42.2012.2
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24 aprile 2013Italiano55 min
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Numero d'incarto:
42.2012.2
Data decisione, Autorità:
24.04.2013, TCA
Titolo:
Restit.di AS 4-11/2010,poiché nell'UR del ricorr.da 4/10 anche madre di sua figlia(nata 2/09 dopo lunga relazione)e quest'ultima.Non coabitaz.ma spesso madre(svolgeva faccende)e figlia da ricorr.(accert.polizia).Ritenuto che x stabilire conviv.non determ.coabit.,secondo veros.prep.in casu convivenza
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 2 LAPS
art. 4 cpv. 1 let. c LAPS
art. 26 LAPS
art. 21 LAS
art. 36 LAS
art. 2a REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.2
rs/DC/sc
Lugano
24 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 dicembre
2011 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
In relazione al caso: TERZ 1,
rappr.
da: RA 1
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 12
dicembre 2011 (cfr. doc. B), ha confermato il proprio provvedimento del 15
aprile 2011 (cfr. doc. 27) con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo
di fr. 18’460.05 che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni
assistenziali dal mese di aprile al mese di novembre 2010, in quanto dagli accertamenti effettuati dal Servizio esterno dell’Ufficio controllo abitanti
(UCA) di __________ e dalla Polizia comunale di __________ è emerso che dal
mese di aprile 2010 conviveva con TERZ 1.
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 12 dicembre 2011 RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento di tale
provvedimento.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, che
lui e la signora TERZ 1 si vedevano frequentemente per il bene della figlia,
anche perché a causa dei suoi problemi di salute non era in grado di accudire
la figlia da solo, motivo per cui la signora TERZ 1 doveva rimanere presente
durante le visite.
L’insorgente
ha, inoltre, precisato che in passato avevano fatto qualche tentativo di
ripresa della convivenza, tentativi però falliti, soprattutto a causa del suo
nervosismo, dei suoi dolori e delle difficoltà legate ai problemi di salute.
E’ stato
puntualizzato che succedeva speso che egli si innervosisse molto e che
conseguentemente la signora TERZ 1, per evitare alla figlia di assistere a dei
litigi, terminasse i tentativi di riconciliazione, ritornando nel suo
appartamento, risp. dalla madre.
Il
ricorrente ha indicato che, malgrado ciò, di fronte all’urgenza finanziaria (il
sostegno sociale era stato bloccato e la pratica per il rinnovo dell’assegno di
prima infanzia sulla base della nuova unità di riferimento non si sbloccava)
hanno deciso di ritornare a vivere insieme ad __________ dal dicembre 2010,
quando la signora TERZ 1 ha disdetto il contratto di locazione del suo
appartamento e il medesimo ha cercato un aiuto psicologico.
Egli ha
però contestato che convivessero nel periodo aprile - novembre 2010.
In primo
luogo, ritiene che il rapporto di controllo del Sevizio esterno UCA __________
del 23 dicembre 29010 sia del tutto insufficiente per determinare che abitasse,
già dall’aprile 2010, con la signora TERZ 1 e la figlia. Il rapporto, infatti,
non indicherebbe il numero preciso delle verifiche, né il periodo durante il
quale queste verifiche avrebbe avuto luogo, né gli orari delle verifiche.
Il
ricorrente ha osservato che la signora TERZ 1 lavora tutte le mattine e porta
la figlia dalla madre, per cui è più che possibile che il funzionario dell’UCA
sia passato qualche volta la mattina e un paio di volte al pomeriggio, magari
quando la signora era fuori a fare la spesa, e per questo motivo non l’abbia
trovata al domicilio.
Inoltre
non risulta chi sia la fonte delle “informazioni assunte” (la signora sarebbe
rarissimamente nell’appartamento, la lavanderia non verrebbe quasi mai usata),
così che risulta del tutto impossibile verificare se esse sono attendibili o
meno.
L’insorgente
ha poi censurato il fatto che da un consumo elettrico minimo da parte della
signora TERZ 1 si sia dedotto che la stessa abitava con lui. In proposito egli
ha rilevato innanzitutto che l’appartamento in questione è di un solo locale,
che la signora TERZ 1 alla mattina lavorava, mentre la figlia era da sua madre
ed entrambe non mangiavano a casa. Inoltre non è dato sapere che tipo di
elettrodomestici siano presenti nell’appartamento, né a quale periodo si
riferisce il consumo di 400/500 KW.
In
secondo luogo, la parte ricorrente, per quanto attiene allo scritto della
Polizia comunale di __________ ha fatto valere che le è stata consegnata una
lista concernente la presenza dell’automobile della signora TERZ 1 senza intestazione
e che la lista agli atti riporta un numero di targa errato (TI __________) che
è poi stato in seguito cancellato e corretto con il numero della signora TERZ 1
(__________).
Il numero
di targa __________ non esiste, esistono però __________ __________ e __________,
per cui non è chiaro la presenza di quale auto sia stata verificata dalla
Polizia.
L’insorgente
ha, del resto, ribadito di avere ammesso di aver tentato nel periodo in
questione di riprendere la convivenza, ma che questo tentativo non può essere
qualificato come convivenza stabile. Dal momento che è durato solo poche
settimane. Una presenza della signora TERZ 1 a casa sua è chiara solo dal mese di novembre 2010 (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 12 marzo 2012 la parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla
fattispecie, trasmettendo alcuni documenti (cfr. doc. VI; J-M).
1.5. Il 26 marzo
2012 l’USSI si è sostanzialmente confermato nella propria risposta di causa
(cfr. doc. VIII).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’Ufficio controllo abitanti del
Comune di __________, in relazione al rapporto di controllo allestito dal
Servizio Esterno il 23 dicembre 2010 concernente la signora TERZ 1 (cfr. doc.
X).
L’Ufficio
controllo abitanti ha risposto il 19 giugno 2012 (cfr. doc. XI).
1.7. Il TCA, il
28 giugno 2012, ha poi interpellato le Aziende industriali di __________
riguardo al consumo di elettricità da aprile a novembre 2010 attinente
all’appartamento in Via __________ della signora TERZ 1 (cfr. doc. XII).
L’__________
ha dato seguito alla richiesta di questo Tribunale con scritto del 3 luglio
2012 (cfr. doc. XIII).
1.8. Il 12 luglio
2012 il Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di TERZ 1,
assegnandole un termine di 15 giorni per esaminare l’intero incarto e per
determinarsi in merito (cfr. doc. XV).
TERZ 1, rappresentata
dalla RA 1, ha presentato le proprie osservazioni con scritto pervenuto al TCA
il 28 agosto 2012 (cfr. doc. XVII; O).
1.9. L’amministrazione
ha preso posizione in merito agli esiti degli accertamenti esperiti dal TCA il
24 agosto 2012 (cfr. doc. XVI; 264).
La parte
ricorrente, dal canto suo, si è espressa al riguardo il 27 agosto 2012 (cfr.
doc. XVIII).
1.10. I doc. XVI +
264 son stati inviati alla RA 1 per conoscenza (cfr. doc. XIX).
Fatti
I doc.
XVII e XVIII + allegati sono, invece, stati trasmessi per conoscenza alla parte
resistente (cfr. doc. XX).
1.11. L’11 aprile
2013 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, dell’avv. I. Fajetti Zanni
della Consulenza giuridica Andicap, di __________nonché di TERZ 1 chiamata in
causa, si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA.
In
quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XXII), a cui sarà fatto
riferimento nei considerandi di diritto.
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno restituire l’ammontare di fr.
18’460.05, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal
mese di aprile al mese di novembre 2010.
Più
precisamente, va acclarato se nell’unità di riferimento dell’insorgente, a
partire dal mese di aprile 2010, debbano oppure no essere comprese anche la
compagna, TERZ 1 e la loro figlia nata nel febbraio 2009.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni
sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette
di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento
della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las
esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del
suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della
COSAS - peraltro non
richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008
la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010
(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.5
L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza
computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1.
non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova
rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a
decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo
tenore è il seguente:
" f) 1/15
della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8
cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°
gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido
dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
"
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6
L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
1Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare
ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto
d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las,
afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente
agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue
condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la
riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio."
2.7
Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps."
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita deve
essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a
emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.8
Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole
del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss
CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle
leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il
principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.9
Nella
presente fattispecie a fondamento dell’ordine di restituzione relativo al
periodo aprile - novembre 2010 l’USSI ha posto il Rapporto di controllo del
Servizio esterno dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ del
23.
dicembre 2010 (cfr. doc. 61) e il Rapporto della Polizia comunale di __________
del 24 dicembre 2010 (cfr. doc. G; 65), dai quali sarebbe emerso che TERZ 1,
madre della figlia del ricorrente, conviveva con quest’ultimo e che, quindi
andava considerata, unitamente alla figlia, nell’unità di riferimento
dell’insorgente (cfr. doc. B; III).
Avantutto
questa Corte ritiene utile rilevare che ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile
anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata
stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti.
2-7…" (La sottolineatura è del redattore)
L’art. 2a Reg.Laps enuncia
poi che:
"
Art. 2a La convivenza è considerata stabile se,
alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.” (Le sottolineature sono
del redattore)
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra
l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in
vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era
costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25.
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte
dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di
trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le
unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una
convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner
è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri
della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di
riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di
mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono
considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di
conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF
(DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le
prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è
di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di
prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una
certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal
primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la
convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa
che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner
se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in
particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o
quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita
"stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare,
occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile,
relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di
apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo
di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett.
c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del
diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di
applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile,
sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto
parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della
gestione e delle finanze emerge che:
"
(…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi
costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la
convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto
modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a
quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni,
nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel
caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i
Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando
nel corso di questi anni."
È,
altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia
di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è
ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione
assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona
convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege
fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.).
Va,
d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della
determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica
comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’, invece, determinante
che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr.
DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag.
272.
segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
2.10
Dalle carte
processuali emerge che la relazione sentimentale tra il ricorrente e la signora
TERZ 1 è iniziata molti anni fa ed è stata caratterizzata da periodi di
coabitazione (cfr. doc. XXII; allegato B a doc. I).
In
effetti il 25 febbraio 2008 gli stessi, che abitavano nel medesimo appartamento
ad __________, si sono recati insieme presso lo Sportello Laps per richiedere
le prestazioni assistenziali come unità di riferimento unica (cfr. doc. XXII
pag. 2; III; 45).
In
occasione dell’udienza davanti al Presidente del TCA dell’11 aprile 2013 la
signora TERZ 1 ha dichiarato di essersi, poi, nel periodo marzo/aprile 2008,
trasferita a __________ da un’amica a causa del carattere difficile del
ricorrente (cfr. doc. XXII pag. 2).
Nel mese
di maggio 2008 TERZ 1 è rimasta incinta e l’11 febbraio 2009 è nata __________.
Il
ricorrente ha riconosciuto la figlia __________ l’11 marzo 2009 davanti all’Ufficiale
di stato civile (cfr. doc. 173).
Rispondendo
al Presidente del TCA l’11 aprile 2013, il quale ha evidenziato che il fatto
che malgrado se ne fosse andata da __________ è comunque rimasta incinta
dimostra che i contatti con RI 1 sono stati mantenuti, la signora ha indicato
di averlo voluto aiutare anche per il suo stato di salute e perché i genitori
dell’insorgente le hanno detto di stargli vicino (cfr. doc. XXII pag. 3).
La
signora TERZ 1, in sede di udienza, ha inoltre affermato, da un lato, che nel
febbraio 2009 continuava ad abitare presso l’amica a __________, dove è rimasta
anche dopo la nascita della bambina.
Dall’altro,
di essere stata comunque spesso da sua madre con __________ e di aver portato la
bambina anche dal padre, dove svolgeva le faccende domestiche (cfr. doc. XXII
pag. 3; 60; 62).
Il 2
novembre 2009 il ricorrente e TERZ 1 hanno sottoscritto un “Contratto per la
regolamentazione dell’obbligo di mantenimento di minori e del diritto alle
relazioni personali”, di cui è stata chiesta l’omologazione da parte della
Commissione tutoria regionale __________, con il quale i genitori non hanno
provvisoriamente stipulato alcun contributo alimentare a favore di __________,
a causa dell’insufficienza di reddito dell’insorgente, mentre sono state
garantite alla figlia le più ampie possibilità di relazioni personali con il
padre. In particolare è stato precisato che i genitori si sarebbero messi direttamente
d’accordo sulle modalità e la durata delle visite, nel rispetto delle proprie
esigenze e disponibilità nonché degli interessi e del bene della figlia. In
caso di disaccordo il padre avrebbe avuto la figlia con sé un fine settimana
ogni due, da venerdì alle ore 18.00 fino a domenica sera alle ore 18.00, Natale
e Pasqua alternati, dai quattro anni compiuti anche quattro settimane di
vacanza all’anno, di cui due durante le vacanze estive e due durante il resto
dell’anno (cfr. doc. 173).
Nell’aprile
2010.
TERZ 1 ha preso in locazione un appartamento di un locale in via __________
(cfr. allegato F a doc. I), spiegando, in sede di udienza dell’11 aprile 2013, che
presso l’amica a __________, benché si trovasse bene, disponeva soltanto di una
camera mentre le esigenze della bambina aumentavano (cfr. doc. XXII pag. 3).
Rispondendo
al Presidente del TCA, la signora TERZ 1 ha specificato di essere comunque andata, nel periodo rilevante da aprile a novembre 2010, due-tre volte alla
settimana nell’appartamento di __________ del ricorrente, lasciandogli
l’automobile e continuando a lavare, stirare, cucinare, fare le pulizie per lui
(cfr. doc. XXII pag.3).
L’insorgente
ha, altresì, puntualizzato che tra loro vi erano sì continui litigi, ma che lei
se ne andava e poi ritornava, come pure che in ogni caso era sempre lei che lo
cercava (cfr. doc. XXII pag. 2).
Durante
l’udienza dell’11 aprile 2013 il Presidente di questa Corte, con riferimento al
contratto relativo all’obbligo di mantenimento di minori e al diritto alle
relazioni personali firmato nel novembre 2009 dall’insorgente e dalla signora TERZ
1.
di cui sopra - che prevedeva in caso di disaccordo un regime minimo di visite
tra padre e figlia (cfr,. doc. 173) -, ha chiesto ad TERZ 1 per quale motivo vi
erano contatti così intensi con il padre malgrado il problema di carattere.
La stessa
ha risposto che il ricorrente con la bambina era bravo, ma che lei doveva
andare via quando lui si innervosiva (cfr. doc. XXII pag. 3).
RI 1 e la
signora TERZ 1 sono poi tornati a coabitare ad __________ dal mese di dicembre
2010.
(cfr. doc. I pag. 3).
Il
ricorrente ha precisato che una presenza regolare della madre di sua figlia
presso la sua abitazione è chiara dal mese di novembre 2010 (cfr. doc. I pag.
7).
TERZ 1 ha affermato di essersene andata definitivamente dall’appartamento dell’insorgente nel mese di
agosto 2012, sottolineando che la decisione di lasciare definitivamente il
ricorrente sia stata la migliore e che vede la bambina molto più serena (cfr.
doc. XXII pag. 3).
2.11
L’USSI,
inoltre, che il 23 marzo 2010 aveva ricevuto una segnalazione da parte del
Comune di __________ secondo cui il ricorrente, TERZ 1 e la figlia costituivano
una famiglia a tutti gli effetti (cfr. doc. XXII pag. 2), prima di emettere, il
15.
aprile 2011, l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali
percepite dal ricorrente dal mese di aprile al mese di novembre 2010 (cfr. doc.
27), ha proceduto a esperire alcuni accertamenti.
Più
precisamente, l’amministrazione ha chiesto all’ufficio controllo abitanti del
Comune di __________ di verificare la presenza di TERZ 1 presso l’appartamento
di un locale preso in locazione dalla medesima in __________ dal 1° aprile 2010
con una pigione di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. F).
Dal
relativo Rapporto di controllo del Servizio esterno dell’UCA del 23 dicembre
2010.
risulta che:
"
(…)
Dalle verifiche effettuate varie volte nell'arco
di più giorni, non è mai stato trovato nessuno nell'appartamento in questione.
Da informazioni assunte risulta che madre e
figlia sono presenti rarissimamente nell'appartamento.
Per esempio anche la lavanderia, da parte
dell'interessata non viene quasi mai usata.
A comprova di quanto espresso qui sopra vi
risulta anche un consumo di corrente elettrica molto basso, da appartamento non
occupato (circa 400/500 KW).
Da info ricevute dall'azienda elettrica, tale
consumo è veramente minimo anche per un appartamento di piccole dimensioni come
in questo caso. Basti pensare, a paragone, che per esempio solo un normale
frigorifero consuma circa 400 KW all'anno.
A conclusione riteniamo inutile fare ulteriori
controlli o appostamenti. I dati e le informazioni ricevute sono sufficienti
per stabilire che l'appartamento non viene quasi mai usato." (Doc. 61)
Inoltre
dal Rapporto della Polizia comunale di __________ del 24 dicembre 2010
concernente i controlli effettuati al fine di accertare la presenza di TERZ 1
presso l’abitazione del ricorrente in __________ si evince che nel periodo 17
settembre – 22 novembre 2010 l’autovettura __________ di proprietà di TERZ 1 si
trovava prevalentemente nell’autorimessa privata dello stabile dove vive
l’insorgente (cfr. doc. G)
La
seguente tabella allestita dalla Polizia comunale di __________ riassume i
giorni, gli orari e l’esito delle verifiche intraprese dal 17 settembre al 22
novembre 2010:
"
Data
Ora
Esito
17.09.2010
14.10
si
21.09.2010
12.40
si
22.09.2010
7.40
si
22.09.2010
18.10
si
24.09.2010
20.30
si
25.09.2010
2.00
si
26.09.2010
2.00
si
28.09.2010
12.45
si
01.10.2010
13.30
si
04.10.2010
22.15
si
05.10.2010
7.15
si
05.10.2010
13.45
si
05.10.2010
19.50
si
06.10.2010
18.15
si
08.10.2010
6.30
si
08.10.2010
12.30
si
11.10.2010
12.25
si
11.10.2010
19.05
si
11.10.2010
22.00
si
12.10.2010
18.15
si
12.10.2010
22.35
si
13.10.2010
18.05
si
13.10.2010
22.45
si
14.10.2010
13.40
si
14.10.2010
18.45
si
14.10.2010
23.30
si
15.10.2010
7.40
si
15.10.2010
12.05
si
15.10.2010
13.45
si
18.10.2010
23.05
si
19.10.2010
13.45
si
19.10.2010
18.15
si
19.10.2010
23.15
si
20.10.2010
6.45
si
20.10.2010
19.05
si
20.10.2010
22.30
si
21.10.2010
13.50
si
21.10.2010
18.10
si
21.10.2010
23.05
si
22.10.2010
6.50
si
22.10.2010
13.30
si
22.10.2010
18.40
si
24.10.2010
19.50
si
24.10.2010
22.15
si
25.10.2010
7.40
no
25.10.2010
13.20
si
25.10.2010
18.40
si
25.10.2010
22.35
si
26.10.2010
7.10
si
26.10.2010
7.35
no
26.10.2010
12.45
si
26.10.2010
18.10
si
26.10.2010
22.15
si
27.10.2010
6.50
si
27.10.2010
7.45
no
27.10.2010
11.50
no
27.10.2010
12.55
si
27.10.2010
18.50
si
27.10.2010
21.30
si
28.10.2010
0.15
si
28.10.2010
9.45
no
28.10.2010
22.10
si
29.10.2010
6.55
si
29.10.2010
10.55
si
29.10.2010
13.45
si
29.10.2010
18.40
si
01.11.2010
17.45
si
02.11.2010
7.15
si
02.11.2010
10.45
No
02.11.2010
15.30
si
02.11.2010
19.10
si
02.11.2010
22.30
si
03.11.2010
7.00
si
03.11.2010
18.25
si
03.11.2010
23.30
si
04.11.2010
7.00
si
04.11.2010
7.45
no
04.11.2010
13.55
no
04.11.2010
18.10
si
04.11.2010
22.35
si
05.11.2010
6.55
si
05.11.2010
7.45
no
05.11.2010
12.55
si
05.11.2010
17.15
si
05.11.2010
22.10
si
06.11.2010
7.05
si
07.11.2010
19.25
si
07.11.2010
22.35
si
08.11.2010
6.55
si
08.11.2010
7.40
no
08.11.2010
13.45
si
08.11.2010
18.20
si
08.11.2010
22.45
si
09.11.2010
7.00
si
09.11.2010
13.40
no
09.11.2010
1810.00
si
09.11.2010
22.00
si
10.11.2010
7.05
si
10.11.2010
9.40
si
10.11.2010
12.10
si
10.11.2010
19.10
si
10.11.2010
22.55
si
11.11.2010
7.00
si
11.10.2010
9.30
no
11.11.2010
12.15
no
11.11.2010
12.45
si
11.11.2010
19.00
si
11.11.2010
23.30
si
12.11.2010
7.20
si
12.11.2010
9.20
no
12.11.2010
15.40
si
13.11.2010
0.05
si
13.11.2010
7.00
si
13.11.2010
12.45
si
13.11.2010
22.25
si
14.11.2010
7.30
si
14.11.2010
12.15
si
14.11.2010
18.50
si
14.11.2010
23.00
si
15.11.2010
7.00
si
15.11.2010
7.50
no
15.11.2010
12.25
si
15.11.2010
19.05
si
15.11.2010
23.35
si
16.11.2010
6.50
si
16.11.2010
7.45
no
16.11.2010
12.05
no
16.11.2010
14.15
si
16.11.2010
19.10
si
16.11.2010
22.45
si
17.11.2010
7.05
si
17.11.2010
12.10
si
17.11.2010
14.50
si
17.11.2010
19.15
si
17.11.2010
22.50
si
18.11.2010
7.30
si
18.11.2010
12.50
si
18.11.2010
19.10
si
18.11.2010
23.15
si
19.11.2010
7.20
si
19.11.2010
7.50
no
19.11.2010
13.20
si
19.11.2010
19.15
si
19.11.2010
22.55
si
20.11.2010
7.30
si
20.11.2010
13.30
si
20.11.2010
23.25
si
21.11.2010
7.10
si
21.11.2010
7.30
si
21.11.2010
12.40
si
21.11.2010
17.50
si
21.11.2010
22.35
si
22.11.2010
7.20
si
22.11.2010
8.05
no
(Doc. 65-69)
Pendente
causa il TCA ha posto i seguenti quesiti all’Ufficio controllo abitanti di __________:
"
(…) ci occorre sapere chi ha effettuato le
verifiche concernenti la presenza o meno di persone nell’appartamento di __________,
menzionate nel Rapporto del 23 dicembre 2010, come pure in quali giorni e in
quali orari.
Inoltre vogliate cortesemente indicare,
comprovando tramite adeguata documentazione (ad esempio tabelle relative alla
lettura del consumo allestite dall’azienda elettrica), come è stato verificato
e determinato il consumo di elettricità dell’appartamento della signora TERZ 1
(nel vostro Rapporto del 23 dicembre 2010 indicato come molto basso) e a che
periodo si riferisce.” (Doc. X)
Il 19
giugno 2010 l’UCA ha risposto che:
"
Ci riferiamo al suo scritto del 15 giugno 2012,
con il quale chiede maggiori informazioni in merito al rapporto di controllo
del 23 dicembre 2010 del responsabile del nostro servizio esterno, Signor __________,
riguardante la Signora TERZ 1.
A tal proposito le comunichiamo che, le varie
verifiche avvenute sul posto, sono state eseguite durante la settimana
precedente alla data del rapporto stesso (senza un piano dettagliato di
giorno/ora).
Le informazioni sono state ottenute interpellando
la custode dello stabile sito in via __________ (il cui nome è stato volontariamente
omesso in quanto la stessa non desiderava assolutamente essere chiamata in
causa).
Per quanto attiene al consumo di corrente, questo
è stato ottenuto interpellando telefonicamente all'__________, la quale non ci
fornisce la documentazione in questione, che può però essere richiesta
direttamente dal vostro servizio." (Doc. XI)
Questa
Corte, il 28 giugno 2012, ha conseguentemente interpellato la __________, come
segue:
"
(…) nel mese di dicembre 2010 l’Ufficio
controllo abitanti Servizio esterno del Comune di __________ ha esperito un
accertamento da cui è emerso che il consumo di elettricità da parte della
signora TERZ 1 in relazione all’appartamento n° __________ di 1 locale al 1°
piano in via __________ allora dalla stessa preso in locazione, era molto
basso.
L’Ufficio controllo abitanti Servizio esterno
menzionato da noi consultato nel corso di questo mese ha indicato che il
consumo di elettricità in questione è stato verificato interpellando
telefonicamente la vostra azienda.
Al riguardo vi chiediamo cortesemente di
specificare l’entità del consumo di elettricità concernente la signora TERZ 1
nel periodo aprile – novembre 2010 o, nel caso in cui la stessa non avesse
concluso un contratto direttamente con voi, il consumo attinente all’appartamento
n° __________ di 1 locale al 1° piano in via __________.” (Doc. XII)
L’__________
ha dato seguito alla richiesta del TCA il 3 luglio 2012, osservando che:
"
(…)
Vi significhiamo che la persona da voi indicata
non risulta avere rapporti di fornitura con la nostra Azienda.
Per quanto attiene lo stabile di via __________
sono aperti a nome della Spettabile __________, due contratti di fornitura per
gli appartamenti 101A e 101B.
A titolo informativo si segnaliamo che
l'appartamento 101B, era sino al 01.12.2010 occupato da altre
persone e presumibilmente non si tratta dei locali oggetto degli accertamenti
effettuati dal servizio esterno dell'ufficio di controllo abitanti della Città
di __________.
Non avendo altri riferimenti di seguito vi
esponiamo i consumi di energia elettrica registrati nei singoli appartamenti:
Periodo dal al Appartamento
101A Periodo dal al Appartamento 101B
03.03.1009
04.12.2010
18.10.2010
consumo
360.
kWh 25.02.2011 consumo 580 kWh
19.10.2010
26.02.2011
25.02.2011
consumo
460.
kWh 02.03.2012 consumo 2'562 kWh
26.02.2011
02.03.2012
consumo
540.
kWh." (Doc. XIII)
2.12
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI
1, in sede ricorsuale, ha formulato la censura secondo cui, da un lato, in
occasione dei colloqui del 30 novembre 2010 e del 7 dicembre 2010 l’USSI
disponeva unicamente di informazioni orali da parte della Polizia Comunale e
dell’UCA di __________, visto che i relativi rapporti sono datati 23,
rispettivamente 24 dicembre 2010, dall’altro, durante l’incontro del 10 gennaio
2011.
gli è stata consegnata una lista delle presenze dell’auto presso la sua
abitazione senza intestazione ed è stato obbligato a interporre reclamo contro
l’ordine di restituzione del 15 aprile 2011 senza avere idea su quali elementi
si fondasse (cfr. doc. I).
L’insorgente
ha implicitamente invocato una lesione del diritto di essere sentito.
Al
riguardo va osservato che ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza
e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr.,
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per
giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.
2.
Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere
posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002
[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per
i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione
orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Secondo
l’art. 42 LPGA, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui agli art. 65
cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, le parti hanno diritto di essere sentite e le
stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione.
Al più
tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la
possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla
procedura in forma sufficiente (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124; DTF 132
V 374 consid. 6).
L’Alta
Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per
ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati
vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno
possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
In
concreto dalle carte processuali risulta che la parte ricorrente stessa, nella
propria motivazione del reclamo interposto contro l’ordine di restituzione del
15.
aprile 2011, ha indicato che durante il colloquio del 10 gennaio 2011 le
sono stati presentati il Rapporto di controllo del Servizio esterno UCA __________
del 23 dicembre 2010 e il Rapporto della Polizia comunale di __________ del 24
dicembre 2010 (cfr. doc. 10).
Pertanto,
quando è stato emesso l’ordine di restituzione del 15 aprile 2011 che fa
riferimento a degli “accertamenti effettuati” dall’amministrazione (cfr.
doc. 27), all’insorgente avrebbe dovuto risultare chiaro che si trattava dei
controlli svolti dal Servizio Esterno dell’Ufficio controllo abitanti di __________
e dalla Polizia comunale di __________.
Il
ricorrente ha, altresì, avuto a più riprese (in sede di reclamo, in sede di
ricorso davanti al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo e in sede di udienza dell’11 aprile 2013 davanti al Presidente del
TCA) la possibilità di esprimersi in merito all’intero incarto dell’USSI.
Ne
discende che il suo diritto di essere sentito è stato ossequiato.
D’altronde
durante i colloqui del 30 novembre e 7 dicembre 2011 (cfr. doc. 60; 62), gli
accertamenti da parte dell’UCA di __________ non erano ancora stati esperiti
(cfr. doc. XI), mentre quelli da parte della Polizia Comunale di __________
svoltisi dal 17 settembre al 22 novembre 2011 potevano, se del caso, essere
prolungati. L’USSI non ha, quindi, comunicato i dettagli degli accertamenti in
corso per evitare che le verifiche venissero rese inefficaci.
2.13
Attentamente
esaminate le risultanze fattuali e probatorie esposte ai considerandi 2.10. e 2.11.
e ribadito che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una
semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune,
mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e
sostegno reciproci (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene, in applicazione dell’usuale
principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che relativamente al periodo
dal mese di aprile al mese di novembre 2010 RI 1 e TERZ 1 devono essere
considerati quali conviventi ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a
Reg.Laps.
In
effetti, benché sia del tutto comprensibile che la signora TERZ 1 abbia aiutato
l’insorgente, tra l’altro, a causa dei suoi disturbi di salute e poiché i genitori
di quest’ultimo l’hanno pregata di stargli vicino (cfr. doc. XXII), secondo
questa Corte per quanto concerne il periodo determinante, i motivi del suo
sostegno non si esauriscono in quelli appena citati, bensì sono da ricondurre principalmente
alla relazione sentimentale fra i due iniziata molti anni prima e contraddistinta
dalla nascita di __________ nel febbraio 2009, nonché da sostegno e assistenza
reciproci, come pure da periodi di coabitazione (cfr. consid. 2.10.).
Corrisponde
al vero che nell’arco di tempo in discussione il ricorrente e la signora TERZ 1,
diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo dicembre
2010.
- agosto 2012 (cfr. consid. 2.10), non abitavano (sempre) nel medesimo
appartamento.
Tuttavia quest’ultima
ha continuato a recarsi presso l’insorgente con la figlia molto spesso (due-tre
volte alla settimana; cfr. doc. XXII).
In proposito
va osservato che la signora TERZ 1 ha, sì, garantito al padre le più ampie
possibilità di relazioni personali con la bambina (cfr. doc. 173). La frequenza
e la durata delle visite ad A__________ (passandovi, per stessa ammissione
della signora, a volte anche la notte, cfr. doc. O) denotano, però, la volontà di
far trascorrere alla figlia (e a se stessa) del tempo con il padre in una
misura ben superiore anche al più ampio diritto di visita normalmente
esercitato contestualmente a genitori separati/divorziati o che in ogni caso
non hanno più alcun tipo di relazione.
La
signora TERZ 1, come visto, si occupava, del resto, anche delle faccende
domestiche dell’insorgente.
La stessa,
inoltre, in sede di udienza dell’11 aprile 2013, ha dichiarato di aver lasciato definitivamente l’insorgente nel mese di agosto 2012
(cfr. doc. XXII).
Prima di
allora era sempre pronta a prestare assistenza e sostegno al suo compagno,
padre di sua figlia.
Relativamente
al periodo posteriore al mese di agosto 2012, in cui si è effettivamente conclusa la loro relazione, invece, non è più stato fatto valere che
la signora TERZ 1 si è comunque occupata del ricorrente.
I frequenti
litigi che avevano luogo fra l’insorgente e TERZ 1, benché potessero mettere a
dura prova il loro legame, nel periodo determinante (aprile-novembre 2010) non
erano in ogni caso tali da far sorgere sostanziali dubbi circa l’intensità e
l’esclusività del loro rapporto (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.2.).
In caso
contrario, infatti, i medesimi, considerando per di più la presenza di una
bambina di meno di due anni, non avrebbero deciso di riprendere pure la
coabitazione dal mese di dicembre 2010.
Va,
altresì, sottolineato che in sede di udienza davanti al Presidente del TCA
l’insorgente ha spiegato che nei verbali allestiti dall’USSI il 30 novembre e
il 7 dicembre 2010 (cfr. doc. 60, 62) che si era rifiutato di firmare - in
quanto riteneva che a torto l’amministrazione considerasse che viveva insieme
alla signora TERZ 1 e che con la stessa faceva una vita di coppia - aveva
utilizzato il termine “fidanzata” riferendosi alla madre di sua figlia,
visto che è stato insieme alla stessa per tanti anni (cfr. doc. XXII pag. 2).
Giova, inoltre,
constatare, in primo luogo, che nel periodo dal 17 settembre al 22 ottobre 2010, in cui la Polizia Comunale di __________ ha effettuato i propri controlli in modo assiduo e
durante differenti orari sia di giorno che di notte (cfr. doc. 65-69, consid.
2.11
), l’autovettura di TERZ 1 si trovava in modo predominante posteggiata
nell’autorimesa privata dello stabile di Via __________, dove risiede il
ricorrente.
In
secondo luogo, che è vero che TERZ 1 a partire dal 1° aprile 2010 ha concluso un contratto di locazione di durata indeterminata relativo a un appartamento di un
locale a __________ che prevedeva una pigione di fr. 600.-- al mese e un
preavviso per la disdetta di tre mesi con effetto alle scadenze 29 marzo, la
prima volta il 29.03.2011 (cfr. doc. F).
E’,
altrettanto, vero tuttavia che dalle informazioni raccolte dal Servizio esterno
dell’Ufficio controllo abitanti di __________ nel mese di dicembre 2010 presso
la custode dello stabile sito in Via __________, è emerso che la presenza di TERZ
1.
e della figlia era alquanto sporadica e che la lavanderia non veniva quasi
mai usata (cfr. doc. 61; XI).
Relativamente
al consumo di elettricità, i dati trasmessi dall’__________ al TCA non
forniscono elementi rilevanti ai fini della risoluzione della presente
vertenza, poiché il consumo di 360 kWh si riferisce al periodo 3 marzo 2009 –
18.
ottobre 2010, ossia a più di un anno e mezzo. TERZ 1 è entrata
nell’appartamento di __________ nel mese di aprile 2010, tuttavia non è dato di
sapere, nonostante un’esplicita richiesta in tal senso da parte di questo
Tribunale (cfr. doc. XII; consid. 2.11.), quale sia stato il consumo di
elettricità da aprile a novembre 2010.
Si
tratta, in ogni caso, di un consumo basso, di in media circa 18 kWh al mese
(360 kWh : 20 mesi circa).
Anche
tenendo conto che l’appartamento preso in locazione da TERZ 1 era di un solo
locale e che la stessa e la figlia durante la settimana, a causa degli impegni
di lavoro durante il mattino, non erano presenti (cfr. doc. O), il consumo
risulta comunque alquanto basso se si considerano le sere e i fine settimana.
A titolo
di raffronto va osservato che dal Piano Energetico Cantonale - Rapporto di
consultazione del luglio 2010 si evince che l’Ufficio
Federale dell’energia ha indicato un consumo medio di elettricità per economia
domestica pari a 3'500 - 4’000 kWh/anno. In Ticino si è stimato un consumo
delle utenze domestiche per apparecchi elettrici e illuminazione privata pari a
718.
GWh, corrispondenti a un consumo medio per economia domestica di ca. 3’850
kWh/anno (cfr. www.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano_energetico_cantonale/documenti/PEC_rapporto_consultazione.pdf).
Riguardo
all’appartamento di __________o, va per inciso rilevato che la signora TERZ 1 e
la bambina, le quali, come esposto sopra, si recavano regolarmente e
frequentemente ad __________ dal ricorrente, se ne andavano quando quest’ultimo
si innervosiva troppo o litigavano (cfr. doc. XXII).
In tale
eventualità, quindi, risultava in ogni caso utile per TERZ 1 disporre di una
propria, seppure piccola (1 locale), abitazione.
2.14
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che per il periodo dal 1° aprile -
30.
novembre 2010 la situazione concernente l’unità di riferimento
dell’insorgente era differente rispetto a quanto a conoscenza
dell’amministrazione al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tale
periodo.
In
effetti, vista la convivenza di RI 1 con TERZ 1 (cfr. consid. 2.13), anche quest’ultima
e la loro figlia, in applicazione degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2 Reg.Laps
(cfr. consid. 2.9.), facevano parte dell’unità di riferimento del ricorrente.
Essendosi
realizzato un cambiamento importante nella situazione dell’insorgente, è
pertanto evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali dal mese di
aprile al mese di novembre 2010 andava rivisto tenendo conto nell’unità di
riferimento del ricorrente anche di TERZ 1 e della loro bambina, e meglio dei
redditi e delle spese connessi a queste due persone.
L’USSI,
nell’ordine di restituzione del 15 aprile 2011, ha indicato che, calcolando la convivenza, l’insorgente non aveva diritto ad alcuna prestazione
assistenziale (cfr. doc. 27).
Il
ricorrente non ha minimamente contestato tale aspetto, limitandosi a censurare
il fatto che il medesimo e TERZ 1 venissero considerati conviventi.
Di
conseguenza RI 1, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
indebitamente le prestazioni assistenziali erogategli nel lasso di tempo aprile
- novembre 2010 pari alla somma di fr. 18'460.05 che dovrà restituire
all’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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