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Decisione

42.2012.15

A rich.asilo negata prest.assist.5/12 e di fr.53 6/12. Computato salario + spese prof.secondo Reg.prest.assist.per i rich.asilo,le persone provv. ammesse... Per ev.spese di elettr.+conguaglio spese lo

10 giugno 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi computabili sono costituiti dal reddito da attività dipendente di fr.

2'609.-- mensili, corrispondenti a fr. 31'309.-- (cfr. consid. 2.11.).

La

sostanza computabile risulta nulla (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).

Le spese

computabili sono, invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 533.--

mensili, pari a fr. 6'396.-- annui (cfr. consid. 2.12.), delle altre spese di

complessivi fr. 380.-- al mese, rispettivamente fr. 4'565.-- annui (cfr.

consid. 2.14.) e dei costi per l’elettricità come pure per il conguaglio delle spese

accessorie che in casu ammontano al massimo a fr. 138.25 mensili, pari a fr.

1'659.-- annui (cfr. consid. 2.15.).

Le spese

computabili, globalmente, corrispondono a fr. 12’620.-- all’anno.

Di

conseguenza l’insorgente presenta un reddito disponibile residuale di fr. 18'689.--

(fr. 31'309.-- - fr. 12’620.--), ossia

fr.

1'557.-- al mese.

L’importo

per il sostentamento (comprendente lo spillatico) ammonta per una persona sola

a fr. 500.-- mensili (cfr. art. 9 cpv. 2 Regolamento concernente le prestazioni

assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e

le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il

territorio svizzero; consid. 2.8.).

La

ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito di fr. 1'057.-- mensili

(fr. 1'557.-- - fr. 500.--).

La

medesima non ha, perciò, diritto ad alcuna prestazione assistenziale per il

mese di maggio 2012.

2.17. Per quanto

attiene al mese di giugno 2012, va evidenziato che a titolo di reddito

l’amministrazione ha computato un reddito da attività lavorativa dipendente di

fr. 1’192.-- mensili, pari a fr. 14’298.-- annui (cfr. allegato 12 inc.

42.2012.16).

La somma

di fr. 1’192.-- corrisponde allo stipendio lordo percepito dalla ricorrente per

la sua attività svolta presso __________ nel mese di aprile 2012 (cfr. doc. 15A

inc. 42.2012.15).

Il

conteggio di salario relativo al mese di aprile 2012 è datato 18 maggio 2012 e

in quella data è stato effettuato da parte di __________ il bonifico dello

stipendio di aprile 2012 sul conto corrente postale dell’insorgente (cfr. doc.

15A inc. 42.2012.15).

Inoltre

la ricorrente, il 29 maggio 2012, ha provveduto a pagare la pigione di giugno

2012 di fr. 533.--, la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 e la fattura

dell’elettricità di fr. 85.-- (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).

In simili

condizioni, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 2.11. e in

applicazione del criterio della probabilità preponderante (cfr. consid.

2.11.), occorre concludere che la somma di fr. 1’192.--

versatale il 18 maggio 2012 è stata utilizzata dall’insorgente per fare

fronte alle spese del mese successivo.

Pertanto quale reddito da

attività dipendente a ragione l’USSI, nel calcolo del mese di giugno 2012, ha considerato l’ammontare mensile di fr. 1’192.--.

2.18. Relativamente

alla spesa per l’alloggio, l’USSI, nella tabella di calcolo annessa alla

decisione del 12 settembre 2012, ha tenuto conto di una pigione di fr. 478.--

mensili (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16).

L’amministrazione,

con la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012, ha poi aumentato tale importo a fr. 533.-- (cfr. doc. 1A inc. 42.2012.16).

Tale

incremento si rivela corretto, ritenuto, da un lato, che, come visto al consid.

2.12., il 24 novembre 2011 l’ __________ ha comunicato alla ricorrente

l’aumento del solo canone di locazione a fr. 463.-- per un monolocale (al quale

andavano ancora aggiunte le spese accessorie) con effetto dal 1° gennaio 2012

(cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16). Dall’altro, che l’insorgente, il 29 maggio 2012, ha versato all’ __________ per il mese di giugno 2012 l’importo di fr. 533.--, composto di fr.

463.-- quale pigione e di fr. 70.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc.

doc. 15A inc. 42.2012.15).

2.19. Per quanto

attiene al mancato computo del premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I;

allegato 6 inc. 42.2012.16) vale quanto stabilito al consid. 2.13. per il mese

di maggio 2012, ovvero che a giusta ragione l’USSI non ha considerato alcun

importo quale premio della cassa malati.

In

effetti i premi relativi al periodo gennaio – giugno 2012 erano già stati

pagati, mentre risultava scoperto unicamente l’importo di fr. 202.90 relativo

al premio di luglio 2012 (cfr. allegato 9 inc. 42.2012.16), come d’altronde

confermato dalla ricorrente il 31 ottobre 2012 dinanzi alla Polizia cantonale

di __________ (cfr. doc. 50 inc. 42.2012.15 +16).

2.20. A titolo di

altre spese computabili nel conteggio del 12 settembre 2012 l’amministrazione

ha tenuto conto della somma mensile di fr. 212.--, costituita da fr. 105.--

quali contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP, da fr. 37.-- quale contributo alla

previdenza professionale e da fr. 70.-- corrispondenti ad altre spese professionali,

pari a fr. 2’541.-- annui (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16).

Gli importi

dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 105.-- e della previdenza

professionale di fr. 37.--, sulla base del conteggio di salario del mese di aprile

2012 (cfr. doc. A15 inc. 42.2012.15), si rivelano corretti.

Annualmente

essi corrispondono a fr. 1’263.--, rispettivamente fr. 438.-- (cfr. doc. A15

inc. 42.2012.15).

Relativamente

alle spese professionali, va osservato che dall’accertamento esperito pendente

causa da questa Corte presso l’USSI è emerso che l’amministrazione ha computato

l’importo di fr. 70.--, operando conformemente all’art. 9 cpv. 8 del

Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,

le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata

rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, e meglio tenendo conto in

misura proporzionata al grado di occupazione della ricorrente nel mese di

aprile 2012, il cui guadagno è stato considerato quale reddito computabile per

il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A 42.2012.15), dell’importo

Considerandi

forfettario di fr. 200.-- mensili relativo alle spese professionali già

comprensivo delle spese di viaggio (cfr. doc. XII inc. 42.2012.15; consid.

2.14

).

Da questo

profilo il TCA, nemmeno per il mese di giugno 2012, ha validi motivi per scostarsi dal modo di procedere dell’amministrazione.

Ne

consegue che il conteggio della somma di fr. 70.-- al mese, pari a fr. 840.--

annui, a titolo di altre spese professionali non presta il fianco a critiche.

2.21

L’art. 9 cpv.

5.

del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti

l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda

d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, come

visto al consid. 2.15., sancisce che per le persone residenti in alloggi

individuali sono pure prese a carico le fatture dell’elettricità,

dell’assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle

spese accessorie.

La

ricorrente, il 29 maggio 2012, ha pagato una fattura dell’elettricità di fr.

85.

-- e una rata del conguaglio spese di fr. 53.25 (cfr. consid. 2.17.; doc.

15A inc. 42.2012.15).

L’amministrazione,

però, neppure nel calcolo concernente il mese di giugno 2012 (cfr. consid.

2.15

) ha computato i costi attinenti all’elettricità e al conguaglio annuale

relativo alle spese accessorie.

Siccome con

decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 l’USSI ha concesso all’insorgente una

prestazione assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012 (cfr. consid.

1.1

; allegato 10 inc. 42.2012.16), l’eventuale computo delle spese

dell’elettricità e della rata del conguaglio delle spese accessorie sarebbe atto,

in concreto, a incrementare l’importo della prestazione assistenziale spettante

alla stessa per tale mese.

Di

conseguenza l’USSI, in linea di principio (cfr. consid. 2.22.) - e ciò vale

anche per eventuali casi analoghi futuri riguardanti altri richiedenti l’asilo

-, dovrebbe, dapprima, appurare se nel caso della ricorrente siano adempiute le

condizioni di cui all’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni

assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e

le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il

territorio svizzero, e meglio se effettivamente l’insorgente risiedeva in un

alloggio individuale ai sensi di tale disposto.

In caso

affermativo, l’amministrazione dovrebbe verificare, con la collaborazione della

ricorrente (al riguardo il TCA ricorda che il principio inquisitorio, che regge

la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale, non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare - cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c. Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove - cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00

del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b), gli importi precisi

mensili dovuti dalla stessa a titolo di spese di elettricità e di conguaglio delle

spese accessorie.

Non è, in

effetti, dato di sapere se la fattura dell’elettricità di

fr. 85.--

e la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 corrisposte

il 29

maggio 2012 corrispondano ai costi di uno o più mesi (cfr. consid. 2.17.; doc.

15A inc. 42.2012.15).

Infine l’USSI sarebbe

tenuto, se del caso, a eseguire un nuovo calcolo per il mese di giugno2012,

tenendo conto, per quanto concerne le altre voci del conteggio, di quanto

stabilito ai consid. 2.17.-2.20.

2.22

Nel caso di specie, come

comunicato dall’amministrazione con scritto del 15 maggio 2013 (cfr. doc. XII)

e appurato dal TCA stesso il 3 giugno 2013 in occasione dell’invio a RI 1 di tale lettera dell’USSI che è stata rispedita al mittente (cfr. doc. XIII), la

ricorrente è scomparsa dal Centro __________ (cfr. consid. 1.5.) dal 9 aprile

2013.

e da quel giorno non si sono più avute sue notizie.

Essendosi

resa irreperibile, l’insorgente non è quindi nelle condizioni di contribuire in

alcun modo - in chiara violazione dell’obbligo di collaborare delle parti

appena menzionato (cfr. consid. 2.21.) - all’accertamento volto ad appurare se

nel suo caso possano o meno essere computati, per il mese di giugno 2012, i

costi dell’elettricità e del conguaglio delle spese accessorie ai sensi

dell’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per

i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui

domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero.

Ne discende

che nella presente evenienza nel calcolo della prestazione assistenziale del

mese di giugno 2012 non va conteggiato alcunché a titolo di spese

dell’elettricità e del conguaglio dei costi accessori alla locazione.

La

prestazione assistenziale di fr. 53.-- riconosciuta alla ricorrente dall’USSI

per il mese di giugno 2012 deve, perciò, essere confermata.

2.23

La ricorrente

ha chiesto il gratuito patrocino e di essere esentata dal pagamento delle spese

giudiziarie (cfr. doc. I pag. 4).

In primo

luogo, va evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza

sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

In

secondo luogo, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa

d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del

15.

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio

2011.

pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non

dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2

citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non

essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, in

casu, va negato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

procedure ricorsuali 42.2012.15 e 42.2012.16 sono congiunte.

2.I ricorsi, in quanto ricevibili, sono respinti.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

4. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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