42.2012.15
A rich.asilo negata prest.assist.5/12 e di fr.53 6/12. Computato salario + spese prof.secondo Reg.prest.assist.per i rich.asilo,le persone provv. ammesse... Per ev.spese di elettr.+conguaglio spese lo
10 giugno 2013Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2012.15
Data decisione, Autorità:
10.06.2013, TCA
Titolo:
A rich.asilo negata prest.assist.5/12 e di fr.53 6/12. Computato salario + spese prof.secondo Reg.prest.assist.per i rich.asilo,le persone provv. ammesse... Per ev.spese di elettr.+conguaglio spese locaz.andrebbero esperiti accert.con collab.ric. Ric.però scomparsa da 4/13, perciò nulla da computare
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art. 12 COST
art. 13 COST TI
art. 2 agg. 3 LAG
art. 6 LAS
art. 81 agg. 82 LASI
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. c LPGA
art. 16 LPTCA
art. 28 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.15 + 16
rs/DC
Lugano
10 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 16 novembre 2012
di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 18 e del 19
ottobre 2012 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI) ha parzialmente accolto il reclamo
interposto da RI 1 contro la decisione del 12 settembre 2012 con cui le era
stata negata una prestazione assistenziale per il mese di giugno 2012 in quanto le sue entrate permettevano di far fronte alle necessità economiche di tale mese (cfr.
doc. 6 inc. 42.2012.16), riconoscendole la somma di fr. 53.-- a titolo di
prestazioni assistenziali per il mese di giugno 2012 (cfr. doc. 1A inc.
42.2012.16).
1.2. Inoltre con
decisione su reclamo del 19 ottobre 2012 l’USSI ha confermato un’ulteriore
decisione del 12 settembre 2012 con cui aveva negato RI 1 una prestazione
assistenziale per il mese di maggio 2012 poiché le sue entrate erano tali da
sopperire alle spese di quel mese (cfr. doc. 3A; 12 inc. 42.2012.15).
1.3. Con
tempestivi ricorsi del 16 novembre 2012 formulati in un unico atto RI 1 ha
impugnato sia la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 che quella del 19
ottobre 2012, chiedendo una valutazione complessiva della sua situazione
finanziaria in relazione alle spese che deve sostenere e il conseguente
riconoscimento delle dovute prestazioni per i mesi di maggio e giugno 2012.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale la ricorrente ha segnatamente
addotto, innanzitutto, che non corrisponde al vero quanto affermato dall’USSI
nella decisione su reclamo del 19 ottobre 2012, ossia che dal 31 luglio 2010,
quando ha iniziato a lavorare per __________, era finanziariamente indipendente.
La stessa
al riguardo ha precisato che, in effetti, il salario presso __________ era
variabile.
L’insorgente
ha poi contestato il mancato computo, nel calcolo dell’assistenza sociale, dei
premi della cassa malati, in quanto non avrebbe prodotto pezze giustificative
comprovanti l’avvenuto pagamento.
In
proposito la medesima ha asserito, da un lato, che l’USSI disponeva già
dell’ammontare dei premi che lei doveva pagare mensilmente, dall’altro, che se
l’amministrazione non le versava il denaro per pagare i premi, non poteva
essere in grado di pagarli.
La
ricorrente ha altresì indicato che, contrariamente a quanto fatto valere
dall’USSI, e meglio che la richiesta di prestazioni per il mese di maggio 2012
sarebbe stata inoltrata soltanto il 25 giugno 2010, in quella data ha semplicemente rinnovato e integrato la domanda già interposta il 29 maggio
2012.
La medesima
ha, infine, postulato l’aumento dell’importo computato nel conteggio di maggio 2012 a titolo di pigione, tempestivamente segnalato e peraltro considerato nella decisione su reclamo
del 18 ottobre 2012 relativa al mese di giugno 2012 (cfr. doc. I inc.
42.2012.15; doc. I inc. 42.2012.16).
L’insorgente
ha, inoltre, richiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e
di essere esentata dal pagamento delle spese di giustizia (cfr. doc. I pag. 4 inc.
42.2012.15; doc. I pag. 4 inc. 42.2012.16).
1.4. L’USSI, con
due distinte risposte del 4 dicembre 2012 di analogo tenore, ha postulato la
reiezione delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. V; IX inc. 42.2012.15; doc. III inc. 42.2012.16).
1.5. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’USSI in merito ai conteggi
relativi ai mesi di maggio e giugno 2012 (cfr. doc. XI inc. 42.2012.15).
L’amministrazione
ha risposto con scritto del 15 maggio 2013, segnalando pure che il 9 aprile
2013 la ricorrente è scomparsa dal __________ (cfr. doc. XII inc. 42.2012.15)
dove risiedeva dal 7 gennaio 2013 a seguito della sua domanda di aiuto
d’urgenza del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. VIII inc. 42.2012.15)
1.6. Il doc. XII inc.
42.2012.15 è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XIII inc.
42.2012.15).
in
diritto
In
ordine
2.1. L’art. 10
cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i
richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6
della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino, stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.
Nel caso
di specie a RI 1, richiedente l’asilo, con decisioni su reclamo del 18,
rispettivamente 19 ottobre 2012 è stata negata una prestazione assistenziale
per il mese di maggio 2012 ed è stata concessa una prestazione di fr. 53.-- per
il mese di giugno 2012 sulla base del regolamento appena citato.
Il TCA è,
quindi, competente per trattare i presenti tempestivi ricorsi.
2.2. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.3. Secondo
l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto
sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti
alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l’Autorità può segnatamente ordinare la congiunzione delle istruttorie e
decidere i ricorsi con una sola decisione.
Nell'evenienza
concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro due decisioni su reclamo
simili nel loro contenuto che pongono gli stessi temi giuridici e che sono
state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione tra loro. Per
economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte e decise
con un'unica sentenza (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013,
consid. 1; STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59
consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.4. Va,
inoltre, segnalato che la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha
stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388;
DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81, p. 294)
Nella
presente fattispecie le decisioni su reclamo del 18 e 19 ottobre 2012 riguardano
esclusivamente l’assegnazione di una prestazione assistenziale di fr. 53.-- per
il mese di giugno 2012, rispettivamente il mancato riconoscimento di una
prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012.
Ogni
altra questione, in particolare concernente il pagamento dei premi della cassa
malati per i mesi di settembre e ottobre 2012, di una fattura medica di fr.
21.95, della pigione di novembre 2012, delle rate del conguaglio spese da
luglio 2012, nonché della fattura dell’elettricità per il periodo luglio –
settembre 2012 (cfr. doc. I pag. 3), esula dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quelle che attengono alla correttezza o meno dell’importo di fr. 53.-- quale
prestazione assistenziale per giugno 2012, come pure del diniego di una
prestazione per maggio 2012.
Nel
merito
2.5. L’art. 12
Cost. fed. garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza,
prevedendo che:
"
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere
a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un’esistenza dignitosa."
Per
costante giurisprudenza, secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto
d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al
rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può
prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di
procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza.
Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno,
presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la
Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,
lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne
la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid.
7.4.; DTF 131 I 166 consid.
4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid.
4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
In
effetti l’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente
quanto indispensabile alla sopravvivenza (sostentamento, alloggio,
abbigliamento, cure medico-sanitarie di base; cfr. STF 8C_3/2007 del’8 giugno
2007; STF 8C_799/2011 del 10 giugno 2012 consid. 4.2.).
In merito
alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione
dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale 2A.692/2004 del
9 febbraio 2005.
Anche
l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale
- a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai
mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità
umana e alle cure mediche essenziali.
In
proposito giova rilevare che la garanzia costituzionale del diritto al
minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle
leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito cfr. art. 3
legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).
Va
comunque precisato che, oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno
sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale
della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre
il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto
e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz.
2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo
sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la
sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002
relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).
2.6. Ai sensi
dell’art. 81 della Legge federale sull’asilo (LAsi) relativo al diritto
all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza:
"
Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente
legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le
necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a
soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta,
un soccorso d’emergenza.
Giusta
l’art. 82 LAsi:
" 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale
e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da
una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un
termine di partenza possono essere escluse dall’aiuto sociale.
2 Se l’esecuzione
dell’allontanamento è rinviata per la durata di una procedura straordinaria di
ricorso, i richiedenti l’asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccorso
d’emergenza.
3 Il sostegno ai richiedenti
l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura.
L’entità del sostegno può differire da quanto previsto per la popolazione indigena.
La prestazione e la durata del soccorso d’emergenza devono essere giustificate
nel singolo caso.
4 Il soccorso d’emergenza è
versato sotto forma di prestazioni in natura o di assegni quotidiani in
contanti nei luoghi designati dai Cantoni. Il versamento può essere limitato ai
giorni lavorativi.
5 Nel sostegno ai rifugiati e
alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora
occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne
faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.”
2.7. Da quanto sopra esposto, in
particolare dagli art. 81 e 82 LAsi risulta che i richiedenti l’asilo, ossia le
persone la cui procedura di domanda d’asilo è ancora pendente, hanno diritto
all’aiuto sociale in senso lato, mentre le persone colpite da una decisione
d’allontanamento passata in giudicato e a cui è stato imposto un termine di
partenza possono essere escluse dall’aiuto sociale. Le persone che sono state
oggetto di una decisione di non entrata in materia cresciuta in giudicato o di una
decisione di allontanamento esecutiva dopo il rifiuto della domanda di asilo
non hanno più diritto all’assistenza sociale ordinaria prevista all’art. 81
LAsi, ma solamente all’aiuto d’urgenza garantito dall’art. 12 Cost. (cfr. DTF
137 I 113 consid. 3.1.; DTF 135 I 119 consid. 5.3.; STF 8C_506/2012 del 13
agosto 2012 consid. 3).
In una sentenza 2P.318/2004
del 18 marzo 2005 pubblicata in DTF 131 I 166, il TF ha deciso
che i richiedenti l’asilo colpiti da una decisione di non entrata in materia
hanno diritto ad aiuti urgenti – cibo, vestiti, assistenza medica – ai sensi
dell’art. 12 Cost., anche se non collaborano al proprio rimpatrio, segnatamente
non rivelando la propria identità.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 consid. 5.4., pubblicata
in DTF 135 I 119; STCA 42.2012.12 del 26 novembre 2012.
2.8. L’art. 6 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:
" 1Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa
riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese
cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la
stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad
enti assistenziali pubblici o privati.”
L’art. 1
del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti
l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo
è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio
2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:
"
Il presente regolamento disciplina la
determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni
assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non titolari
di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è stata
rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione
negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio
svizzero.
2Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti
dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
Giusta
l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto
alla prestazione assistenziale:
"
1Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui
è stata inoltrata la richiesta.
2Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi
precedenti la richiesta.
3Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle
prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle
prestazioni precedentemente erogate.
4Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue
definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”
L’art. 9
del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia
che:
"
1Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in
denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e
dei costi della salute.
2Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i
seguenti importi:
a) persona
sola
CHF 500.–
b)
coniugi
CHF 750.–
c) supplemento per 1° figlio minorenne
CHF 317.–
d) supplemento per ogni figlio
minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
3Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.
4Le spese per l’alloggio sono concesse tenendo conto di quanto
rimborsato dalla Confederazione.
5Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a
carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e
del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.
6Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio
mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge
federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti
stabiliti dall’Ufficio.
7È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure
delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
8Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa
salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto
un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale,
l’importo viene ridotto proporzionalmente.
9La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di
sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore
commesso e del danno causato.”
2.9. Nella
presente fattispecie RI 1, di nazionalità __________, è entrata in Svizzera il
29 giugno 2008 e ha presentato domanda di asilo il 30 giugno 2008 (cfr. doc. 55
inc. 42.2012.15 +16).
Il 16
agosto 2012 l’Ufficio federale della migrazione ha comunicato alla ricorrente
che a seguito della, a quel momento, recente sentenza del Tribunale
amministrativo federale (del 2 agosto 2012; cfr. doc. V; IX inc. 42.2012.15;
doc. III inc. 42.2012.16) la sua decisione di rifiuto dell’asilo e di rinvio
dalla Svizzera era cresciuta in giudicato e conseguentemente non avrebbe più
potuto beneficiare dell’aiuto sociale come definito dalla legge sull’asilo.
L’Ufficio
federale della migrazione ha, inoltre, fissato un nuovo termine per partire
dalla Svizzera con scadenza al 3 settembre 2012 (cfr. doc. 57 inc. 42.2012.15
+16 = allegato 2 inc. 42.2012.15).
Ne
discende che fino all’agosto 2012 l’insorgente poteva, in linea di principio,
ossia nel caso in cui avesse presentato una lacuna di reddito, avere diritto
all’aiuto sociale in senso lato di cui agli art. 8 e 9 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero (cfr. consid. 2.7., 2.8.).
Come
visto nei fatti, l’USSI le ha, in effetti, riconosciuto una prestazione
assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012, mentre le ha negato il
diritto a una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012, poiché le
sue entrate permettevano di far fronte alle sue necessità economiche di quel
mese (cfr. consid. 1.1., 1.2.).
La
ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, censurando in
particolare il fatto che quest’ultima abbia indicato che la richiesta per il
mese di maggio 2012, essendo stata inoltrata il 25 giugno 2012, risulterebbe
tardiva, il mancato computo dei premi della cassa malati, nonché l’adeguamento
dell’importo della pigione per quanto attiene al calcolo del mese di maggio
2012 e chiedendo una valutazione complessiva (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Per
inciso giova rilevare che dopo la crescita in giudicato della decisione di
rifiuto dell’asilo e di rinvio dalla Svizzera la ricorrente aveva comunque
ancora la possibilità di postulare la concessione dell’aiuto d’urgenza (cfr.
consid. 2.7.), come in effetti ha fatto (cfr. doc. 65 inc. 42.2012.15 + 16).
2.10. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, in
riferimento alla censura ricorsuale secondo cui le tabelle di calcolo inerenti
alle decisioni del 12 settembre 2012 riportano la data dell’8 novembre 2010
(cfr. doc. I; allegato 12 inc. 42.2012.15; allegato 6 inc. 42.2012.16), rileva
che si tratta di un chiaro errore di trascrizione, peraltro di facile
identificazione, visto che la prima pagina dei provvedimenti stessi menziona
espressamente: “decisione del 12-09-2012” (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15; allegato 6 inc. 42.2012.16).
In
secondo luogo, il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 e 2 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero il diritto alla prestazione
assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta e non
vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la
richiesta.
In casu
dalle carte processuali emerge che la ricorrente ha compilato e sottoscritto
una richiesta di prestazioni assistenziali per il mese di giugno 2012 il 25
giugno 2012 e una richiesta per il mese di maggio 2012 sempre il 25 giugno 2012,
poi pervenute all’amministrazione il 27 giugno 2012 come si evince
dall’apposito timbro di entrata (cfr. allegato 5 inc. 42.2012.16; allegato 11
inc. 42.2012.15).
E’ vero
che l’insorgente ha prodotto in sede ricorsuale un’ulteriore domanda di prestazioni
assistenziali per il mese di maggio 2012 datata 29 maggio 2012 (cfr. doc. 15A
inc. 42.2012.15).
Tuttavia
tale formulario riporta un timbro di entrata presso l’amministrazione del 27
novembre 2012 (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).
La
questione di sapere quando esattamente è stata interposta per la prima volta la
richiesta relativa al mese di maggio 2012 e quindi se la medesima risulta o
meno tempestiva, in concreto può comunque restare irrisolta.
L’insorgente,
infatti, non ha in ogni caso diritto ad alcuna prestazione assistenziale per il
mese di maggio 2012, come verrà esposto dettagliatamente nei considerandi che
seguono.
2.11. Per quanto
concerne il calcolo della prestazione assistenziale relativa al mese di maggio
2012, il TCA rileva innanzitutto che a titolo di reddito l’USSI ha
computato un reddito da attività lavorativa dipendente di fr. 2'609.-- mensile,
pari a fr. 31'309.-- annui (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).
La somma
di fr. 2'609.-- corrisponde allo stipendio lordo percepito dalla ricorrente per
la sua attività svolta presso __________ nel mese di marzo 2012 (cfr. doc. 16A
inc. 42.2012.15).
Il
conteggio di salario relativo al mese di marzo 2012 è datato 20 aprile 2012
(cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15).
In
proposito giova segnalare che il TCA, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo
primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno,
soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la
prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada
computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non
violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione
federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato
unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un
mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato
utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese
in cui è stato versato.
Il TCA
ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare
dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata
relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
In
concreto dalla documentazione agli atti si evince, da una parte, che il 20
aprile 2012 è stato effettuato da parte di __________ il bonifico dello
stipendio di marzo 2012 sul conto corrente postale della ricorrente (cfr. doc.
16A inc. 42.2012.15). Dall’altra, che quest’ultima il 3 maggio 2012 ha provveduto a pagare la pigione di maggio 2012 di fr. 533.--, la rata del conguaglio spese di
fr. 53.25 e la fattura dell’elettricità di fr. 85.-- (cfr. doc. 16A inc.
42.2012.15).
In
applicazione del criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011;
STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo
2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF
125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che la somma di fr. 2'609.-- versata alla fine di aprile 2012 è stata utilizzata
dall’insorgente per fare fronte alle spese del mese successivo.
Di conseguenza quale
reddito da attività dipendente a ragione l’USSI, nel calcolo del mese di maggio
2012, ha considerato l’ammontare mensile di fr. 2'609.-- lordi.
2.12. Relativamente
alla spesa per l’alloggio, l’USSI ha tenuto conto di una pigione di fr. 478.--
mensili (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).
L’insorgente,
tuttavia, il 3 maggio 2012 ha versato all’ __________ per il mese di maggio
2012 l’importo di fr. 533.--, composto di fr. 463.-- quale pigione e di fr.
70.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. doc. 16A inc. 42.2012.15).
In
effetti il 24 novembre 2011 l’ __________ ha comunicato alla ricorrente
l’aumento del canone di locazione a fr. 463.-- per un monolocale (al quale
andavano ancora aggiunte le spese accessorie) con effetto dal 1° gennaio 2012
(cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16).
Ne
discende che a titolo di pigione non andava computato l’ammontare mensile di fr.
478.--, bensì di fr. 533.--, pari a fr. 6'396.-- annui, come del resto
evidenziato dall’USSI nella decisione su reclamo del 19 ottobre 2012 (cfr. doc.
3A inc. 42.2012.15).
Tale
aumento, ai fini della concessione di una prestazione assistenziale, si rivela
però ininfluente, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.16.).
2.13. La ricorrente
ha poi censurato il fatto che l’amministrazione non abbia computato alcunché a
titolo di premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; allegato 12 inc.
42.2012.15).
Al
riguardo va osservato che dalla fattura dei premi emessa il 9 giugno 2012 dalla
__________ emerge che i premi relativi al periodo gennaio – giugno 2012 erano
già stati pagati. Risultava scoperto soltanto l’importo di fr. 202.90 relativo
al premio di luglio 2012 (cfr. allegato 9 inc. 42.2012.16).
In
occasione dell’interrogatorio del 31 ottobre 2012 dinanzi alla Polizia
cantonale di __________ l’insorgente ha d’altronde affermato di aver sempre
pagato fino al mese di ottobre 2012 i premi della cassa malati __________ (cfr.
doc. 50 inc. 42.2012.15 +16).
In simili
condizioni, rettamente l’USSI non ha considerato alcun importo quale premio
dell’assicurazione malattia.
2.14. A titolo di
altre spese computabili nel conteggio del 12 settembre 2012 l’amministrazione
ha tenuto conto della somma mensile di fr. 380.--, costituita da fr. 230.--
quali contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e da fr. 150.-- corrispondenti ad altre
spese professionali, pari a fr. 4'565.-- annui (cfr. allegato 12 inc.
42.2012.15).
L’importo
dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 230.-- al mese sulla base del
conteggio di salario del mese di marzo 2012 (cfr. doc. A16 inc. 42.2012.15) si
rivela corretto.
Annualmente
essi corrispondono a fr. 2'765.-- (cfr. doc. A16 inc. 42.2012.15).
A
proposito delle spese professionali va osservato che l’art. 9 cpv. 8 del
Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,
le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata
rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero prevede che nel caso in
cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a
tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF
200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto
proporzionalmente (cfr. consid. 2.8.).
Al
riguardo il TCA, pendente causa, ha posto all’USSI i seguenti quesiti:
"
1. a quali “altre spese
professionali” si riferiscono specificatamente gli importi di fr. 150.-- per il
mese di maggio 2012, rispettivamente di fr. 70.-- per il mese di giugno 2012;
2. se è oppure no stato tenuto conto, se del caso
in misura ridotta proporzionalmente al grado di occupazione (variabile di mese
in mese), della somma di fr. 200.-- contemplata dall’art. 9 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero quale deduzione dal reddito
computabile nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa a
tempo pieno (motivare debitamente la risposta);
3. se è o meno stata considerata la spesa
relativa all’abbonamento Arcobaleno di cui al doc. 16 A allegato al ricorso (motivare debitamente la risposta) ed eventualmente in che misura.” (Doc. XI
inc. 42.2012.15)
Il 15
maggio 2013 il Capo Ufficio __________ ha risposto:
"
1) Le altre “spese professionali” corrispondono
alla franchigia prevista dall’art. 9 del regolamento concernente le prestazioni
assistenziali per i richiedenti l’asilo […], ridotta proporzionalmente rispetto
al grado di occupazione della ricorrente.
Infatti i CHF 150.--
considerati per il mese di maggio 2012, riguardano il grado di occupazione che
figura sul conteggio del salario del mese di marzo 2012, ossia 114h di
attività, mentre i CHF 70.-- considerati per il mese di giugno 2012, riguardano
il grado di occupazione che figura sul conteggio del salario di aprile 2012,
ossia 52h di attività.
2) La franchigia è legata
alle spese che una persona deve sostenere per poter esercitare la sua attività
professionale. Ne consegue che l’abbonamento arcobaleno è stato considerato nel
calcolo degli importi di cui sopra.
(…)” (Doc. XII)
Questa
Corte non ha validi motivi per distanziarsi dalla risposta fornita
dall’amministrazione, ritenuto che l’USSI ha indicato di avere computato la
somma di fr. 150.--, operando conformemente all’art. 9 cpv. 8 del Regolamento,
più precisamente tenendo conto in misura proporzionata al grado di
occupazione della ricorrente nel mese di marzo 2012, il cui guadagno è
stato considerato quale reddito computabile per il mese di maggio 2012 (cfr. consid.
2.11.; doc. A15 inc. 42.2012.15), dell’importo forfettario di fr. 200.--
relativo alle spese professionali già comprensivo delle spese di viaggio,
Pertanto
non presta il fianco a critiche il computo di fr. 150.-- al mese, pari a fr.
1'800.-- annui, a titolo di altre spese professionali.
2.15. L’art. 9 cpv.
5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti
l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda
d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero enuncia,
altresì, che per le persone residenti in alloggi individuali sono pure prese a
carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e
del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.
La
ricorrente, che risulta vivere in un monolocale (cfr. allegato 10 inc.
42.2012.16; doc. 16A inc. 42.2012.15), il 3 maggio 2012, ha pagato una fattura dell’elettricità di fr. 85.-- e una rata del conguaglio spese di fr. 53.25
(cfr. consid. 2.11.; doc. 16A inc. 42.2012.15).
Dal calcolo
afferente al mese di maggio 2012 non risulta, però, che l’USSI abbia computato
un determinato importo a titolo di spese per l’elettricità e/o di conguaglio
spese accessorie (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).
In
concreto, tale questione non va approfondita oltre, poiché in ogni caso, per
quanto attiene al mese di maggio 2012, anche volendo conteggiare la somma di
fr. 53.25 quale rata mensile del conguaglio spese e per i costi di elettricità
l’ammontare di fr. 85, per complessivi fr. 138.25 mensili, pari a fr. 1'659
annui, l’insorgente non avrebbe comunque diritto a una prestazione
assistenziale (cfr. consid. 2.16.).
2.16. Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, per quanto concerne il mese di maggio 2012,
Fatti
i redditi computabili sono costituiti dal reddito da attività dipendente di fr.
2'609.-- mensili, corrispondenti a fr. 31'309.-- (cfr. consid. 2.11.).
La
sostanza computabile risulta nulla (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).
Le spese
computabili sono, invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 533.--
mensili, pari a fr. 6'396.-- annui (cfr. consid. 2.12.), delle altre spese di
complessivi fr. 380.-- al mese, rispettivamente fr. 4'565.-- annui (cfr.
consid. 2.14.) e dei costi per l’elettricità come pure per il conguaglio delle spese
accessorie che in casu ammontano al massimo a fr. 138.25 mensili, pari a fr.
1'659.-- annui (cfr. consid. 2.15.).
Le spese
computabili, globalmente, corrispondono a fr. 12’620.-- all’anno.
Di
conseguenza l’insorgente presenta un reddito disponibile residuale di fr. 18'689.--
(fr. 31'309.-- - fr. 12’620.--), ossia
fr.
1'557.-- al mese.
L’importo
per il sostentamento (comprendente lo spillatico) ammonta per una persona sola
a fr. 500.-- mensili (cfr. art. 9 cpv. 2 Regolamento concernente le prestazioni
assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e
le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il
territorio svizzero; consid. 2.8.).
La
ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito di fr. 1'057.-- mensili
(fr. 1'557.-- - fr. 500.--).
La
medesima non ha, perciò, diritto ad alcuna prestazione assistenziale per il
mese di maggio 2012.
2.17. Per quanto
attiene al mese di giugno 2012, va evidenziato che a titolo di reddito
l’amministrazione ha computato un reddito da attività lavorativa dipendente di
fr. 1’192.-- mensili, pari a fr. 14’298.-- annui (cfr. allegato 12 inc.
42.2012.16).
La somma
di fr. 1’192.-- corrisponde allo stipendio lordo percepito dalla ricorrente per
la sua attività svolta presso __________ nel mese di aprile 2012 (cfr. doc. 15A
inc. 42.2012.15).
Il
conteggio di salario relativo al mese di aprile 2012 è datato 18 maggio 2012 e
in quella data è stato effettuato da parte di __________ il bonifico dello
stipendio di aprile 2012 sul conto corrente postale dell’insorgente (cfr. doc.
15A inc. 42.2012.15).
Inoltre
la ricorrente, il 29 maggio 2012, ha provveduto a pagare la pigione di giugno
2012 di fr. 533.--, la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 e la fattura
dell’elettricità di fr. 85.-- (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).
In simili
condizioni, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 2.11. e in
applicazione del criterio della probabilità preponderante (cfr. consid.
2.11.), occorre concludere che la somma di fr. 1’192.--
versatale il 18 maggio 2012 è stata utilizzata dall’insorgente per fare
fronte alle spese del mese successivo.
Pertanto quale reddito da
attività dipendente a ragione l’USSI, nel calcolo del mese di giugno 2012, ha considerato l’ammontare mensile di fr. 1’192.--.
2.18. Relativamente
alla spesa per l’alloggio, l’USSI, nella tabella di calcolo annessa alla
decisione del 12 settembre 2012, ha tenuto conto di una pigione di fr. 478.--
mensili (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16).
L’amministrazione,
con la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012, ha poi aumentato tale importo a fr. 533.-- (cfr. doc. 1A inc. 42.2012.16).
Tale
incremento si rivela corretto, ritenuto, da un lato, che, come visto al consid.
2.12., il 24 novembre 2011 l’ __________ ha comunicato alla ricorrente
l’aumento del solo canone di locazione a fr. 463.-- per un monolocale (al quale
andavano ancora aggiunte le spese accessorie) con effetto dal 1° gennaio 2012
(cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16). Dall’altro, che l’insorgente, il 29 maggio 2012, ha versato all’ __________ per il mese di giugno 2012 l’importo di fr. 533.--, composto di fr.
463.-- quale pigione e di fr. 70.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc.
doc. 15A inc. 42.2012.15).
2.19. Per quanto
attiene al mancato computo del premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I;
allegato 6 inc. 42.2012.16) vale quanto stabilito al consid. 2.13. per il mese
di maggio 2012, ovvero che a giusta ragione l’USSI non ha considerato alcun
importo quale premio della cassa malati.
In
effetti i premi relativi al periodo gennaio – giugno 2012 erano già stati
pagati, mentre risultava scoperto unicamente l’importo di fr. 202.90 relativo
al premio di luglio 2012 (cfr. allegato 9 inc. 42.2012.16), come d’altronde
confermato dalla ricorrente il 31 ottobre 2012 dinanzi alla Polizia cantonale
di __________ (cfr. doc. 50 inc. 42.2012.15 +16).
2.20. A titolo di
altre spese computabili nel conteggio del 12 settembre 2012 l’amministrazione
ha tenuto conto della somma mensile di fr. 212.--, costituita da fr. 105.--
quali contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP, da fr. 37.-- quale contributo alla
previdenza professionale e da fr. 70.-- corrispondenti ad altre spese professionali,
pari a fr. 2’541.-- annui (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16).
Gli importi
dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 105.-- e della previdenza
professionale di fr. 37.--, sulla base del conteggio di salario del mese di aprile
2012 (cfr. doc. A15 inc. 42.2012.15), si rivelano corretti.
Annualmente
essi corrispondono a fr. 1’263.--, rispettivamente fr. 438.-- (cfr. doc. A15
inc. 42.2012.15).
Relativamente
alle spese professionali, va osservato che dall’accertamento esperito pendente
causa da questa Corte presso l’USSI è emerso che l’amministrazione ha computato
l’importo di fr. 70.--, operando conformemente all’art. 9 cpv. 8 del
Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,
le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata
rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, e meglio tenendo conto in
misura proporzionata al grado di occupazione della ricorrente nel mese di
aprile 2012, il cui guadagno è stato considerato quale reddito computabile per
il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A 42.2012.15), dell’importo
Considerandi
forfettario di fr. 200.-- mensili relativo alle spese professionali già
comprensivo delle spese di viaggio (cfr. doc. XII inc. 42.2012.15; consid.
2.14
).
Da questo
profilo il TCA, nemmeno per il mese di giugno 2012, ha validi motivi per scostarsi dal modo di procedere dell’amministrazione.
Ne
consegue che il conteggio della somma di fr. 70.-- al mese, pari a fr. 840.--
annui, a titolo di altre spese professionali non presta il fianco a critiche.
2.21
L’art. 9 cpv.
5.
del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti
l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda
d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, come
visto al consid. 2.15., sancisce che per le persone residenti in alloggi
individuali sono pure prese a carico le fatture dell’elettricità,
dell’assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle
spese accessorie.
La
ricorrente, il 29 maggio 2012, ha pagato una fattura dell’elettricità di fr.
85.
-- e una rata del conguaglio spese di fr. 53.25 (cfr. consid. 2.17.; doc.
15A inc. 42.2012.15).
L’amministrazione,
però, neppure nel calcolo concernente il mese di giugno 2012 (cfr. consid.
2.15
) ha computato i costi attinenti all’elettricità e al conguaglio annuale
relativo alle spese accessorie.
Siccome con
decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 l’USSI ha concesso all’insorgente una
prestazione assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012 (cfr. consid.
1.1
; allegato 10 inc. 42.2012.16), l’eventuale computo delle spese
dell’elettricità e della rata del conguaglio delle spese accessorie sarebbe atto,
in concreto, a incrementare l’importo della prestazione assistenziale spettante
alla stessa per tale mese.
Di
conseguenza l’USSI, in linea di principio (cfr. consid. 2.22.) - e ciò vale
anche per eventuali casi analoghi futuri riguardanti altri richiedenti l’asilo
-, dovrebbe, dapprima, appurare se nel caso della ricorrente siano adempiute le
condizioni di cui all’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni
assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e
le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il
territorio svizzero, e meglio se effettivamente l’insorgente risiedeva in un
alloggio individuale ai sensi di tale disposto.
In caso
affermativo, l’amministrazione dovrebbe verificare, con la collaborazione della
ricorrente (al riguardo il TCA ricorda che il principio inquisitorio, che regge
la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale, non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare - cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.
12.
pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF
117.
V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c. Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove - cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b), gli importi precisi
mensili dovuti dalla stessa a titolo di spese di elettricità e di conguaglio delle
spese accessorie.
Non è, in
effetti, dato di sapere se la fattura dell’elettricità di
fr. 85.--
e la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 corrisposte
il 29
maggio 2012 corrispondano ai costi di uno o più mesi (cfr. consid. 2.17.; doc.
15A inc. 42.2012.15).
Infine l’USSI sarebbe
tenuto, se del caso, a eseguire un nuovo calcolo per il mese di giugno2012,
tenendo conto, per quanto concerne le altre voci del conteggio, di quanto
stabilito ai consid. 2.17.-2.20.
2.22
Nel caso di specie, come
comunicato dall’amministrazione con scritto del 15 maggio 2013 (cfr. doc. XII)
e appurato dal TCA stesso il 3 giugno 2013 in occasione dell’invio a RI 1 di tale lettera dell’USSI che è stata rispedita al mittente (cfr. doc. XIII), la
ricorrente è scomparsa dal Centro __________ (cfr. consid. 1.5.) dal 9 aprile
2013.
e da quel giorno non si sono più avute sue notizie.
Essendosi
resa irreperibile, l’insorgente non è quindi nelle condizioni di contribuire in
alcun modo - in chiara violazione dell’obbligo di collaborare delle parti
appena menzionato (cfr. consid. 2.21.) - all’accertamento volto ad appurare se
nel suo caso possano o meno essere computati, per il mese di giugno 2012, i
costi dell’elettricità e del conguaglio delle spese accessorie ai sensi
dell’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per
i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero.
Ne discende
che nella presente evenienza nel calcolo della prestazione assistenziale del
mese di giugno 2012 non va conteggiato alcunché a titolo di spese
dell’elettricità e del conguaglio dei costi accessori alla locazione.
La
prestazione assistenziale di fr. 53.-- riconosciuta alla ricorrente dall’USSI
per il mese di giugno 2012 deve, perciò, essere confermata.
2.23
La ricorrente
ha chiesto il gratuito patrocino e di essere esentata dal pagamento delle spese
giudiziarie (cfr. doc. I pag. 4).
In primo
luogo, va evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza
sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
In
secondo luogo, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa
d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del
15.
marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio
2011.
pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non
dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di
patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.
STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2
citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto
riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di
utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =
SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non
essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, in
casu, va negato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le
procedure ricorsuali 42.2012.15 e 42.2012.16 sono congiunte.
2.I ricorsi, in quanto ricevibili, sono respinti.
3. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
4. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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