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Decisione

42.2012.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti richiesti; cfr. doc. 34), senza mai sostenere che in realtà il

ricorrente non aveva ricevuto alcuno stipendio.

Del resto dal rapporto del

17 ottobre 2011 emerge pure che a seguito del fatto che RI 1

non si è più presentato all’hotel dopo il controllo del 15 settembre

2011 da parte della Polizia cantonale, la pizzeria, perlomeno

fino alla data dell’ispezione del 22 settembre 2011, è rimasta chiusa in quanto

non è stato sostituito (cfr. doc. Vbis).

Tenendo

conto che il mese di settembre è ancora stagione turistica, se si fosse

trattato realmente solo di un periodo di prova, non si comprendono i motivi per

i quali il datore di lavoro non abbia immediatamente sostituito il ricorrente,

preferendo essere confrontato con delle verosimili perdite di guadagno.

Giova, infine, rilevare

che in ogni caso il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale), in una sentenza C 59/06 del 16 agosto 2006 consid.

3.2., ha ricordato che il tempo di prova va rimunerato come un lavoro ordinario

(al riguardo cfr. pure STCA 35.2008.50 del 3 dicembre 2008 consid. 2.5.,

pubblicata in RtiD II-2009 N. 51 pag. 198 segg.).

2.12. In simili

condizioni, occorre concludere, in applicazione dell’usuale principio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT

II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193

consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, dal 1° al 15 settembre 2011, ha lavorato presso l’ __________ percependo l’importo complessivo di fr. 700.--.

Rispetto

al conteggio del mese di ottobre 2011 (se il ricorrente avesse tempestivamente

annunciato il guadagno di fr. 700.-- nel corso del mese di settembre 2011, tale

somma sarebbe stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale - che

decorreva dall’estate 2008; cfr. consid. 2.9. – del mese successivo, ossia del

mese di ottobre 2011) in cui non era stato computato alcunché a titolo di

reddito da attività lucrativa (cfr. doc. 309-312: per il periodo aprile -

ottobre 2011 considerando un reddito del lavoro pari a fr. 0.-- è stata erogata

una prestazione assistenziale di fr. 2'029.-- mensili) si è, quindi, realizzato

un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente.

Il

calcolo della prestazione assistenziale andava, di conseguenza, rivisto in base

al nuovo reddito più elevato.

Il

Considerandi

ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito

parzialmente a torto le prestazioni assistenziali afferenti al mese di ottobre

2011.

La parte

ricevuta indebitamente corrispondente a fr. 700.-- [prestazione assistenziale

versata = fr. 2'029 - prestazione assistenziale di diritto = fr. 1'329

(fabbisogno di base Las: fr. 1'077 + spesa computabile Las: fr. 1'247 – reddito

computabile Las. Fr. 700 – altre prestazioni Laps: fr. 295); cfr. doc. 40; 311]

va così restituita.

2.13

Il ricorrente

ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e di __________ (cfr. doc.

VII; XI).

Considerato

che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e

giurisprudenziali vigenti per quanto concerne la materia in questione, in

particolare il computo di un reddito da attività lavorativa nel calcolo della

prestazione assistenziale (cfr. consid. 2.5.; 2.10.), la restituzione di

prestazioni percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.8.) e il principio

della priorità della dichiarazioni della prima ora (cfr. consid. 2.11.),

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che

l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi ai fini della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei due testi

deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7

dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H

102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99

dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15

novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.14

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su reclamo

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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