·

per principio il

finanziamento della formazione non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima

interviene solo in situazioni assistenziali ai sensi della relativa legge.

·

Queste prestazioni sono

comunque limitate nel tempo, al massimo sei mesi.

·

Per il finanziamento

della formazione si deve far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di

studio. La signora Marie Danièle Bruttin, funzionaria aggiunta della Direzione

Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del canton Ginevra,

afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti non è

giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e

dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.

(…)”

In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in

particolare che:

" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur

Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe

ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern

auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen

der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung

eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.

Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit

auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht

unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer

Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten

für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings

ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit

anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen

oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch

auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass

die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche

Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur

dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen

Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere

triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen.

Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die

Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung

ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind

Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur

wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei

Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über

Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht

vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der

Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für

die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass

diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht

nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die

kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem

erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide

sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995)

sottolinea che:

" Les secondes formations et le recyclages

professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la

première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu

assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de

santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du

bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le

financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)

Dall'analisi della prassi dell'amministrazione e

delle considerazioni della dottrina emerge dunque che solo eccezionalmente una

seconda formazione viene assunta dall’assistenza sociale. Più precisamente

soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve

durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro."

2.6

Nell’evenienza

concreta, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale,

postulata con richiesta del 31 agosto 2010 (cfr. doc. 2-3), in quanto egli ha

dimissionato dal proprio posto di lavoro quale assistente di cura presso la

Clinica __________ di __________. Secondo l’amministrazione egli è dunque in

grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente (cfr. doc.

A1, vedi pure doc. VI bis).

Il

ricorrente sostiene di avere dovuto abbandonare il proprio impiego per motivi

di salute.

Per

costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere

inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati

da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I

11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38,

consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid.

4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA

38.01.90

del 19 febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92

del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13

febbraio 1997).

Dalla

documentazione medica allegata (rapporto del dottor __________ della clinica di

chirurgia ortopedica dell’Università di __________ del 23 novembre 2009, doc.

A4; certificato del dottor __________ all’UAI del 31 maggio 2010, cfr. Doc. A3

e rapporto del dottor __________ del Servizio di anestesiologia dell’Ospedale

Regionale di __________ del 16 marzo 2011, Doc. A2) emerge che il giovane

ricorrente, nato nel 1983, soffre di lombo sciatalgia cronica destra e di una

discopatia L4-L5 con protrusione foraminale destra. Egli ha in un primo tempo

ripreso l’esercizio dell’attività lucrativa come assistente di cura

conformemente alle indicazioni del dottor __________, che ha poi deciso di

abbandonare per intraprendere la formazione quale infermiere anche con

l’accordo del medico curante. Quest'ultimo si è così espresso:

"

(…)

Le allego a parte questi referti le due lettere

del dr. med. __________, Ospedale Cantonale di __________ che ha visto il

paziente il 18.11.2009 e l'11.5.2010.

Ricordo che il paziente a partire da febbraio 2010 ha ripreso la sua anteriore attività come assistente di cura alla Casa anziani di __________.

Ricordo che il perito dr. med. __________ l'11.11.2008 proponeva la ripresa di

questa attività cosciente di rischi di recidive. Il paziente fa attualmente

davvero fatica di seguire senza regolare assunzione di analgesici non

sferoidali il suo lavoro.

Vedendo che a medio-lungo termine l'attuale

attività non potrà essere prolungata ad libitum il paziente stesso ha preso

l'iniziativa di iscriversi alla scuola di infermieri dove è stato ammesso per

iniziare questa formazione in autunno 2010 (veda conferma del 19.05.2010).

Il dr.med. __________ e il sottoscritto

sostengono vivamente questa iniziativa visto che questo dà al paziente la

possibilità a lungo termine di scegliere un'attività adeguata ai suoi limiti

fisici.

Per il momento proviamo ad evitare un procedere

chirurgico che comunque con un'elevata probabilità si potrebbe rendere

necessario più tardi.

Chiediamo con questo scritto un adeguato aiuto in

maniera che il paziente possa seguire la pianificata formazione." (Doc.

A3)

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale, sulla base della documentazione medica

allegata, ritiene, contrariamente al parere dell’amministrazione, che

l’attività quale assistente di cura non era più conforme alle condizioni di

salute dell’assicurato e quindi non era più atta a permettergli di conseguire

un reddito sufficiente.

Malgrado

ciò il rifiuto delle prestazioni assistenziali deve comunque essere confermato,

visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale (cfr.

consid. 2.7).

2.7

Al riguardo

il TCA constata innanzitutto che il percorso formativo intrapreso dal

ricorrente non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni

COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.5).

La

formazione quale infermiere diplomato __________ ha infatti carattere

pluriennale (cfr. doc.13) e precisamente dura tre anni e si concluderà il 1°

marzo 2014 (cfr Doc. VIII).

Inoltre,

nel caso concreto, prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in

considerazione gli assegni di studio, visto che, nell’ambito dell’assistenza

sociale, vige il principio della sussidiarietà (art. 2 Las; 13 Laps).

Su questo

aspetto in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha

sottolineato che:

"

(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch

Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Dritter

erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter

gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen

richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern

die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

Al

proposito cfr. anche STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.

Le prestazioni

assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle

prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr.

art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni

previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto

nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a

quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8

maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag.

2-3).

In una

sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che

"secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli

obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa

beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi

conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv.

1.

LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione

di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in

possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio

sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a

stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi

vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima

del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione

dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle

possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2

LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può

essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino

al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo

scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere

beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto

alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il

citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole

fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3

Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il

margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati

(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio

(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età,

di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno

richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle

borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di

studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui

sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3).

Il

Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 all’art. 1 cpv. 1 prevede

poi che:

"

Sono borse di studio:

a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della

scuola,

b) i sussidi per

il perfezionamento e la riqualificazione professionale (detti in seguito

sussidi professionali) previsti dalla Legge sull’orientamento scolastico e

professionale e sulla formazione professionale e continua."

Giusta l’art. 1a:

" Assegni

di studio

assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una

scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo

di studio, dopo l’obbligo scolastico.

Assegni di tirocinio

2E’

assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di

un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato

federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione

parificata al tirocinio.

Sussidi per il perfezionamento professionale

3E’

sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la

frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge

sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e

continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già

possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.

Assegni per la riqualificazione professionale

4E’

assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere

concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione

professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure

per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone

non qualificate, con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire

un attestato federale o cantonale di capacità.

Prestiti di studio

5E’

prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può

concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola

solo per le formazioni superiori.

Aiuto allo studio

aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una

scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di

frequentare la scuola pubblica.”

L’art. 7

del Regolamento delle borse di studio, relativo alle condizioni degli assegni

di studio, enuncia, poi, che:

"

1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi

postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale

ordinario.

2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata

minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di

formazione di pari grado.

3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad

iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo,

secondo le direttive della scuola interessata.

4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo

parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno

o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri

previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La

sottolineatura è del redattore)

L’art. 12

del Regolamento delle borse di studio, afferente ai requisiti dei prestiti di

studio, contempla che:

"

1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi

superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo

ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi

postuniversitari, per la copertura della tassa scolastica in istituti

professionali superiori all’estero, o per integrare o supplire l’assegno,

oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il quarantesimo anno di

età.

2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del

beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal

coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno

solidale.

3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da

restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, con

decisione del 30 maggio 2011, è stato posto al beneficio dell’assegno per la riqualificazione

(cfr. consid. 1.6.).

Non vi è

dunque più spazio per l’intervento dell’assistenza sociale.

Il ricorrente

ha sottolineato di non avere percepito “nessuna indennità” nel periodo

settembre 2010 - marzo 2011 (cfr. doc VII).

Questa

circostanza è irrilevante nella misura in cui, contrariamente a quanto indicato

da RI 1 in sede ricorsuale, il TCA constata che l’amministrazione ha indicato

al richiedente la giusta via da seguire già nella decisione formale del 15

settembre 2010 (cfr doc. VI/bis: “La informiamo che ha la possibilità di fare

richiesta di borsa di studio presso l’Ufficio delle borse di studio e dei

sussidi”).

In conclusione

la decisione su reclamo dell’ 8 aprile 2011 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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