42.2011.8
Non esame approf.temp.ric.Anche se ricev.da respingere nel merito.Rettam.prest.ass.erogata da 7/10 e non da 18/6.Dt decorre da mese succ.alla domanda.Deter.data quando fissato appunt.con Sport.Laps:16
24 agosto 2011Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
42.2011.8
Data decisione, Autorità:
24.08.2011, TCA
Titolo:
Non esame approf.temp.ric.Anche se ricev.da respingere nel merito.Rettam.prest.ass.erogata da 7/10 e non da 18/6.Dt decorre da mese succ.alla domanda.Deter.data quando fissato appunt.con Sport.Laps:16/6.Per importo7/10:corretto computo ID straord.di 6/10 e deduz.cauz.locaz.,premio CM,anticipo Comune
DECORRENZA
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
REDDITO COMPUTABILE
art. 6 CEDU
art. 18 LAPS
art. 23 cpv. 1 LAPS
art. 33 cpv. 2 e 3 LAPS
art. 18 LAS
art. 25 LAS
art. 59 cpv. 1 LAS
art. 61 cpv. 1 LAS
art. 65 LAS
art. 22 cpv. 1 e 2 LPGA
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
42.2011.8
rs
Lugano
24 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 1 marzo 2011
emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 1° marzo 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato la sua precedente decisione del 28 luglio
2010 (cfr. doc. 157) con cui, da una parte, a RI 1 è stata assegnata una
prestazione assistenziale ordinaria dal 1° luglio 2010. Dall’altra, il relativo
importo è stato fissato in fr. 671.-- per il mese di luglio 2010 (cfr. doc. A).
Per il
periodo da agosto a ottobre 2010 l’ammontare della prestazione assistenziale è,
poi, stato aumentato a fr. 2'212.-- mensili (cfr. doc. 152).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 1° marzo 2011 RI 1, il 27 aprile 2011, ha inoltrato un ricorso al TCA, pervenuto il 28 aprile 2011, nel quale, dopo aver premesso di
aver ricevuto il provvedimento impugnato per posta normale il 1° aprile 2011 -
e non precedentemente a tale data per raccomandata, di cui peraltro neppure avrebbe
trovato l’avviso di ritiro -, ha chiesto l’assegnazione di una prestazione
assistenziale dal 18 giugno 2010, data del termine del diritto all’indennità
straordinaria cantonale di disoccupazione.
Egli ha,
inoltre, contestato l’importo riconosciutogli per il mese di luglio 2010 di fr.
671.-- e il fatto di averne ricevuto soltanto la somma di fr. 271.50.
L’insorgente
ha motivato le proprie pretese adducendo, segnatamente, di essersi dato da fare
dal mese di gennaio 2010, e quindi tempestivamente, contattando l’URC di __________,
lo sportello Laps di __________ e il Comune di __________, al fine di
assicurarsi la copertura dell’assistenza sociale dal 18 giugno 2010.
Egli, al
riguardo, ha indicato che l’URC gli avrebbe, però, detto che la questione non
era di sua pertinenza, mentre lo Sportello Laps di __________ l’avrebbe rinviato
al Comune di __________, dove l’assistente sociale comunale era presente solo
il mercoledì mattino e non era all’altezza.
Il
ricorrente ritiene che le persone che avrebbero dovuto garantire una continuità
nel corrispondergli delle prestazioni non hanno fatto il loro dovere (cfr. doc.
I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
L’amministrazione
ha, altresì, trasmesso gli esiti dell’accertamento esperito presso la Posta su
richiesta del TCA (cfr. doc. III) per stabilire la data esatta in cui il
ricorrente ha ricevuto la decisione impugnata (cfr. doc. IVbis; III).
1.4. L’insorgente,
il 23 maggio 2011, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr.
doc. VI).
1.5. Il 6 giugno
2011 l’USSI ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).
1.6. __________
ha presentato ulteriori osservazioni il 13 giugno 2011 (cfr. doc. X).
1.7. Il 27 giugno
2011 l’amministrazione ha riconfermato la propria decisione su reclamo e la
relativa risposta di causa, indicando di avere dato seguito con tutta
tempestività alle richieste del ricorrente e di avere applicato correttamente
la legge (cfr. doc. XII).
1.8. L’insorgente
ha ancora formulato delle considerazioni con scritto del 4 luglio 2011 (cfr.
doc. XIV), che è stato inviato per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XV).
1.9. Il 12 agosto
2011 il ricorrente ha trasmesso una nuova lettera (cfr. doc. XVI), che è stata
inviata per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. La decisione
su reclamo del 1° marzo 2011 emessa dall’USSI è stata inviata a RI 1 per plico
raccomandato.
Dall’accertamento
esperito presso la Posta dall’USSI, su richiesta del TCA (cfr. doc. III), è
emerso, da un lato, che l’avviso di ritiro è stato recapitato il 2 marzo 2011.
Dall’altro, che la raccomandata non è stata ritirata e che, perciò, la stessa è
stata rinviata al mittente il 14 marzo 2011 (cfr. doc. IVbis).
L’amministrazione,
il 28 marzo 2011, ha rispedito per invio normale al ricorrente la decisione su
reclamo del 1° marzo 2011 (cfr. doc. 14).
RI 1 ha indicato di averla ricevuta il 1° aprile 2011 (cfr. doc. I).
Egli ha
impugnato il menzionato provvedimento con ricorso al TCA inoltrato il 27 aprile
2011 (cfr. busta di trasmissione del ricorso al TCA).
Giusta
l’art. 33 cpv. 2 Laps, al quale rinvia l’art. 65 Las, contro le decisioni su
reclamo è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Ai sensi del cpv. 3 è applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).
Secondo la giurisprudenza,
quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela
infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella
bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente
notificato quando viene ritirato alla Posta.
Se ciò non avviene entro
il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto
notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V49;
STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.).
Questa finzione trova
giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un procedimento di
adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti giudiziari, obbligo
che discende dal principio della buona fede (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
E’ utile, inoltre,
evidenziare che nel caso in cui debba essere depositato un avviso di ritiro
vale la presunzione – non irrefragabile – che l’addetto postale ha posato
correttamente l’invio nella bucalettere del destinatario. Relativamente alla
stesura di un avviso di ritiro l’onere della prova è, quindi, ribaltato, nel
senso che il destinatario che contesta la ricezione dell’avviso di ritiro, in
caso di assenza di prove, deve sopportare una decisione a suo sfavore (cfr.
STFA 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3).
Se, tuttavia, come
avvenuto nella fattispecie, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una
decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto
il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla
seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative
all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede
(cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
In
concreto la questione della tempestività del ricorso al TCA non deve comunque
essere esaminata oltre.
L’impugnativa,
infatti, anche nell’ipotesi in cui si riveli tempestiva, e dunque ricevibile, deve
essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’USSI, da una parte, ha a ragione o
meno riconosciuto a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale dal 1°
luglio 2010 e non già dal 18 giugno 2010, come invece richiesto dal ricorrente.
Dall’altra,
se rettamente oppure no ha fissato l’importo dell’aiuto sociale per il mese di
luglio 2010 in fr. 671.--.
L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
Fatti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni
minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di
riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti
raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Per
inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti
anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag.
82-83).
2.6
Nell’evenienza
concreta l’USSI, come visto, con decisione del 28 luglio 2010, confermata con
decisione su opposizione del 1° marzo 2011, ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 671.-- per il mese di luglio 2010 (cfr. consid. 1.1., doc.
157; A).
Il
ricorrente, dal canto suo, ha contestato, in primo luogo, la decorrenza del
diritto all’aiuto sociale, chiedendo che gli venga attribuita una prestazione
dal 18 giugno 2010.
Egli, in
proposito ha indicato di essersi dato da fare dal mese di gennaio 2010, e
quindi tempestivamente, contattando l’URC di __________, lo sportello Laps di __________
e il Comune di __________, al fine di assicurarsi una copertura dell’assistenza
sociale dal 18 giugno 2010.
Egli, in
proposito, ha indicato che l’URC gli avrebbe, però, detto che la questione non
era di sua pertinenza, mentre lo sportello Laps di __________ l’avrebbe
rinviato al Comune di __________.
Egli
ritiene che le persone che avrebbero dovuto garantire una continuità nel
corrispondergli delle prestazioni non hanno fatto il loro dovere.
In
secondo luogo, il ricorrente ha censurato l’importo erogatogli per il mese di
luglio 2010 (cfr. consid. 1.2.; doc. I; VI).
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, dapprima, relativamente
alla decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali, rileva che l’art.
61.
cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al
pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese
successivo il deposito della domanda.
Inoltre
l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali
inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo
la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta
l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio
Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo
sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Il rinvio
alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni
assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto
all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1
Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,
dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la
Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo
cui:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1.
il
giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo
fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il
Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello
allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal
richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato che:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723,
p.to 2.5.6.)
Ai fini
della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,
determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006,
massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune
viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno
in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 42.2010.21.
del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).
2.7
Nel caso di
specie dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento
allo sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla
domanda di assistenza sociale è stata consegnata al ricorrente dall’allora
Comune di domicilio, ossia il Comune di __________ (dal sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del
Cantone risulta che RI 1 è stato domiciliato a __________ dal 2005 fino al
luglio 2010 quando si è trasferito a __________; cfr. pure doc. 85), il 14
giugno 2010.
La
documentazione richiesta è stata completata e recapitata personalmente
dall’insorgente al Comune il 16 giugno 2010 (cfr. doc. 85).
L’annuncio
effettivo ha avuto luogo il 16 giugno 2010, quando l’insorgente ha consegnato
la documentazione richiesta completa ed è stato fissato l’appuntamento presso
lo sportello Laps competente, ovvero quello di __________ (cfr. art. 19
Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli),
per il 23 giugno 2010 (cfr. doc. 85; 92; 93).
Alla luce
di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.6.), occorre, conseguentemente,
concludere che in concreto per determinare la decorrenza del diritto alla
prestazione assistenziale spettante al ricorrente è determinante la data in cui
è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 16 giugno 2010.
Ne
discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las secondo cui il
diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno
del mese successivo il deposito della domanda, aveva diritto a una prestazione
assistenziale dal mese di luglio 2010, come rettamente deciso dall’USSI.
2.8
Quanto fatto
valere dall’insorgente, e meglio che l’assistenza sociale gli è stata erogata
solo dal mese di luglio 2010 e non vi è stata continuità dopo la fine del
diritto all’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione a causa della
mancanza di informazioni da parte degli uffici, in particolare dell’URC che avrebbe
indicato che il tema dell’assistenza non era di sua pertinenza, nonché dello
Sportello Laps di __________ che l’avrebbe rinviato al Comune di __________ e
di quest’ultimo la cui assistente sociale era presente solo il mercoledì
mattino e non era all’altezza (cfr. doc. I), non è atto a sovvertire l’esito della
vertenza.
Per
quanto concerne l’URC, va rilevato che è vero che l’art. 27 LPGA, che regola la “Informazione e consulenza”, sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che quanto contemplato dall’art. 27 LPGA concerne
soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione (cfr. FF 1999 IV
3953).
Pertanto,
non essendo l’assistenza sociale un suo ambito di competenza, nulla può essere
rimproverato all’URC dal profilo dell’obbligo di informazione.
Riguardo,
poi, allo Sportello Laps di __________ e al Comune di __________, va osservato
che l’art. 18 Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:
"
Il Consiglio di Stato provvede affinché il
cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso
alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)
Scopo
dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue
possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la
necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di
accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso
altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. (cpv. 2)
La consulenza in merito ai propri diritti ed
obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”
E’ in
effetti stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps)
ai quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni
sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).
In
proposito giova, però, specificare che giusta l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps, prima
di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali
di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge
al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere
la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
In casu lo
Sportello Laps di __________, rinviando dapprima l’insorgente al proprio Comune
di domicilio, come asserito dal medesimo (cfr. doc. I), ha, quindi, operato
correttamente.
Nello
scritto del 23 maggio 2011 il ricorrente ha, inoltre, affermato che nel mese di
marzo 2010 lo Sportello Laps di __________, avendo già a disposizione tutti i
suoi dati personali, avrebbe potuto dirgli se mancavano dei documenti, invece
di rimandarlo al Comune di __________ (cfr. doc. VI).
Di
conseguenza l’insorgente, perlomeno nel mese di marzo 2010, ossia più di due mesi
prima dell’estinzione, a metà giugno 2010, del diritto all’indennità
straordinaria cantonale di disoccupazione, ha saputo di doversi innanzitutto
recare al proprio Comune.
In simili
condizioni, dunque, né allo Sportello Laps di __________, né al Comune di __________,
il quale, non appena è stato contattato personalmente dal ricorrente il 14
giugno 2010, ha proceduto celermente e debitamente a espletare i propri compiti
e a fissare l’appuntamento con lo Sportello competente (cfr. doc. 85), può
essere imputata una violazione del proprio dovere di informare.
2.9
Per quanto
attiene all’importo della prestazione assistenziale del mese di luglio 2010, va
in particolare sottolineato che il computo effettuato dall’USSI delle indennità
straordinarie cantonali di disoccupazione afferenti al mese di giugno 2010 non
presta il fianco a critica alcuna.
In effetti con sentenza
42.2007.4
del 1° ottobre 2007 questa Corte, ritenuto in particolare che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una
persona nel bisogno soddisfacendo
le sue necessità essenziali e contingenti, ha stabilito che la prassi
instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada
computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non
violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione
federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel
caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a
fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato
immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è
stato versato.
In
concreto il ricorrente ha beneficiato di indennità straordinarie cantonali di
disoccupazione ai sensi dell’art. 10 segg. L-rilocc per i mesi precedenti al
luglio 2010, e meglio fino al giugno 2010 - mese in cui gli sono stati
indennizzati 13 giorni (cfr. doc. 165).
Per il
mese di maggio 2010 l’importo di fr. 2'490.-- è stato conteggiato dall’Ufficio
misure attive il 27 di quel mese (cfr. doc. 120), mentre il conteggio per il
mese di giugno 2010 della somma di fr. 1'541.80 risale al 23 giugno (cfr. doc.
165).
Avendo
ricevuto le indennità straordinarie a fine mese, è altamente verosimile che le
stesse siano state utilizzate per far fronte alle spese del mese seguente.
Di
conseguenza l’amministrazione poteva conteggiare le indennità straordinarie
cantonali di disoccupazione del mese di giugno 2010 nel calcolo del mese di
luglio 2010.
L’insorgente
non ha, del resto, censurato espressamente il computo delle indennità
straordinarie di giugno 2010 per determinare la prestazione assistenziale
spettantegli per il mese di luglio 2010.
2.10
RI 1 ha contestato il fatto che dalla somma di fr. 671.-- riconosciutagli a titolo di prestazione
assistenziale per il mese di luglio 2010 gli siano stati versati soltanto fr.
271.50
(cfr. doc. I).
In
effetti dall’importo totale di fr. 671.-- l’amministrazione ha dedotto fr. 100.--
quale recupero del deposito di garanzia del contratto di locazione relativo
all’appartamento di __________ che ha avuto inizio il 1° luglio 2010 (cfr. doc.
59), fr. 99.-- a titolo di premio della cassa malati versato di rettamente alla
__________ Assicurazioni e fr. 200.-- quale rimborso dell’anticipo dell’aiuto
sociale corrisposto dal Comune di __________ (cfr. doc. 157).
Relativamente
alla trattenuta effettuata dall’USSI al fine di recuperare l’importo versato da
tale ufficio a titolo di cauzione del contratto di locazione concluso nel luglio
2010, va osservato che dalle carte processuali risulta uno scritto dell’8
luglio 2010 in cui l’USSI ha indicato che:
"
il nostro ufficio ha versato all’amministrazione
__________ l’importo di fr. 2'800.- quale deposito di garanzia per il contratto
d’affitto da lei concluso per l’appartamento a __________. L’importo di fr. 2'800.--
è stato concesso a titolo di prestito e sarà da noi recuperato con una
trattenuta mensile di fr. 150.-- sulla prestazione assistenziale
riconosciutale, a partire da luglio 2010.
L’eventuale cessazione
dell’intervento assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione
dell’importo ancora dovuto. (…)” (Doc. 168)
Le
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS) del 2005 al p.to B3 enunciano, segnatamente, che:
"
nel caso in cui si riesca a reperire un
appartamento adeguato, è consigliato che gli uffici del sostegno sociale
negozino affinché si possa evitare il pagamento del deposito di garanzia.
Qualora non si potesse evitare tale versamento, bisognerà calcolare il deposito
di garanzia quale prestazione nell’ambito delle spese di alloggio. Gli uffici
preposti al sostegno sociale dovranno assicurare il recupero della somma
anticipata.”
Di
conseguenza, ritenute l’entità dell’importo della trattenuta di di fr. 100.--
(cfr. doc. 157), come pure la circostanza che in ogni caso la somma corrisposta
a titolo di garanzia, sempre che l’inquilino utilizzi l’appartamento con
diligenza (cfr. art. 257f CO), verrà versata al ricorrente alla fine della
locazione (cfr. art. 257e CO), la trattenuta applicata dall’USSI non è
censurabile (cfr. STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011 consid. 2.8.).
2.11
Per quanto
concerne la deduzione della somma di fr. 99.-- destinata alla cassa malati
quale premio mensile, giova rilevare che l’art. 25 Las, in vigore dal 9
novembre 2007, prevede che:
"
I pagamenti delle prestazioni in denaro sono di
regola effettuati dall’Autorità competente direttamente all’assistito o al suo
rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente
all’assicuratore.”
Nel caso
in esame, quindi, l’USSI era legittimato a dedurre dall’ammontare della
prestazione assistenziale del mese di luglio 2010 a cui aveva diritto RI 1 l’importo di fr. 99.--, corrispondente alla parte del premio
dell’assicurazione contro le malattie a carico del ricorrente.
L’USSI
ha, in effetti, affermato di aver versato questo ammontare direttamente alla
Cassa malati (cfr. doc. A; IV).
Tale
circostanza non è stata, peraltro, contestata dall’insorgente.
2.12
Nemmeno la
deduzione di fr. 200.-- restituiti al Comune di __________ che il 14 luglio
2010.
aveva anticipato tale importo quale prestazione assistenziale per il mese
di luglio 2010 (cfr. doc. 161) è sindacabile.
In
effetti l’art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni sociali corrisposte a
maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo
di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in
cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che
le si versino direttamente gli arretrati.
La Las, a
tale proposito, rinvia all’art. 32 Laps, il quale al cpv. 1 enuncia che
l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione
sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei
premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle
assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi
della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato,
fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati
concessi.
2.13
Il
ricorrente, con scritto del 12 agosto 2011, ha poi sollevato l’obiezione secondo cui a torto le prestazioni complementari riconosciutegli il 12 luglio 2011 (da
giugno 2011 l’insorgente - nato nel maggio 1948 - è stato posto al beneficio di
una rendita di vecchiaia ordinaria anticipata giusta l’art. 40 LAVS) sono state
versate, relativamente ai mesi di giugno e luglio 2011, all’USSI (cfr. doc.
XVI).
Al
riguardo va evidenziato che tale questione esula dalla presente vertenza, in
quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente la prestazione
assistenziale del mese di luglio 2010 ed è, quindi, da ritenere irricevibile.
Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce
il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Abbondanzialmente
giova comunque osservare, in primo luogo, che l’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio
secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in
pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi
di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di
lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a
un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
In secondo luogo, che non
è l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una
decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi
da terzi (cfr. STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23
febbraio 2011).
Tale autorità deve, per
contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso
che si tratti di rendite AVS/AI arretrate) competente, tramite il relativo
formulario, la propria pretesa di rimborso.
E’, per contro, l’autorità
che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto
retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate
con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. STCA 42.2011.5 del
25.
maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).
In concreto, dunque, non è,
in ogni caso, competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla
compensazione con prestazioni complementari arretrate, ma della Cassa cantonale
di compensazione.
E’, pertanto, a tale
autorità che il ricorrente può richiedere l’emanazione di una decisione formale
in merito al versamento di PC arretrate all’USSI.
2.14
RI 1, con
scritto del 4 luglio 2011, ha chiesto di essere convocato dal TCA (cfr. doc.
XIV).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle
domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un
interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un
sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009
IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere convocato da questo
Tribunale. Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al
TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si
rivela superflua.
2.15
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su reclamo
impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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