42.2012.1
Negato rimborso del prestito di studio concesso alla ricorr.dall'Ufficio borse di studio e sussidi in relaz.alla frequent.di un corso finalizzato all'iscriz.all'esame necess.per ottenere l'autor.cant.
8 agosto 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
42.2012.1
Data decisione, Autorità:
08.08.2012, TCA
Titolo:
Negato rimborso del prestito di studio concesso alla ricorr.dall'Ufficio borse di studio e sussidi in relaz.alla frequent.di un corso finalizzato all'iscriz.all'esame necess.per ottenere l'autor.cant.x l'eserc. della prof.di terapista complem. Princ.di sussid. AS non ha come scopo estinguere debiti
ORDINE DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 13 LAPS
art. 2 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.1
rs/IR
Lugano
8 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 dicembre
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione su reclamo del 5 dicembre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato il proprio provvedimento formale del 20
giugno 2011 precedente con cui ha negato a RI 1 il rimborso del prestito di
studio concesso dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi in relazione
alla frequentazione della Scuola cantonale __________ negli anni 2005 – 2006.
A
fondamento del provvedimento l’amministrazione ha ritenuto che la richiedente
disponesse di adeguata formazione grazie alla quale poter conseguire un reddito
sufficiente. L’ulteriore formazione non sarebbe stata determinante per
migliorare la sua situazione finanziaria e professionale. L’amministrazione ha
inoltre ritenuto che il pagamento di un debito (relativo al passato) non
rientrasse nelle funzioni dell’assistenza, orientate alla copertura del
fabbisogno e di principio riconosciute per coprire uno stato di bisogno presente
e futuro. Per l’USSI l’assistenza è inoltre sussidiaria ai prestiti di studio,
quindi non interviene nella misura in cui si deve far capo a tali strumenti,
come in concreto si è verificato con la concessione di un prestito di studio
cantonale (cfr. doc. A1).
B. Contro
la decisione su reclamo l’assicurata si è aggravata il 16 gennaio 2012 al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni contestando il diniego del pagamento
del prestito da restituire all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi. La
signora RI 1 sostiene di avere dovuto seguire la formazione presso la Scuola
cantonale __________ poiché dal 2004, per poter esercitare la sua professione
di terapista complementare, è necessario disporre della relativa autorizzazione
cantonale. Essa rileva poi di avere superato gli esami con ottima media. Per la
ricorrente essa non disponeva dunque di una adeguata formazione poiché le
sarebbe stato impossibile praticare la sua attività professionale e
conseguentemente ricavare un reddito sufficiente. L’insorgente evidenzia anche
che il prestito di cui ha postulato il pagamento da parte dell’USSI non si
riferirebbe al passato, siccome la formazione è stata effettuata negli anni
2005-2006, mentre il rimborso rateale sarebbe stato richiesto nel 2009. La
richiesta di rimborso sarebbe giustificata dalla necessità di saldare ulteriori
debiti accesi al fine di versare le rate del prestito accordatole dall’Ufficio
delle borse di studio e dei sussidi (cfr. doc. I).
C. L’USSI, con risposta del 6 febbraio 2012 ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, in corso
di motivazione (doc. III).
Dal
canto suo la ricorrente si è ulteriormente espressa sulla fattispecie con
scritto del 13 febbraio 2012 (doc. V) producendo ulteriore documentazione (doc.
B1-2). L’atto ed i relativi annessi sono stati trasmessi all’amministrazione
per conoscenza il 3 agosto 2012 (doc. VI). Non sono state acquisite ulteriori
prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso del 16 gennaio 2012 contro provvedimento del precedente 5 dicembre
2011è tempestivo siccome inoltrato nel termine di legge prorogato dalle ferie
giudiziarie di fine anno.
Considerandi
2.
La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(si veda in particolare STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012).
nel
merito
3.
Il TCA deve verificare se l’USSI ha o meno correttamente negato alla
ricorrente il rimborso del prestito di studio concessole dall’Ufficio delle
borse di studio e dei sussidi in relazione alla frequentazione della Scuola __________
negli anni 2005 – 2006.
4.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato in Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las) modificata con legge del 3
dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) entrata in
vigore il 1° febbraio 2003. Detti cambiamenti si sono resi necessari a seguito
della promulgazione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e delle modifiche del successivo
26.
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) in vigore
dal 1 febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). Las e Laps hanno
subito ulteriori modifiche con effetto dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del
29.
settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1.
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali fissate dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali". Conseguentemente il cpv. 2 indica che prestazioni
assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo dopo
esaurimento delle altre prestazioni sociali previste Laps (art. 13 Laps).
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione
contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994.
e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Nel
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione della Laps, al
punto 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei
premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria
per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i
sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi
contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima
infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento
sociale. Da aggiungere che in virtù della’art. 2 cpv. 2 Laps la Las può
comunque derogare alla legge quadro con riferimento alle disposizioni degli
art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002,
pag. 2).
5.
Secondo
l’art. 11 Las gli interventi assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17). La natura, l’ampiezza e la durata delle
prestazioni assistenziali propriamente dette, che si dividono in ordinarie e
speciali (art. 17 cpv. 2 Las), sono commisurate agli scopi di
questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv.
1.
Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle
prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Il
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), ai sensi degli art. 48 Las e
1.
Reg.Las, è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge e del suo
regolamento e si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI
qui di seguito).
6.
Per
venire al tema posto con il ricorso occorre richiamare una decisione TCA
42.2011.4
del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 segg.,
dove è stata esaminata la questione dell’assunzione dei costi di una (seconda)
formazione da parte dell’assistenza sociale considerando le disposizioni COSAS
del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 ("Formazione/formazione continua e
perfezionamento professionale"), che ribadiscono innanzitutto il carattere
sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale nei seguenti termini:
" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi
alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento
professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti
(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri
fondi e fondazioni, ecc.). Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una
riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo.
Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se
migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese
in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti. Per
le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti
(orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le
preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una
seconda formazione o una riqualifica professionale.”
A
proposito delle disposizioni COSAS si faccia riferimento alla dottrina ed in
particolare al testo di C. Hänzi
(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011) citato in esteso nella sentenza 25 agosto 2011.
Quest’ultimo autore ha inoltre evidenziato che:
" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik
Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist
danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob
Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der
Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung
eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.
Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit
auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht
unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer
Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten
für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings
ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit
anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen
oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch
auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass
die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche
Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur
dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen
Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere
triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen.
Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die
Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung
ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind
Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur
wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei
Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über
Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht
vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der
Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für
die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass
diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht
nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die
kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem
erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)
Mentre
F. Wolfers, Fondements du droit de
l'aide sociale. Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995, considera
che:
" Les secondes formations et le recyclages
professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la
première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu
assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de
santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du
bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le
financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)
7.
In
sostanza si può qui ritenere, dalla STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 e
dall’esame della dottrina e della prassi citate, che solo eccezionalmente una
seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza se la prima
formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e
l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori
notevolmente la possibilità di collocamento sul mercato del lavoro.
8.
Va ammesso (vedi 2C_244/2008 del 5 giugno
2009.
) che esiste un diritto allo studio ed alla formazione, come meglio sarà
descritto più avanti, ma d’altro canto nell’ambito dell’assistenza sociale vige
il principio della sussidiarietà (di cui agli art. 2 Las e 13 Laps) che occorre
ritenere. In una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 e seguenti il TFA ha
considerato
" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der
Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen
erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch
Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter
erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter
gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich
nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine
Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In
un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 (riferita al tema del rimborso di
spese di trasporto) il TF ha, invece, sottolineato in merito alla questione
della sussidiarietà che:
" (…)
Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des
Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung
bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten,
dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten
Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E.
4.1
S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe,
in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.).
Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips
verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."
Su questi aspetti si veda anche la sentenza STF 8C_196/2010 del 19
luglio 2010 cons. 5.4.
Il TF ha ricordato l’esistenza di un diritto alla formazione (si
veda la citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 in una causa ticinese) eretto a rango di obiettivo sociale cantonale ed ha evidenziato che:
“... il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di
un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente
ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce
che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di
assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in
possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio
sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a
stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi
vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima
del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione
dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle
possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2
LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può
essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino
al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo
scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere
beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto
alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il
citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole
fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3
Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il
margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati
(art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio
(art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età,
di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno
richiesto. … l'assegno di studio (è) un "sussidio a fondo perso,
obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali"
Nella
causa decisa il 25 agosto 2011 (42.2011.4) il TCA è giunto alla conclusione
che il titolare di un Bachelor / Master in teologia non poteva ottenere
prestazioni assistenziali per una formazione in ambito del diritto comparato
delle religioni potendo reperire adeguata attività lavorativa semmai
nell’ambito dell’insegnamento. In quell’occasione era stato ricordato al
ricorrente che il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto
a intraprendere tutto quanto è necessario per ritrovare una propria autonomia.
Sempre a questo proposito si faccia anche riferimento alla sentenza federale
8C_5/2008 del 5 maggio 2008.
In
un’altra fattispecie relativa ad un assistente di cure che intendeva far capo a
prestazioni sociale per completare la sua formazione e divenire infermiere
(STCA 42.2011.7 del 22 settembre 2011) questa Corte ha stabilito che il rifiuto
delle prestazioni assistenziali doveva comunque essere confermato, visto il
carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale, siccome il nuovo
percorso formativo non era di breve durata (3 anni) ed inoltre perché prima di
rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di
studio.
In
un ulteriore caso (STCA 42.2011.3 del 17 ottobre 2011) questa Corte, richiamato
il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle
prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona che aveva
conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un
secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro. Il TCA ha
considerato in quel caso che la prima formazione della ricorrente permettesse
lo svolgimento di molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere, la formazione decisamente lunga (3 anni) e non
adempiuti i presupposti delle disposizioni COSAS. In quel caso era stato pure
rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio. In merito il
TCA ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono
differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale
e d’altra parte che non è così escluso che, nonostante la concessione di un
assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una
lacuna di reddito. Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in
quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza
sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione
assistenziale complementare per coprire tale lacuna.
Infine
con sentenza TCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011 è stato respinto il ricorso
contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola
superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con
attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che,
anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva
svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di
salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la
nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno
scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di
studio.
9.
Nel
caso di specie la ricorrente é di professione naturopata indipendente (cfr. doc.
47). Per frequentare nel 2005-2006 il corso base presso la Scuola __________
finalizzato all’iscrizione all’esame al quale, dal marzo 2004, salvo casi di
esonero (cfr. art. 9 Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento
dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare), occorre
sottoporsi per ottenere l’autorizzazione cantonale necessaria per l’esercizio
della professione di terapista complementare (cfr. art. 63, 63a Legge sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario – Legge sanitaria; Regolamento
concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale
terapista complementare), ha beneficiato di un prestito di studio di CHF 2'800
(cfr. doc. B2), corrispondente al costo della tassa scolastica per l’intero
corso (cfr. www.__________.__________.ch/base-formazione), da parte
dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi.
Ne
discende, considerata anche la giurisprudenza citata alle considerazioni
esposte che, a prescindere dall’adempimento o meno delle condizioni che
permettono eccezionalmente l’assunzione delle spese di una seconda formazione
da parte dell’assistenza sociale, quest’ultima, in virtù del principio della
sussidiarietà, non sarebbe stata in ogni caso chiamata a finanziare il
costo del corso presso la Scuola __________. Tale costo, come visto, é infatti
già stato assunto dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi tramite la
concessione del prestito di studio.
Va
poi osservato che l’art. 102b delle Disposizioni
transitorie e finali della Legge sanitaria relativo al’autorizzazione dei
terapisti complementari, in vigore dal 1° marzo 2004, prevede che i guaritori ai
sensi del diritto previgente che sono in grado di comprovare un’attività di
almeno 10 anni possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto dei
limiti di competenza previgenti per un periodo massimo di 3 anni, ossia fino al
febbraio 2007. In secondo luogo, che il corso base della Scuola __________ che
prepara il candidato all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione
d’esercizio quale terapista complementare seguito dalla ricorrente si compone
di 425 ore di lezione suddivise sull’arco di tre semestri che si tengono
principalmente la sera dalle ore 18.30 alle ore 21.45 (cfr. www.__________.ch/base-formazione).
Di conseguenza l’insorgente, che nel ricorso ha indicato di praticare la sua
professione da oltre 18 anni (cfr. doc. I), mentre frequentava la Scuola in
questione negli anni 2005-2006, aveva verosimilmente la possibilità di
esercitare ancora a titolo indipendente senza autorizzazione, perlomeno a tempo
parziale, ritenuto l’impegno per lo studio.
Per
la Legge sanitaria poi l’autorizzazione è richiesta per l’esercizio
dell’attività di terapista complementare indipendente ma non per un’attività
lavorativa dipendente nel settore (cfr. art. 63 Legge sanitaria; www.__________.ch).
In sostanza la ricorrente avrebbe comunque potuto esercitare la sua attività,
in altra forma, anche senza l’ulteriore formazione.
10.
L’assistenza
sociale poi, come evocato nel giudizio 42.2010.20 del 21 ottobre 2010 noto alla
ricorrente, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di
permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a
necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata
in DTF 136 I 129, il TF, a tale proposito, ha puntualizzato che:
"
(…)
1.3
Enfin,
l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en
principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises
lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation
d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide
sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer.
L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base
d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p.
137).”
Al
riguardo si faccia pure riferimento alla sentenza del TF 8C_521/2010 del 27
settembre 2010 cons. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.
Anche
dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica
della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e
quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una
persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo
vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter
vivere (cfr. anche STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11
gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).
E’
vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono
essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe
possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti
potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento
dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.
In
concreto il diniego del pagamento del prestito concesso alla ricorrente
dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, rispettivamente il pagamento
del rimborso sostanzialmente già effettuato all’Ufficio predetto da parte della
ricorrente, tutto ben considerato, non è atto a ingenerare una nuova
situazione d’urgenza. Infatti l’art. 15 cpv. 1 lett. b del
Regolamento delle borse di studio in vigore fino al 30 aprile 2012 prevede che
la restituzione del prestito deve concludersi entro 7 anni, prorogabili a 10
per motivi giustificati dalla fine o dall’interruzione degli studi (cfr. art.
25.
cpv. 2 del nuovo Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 in vigore dal 1° maggio 2012 con effetto per l’anno scolastico 2012/2013: “A contare dal 1°
gennaio successivo la conclusione o l’interruzione degli studi ed entro sette
anni, prorogabili fino al dieci per motivi giustificati, deve concludersi la
restituzione”). In concreto la ricorrente ha indicato di avere ricevuto a
inizio 2007 l’autorizzazione cantonale dopo aver superato gli esami con alta
media (cfr. doc. 31), essa dispone di sufficiente tempo [fino al 2014,
rispettivamente, se del caso fino al 2017, l’Ufficio competente non procederà
per via esecutiva nei confronti della ricorrente in relazione alla somma del
prestito di studio ancora da rimborsare, né assumerà altre misure
particolarmente incisive nei confronti della stessa] per il rimborso. Non va
poi omesso di ricordare che l’insorgente è in ogni caso già al beneficio di prestazioni
assistenziali ordinarie perlomeno dal gennaio 2011 (cfr. doc. 301; 299; 252;
213; 202; 174; 155; 141; 138; 128). Non si può quindi derogare al principio
dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale.
Le
disposizioni COSAS al p.to A.4-2, riguardo al principio della copertura dei
bisogni, enunciano d’altronde quanto segue:
" Questo principio prevede che il sostegno sociale
rimedi a una situazione di carenza individuale, concreta e attuale,
indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata. L’aiuto viene fornito
per rimediare a una situazione presente e futura (nel caso che la necessità
perduri), ma non a una situazione passata.”
Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente (cfr. doc. I), il debito afferente al prestito
concessole dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi si riferisce a una
situazione passata, ritenuto che è stato contratto anni addietro in relazione
alla frequentazione della Scuola __________ negli anni 2005/2006 conclusa
all’inizio del 2007. Il medesimo ragionamento vale anche per eventuali debiti
che l’insorgente ha asserito di aver acceso successivamente per far fronte al
pagamento di alcune rate del prestito di studio (cfr. doc, I). L’aiuto da parte
dell’assistenza sociale è, dunque, escluso. Infine, relativamente a quanto
fatto valere dalla ricorrente in merito ai mancati guadagni a causa
dell’impossibilità di sottoscrivere un contratto di locazione afferente a un
appartamento ideale per lo svolgimento della sua professione non risultando
solvibile (cfr. doc. A3), va osservato che, in effetti, l’art. 63 della Legge
sanitaria contempla, quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione come
terapista complementare, tra l’altro, di disporre di locali idonei
all’attività. Tuttavia la Legge sanitaria si riferisce unicamente all’esercizio
dell’attività a titolo indipendente e non a un’occupazione nel settore delle
terapie complementari quale dipendente, ad esempio presso centri benessere,
centri termali, farmacie, erboristerie ecc.. Visto quanto precede il ricorso va
respinto e la decisione su reclamo del 5 dicembre 2012 confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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