42.2012.19
"Ricorso"17.12.12 al TCA irricev.USSI non ha emesso dec.su reclamo c.ca AS 1.9.-31.10.12.Scritto 5.10.12 della curatrice all'operatrice socio-ammin.andava ritenuto un reclamo c/dec.form.10.9.12.Amm.do
4 marzo 2013Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2012.19
Data decisione, Autorità:
04.03.2013, TCA
Titolo:
"Ricorso"17.12.12 al TCA irricev.USSI non ha emesso dec.su reclamo c.ca AS 1.9.-31.10.12.Scritto 5.10.12 della curatrice all'operatrice socio-ammin.andava ritenuto un reclamo c/dec.form.10.9.12.Amm.doveva c.que interpellare curatrice.Trasmiss.atti a USSI x sentire curatr.ed ev.emanare dec.su reclamo
IRRICEVIBILITÀ
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RECLAMO
TRASMISSIONE ATTI
art. 33 LAPS
art. 65 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.19
DC/sc
Lugano
4 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul "ricorso" del 17
dicembre 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17
dicembre 2012 la curatrice RA 1 in rappresentanza della famiglia RI 1 ha inviato uno scritto chiedendo l'intervento del TCA ed ha in particolare rilevato:
"
(…)
Prima di elencare i fatti presento la
composizione della famiglia, premessa per comprendere la dinamica di cui sono
protagonisti, possibilmente come vittime del sistema di erogazione delle
prestazioni sociali.
Genitori che non hanno un reddito proprio e sei
figli.
Primogenito vive a __________, è autonomo seguito
da educatori.
Secondogenito è apprendista contadino a __________,
canton __________. Percepisce un salario di fr. 1'240.- e gli vengono
trattenuti fr. 990.- per il vitto e l'alloggio.
Terzogenito è apprendista cuoco presso l'__________
Percepisce Fr. 1'105.-. Gli trattengono fr. 741.- di vitto e alloggio.
Quarto, quinto e sesto figlio sono a casa con i
genitori.
Fatti
I fatti:
La famiglia percepisce un assegno integrativo di fr.
1'425.-
Assegno famiglia fr.
1'050.-
Per un totale di fr. 2'475.-.
Fino al 31.08.2012 percepivano dall'Ufficio del
Sostegno sociale e dell'inserimento fr. 1'915.- già considerate le trattenute
di fr. 200.- per il pagamento degli oneri sociali e una trattenuta per
l'acconto ricevuto per il pagamento del deposito di garanzia per l'appartamento
che occupano.
A partire dal primo di settembre la funzionaria
preposta ha ridotto l'ammontare del sussidio a fr. 178.- la motivazione:
"la borsa di studio coprirà la differenza per arrivare al minimo
vitale".
Abbiamo atteso la decisione dell'Ufficio delle
borse di studio e sussidi che è arrivata il 12.12.2012. NEGATIVA con la
motivazione che i ragazzi apprendisti seguono il loro apprendistato in scuole
non riconosciute al Cantone Ticino.
La funzionaria dell'Ufficio del Sostegno sociale
e dell'inserimento sostiene "non posso modificare la decisione e il contributo
alla famiglia continuerà ad essere di fr. 178.- perché la scelta di formazione
nella Svizzera interna, fatta da ragazzi e dalla famiglia, è considerata una
loro scelta, quindi continuerà a conteggiare le entrate dei ragazzi nel budget
famigliare e non terrà conto delle loro spese (per pagare vitto e alloggio e le
altre spese di studio).
La famiglia non paga più l'affitto di fr. 1'500.-
e la cassa malati di fr. 345.- da settembre 2012, e con questi soldi non potrà
più farlo neanche in futuro con conseguenze che non oso immaginare. Per contro
l'unica soluzione possibile è far rientrare i due figli a casa, rinunciando
alla loro formazione con grave pregiudizio per il loro futuro.
Fare un reclamo all'Ufficio del Sostegno sociale,
cosa che farò naturalmente, così come lo farò all'Ufficio delle Borse di Studio
e dei Sussidi (esiste la possibilità di recupero se potessero essere positivi),
porterà dei tempi molto lunghi. Tempi che questa famiglia non può attendere.
Per questo motivo le chiedo a nome e per conto
della famiglia e della sottoscritta come curatrice, che lei onorevole giudice
possa derimere in questa situazione." (Doc. I)
1.2. L'8 gennaio 2013 l'USSI ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…)
Osserviamo che contro la decisione dell'USSI 23.10.2012
non è stato inoltrato un reclamo. Un ricorso al Tribunale non è quindi
ricevibile.
Si osserva che per il mese di gennaio 2013 l'unità di riferimento del sig. RI 1 beneficia degli assegni familiari di ca. CHF 1'050.- e
degli assegni integrativi (AFI) di ca. 1'425.- e nel corso della corrente
settimana sarà erogata la prestazione assistenziale di ca. fr. 1'375.- relativa
a gennaio 2013.
L'USSI ha versato per settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2012 a favore dell'UR del signor RI 1 una prestazione
assistenziale mensile di fr. 1'389.-, versamento completato nel mese di
dicembre 2012 e ricevuto all'inizio del mese di gennaio 2013." (Doc. III)
1.3. Il 21
gennaio 2013 la curatrice si è così espressa:
"
(…)
Dopo l'improvvisa decurtazione dell'importo USSI
già per il mese di settembre (senza un preavviso), ho contattato subito la
funzionaria signora __________, che mi disse che questa era la prassi, vista la
richiesta di sussidio alla fine di agosto all'ufficio borse di studio.
Non avendo esperienza in merito, ho dovuto
credere a quanto mi veniva detto, per cui non ho fatto reclami.
Mi attivai comunque per saperne di più e
dall'associazione SCOS Svizzera ricevetti come risposta che questa prassi non
dovrebbe essere praticata (decurtare la prestazione USSI prima che sia stata
presa una decisione per il contributo della borsa di studio). Nel rinnovo di
ottobre ho espresso anche l'impossibilità della famiglia a pagare affitto e
cassa malati e la funzionaria mi ha assicurato che avevano sollecitato l'ufficio
borse di studio a procedere al più presto ad evadere la richiesta della
famiglia RI 1 (questa lettera non è in mio possesso).
In data 25.10.12 ho scritto una mail al signor __________,
capoufficio della signora __________, per renderlo attento alla situazione.
(allegati 1, 2, 3, 4). (…)" (Doc. V)
1.4. Il 29
gennaio 2013 il Presidente del TCA ha assegnato all'USSI un termine di 10
giorni per formulare osservazioni scritte, invitando l'amministrazione a
precisare:
"
per quale motivo lo scritto di RA 1 del 5
ottobre 2012 non è stato considerato un reclamo contro la decisione del 10
settembre 2012, rispettivamente per quale motivo le decisioni dell’Ufficio
delle borse di studio e dei sussidi dell’11 dicembre 2012 non sono state
considerate un valido motivo per riesaminare la decisione del 23 ottobre
2012." (Doc. VI)
L'USSI ha
così risposto l'8 febbraio 2013:
"
(…)
Osserviamo che contro la nostra decisione per il
mese di settembre 2012 non è stato inoltrato un reclamo.
La lettera 5 ottobre 2012 non è stata ritenuta un
reclamo in quanto, contrariamente a quanto indicato nei mezzi di diritto
esposti sulle decisioni USSI e a quanto viene fatto dagli utenti che inoltrano
reclamo, nel testo non ha indicato che si tratta di un reclamo e non ha
indicato e/o contestato una decisione USSI.
Un reclamo è stato invece inoltrato il 21 gennaio
2013 contro le decisioni USSI dell'8 gennaio 2013 e del 14 gennaio 2013.
Si osserva che l'Ufficio borse di studio, in
applicazione del Regolamento delle borse di studio (RL 5.1.3.1), in base
all'art. 14 riconosce il diritto ad una borsa di studio per una formazione di
grado secondario II svolta fuori Cantone solo in caso di "giustificate
circostanze". Nel caso specifico, come stabilito nella decisione 11
dicembre 2012 (doc. A7), non ha riconosciuto tali circostanze e non ha quindi
attribuito l'assegno di tirocinio.
L'USSI aveva per altro informato la curatrice che
le spese aggiuntive causate dalla formazione di grado secondario II svolta
fuori Cantone non sarebbero state considerate nel computo della prestazione
assistenziale. Ciò è motivato dal fatto che analoga formazione può essere
svolta in Ticino, con minori spese e con la borsa di studio che coprirebbe
Considerandi
costi. In tal senso la prestazione assistenziale dell'USSI copre già il fabbisogno,
garantendo la possibilità di svolgere la formazione di base del figlio __________
senza spese supplementari, non necessarie per la formazione stessa.
Alla luce di quanto esposto, non abbiamo ritenuto
vi fosse un valido motivo per riesaminare la decisione del 23 ottobre
2012.
" (Doc. VII)
Il 21
febbraio 2013 RA 1 ha rilevato:
"
(…)
L'USSI non mi ha mai informata che la formazione fuori Cantone non sarebbe stata riconosciuta,
benché io li abbia sempre aggiornati sulle ricerche professionali del figlio maggiore
__________. Anzi dopo che per un anno il ragazzo aveva cercato e fatto stage in
Ticino, circa un anno fa, ho informato l'ufficio che la ricerca si stava
allargando oltre Gottardo (__________). Neanche allora mi è stato detto che
avremmo dovuto cercare solo in Ticino!
(vedi allegato 1)
Vi faccio notare che il figlio __________ sarebbe
stato tolto dall'unità famigliare se non si attivava sufficientemente, quindi
nelle mie comunicazioni segnalavo le sue iniziative.
Anche qui ribadisco che le distanze che
frappongono __________ e la Svizzera tedesca sono equiparabili a distanze con
il sud del Ticino, visto che la professione del contadino richiede presenze e
orari che non permettono il rientro a casa, quindi i costi di vitto e alloggio
li avrebbe avuti anche in Ticino." (Doc. IX)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
L'art. 65
cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 stabilisce che
contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di
prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33
Laps.
L'art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"
1Contro le
decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di
reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data
di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È applicabile
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA)."
Il TCA può dunque
pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo
che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2011.14 del 13 ottobre
2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008 ;
STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA
42.2004.2
del 20 ottobre 2004).
2.3
Nella
presente fattispecie l'USSI non ha emesso nessuna decisione su reclamo relativa
alle prestazioni assistenziali riguardanti il periodo 1° settembre – 31 ottobre
2012.
(cfr. Doc. A3.2 e A3.3).
Lo
scritto del 17 dicembre 2012, qualora fosse da intendere come ricorso al TCA,
sarebbe dunque irricevibile.
2.4
Il TCA
constata tuttavia che in data 10 settembre 2012, l'operatrice socio-amministrativa __________ ha inviato a RA 1 il seguente scritto:
"
(…)
Le inviamo la decisione delle prestazioni
assistenziali per il periodo settembre – ottobre 2012.
La informiamo che, considerato che __________ ha
ripreso a svolgere l'apprendistato, lo stesso è stato nuovamente inserito
nell'unità di riferimento dei genitori.
I redditi di __________ e __________ vengono
computati nel calcolo delle prestazioni assistenziali, per coprire le loro
spese di vitto e alloggio sarà necessario una richiesta all'ufficio borse di
studio.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni."
(Doc. B1)
Il 5
ottobre 2012, e quindi ancora entro il termine di 30 giorni per inoltrare un
reclamo ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. STCA 42.2010.41 del 23 febbraio
2011) la curatrice ha inviato a __________ una lettera nella quale ha rilevato:
"
Ho parlato con __________ del problema creatosi
col decurtamento di ca. fr. 1'700.- della prestazioni a causa
dell'apprendistato dei due figli __________ e __________. Ora da settembre, la
famiglia non può pagare l'affitto e in attesa del rimborso dell'ufficio delle
borse di studio, che non avverrà prima di gennaio, può rischiare lo sfratto.
__________ si è rivolta a tale ufficio e questi
le hanno detto che spedendo al vostro ufficio la loro dichiarazione di aver
ricevuto la richiesta (ricevuta dalla famiglia a metà settembre), il vostro
ufficio dovrebbe anticipare l'importo necessario alla famiglia: in seguito
potrete richiedere il rimborso di tale cifra all'ufficio borse di studio
(prassi a quanto pare conosciuta!).
Allego quindi tali documenti, contemporaneamente
le esprimo la mia delusione di non essere stata informata di tale procedura.
Non è la prima volta che la comunicazione che
ricevo è lacunosa e come curatrice avevo gentilmente chiesto di essere
informata di tutte le procedure che potevano evitare inutile stress psicologico
a questa famiglia che ha già vissuto uno sfratto con tutte le sue
conseguenze." (Doc. B2)
Secondo
questo Tribunale, a torto l'amministrazione non ha considerato questo scritto
come un reclamo contro la decisione formale del 10 settembre 2012 (cfr. doc.
A3.3).
In
particolare il passaggio relativo all'anticipo dell'importo da parte dell'USSI
con successivo rimborso da parte dell'ufficio borse di studio e della sottolineatura
che si tratta di una prassi conosciuta, sembrerebbe propendere per la soluzione
contraria.
In ogni
caso l'amministrazione avrebbe dovuto almeno chiedere ad RA 1 se tale scritto
doveva essere considerato un reclamo oppure no (sul tema cfr. art. 10 cpv. 1 e
cpv. 5 OPGA; STCA 39.2009.3 dell'11 novembre 2009; STF 8C_315/2010 del 20
luglio 2010).
Si
giustifica quindi il rinvio degli atti all'amministrazione affinché interpelli RA
1.
su questo punto e quindi, qualora quest'ultima confermasse che si tratta di
un reclamo, emetta poi una decisione su reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
"ricorso" del 17 settembre 2012 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
affinché proceda conformemente al consid. 2.4.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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