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Decisione

42.2011.8

Non esame approf.temp.ric.Anche se ricev.da respingere nel merito.Rettam.prest.ass.erogata da 7/10 e non da 18/6.Dt decorre da mese succ.alla domanda.Deter.data quando fissato appunt.con Sport.Laps:16

24 agosto 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni

minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di

riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti

raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento

con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra

sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive

persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.--

fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Per

inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti

anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag.

82-83).

2.6

Nell’evenienza

concreta l’USSI, come visto, con decisione del 28 luglio 2010, confermata con

decisione su opposizione del 1° marzo 2011, ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 671.-- per il mese di luglio 2010 (cfr. consid. 1.1., doc.

157; A).

Il

ricorrente, dal canto suo, ha contestato, in primo luogo, la decorrenza del

diritto all’aiuto sociale, chiedendo che gli venga attribuita una prestazione

dal 18 giugno 2010.

Egli, in

proposito ha indicato di essersi dato da fare dal mese di gennaio 2010, e

quindi tempestivamente, contattando l’URC di __________, lo sportello Laps di __________

e il Comune di __________, al fine di assicurarsi una copertura dell’assistenza

sociale dal 18 giugno 2010.

Egli, in

proposito, ha indicato che l’URC gli avrebbe, però, detto che la questione non

era di sua pertinenza, mentre lo sportello Laps di __________ l’avrebbe

rinviato al Comune di __________.

Egli

ritiene che le persone che avrebbero dovuto garantire una continuità nel

corrispondergli delle prestazioni non hanno fatto il loro dovere.

In

secondo luogo, il ricorrente ha censurato l’importo erogatogli per il mese di

luglio 2010 (cfr. consid. 1.2.; doc. I; VI).

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, dapprima, relativamente

alla decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali, rileva che l’art.

61.

cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al

pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese

successivo il deposito della domanda.

Inoltre

l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali

inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo

la procedura coordinata di applicazione della Laps.

Giusta

l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio

Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo

sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

Il rinvio

alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni

assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto

all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1

Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,

dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la

Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo

cui:

"

Per il calcolo della decorrenza delle

prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è

stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro

delle domande si ritiene avviata:

1.

il

giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo

fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il

Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello

allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal

richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"

Ciò si

evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica

della Laps, in cui è indicato che:

"

(…)

V’è da aggiungere che la

domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso

il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo

sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723,

p.to 2.5.6.)

Ai fini

della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,

determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,

massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune

viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno

in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 42.2010.21.

del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).

2.7

Nel caso di

specie dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento

allo sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla

domanda di assistenza sociale è stata consegnata al ricorrente dall’allora

Comune di domicilio, ossia il Comune di __________ (dal sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del

Cantone risulta che RI 1 è stato domiciliato a __________ dal 2005 fino al

luglio 2010 quando si è trasferito a __________; cfr. pure doc. 85), il 14

giugno 2010.

La

documentazione richiesta è stata completata e recapitata personalmente

dall’insorgente al Comune il 16 giugno 2010 (cfr. doc. 85).

L’annuncio

effettivo ha avuto luogo il 16 giugno 2010, quando l’insorgente ha consegnato

la documentazione richiesta completa ed è stato fissato l’appuntamento presso

lo sportello Laps competente, ovvero quello di __________ (cfr. art. 19

Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli),

per il 23 giugno 2010 (cfr. doc. 85; 92; 93).

Alla luce

di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.6.), occorre, conseguentemente,

concludere che in concreto per determinare la decorrenza del diritto alla

prestazione assistenziale spettante al ricorrente è determinante la data in cui

è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 16 giugno 2010.

Ne

discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las secondo cui il

diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno

del mese successivo il deposito della domanda, aveva diritto a una prestazione

assistenziale dal mese di luglio 2010, come rettamente deciso dall’USSI.

2.8

Quanto fatto

valere dall’insorgente, e meglio che l’assistenza sociale gli è stata erogata

solo dal mese di luglio 2010 e non vi è stata continuità dopo la fine del

diritto all’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione a causa della

mancanza di informazioni da parte degli uffici, in particolare dell’URC che avrebbe

indicato che il tema dell’assistenza non era di sua pertinenza, nonché dello

Sportello Laps di __________ che l’avrebbe rinviato al Comune di __________ e

di quest’ultimo la cui assistente sociale era presente solo il mercoledì

mattino e non era all’altezza (cfr. doc. I), non è atto a sovvertire l’esito della

vertenza.

Per

quanto concerne l’URC, va rilevato che è vero che l’art. 27 LPGA, che regola la “Informazione e consulenza”, sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che quanto contemplato dall’art. 27 LPGA concerne

soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione (cfr. FF 1999 IV

3953).

Pertanto,

non essendo l’assistenza sociale un suo ambito di competenza, nulla può essere

rimproverato all’URC dal profilo dell’obbligo di informazione.

Riguardo,

poi, allo Sportello Laps di __________ e al Comune di __________, va osservato

che l’art. 18 Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:

"

Il Consiglio di Stato provvede affinché il

cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso

alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)

Scopo

dell’informazione è di:

a) informare e orientare l’utente sulle sue

possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione dell’utente la

necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di

accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso

altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)

La consulenza in merito ai propri diritti ed

obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”

E’ in

effetti stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps)

ai quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni

sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).

In

proposito giova, però, specificare che giusta l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps, prima

di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali

di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge

al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere

la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

In casu lo

Sportello Laps di __________, rinviando dapprima l’insorgente al proprio Comune

di domicilio, come asserito dal medesimo (cfr. doc. I), ha, quindi, operato

correttamente.

Nello

scritto del 23 maggio 2011 il ricorrente ha, inoltre, affermato che nel mese di

marzo 2010 lo Sportello Laps di __________, avendo già a disposizione tutti i

suoi dati personali, avrebbe potuto dirgli se mancavano dei documenti, invece

di rimandarlo al Comune di __________ (cfr. doc. VI).

Di

conseguenza l’insorgente, perlomeno nel mese di marzo 2010, ossia più di due mesi

prima dell’estinzione, a metà giugno 2010, del diritto all’indennità

straordinaria cantonale di disoccupazione, ha saputo di doversi innanzitutto

recare al proprio Comune.

In simili

condizioni, dunque, né allo Sportello Laps di __________, né al Comune di __________,

il quale, non appena è stato contattato personalmente dal ricorrente il 14

giugno 2010, ha proceduto celermente e debitamente a espletare i propri compiti

e a fissare l’appuntamento con lo Sportello competente (cfr. doc. 85), può

essere imputata una violazione del proprio dovere di informare.

2.9

Per quanto

attiene all’importo della prestazione assistenziale del mese di luglio 2010, va

in particolare sottolineato che il computo effettuato dall’USSI delle indennità

straordinarie cantonali di disoccupazione afferenti al mese di giugno 2010 non

presta il fianco a critica alcuna.

In effetti con sentenza

42.2007.4

del 1° ottobre 2007 questa Corte, ritenuto in particolare che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una

persona nel bisogno soddisfacendo

le sue necessità essenziali e contingenti, ha stabilito che la prassi

instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada

computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non

violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione

federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel

caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a

fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato

immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è

stato versato.

In

concreto il ricorrente ha beneficiato di indennità straordinarie cantonali di

disoccupazione ai sensi dell’art. 10 segg. L-rilocc per i mesi precedenti al

luglio 2010, e meglio fino al giugno 2010 - mese in cui gli sono stati

indennizzati 13 giorni (cfr. doc. 165).

Per il

mese di maggio 2010 l’importo di fr. 2'490.-- è stato conteggiato dall’Ufficio

misure attive il 27 di quel mese (cfr. doc. 120), mentre il conteggio per il

mese di giugno 2010 della somma di fr. 1'541.80 risale al 23 giugno (cfr. doc.

165).

Avendo

ricevuto le indennità straordinarie a fine mese, è altamente verosimile che le

stesse siano state utilizzate per far fronte alle spese del mese seguente.

Di

conseguenza l’amministrazione poteva conteggiare le indennità straordinarie

cantonali di disoccupazione del mese di giugno 2010 nel calcolo del mese di

luglio 2010.

L’insorgente

non ha, del resto, censurato espressamente il computo delle indennità

straordinarie di giugno 2010 per determinare la prestazione assistenziale

spettantegli per il mese di luglio 2010.

2.10

RI 1 ha contestato il fatto che dalla somma di fr. 671.-- riconosciutagli a titolo di prestazione

assistenziale per il mese di luglio 2010 gli siano stati versati soltanto fr.

271.50

(cfr. doc. I).

In

effetti dall’importo totale di fr. 671.-- l’amministrazione ha dedotto fr. 100.--

quale recupero del deposito di garanzia del contratto di locazione relativo

all’appartamento di __________ che ha avuto inizio il 1° luglio 2010 (cfr. doc.

59), fr. 99.-- a titolo di premio della cassa malati versato di rettamente alla

__________ Assicurazioni e fr. 200.-- quale rimborso dell’anticipo dell’aiuto

sociale corrisposto dal Comune di __________ (cfr. doc. 157).

Relativamente

alla trattenuta effettuata dall’USSI al fine di recuperare l’importo versato da

tale ufficio a titolo di cauzione del contratto di locazione concluso nel luglio

2010, va osservato che dalle carte processuali risulta uno scritto dell’8

luglio 2010 in cui l’USSI ha indicato che:

"

il nostro ufficio ha versato all’amministrazione

__________ l’importo di fr. 2'800.- quale deposito di garanzia per il contratto

d’affitto da lei concluso per l’appartamento a __________. L’importo di fr. 2'800.--

è stato concesso a titolo di prestito e sarà da noi recuperato con una

trattenuta mensile di fr. 150.-- sulla prestazione assistenziale

riconosciutale, a partire da luglio 2010.

L’eventuale cessazione

dell’intervento assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione

dell’importo ancora dovuto. (…)” (Doc. 168)

Le

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS) del 2005 al p.to B3 enunciano, segnatamente, che:

"

nel caso in cui si riesca a reperire un

appartamento adeguato, è consigliato che gli uffici del sostegno sociale

negozino affinché si possa evitare il pagamento del deposito di garanzia.

Qualora non si potesse evitare tale versamento, bisognerà calcolare il deposito

di garanzia quale prestazione nell’ambito delle spese di alloggio. Gli uffici

preposti al sostegno sociale dovranno assicurare il recupero della somma

anticipata.”

Di

conseguenza, ritenute l’entità dell’importo della trattenuta di di fr. 100.--

(cfr. doc. 157), come pure la circostanza che in ogni caso la somma corrisposta

a titolo di garanzia, sempre che l’inquilino utilizzi l’appartamento con

diligenza (cfr. art. 257f CO), verrà versata al ricorrente alla fine della

locazione (cfr. art. 257e CO), la trattenuta applicata dall’USSI non è

censurabile (cfr. STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011 consid. 2.8.).

2.11

Per quanto

concerne la deduzione della somma di fr. 99.-- destinata alla cassa malati

quale premio mensile, giova rilevare che l’art. 25 Las, in vigore dal 9

novembre 2007, prevede che:

"

I pagamenti delle prestazioni in denaro sono di

regola effettuati dall’Autorità competente direttamente all’assistito o al suo

rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente

all’assicuratore.”

Nel caso

in esame, quindi, l’USSI era legittimato a dedurre dall’ammontare della

prestazione assistenziale del mese di luglio 2010 a cui aveva diritto RI 1 l’importo di fr. 99.--, corrispondente alla parte del premio

dell’assicurazione contro le malattie a carico del ricorrente.

L’USSI

ha, in effetti, affermato di aver versato questo ammontare direttamente alla

Cassa malati (cfr. doc. A; IV).

Tale

circostanza non è stata, peraltro, contestata dall’insorgente.

2.12

Nemmeno la

deduzione di fr. 200.-- restituiti al Comune di __________ che il 14 luglio

2010.

aveva anticipato tale importo quale prestazione assistenziale per il mese

di luglio 2010 (cfr. doc. 161) è sindacabile.

In

effetti l’art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni sociali corrisposte a

maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo

di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in

cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che

le si versino direttamente gli arretrati.

La Las, a

tale proposito, rinvia all’art. 32 Laps, il quale al cpv. 1 enuncia che

l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione

sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei

premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle

assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi

della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato,

fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati

concessi.

2.13

Il

ricorrente, con scritto del 12 agosto 2011, ha poi sollevato l’obiezione secondo cui a torto le prestazioni complementari riconosciutegli il 12 luglio 2011 (da

giugno 2011 l’insorgente - nato nel maggio 1948 - è stato posto al beneficio di

una rendita di vecchiaia ordinaria anticipata giusta l’art. 40 LAVS) sono state

versate, relativamente ai mesi di giugno e luglio 2011, all’USSI (cfr. doc.

XVI).

Al

riguardo va evidenziato che tale questione esula dalla presente vertenza, in

quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente la prestazione

assistenziale del mese di luglio 2010 ed è, quindi, da ritenere irricevibile.

Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce

il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Abbondanzialmente

giova comunque osservare, in primo luogo, che l’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio

secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in

pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi

di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di

lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a

un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

In secondo luogo, che non

è l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una

decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi

da terzi (cfr. STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23

febbraio 2011).

Tale autorità deve, per

contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso

che si tratti di rendite AVS/AI arretrate) competente, tramite il relativo

formulario, la propria pretesa di rimborso.

E’, per contro, l’autorità

che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto

retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate

con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. STCA 42.2011.5 del

25.

maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).

In concreto, dunque, non è,

in ogni caso, competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla

compensazione con prestazioni complementari arretrate, ma della Cassa cantonale

di compensazione.

E’, pertanto, a tale

autorità che il ricorrente può richiedere l’emanazione di una decisione formale

in merito al versamento di PC arretrate all’USSI.

2.14

RI 1, con

scritto del 4 luglio 2011, ha chiesto di essere convocato dal TCA (cfr. doc.

XIV).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere convocato da questo

Tribunale. Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al

TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si

rivela superflua.

2.15

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su reclamo

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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