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Decisione

42.2012.3

Restit.di AS 2/07-2/09,essendo emerse entrate non dich.Redd.da att.lav.e da terzi in gen.da computare.Rinvio atti x accert.:IGx malattia versate 29/1/07 usate x spese di genn.?Da computare se x mese s

15 aprile 2013Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I p.to 7.3; 7.5).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo

di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha postulato di essere sentito in

considerazione della particolarità del caso per quanto attiene alle normative __________

che __________ al praticante __________, e in modo specifico all’__________, di

____________________.

Considerandi

Egli ha,

quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova, ossia il suo interrogatorio al

fine di spiegare i motivi per i quali era tenuto a effettuare il __________ __________

e, conseguentemente, di chiarire perché determinate somme ricevute, servendo a

pagare il __________ __________, non andrebbero considerate ai fini del calcolo

della prestazione assistenziale.

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;

SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;

STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i

principi vigenti per quanto concerne la restituzione di prestazioni

assistenziali percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.11.) consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni

postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

In

effetti delle dichiarazioni in senso favorevole al ricorrente da parte dei

signori __________ e __________ non permetterebbero a questa Corte, in ogni

caso, di giungere a una soluzione differente ritenuti i rilevanti elementi di

fatto emersi dalle carte processuali ed esposti ai consid. 2.16. e 2.19.

Di

conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale audizione,

nonché l’audizione dei testi deve essere respinta.

2.26

In simili

condizioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione perché, dopo aver

proceduto agli accertamenti di cui ai considerandi 2.14., 2.18., 2.21. volti a

stabilire la computabilità o meno nel calcolo dell’assistenza sociale degli

importi versati a __________ dalla __________ il 29 gennaio 2007, da __________

il 3 giugno 2008 e il 25 settembre 2008, da __________ il 20 luglio 2007, come

pure di alcune eventuali somme “étranger” accreditate sul suo conto __________

(cfr. consid. 2.24.) e ritenuto che relativamente ai versamenti effettuati

dall’ex suocero deve essere conteggiato unicamente un importo di Euro 1'000 =

fr. 1'642.67 (cfr. consid. 2.19.; 2.24.), determini nuovamente la somma di

prestazioni assistenziali percepita indebitamente dall’insorgente dal febbraio

2007.

al febbraio 2009 da restituire.

2.27

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico

dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI

per determinare nuovamente, previ ulteriori accertamenti di cui ai consid. 2.14.,

2.18., 2.21. e tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.19.; 2.24., l’importo

di prestazioni assistenziali versate all’insorgente nel lasso di tempo febbraio

2007 – febbraio 2009 da restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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