42.2012.13
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19 novembre 2012Italiano49 min
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Numero d'incarto:
42.2012.13
Data decisione, Autorità:
19.11.2012, TCA
Titolo:
Negato AS computando redd.+sost. dei 2 figli in affidam.di cui non ha custodia né aut.parent.e x i quali non provvede in alcun modo.Rendite figli servono x contrib.x compenso dei genitori affilianti.Inoltre gestione dei loro beni affidata a tutori.In casu eccez.si giustica calcolo separato dai figli
AUTORITÀ PARENTALE
GENITORI AFFILIANTI
MINORENNE
REDDITO COMPUTABILE
REDDITO DISPONIBILE RESIDUALE
RIPETIBILI
TUTORE
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 276 CC
art. 293 agg. 294 CC
art. 296 cpv. 1 CC
art. 297 CC
art. 300 CC
art. 311 CC
art. 320 cpv. 2 CC
art. 326 CC
art. 328 CC
art. 368 cpv. 1 CC
art. 405 CC
art. 413 agg. 414 CC
LAPS
art. 4b LAPS
art. 6 agg. 8 LAPS
art. 22 LAS
art. 22 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.13
RS/DC/sc
Lugano
19 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 4 settembre
2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 4 settembre 2012 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI) ha confermato la propria decisione del 18 giugno 2012 con la quale a RI
1 è stata negata una prestazione assistenziale postulata con domanda del 14
aprile 2012, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento, composta della stessa e dei due figli in affidamento presso i
nonni materni, rispettivamente la zia, supera, computando i redditi e la
sostanza dei due figli, il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e
della socialità (cfr. doc. A1; A2).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
il riconoscimento di una prestazione assistenziale.
A
sostegno della propria richiesta l’insorgente ha addotto che:
"
(…)
In data 14 aprile ’12 a
seguito del mio rimpatrio dall’__________ ho inoltrato una richiesta di
prestazioni assistenziali all’ufficio competente e con decisione del 18 giugno
’12 la prestazione mi è stata negata. Nel frattempo mi è stata concessa un
prestazione extra LAPS e di seguito un aiuto d’assistenza urgente nell’attesa
di una presa di posizione a seguito del mio reclamo.
Vi informo che prima della
mia partenza per l’estero beneficiavo di una rendita straordinaria AI, di
seguito sospesa, e a maggio ’12 ho provveduto a inoltrare una nuova domanda di
AI.
La prestazione
assistenziale mi è sta rifiutata poiché nel calcolo dell’unità di riferimento
sono stati considerati anche i miei due figli __________ e __________ entrambi
posti sotto tutela con relativa tolta dell’autorità parentale ad entrambi i
genitori.
Tengo a precisare che mio
figlio __________ è affidato fin da piccolo ai miei genitori mentre __________
a mia sorella dalla nascita.
Le entrate di entrambi
sono gestite e amministrate dai tutori: sig. __________ c/o SAS – __________
per il figlio __________ e la signora __________ c/o Ufficio del Tutore
Ufficiale – __________ per il figlio __________.
Essendo entrambi
beneficiari di rendite l’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
considera le loro entrate nel calcolo del mio fabbisogno e di conseguenza non
rientro nei limiti di legge per ottenere una prestazione assistenziale. Questo
significa che i miei figli devono provvedere economicamente al mio integrale
sostentamento (copertura dei costi di alloggio, spese mediche e fabbisogno).
A seguito della mia prima
decisione di rifiuto dell’ufficio del sostegno ho interpellato i rispettivi
tutori per ottenere l’aiuto previsto ma gli stessi non hanno ricevuto dalle
Commissioni tutorie l’autorizzazione a utilizzare le entrate e/o sostanza dei
miei figli a mio favore.
Con la successiva
decisione dell’ufficio del sostegno sociale a seguito del mio reclamo, un
tutore mi ha già comunicato che la Commissione tutoria ha riconfermato la
decisione precedente nel non accogliere la mia richiesta di aiuto, mentre che
per il figlio __________ non abbiamo ancora avuto riscontro ma so che il
preavviso del tutore sottoposto alla competente autorità è negativo.
Da una parte mi è stata
respinta la possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali e dall’altra
l’autorità tutoria, salvaguardando la situazione patrimoniale dei miei figli,
non autorizza i tutori ad aiutarmi da un profilo economico.
Nella sostanza sono in
disperate condizioni poiché non ho alcuna garanzia per l’alloggio e non ho
entrate. Fra pochi giorni, se non vi sarà un ente che dà delle garanzie di
pagamento alla pensione, non avrò la possibilità di avere un alloggio.
A mio avviso essendo
nell’urgenza, non ritenendo comunque corretto gravare sui miei figli di cui non
mi occupo, e che sono in attesa di una rendita AI con possibilità di recupero
da parte dell’ufficio del sostegno sociale, credo sia competenza dell’ufficio
del sostegno sociale darmi un aiuto economico.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, con
la risposta del 5 ottobre 2012, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 5
novembre 2012 __________, responsabile del settore tutele e curatele del
Servizio di Accompagnamento Sociale della Città di __________ ha comunicato di
essere stato nominato tutore di RI 1.
Al
riguardo egli ha inviato la relativa credenziale del 18 ottobre 2012 della
Commissione tutoria regionale 3 (cfr. doc. Vbis).
Il tutore
della ricorrente ha, peraltro, indicato di non avere osservazioni da formulare
in merito alla risposta di causa e ha richiesto una celere evasione del
ricorso, in quanto RI 1 beneficia unicamente del pagamento di una camera presso
una pensione, ma non riceve alcunché per il suo sostentamento (cfr. doc. V).
1.5. I doc. V e
Vbis sono stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VI).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha negato a RI
1 una prestazione assistenziale.
Più specificatamente
andrà verificato se rettamente o meno l’amministrazione ha computato nel
calcolo volto a determinare il diritto della ricorrente a una prestazione
assistenziale i redditi e la sostanza dei suoi due figli minorenni in
affidamento presso terzi.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge
quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS,
il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il
calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le
système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre
2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la
Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -,
come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base
dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di
assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS
AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un
adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far
tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
2
persone
1495.--
100.--
1595.--
3
persone
1818.--
100.--
1918.--
4
persone
2090.--
100.--
2190.--
5
persone
2364.--
100.--
2464.--
6
persone
2638.--
100.--
2738.--
7
persone
2912.--
100.--
3012.--
Per
ogni persona supplementare
+
272.--
-
+272.--
B.
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza
persona di 16 o più anni di età e per le successive:
l'importo di tale
supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali
importi sono stati mantenuti anche per il 2012 (cfr. Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011).
2.5. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6. L’USSI, con
decisione del 18 giugno 2012, confermata dalla decisione su reclamo del 4
settembre 2012, ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione
assistenziale postulata il 14 aprile 2012, in quanto nel relativo calcolo, considerando nella sua unità di riferimento i due figli minorenni in affidamento
presso i nonni materni, rispettivamente la zia, ha computato i loro redditi e
la loro sostanza (cfr. doc. A1; A2).
L’amministrazione
a sostegno del proprio provvedimento ha citato la sentenza 42.2008.15 del 18
marzo 2009, rilevando che con tale giudizio il TCA ha confermato che il figlio
minorenne in affidamento, dal profilo del calcolo delle prestazioni
regolamentate dalla Laps e dalla Las, rientrava secondo la legge, e meglio
sulla base dell’art. 4 lett. d Laps (l’unità di riferimento è costituita dai
figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità parentale),
nell’unità di riferimento della madre.
L’USSI ha
evidenziato che questo Tribunale ha ritenuto tale soluzione si giustificava
tanto più che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in affido incombe in
ogni caso ai genitori in virtù delle norme del diritto civile e che ciò risulta
pure dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti, con le
quali il DSS ha stabilito gli importi da versare ai terzi affidatari dai
genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di prestazioni
assistenziali (cfr. doc. A1).
L’insorgente
ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, rilevando in buona
sostanza che non le sembra corretto gravare sui suoi figli, __________ e __________,
per il suo integrale sostentamento, quando è stata privata, come il padre,
dell’autorità parentale – in effetti i due figli sono sotto tutela e i due tutori,
__________ e __________, gestiscono e amministrano le entrate di entrambi – e
non si occupa dei medesimi che vivono in affidamento, __________ dai nonni
materni e __________ dalla zia materna.
La
ricorrente ha puntualizzato, in primo luogo, di avere interpellato, a seguito
della decisione negativa dell’USSI del 18 giugno 2012, i tutori dei figli per
ricevere un aiuto, i quali non sono però stati autorizzati dalle rispettive
Commissioni tutorie a utilizzare le entrate e/o la sostanza dei figli a suo
favore.
In
secondo luogo, che anche successivamente alla decisione su reclamo del 4
settembre 2012 la Commissione tutoria relativa a __________ ha riconfermato la
decisione di non accogliere la sua richiesta di aiuto, mentre la CTR
riguardante __________ non si è ancora espressa, benché il preavviso del tutore
sia negativo (cfr. doc. I).
2.7. Chiamata a
pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte sottolinea innanzitutto
che l’amministrazione ha applicato la sentenza 42.2008.15 emessa dal TCA il 18
marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg. alla presente
evenienza in maniera superficiale, omettendo di esaminare e, soprattutto, di
tener conto delle differenze sostanziali che intercorrono fra le due
fattispecie.
Questo
Tribunale, nel giudizio 42.3008.15 del 18 marzo 2009 - relativo a un caso in
cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in affidamento a
terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla quale era stata
riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese di cui fr.
440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli aveva contestato l’operato
dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità di riferimento il
figlio apprendista diventato maggiorenne - ha stabilito, in applicazione
all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è costituita dai figli
minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità parentale), al quale la
Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato, che dal profilo del
calcolo delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla Las i figli
minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare continuano a fare parte
dell’unità di riferimento del genitore che ha l’autorità parentale.
Questo
Tribunale, al riguardo, ha precisato che:
" (…) Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che
l’obbligo di mantenimento dei figli dati in affido incombe in ogni caso ai
genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid. 2.7.;Basler
Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo
alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).
In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al
compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha
stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del
minorenne anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali.
L’intervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il
compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi
sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr.
consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15 del 18 marzo 2009
consid. 2.9.; le sottolineature dono del redattore)
Nella
presente fattispecie RI 1, contrariamente alla ricorrente di cui alla STCA
42.2008.15, è stata privata, come del resto il padre, dell’autorità parentale
sui due figli entrambi ancora minorenni, i quali, quindi, non solo sono in
affidamento (come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due
figli - il primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata
affidata a terzi), ma sono pure sotto tutela (cfr. doc. I; 40; 43; 46; 60;
Inoltre RI
1, alla quale con risoluzione del 5 settembre/18 ottobre 2012 la Commissione
tutoria regionale 3 ha, peraltro, nominato un tutore ai sensi dell’art. 372 CC
(tutela volontaria; cfr. doc. Vbis), non provvede in alcun modo al mantenimento
dei figli, come peraltro già evidenziato nella sentenza di divorzio del 30
marzo 2009 emessa dalla Pretura di __________ (cfr. doc. 40). A differenza
dell’insorgente di cui alla STCA 42.2008.15, la ricorrente nemmeno corrisponde
un contributo minimo al compenso spettante ai genitori affilianti, visto che,
come verrà meglio esposto in seguito, i suoi figli, __________ e __________,
sono al beneficio di rendite di entità tale da consentire la copertura del
contributo a favore delle famiglie affilianti (cfr. doc. 15; 43, 69; 69; 72;
73; 74; 79; 80; 129).
Ne
discende che in concreto il caso non può essere risolto facendo semplicemente
riferimento alla sentenza 42.2008.15 del 18 marzo 2009, bensì deve essere
esaminato in base alle sue specificità appena menzionate e tenendo conto,
quindi, del regime legale in ambito civile applicabile a questa fattispecie.
2.8. L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
L’art. 4
Laps, afferente all’unità di riferimento e al quale la Las rinvia (cfr. art. 21
Las), enuncia che:
" 1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli
maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…”
Giusta
l’art. 4b Laps:
" Se
entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte
dell’unità di riferimento della madre.”
L’art. 1a
Reg.Laps, relativo all’autorità parentale, prevede che:
"
Se l’autorità parentale sui figli minorenni
viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1
lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento in cui
vive il genitore con il quale condivide il domicilio.”
Nel Messaggio del 13 marzo
2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla prima proposta
di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali secondo
la quale l’unità di riferimento era costituita, tra l’altro, dai figli minorenni
dei quali il titolare del diritto aveva la custodia, ha indicato che:
" D’altra
parte, perché l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di
riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un
minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte
dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia
di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al
mantenimento del figlio, anche se privati della custodia” (Messaggio del 13
marzo 2002 pag. 9).
Il concetto
di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità parentale ed è
stato specificato che se i genitori fossero privati dell’autorità parentale, il
minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. Messaggio
del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps).
2.9. Ai sensi
dell’art. 296 cpv. 1 CC il figlio è soggetto, finché minorenne, all’autorità
parentale.
Per
quanto riguarda i genitori coniugati l’art. 297 cpv. 1 e 2 CC prevede che:
"
1 Durante il matrimonio i
genitori esercitano insieme l’autorità parentale.
2 In caso di sospensione
della comunione domestica o di separazione
dei coniugi, il giudice può attribuire l’autorità parentale a uno
solo di
essi.”
Ex art.
300 CC i terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori
nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il
debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse (cpv. 1).
Fatti
I genitori
affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante (cpv. 2).
Giusta
l’art. 311 CC, relativo alla privazione
dell’autorità parentale da parte dell’autorità di vigilanza sulle tutele:
" 1 Se altre misure per la protezione del figlio
sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di
vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità:
1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o
analoghi
motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;
Considerandi
2.
quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
2.
Quando l’autorità parentale
sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3.
Salvo esplicita
disposizione contraria, la privazione dell’autorità
parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”
In
effetti ex art. 368 cpv. 1 CC è sottoposto a
tutela ogni minorenne che non si trovi sotto la potestà parentale.
L’art.
326.
CC enuncia che cessando l’autorità o l’amministrazione
parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto
maggiorenne od al suo tutore o curatore sulla scorta di un rendiconto.
Ai sensi
dell’art. 367 cpv. 1 CC il tutore deve prendersi cura di tutti gli
interessi personali e patrimoniali del minorenne o dell’interdetto ed è il suo
rappresentante.
Giusta
l’art. 405 CC se il tutelato è minorenne, il tutore ha il dovere di
prendere le disposizioni più indicate per il suo mantenimento e per la sua
educazione (cpv. 1).
A questo fine egli
esercita gli stessi diritti dei genitori, riservate le attribuzioni delle
autorità di tutela (cpv. 2).
L’art.
413.
CC sancisce che:
" 1 Il tutore deve amministrare diligentemente la
sostanza del tutelato.
2.
Egli deve tenere la
contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle
epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni.
3.
Il tutelato che ha compito
gli anni sedici dev’essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti.
L’art. 414 CC prevede,
poi, che Il tutelato può liberamente amministrare ciò che fu messo a sua libera
disposizione e ciò che, consenziente il tutore, guadagna con il proprio lavoro.
2.10
Giusta l’art.
276.
CC:
"
I genitori devono provvedere al mantenimento del
figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure a sua tutela.
(cpv.1)
Il mantenimento consiste
nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei
genitore, in prestazioni pecuniarie. (cpv. 2)
I genitori sono liberati
dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente
pretendere che il figlio vi provveda da sè con il provento del suo lavoro o con
altri mezzi. (cpv. 3)”
L’obbligo
di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La
privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di
comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni
personali con il genitore debitore – ad eccezione del caso di abuso di diritto
manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento
(cfr. DTF 120 II 177; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009,
n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n.
20.02
pag. 131).
L’art.
293.
CC prevede che:
"
Il diritto pubblico stabilisce chi debba
sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e
dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto
pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non
soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)”
L’art.
294.
cpv. 1 CC enuncia che i genitori affilianti hanno diritto a un congruo
compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con
chiarezza dalle circostanze.
Al
riguardo secondo l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle
famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre
2003.
la famiglia
affidataria di cui all’art. 21 ha diritto a un contributo ai sensi dell’art. 294 CCS, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.
Ai sensi
dell’art. 62 cpv. 1 e 2 Reg.Legge per le famiglie:
"
1L’affidamento di minorenni a terzi è
oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante
legale del minorenne, l’autorità tutoria o giudiziaria da una parte e la
famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra.
2Tale convenzione disciplina i diritti e
doveri delle parti e comprende in particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della
retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché
eccedente le capacità finanziarie dei genitori;
c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti
ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;
d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle
prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di
attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della
convenzione stessa.
Per
quanto attiene alle spese per il mantenimento del minorenne affidato, l’art. 67
cpv. 1 Reg.Legge per le famiglie prevede che il Dipartimento emana
raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC.
Giusta il
cpv. 2 di tale disposto l’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde
agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente dal
fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentate legale del
minorenne o da un’autorità tutoria o giudiziaria.
Ex art.
70.
Reg.Legge per le famiglie l’ammontare del contributo proposto ai genitori è
calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge
sull’assistenza sociale (cpv. 1).
Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo
ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno
figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e
cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cpv. 2).
Le Raccomandazioni
relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art. 294 CC del 15
dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010, enunciano che:
"
Il Dipartimento della sanità e della socialità,
richiamati
- gli art. 294 e 276 CCS;
- l’art. 3 cpv. 2 lett. b) dell’Ordinanza sull’accoglimento di minori
a scopo di affiliazione e di adozione del 19 ottobre 1977 (OAMin);
- l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di
protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);
- gli art. 1 cpv. 2 lett. d), 5, 62, 67 e 70 del Regolamento della
Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (del 20 dicembre 2005),
stabilisce quanto segue:
1.
Per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con
chiarezza dalle circostanze, i genitori affilianti (famiglia affidataria) hanno
diritto al seguente compenso:
Tipo di affidamento
Compenso mensile massimo raccomandato
Affidamento intra-familiare (nonni)
fr. 990.--
Affidamento extra-familiare
fr. 1800.--
Affidamento professionale e S.O.S.
fr. 2250.--
2.
L’ammontare del contributo al compenso corrisposto dai genitori
del minorenne è stabilito in:
Condizioni di reddito familiare
Ammontare del contributo mensile
Famiglia senza prestazioni LAPS
da fr. 220.-- fino a concorrenza del compenso
corrisposto alla famiglia affidataria
Famiglia con prestazioni LAPS,
senza prestazioni di assistenza
fr. 400.--
Famiglia con prestazioni LAPS
di cui prestazioni di assistenza
fr. 220.--
3.
A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria
famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%. (…)”
2.11
Nel caso
concreto l’USSI, facendo riferimento alla STCA 42.3008.15 del 18 marzo 2009, ha considerato i due figli della ricorrente __________, nato il 13 luglio 2001, e __________,
nato il 1° dicembre 2004, nell’unità di riferimento della madre e ha
conseguentemente computato nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto
a una prestazione assistenziale i loro redditi - costituiti da rendite - e
sostanza, ad eccezione dell’assegno per grandi invalidi spettante a __________
(cfr. doc. A1; III).
In casu,
come visto (cfr. consid. 2.7.), a differenza della ricorrente della sentenza
42.2008.15
del 18 marzo 2009 che aveva mantenuto l’autorità parentale sui figli
ma era stata privata della custodia con affidamento degli stessi a terzi, RI 1
è stata privata, non solo della custodia, ma pure dell’autorità parentale sui
suoi due figli (cfr. consid. 2.6.).
I figli
della ricorrente, essendo quest’ultima stata privata dell’autorità parentale,
sono sotto tutela da tempo, e meglio __________ dal 2004 (cfr. doc. 44) e ____________________
dal 2010 (cfr. doc. 44, 46).
Tale
misura comporta che non è la madre, come invece nel caso di un genitore che è
stato privato della custodia ma che mantiene l’autorità parentale sui figli che
sono in affidamento presso terzi (cfr. fattispecie di cui alla STCA 42.2008.15
del 18 marzo 2009), ad amministrare e gestire i beni dei figli, bensì i due
tutori.
In
effetti ai sensi dell’art. 326 CC i genitori privati dell’autorità parentale
consegnano la sostanza del figlio al tutore, il quale ex art. 413 CC l’amministra
diligentemente, ossia deve conservare il patrimonio.
Giusta
l’art. 367 cpv. 1 CC si prende cura di tutti gli interessi personali e
patrimoniali del minorenne.
Riguardo
al fatto che a un genitore privato dell’autorità parentale non spetti più la
gestione dei beni del figlio, va osservato che il TF, in una sentenza
9C_499/2008 del 6 maggio 2009, massimata in RtiD I-2010 N. 56 pag. 281-282, con
cui ha sancito il diritto del curatore di ottenere il versamento integrale
della rendita completiva all’Ufficio del tutore ufficiale, nel caso di una
figlia a cui è stata istituita una curatela amministrativa ex art. 325 cpv. 2
CC a causa dell’utilizzo (almeno in parte) inappropriato della rendita AI
completiva per la stessa da parte della madre.
In quell’occasione
l’Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
3.4.3
Del resto, a sostegno di questa valutazione va aggiunto che
la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325 cpv. 3 CC comporta
per il detentore dell'autorità parentale la sua esclusione non solo
dal versamento dei redditi, bensì da ogni sua azione in materia patrimoniale.
La misura costituisce infatti una revoca dell'autorità parentale per quanto
concerne gli aspetti patrimoniali (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3a ed., n. 16 ad art. 324/325 CC). Ora, se il detentore dell'autorità
parentale viene privato dell'amministrazione (integrale e non solo parziale)
dei redditi e della sostanza, e se le competenze prima attribuitegli vengono
trasferite al curatore, ciò significa che con esse viene necessariamente
trasferito anche il diritto alla riscossione diretta (integrale e non solo
parziale) della rendita completiva per la figlia.” (La sottolineatura è del
redattore)
A tale
proposito giova, del resto, ribadire che pure a RI 1, con risoluzione del 5
settembre/18 ottobre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, è
stato nominato un tutore ai sensi dell’art. 372 CC (tutela volontaria; cfr.
doc. Vbis).
L’insorgente,
inoltre, non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli, come
peraltro già evidenziato nella sentenza di divorzio del 30 marzo 2009 emessa
dalla Pretura di __________ (cfr. doc. 40).
I due
figli, del resto, sono al beneficio di rendite delle assicurazioni sociali, e
meglio __________, in affido presso i nonni materni, percepisce due rendite
dalla Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG di fr. 690.-- al mese,
rispettivamente di fr. 702.-- (cfr. doc. 69; 68), che corrispondono globalmente
a fr. 16'704.-- annui (cfr. doc. A2).
Dalle
carte processuali si evince che si tratterebbe di due rendite completive AVS a
quelle dei nonni (cfr. doc. 15; art. 22ter LAVS).
__________
risulta, altresì, possedere della sostanza mobiliare di fr. 45'666.-- (cfr.
doc. 70; A2).
__________,
in affido presso la zia, sorella della madre, è titolare di una rendita AI di
fr. 195.-- al mese, pari a fr. 2'340.-- annui e di una PC di fr. 791.--
mensili, corrispondenti a fr. 9'492.-- all’anno, nonché di un assegno per
grandi invalidi di fr. 1'170.85 al mese (cfr. doc. 15; 73; 74; 75; A2).
Dalla
documentazione agli atti, e in particolare dalla Convenzione tra il Cantone
Ticino, rappresentato dall’USSI, settore rette, e la tutrice di __________, __________,
del 12 maggio 2011 (cfr. doc. 79) conclusa ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 e 2
Reg.Legge per le famiglie (cfr. consid. 2.10), emerge d’altronde che il
compenso fissato per la famiglia affiliante che ha in affido __________, ossia
la zia __________ e __________, ammonta, conformemente alle Raccomandazioni
relative al compenso dei genitori affilianti emesse dal DSS (cfr. consid.
2.10
), a fr. 1'800.-- mensili, di cui la somma di fr. 973.--
per il 2010 e di fr. 986.-- per il 2012 è il contributo che la tutrice di __________
si è impegnata a versare per il tramite dell’USSI (cfr. doc. 79; 72; 141; 142).
L’importo
di fr. 986.-- al mese per il 2012 corrisponde alla somma della rendita AI
mensile di fr. 195.-- e della PC mensile di fr. 791.-- spettanti a __________.
Per
quanto attiene a ____________________, dall’estratto conto del mese di aprile
2012.
del suo conto postale risulta un addebito di fr. 900.-- versato a favore
dei nonni materni __________ e __________ che l’hanno in affidamento. (cfr.
doc. 69; 49).
L’importo
di fr. 900.-- corrisponde al compenso nel caso di affidamento intrafamiliare
(nonni) contemplato dalle Raccomandazioni relative al compenso dei
genitori affilianti emesse dal DSS (cfr. consid. 2.10.).
2.12
In simili
condizioni, nella presente evenienza, il TCA considera, dapprima, che nel
calcolo della prestazione assistenziale della ricorrente non andrebbe, in ogni
caso, computata la sostanza mobiliare di proprietà di __________ del valore di
fr. 45'666.-- (cfr. consid. 2.11; doc. 70; A2).
In
effetti, come visto sopra, da una parte, le rendite di cui beneficiano i figli
sono di un’entità tale da poter far fronte al contributo dovuto per il compenso
dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.11.), conformemente, del resto, a
quanto previsto dall’art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie secondo cui il
contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi
finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di
base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di
ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cfr. consid. 2.10.).
D’altra
parte, l’insorgente, essendo stata privata dell’autorità parentale, non dispone
della facoltà di amministrare e gestire i beni dei suoi figli che è stata
affidata a due tutori tenuti, in virtù delle norme del CC, ad amministrare
diligentemente la sostanza e a prendersi cura di tutti gli interessi
patrimoniali dei minorenni (cfr. consid. 2.9.; 2.11.).
Al
riguardo è utile rilevare che il 4 luglio 2012 l’Ufficio di vigilanza sulle
tutele ha comunicato all’USSI che:
"
(…) ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CC un
prelevamento dalla sostanza del minore, anche nei casi in cui sia sottoposto a
tutela, è possibile soltanto per provvedere ai bisogni del minore medesimo per
il suo mantenimento, la sua educazione o la sua formazione; ad esclusione di
costo di mantenimento retroattivi e di spese per l’economia domestica (cfr.
allegati); per tale atto occorrono autorizzazioni puntuali dalla Commissione
tutoria con precisazione dell’importo e della frequenza del prelevamento. Resta
da valutare l’obbligo di assistenza di cui all’art. 328 CC.
(…)” (cfr. doc. 19)
Inoltre
da uno scritto del 10 settembre 2012 del Servizio Accompagnamento sociale della
Città di __________ all’USSI emerge che:
"
(…)
La informiamo che i due
tutori non sono stati autorizzati dalle Commissioni Tutorie competenti ad
utilizzare né la sostanza né parte delle entrate mensili dei loro pupilli a
sostegno della madre. Dovranno pertanto sottoporre la vostra ultima decisione
alle competenti autorità.
(…)” (Doc. 1)
Giova,
altresì, segnalare che le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al punto E.2.1 prevedono quanto segue:
"
(…)
- Beni dei figli
I beni dei figli minorenni
vanno presi in considerazione soltanto nell’ambito dei diritti del bambino.
Il computo delle entrate
provenienti dalla sostanza dei figli minorenni è ammissibile, nel caso in cui
si tratti di beni esenti degli articoli 321 e 322 CCS. Per le entrate da
attività lavorativa fa stato l’art. 323 CCS (v. anche capitolo E.1.3). Gli
indennizzi, i risarcimenti e alcuni elementi della sostanza destinati al
mantenimento del bambino possono essere utilizzati, quindi computati, senza
problema, mentre il computo dei rimanenti beni del bambino richiede il consenso
dell’autorità tutoria (art. 320 CCS). Quando una famiglia beneficia di aiuti
sociali, ci si aspetta che i genitori facciano richiesta di una tale
autorizzazione. In caso contrario, l’organo di sostegno sociale può rivolgersi
all’autorità tutoria.”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.
In proposito va
sottolineato che anche nel caso di un genitore che detiene l’autorità parentale
sui figli è comunque necessaria l’autorizzazione dell’autorità tutoria già per
utilizzare la loro sostanza per le spese di mantenimento, educazione e
istruzione dei medesimi (cfr. art. 320 cpv. 2 CC).
La
sostanza del figlio __________ di fr. 45'666.-- non andrebbe, pertanto, in
alcun caso conteggiata al fine di valutare se la ricorrente ha diritto o meno a
una prestazione assistenziale.
Al riguardo va poi
aggiunto che, per quel che concerne la sostanza di fr. 45'666.--, è escluso che
al figlio __________ torni applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente l’assistenza
tra parenti.
Secondo l’art. 328 CC:
" 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a
soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi
cadessero nel bisogno.
2.
È fatto salvo l’obbligo di
mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.”
Al
riguardo giova evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti
in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate
(cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).
Siccome
il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si
adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve
essere interpretata in senso stretto.
La
Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal
1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che
le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a
partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr.
180'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per
ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate
nel dicembre 2008, p.to F4; Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e
17).
Dalla sostanza imponibile
si potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente misura:
per le persone singole fr. 250'000; per le persone sposate fr. 500'000; per ogni
figlio fr. 40’0000. La somma rimanente dovrà essere convertita in reddito sulla
base dell’aspettativa di vita media (importo annuale) e messa in conto come
tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel dicembre 2008, p.to F4).
Il TF, nella DTF 132 III 97, ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non è più estesa dell'assistenza sociale, ma
deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in base alle regole del
diritto esecutivo e che per prestare l'assistenza, il parente obbligato è
tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere
intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con
riferimento alla vecchiaia.
Con una
sostanza di fr. 45'666.-- __________ non può certo essere considerato in
condizioni finanziarie agiate ai sensi dell’art. 328 CC, per cui non è tenuto a
soccorrere economicamente la madre.
2.13
Questa Corte,
inoltre, attentamente valutata la concreta evenienza, ritiene che, alla luce
delle specifiche particolarità della presente fattispecie (ricorrente madre di
due figli di cui è privata della custodia nonché dell’autorità parentale e nei
confronti dei quali non provvede in alcun modo – neppure con un contributo
minimo – al mantenimento a cui invece fanno fronte i figli stessi tramite le
rendite loro spettanti, cfr. consid. 2.11.), si giustifichi per l’insorgente,
in via del tutto eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per
l’amministrazione, un calcolo separato dai figli al fine di verificare
l’eventuale suo diritto a una prestazione assistenziale.
Al
riguardo va osservato che è vero che l’art. 4b Laps, al quale la Las rinvia
senza deroga alcuna, prevede che se entrambi i genitori sono privati
dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità
di riferimento della madre.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il fatto di considerare nell’unità di
riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi sia legato
all’obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli
sulla base dell’art. 276 CC (cfr. consid. 2.10.; 2.7.; 2.8.).
In effetti dal Messaggio
del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali emerge che se dell’unità di riferimento
dei genitori avessero fatto parte solo i figli minorenni di cui essi hanno la
custodia, come era stato proposto nel Messaggio del 1° luglio 1998, un
minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte
dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia
di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al
mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (cfr. consid. 2.8.).
In
concreto, però, i figli della ricorrente beneficiano di rendite che permettono
loro di far fronte al contributo dovuto per il compenso dei genitori affilianti
(cfr. consid. 2.11.) - come del resto previsto dall’art. 70 cpv. 2 Reg.Legge
per le famiglie secondo cui il contributo dei genitori viene coperto facendo in
primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne
(alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive,
rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi
all’USSI - e la madre non provvede in alcun modo al mantenimento degli stessi
(cfr. doc. I; consid. 2.7.; 2.11.)
2.14
Infine, per
quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente sarebbe in
attesa di una decisione da parte dell’assicurazione invalidità in relazione
alla sua domanda di rendita AI che, se fosse concessa, comporterebbe un
possibile recupero da parte dell’ufficio del sostegno sociale delle proprie
prestazioni erogate (cfr. doc. I), giova abbondanzialmente osservare che l’art.
22.
cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può
essere ceduto né costituito in pegno.
L’art. 22
cpv. 2 LPGA stabilisce, tuttavia, che i versamenti retroattivi di prestazioni
dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza
pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che
fornisce prestazioni anticipate.
L'art.
85bis dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) precisa in
proposito che:
"
1.
I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
2.
Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3.
Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22
cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI,
entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Va
qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco
nei confronti dell’AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma
legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
Non è, comunque,
l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una
decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi
da terzi (cfr. STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).
Tale autorità deve, per
contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso,
come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il
relativo formulario, la propria pretesa di rimborso.
E’, per contro, l’autorità
che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto
retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate
con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. STCA 32.2010.188
del 23 febbraio 2011).
In concreto, dunque, non
sarebbe competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla
compensazione con eventuali rendite AI arretrate, ma dell’UAI
Al
riguardo cfr. STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011.
2.15
Pur vincente
in lite e assistita dal tutore, la ricorrente non ha diritto a ripetibili che,
peraltro, nemmeno sono state fatte valere.
In effetti,
anche volendolo ritenere il tutore, responsabile del Settore tutele e curatele
del Servizio Accompagnamento Sociale della Città di __________ (cfr. doc. V),
quale persona particolarmente qualificata nell’ambito in questione (al riguardo
cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007), da un lato, il medesimo è intervenuto nella
causa soltanto dopo la risposta di causa limitandosi, in buona sostanza, a
comunicare la sua nomina come tutore e a sollecitare l’evasione del ricorso
(cfr. doc. V).
Dall’altro,
egli fa parte di un organismo pubblico della Città di __________ che si occupa
di aiuto sociale.
In
proposito è utile segnalare che l’Alta Corte, con una sentenza pubblicata in
DTF 126 V 11, ha stabilito che un assicurato patrocinato da un ente
incaricato dell'assistenza pubblica vincente in causa non ha diritto a
indennità di parte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su reclamo del 4 settembre 2012 è annullata.
§§ L’unità di
riferimento della ricorrente è costituita esclusivamente dalla medesima.
§§§ Gli atti sono rinviati
all’USSI per un nuovo calcolo del diritto della ricorrente a un’eventuale
prestazione assistenziale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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