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Decisione

42.2012.14

Negato AS nov.+dic.2011. UR:ricorr.e compagno,esclusa figlia(<30 anni ma finito studi). Rettam.computato sost.immob.del conviv.(x di + non abit.prim.).Alimenti dovuti da conv.non vanno conteggiati.Sud

20 febbraio 2013Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I beni

immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso

di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I

proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento

diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Nei casi

in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se

l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato della

vendita del bene fosse troppo esiguo, l’autorità del sostegno sociale potrà

rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.

Sempre

secondo la direttiva, i beni immobiliari situati all’estero sono da considerare,

per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se

l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare

l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento

dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.

2.10. Nel caso di

specie, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA non può che

approvare l’operato dell’USSI che ha considerato la sostanza immobiliare di

proprietà del convivente della ricorrente ai fini della determinazione del

diritto a prestazioni assistenziali.

Innanzitutto

va osservato che, per quel che concerne il principio della computabilità della

sostanza, essa deve venire presa in considerazione visto il carattere

sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.3.; 2.8.).

Per

questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di

regola non esiste il diritto di conservare una sostanza immobiliare (cfr.

consid. 2.9.).

Ciò vale

a maggiore ragione per un immobile che non costituisce l'abitazione primaria

del richiedente di prestazioni assistenziali, come quello in questione, visto

che, da una parte, concerne un investimento immobiliare comprensivo di un

negozio gestito da __________ (cfr. doc. I; 91; 27), dall’altra, questi e la

ricorrente abitano in un appartamento preso in locazione (cfr. doc. 156).

In

concreto la proprietà immobiliare di __________, trattandosi di un fondo sito a

__________ (cfr. doc. 91), non risulta del resto difficilmente liquidabile, e quindi

non costituisce un caso di rigore che ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las

permetterebbe di non computare la sostanza netta (cfr. consid. 2.5.).

Per

quanto attiene al valore della sostanza, l’USSI ha fatto riferimento ai dati

emergenti dalla decisione di prestazioni complementari alla rendita AVS/AI del

6 gennaio 2012 emessa a favore di __________ (cfr. doc. 56).

Più

precisamente dalla decisione PC risulta una proprietà fondiaria – abitazione

non primaria del valore di fr. 180'000.--, dei beni mobili per complessivi fr.

10'021.-- e dei debiti ammontanti a fr. 48'000.-- (cfr. doc. 56).

L’USSI, a

titolo di sostanza computabile, ha, così, conteggiato l’importo di fr.

122'021.--, ottenuto sommando alla proprietà fondiaria di fr. 180'000.-- l’attivo

mobiliare dell’azienda di fr. 10'021.-- e deducendo fr. 48'000.-- quali debiti

privati, nonché

fr.

20'000.-- corrispondenti alla quota esente giusta l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las

(cfr. doc. 63; consid. 2.5.).

Nella

procedura di reclamo la parte ricorrente ha prodotto una decisione di

tassazione dopo reclamo per l’anno 2010 emessa il 31 maggio 2012 da cui si

evince una sostanza immobiliare di fr. 110'909, un attivo della ditta

individuale di fr. 6'693.-- e dei debiti privati di fr. 43'200.-- (cfr. doc.

18).

Tale

decisione di tassazione dopo reclamo per l’anno 2010 si riferisce, tuttavia, a

un periodo precedente all’emanazione della decisione di PC del 6 gennaio 2012.

Inoltre,

come, peraltro, evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. A1; III), i dati

risultanti dalla decisione PC per il 2012 non sono stati smentiti da una

decisione di tassazione cresciuta in giudicato relativa allo stesso periodo.

In ogni

caso, come verrà esposto più dettagliatamente in seguito, anche volendo per

ipotesi di lavoro, considerare i dati relativi alla sostanza di cui alla

decisione di tassazione dopo reclamo per il 2010, e quindi tenere conto di una

sostanza computabile Las di fr. 54'402.-- annui [fr. 110'909.-- sostanza

immobiliare, (inferiore alla somma emergente dalla decisione PC di fr.

180'000.--, cfr. doc. 56) + fr. 6'693.-- attivo della ditta individuale (inferiore

alla somma emergente dalla decisione PC di fr. 10'021.--, cfr. doc. 56) - fr.

43'200.-- debiti privati (inferiori alla somma emergente dalla decisione PC di

fr. 48'000.--, cfr. doc. 56) - fr. 20'000.-- corrispondenti alla quota esente;

cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las, doc. 52], pari all’importo di fr. 4'533.50 al

mese, invece di fr. 122'021.-- annui, corrispondenti a fr. 10'168.-- mensili

computati dall’USSI (cfr. doc. 63), per la ricorrente non risulterebbe alcun

vantaggio.

2.11. Per quanto

concerne le spese computabili, giova innanzitutto osservare che l’art. 22 lett. b cfr. 2 Las prevede che nella spesa vincolata

non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d Laps (cfr.

consid. 2.5).

L’art. 8 cpv. 1 lett. d enuncia

che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dagli alimenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. c Legge Tributaria (LT).

Secondo l’art. 32 cpv. 1

lett. c LT dai proventi sono dedotti, quali deduzioni

generali, gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di

fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua

autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un

obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

Per quanto concerne i

richiedenti di prestazioni della pubblica assistenza debitori di contributi

alimentari, la Las deroga, pertanto, al regime contemplato dalla Laps.

Inoltre questa

Corte, con giudizio 42.2008.17 del 20 aprile 2009, pubblicato in RtiD II-2009

N. 18 pag. 69 segg., ha stabilito che ai fini della determinazione del diritto

a una prestazione assistenziale gli alimenti che un richiedente l’aiuto sociale

è tenuto a corrispondere in virtù del diritto di famiglia non vanno computati

nel relativo calcolo.

La scelta

del legislatore cantonale di non considerare fra le spese computabili gli

alimenti non è contraria alla legislazione in vigore, alla Costituzione

federale e cantonale, né alla CEDU.

Nel caso

deciso dal TCA l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, per stabilire

se un interessato, il quale vive con una figlia, ha diritto o meno a una

prestazione assistenziale, rettamente non ha, dunque, conteggiato gli alimenti

che il medesimo deve versare alla moglie da cui vive separato e ai figli che

abitano con quest’ultima.

Ne

discende che in concreto, contrariamente a quanto postulato dalla ricorrente

(cfr. doc. I), è escluso che nel calcolo volto a verificare se la medesima ha

diritto o meno a una prestazione assistenziale si possano considerare gli

alimenti che il suo convivente è tenuto a corrispondere alla ex moglie.

2.12. Il TCA

ritiene, poi, utile ribadire che giusta l’art. 22 lett. c Las per il calcolo

della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della

prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese

accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. consid.

2.5.).

L’art. 9

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di due

persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente

all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI per i coniugi, a pari a fr. 15’000.-- annui, ossia fr. 1'250.--

mensili (cfr. consid. 2.5.).

Secondo

l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento

convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente.

Le

disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto B.3

enunciano che:

"

Nel caso di persone conviventi non tutte

beneficiarie del sostegno sociale (v. capitolo F.5.1), si divide la quota

mensile della pigione per il numero di persone che compongono l’economia

domestica, conformemente al capitolo F.5.1. Si aggiunge poi l’importo ottenuto

al budget.”

Il

principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che

compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni

complementari.

L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1°

gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari

sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione

computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione

delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel

calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in

parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in

DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme

alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone

che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la

regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita

per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag.

567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T.,

STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto

di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo

stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono

con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini

della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei

locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha

sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in

una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono

essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo

gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché

vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. STFA P 76/01 del 9 gennaio

2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 62; DTF 105 V 272).

Con una

sentenza 42.2011.11 del 19 gennaio 2012 questa Corte ha deciso che a torto

l’USSI aveva suddiviso la pigione effettiva della ricorrente per due e le aveva

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali dal giugno 2007 al dicembre

2008. Dal 2003, infatti, il figlio aveva un’abitazione indipendente e nel 2007

si era trasferito fuori cantone. Secondo il principio della probabilità

preponderante egli non abitava più nell’economia domestica della madre. Il

mantenimento del domicilio presso la madre per l’invio della posta era

irrilevante, visto che determinante è unicamente la convivenza effettiva con il

beneficiario di una prestazione assistenziale e non dove sono depositati i suoi

documenti.

Il TCA ha

stabilito che la divisione per due della pigione non si giustificava nemmeno

ponendo mente al fatto che una delle eccezioni alla regola generale della

ripartizione della pigione secondo il numero delle persone che abitano nella

stessa economia domestica si applica qualora uno degli inquilini occupi da solo

gran parte dell’abitazione.

In quel

caso di specie, in effetti, vista la presenza del figlio della ricorrente

nell’appartamento della madre per due fine settimana al mese, e dunque

piuttosto sporadica, andava comunque ritenuto che l’abitazione dell’insorgente

fosse occupata in gran parte unicamente da quest’ultima.

2.13. L’importo

della pigione effettiva a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'345.-- al

mese, a cui vanno aggiunte le spese per fr. 160.-- mensili (cfr. doc. 156), per

complessivi fr. 1'505.--, corrispondenti a fr. 18'060.-- annui.

Sua

figlia __________, visto che, come esposto sopra, ha terminato gli studi, da un

lato, non fa parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. consid. 2.7.),

dall’altro, non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte del

genitore secondo gli art.

276 e 277 CC.

Nel

ricorso neppure è stato addotto che la ricorrente e il compagno occuperebbero

la maggior parte dell'appartamento né che la figlia si prende cura di loro (cfr.

consid. 2.12.).

In simili

condizioni, non essendo adempiuti i presupposti delle eccezioni che derogano al

principio della suddivisione della pigione per teste per considerare unicamente

coloro i quali fanno parte dell’unità di riferimento, in casu, il canone

locativo non va considerato integralmente, ma deve essere suddiviso in tre

parti e computato in ragione di 2/3.

All’insorgente va,

dunque, computato a titolo di pigione lorda l'importo di fr. 1'003.-- mensili (fr. 1'345.- + fr. 160.-- : 3 coinquilini x 2), pari a fr. 12'036.-- annui.

2.14. Ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid.

2.5.), nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi

ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota

cantonale media ponderata.

Secondo,

poi, l’art. 4 Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1

lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la

riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.

Gli art.

8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale

mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM),

entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il

Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della

RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito

imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio

per approdare al criterio del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3

settembre 2012, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2013).

Le nuove

norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione

delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare

maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i

premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo

ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere

conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito

dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di

riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata

precedentemente ritenuta (cfr. STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid.

2.2.).

Giusta l’art.

8 cpv. 1 lett. g Laps, in vigore dal 1° gennaio 2012, quale premio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi

ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento

della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio

medio di riferimento.

Secondo,

poi, l’art. 4 Reg.Laps, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale

premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8

cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio ordinario per

singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:

a) per

la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni,

tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);

b) con franchigia

ordinaria;

c) con rischio di

infortunio incluso;

d)

ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto

previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.

L’art. 29 cpv. 1 LCAMal prevede che il premio medio di

riferimento è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti ai sensi

della legge e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo

assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal.

L’art. 28

LCAMal enuncia del resto che:

"

1Per ogni assicuratore è determinato il

premio riconosciuto per le seguenti categorie di assicurati:

a) di età superiore a 25 anni;

b) di età compresa tra 18 e 25 anni;

c) fino all’età di 18 anni.

2Esso è stabilito a partire dalla media

ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:

a) franchigia ordinaria;

b) rischio di infortunio incluso.”

In

relazione alla revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio

15 settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della

Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:

" Articolo

8 capoverso 1 lettera g)

Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più riferimento all’importo

della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1 lett. g) Laps viene

quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei premi concessi

secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti dai premi ordinari

per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della

richiesta.”

Inoltre dal

Rapporto dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:

" Art.

8 cpv. 1 lett. g. Laps

Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è

stato modificato. La formulazione, che riprende quella

della disposizione attualmente in vigore, è adeguata al nuovo sistema di

riduzione dei premi con la sostituzione dell’espressione “quota cantonale

media ponderata” con l’espressione “premio medio di riferimento”.

Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto l’importo delle riduzioni dei

premi concesso secondo la legge di applicazione della legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è

già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”

A titolo

di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo

a carico di un assicurato, bensì del premio ordinario per singolo assicuratore

ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps (conteggiato, sulla base

di quanto contemplato dagli art. 28 e 29 LCAMal, per

ogni possibile categoria di età di assicurati a partire dalla media ponderata

dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria - e quindi

minima di legge - e comprensivo del rischio infortunio. E’ costituito dalla

media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti

presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse. Tale

premio (PMR) è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal; cfr. STCA

36.2012.14 del 3 settembre 2012 consid. 2.5., destinata alla pubblicazione in

RtiD I-2013).

2.15. La ricorrente

è affiliata alla cassa malati __________ (cfr. doc. 150).

Per il 2012

il premio ordinario (PMR; cfr. consid. 2.14.) per la __________ da considerare

giusta gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 5'259.30

(premio ordinario ponderato concernente la __________ per la categoria

adulti, franchigia fr. 300.--, con rischio di infortunio, tenendo conto di un

premio per la Regione 1 di fr. 439.90 mensili, pari a fr. 5'278.80 annui e per

la Regione 2 di fr. 419.90 al mese, pari a fr. 5'038.80 mensili e del relativo

numero di assicurati; cfr. www.priminfo.ch).

L’ammontare

di fr. 5'259.30 è superiore al premio medio di riferimento che per il 2012

corrisponde per gli adulti a fr. 4'850.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2012 del 15 novembre 2011).

Pertanto

ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per la

ricorrente del premio medio di riferimento di fr. 4’850.--.

Il

convivente dell’insorgente è, invece, affiliato alla cassa malati __________

(cfr. doc. 152).

Per il 2012

il premio ordinario (PMR; cfr. consid. 2.14.) per la __________ da considerare

giusta gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps corrisponde a fr. 4'444.47 (premio

ordinario ponderato concernente la __________ per la categoria adulti,

franchigia fr. 300.-, con rischio di infortunio, tenendo conto di un premio per

la Regione 1 di fr. 372.-- al mese, ossia fr. 4'464.-- all’anno e per la

Regione 2 di fr. 359.-- mensili, fr. 4'308.-- annui e del relativo numero di

assicurati; cfr. www.priminfo.ch).

L’ammontare

di fr. 4'444.47 è inferiore al premio medio di riferimento per il 2012 di fr.

4’850.--.

Pertanto

ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per __________

del premio ordinario (PMR) relativo alla __________ di fr. 4'444.--.

In casu

l’USSI, quale premio complessivo della cassa malati, ha dunque rettamente

conteggiato la somma di fr. 9'294.-- (fr. 4'850.-- + fr. 4’444.--; cfr. doc. 56).

2.16. Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che in concreto, a prescindere

dalla questione di sapere quali siano gli effettivi redditi (rendite, reddito

da attività indipendente, ecc.) dell’insorgente e del convivente e la loro

entità, già solo computando una sostanza Las di fr. 54'402.-- annui, pari a fr.

4'533.50 al mese (cfr. consid. 2.10.), alla ricorrente deve essere negato il

diritto a una prestazione assistenziale.

In

effetti le spese computabili sono composte dalla spesa per l’alloggio di fr.

12'036.-- annui, fr. 1'003.-- al mese (cfr. consid. 2.13.) e dal premio

dell’assicurazione malattia di fr. 9'294.-- all’anno, ossia fr. 774.50 al mese

(cfr. consid. 2.15.).

Esse,

globalmente, corrispondono a fr. 21'330.-- annui, pari a fr. 1'777.50 al mese.

Riguardo

alle spese giova evidenziare che questo Tribunale

non tiene

conto di alcunché a titolo di spese di gestione, manutenzione di fondi,

contrariamente all’USSI che nel conteggio del 9 febbraio 2012 ha computato la somma di

fr. 2’202

(cfr. doc. 61)

L’amministrazione

aveva però, d’altro canto, considerato nei redditi pure l’importo di fr.

8'805.-- a titolo di valore locativo dei propri locali commerciali (cfr. doc.

61), peraltro contestato dall’insorgente (cfr. doc. I).

Dal

momento che il TCA ritiene che in ogni caso la prestazione assistenziale vada

negata già facendo astrazione dei redditi, ma tenendo conto soltanto della

sostanza, non conteggiando alcunché quale valore locativo, nemmeno vanno

considerate le spese di gestione, manutenzione.

In

effetti l’art. 8 cpv. 1 lett. a Laps prevede, quali spese computabili, le spese

ai sensi degli art. 25-31 LT.

L’art. 31

cpv. 2 LT contempla le spese di manutenzione di immobili.

La spesa

di manutenzione e gli interessi ipotecari (art. 8 cpv. 1 lett. b Laps; 32 cpv.

1 lett. a LT) sono riconosciuti fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT (art. 22 lett. b. cfr. 4 Las in

deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps), fra i quali in particolare i

proventi della locazione e del valore locativo di immobili (cfr. STCA 42.2008.6

del 24 settembre 2008 consid. 2.12.).

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las) della

ricorrente ammonta a fr. 33'072.-- ( sostanza computabile di fr. 54'402.-- -

spese computabili di fr. 21'330.--), pari a fr. 2'756.-- al mese.

La soglia

di intervento per il 2012 dell’insorgente e del convivente corrisponde a fr. 1'595.--

al mese (cfr. consid. 2.4.; doc. 62).

Come

indicato sopra (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.), hanno diritto alla prestazione

assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato

alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base

della Laps, non raggiunge la soglia di intervento.

In

concreto la ricorrente non presenta alcuna lacuna di reddito mensile, siccome

il reddito disponibile residuale risulta più elevato della soglia di intervento

di fr. 1'161.-- al mese

(fr.

2'756 - fr. 1'595.--).

In simili

condizioni, ricordando peraltro che nel calcolo effettuato da questa Corte non

si è tenuto conto di alcun reddito (per inciso va osservato che non è in ogni

caso controverso il fatto che il convivente della ricorrente riceva una rendita

AVS/AI di fr. 5'208.-- annui, pari a fr. 434.--mensili + una PC di fr. 4'452.--

annui, ovvero fr. 371.-- al mese; doc. 56; I), è a ragione che l’USSI ha negato

all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.

2.17. RI 1, nel

ricorso, ha indicato di restare a disposizione per una più ampia spiegazione

durante un colloquio (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo

di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del

Considerandi

2.

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove,

come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano

per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.

6.3

; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente dichiarato di essere

a disposizione di questo Tribunale per un colloquio “se desiderato”

(cfr. doc. I).

Del

resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio, di modo che l’audizione della stessa si rivela superflua.

2.18

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su reclamo

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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