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Decisione

42.2012.19

"Ricorso"17.12.12 al TCA irricev.USSI non ha emesso dec.su reclamo c.ca AS 1.9.-31.10.12.Scritto 5.10.12 della curatrice all'operatrice socio-ammin.andava ritenuto un reclamo c/dec.form.10.9.12.Amm.do

4 marzo 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti:

La famiglia percepisce un assegno integrativo di fr.

1'425.-

Assegno famiglia fr.

1'050.-

Per un totale di fr. 2'475.-.

Fino al 31.08.2012 percepivano dall'Ufficio del

Sostegno sociale e dell'inserimento fr. 1'915.- già considerate le trattenute

di fr. 200.- per il pagamento degli oneri sociali e una trattenuta per

l'acconto ricevuto per il pagamento del deposito di garanzia per l'appartamento

che occupano.

A partire dal primo di settembre la funzionaria

preposta ha ridotto l'ammontare del sussidio a fr. 178.- la motivazione:

"la borsa di studio coprirà la differenza per arrivare al minimo

vitale".

Abbiamo atteso la decisione dell'Ufficio delle

borse di studio e sussidi che è arrivata il 12.12.2012. NEGATIVA con la

motivazione che i ragazzi apprendisti seguono il loro apprendistato in scuole

non riconosciute al Cantone Ticino.

La funzionaria dell'Ufficio del Sostegno sociale

e dell'inserimento sostiene "non posso modificare la decisione e il contributo

alla famiglia continuerà ad essere di fr. 178.- perché la scelta di formazione

nella Svizzera interna, fatta da ragazzi e dalla famiglia, è considerata una

loro scelta, quindi continuerà a conteggiare le entrate dei ragazzi nel budget

famigliare e non terrà conto delle loro spese (per pagare vitto e alloggio e le

altre spese di studio).

La famiglia non paga più l'affitto di fr. 1'500.-

e la cassa malati di fr. 345.- da settembre 2012, e con questi soldi non potrà

più farlo neanche in futuro con conseguenze che non oso immaginare. Per contro

l'unica soluzione possibile è far rientrare i due figli a casa, rinunciando

alla loro formazione con grave pregiudizio per il loro futuro.

Fare un reclamo all'Ufficio del Sostegno sociale,

cosa che farò naturalmente, così come lo farò all'Ufficio delle Borse di Studio

e dei Sussidi (esiste la possibilità di recupero se potessero essere positivi),

porterà dei tempi molto lunghi. Tempi che questa famiglia non può attendere.

Per questo motivo le chiedo a nome e per conto

della famiglia e della sottoscritta come curatrice, che lei onorevole giudice

possa derimere in questa situazione." (Doc. I)

1.2. L'8 gennaio 2013 l'USSI ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(…)

Osserviamo che contro la decisione dell'USSI 23.10.2012

non è stato inoltrato un reclamo. Un ricorso al Tribunale non è quindi

ricevibile.

Si osserva che per il mese di gennaio 2013 l'unità di riferimento del sig. RI 1 beneficia degli assegni familiari di ca. CHF 1'050.- e

degli assegni integrativi (AFI) di ca. 1'425.- e nel corso della corrente

settimana sarà erogata la prestazione assistenziale di ca. fr. 1'375.- relativa

a gennaio 2013.

L'USSI ha versato per settembre, ottobre,

novembre e dicembre 2012 a favore dell'UR del signor RI 1 una prestazione

assistenziale mensile di fr. 1'389.-, versamento completato nel mese di

dicembre 2012 e ricevuto all'inizio del mese di gennaio 2013." (Doc. III)

1.3. Il 21

gennaio 2013 la curatrice si è così espressa:

"

(…)

Dopo l'improvvisa decurtazione dell'importo USSI

già per il mese di settembre (senza un preavviso), ho contattato subito la

funzionaria signora __________, che mi disse che questa era la prassi, vista la

richiesta di sussidio alla fine di agosto all'ufficio borse di studio.

Non avendo esperienza in merito, ho dovuto

credere a quanto mi veniva detto, per cui non ho fatto reclami.

Mi attivai comunque per saperne di più e

dall'associazione SCOS Svizzera ricevetti come risposta che questa prassi non

dovrebbe essere praticata (decurtare la prestazione USSI prima che sia stata

presa una decisione per il contributo della borsa di studio). Nel rinnovo di

ottobre ho espresso anche l'impossibilità della famiglia a pagare affitto e

cassa malati e la funzionaria mi ha assicurato che avevano sollecitato l'ufficio

borse di studio a procedere al più presto ad evadere la richiesta della

famiglia RI 1 (questa lettera non è in mio possesso).

In data 25.10.12 ho scritto una mail al signor __________,

capoufficio della signora __________, per renderlo attento alla situazione.

(allegati 1, 2, 3, 4). (…)" (Doc. V)

1.4. Il 29

gennaio 2013 il Presidente del TCA ha assegnato all'USSI un termine di 10

giorni per formulare osservazioni scritte, invitando l'amministrazione a

precisare:

"

per quale motivo lo scritto di RA 1 del 5

ottobre 2012 non è stato considerato un reclamo contro la decisione del 10

settembre 2012, rispettivamente per quale motivo le decisioni dell’Ufficio

delle borse di studio e dei sussidi dell’11 dicembre 2012 non sono state

considerate un valido motivo per riesaminare la decisione del 23 ottobre

2012." (Doc. VI)

L'USSI ha

così risposto l'8 febbraio 2013:

"

(…)

Osserviamo che contro la nostra decisione per il

mese di settembre 2012 non è stato inoltrato un reclamo.

La lettera 5 ottobre 2012 non è stata ritenuta un

reclamo in quanto, contrariamente a quanto indicato nei mezzi di diritto

esposti sulle decisioni USSI e a quanto viene fatto dagli utenti che inoltrano

reclamo, nel testo non ha indicato che si tratta di un reclamo e non ha

indicato e/o contestato una decisione USSI.

Un reclamo è stato invece inoltrato il 21 gennaio

2013 contro le decisioni USSI dell'8 gennaio 2013 e del 14 gennaio 2013.

Si osserva che l'Ufficio borse di studio, in

applicazione del Regolamento delle borse di studio (RL 5.1.3.1), in base

all'art. 14 riconosce il diritto ad una borsa di studio per una formazione di

grado secondario II svolta fuori Cantone solo in caso di "giustificate

circostanze". Nel caso specifico, come stabilito nella decisione 11

dicembre 2012 (doc. A7), non ha riconosciuto tali circostanze e non ha quindi

attribuito l'assegno di tirocinio.

L'USSI aveva per altro informato la curatrice che

le spese aggiuntive causate dalla formazione di grado secondario II svolta

fuori Cantone non sarebbero state considerate nel computo della prestazione

assistenziale. Ciò è motivato dal fatto che analoga formazione può essere

svolta in Ticino, con minori spese e con la borsa di studio che coprirebbe

Considerandi

costi. In tal senso la prestazione assistenziale dell'USSI copre già il fabbisogno,

garantendo la possibilità di svolgere la formazione di base del figlio __________

senza spese supplementari, non necessarie per la formazione stessa.

Alla luce di quanto esposto, non abbiamo ritenuto

vi fosse un valido motivo per riesaminare la decisione del 23 ottobre

2012.

" (Doc. VII)

Il 21

febbraio 2013 RA 1 ha rilevato:

"

(…)

L'USSI non mi ha mai informata che la formazione fuori Cantone non sarebbe stata riconosciuta,

benché io li abbia sempre aggiornati sulle ricerche professionali del figlio maggiore

__________. Anzi dopo che per un anno il ragazzo aveva cercato e fatto stage in

Ticino, circa un anno fa, ho informato l'ufficio che la ricerca si stava

allargando oltre Gottardo (__________). Neanche allora mi è stato detto che

avremmo dovuto cercare solo in Ticino!

(vedi allegato 1)

Vi faccio notare che il figlio __________ sarebbe

stato tolto dall'unità famigliare se non si attivava sufficientemente, quindi

nelle mie comunicazioni segnalavo le sue iniziative.

Anche qui ribadisco che le distanze che

frappongono __________ e la Svizzera tedesca sono equiparabili a distanze con

il sud del Ticino, visto che la professione del contadino richiede presenze e

orari che non permettono il rientro a casa, quindi i costi di vitto e alloggio

li avrebbe avuti anche in Ticino." (Doc. IX)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

L'art. 65

cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 stabilisce che

contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33

Laps.

L'art. 33

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le

decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di

reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data

di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

3È applicabile

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA)."

Il TCA può dunque

pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo

che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2011.14 del 13 ottobre

2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008 ;

STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA

42.2004.2

del 20 ottobre 2004).

2.3

Nella

presente fattispecie l'USSI non ha emesso nessuna decisione su reclamo relativa

alle prestazioni assistenziali riguardanti il periodo 1° settembre – 31 ottobre

2012.

(cfr. Doc. A3.2 e A3.3).

Lo

scritto del 17 dicembre 2012, qualora fosse da intendere come ricorso al TCA,

sarebbe dunque irricevibile.

2.4

Il TCA

constata tuttavia che in data 10 settembre 2012, l'operatrice socio-amministrativa __________ ha inviato a RA 1 il seguente scritto:

"

(…)

Le inviamo la decisione delle prestazioni

assistenziali per il periodo settembre – ottobre 2012.

La informiamo che, considerato che __________ ha

ripreso a svolgere l'apprendistato, lo stesso è stato nuovamente inserito

nell'unità di riferimento dei genitori.

I redditi di __________ e __________ vengono

computati nel calcolo delle prestazioni assistenziali, per coprire le loro

spese di vitto e alloggio sarà necessario una richiesta all'ufficio borse di

studio.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori

informazioni."

(Doc. B1)

Il 5

ottobre 2012, e quindi ancora entro il termine di 30 giorni per inoltrare un

reclamo ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. STCA 42.2010.41 del 23 febbraio

2011) la curatrice ha inviato a __________ una lettera nella quale ha rilevato:

"

Ho parlato con __________ del problema creatosi

col decurtamento di ca. fr. 1'700.- della prestazioni a causa

dell'apprendistato dei due figli __________ e __________. Ora da settembre, la

famiglia non può pagare l'affitto e in attesa del rimborso dell'ufficio delle

borse di studio, che non avverrà prima di gennaio, può rischiare lo sfratto.

__________ si è rivolta a tale ufficio e questi

le hanno detto che spedendo al vostro ufficio la loro dichiarazione di aver

ricevuto la richiesta (ricevuta dalla famiglia a metà settembre), il vostro

ufficio dovrebbe anticipare l'importo necessario alla famiglia: in seguito

potrete richiedere il rimborso di tale cifra all'ufficio borse di studio

(prassi a quanto pare conosciuta!).

Allego quindi tali documenti, contemporaneamente

le esprimo la mia delusione di non essere stata informata di tale procedura.

Non è la prima volta che la comunicazione che

ricevo è lacunosa e come curatrice avevo gentilmente chiesto di essere

informata di tutte le procedure che potevano evitare inutile stress psicologico

a questa famiglia che ha già vissuto uno sfratto con tutte le sue

conseguenze." (Doc. B2)

Secondo

questo Tribunale, a torto l'amministrazione non ha considerato questo scritto

come un reclamo contro la decisione formale del 10 settembre 2012 (cfr. doc.

A3.3).

In

particolare il passaggio relativo all'anticipo dell'importo da parte dell'USSI

con successivo rimborso da parte dell'ufficio borse di studio e della sottolineatura

che si tratta di una prassi conosciuta, sembrerebbe propendere per la soluzione

contraria.

In ogni

caso l'amministrazione avrebbe dovuto almeno chiedere ad RA 1 se tale scritto

doveva essere considerato un reclamo oppure no (sul tema cfr. art. 10 cpv. 1 e

cpv. 5 OPGA; STCA 39.2009.3 dell'11 novembre 2009; STF 8C_315/2010 del 20

luglio 2010).

Si

giustifica quindi il rinvio degli atti all'amministrazione affinché interpelli RA

1.

su questo punto e quindi, qualora quest'ultima confermasse che si tratta di

un reclamo, emetta poi una decisione su reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

"ricorso" del 17 settembre 2012 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

affinché proceda conformemente al consid. 2.4.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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