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Decisione

42.2012.1

Negato rimborso del prestito di studio concesso alla ricorr.dall'Ufficio borse di studio e sussidi in relaz.alla frequent.di un corso finalizzato all'iscriz.all'esame necess.per ottenere l'autor.cant.

8 agosto 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione su reclamo del 5 dicembre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI) ha confermato il proprio provvedimento formale del 20

giugno 2011 precedente con cui ha negato a RI 1 il rimborso del prestito di

studio concesso dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi in relazione

alla frequentazione della Scuola cantonale __________ negli anni 2005 – 2006.

A

fondamento del provvedimento l’amministrazione ha ritenuto che la richiedente

disponesse di adeguata formazione grazie alla quale poter conseguire un reddito

sufficiente. L’ulteriore formazione non sarebbe stata determinante per

migliorare la sua situazione finanziaria e professionale. L’amministrazione ha

inoltre ritenuto che il pagamento di un debito (relativo al passato) non

rientrasse nelle funzioni dell’assistenza, orientate alla copertura del

fabbisogno e di principio riconosciute per coprire uno stato di bisogno presente

e futuro. Per l’USSI l’assistenza è inoltre sussidiaria ai prestiti di studio,

quindi non interviene nella misura in cui si deve far capo a tali strumenti,

come in concreto si è verificato con la concessione di un prestito di studio

cantonale (cfr. doc. A1).

B. Contro

la decisione su reclamo l’assicurata si è aggravata il 16 gennaio 2012 al

Tribunale cantonale delle Assicurazioni contestando il diniego del pagamento

del prestito da restituire all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi. La

signora RI 1 sostiene di avere dovuto seguire la formazione presso la Scuola

cantonale __________ poiché dal 2004, per poter esercitare la sua professione

di terapista complementare, è necessario disporre della relativa autorizzazione

cantonale. Essa rileva poi di avere superato gli esami con ottima media. Per la

ricorrente essa non disponeva dunque di una adeguata formazione poiché le

sarebbe stato impossibile praticare la sua attività professionale e

conseguentemente ricavare un reddito sufficiente. L’insorgente evidenzia anche

che il prestito di cui ha postulato il pagamento da parte dell’USSI non si

riferirebbe al passato, siccome la formazione è stata effettuata negli anni

2005-2006, mentre il rimborso rateale sarebbe stato richiesto nel 2009. La

richiesta di rimborso sarebbe giustificata dalla necessità di saldare ulteriori

debiti accesi al fine di versare le rate del prestito accordatole dall’Ufficio

delle borse di studio e dei sussidi (cfr. doc. I).

C. L’USSI, con risposta del 6 febbraio 2012 ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, in corso

di motivazione (doc. III).

Dal

canto suo la ricorrente si è ulteriormente espressa sulla fattispecie con

scritto del 13 febbraio 2012 (doc. V) producendo ulteriore documentazione (doc.

B1-2). L’atto ed i relativi annessi sono stati trasmessi all’amministrazione

per conoscenza il 3 agosto 2012 (doc. VI). Non sono state acquisite ulteriori

prove.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso del 16 gennaio 2012 contro provvedimento del precedente 5 dicembre

2011è tempestivo siccome inoltrato nel termine di legge prorogato dalle ferie

giudiziarie di fine anno.

Considerandi

2.

La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(si veda in particolare STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012).

nel

merito

3.

Il TCA deve verificare se l’USSI ha o meno correttamente negato alla

ricorrente il rimborso del prestito di studio concessole dall’Ufficio delle

borse di studio e dei sussidi in relazione alla frequentazione della Scuola __________

negli anni 2005 – 2006.

4.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato in Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las) modificata con legge del 3

dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) entrata in

vigore il 1° febbraio 2003. Detti cambiamenti si sono resi necessari a seguito

della promulgazione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e delle modifiche del successivo

26.

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) in vigore

dal 1 febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). Las e Laps hanno

subito ulteriori modifiche con effetto dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del

29.

settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art.

1.

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali fissate dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali". Conseguentemente il cpv. 2 indica che prestazioni

assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo dopo

esaurimento delle altre prestazioni sociali previste Laps (art. 13 Laps).

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

" Le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento

vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione

contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno

diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto

dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la

precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona

dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie

previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo

1994.

e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del

1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°

febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la

riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°

febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo

previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di

famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971.”

Nel

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione della Laps, al

punto 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei

premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria

per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i

sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi

contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima

infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento

sociale. Da aggiungere che in virtù della’art. 2 cpv. 2 Laps la Las può

comunque derogare alla legge quadro con riferimento alle disposizioni degli

art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002,

pag. 2).

5.

Secondo

l’art. 11 Las gli interventi assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17). La natura, l’ampiezza e la durata delle

prestazioni assistenziali propriamente dette, che si dividono in ordinarie e

speciali (art. 17 cpv. 2 Las), sono commisurate agli scopi di

questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv.

1.

Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle

prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Il

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), ai sensi degli art. 48 Las e

1.

Reg.Las, è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge e del suo

regolamento e si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI

qui di seguito).

6.

Per

venire al tema posto con il ricorso occorre richiamare una decisione TCA

42.2011.4

del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 segg.,

dove è stata esaminata la questione dell’assunzione dei costi di una (seconda)

formazione da parte dell’assistenza sociale considerando le disposizioni COSAS

del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 ("Formazione/formazione continua e

perfezionamento professionale"), che ribadiscono innanzitutto il carattere

sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale nei seguenti termini:

" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi

alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento

professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti

(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione

disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri

fondi e fondazioni, ecc.). Possono

essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica

professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una

riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.

Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se

migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese

in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti. Per

le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti

(orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le

preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una

seconda formazione o una riqualifica professionale.”

A

proposito delle disposizioni COSAS si faccia riferimento alla dottrina ed in

particolare al testo di C. Hänzi

(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011) citato in esteso nella sentenza 25 agosto 2011.

Quest’ultimo autore ha inoltre evidenziato che:

" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik

Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist

danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob

Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der

Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung

eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.

Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit

auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht

unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer

Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten

für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings

ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit

anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen

oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch

auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.

Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass

die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche

Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur

dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen

Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere

triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen.

Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die

Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung

ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind

Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur

wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei

Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über

Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht

vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der

Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für

die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass

diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht

nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die

kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem

erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)

Mentre

F. Wolfers, Fondements du droit de

l'aide sociale. Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995, considera

che:

" Les secondes formations et le recyclages

professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la

première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu

assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de

santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du

bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le

financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)

7.

In

sostanza si può qui ritenere, dalla STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 e

dall’esame della dottrina e della prassi citate, che solo eccezionalmente una

seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza se la prima

formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e

l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori

notevolmente la possibilità di collocamento sul mercato del lavoro.

8.

Va ammesso (vedi 2C_244/2008 del 5 giugno

2009.

) che esiste un diritto allo studio ed alla formazione, come meglio sarà

descritto più avanti, ma d’altro canto nell’ambito dell’assistenza sociale vige

il principio della sussidiarietà (di cui agli art. 2 Las e 13 Laps) che occorre

ritenere. In una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 e seguenti il TFA ha

considerato

" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der

Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen

erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch

Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter

erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter

gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich

nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine

Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 (riferita al tema del rimborso di

spese di trasporto) il TF ha, invece, sottolineato in merito alla questione

della sussidiarietà che:

" (…)

Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des

Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung

bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten,

dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten

Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E.

4.1

S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe,

in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.).

Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips

verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

Su questi aspetti si veda anche la sentenza STF 8C_196/2010 del 19

luglio 2010 cons. 5.4.

Il TF ha ricordato l’esistenza di un diritto alla formazione (si

veda la citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 in una causa ticinese) eretto a rango di obiettivo sociale cantonale ed ha evidenziato che:

“... il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di

un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente

ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce

che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di

assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in

possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio

sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a

stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi

vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima

del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione

dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle

possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2

LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può

essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino

al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo

scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere

beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto

alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il

citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole

fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3

Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il

margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati

(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio

(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età,

di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno

richiesto. … l'assegno di studio (è) un "sussidio a fondo perso,

obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali"

Nella

causa decisa il 25 agosto 2011 (42.2011.4) il TCA è giunto alla conclusione

che il titolare di un Bachelor / Master in teologia non poteva ottenere

prestazioni assistenziali per una formazione in ambito del diritto comparato

delle religioni potendo reperire adeguata attività lavorativa semmai

nell’ambito dell’insegnamento. In quell’occasione era stato ricordato al

ricorrente che il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto

a intraprendere tutto quanto è necessario per ritrovare una propria autonomia.

Sempre a questo proposito si faccia anche riferimento alla sentenza federale

8C_5/2008 del 5 maggio 2008.

In

un’altra fattispecie relativa ad un assistente di cure che intendeva far capo a

prestazioni sociale per completare la sua formazione e divenire infermiere

(STCA 42.2011.7 del 22 settembre 2011) questa Corte ha stabilito che il rifiuto

delle prestazioni assistenziali doveva comunque essere confermato, visto il

carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale, siccome il nuovo

percorso formativo non era di breve durata (3 anni) ed inoltre perché prima di

rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di

studio.

In

un ulteriore caso (STCA 42.2011.3 del 17 ottobre 2011) questa Corte, richiamato

il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle

prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona che aveva

conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un

secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro. Il TCA ha

considerato in quel caso che la prima formazione della ricorrente permettesse

lo svolgimento di molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito

sufficiente per vivere, la formazione decisamente lunga (3 anni) e non

adempiuti i presupposti delle disposizioni COSAS. In quel caso era stato pure

rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio. In merito il

TCA ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono

differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale

e d’altra parte che non è così escluso che, nonostante la concessione di un

assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una

lacuna di reddito. Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in

quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza

sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione

assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

Infine

con sentenza TCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011 è stato respinto il ricorso

contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola

superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con

attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che,

anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva

svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di

salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la

nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di

“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno

scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una

borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di

studio.

9.

Nel

caso di specie la ricorrente é di professione naturopata indipendente (cfr. doc.

47). Per frequentare nel 2005-2006 il corso base presso la Scuola __________

finalizzato all’iscrizione all’esame al quale, dal marzo 2004, salvo casi di

esonero (cfr. art. 9 Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento

dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare), occorre

sottoporsi per ottenere l’autorizzazione cantonale necessaria per l’esercizio

della professione di terapista complementare (cfr. art. 63, 63a Legge sulla

promozione della salute e il coordinamento sanitario – Legge sanitaria; Regolamento

concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale

terapista complementare), ha beneficiato di un prestito di studio di CHF 2'800

(cfr. doc. B2), corrispondente al costo della tassa scolastica per l’intero

corso (cfr. www.__________.__________.ch/base-formazione), da parte

dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi.

Ne

discende, considerata anche la giurisprudenza citata alle considerazioni

esposte che, a prescindere dall’adempimento o meno delle condizioni che

permettono eccezionalmente l’assunzione delle spese di una seconda formazione

da parte dell’assistenza sociale, quest’ultima, in virtù del principio della

sussidiarietà, non sarebbe stata in ogni caso chiamata a finanziare il

costo del corso presso la Scuola __________. Tale costo, come visto, é infatti

già stato assunto dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi tramite la

concessione del prestito di studio.

Va

poi osservato che l’art. 102b delle Disposizioni

transitorie e finali della Legge sanitaria relativo al’autorizzazione dei

terapisti complementari, in vigore dal 1° marzo 2004, prevede che i guaritori ai

sensi del diritto previgente che sono in grado di comprovare un’attività di

almeno 10 anni possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto dei

limiti di competenza previgenti per un periodo massimo di 3 anni, ossia fino al

febbraio 2007. In secondo luogo, che il corso base della Scuola __________ che

prepara il candidato all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione

d’esercizio quale terapista complementare seguito dalla ricorrente si compone

di 425 ore di lezione suddivise sull’arco di tre semestri che si tengono

principalmente la sera dalle ore 18.30 alle ore 21.45 (cfr. www.__________.ch/base-formazione).

Di conseguenza l’insorgente, che nel ricorso ha indicato di praticare la sua

professione da oltre 18 anni (cfr. doc. I), mentre frequentava la Scuola in

questione negli anni 2005-2006, aveva verosimilmente la possibilità di

esercitare ancora a titolo indipendente senza autorizzazione, perlomeno a tempo

parziale, ritenuto l’impegno per lo studio.

Per

la Legge sanitaria poi l’autorizzazione è richiesta per l’esercizio

dell’attività di terapista complementare indipendente ma non per un’attività

lavorativa dipendente nel settore (cfr. art. 63 Legge sanitaria; www.__________.ch).

In sostanza la ricorrente avrebbe comunque potuto esercitare la sua attività,

in altra forma, anche senza l’ulteriore formazione.

10.

L’assistenza

sociale poi, come evocato nel giudizio 42.2010.20 del 21 ottobre 2010 noto alla

ricorrente, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di

permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a

necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata

in DTF 136 I 129, il TF, a tale proposito, ha puntualizzato che:

"

(…)

1.3

Enfin,

l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en

principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises

lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation

d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide

sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer.

L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base

d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p.

137).”

Al

riguardo si faccia pure riferimento alla sentenza del TF 8C_521/2010 del 27

settembre 2010 cons. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.

Anche

dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica

della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e

quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una

persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo

vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter

vivere (cfr. anche STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11

gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

E’

vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono

essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe

possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti

potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento

dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

In

concreto il diniego del pagamento del prestito concesso alla ricorrente

dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, rispettivamente il pagamento

del rimborso sostanzialmente già effettuato all’Ufficio predetto da parte della

ricorrente, tutto ben considerato, non è atto a ingenerare una nuova

situazione d’urgenza. Infatti l’art. 15 cpv. 1 lett. b del

Regolamento delle borse di studio in vigore fino al 30 aprile 2012 prevede che

la restituzione del prestito deve concludersi entro 7 anni, prorogabili a 10

per motivi giustificati dalla fine o dall’interruzione degli studi (cfr. art.

25.

cpv. 2 del nuovo Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 in vigore dal 1° maggio 2012 con effetto per l’anno scolastico 2012/2013: “A contare dal 1°

gennaio successivo la conclusione o l’interruzione degli studi ed entro sette

anni, prorogabili fino al dieci per motivi giustificati, deve concludersi la

restituzione”). In concreto la ricorrente ha indicato di avere ricevuto a

inizio 2007 l’autorizzazione cantonale dopo aver superato gli esami con alta

media (cfr. doc. 31), essa dispone di sufficiente tempo [fino al 2014,

rispettivamente, se del caso fino al 2017, l’Ufficio competente non procederà

per via esecutiva nei confronti della ricorrente in relazione alla somma del

prestito di studio ancora da rimborsare, né assumerà altre misure

particolarmente incisive nei confronti della stessa] per il rimborso. Non va

poi omesso di ricordare che l’insorgente è in ogni caso già al beneficio di prestazioni

assistenziali ordinarie perlomeno dal gennaio 2011 (cfr. doc. 301; 299; 252;

213; 202; 174; 155; 141; 138; 128). Non si può quindi derogare al principio

dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale.

Le

disposizioni COSAS al p.to A.4-2, riguardo al principio della copertura dei

bisogni, enunciano d’altronde quanto segue:

" Questo principio prevede che il sostegno sociale

rimedi a una situazione di carenza individuale, concreta e attuale,

indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata. L’aiuto viene fornito

per rimediare a una situazione presente e futura (nel caso che la necessità

perduri), ma non a una situazione passata.”

Contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente (cfr. doc. I), il debito afferente al prestito

concessole dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi si riferisce a una

situazione passata, ritenuto che è stato contratto anni addietro in relazione

alla frequentazione della Scuola __________ negli anni 2005/2006 conclusa

all’inizio del 2007. Il medesimo ragionamento vale anche per eventuali debiti

che l’insorgente ha asserito di aver acceso successivamente per far fronte al

pagamento di alcune rate del prestito di studio (cfr. doc, I). L’aiuto da parte

dell’assistenza sociale è, dunque, escluso. Infine, relativamente a quanto

fatto valere dalla ricorrente in merito ai mancati guadagni a causa

dell’impossibilità di sottoscrivere un contratto di locazione afferente a un

appartamento ideale per lo svolgimento della sua professione non risultando

solvibile (cfr. doc. A3), va osservato che, in effetti, l’art. 63 della Legge

sanitaria contempla, quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione come

terapista complementare, tra l’altro, di disporre di locali idonei

all’attività. Tuttavia la Legge sanitaria si riferisce unicamente all’esercizio

dell’attività a titolo indipendente e non a un’occupazione nel settore delle

terapie complementari quale dipendente, ad esempio presso centri benessere,

centri termali, farmacie, erboristerie ecc.. Visto quanto precede il ricorso va

respinto e la decisione su reclamo del 5 dicembre 2012 confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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