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42.2012.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori

affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante (cpv. 2).

Giusta

l’art. 311 CC, relativo alla privazione

dell’autorità parentale da parte dell’autorità di vigilanza sulle tutele:

" 1 Se altre misure per la protezione del figlio

sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di

vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità:

1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o

analoghi

motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

Considerandi

2.

quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato

gravemente i loro doveri nei suoi confronti.

2.

Quando l’autorità parentale

sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

3.

Salvo esplicita

disposizione contraria, la privazione dell’autorità

parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”

In

effetti ex art. 368 cpv. 1 CC è sottoposto a

tutela ogni minorenne che non si trovi sotto la potestà parentale.

L’art.

326.

CC enuncia che cessando l’autorità o l’amministrazione

parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto

maggiorenne od al suo tutore o curatore sulla scorta di un rendiconto.

Ai sensi

dell’art. 367 cpv. 1 CC il tutore deve prendersi cura di tutti gli

interessi personali e patrimoniali del minorenne o dell’interdetto ed è il suo

rappresentante.

Giusta

l’art. 405 CC se il tutelato è minorenne, il tutore ha il dovere di

prendere le disposizioni più indicate per il suo mantenimento e per la sua

educazione (cpv. 1).

A questo fine egli

esercita gli stessi diritti dei genitori, riservate le attribuzioni delle

autorità di tutela (cpv. 2).

L’art.

413.

CC sancisce che:

" 1 Il tutore deve amministrare diligentemente la

sostanza del tutelato.

2.

Egli deve tenere la

contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle

epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni.

3.

Il tutelato che ha compito

gli anni sedici dev’essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti.

L’art. 414 CC prevede,

poi, che Il tutelato può liberamente amministrare ciò che fu messo a sua libera

disposizione e ciò che, consenziente il tutore, guadagna con il proprio lavoro.

2.10

Giusta l’art.

276.

CC:

"

I genitori devono provvedere al mantenimento del

figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure a sua tutela.

(cpv.1)

Il mantenimento consiste

nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei

genitore, in prestazioni pecuniarie. (cpv. 2)

I genitori sono liberati

dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente

pretendere che il figlio vi provveda da sè con il provento del suo lavoro o con

altri mezzi. (cpv. 3)”

L’obbligo

di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La

privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di

comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni

personali con il genitore debitore – ad eccezione del caso di abuso di diritto

manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento

(cfr. DTF 120 II 177; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009,

n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n.

20.02

pag. 131).

L’art.

293.

CC prevede che:

"

Il diritto pubblico stabilisce chi debba

sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e

dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)

Inoltre, il diritto

pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non

soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)”

L’art.

294.

cpv. 1 CC enuncia che i genitori affilianti hanno diritto a un congruo

compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con

chiarezza dalle circostanze.

Al

riguardo secondo l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle

famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre

2003.

la famiglia

affidataria di cui all’art. 21 ha diritto a un contributo ai sensi dell’art. 294 CCS, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.

Ai sensi

dell’art. 62 cpv. 1 e 2 Reg.Legge per le famiglie:

"

1L’affidamento di minorenni a terzi è

oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante

legale del minorenne, l’autorità tutoria o giudiziaria da una parte e la

famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra.

2Tale convenzione disciplina i diritti e

doveri delle parti e comprende in particolare:

a) il progetto educativo di affidamento;

b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della

retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché

eccedente le capacità finanziarie dei genitori;

c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti

ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;

d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle

prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di

attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;

e) il disciplinamento delle relazioni personali;

f) durata e possibilità di disdetta della

convenzione stessa.

Per

quanto attiene alle spese per il mantenimento del minorenne affidato, l’art. 67

cpv. 1 Reg.Legge per le famiglie prevede che il Dipartimento emana

raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC.

Giusta il

cpv. 2 di tale disposto l’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde

agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente dal

fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentate legale del

minorenne o da un’autorità tutoria o giudiziaria.

Ex art.

70.

Reg.Legge per le famiglie l’ammontare del contributo proposto ai genitori è

calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge

sull’assistenza sociale (cpv. 1).

Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo

ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno

figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e

cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cpv. 2).

Le Raccomandazioni

relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art. 294 CC del 15

dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010, enunciano che:

"

Il Dipartimento della sanità e della socialità,

richiamati

- gli art. 294 e 276 CCS;

- l’art. 3 cpv. 2 lett. b) dell’Ordinanza sull’accoglimento di minori

a scopo di affiliazione e di adozione del 19 ottobre 1977 (OAMin);

- l’art. 24 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di

protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);

- gli art. 1 cpv. 2 lett. d), 5, 62, 67 e 70 del Regolamento della

Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (del 20 dicembre 2005),

stabilisce quanto segue:

1.

Per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con

chiarezza dalle circostanze, i genitori affilianti (famiglia affidataria) hanno

diritto al seguente compenso:

Tipo di affidamento

Compenso mensile massimo raccomandato

Affidamento intra-familiare (nonni)

fr. 990.--

Affidamento extra-familiare

fr. 1800.--

Affidamento professionale e S.O.S.

fr. 2250.--

2.

L’ammontare del contributo al compenso corrisposto dai genitori

del minorenne è stabilito in:

Condizioni di reddito familiare

Ammontare del contributo mensile

Famiglia senza prestazioni LAPS

da fr. 220.-- fino a concorrenza del compenso

corrisposto alla famiglia affidataria

Famiglia con prestazioni LAPS,

senza prestazioni di assistenza

fr. 400.--

Famiglia con prestazioni LAPS

di cui prestazioni di assistenza

fr. 220.--

3.

A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria

famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%. (…)”

2.11

Nel caso

concreto l’USSI, facendo riferimento alla STCA 42.3008.15 del 18 marzo 2009, ha considerato i due figli della ricorrente __________, nato il 13 luglio 2001, e __________,

nato il 1° dicembre 2004, nell’unità di riferimento della madre e ha

conseguentemente computato nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto

a una prestazione assistenziale i loro redditi - costituiti da rendite - e

sostanza, ad eccezione dell’assegno per grandi invalidi spettante a __________

(cfr. doc. A1; III).

In casu,

come visto (cfr. consid. 2.7.), a differenza della ricorrente della sentenza

42.2008.15

del 18 marzo 2009 che aveva mantenuto l’autorità parentale sui figli

ma era stata privata della custodia con affidamento degli stessi a terzi, RI 1

è stata privata, non solo della custodia, ma pure dell’autorità parentale sui

suoi due figli (cfr. consid. 2.6.).

I figli

della ricorrente, essendo quest’ultima stata privata dell’autorità parentale,

sono sotto tutela da tempo, e meglio __________ dal 2004 (cfr. doc. 44) e ____________________

dal 2010 (cfr. doc. 44, 46).

Tale

misura comporta che non è la madre, come invece nel caso di un genitore che è

stato privato della custodia ma che mantiene l’autorità parentale sui figli che

sono in affidamento presso terzi (cfr. fattispecie di cui alla STCA 42.2008.15

del 18 marzo 2009), ad amministrare e gestire i beni dei figli, bensì i due

tutori.

In

effetti ai sensi dell’art. 326 CC i genitori privati dell’autorità parentale

consegnano la sostanza del figlio al tutore, il quale ex art. 413 CC l’amministra

diligentemente, ossia deve conservare il patrimonio.

Giusta

l’art. 367 cpv. 1 CC si prende cura di tutti gli interessi personali e

patrimoniali del minorenne.

Riguardo

al fatto che a un genitore privato dell’autorità parentale non spetti più la

gestione dei beni del figlio, va osservato che il TF, in una sentenza

9C_499/2008 del 6 maggio 2009, massimata in RtiD I-2010 N. 56 pag. 281-282, con

cui ha sancito il diritto del curatore di ottenere il versamento integrale

della rendita completiva all’Ufficio del tutore ufficiale, nel caso di una

figlia a cui è stata istituita una curatela amministrativa ex art. 325 cpv. 2

CC a causa dell’utilizzo (almeno in parte) inappropriato della rendita AI

completiva per la stessa da parte della madre.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha rilevato che:

"

(…)

3.4.3

Del resto, a sostegno di questa valutazione va aggiunto che

la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325 cpv. 3 CC comporta

per il detentore dell'autorità parentale la sua esclusione non solo

dal versamento dei redditi, bensì da ogni sua azione in materia patrimoniale.

La misura costituisce infatti una revoca dell'autorità parentale per quanto

concerne gli aspetti patrimoniali (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3a ed., n. 16 ad art. 324/325 CC). Ora, se il detentore dell'autorità

parentale viene privato dell'amministrazione (integrale e non solo parziale)

dei redditi e della sostanza, e se le competenze prima attribuitegli vengono

trasferite al curatore, ciò significa che con esse viene necessariamente

trasferito anche il diritto alla riscossione diretta (integrale e non solo

parziale) della rendita completiva per la figlia.” (La sottolineatura è del

redattore)

A tale

proposito giova, del resto, ribadire che pure a RI 1, con risoluzione del 5

settembre/18 ottobre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, è

stato nominato un tutore ai sensi dell’art. 372 CC (tutela volontaria; cfr.

doc. Vbis).

L’insorgente,

inoltre, non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli, come

peraltro già evidenziato nella sentenza di divorzio del 30 marzo 2009 emessa

dalla Pretura di __________ (cfr. doc. 40).

I due

figli, del resto, sono al beneficio di rendite delle assicurazioni sociali, e

meglio __________, in affido presso i nonni materni, percepisce due rendite

dalla Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG di fr. 690.-- al mese,

rispettivamente di fr. 702.-- (cfr. doc. 69; 68), che corrispondono globalmente

a fr. 16'704.-- annui (cfr. doc. A2).

Dalle

carte processuali si evince che si tratterebbe di due rendite completive AVS a

quelle dei nonni (cfr. doc. 15; art. 22ter LAVS).

__________

risulta, altresì, possedere della sostanza mobiliare di fr. 45'666.-- (cfr.

doc. 70; A2).

__________,

in affido presso la zia, sorella della madre, è titolare di una rendita AI di

fr. 195.-- al mese, pari a fr. 2'340.-- annui e di una PC di fr. 791.--

mensili, corrispondenti a fr. 9'492.-- all’anno, nonché di un assegno per

grandi invalidi di fr. 1'170.85 al mese (cfr. doc. 15; 73; 74; 75; A2).

Dalla

documentazione agli atti, e in particolare dalla Convenzione tra il Cantone

Ticino, rappresentato dall’USSI, settore rette, e la tutrice di __________, __________,

del 12 maggio 2011 (cfr. doc. 79) conclusa ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 e 2

Reg.Legge per le famiglie (cfr. consid. 2.10), emerge d’altronde che il

compenso fissato per la famiglia affiliante che ha in affido __________, ossia

la zia __________ e __________, ammonta, conformemente alle Raccomandazioni

relative al compenso dei genitori affilianti emesse dal DSS (cfr. consid.

2.10

), a fr. 1'800.-- mensili, di cui la somma di fr. 973.--

per il 2010 e di fr. 986.-- per il 2012 è il contributo che la tutrice di __________

si è impegnata a versare per il tramite dell’USSI (cfr. doc. 79; 72; 141; 142).

L’importo

di fr. 986.-- al mese per il 2012 corrisponde alla somma della rendita AI

mensile di fr. 195.-- e della PC mensile di fr. 791.-- spettanti a __________.

Per

quanto attiene a ____________________, dall’estratto conto del mese di aprile

2012.

del suo conto postale risulta un addebito di fr. 900.-- versato a favore

dei nonni materni __________ e __________ che l’hanno in affidamento. (cfr.

doc. 69; 49).

L’importo

di fr. 900.-- corrisponde al compenso nel caso di affidamento intrafamiliare

(nonni) contemplato dalle Raccomandazioni relative al compenso dei

genitori affilianti emesse dal DSS (cfr. consid. 2.10.).

2.12

In simili

condizioni, nella presente evenienza, il TCA considera, dapprima, che nel

calcolo della prestazione assistenziale della ricorrente non andrebbe, in ogni

caso, computata la sostanza mobiliare di proprietà di __________ del valore di

fr. 45'666.-- (cfr. consid. 2.11; doc. 70; A2).

In

effetti, come visto sopra, da una parte, le rendite di cui beneficiano i figli

sono di un’entità tale da poter far fronte al contributo dovuto per il compenso

dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.11.), conformemente, del resto, a

quanto previsto dall’art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie secondo cui il

contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi

finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di

base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di

ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cfr. consid. 2.10.).

D’altra

parte, l’insorgente, essendo stata privata dell’autorità parentale, non dispone

della facoltà di amministrare e gestire i beni dei suoi figli che è stata

affidata a due tutori tenuti, in virtù delle norme del CC, ad amministrare

diligentemente la sostanza e a prendersi cura di tutti gli interessi

patrimoniali dei minorenni (cfr. consid. 2.9.; 2.11.).

Al

riguardo è utile rilevare che il 4 luglio 2012 l’Ufficio di vigilanza sulle

tutele ha comunicato all’USSI che:

"

(…) ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CC un

prelevamento dalla sostanza del minore, anche nei casi in cui sia sottoposto a

tutela, è possibile soltanto per provvedere ai bisogni del minore medesimo per

il suo mantenimento, la sua educazione o la sua formazione; ad esclusione di

costo di mantenimento retroattivi e di spese per l’economia domestica (cfr.

allegati); per tale atto occorrono autorizzazioni puntuali dalla Commissione

tutoria con precisazione dell’importo e della frequenza del prelevamento. Resta

da valutare l’obbligo di assistenza di cui all’art. 328 CC.

(…)” (cfr. doc. 19)

Inoltre

da uno scritto del 10 settembre 2012 del Servizio Accompagnamento sociale della

Città di __________ all’USSI emerge che:

"

(…)

La informiamo che i due

tutori non sono stati autorizzati dalle Commissioni Tutorie competenti ad

utilizzare né la sostanza né parte delle entrate mensili dei loro pupilli a

sostegno della madre. Dovranno pertanto sottoporre la vostra ultima decisione

alle competenti autorità.

(…)” (Doc. 1)

Giova,

altresì, segnalare che le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al punto E.2.1 prevedono quanto segue:

"

(…)

- Beni dei figli

I beni dei figli minorenni

vanno presi in considerazione soltanto nell’ambito dei diritti del bambino.

Il computo delle entrate

provenienti dalla sostanza dei figli minorenni è ammissibile, nel caso in cui

si tratti di beni esenti degli articoli 321 e 322 CCS. Per le entrate da

attività lavorativa fa stato l’art. 323 CCS (v. anche capitolo E.1.3). Gli

indennizzi, i risarcimenti e alcuni elementi della sostanza destinati al

mantenimento del bambino possono essere utilizzati, quindi computati, senza

problema, mentre il computo dei rimanenti beni del bambino richiede il consenso

dell’autorità tutoria (art. 320 CCS). Quando una famiglia beneficia di aiuti

sociali, ci si aspetta che i genitori facciano richiesta di una tale

autorizzazione. In caso contrario, l’organo di sostegno sociale può rivolgersi

all’autorità tutoria.”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

In proposito va

sottolineato che anche nel caso di un genitore che detiene l’autorità parentale

sui figli è comunque necessaria l’autorizzazione dell’autorità tutoria già per

utilizzare la loro sostanza per le spese di mantenimento, educazione e

istruzione dei medesimi (cfr. art. 320 cpv. 2 CC).

La

sostanza del figlio __________ di fr. 45'666.-- non andrebbe, pertanto, in

alcun caso conteggiata al fine di valutare se la ricorrente ha diritto o meno a

una prestazione assistenziale.

Al riguardo va poi

aggiunto che, per quel che concerne la sostanza di fr. 45'666.--, è escluso che

al figlio __________ torni applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente l’assistenza

tra parenti.

Secondo l’art. 328 CC:

" 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a

soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi

cadessero nel bisogno.

2.

È fatto salvo l’obbligo di

mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.”

Al

riguardo giova evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti

in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate

(cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

Siccome

il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si

adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve

essere interpretata in senso stretto.

La

Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal

1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che

le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a

partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr.

180'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per

ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate

nel dicembre 2008, p.to F4; Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e

17).

Dalla sostanza imponibile

si potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente misura:

per le persone singole fr. 250'000; per le persone sposate fr. 500'000; per ogni

figlio fr. 40’0000. La somma rimanente dovrà essere convertita in reddito sulla

base dell’aspettativa di vita media (importo annuale) e messa in conto come

tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel dicembre 2008, p.to F4).

Il TF, nella DTF 132 III 97, ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non è più estesa dell'assistenza sociale, ma

deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in base alle regole del

diritto esecutivo e che per prestare l'assistenza, il parente obbligato è

tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere

intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con

riferimento alla vecchiaia.

Con una

sostanza di fr. 45'666.-- __________ non può certo essere considerato in

condizioni finanziarie agiate ai sensi dell’art. 328 CC, per cui non è tenuto a

soccorrere economicamente la madre.

2.13

Questa Corte,

inoltre, attentamente valutata la concreta evenienza, ritiene che, alla luce

delle specifiche particolarità della presente fattispecie (ricorrente madre di

due figli di cui è privata della custodia nonché dell’autorità parentale e nei

confronti dei quali non provvede in alcun modo – neppure con un contributo

minimo – al mantenimento a cui invece fanno fronte i figli stessi tramite le

rendite loro spettanti, cfr. consid. 2.11.), si giustifichi per l’insorgente,

in via del tutto eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per

l’amministrazione, un calcolo separato dai figli al fine di verificare

l’eventuale suo diritto a una prestazione assistenziale.

Al

riguardo va osservato che è vero che l’art. 4b Laps, al quale la Las rinvia

senza deroga alcuna, prevede che se entrambi i genitori sono privati

dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità

di riferimento della madre.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il fatto di considerare nell’unità di

riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi sia legato

all’obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli

sulla base dell’art. 276 CC (cfr. consid. 2.10.; 2.7.; 2.8.).

In effetti dal Messaggio

del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali emerge che se dell’unità di riferimento

dei genitori avessero fatto parte solo i figli minorenni di cui essi hanno la

custodia, come era stato proposto nel Messaggio del 1° luglio 1998, un

minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte

dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia

di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al

mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (cfr. consid. 2.8.).

In

concreto, però, i figli della ricorrente beneficiano di rendite che permettono

loro di far fronte al contributo dovuto per il compenso dei genitori affilianti

(cfr. consid. 2.11.) - come del resto previsto dall’art. 70 cpv. 2 Reg.Legge

per le famiglie secondo cui il contributo dei genitori viene coperto facendo in

primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne

(alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive,

rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi

all’USSI - e la madre non provvede in alcun modo al mantenimento degli stessi

(cfr. doc. I; consid. 2.7.; 2.11.)

2.14

Infine, per

quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente sarebbe in

attesa di una decisione da parte dell’assicurazione invalidità in relazione

alla sua domanda di rendita AI che, se fosse concessa, comporterebbe un

possibile recupero da parte dell’ufficio del sostegno sociale delle proprie

prestazioni erogate (cfr. doc. I), giova abbondanzialmente osservare che l’art.

22.

cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno.

L’art. 22

cpv. 2 LPGA stabilisce, tuttavia, che i versamenti retroattivi di prestazioni

dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza

pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che

fornisce prestazioni anticipate.

L'art.

85bis dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) precisa in

proposito che:

"

1.

I datori di

lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le

malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di

responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di

una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono

esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e

fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista

dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far

valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto

all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione

dell'Ufficio AI.

2.

Sono

considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli

arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato

anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono

stati forniti."

La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22

cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI,

entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Va

qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco

nei confronti dell’AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma

legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

Non è, comunque,

l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una

decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi

da terzi (cfr. STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).

Tale autorità deve, per

contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso,

come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il

relativo formulario, la propria pretesa di rimborso.

E’, per contro, l’autorità

che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto

retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate

con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. STCA 32.2010.188

del 23 febbraio 2011).

In concreto, dunque, non

sarebbe competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla

compensazione con eventuali rendite AI arretrate, ma dell’UAI

Al

riguardo cfr. STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011.

2.15

Pur vincente

in lite e assistita dal tutore, la ricorrente non ha diritto a ripetibili che,

peraltro, nemmeno sono state fatte valere.

In effetti,

anche volendolo ritenere il tutore, responsabile del Settore tutele e curatele

del Servizio Accompagnamento Sociale della Città di __________ (cfr. doc. V),

quale persona particolarmente qualificata nell’ambito in questione (al riguardo

cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007), da un lato, il medesimo è intervenuto nella

causa soltanto dopo la risposta di causa limitandosi, in buona sostanza, a

comunicare la sua nomina come tutore e a sollecitare l’evasione del ricorso

(cfr. doc. V).

Dall’altro,

egli fa parte di un organismo pubblico della Città di __________ che si occupa

di aiuto sociale.

In

proposito è utile segnalare che l’Alta Corte, con una sentenza pubblicata in

DTF 126 V 11, ha stabilito che un assicurato patrocinato da un ente

incaricato dell'assistenza pubblica vincente in causa non ha diritto a

indennità di parte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su reclamo del 4 settembre 2012 è annullata.

§§ L’unità di

riferimento della ricorrente è costituita esclusivamente dalla medesima.

§§§ Gli atti sono rinviati

all’USSI per un nuovo calcolo del diritto della ricorrente a un’eventuale

prestazione assistenziale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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