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Decisione

42.2011.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno, infine, evidenziato di avere difficoltà nell’esprimersi

correttamente in italiano, avendo seguito tutta la scolarizzazione in tedesco.

Essi sono, perciò, del parere che gli addetti dell’USSI, anche sulla base di

questa circostanza, avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione nell’evasione

della loro pratica (cfr. doc. I).

1.5. L’USSI, in

risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Su richiesta

di questo Tribunale (cfr. doc. V) l’amministrazione, il 20 settembre 2011, ha inviato alcuni documenti non contenuti nell’incarto trasmesso al TCA, e meglio l’ordine di

restituzione del 16 giugno 2010, la domanda di condono del 6 luglio 2010, la

decisione dell’11 febbraio 2011 e il reclamo del 4 marzo 2011 (cfr. doc.

V1-V4).

1.7. I doc. V e

V1-V4 sono stati inviati all’avv. __________ per conoscenza (cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia correttamente o meno negato

ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 21'603.20

percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal gennaio 2007 all’aprile

2009.

2.3. I ricorrenti hanno contestato

il provvedimento del 15 giugno 2011 emesso dall’USSI innanzitutto per motivi

d’ordine formale.

In effetti gli insorgenti,

con l’atto di ricorso, hanno implicitamente invocato una lesione del diritto di

essere sentiti, sostenendo che l’USSI, sia nella decisione dell’11 febbraio

2011 che nella decisione su reclamo del 15 giugno 2011 si è limitato a esporre

i principi generali che regolano le prestazioni dell’assistenza sociale senza

per contro chinarsi sulle loro contestazioni specifiche (cfr. doc. I pag. 2).

Il diritto di essere

sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di

ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.;

STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno

2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der

verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des

modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali

appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della

motivazione della decisione su reclamo contestata.

Infatti

da quest'ultima emerge chiaramente il motivo per cui l’USSI non ha riconosciuto

agli insorgenti la buona fede per il periodo dal gennaio 2007 all’aprile 2009,

negando così loro il condono della restituzione delle prestazioni assistenziali

percepite indebitamente in quell’arco di tempo (cfr. doc. A).

Del resto

i ricorrenti, patrocinati dall’avv. __________, hanno potuto rendersi conto della

portata della decisione su reclamo emessa nei loro confronti, visto che l'hanno

impugnata dinanzi a questo Tribunale.

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ai sensi

dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art.

da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e

corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las

e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle

persone componenti l’unità di riferimento.

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

2.5. Relativamente

all’obbligo di informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:

"

1Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare

ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto

d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

L’art. 68

Las, afferente all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

"

1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente

agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue

condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la

riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente

agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio,

come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio.”

2.6. Per quanto

attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps.”

Giusta l'art.

26 Laps:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è

inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi degli

art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande

d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso

è l’USSI.

2.7. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998

menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso

è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126

V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997

ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b)

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze

del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,

se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),

la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art.

25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8. Nel caso in

esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione fatto valere dall’USSI, va

osservato che dagli atti risulta che la zia della ricorrente, __________, nel

periodo determinante – gennaio 2007 - aprile 2009 – ha effettuato con una certa

regolarità, come ammesso dagli insorgenti nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I

pag. 3), dei versamenti di denaro di importi oscillanti tra fr. 1'000.-- e fr.

1'300.-- mensili a favore della nipote e del marito di quest’ultima (cfr. doc.

175-287; 645).

I

ricorrenti, non impugnando l’ordine di restituzione del 16 giugno 2010 hanno, d’altronde,

riconosciuto tale entrata.

Al

riguardo giova, per inciso, evidenziare, da una parte, che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2 Las e 13 Laps.

Dall’altra,

che da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali

viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di

provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a

cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte

di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in

RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

In una recente sentenza

42.2011.6 del 10 novembre 2011 questa Corte, nel caso di un ricorrente al quale

l’USSI aveva negato una prestazione assistenziale per i mesi di maggio e giugno

2010, rilevando, dopo aver ricordato che nell’ambito

dell’assistenza sociale vale il principio fondamentale della sussidiarietà, che

per quei due mesi il richiedente aveva potuto disporre per far fronte alle

proprie spese dell’aiuto e sostegno di amici, ha stabilito, relativamente

al mese di maggio 2010, quanto segue:

"

(…)

Relativamente al mese di maggio 2010, il

TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza menzionata al consid. 2.7., e

meglio che l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non

può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da

parte di terzi (cfr. RAMI 2005 pag. 30), non esclude espressamente che nel

concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità

concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art.

239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito

(ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO).

Tale prestito a breve termine permette peraltro

comunque di coprire le spese per il proprio mantenimento di base.

Questa questione non merita, tuttavia, di particolari

approfondimenti.

Infatti, anche nel caso concreto volendo per

ipotesi considerare che l’assistenza sociale è esclusa soltanto qualora sia

erogato un aiuto volontario a titolo gratuito senza obbligo di rimborso, la

domanda di prestazioni assistenziali interposta da X. per il mese di maggio

2010 non potrebbe in ogni caso essere accolta.

Il ricorrente, in effetti, non ha minimamente

comprovato a che titolo, se in virtù di un mutuo o di una donazione, ha potuto

beneficiare di una somma di denaro da parte di terzi.

Più specificatamente egli non ha dimostrato

quanto allegato, ossia il carattere di prestito soggetto a restituzione della

somma che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I, A3).

Al riguardo questa Corte osserva che la procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art.

33 cpv. 3 Laps; art. 16 Lptca; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01

del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno

2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito

dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Inoltre, il principio inquisitorio trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 cpv. 1 Lptca ; DLA

2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V

142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende, segnatamente, quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse

rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U

94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid.

3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile

... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993,

pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L.

DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag.

339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

In proposito è utile segnalare che la nostra

Massima Istanza, con la sentenza 8C_580/2009 del 15 dicembre 2009, ha confermato un ordine di restituzione di prestazioni assistenziali a seguito della scoperta

di una ingente somma di denaro in contanti non dichiarata all’autorità

competente.

Il TF, in effetti, ha stabilito che il ricorrente

non aveva fornito alcuna spiegazione credibile in merito alla provenienza del

denaro trovato.

Ciò significa che nel caso di specie il

ricorrente era, quindi, tenuto a fornire elementi sostanziali per poter

decidere in merito, ritenuto, peraltro, che lo stesso ha avuto a più riprese la

possibilità di sostanziare le proprie allegazioni circa il prestito che avrebbe

ricevuto da più amici (cfr. doc. I; A3), e meglio in occasione dell’incontro

con i funzionari dell’USSI presso il Comune di Z. nel luglio 2010 (cfr. doc.

94; 40), in sede di reclamo e in sede ricorsuale.

L’insorgente, al contrario, si è limitato ad

affermare in modo vago e generico di essere stato aiutato da più amici con un

prestito in denaro da rimborsare (cfr. doc. I; A3).

Considerandi

Egli non solo non ha indicato che le somme ricevute

da terzi hanno fatto oggetto di riconoscimento di debito (al riguardo cfr. STF

9C_67/2011 del 29 agosto 2011 consid. 5.3.), né ha prodotto delle dichiarazioni

delle persone che avrebbero conferito del denaro al ricorrente nelle quali

queste ultime confermano di avergli concesso dei prestiti da restituire, ma

neppure ha fornito il nominativo degli asseriti amici che avrebbero provveduto

ad anticipargli degli importi.

Il ricorrente deve, perciò, sopportare le

conseguenze della carenza di prove riguardo agli asseriti prestiti ricevuti da

terzi nel periodo in questione da rimborsare (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2;

STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).

Gli (asseriti) aiuti ricevuti vanno, pertanto,

considerati nell'evenienza concreta quali donazioni.

Di conseguenza, in virtù della giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.7.) e delle direttive COSAS (cfr. consid. 2.8.),

ritenuto che per il mese di maggio 2010 il ricorrente e Y., per loro stessa

ammissione (cfr. doc. I; A3), grazie all’aiuto di amici e al reddito da

attività lavorativa conseguito da quest’ultima per la sua attività di 3 ore

alla settimana (cfr. doc. A2; consid. 2.6.), hanno potuto far fronte alle spese

relative al proprio fabbisogno e alla pigione (per il pagamento dei premi della

cassa malati l’USSI ha comunque riconosciuto una prestazione speciale sia per

l’insorgente che per Y.; cfr. doc. 58; 59; 40; 94), l’USSI a ragione ha negato

al ricorrente una prestazioni assistenziale per il mese di maggio 2010. (…)”

Nella presente fattispecie

in uno scritto del 11 luglio 2011 __________ (contabile del ricorrente),

riguardo ai versamenti di denaro effettuati dalla zia a favore dei ricorrenti,

ha indicato che:

" (…)

molto spesso il sussidio arrivava in ritardo rispetto alle scadenze (affitto,

cassa malati, conti dei medici ecc.) e che, per poter pagare l’affitto, la

Sig.a RI 2 chiedeva un prestito alla Zia con la quale vi era un accordo di

restituzione non appena la precaria situazione finanziaria e familiare lo

avrebbe permesso.” (Doc. B)

Anche nell’impugnativa i

coniugi RI 1 hanno puntualizzato che si trattava di aiuti da restituire (cfr.

doc. I).

Benché sia stato fatto

riferimento al concetto di prestito da restituire, i ricorrenti non hanno

fornito alcuna prova in merito.

Ne discende che il denaro

bonificato dalla zia a favore della famiglia RI 1 va qualificata quale

donazione da considerare nel calcolo della prestazione assistenziale in virtù

del principio della sussidiarietà (cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011

citata sopra).

Conseguentemente

nell’arco di tempo gennaio 2007 - aprile 2009 i redditi computabili ai sensi

della Las e della Laps (cfr. consid. 2.4.) della famiglia RI 1, che comprendevano,

oltre alle entrate da attività lavorativa, anche i versamenti di denaro effettuati

a suo favore dalla zia, erano più elevati rispetto a quanto ritenuto

dall’amministrazione nelle decisioni relative alle prestazioni assistenziali

ordinarie per quel periodo, in cui erano stati conteggiati unicamente gli

introiti da attività lavorativa (cfr. doc. 366; 381; 406; 422; 430; 462; 468; 663;

673; 711; 725; 766; 787; 805; 818; 831; 853; 859).

E’,

perciò, evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del

reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo della

prestazione assistenziale andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

In simili

condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque percepito

indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo gennaio

2007.

- aprile 2009 per un importo complessivo di fr. 21’603.20 (cfr. doc. V4;

consid. 1.1.; 1.2.).

2.9

Per quanto

riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di

diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla

coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro

quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del

15.

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR

2002.

EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique

VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare

(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo

2004.

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;

DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se

non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è

versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa

è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.10

Il requisito

dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona

tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà

pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.11

Nell’evenienza

concreta l’USSI ha negato la buona fede dei ricorrenti, poiché gli stessi,

contrariamente ai loro obblighi, non avrebbero segnalato di percepire con una

certa regolarità delle somme di denaro dalla zia di RI 2 (cfr. doc. V2).

Gli insorgenti, dal canto

loro, sostengono di non aver mai nascosto alcunché e di aver

informato dell’aiuto percepito dalla zia le autorità preposte all’erogazione

delle prestazioni assistenziali.

In

particolare essi hanno indicato di aver segnalato l’aiuto fornito dalla zia

all’impiegato del Comune di __________ incaricato dell’invio di tutta la

documentazione relativa alla pratica USSI, nonché alla signora __________

dell’USSI che ha gestito la loro pratica per un certo periodo.

I

ricorrenti hanno, inoltre, fatto valere che tale aiuto non poteva essere

considerato alla stregua di un reddito costante dovuto in forza di particolari

contingenze o rapporti giuridici, ma che si trattava semplicemente di un aiuto

indispensabile assicurato da un familiare per permettere alla loro famiglia di

far fronte alle spese più urgenti in attesa delle decisioni dell’USSI, come

pure di provvedere a necessità particolari non coperte dalle prestazioni

assistenziali (cfr. doc. I; V1).

2.12

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto attiene

all’asserita comunicazione dell’aiuto economico da parte della zia

all’impiegato del Comune di __________ incaricato dell’invio di tutta la

documentazione relativa alla pratica USSI (cfr. doc. V1), rileva dapprima che

l’art. 11 Reg.Laps prevede che prima di inoltrare una richiesta per

l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett.

a), d), e), f), g) e h) della Laps il cittadino si rivolge al suo Comune di

domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione

e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente (cpv. 1).

Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a

procurarsi i documenti necessari (cpv. 2).

Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno

tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello (cpv. 3).

Nel caso di specie, alla

luce della funzione e dei compiti dei Comuni, ci si potrebbe chiedere se il

Comune vada o meno considerato un organo amministrativo che, unitamente allo

Sportello Laps e all’USSI, concorre alla determinazione delle

prestazioni assistenziali e quindi se un’informazione fornita a un funzionario

comunale addetto alle pratiche che devono poi essere trasmesse allo Sportello

Laps permetta oppure no di ritenere ossequiato l’obbligo per i richiedenti,

rispettivamente per i beneficiari dell’assistenza sociale di avvisare in merito

a ogni elemento che possa influire sulla quantificazione del reddito e a ogni

relativo cambiamento da parte (cfr. art. 21, 30 Laps; 67, 68 Las; consid.

2.5

).

Tali

questioni possono tuttavia restare insolute.

Al

riguardo è utile rilevare che il TCA, in una recente sentenza 39.2010.17 del 17

febbraio 2011, cresciuta in giudicato incontestata, relativa a un caso di

perenzione del diritto alla restituzione di assegni integrativi versati a degli

assicurati, ha del resto lasciato irrisolta la questione di sapere se gli

Sportelli Laps vadano o meno considerati un organo amministrativo che

unitamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari concorre alla

determinazione della pretesa di restituzione e quindi, qualora lo Sportello

Laps sia stato informato di un fatto rilevante ai fini della determinazione del

diritto e se del caso dell’importo degli assegni integrativi e di prima

infanzia, se torni applicabile oppure no la giurisprudenza afferente all’inizio

del termine di perenzione nel caso la determinazione della pretesa di

restituzione presupponga il concorso di parecchi organi amministrativi (cfr. DTF

112.

V 180; STFA I 118/97 del 6 luglio 1998; STCA 38.2000.162 pubblicata in RDAT

II-2001 N. 95).

Nella

presente evenienza, in effetti, come verrà meglio esposto in seguito, quanto

comunicato dai ricorrenti al Comune di __________ non consente in ogni caso di

concludere che gli stessi abbiano percepito in buona fede le prestazioni

assistenziali concernenti il periodo gennaio 2007 - aprile 2009.

2.13

L’attestazione

del Comune di __________ dell’11 luglio 2011, firmata dal Sindaco e dal

segretario, rilasciata su richiesta di RI 2 all’attenzione dell’avv. RA 1, ha

il seguente tenore:

"

- Dal gennaio 2007 la famiglia RI 1 beneficia

del contributo

assistenziale

preavvisato favorevolmente dal Municipio in data 14.5.2007;

- La situazione economica famigliare subiva spesso cambiamenti.

Problemi alla schiena del marito con conseguente operazione, attesa dell’AI;

problemi depressivi, partenza della figlia maggiorenne, inizio dell’attività

lucrativa indipendente del marito (risultata poi poco redditizia), difficoltà

del figlio (1993) a trovare un posto di apprendistato (trasferitosi poi in

Svizzera interna e in seguito ritornato in Ticino);

-

La signora RI 2 è stata sentita parecchie volte

anche dal Capodicastero __________;

- Negli incontri per il rinnovo del contributo assistenziale la

signora RI 2 ha accennato, all’impiegata della cancelleria comunale, che sua

zia, occasionalmente le dava una mano, ma che non erano versamenti costanti e

indirizzati prevalentemente ai pronipoti o per eventi particolari (operazione

alla schiena del marito in Svizzera interna).” (Doc. C)

Dalla dichiarazione del

Comune di __________ emerge, dunque, che effettivamente la ricorrente ha accennato

all’impiegata della cancelleria comunale che la zia aiutava finanziariamente la

sua famiglia.

L’informazione fornita

dall’insorgente riguardava, tuttavia, aiuti occasionali indirizzati ai

suoi figli o per eventi particolari e non invece versamenti regolari, come

peraltro affermato dal Comune stesso (cfr. doc. C in fine).

Dalla

documentazione afferente al conto postale dei ricorrenti si evince, per contro,

che la zia, nel periodo in questione, ha corrisposto ai coniugi RI 1 delle

somme di denaro oscillanti tra i fr. 1'000.-- e fr. 1'300.-- al mese in modo

piuttosto regolare e continuativo (cfr. doc. 175-287; 645).

Il

contenuto della comunicazione dell’insorgente al Comune di __________ non

corrisponde, quindi, alla realtà dei fatti.

L’insorgente,

pertanto, con la segnalazione effettuata all’incaricata comunale, che è

risultata perlomeno incompleta, non ha adempiuto il proprio obbligo legale di

informazione.

Di

conseguenza, da questo profilo, non può essere riconosciuta ai coniugi RI 1 la

buona fede.

2.14

RI 2 e RI 1, nel

reclamo del 4 marzo 2011 interposto contro la decisione dell’11 febbraio 2011 con

cui l’USSI ha parzialmente accolto la domanda di condono presentata dagli

stessi il 6 luglio 2010 (cfr. doc. V3; V2) riducendo l’ammontare da rimborsare da

fr. 27'213.20 a fr. 21'603.20, hanno fatto valere di aver segnalato alla

signora __________, che all’USSI avrebbe gestito per un certo periodo la loro

pratica, i versamenti effettuati dalla zia di RI 2 (cfr. doc. V1).

Nel

ricorso, però, gli insorgenti non hanno più asserito alcunché in relazione specificatamente

alla comunicazione che avrebbero fatto alla signora __________, nonostante

nella decisione su reclamo del 15 giugno 2011 l’USSI abbia indicato che la

segnalazione alla funzionaria dell’amministrazione circa i bonifici da parte

della zia pretesa dai ricorrenti non risulta dimostrata (cfr. doc. A pag. 3).

I coniugi

RI 1, del resto, nemmeno hanno sostenuto di aver informato la signora __________

in merito al fatto che la zia effettuava dei versamenti a loro favore di

importi oscillanti tra i fr. 1'000.-- e i fr. 1'300.-- al mese con una certa

regolarità (sul tema cfr. consid. 2.13.).

Gli

insorgenti, inoltre, benché con il ricorso abbiano chiesto l’audizione di

alcuni testi (cfr. doc. I pag. 3), non hanno postulato di sentire la signora __________.

In simili

condizioni, occorre concludere che la funzionaria dell’USSI non è stata

debitamente informata circa i versamenti di somme tra i fr. 1000.-- e 1'300.--

mensili avvenuti piuttosto regolarmente e in modo continuativo da parte della

zia nel periodo gennaio 2007 – aprile 2009.

L’asserzione ricorsuale

dei coniugi RI 1 secondo cui gli stessi avrebbero difficoltà

nell’esprimersi correttamente in italiano, avendo seguito tutta la

scolarizzazione in tedesco (cfr. doc. I), è ininfluente ai fini dell’esito

della presente vertenza.

In effetti l’esame del

conteggio - costituito prevalentemente da importi - relativo alla prestazione

assistenziale non richiede conoscenze approfondite della lingua italiana.

Pertanto

non può essere riconosciuta la buona fede dei coniugi __________ per quanto

attiene alle prestazioni assistenziali percepite nel lasso di tempo gennaio

2007.

– aprile 2009.

2.15

In ogni caso

è utile evidenziare che il TF, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando

che l’assicurato, benché abbia avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non

ha prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame

avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,

di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta

alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere

chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

L’Alta

Corte, contestualmente, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

3.1

Aufgrund der verbindlichen Feststellungen der

Vorinstanz ist erwiesen, dass der Beschwerdeführer sich am 9. September 2009

verheiratet und die Eheschliessung der Ausgleichskasse rechtzeitig gemeldet

hat. Bei der Berechnung der Ergänzungsleistung blieb diese Tatsache indessen

unbeachtet. Insbesondere rechnete die Verwaltung weiterhin den Lebensbedarf für

Alleinstehende an und liess die Arbeitslosenentschädigung der Ehefrau des

Versicherten unberücksichtigt. Hiefür hat nicht der Beschwerdeführer

einzustehen.

3.2

Es fragt sich jedoch, ob aus der korrekten

Meldung der Heirat durch den Versicherten unter den gegebenen Umständen auf

seinen guten Glauben und damit die Erfüllung der ersten Erlassvoraussetzung zu

schliessen ist, oder ob andere Gründe gegeben sind, welche der Annahme des

guten Glaubens entgegenstehen.

3.2.1

Die Vorinstanz stellt sich diesbezüglich

auf den Standpunkt, der Beschwerdeführer habe die EL-Berechnungsblätter nicht

mit hinreichender Sorgfalt geprüft. Andernfalls wäre ihm nicht entgangen, dass

sich infolge der Heirat ab 1. September 2009 Änderungen hätten ergeben müssen.

Namentlich die Höhe des Lebensbedarfs von Fr. 18'720.- sei für zwei Personen

sehr tief; zudem sei die Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin in der Höhe

von Fr. 42'414.- unbeachtet geblieben. Diese Verletzung der Prüfungspflicht

nach Erhalt der Verfügung vom 9. September 2009 schliesse den guten Glauben

aus.

3.2.2

Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber

die Auffassung, als Laie habe er nicht erkennen können, ob die EL-Berechnung

für eine ledige Person oder ein Ehepaar erfolgt sei. Ebenso wenig habe er

wissen können, dass bei den Einnahmen auch die von seiner Ehefrau bezogenen

Taggelder der Arbeitslosenversicherung hätten berücksichtigt werden müssen. Für

Fehler, die von einem Laien offensichtlich nicht erkannt werden können, habe

die EL-Durchführungsstelle einzustehen.

4.

4.1

Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die

rechtzeitige und korrekte Meldung der Heirat nicht vom Vorwurf grober

Nachlässigkeit zu entlasten vermag. Dass diesbezüglich die

EL-Durchführungsstelle fehlerhaft gehandelt hat, indem sie es versäumt hat,

nach dem Hinweis des Versicherten auf die Hochzeit vom 9. September 2009 die

Leistungen neu zu berechnen, führt entsprechend den Erwägungen des kantonalen

Gerichts nicht dazu, dass der Bezug überhöhter Ergänzungsleistungen als

rechtmässig betrachtet werden müsste. Eine mit zumutbarer Sorgfalt vorgenommene

Prüfung des der Verfügung beigelegten EL-Berechnungsblattes hätte ganz

erhebliche Unstimmigkeiten aufgezeigt. Auch ohne spezielle Kenntnisse der

EL-Berechnung hätte ihm selbst als Laie dabei auffallen müssen, dass trotz

Heirat keine Änderungen vorgenommen worden waren. Der Lebensbedarf betrug nunmehr

für zwei Personen nach wie vor Fr. 18'720.-, und die Arbeitslosenentschädigung

seiner Ehegattin im Betrag von Fr. 42'414.- hatte in der Berechnung keine

Berücksichtigung gefunden.

Trotz dieser fehlerhaften Berechnung hat der

Beschwerdeführer von einer Rückfrage bei der Verwaltung abgesehen, obwohl im

Verfügungstext erwähnt ist, dass bei Heirat und anderen Zivilstandsänderungen

Meldung zu erstatten ist; dies weist klar darauf hin, dass die Eheschliessung

zu einer Neuberechnung des EL-Anspruchs führt. Wenn der Versicherte unter

diesen Umständen die Ergänzungsleistungen weiterhin im Betrag, der für eine

alleinstehende Person ermittelt wurde, entgegengenommen hat, hat er nicht nur

in leichter Weise gegen die Sorgfaltspflicht verstossen. Die Vorinstanz hat den

guten Glauben damit zu Recht verneint, ohne Bundesrecht zu verletzen.

4.2

Die in der Beschwerde vorgetragenen

Einwendungen vermögen keine Bundesrechtsverletzung zu begründen. Die

vorinstanzlich gestellten Anforderungen an die gebotene Aufmerksamkeit des Beschwerdeführers

und die Zumutbarkeit einer Überprüfung der Berechnung halten vor Bundesrecht

stand. Ob dem EL-Berechnungsblatt der Zivilstand entnommen werden kann oder

nicht, ist nicht entscheidend. Massgebend und auch für einen Laien erkennbar

ist die trotz Heirat nicht wesentlich veränderte Höhe des EL-Anspruchs ab

September 2009 im Vergleich zu den früheren Leistungen. Dieser Umstand hätte

den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen

Ausgleichskasse veranlassen müssen. Ebenso konnte er aufgrund der ihm gemäss

Hinweis auf die Meldepflicht auf der Rückseite der EL-Verfügung bekannten

Tatsache, dass für die Berechnung sämtliche Einkommensbestandteile von

Bedeutung sind, nicht davon ausgehen, dass die von seiner Ehegattin bezogene

Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von Fr. 42'414.- ohne Einfluss auf den

EL-Anspruch bleiben würde.

4.3

Da der gute Glaube fehlt, erübrigt sich die

Prüfung der grossen Härte als zweiter Erlassvoraussetzung.“

In

concreto, alla luce della giurisprudenza appena citata, visto che si trattava

di bonifici effettuati dalla zia di RI 2 con una certa regolarità e che si sono

verificati per più di due anni, i ricorrenti avrebbero comunque dovuto - anche

nell’ipotesi in cui avessero segnalato i menzionati versamenti alla funzionaria

dell’USSI - interpellare in seguito l’amministrazione e chiedere chiarimenti in

merito al fatto che nel calcolo della prestazione assistenziale non sia

stato minimamente tenuto conto di tali importi.

In

proposito va osservato che nelle decisioni concernenti le prestazioni

assistenziali emesse nei confronti degli insorgenti nel periodo gennaio 2007 –

aprile 2009 è sempre stato espressamente indicato che un aumento del reddito

doveva essere annunciato all’USSI (cfr. doc. 364; 379; 404; 420; 427; 459; 661;

671; 709; 723; 764; 786; 803; 816; 829; 851; 857).

Lo scopo di comunicare il

cambiamento di reddito, come del resto evidenziato dal Tribunale federale nella

sentenza 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1., è, infatti, proprio

quello di permettere un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo

capo a dati economici aggiornati e corretti.

2.16

Con il

ricorso gli insorgenti hanno chiesto al TCA di procedere all’audizione dei

funzionari dell’USSI __________ e __________, nonché di __________ (cfr. doc. I

pag. 3).

Considerato

quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione già

presente all’inserto la questione relativa dell’adempimento o meno del

presupposto della buona fede ai fini del condono è stata sufficientemente

chiarita (cfr. consid. 1.12.; 2.13., 2.14.), questo Tribunale ritiene che le

audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del

giudizio.

Di

conseguenza la richiesta dei ricorrenti concernente l’audizione di alcuni testi

deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.17

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo ammettere la buona fede dei

ricorrenti (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), primo presupposto per ottenere un

eventuale condono (cfr. consid. 2.6.; 2.9.), deve negare il condono

dell'obbligo di restituzione delle prestazioni assistenziali ordinarie

percepite a torto dalla famiglia RI 1 dal mese di gennaio 2007 al mese di

aprile 2009.

La

decisione su reclamo del 15 giugno 2011 emanata dall’USSI va, pertanto,

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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