42.2012.17
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14 marzo 2013Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
42.2012.17
Data decisione, Autorità:
14.03.2013, TCA
Titolo:
D a prest. assist. da 4/12 poiché domanda è del 3/12 (da 1/13 inizio dt dal mese della rich.e non + dal mese success.).Ricorr.,che aveva già percepito AS,terminato POT il 2.2.12 ma non sollecitato immed.AS.,benché l'USSI abbia costant.informato sulla necessità di chiedere rinnovo allegando documenti
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 18 LAPS
art. 23 cpv. 1 LAPS
art. 59 cpv. 1 LAS
art. 61v cpv. 1 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.17
dc/sc
Lugano
14 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 ottobre
2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 22 ottobre 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato la decisione del 6 aprile 2012 (cfr. Doc. 4)
con la quale ha stabilito che RI 1 ha diritto a prestazioni assistenziali
soltanto dal 1° aprile 2012 in quanto la nuova domanda è stata fatta nel corso
del mese di marzo 2012 (cfr. doc. A)
1.2. Contro la
decisione su reclamo l'interessato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede il versamento delle prestazioni assistenziali dal 1° marzo
2012 e rileva in particolare:
"
Ho fatto una domanda assistenziale 13 marzo 2012
ma è stata respinta.
Mi rivolgo a Voi per chiedere aiuto.
Le mie motivazioni d'estrema urgenza sono queste:
Nessuno mi ha informato che nonostante lavorassi
in un programma occupazionale dovevo presentarmi mensilmente allo sportello
Laps.
Mi sono presentato 13 marzo 2012 con il conteggio
dell'__________ per fare questo rinnovo assistenziale, non mi è stato mai
avvisato che il rinnovo assistenziale deve essere ogni mese nonostante
entrassi a lavorare, nè verbale, nè per scritto.
Nonostante la mia difficoltà e all'oscuro di
questa informazione mi trovo con un mese d'affitto in arretro e altri debiti
che sono accumulati per questa procedura." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell'8 settembre 2011 l'USSI propone di respingere il ricorso,
ribadendo che la domanda di rinnovo è stata inoltrata nel mese di marzo 2012
(Doc. II).
1.4. Il 20
dicembre 2012 il ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…) le chiedo cortesemente quale è la prassi
corretta da adottare poiché stavo frequentando un programma occupazionale.
Purtroppo reputando che fosse la prassi corretta
mi sono presentato all'inizio del mese di marzo con il conteggio febbraio __________
perchè avevo terminato il mio programma occupazionale al 02.20.2012. Malgrado
ciò mi sono state negate le prestazioni assistenziali per il mese di febbraio,
infatti l'__________, come risulta dal conteggio in allegato, mi ha versato
solo l'importo di CHF 732.35, così impedendomi di far fronte al pagamento del
canone di affitto del mese di febbraio e che non riesco più a saldare.
Le chiedo eventualmente un incontro in merito per
poterle spiegare la situazione che è venuta a crearsi." (Doc. VII)
Al riguardo
l’amministrazione ha rilevato:
"
Con riferimento alla causa citata e al vostro
scritto 20.12.2012, relativamente alla lettera 20.12.2012 del ricorrente al
Tribunale con i relativi allegati (doc. VII, B 1-6 inc. TCA), si osserva che
tale documentazione non giustifica una diversa valutazione da parte dell'USSI e
si confermano i fatti e le motivazioni della decisione impugnata.
Si osserva che come ai doc. 274 e 286 il signor RI
1 era informato circa la prassi riguardante la presentazione della richiesta di
rinnovo.
Il riconoscimento del diritto alla prestazione
ordinaria in aprile 2012 è corretto.
La decisione impugnata risulta corretta e si
chiede di conseguenza la reiezione del ricorso." (Doc. IX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’art. 61
cpv. 1 Las, nel tenore in vigore al momento determinante in cui è stata emessa
la decisione su reclamo, prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni
assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della
domanda.
Inoltre
l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali
inoltrata da una persona domiciliata nel Cantone deve essere presentata secondo
la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta
l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio
Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo
sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
L’art. 18
Laps, afferente all’informazione e consulenza, prevede che:
"
Il Consiglio di Stato provvede affinché il
cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso
alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. (cpv. 1)
Scopo
dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso
alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e
in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile
residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici
o privati operanti nel settore. (cpv. 2)
La consulenza in merito ai propri diritti ed
obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. (cpv. 3)”
E’ in
effetti stata costituita una rete di sportelli (cfr. art. 17 cpv. 1 Reg.Laps)
ai quali compete, tra l’altro, di informare il richiedente sulle prestazioni
sociali oggetto della legge (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).
In
proposito giova, però, specificare che giusta l’art. 11 cpv. 1 Reg.Laps, prima
di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali
di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h), il cittadino si rivolge
al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere
la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
Il rinvio
alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni
assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto
all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1
Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda,
dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la
Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo
cui:
"
Per il calcolo della decorrenza delle
prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è
stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro
delle domande si ritiene avviata:
1. il
giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo
fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il
Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello
allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal
richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"
Ciò si
evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica
della Laps, in cui è indicato che:
"
(…)
V’è da aggiungere che la
domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso
il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo
sportello Laps."
(cfr. Messaggio n. 5723,
p.to 2.5.6.)
Ai fini
della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto,
determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata
in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene
stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in
cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA
42.2011.8 del 24 agosto 2010; STCA 42.2010.21. del 14 aprile 2011; STCA
42.2008.1 del 6 marzo 2008).
In
quell'ultima sentenza il TCA ha sviluppato in particolare le seguenti
argomentazioni:
"
(…)
In proposito questa Corte rivela che è
auspicabile, per analogia al sistema vigente per l’assicurazione contro la
disoccupazione, il quale prevede, da una parte, che il diritto alle indennità
si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di
controllo cui si riferisce, dall’altra, che se necessario la cassa fissa all’assicurato
un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle
conseguenze dell’omissione (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI e 29 cpv. 3 OADI), che in
determinati casi e in via eccezionale (ad esempio quelli in cui la
presentazione di un atto implica l’emissione dello stesso da parte di terzi,
segnatamente di un istituto assicuratore) il Comune di domicilio accetti di
fissare a una persona l’appuntamento con lo sportello Laps anche senza tutti i
documenti necessari con l’assegnazione, però, di un termine scadente
anteriormente a tale appuntamento per completare gli atti, pena la decadenza
dell’incontro con lo sportello Laps.
La questione di sapere se in casu si doveva o
meno assegnare al ricorrente un termine per completare gli atti, tuttavia, non
si pone, considerato, come visto, che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi
la documentazione necessaria entro la fine di luglio 2007.
Di conseguenza, ritenuto, in primo luogo, che
l’art. 61 cpv. 1 Las contempla la decorrenza del diritto al pagamento delle
prestazioni assistenziali dal primo giorno del mese successivo il deposito
della domanda, in secondo luogo, che l’appuntamento presso lo Sportello Laps di
X è stato fissato il 20 agosto 2007 allorché il ricorrente e il suo curatore si
sono presentati con la debita documentazione all’Agenzia AVS di Y, rettamente
l’USSI ha concesso una prestazione assistenziale dal 1° settembre 2007.
(…)"
Da
notare che l’art. 61 cpv. 1 LAF è stato modificato dal Gran Consiglio il 27
novembre 2012.
La nuova
disposizione della norma, in vigore dal 1° gennaio 2013 , prevede così che il
diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno
del mese in cui è depositata la domanda (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 e
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6690 del 27 settembre 2012).
2.3. Nel caso di
specie risulta dagli atti dell’incarto che , dopo avere beneficiato di
prestazioni assistenziali, il ricorrente dal 3 ottobre 2011 al 2 febbraio 2012 ha frequentato un programma di occupazione temporanea (cfr. doc. B1).
Il 15
novembre 2011 l’interessato ha formulato una richiesta di rinnovo delle
prestazioni assistenziali (cf. doc.290), al fine di integrare le indennità
giornaliere di disoccupazione per il mese di ottobre 2011, che l’USSI ha respinto
con decisione formale del 18 novembre 2011 in quanto il reddito disponibile residuale supera il limite annuo (cfr. doc. 287).
Analoga
sorte ha avuto la richiesta di rinnovo formulata da RI 1 il 4 gennaio 2012
(cfr. doc. 278), che è stata respinta il 5 gennaio 2012 (cfr. doc.275).
Una nuova
richiesta di prestazioni assistenziali è stata inoltrata soltanto nel corso
del mese di marzo 2012 (cfr. doc. 273 e 274).
In simili
condizioni, alla luce dell’art. 61 LAS nel tenore a quel momento in vigore,
giustamente l’USSI ha attribuito all'interessato le prestazioni assistenziali a
partire dal 1° aprile 2012 (cfr. consid. 2.2).
A nulla
di diverso possono portare le argomentazioni del ricorrente.
Innanzitutto
perché, dopo avere terminato il programma d’occupazione temporanea già il 2
febbraio 2012, non ha immediatamente sollecitato il versamento di prestazioni
assistenziali malgrado dovesse sapere, visti i conteggi della Cassa di
disoccupazione in suo possesso, che sarebbe venuta a cadere, per quel mese,
buona parte del supplemento per il POT che aveva ricevuto nei periodi di controllo
precedenti (cfr. doc. B3-B6).
Inoltre
perché l’USSI l’ha costantemente informato (ad esempio il 25 marzo 2010, doc.
563 "L'eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere
inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo
dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio
d'accompagnamento di riferimento"; il 18 novembre 2011, doc.286 e il 5
gennaio 2012, doc.274) sulla necessità di chiedere il rinnovo allegando i
documenti necessari per l’esame della domanda.
Alla luce
di quanto appena esposto la decisione su reclamo del 22 ottobre 2012 deve
essere confermata.
2.4. Il
ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a un eventuale incontro per
poter spiegare la situazione (cfr. doc. VII).
Secondo
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel campo
di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni
delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del
2 novembre 2012 consid. 2.3.).
La giurisprudenza del
Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, ha stabilito che la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid.
3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In una
sentenza 8C_8/2012 del 17 aprile 2012 in materia di assistenza sociale il Tribunale federale ha stabilito che un Tribunale cantonale non aveva violato il
diritto di essere sentito decidendo senza sentire oralmente il ricorrente e
senza rivolgergli delle domande per iscritto.
Al
riguardo l'Alta Corte ha rilevato:
"
1.1 Invoquant une violation du droit d'être
entendu, le recourant se plaint du fait que la cour cantonale ne l'a pas
convoqué pour lui donner la parole et allègue qu'il n'a jamais reçu de courrier
lui « posant une question ». En agissant de la sorte, l'autorité précédente
l'aurait privé de la possibilité de donner sa version des faits.
1.2 Le recourant n'allègue pas que le droit
cantonal aurait une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le
grief de violation du droit d'être entendu doit être examiné exclusivement à
l'aune de cette dernière disposition (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16; arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). Le droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.
2.3 p. 282). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement (ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1
p. 428).
Par conséquent, le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu est mal fondé."
Nell'evenienza concreta il
ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento ma ha semplicemente chiesto un incontro.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del
24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06
del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.
3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa
R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
Considerandi
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Considerato
che la documentazione già presente all’incarto consente al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'audizione del ricorrente non
metterebbe in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza si rinuncia ad assumere ulteriori prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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