42.2011.7
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22 settembre 2011Italiano30 min
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Numero d'incarto:
42.2011.7
Data decisione, Autorità:
22.09.2011, TCA
Titolo:
L'att.di assist.di cura svolta dal ric.,contr.a dec.dell'USSI,non più conforme al suo stato di salute.Rifiuto dell'AS di finanz.2°form. va però confermato.Nuovo perc.form.(inferm.)non di breve durata(3 anni).In virtù del princ.di sussidiar.prima chiedere assegni di studio(da 5/11 ass.di riqualif.)
ORDINE DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 2 agg. 13 LAPS
art. 2 LAS
art. 19 cpv. 1 LSCU
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.7
DC/sc
Lugano
22 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 aprile
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo dell’8 aprile 2011, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 15
settembre 2010 (cfr. doc. VIbis) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali.
A
motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che il richiedente ha
rinunciato al precedente lavoro e reddito e dispone di una formazione di base
adeguata a conseguire un reddito sufficiente e di conseguenza non risulta la
necessità di una ulteriore formazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando
il riconoscimento della prestazione assistenziale.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, di avere dovuto
abbandonare il proprio impiego per motivi di salute, attestati mediante
certificati medici. Egli rileva inoltre di non poter più lavorare come
assistente di cura in quanto si tratta di un lavoro troppo duro fisicamente e
di non potere neppure lavorare come impiegato di commercio in quanto si tratta
di un’attività troppo sedentaria e quindi incompatibile con le sue condizioni
di salute.
Il
ricorrente sottolinea di avere intrapreso la formazione come infermiere per
migliorare la sua situazione personale e non pesare sulla società e critica il
fatto che l’USSI ha aspettato 8 mesi prima di indirizzarlo presso l’Ufficio
borse di studio, ciò che egli ha fatto il 14 aprile 2011 (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta
del 12 maggio 2011 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 2 agosto
2011, su richiesta del TCA, l’USSI ha fatto pervenire una copia della decisione
del 15 settembre 2010 (cfr. doc. VI e doc. VI bis).
1.5. Il 3 agosto
2011 il presidente del TCA ha posto alcuni quesiti all’assicurato, il quale ha
così risposto l’11 agosto 2011:
"
(…)
1. L'Ufficio AI non mi ha riconosciuto nessuna
riqualifica professionale. Sono ancora in causa con l'AI.
2. L'ufficio delle borse di studio hanno
accettato la domanda da aprile fino ad agosto 2011.
3. La formazione quale infermiere diplomato dura
3 anni fine prevista 01 marzo 2014.
Mi permetto di farle notare che dal mese di
settembre 2010 fino a marzo 2011 non ho percepito nessuna indennità."
(Doc. VIII)
1.6. Su richiesta
del TCA (cfr. doc. X) l’assicurato ha fatto pervenire la decisione dell’Ufficio
delle borse di studio e dei sussidi del 30 maggio 2011, del seguente tenore:
"
RICHIESTA DI UN ASSEGNO PER LA
RIQUALIFICAZIONE
Assegno
per la copertura dei costi generali
Ci riferiamo alla richiesta di una borsa di
studio presentata per l'anno scolastico 2010-11.
Le decisioni vengono adottate sulla base della
Legge della scuola del 1. febbraio 1990 e del Regolamento delle borse di studio
dell'8 marzo 1995 che prevedono la concessione di assegni per la
riqualificazione ai richiedenti che hanno già conseguito una prima formazione
professionale e vogliono assolvere un nuovo tirocinio o conseguire un attestato
di capacità a seguito di un'esperienza lavorativa adeguata.
Nella valutazione della domanda vengono
considerati i costi generali e i costi di formazione calcolati secondo i
criteri dei minimi esistenziali agli effetti del diritto esecutivo (art. 19a
cpv. 1 del Regolamento).
Nel suo caso le viene concesso un ASSEGNO PER
RIQUALIFICAZIONE di Sfr. 8'370.00.
Il pagamento sarà effettuato in 4 rata(e); la
prima non appena la decisione sarà cresciuta in giudicato.
Per permetterci di pianificare i
versamenti, voglia trasmettere la conferma di pagamento del semestre autunnale
2010 e primaverile 2011, nonché una documentazione che comprovi l'effettivo
pagamento dell'affitto.
La sua domanda ci è pervenuta dopo l'inizio
della formazione per la quale lei ha chiesto il sussidio.
Perciò l'assegno è stato calcolato pro rata
limitatamente al periodo che intercorre dal primo giorno del mese in cui è
stata presentata sino alla conclusione dell'anno scolastico (art. 21, cpv. 1
del Regolamento)." (Doc. B)
Al
riguardo l’amministrazione l’8 settembre 2011 ha sottolineato che:
"
(…)
Si prende atto che ha potuto far capo alle
prestazioni riconosciute dall'Ufficio borse di studio, prioritarie rispetto
all'assistenza. L'USSI ha quindi correttamente stabilito che non si
giustificava la concessione dell'assistenza e l'utente doveva piuttosto
chiedere degli assegni di studio o prestiti all'Ufficio borse di studio."
(Doc. XIV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI
1 il diritto a una prestazione assistenziale.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010
(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.5
Le
disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale")
ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento
dell'assistenza sociale, sottolineando che:
"
Gli uffici del sostegno sociale accordano
contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento
professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti
(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri
fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito
alla seconda formazione e riqualifica professionale le disposizioni COSAS
prevedono che:
" Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale,
se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il
mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica
professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una
seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le
possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese in
considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative verifiche, si dovrà fare
riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali
di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo
sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale.”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva
quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches
über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
In una
sentenza 42. 2011.4 del 25 agosto 2011 Il TCA riguardo a questa direttiva ha
rilevato che:
" (…)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30 maggio 2011
di prendere posizione in modo dettagliato in merito all’applicazione della
Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda
formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha osservato che:
" (…)
La giurisprudenza degli altri cantoni ha potuto
chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere un reddito
minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la giustificano,
che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a un’autonomia economica
entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la formazione accresce la
collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed., Das Schweizerische
Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che nel caso in esame la
formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie i
citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso
uno scritto del seguente tenore:
" a complemento delle nostre osservazioni del
7.
giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul
significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC
non è uniforme nei diversi Cantoni svizzeri;
- abbiamo in particolare approfondito il
tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali, rispettivamente, non le
considerano e non le applicano oppure le ritengono unicamente delle
raccomandazioni indicative.
- Ginevra ha allestito dei regolamenti
cantonali specifici per alcuni temi che riteneva importanti; fra questi rientra
quello relativo alle prestazioni assistenziali nell’ambito della seconda
formazione.
- Questo regolamento si trova nella
Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01 (cfr. cap 2, art. 13 del
regolamento) e definisce dei parametri chiari per il riconoscimento della
prestazione di cui sopra.
- In particolare:
·
premesso che con il
termine seconda formazione intendono quelle misure atte a migliorare la
collocabilità sul mercato del lavoro della persona in questione, in questo
contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma
non necessariamente delle specializzazioni e/o approfondimenti;
·
per principio il
finanziamento della formazione non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima
interviene solo in situazioni assistenziali ai sensi della relativa legge.
·
Queste prestazioni sono
comunque limitate nel tempo, al massimo sei mesi.
·
Per il finanziamento
della formazione si deve far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di
studio. La signora Marie Danièle Bruttin, funzionaria aggiunta della Direzione
Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del canton Ginevra,
afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti non è
giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e
dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.
(…)”
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in
particolare che:
" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur
Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe
ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern
auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen
der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung
eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.
Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit
auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht
unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer
Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten
für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings
ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit
anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen
oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch
auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass
die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche
Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur
dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen
Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere
triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen.
Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die
Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung
ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind
Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur
wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei
Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über
Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht
vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der
Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für
die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass
diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht
nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die
kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem
erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide
sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995)
sottolinea che:
" Les secondes formations et le recyclages
professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la
première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu
assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de
santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du
bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le
financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)
Dall'analisi della prassi dell'amministrazione e
delle considerazioni della dottrina emerge dunque che solo eccezionalmente una
seconda formazione viene assunta dall’assistenza sociale. Più precisamente
soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve
durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro."
2.6
Nell’evenienza
concreta, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale,
postulata con richiesta del 31 agosto 2010 (cfr. doc. 2-3), in quanto egli ha
dimissionato dal proprio posto di lavoro quale assistente di cura presso la
Clinica __________ di __________. Secondo l’amministrazione egli è dunque in
grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente (cfr. doc.
A1, vedi pure doc. VI bis).
Il
ricorrente sostiene di avere dovuto abbandonare il proprio impiego per motivi
di salute.
Per
costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere
inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati
da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I
11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38,
consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid.
4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA
38.01.90
del 19 febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92
del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13
febbraio 1997).
Dalla
documentazione medica allegata (rapporto del dottor __________ della clinica di
chirurgia ortopedica dell’Università di __________ del 23 novembre 2009, doc.
A4; certificato del dottor __________ all’UAI del 31 maggio 2010, cfr. Doc. A3
e rapporto del dottor __________ del Servizio di anestesiologia dell’Ospedale
Regionale di __________ del 16 marzo 2011, Doc. A2) emerge che il giovane
ricorrente, nato nel 1983, soffre di lombo sciatalgia cronica destra e di una
discopatia L4-L5 con protrusione foraminale destra. Egli ha in un primo tempo
ripreso l’esercizio dell’attività lucrativa come assistente di cura
conformemente alle indicazioni del dottor __________, che ha poi deciso di
abbandonare per intraprendere la formazione quale infermiere anche con
l’accordo del medico curante. Quest'ultimo si è così espresso:
"
(…)
Le allego a parte questi referti le due lettere
del dr. med. __________, Ospedale Cantonale di __________ che ha visto il
paziente il 18.11.2009 e l'11.5.2010.
Ricordo che il paziente a partire da febbraio 2010 ha ripreso la sua anteriore attività come assistente di cura alla Casa anziani di __________.
Ricordo che il perito dr. med. __________ l'11.11.2008 proponeva la ripresa di
questa attività cosciente di rischi di recidive. Il paziente fa attualmente
davvero fatica di seguire senza regolare assunzione di analgesici non
sferoidali il suo lavoro.
Vedendo che a medio-lungo termine l'attuale
attività non potrà essere prolungata ad libitum il paziente stesso ha preso
l'iniziativa di iscriversi alla scuola di infermieri dove è stato ammesso per
iniziare questa formazione in autunno 2010 (veda conferma del 19.05.2010).
Il dr.med. __________ e il sottoscritto
sostengono vivamente questa iniziativa visto che questo dà al paziente la
possibilità a lungo termine di scegliere un'attività adeguata ai suoi limiti
fisici.
Per il momento proviamo ad evitare un procedere
chirurgico che comunque con un'elevata probabilità si potrebbe rendere
necessario più tardi.
Chiediamo con questo scritto un adeguato aiuto in
maniera che il paziente possa seguire la pianificata formazione." (Doc.
A3)
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale, sulla base della documentazione medica
allegata, ritiene, contrariamente al parere dell’amministrazione, che
l’attività quale assistente di cura non era più conforme alle condizioni di
salute dell’assicurato e quindi non era più atta a permettergli di conseguire
un reddito sufficiente.
Malgrado
ciò il rifiuto delle prestazioni assistenziali deve comunque essere confermato,
visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale (cfr.
consid. 2.7).
2.7
Al riguardo
il TCA constata innanzitutto che il percorso formativo intrapreso dal
ricorrente non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni
COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.5).
La
formazione quale infermiere diplomato __________ ha infatti carattere
pluriennale (cfr. doc.13) e precisamente dura tre anni e si concluderà il 1°
marzo 2014 (cfr Doc. VIII).
Inoltre,
nel caso concreto, prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in
considerazione gli assegni di studio, visto che, nell’ambito dell’assistenza
sociale, vige il principio della sussidiarietà (art. 2 Las; 13 Laps).
Su questo
aspetto in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha
sottolineato che:
"
(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der
Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen
erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch
Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Dritter
erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter
gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen
richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern
die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
Al
proposito cfr. anche STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.
Le prestazioni
assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle
prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr.
art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni
previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto
nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a
quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8
maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag.
2-3).
In una
sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che
"secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli
obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa
beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi
conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv.
1.
LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione
di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in
possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio
sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a
stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi
vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima
del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione
dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle
possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2
LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può
essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino
al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo
scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere
beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto
alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il
citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole
fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3
Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il
margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati
(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio
(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età,
di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno
richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle
borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di
studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui
sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3).
Il
Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 all’art. 1 cpv. 1 prevede
poi che:
"
Sono borse di studio:
a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della
scuola,
b) i sussidi per
il perfezionamento e la riqualificazione professionale (detti in seguito
sussidi professionali) previsti dalla Legge sull’orientamento scolastico e
professionale e sulla formazione professionale e continua."
Giusta l’art. 1a:
" Assegni
di studio
1È
assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una
scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo
di studio, dopo l’obbligo scolastico.
Assegni di tirocinio
2E’
assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di
un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato
federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione
parificata al tirocinio.
Sussidi per il perfezionamento professionale
3E’
sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la
frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e
continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già
possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.
Assegni per la riqualificazione professionale
4E’
assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere
concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione
professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure
per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone
non qualificate, con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire
un attestato federale o cantonale di capacità.
Prestiti di studio
5E’
prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può
concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola
solo per le formazioni superiori.
Aiuto allo studio
6È
aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una
scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di
frequentare la scuola pubblica.”
L’art. 7
del Regolamento delle borse di studio, relativo alle condizioni degli assegni
di studio, enuncia, poi, che:
"
1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi
postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale
ordinario.
2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata
minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di
formazione di pari grado.
3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad
iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo,
secondo le direttive della scuola interessata.
4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo
parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno
o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri
previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La
sottolineatura è del redattore)
L’art. 12
del Regolamento delle borse di studio, afferente ai requisiti dei prestiti di
studio, contempla che:
"
1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi
superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo
ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi
postuniversitari, per la copertura della tassa scolastica in istituti
professionali superiori all’estero, o per integrare o supplire l’assegno,
oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il quarantesimo anno di
età.
2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del
beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal
coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno
solidale.
3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da
restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, con
decisione del 30 maggio 2011, è stato posto al beneficio dell’assegno per la riqualificazione
(cfr. consid. 1.6.).
Non vi è
dunque più spazio per l’intervento dell’assistenza sociale.
Il ricorrente
ha sottolineato di non avere percepito “nessuna indennità” nel periodo
settembre 2010 - marzo 2011 (cfr. doc VII).
Questa
circostanza è irrilevante nella misura in cui, contrariamente a quanto indicato
da RI 1 in sede ricorsuale, il TCA constata che l’amministrazione ha indicato
al richiedente la giusta via da seguire già nella decisione formale del 15
settembre 2010 (cfr doc. VI/bis: “La informiamo che ha la possibilità di fare
richiesta di borsa di studio presso l’Ufficio delle borse di studio e dei
sussidi”).
In conclusione
la decisione su reclamo dell’ 8 aprile 2011 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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