42.2012.3
Restit.di AS 2/07-2/09,essendo emerse entrate non dich.Redd.da att.lav.e da terzi in gen.da computare.Rinvio atti x accert.:IGx malattia versate 29/1/07 usate x spese di genn.?Da computare se x mese s
15 aprile 2013Italiano73 min
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Numero d'incarto:
42.2012.3
Data decisione, Autorità:
15.04.2013, TCA
Titolo:
Restit.di AS 2/07-2/09,essendo emerse entrate non dich.Redd.da att.lav.e da terzi in gen.da computare.Rinvio atti x accert.:IGx malattia versate 29/1/07 usate x spese di genn.?Da computare se x mese successivo.Ricevuto risarcim.x danno auto e accrediti da terzi x viaggi di lavoro?Se sì,non computare
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 6 CEDU
art. 15 COST
art. 5-9 LAPS
art. 13 LAPS
art. 26 LAPS
art. 67-68 LAS
art. 2 LAS
art. 22 LAS
art. 36 LAS
art. 16 LPTCA
art. 30 LPTCA
__________accomandata
Incarto n.
42.2012.3
rs/DC/sc
Lugano
15 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 5 gennaio
2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 5
gennaio 2012 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 23
febbraio 2011 (cfr. doc. 422) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire
l’importo di fr. 21'601.90 che avrebbe percepito a torto a titolo di
prestazioni assistenziali da febbraio 2007 a febbraio 2009.
L’amministrazione
ha motivato la propria decisione, rilevando di aver scoperto che RI 1, nel
lasso di tempo indicato, ha percepito redditi non dichiarati all’assistenza,
attestati dalla documentazione relativa alla Scuola __________, all’Istituto __________,
al __________ e agli estratti conto bancari raccolti dall’USSI (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 5 gennaio 2011 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ne ha chiesto l’annullamento.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha evidenziato
innanzitutto, da un lato, di aver percepito delle indennità giornaliere a causa
di malattia da __________ dal 3 febbraio 2005 al 9 febbraio 2007 e che solo a
seguito della cessazione di tale diritto si è visto costretto a chiedere
l’intervento assistenziale. Dall’altro, di svolgere nella comunità __________
ticinese la funzione di __________.
In
seguito il ricorrente ha addotto che gli importi considerati dall’USSI non
costituiscono dei redditi non dichiarati, bensì sono di natura del tutto
diversa.
Egli
ritiene, quindi, che non sia intervenuto il “cambiamento importante” previsto
dalla legge per fondare l’obbligo di notifica e che di conseguenza non sia data
possibilità alcuna di ordinare la restituzione (cfr. doc. I).
Riguardo
alle singole somme percepite l’insorgente ha, in particolare, rilevato quanto
segue:
"
(…) l’autorità non poteva ritenere quale
“reddito non dichiarato” l’importo di fr. 4'076.50, indicato peraltro come
percepito nel mese di “febbraio 2007” ma effettivamente versato in data
29.1.2007 da __________ sul conto __________ (doc. B nell’incarto USSI).
Tale
versamento si riferiva infatti all’indennità per malattia maturata nell’ultimo
mese del periodo assicurato (3.2.2005 / 9.2.2007, cfr. doc. C e D nell’incarto
USSI) ed andava, ovviamente, a coprire il fabbisogno speso prima del 9.2.2007, l’indennità
per malattia non essendo infatti pagata prenumerando, lo stesso importo non può
pertanto essere ritenuto quale reddito da spendere per il mese di febbraio
2007.
7.2 Tutti
gli accrediti intervenuti su __________ ed aventi quale giustificativo
“versamento bancomat”, provengono dal conto __________ così come risulta dal
raffronto delle date di addebito ed accredito, e sono stati operati dallo
stesso assistito; si tratta in particolare degli importi di fr. 2'250.-- del
2.3.2007, di fr. 2'000.-- del 29.3.2007, di fr. 600.-- del 4.9.2007, di fr.
200.-- del 14.1.2008, di fr. 400.-- del 12.2.2008, di fr. 430.-- del 19.5.2008
e di cui si dirà di seguito.
7.3 L'accredito
di fr. 3'200.28 intervenuto in data 17.9.2007 ad opera del signor __________ ed
in provenienza dal __________, rappresenta in realtà la restituzione di un
importo pagato dall'assistito a favore dello stesso signor __________ in data
27.8.2007 a saldo della nota della Residenza __________, e meglio come al doc.
E nell'incarto USSI. Non si tratta pertanto di "reddito non
dichiarato" ma di rimborso di un pagamento effettuato nella funzione
di __________ ad un fratello __________ in visita a __________. La decisione
impugnata considera per contro, a torto, che la circostanza non sarebbe stata
provata. Si offre pertanto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, se del
caso ed oltre alle risultanze specifiche dei documenti prodotti, la prova della
deposizione testimoniale (o eventualmente per dichiarazione scritta) del signor
__________, domiciliato in __________. Si segnala comunque che il "rispetto
della dignità umana" di cui all'art. 1 cpv. 1 Las, deve essere inteso
anche come fiducia (fino a prova del contrario) nelle affermazioni
dell'assistito, ancor più se espresse a proposito di fatti intervenuti
nell'ambito dall'attività __________ dell'____________________ della Comunità __________
in Ticino.
7.4 L'accredito
di fr. 2'058.24 intervenuto in data 20.9.2007 ad opera del signor __________ ed
in provenienza dal __________t rappresenta un aiuto caritatevole per coprire
costi di cure odontoiatriche ed ospedaliere per l'assistito e per i suoi
famigliari che, in tal modo, non hanno pesato sull'assistenza sociale;
l'assistenza sociale; l'assistito non dispone di giustificativi e difficilmente
potrà procurarsene copia. Non si tratta pertanto di "reddito non
dichiarato". La decisione impugnata, pur ritenendo l'affermazione del
qui ricorrente a proposito della destinazione di tale importo, che non appare
infatti contestata, considera per contro, a torto, che la prestazione
assistenziale sarebbe sussidiaria all'aiuto da parte di amici e parenti.
7.5 Gli
accrediti __________ di fr. 609.50 del 2.3.2007, di fr. 1'807.40 del 3.6.2008 e
di fr. 1'000.-- del 25.9.2008 rappresentano risarcimento di ogni danno subito
in un incidente dal veicolo __________ targato __________ di proprietà
dell'assistito e della moglie che, in fase di separazione/divorzio, cedendone
la comproprietà al solo marito ha poi preteso di ottenerne fr. 3'000.-- in 2
rate da fr. 1'500.-- cadauna e meglio come appare al doc. F nell'incarto USSI.
Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".
L'accredito
__________ di fr. 500.-- del 20.7.2007 rappresenta ulteriore risarcimento di
danno subito dal veicolo __________ di cui sopra.
Non si tratta
pertanto di "reddito non dichiarato".
La
decisione impugnata, pur ritenendo l'affermazione del qui ricorrente a
proposito della natura di tali importi, che non appare infatti contestata,
considera, a torto, semplicemente che "gli importi ricevuti erano a
disposizione del reclamante e la liquidazione ha al limite ridotto la
sostanza".
7.5 Gli
accrediti di Euro 1'000.-- intervenuto in data 4.4.2007 e di Euro 250.--
intervenuto in data 22.12.2006 ad opera del signor __________, padre della ex
moglie dell'assistito signora __________, rappresentano aiuti caritatevoli e
filiali e sono stati consegnati alla stessa moglie alla quale erano destinati e
dei quali il qui ricorrente non poteva certo appropriarsi indebitamente; tali
importi erano stati versati sul conto in questione che ha funto da conto
d'appoggio. Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".
Del
resto l'importo di Euro 500.-- è intervenuto nel dicembre 2006 e pertanto ben
prima dell'avvio del periodo considerato (febbraio 2007 / febbraio 2009); a
maggior ragione non può essere considerato nel conteggio in discussione quale "reddito
non dichiarato".
L'accredito
di Euro 1'000.-- intervenuto in data 6.4.2007 ad opera del signor __________, è
stato un errore e l'importo in questione è stato stornato il 10.4.2007 e meglio
come appare dal doc. G nell'incarto USSI. Anche se si tratta di importo
effettivamente pervenuto sul conto del qui ricorrente, ma per errore, non
poteva certo egli trattenerlo indebitamente; il fatto che lo stesso importo sia
stato stornato alla stessa persona che lo ha effettuato solo 4 giorni dopo
l'accredito, depone immediatamente per la verità dell'affermazione.
La
decisione impugnata, pur ritenendo l'affermazione del qui ricorrente a
proposito della natura di tali importi, che non appare infatti contestata,
considera, a torto, semplicemente che si tratta di "aiuto da parte di
parenti e di terzi che è una risorsa prioritaria rispetto all'assistenza",
si tratta però di aiuti semmai destinati alla moglie separata (e poi
divorziata) del qui ricorrente da parte del padre di questa, per niente
destinati al qui ricorrente. Si offre pertanto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, se del caso ed oltre alla risultanze specifiche dei documenti
prodotti, la prova della deposizione testimoniale (o eventualmente per
dichiarazione scritta) del signor __________, domiciliato in __________. Non si
tratta pertanto di "reddito non dichiarato".
7.6 Tutti
gli accrediti intervenuti su __________ ed aventi quale giustificativo "étranger"
e meglio quello di Euro 2'243.71 del 27.1.2007, di Euro 2'189.99 del 5.2.2008,
di Euro 2'121.03 del 31.3.2008, quello di Euro 2'150.11 del 24.6.2008 e quello
di Euro 2'266.42 del 25.9.2008, rappresentano finanziamenti versati da "__________"
a copertura delle sole spese dell'attività di __________ in Svizzera ed in
Europa dell'assistito e meglio come risulta dal doc. H nell'incarto USSI.
Benché
non in modo esaustivo si indica tra tali rimborsi-spese quelle telefoniche
(doc. I nell'incarto USSI, periodo considerato da marzo 2007 a febbraio 2009), e quelle di viaggi aerei per partecipare a conferenze e seminari di __________
(cfr. L nell'incarto USSI), oppure più prosaicamente per pagare le fatture del
dentista (doc. N nell'incarto USSI).
Anche
a questo proposito si segnala che il "rispetto della dignità
umana" di cui all'art. 1 cpv. 1 Las, deve essere inteso anche come fiducia
(fino a prova del contrario) nella affermazioni dell'assistito, ancor più se
espresse a proposito di fatti intervenuti nell'ambito dell'attività __________
dell'__________ della Comunità __________ in Ticino.
Un
accenno particolare e pure a carattere __________ ed umanitario deve essere
fatto a proposito di una spesa intervenuta a fine 2008 e pagata con i
finanziamenti di cui sopra: si tratta del costo del __________ alla __________
di cui alla fattura 30.11.2008 della ditta __________, __________, (doc. M
nell'incarto USSI, "your package CHF 3'700.--).
A
tale __________ che, per i principi della __________ magari poco o per nulla
conosciuti ai funzionari USSI ma certamente noti ai giudici del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, è __________ per ogni __________ almeno per una
volta nella vita, prendevano parte, con l'assistito, i suoi genitori ("your
parents CHF 12'400.--") residenti in __________ e che egli non vedeva
da 17 anni; il regime di __________, recentemente rovesciato, non aveva mai
concesso, fino a quel momento, ai genitori dell'assistito di lasciare il paese.
Le
condizioni del padre dell'assistito in particolare erano tali, per età e per
malattia, che non gli avrebbero permesso di attendere oltre per recarsi alla __________
e rispettare così uno dei più importanti precetti della fede __________ Il
viaggio è stato reso possibile dalla carità dei __________ dell'assistito. Non
si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".
7.8 Quanto
ora ai redditi percepiti da __________ (fr. 500.-- nel dicembre 2008), da __________
(fr. 523.20 in data 25.6.2007 e fr. 835.65 in data 24.12.2007) e dall'__________ di fr. 179.50 a maggio 2007 e di fr. 191.45 a luglio 2007, il qui ricorrente segnala che si tratta di somme di importanza relativa che, comunque, non ha
dichiarato a USSI convinto del fatto che, essendo del tutto ufficiali ed al
netto delle usuali trattenute (doc. O nell'incarto USSI), i versamenti fossero
a conoscenza dello Stato e, di conseguenza, di USSI. Egli riconosce pertanto
che si tratti di "reddito non dichiarato" ma postula la sua
assoluta buona fede nell'errore commesso. (…)" (Doc. I)
1.3. L’USSI, in
risposta, ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Il 22 marzo
2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso un complemento scritto del ricorrente con annessi
numerosi documenti.
Il
patrocinatore dell’insorgente ha, inoltre, indicato che RI 1, in considerazione
della particolarità del caso, in specie delle normative __________ che
impongono al praticante __________, e in modo specifico all’__________, di
compiere il __________ __________ - così come avvenuto nel periodo in cui
percepiva le prestazioni assistenziali - postula di essere sentito (cfr. doc.
V).
1.5. L’USSI ha
preso posizione al riguardo con scritto del 4 aprile 2012 a cui ha annesso copiosa documentazione (cfr. doc. IX; IX1-34).
1.6. I doc. IX e
IX1-34 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
1.7. Pendente
causa il TCA ha invitato l’USSI a inviare l’intera documentazione bancaria
concernente il ricorrente in loro possesso e utilizzata per l’emanazione
dell’ordine di restituzione del 23 febbraio 2011, confermato con decisione su
reclamo del 5 gennaio 2012 (cfr. doc. XI).
L’amministrazione
ha dato seguito a tale richiesta l’8 febbraio 2013 (cfr. doc. XII +A/D).
1.8. Il doc. XII
è stato trasmesso all’avv. RA 1 il 12 febbraio 2013 con l’assegnazione di un
termine di dieci giorni per visionare presso la cancelleria di questo Tribunale
la documentazione allegata dall’amministrazione e per presentare eventuali
osservazioni (cfr. doc. XIII).
La parte
ricorrente è, tuttavia, rimasta silente.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se il ricorrente deve o meno restituire
l’ammontare di fr. 21'601.90 corrispondenti a prestazioni assistenziali
percepite nel periodo da febbraio 2007 a febbraio 2009.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio
2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento), il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato
il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del
sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni
sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni
attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un
adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto
dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di
intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
2
persone
1469.--
100.--
1569.--
3
persone
1786.--
100.--
1886.--
4
persone
2054.--
100.--
2154.--
5
persone
2323.--
100.--
2423.--
6
persone
2592.--
100.--
2692.--
7
persone
2861.--
100.--
2961.--
Per
ogni persona supplementare
+
269.--
-
+
269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34;
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007;
BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo
delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008,
pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).
2.4. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova
rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a
decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo
tenore è il seguente:
" f) 1/15
della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8
cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che
ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1°
gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido
dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
"
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.5. L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
1Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare
ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto
d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las,
afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente
agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue
condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la
riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio.”
2.6. Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a
emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole
del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss
CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle
leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il
principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.8. A
motivazione dell’ordine di restituzione relativo al periodo febbraio 2007 –
febbraio 2009, come visto nei fatti, l’USSI ha posto il fatto che nell’arco di
tempo menzionato il ricorrente ha beneficiato di versamenti non dichiarati
all’amministrazione al momento dei conteggi volti alla determinazione
dell’ammontare delle prestazioni assistenziali di sua spettanza per i mesi in
questione (cfr. doc. A; doc. 422).
Il
ricorrente ha contestato il fatto che l’USSI abbia tenuto conto di tali somme
al fine di stabilire il suo effettivo diritto a prestazioni assistenziali, in
quanto secondo il medesimo non si tratterebbe di redditi non dichiarati, bensì
di importi di natura del tutto diversa, per cui l’ordine di restituzione non
sarebbe giustificato.
Egli ha,
inoltre, indicato che i redditi percepiti dalla __________, dall’__________ e
dal __________ sono di entità relativa e che non sono stati comunicati, poiché,
essendo del tutto ufficiali, era convinto che fossero noti allo Stato e quindi
all’USSI (cfr. doc. I).
2.9. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte
processuali emerge che RI 1, al beneficio dal febbraio 2007 al febbraio 2009 di
prestazioni assistenziali ordinarie - nei cui conteggi a titolo di reddito non era
stato computato alcunché - e di prestazioni speciali (cfr. doc. A; V, 10-208;
303; 324; 354; 363; 490; 501; 503; 557; 577), in tale periodo ha effettivamente
ricevuto delle somme di denaro che non sono state dichiarate all’amministrazione.
Al riguardo
il TCA constata, avantutto, che non è stato il ricorrente, nemmeno in un
secondo tempo, a comunicare all’amministrazione di avere beneficiato di versamenti
a suo favore dal febbraio 2007 al febbraio 2009.
L’USSI,
infatti, è venuto a conoscenza di possibili entrate dell’insorgente tramite il
Comune di __________ - Ufficio intervento sociale, il quale il 12 febbraio 2009 ha segnalato che da una dichiarazione della moglie è emerso che il medesimo lavora e insegna la
cultura __________ in varie strutture.
Inoltre
il Comune di __________ ha allegato un verbale di udienza del 18 novembre 2008
allestito dal Pretore di __________ contestualmente alla causa di divorzio tra RI
1 e __________ da cui risulta pure che il ricorrente riceverebbe dei soldi per
la sua attività di __________ (cfr. doc. 461; 541).
L’USSI,
il 9 marzo 2009, ha conseguentemente chiesto al patrocinatore dell’insorgente di
produrre tutta la documentazione presentata al Pretore a comprova dei redditi
percepiti da RI 1, in particolare da marzo 2007 (cfr. doc. 459).
Tale
richiesta è poi stata rinnovata il 6 maggio 2009 (cfr. doc. 450).
2.10. Dalla
documentazione agli atti risulta, più in particolare, che nel periodo in
questione (febbraio 2007-febbraio 2009) RI 1, in primo luogo, ha lavorato,
benché saltuariamente, per la __________, per l’Istituto __________ e per il __________
(cfr. doc. 422).
Più
precisamente, il 20 febbraio 2009 l’__________ ha certificato che il ricorrente
ha collaborato nel 2007 e nel 2009 con il loro istituto in qualità di animatore
proponendo un corso di formazione continua con lo scopo di approfondire la
conoscenza dell’i__________ e la realtà dei __________ in Europa (cfr. doc.
IX26; IX24).
L’__________
gli ha versato fr. 523.20 il 25 giugno 2007 e fr. 835.65 il 24 dicembre 2007
(cfr. doc. XIIA: estratto conto bancario __________).
Il 5
maggio 2009 la __________ ha, poi, attestato che all’insorgente è stato versato
un onorario di fr. 500.-- netti il 12 novembre 2008 (cfr. doc. XIIB: estratto
conto bancario __________) per una prestazione in qualità di correlatore di un
lavoro di diploma di uno studente del Dipartimento scienze aziendali e sociali
(cfr. doc. IX19).
Inoltre __________
__________ gli ha corrisposto fr. 179.50 il 24 maggio 2007 per il mese di maggio
2007 (cfr. doc. IX23: conteggio di stipendio del 22 maggio 2007; doc. XIIA),
fr. 191.45 il 24 luglio 2007 per il mese di luglio 2007 (cfr. XIIA; doc. IX24:
conteggio di stipendio del 20 luglio 2007) e fr. 258.60 per il mese di gennaio
2009 (cfr. doc. XII: conteggio di stipendio del 21 gennaio 2009).
In
secondo luogo, RI 1 ha beneficiato di ulteriori versamenti effettuati a suo
favore sui suoi conti presso __________ di __________ e presso __________ di __________
(__________; cfr. doc. XIIA; XIIB; XIIC).
Per
quanto attiene al conto presso __________ di __________, oltre ai bonifici da
parte dell’assistenza sociale e della cassa malati (__________ Versicherungen
AG) di cui l’USSI era al corrente, risultano i seguenti accrediti non
dichiarati all’amministrazione:
-
il 29 gennaio 2007 fr. 4'076.50 da parte della __________ (cfr. doc. XIIA);
-
il 22 febbraio 2007 fr. 1'183.50 da parte della __________ (cfr. doc. XIIA);
-
il 2 marzo 2007 fr. 2'250.-- - versamento tramite bancomat __________ (cfr.
doc. XIIA);
-
il 26 marzo 2007 fr. 224.85 salario da parte dell’ __________ (cfr. doc.
XIIA);
-
il 29 marzo 2007 fr. 2'000.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr.
doc. XIIA);
-
il 20 luglio 2007 fr. 500.-- da parte di __________ (cfr. doc. XIIA);
-
il 4 settembre 2007 fr. 600.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr.
doc. XIIA);
-
il 17 settembre 2007 fr. 3'200.28 da parte di __________ (cfr. doc. XIIA);
-
il 20 settembre 2007 fr. 2'058.20 da parte di __________ (cfr. doc. XIIA);
-
il 3 gennaio 2008 fr. 150.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc.
XIIA);
-
il 14 gennaio 2008 fr. 200.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr.
doc. XIIA);
-
il 12 febbraio 2008 fr. 200.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr.
doc. XIIA);
-
il 12 febbraio 2008 fr. 400.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr.
doc. XIIA);
-
il 19 maggio 2008 fr. 430.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc.
XIIA);
-
il 3 giugno 2008 fr. 1'807.40 da parte di __________ (collisione casco; cfr.
doc. XIIA);
-
il 24 settembre 2008 fr. 240.-- salario da parte dell’ __________ (cfr. doc.
XIIB);
-
il 25 settembre 2008 fr. 1'000.-- da parte di __________ (collisione; cfr.
doc. XIIB).
Gli
estratti bancari relativi al conto presso __________ attestano, invece, i
seguenti accrediti:
-
il 20 febbraio 2007 Euro 1'286.78 = fr. 2'113.75 (cambio 2007: 1.642665; cfr.
doc. XIID; XIIC);
-
il 4 aprile 2007 Euro 1'000 = fr. 1'642.67
(cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID) da parte del signor __________ (cfr.
doc. XIIC);
-
il 6 aprile 2007 Euro 1'000 = fr. 1'642.67
(cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID) da parte del signor __________ (cfr.
doc. XIIC);
-
il 27 dicembre 2007 Euro 2'243.71 = fr. 3'560.02 (cambio 2008: 1.586665; cfr.
doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);
-
il 5 febbraio 2008 Euro 2'189.99 = fr. 3'474.78 (cambio 2008: 1.586665; cfr.
doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);
-
il 31 marzo 2008 Euro 2’121.03 = fr. 3'365.36 (cambio 2008: 1.586665; cfr.
doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);
-
il 24 giugno 2008 Euro 2'150.11 = fr. 3'411.50 (cambio 2008: 1.586665; cfr.
doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);
-
il 25 settembre 2008 Euro 2'263.42 = fr. 3'591.29 (cambio 2008: 1.586665; cfr.
doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC).
2.11. Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il
principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005
pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005,
aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario.
In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni
legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di
terzi.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
"
(...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale
interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e
quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno
sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in
tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente
cantonale preposto ed è sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di
intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione
critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il
patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare
attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o
privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di
mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,
indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle
prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.12. Il
ricorrente, per quanto concerne i redditi percepiti dalla __________ (fr.
500.-- il 12 novembre 2008; cfr. consid. 2.10.), dall’__________ (fr. 523.20 il
25 giugno 2007 e fr. 836.65 il 24 dicembre 2007; cfr. consid. 2.10.) e dal __________
(fr. 179.50 il 24 maggio 2007, fr. 191.45 il 24 luglio 2007 e fr. 258.60 per
gennaio 2009; cfr. consid. 2.10.), come visto, ha indicato che gli stessi sono
di entità relativa e che non sono stati segnalati convinto del fatto che
essendo del tutto ufficiali erano noti allo Stato e quindi all’USSI (cfr. doc.
I; consid. 1.2.; 2.8.).
Al
riguardo, come pure relativamente ai redditi ricevuti dall’__________ (fr.
224.85 il 26 marzo 2007 e fr. 240.-- il 24 settembre 2008) emersi dalla
documentazione bancaria __________ (cfr. doc. XIIA; XIIB; consid. 2.10.), il
TCA rileva che all’amministrazione deve essere dichiarato ogni reddito di cui è
al beneficio una persona richiedente le prestazioni assistenziali.
Sulla
base del principio di sussidiarietà, per far fronte alle proprie spese primarie,
vanno utilizzati, prioritariamente rispetto alle prestazioni assistenziali, gli
introiti connessi a sforzo personale, quali, ad esempio, i redditi risultanti
da un’attività lavorativa, come nel caso di specie (cfr. consid. 2.11.).
Le
entrate percepite da __________, __________, __________ e __________ andavano,
perciò, usate per provvedere al proprio sostentamento prioritariamente rispetto
all’intervento dell’assistenza sociale.
In merito
all’asserzione secondo cui l’insorgente credeva che l’USSI fosse al corrente di
tali entrate in quanto ufficiali (provenendo da istituti pubblici; cfr. doc. I;
consid. 1.2., 2.8.), giova, inoltre, evidenziare che non esiste nessun obbligo
tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati
personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel
senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente
essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P
8/03 del 22 giugno 2004).
L’Alta
Corte, nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità
cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere
imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver
informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente
per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a
causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.
Tale
principio è stato ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.
In
proposito è, pure, utile rilevare che con una sentenza 9C_276/2012 del 14
dicembre 2012, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, il TF ha
stabilito che è irrilevante ai fini della perenzione (relativa di un anno) del
diritto della Cassa AVS di chiedere la restituzione di rendite di vedovanza
percepite a torto a seguito di un secondo matrimonio il fatto che l’autorità di
stato civile o l’UAI sapessero del secondo matrimonio.
L’Alta
Corte ha precisato che del resto il registro di stato civile non ha effetto di
pubblicità.
In
proposito cfr. anche STCA 39.2010.16 del 7 marzo 2011.
Il
ricorrente, nel suo scritto prodotto al TCA nel marzo 2012, ha peraltro ammesso che le entrate connesse all’attività presso la __________, __________, il __________
non sono state segnalate per sbaglio e in buona fede, per mancanza di
attenzione (cfr. doc. C1).
2.13. Relativamente
agli ulteriori versamenti a suo favore risultanti dai conti bancari presso __________
e __________ (cfr. consid. 2.10.), l’insorgente ha contestato la computabilità
nei conteggi volti a
determinare
il suo diritto a prestazioni assistenziali nel lasso di tempo in questione dei
seguenti bonifici:
-
fr. 4'076.50 versato dalla __________ sul conto __________
il 29 gennaio 2007 a titolo di indennità giornaliere per malattia (cfr. doc. I
p.to 7.1);
-
fr. 2'250.-- del 2 marzo 2007, fr. 2'000.-- del
29 marzo 2007, fr. 600.-- del 4 settembre 2007, fr. 200.-- del 14 gennaio 2008,
fr. 400.-- del 12 febbraio 2008, fr. 430.-- del 19 maggio 2008 accreditati sul
conto __________ ed aventi quale giustificativo “versamento bancomat” (cfr.
doc. I p.to 7.2);
-
fr. 3'200.28 versati dal signor __________ il 17
settembre 2007 sul conto __________ (cfr. doc. I p.to 7.3);
-
fr. 2’058.24 corrisposti dal signor __________, __________
il 17 settembre 2007 sul conto __________ (cfr. doc. I p.to 7.4);
-
fr. 609.50 il 2 marzo 2007, fr. 1'807.40 il 3
giugno 2008 e fr. 1'000.-il 25 settembre 2008 versati da __________, come pure
fr. 500 del 20 luglio 2007 da __________ (cfr. doc. I p.to 7.5);
-
Euro 1'000 e Euro 250 versati il 4 aprile 2007,
rispettivamente il 22 dicembre 2006 dal signor __________, padre della sua ex
moglie (cfr. doc. I p.to. 7.5);
-
Euro 2'243.71 del 27 dicembre 2007, Euro
2'189.99 del 5 febbraio 2008, Euro 2'121.03 del 31 marzo 2008, Euro 2'150.11
del 24 giugno 2008 ed Euro 2'263.42 del 25 settembre 2008 accreditati sul conto
__________ ed aventi quale giustificativo "étranger" (cfr.
doc. I p.to 7.6).
2.14. Per quanto
concerne il versamento del 29 gennaio 2007 di fr. 4'076.50 sul conto __________
da parte della __________ (cfr. doc. XIIA; C2) (cfr. doc. XIIA; consid. 2.10),
il ricorrente sostiene che, riguardando indennità giornaliere per malattia
maturate nel mese di gennaio 2007, tale somma non possa essere considerata per
il calcolo dell'assistenza sociale di febbraio 2007 (cfr. doc. I p.to 7.1).
In
proposito giova segnalare che il TCA, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo
primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno,
soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la
prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada
computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non
violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione
federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato
unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un
mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato
utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese
in cui è stato versato.
Il TCA
ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare
dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata
relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
Nella
presente fattispecie non è stato chiarito se la somma di fr. 4'076.50 ricevuta
il 29 gennaio 2007 sia effettivamente servita a
fare fronte alle spese del mese successivo (febbraio 2007) oppure sia, invece,
stata utilizzata immediatamente per provvedere ai costi del mese di gennaio
2007.
Risultano,
perciò, necessari ulteriori accertamenti per chiarire se le indennità
giornaliere versate dalla __________ relative al mese di gennaio 2007 possano o
meno essere computate per il mese di febbraio 2007.
L’amministrazione
dovrà, segnatamente, appurare quando sono state bonificate al ricorrente le
indennità giornaliere dei mesi precedenti il gennaio 2007, in particolare di novembre e dicembre 2006, al fine di stabilire se tali prestazioni venivano
corrisposte abitualmente alla fine del mese (in tal caso è verosimile che le
indennità relative a un determinato mese venissero utilizzate per far fronte
alle spese del mese seguente) o eccezionalmente per gennaio 2007 sono state
versate gli ultimi giorni del mese.
Inoltre
l'USSI dovrà comunque verificare, tramite la collaborazione del ricorrente, che
dovrà produrre debite ricevute, quando sono stati effettuati i pagamenti
correnti relativi al mese di gennaio 2007, se prima del bonifico dell’ammontare
di fr. 4'076.50 o successivamente.
2.15. L'insorgente
ha, poi, affermato che gli accrediti intervenuti sul conto __________ ed aventi
quale giustificativo "versamento bancomat", ossia gli importi di fr.
2'250.-- del 2 marzo 2007, di fr. 2'000.-- del 29 marzo 2007, di fr. 600.-- del
4 settembre 2007, di fr. 200.-- del 14 gennaio 2008, di fr. 400.-- del 12
febbraio 2008, di fr. 430.-- del 19 maggio 2008, provengono dal suo conto __________,
così come risulta dal raffronto delle date di addebito e accredito, e sarebbero
stati operati dal medesimo (cfr. doc. I p.to 7.2).
Dalla
documentazione bancaria agli atti non emerge, tuttavia, alcun accredito sul
conto __________ corrispondente a un addebito dello stesso importo e della
medesima data sul conto __________ (cfr. doc. XIIA; XIIC).
2.16. Per quanto
attiene all'ammontare di fr. 3'200.28 bonificato il 17 settembre 2007 sul conto
__________ da __________, __________ (cfr. doc. XIIA), il ricorrente ha
asserito che corrisponderebbe alla restituzione di quanto da lui anticipato in
favore del signor __________ il 27 agosto 2007 a saldo della nota della Residenza __________ relativa a un soggiorno in Ticino (cfr. doc. I
p.to 7.3).
In
effetti la Residenza __________ ha emesso una fattura di fr. 3'738.50 per il
periodo 14 - 29 agosto 2007 pagata il 27 agosto 2007 nei confronti di __________
(cfr. doc. C6).
Tuttavia,
a prescindere dalla questione del nome che non corrisponde perfettamente a
quello indicato nell'estratto conto __________, non è dato di sapere chi abbia
saldato tale nota.
Appare, del
resto, quantomeno strano che una persona proveniente dall’estero soggiorni in
Svizzera per almeno due settimane senza avere con sé denaro sufficiente (o
carte di credito) per pagare il proprio alloggio.
La nota
della Residenza __________ è, d'altronde, stata pagata il 27 agosto 2007,
ovvero due giorni prima del termine del soggiorno indicato.
Al
riguardo va, pure osservato che dal verbale allestito in occasione di
un’udienza del 18 novembre 2008 davanti al Pretore di __________ si evince che
la ex moglie del ricorrente ha affermato di aver conosciuto __________ con la
sua famiglia quando è venuto in Ticino per i suoi affari e per vacanza e che,
quando lei l’ha contattato qualche tempo prima, le avrebbe detto che il marito
riceveva denaro per le sue attività di __________ a __________ (cfr. doc. 545).
L’insorgente,
dal canto suo, durante la medesima udienza ha riconosciuto di avere amici,
soprattutto del __________, che sono suoi creditori per circa fr. 10'000.-- (cfr.
doc. 545).
Ne
discende che il versamento di fr. 3'200.28 del 17 settembre 2007, in applicazione del criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010
del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), non va considerato quale rimborso di un anticipo effettuato dal
ricorrente.
Il fatto di
aver invocato nel ricorso l’art. 1 cpv. 1 Las, e meglio il riferimento al rispetto
della dignità umana (lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale) che a mente dell’insorgente deve
essere inteso quale fiducia - fino a prova del contrario – nelle sue
affermazioni (cfr. doc. I p.to 7.3), non risulta in casu pertinente.
Il rispetto
della dignità della persona da parte dell’amministrazione di cui all’art. 1
cpv. 1 Las comporta sì di impedire che una persona cada nel bisogno o di provvedere
a chi è già caduto nel bisogno mediante l’attribuzione di prestazioni
assistenziali.
Tuttavia nell’adempimento
di tali obiettivi, da un lato, deve, essere ossequiato il principio di
sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; consid. 2.11.), secondo il quale, se risultano
altre fonti di reddito, prima va tenuto conto di queste ultime,
indipendentemente dal credo e dal ruolo in seno a una __________ a cui una persona
aderisce (cfr. consid. 2.21.).
Dall’altro,
devono essere rispettati i principi procedurali vigenti, più specificatamente
il criterio della probabilità preponderante appena menzionato sopra.
2.17. In relazione
all'accredito di fr. 2'058.24 sul conto __________ del 20 settembre 2007 da
parte di __________, __________ (cfr. doc. XIIA), l'insorgente ha indicato che
si è trattato di un aiuto caritatevole per coprire costi e cure odontoiatriche,
nonché ospedaliere per il medesimo e i suoi familiari che in tal modo non hanno
pesato sull'assistenza sociale (cfr. doc. I p.to 7.4).
In proposito
va, però, ribadito che nell'assistenza sociale vige il principio della
sussidiarietà, secondo cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se
il richiedente non può far fronte alle proprie necessità, in particolare,
tramite prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.11.).
Pertanto l’assistenza
sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente
per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi
anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi
siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si
verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario,
interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una
prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi
della Las e della Laps (cfr. consid. 2.4.) che non sono coperte dall’entrata da
parte di terzi (cfr. STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14.,
destinata alla pubblicazione nella RtiD I-2013).
Nel caso
di specie, considerato peraltro che l’USSI, nel periodo in questione, ha assegnato
al ricorrente delle prestazioni speciali (cfr. art. 17 cpv. 2 Las; consid.
2.3.) per cure dentarie (cfr. doc. 513; 514; 522), nonché per franchigia e
partecipazione ai costi LAMal - ossia per quanto non assunto obbligatoriamente
dall’assicurazione contro le malattie (cfr. doc. 110; 115; 128; 133; 137; 141;
145; 149; 155;167; 184; 187; 190; 475; 493), l'importo di fr. 2'058.24 versato
nel mese di settembre 2007 non doveva essere un supplemento a quanto già
corrisposto dall'assistenza sociale, bensì avrebbe dovuto in primo luogo
servire a far fronte ai bisogni primari del ricorrente.
L'USSI
avrebbe poi valutato se restava parte del fabbisogno scoperto a cui avrebbe
fatto fronte con l'erogazione di prestazioni assistenziali ordinarie e se del
caso speciali, per spese puntuali, come quelle mediche e/o dentistiche.
2.18. Per quanto
concerne gli importi versati da __________ di fr. 609.50 il 2 marzo 2007, di
fr. 1'807.40 il 3 giugno 2008 e di fr. 1'000.-- il 25 settembre 2008, come pure
la somma di fr. 500 del 20 luglio 2007 da parte di __________, il ricorrente ha
asserito che tali bonifici rappresentano il risarcimento dei danni subiti dal
suo veicolo __________ a seguito di un incidente (cfr. doc. I p.to 7.5).
In primo
luogo, va osservato che l’ammontare di fr. 609.50 del 2 marzo 2007 non risulta
negli estratti conto __________ e del resto l’USSI non ne ha tenuto conto.
La natura
di tale somma, che peraltro è stata versata all’assicurato da __________ più di
un anno prima dei bonifici seguenti del 2008, e quindi la questione della sua
computabilità o meno ai fini dell’assistenza sociale possono In ogni caso restare
irrisolte.
In effetti
per il mese di marzo 2007 i redditi non dichiarati da considerare ammontano,
senza tener conto dell’importo di fr. 609.50, già a complessivi fr. 5'547.25
(cfr. doc. 422; XIID), ossia a una somma ben superiore all’importo della
prestazione assistenziale ricevuta per il mese di marzo 2007 di fr. 1'393.60 [fr.
1'122.-- prestazione ordinaria (cfr. doc. 363) + fr. 45.10 + fr. 226.50
prestazioni speciali (cfr. doc. 553; 194; 187)].
In
secondo luogo, il TCA rileva che i bonifici di fr. 1'807.40 e di fr. 1'000.--
da parte di __________ riportano la menzione “__________”, rispettivamente “__________”
(cfr. doc. XIIA; XIIB).
Nulla è,
per contro, stato specificato riguardo al versamento di fr. 500.-- da parte di __________.
Qualora le
somme ricevute si riferissero effettivamente al rimborso dei danni subiti dal
veicolo dell’insorgente contestualmente a un’assicurazione casco contro i danni
giusta gli art. 48 segg. LCA, ossia il risarcimento del minor valore dell’auto
o comunque dei costi delle riparazioni effettuate (cfr. www.generali.ch/fr/produkte_praemien/fahrzeug/utila:
CGA), tali importi andrebbero considerati sostanza e non reddito.
Il valore
dell’automobile corrisponde, infatti, a sostanza mobiliare (cfr. Dipartimento
delle finanze e dell’economia, istruzioni Divisione delle contribuzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2012 delle persone
fisiche p.to 27.4).
Pertanto
le somme in questione rientrerebbero nella sostanza ma non nel reddito
computabile Las.
Dalle
carte processuali, tuttavia, oltre agli estratti bancari, non risulta alcunché
di più preciso in merito a un eventuale infortunio della circolazione occorso
al veicolo del ricorrente e al relativo risarcimento per i danni subiti.
Pertanto
si impongono ulteriori accertamenti volti a determinare se realmente il
ricorrente ha ricevuto da __________ e da __________ delle somme di
risarcimento danni connesse a un incidente subito dal suo veicolo.
In caso
affermativo, tali importi non rientrano nei redditi bensì nella sostanza
dell’insorgente.
La
circostanza invocata dal ricorrente secondo cui nel luglio 2008 avrebbe versato
un acconto di fr. 1'500.-- (ammontare totale dovuto fr. 3'000.--) alla ex
moglie a seguito della vendita dell’automobile (cfr. doc. I; C1; IX7) è
ininfluente, poiché in ogni caso tale somma, come evidenziato dall’USSI (cfr.
doc. A; V), andrebbe dedotta dalla sostanza.
La
sostanza computabile, tuttavia, risultava già nulla nei calcoli iniziali
effettuati dall’amministrazione al fine di determinare la prestazione
assistenziale spettante all’insorgente(cfr. doc. 365; 366; 361; 362; 326; 327).
2.19. Relativamente
agli accrediti da parte del signor __________, padre dell’ex moglie, va avantutto
osservato che l’importo menzionato dal ricorrente di Euro 250.-- corrisposto il
22 dicembre 2006 (cfr. doc. I p.to 7.5) è in ogni caso irrilevante ai fini della
vertenza.
Lo stesso
riguarda, infatti, un periodo anteriore al lasso di tempo determinante nel caso
di specie (febbraio 2007 – febbraio 2009).
Dall’estratto
bancario __________ del 2 maggio 2007 emerge che il signor __________ ha
corrisposto all’insorgente Euro 1'000 il 4 aprile 2007 e ulteriori Euro 1'000
il 6 aprile 2007 (cfr. doc. XIIC).
L’insorgente,
nel ricorso, sostiene che si tratti di aiuti caritatevoli destinati alla ex
moglie, ovvero alla figlia del signor __________ (cfr. doc. I p.to 7.5.).
Tale
affermazione non risulta fondata.
La
figlia, perlomeno dal luglio 2006 (cfr. doc. 420; 546), è titolare di un conto
postale, per cui se il padre avesse voluto versare degli importi elusivamente a
suo favore, avrebbe effettuato i bonifici sul suo conto individuale.
Nello
scritto prodotto davanti al TCA nel marzo 2012 il ricorrente ha, d’altronde,
cambiato versione e indicato che il denaro da parte del signor __________ era a
favore del nipotino come partecipazione al costo di un intervento dentistico,
precisando di aver annesso a sostegno di quanto asserito una fattura del Dr.
med. Dent. __________ (cfr. doc. C1).
Tuttavia
il documento allegato allestito dal Dr. med. Dent. __________ (cfr. doc. C4)
concerne sì il figlio del ricorrente __________ (cfr. doc. 447), ma rappresenta
soltanto un orientamento al costo per l’utilizzo della sala operatoria dell’Ospedale
__________. Il medesimo è per di più datato 20 febbraio 2008, ossia è stato
redatto dieci mesi dopo il versamento di denaro da parte dell’ex suocero.
Pertanto
anche la seconda versione fornita dall’insorgente non può essere seguita da
questa Corte.
Dall’estratto
__________ del 2 maggio 2007 risulta comunque, come peraltro fatto valere dal
ricorrente (cfr. doc. I p.to 7.5), che il 10 aprile 2007 sul suo conto è stato
addebitato l’importo di Euro 1'000 a favore del signor __________ (cfr. doc.
XIIC).
Pertanto ai
fini dell’assistenza sociale, contrariamente a quanto conteggiato dall’USSI
(cfr. doc. XIID; 422), per il mese di aprile 2007 va considerato un solo
versamento di Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID)
da parte dell’ex suocero.
Ciò non
cambia l’esito dei calcoli, siccome per il mese di aprile 2007 i redditi non
dichiarati da considerare ammontano, senza tener conto di un importo di fr. 1'642.67
(= Euro 1'000) da parte del signor __________, già a fr. 3'867.52 (cfr. doc.
422; XIID), ossia a una somma più elevata dell’importo della prestazione
assistenziale ricevuta per il mese di aprile 2007 di fr. 2'571.65 [fr. 2’405.--
prestazione ordinaria (cfr. doc. 359) + fr. 102.70 + fr. 51.40 + fr. 12.55
prestazioni speciali (cfr. doc. 553; 194; 187)].
2.20. Infine per quanto
attiene agli accrediti sul conto __________ con giustificativo “étranger”, e
meglio di Euro 2'243.71 del 27 dicembre 2007, di Euro 2'189.99 del 5 febbraio
2008, di Euro 2'121.03 del 31 marzo 2008, di Euro 2'150.11 del 24 giugno 2008 e
di Euro 2'263.42 del 25 settembre 2008, il ricorrente ha affermato che sono dei
finanziamenti corrisposti da "__________" a copertura delle
spese relative alla sua attività di __________ in __________ ed in Europa (ad
esempio dei costi telefonici e di viaggi aerei per partecipare a conferenze e
seminari di __________), come pure di fatture dentistiche e del __________ __________
del 2008 (cfr. doc. I p.to 7.6).
Egli non
ha comprovato quanto asserito, limitandosi a trasmettere copia di una
dichiarazione dello Stato del __________ del 15 marzo 2010 in cui è indicato, da una parte, che il ricorrente non è impiegato dal __________ __________ ma
coopera unicamente con esso e partecipa a conferenze e corsi, dall’altra, che
il __________ provvede a coprire le sole relative spese (cfr. doc. IX9).
Tale
attestazione è, tuttavia, alquanto generica e vaga.
Infatti
non sono stati specificati i corsi e le conferenze a cui il ricorrente avrebbe
partecipato, né le relative date, né i luoghi dove si svolgevano (cfr. doc.
IX9).
Del resto
dai conti bancari del ricorrente, in particolare dal conto __________, non
risulta alcuno specifico bonifico da parte del __________
L’indicazione
“étranger” relativa agli accrediti di cui sopra non permette, in ogni caso, di
risalire all’identità della persona o ente che ha effettuato i versamenti.
2.21. In relazione
allo scontrino di un pagamento di fr. 1'115.-- effettuato con carta __________
a favore di __________ di __________ del 17 settembre 2007 (cfr. doc. C3 = IX
15), va osservato che lo stesso non indica l’oggetto del pagamento.
Inoltre,
per quanto riguarda la fattura/conferma emessa il 1° settembre 2008 da __________
di __________ nei confronti del ricorrente concernente un volo di andata e
ritorno __________ per il 15 settembre 2008 e un volo di sola andata __________
per il 15 settembre 2008 per complessivi fr. 2'021.-- (cfr. doc. C3),
l’insorgente mai ha specificato la natura di tale viaggio.
Al
riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni
sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz,
art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio
2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito
dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Giova, in
ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994
pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26
consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234
consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.
(3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances
sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In
concreto certo sorprende molto che l’insorgente, relativamente allo scontrino
della __________ del 17 settembre 2007 e alla fattura/conferma
della __________ del 1° settembre 2008, non abbia immediatamente fornito
indicazioni più precise, quali ad esempio, per quanto concerne il primo, la
data, la destinazione dell’eventuale viaggio e il relativo scopo,
rispettivamente, per quanto attiene alla seconda, il fine del viaggio.
Comunque, per maggiore
tranquillità su questo punto, gli atti vanno rinviati all’USSI affinché
interpelli RI 1 che dovrà indicare, sostanziando debitamente le proprie
affermazioni, l’oggetto dello scontrino del 17 settembre 2007
della __________ (specificatamente, se riguarda
un viaggio intrapreso dall’insorgente, la destinazione, la data e lo scopo), come pure lo scopo del viaggio di cui alla
fattura/conferma emessa il 1° settembre 2008 da __________.
Il
ricorrente dovrà, altresì, comprovare, qualora dei terzi gli abbiano
effettivamente versato del denaro per tali viaggi, da chi ha ricevuto le somme
in questione (in particolare producendo degli estratti bancari da cui risultino
gli esatti nominativi di chi ha effettuato i bonifici a suo favore) e che
questi importi erano destinati esclusivamente al pagamento dei viaggi.
Egli,
infine, sarà tenuto a dimostrare che le eventuali somme ricevute da terzi per
far fronte alle spese dei viaggi in questione corrispondono a degli accrediti
sul suo conto __________ denominati “étranger” elencati al consid. 2.20.
Soltanto nel
caso in cui l’insorgente abbia effettuato dei viaggi per tenere delle
conferenze e/o corsi pagati con denaro ricevuto a tal fine da terzi, che
dovranno risultare ben definiti, corrispondente a dei bonifici già risultanti
sul conto __________ (accrediti “étranger”) - e non se i costi dei viaggi sono
stati pagati con ulteriore denaro non emergente dai conti __________ e __________
-, l’amministrazione ometterà di computare tali importi a titolo di reddito nel
calcolo della prestazione assistenziale a cui il medesimo aveva diritto nel periodo
determinante.
2.22. Il ricorrente
ha asserito di aver pagato con finanziamenti ricevuti sul suo conto __________
denominati “étranger” (cfr. consid. 2.20.) il __________ __________ alla fine
del 2008 (cfr. doc. I p.to 7.6; IX; C1), il cui costo è ammontato a fr.
3'700.-- (cfr. doc. C8).
Al
riguardo giova evidenziare che è vero che, come indicato dall’insorgente (cfr.
doc. I p.to 7.6; VII), il __________ __________ è __________
Inoltre,
da un lato, secondo l'art. 15 Cost. la libertà di credo e di coscienza è
garantita (cpv. 1) ed ognuno ha diritto di scegliere liberamente la propria
religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente
o in comunità (cpv. 2) così come ha diritto di aderire o non aderire ad una
comunità religiosa, di farne o non farne parte e di seguire o non seguire un
insegnamento religioso (cpv. 3 e 4). Protette sono tutte le convinzioni e
concezioni spirituali o intellettuali attinenti al rapporto fra l'essere umano
e la divinità (cfr. DTF 134 I 114 consid. 2.1.; DTF 123 I 296 consid.
2b/aa; 119 Ia 178 consid. 4b;
116 Ia 252 consid. 5c)
e tutte le religioni, indipendentemente dalla loro diffusione più o meno ampia
in Svizzera (DTF 119 Ia 178 consid.
4b).
Dall’altro,
tuttavia, il compito dell’assistenza sociale è quello di provvedere, tramite
prestazioni, al sostentamento di persone che non hanno sufficienti mezzi
finanziari per farvi fronte da sole (cfr. consid. 2.2.).
In tale
settore, però, come ribadito a più riprese vige il principio di sussidiarietà,
per cui aiuti finanziari da parte di terzi devono prioritariamente, e senza
possibilità di scegliere tra le fonti di aiuto principali (cfr. consid. 2.11),
essere utilizzati per provvedere alle proprie necessità.
Al
riguardo giova segnalare che l'Alta Corte, in una sentenza 2P.127/2000 del 13
ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario
dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto
era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva
delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen)per far fronte a costi
supplementari rispetto a quelli coperti dall’assistenza, ha stabilito che in
virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il
fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi
finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo
dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
In una
sentenza 8C_140/2012 del 17 agosto 2012 consid. 7.2.1 il TF ha ribadito che, in
virtù del principio della sussidiarietà vigente nel settore dell’assistenza
sociale, al fine di determinare il diritto a prestazioni assistenziali di un
richiedente, nei redditi vanno computati anche quelle entrate erogategli, ad esempio
quali prestiti, per provvedere al pagamento di spese aggiuntive non coperte
dall’assistenza sociale.
Inoltre con
giudizio 42.2011.30 del 11 luglio 2012, destinata alla pubblicazione nella RtiD
I-2013, questa Corte si è pronunciata in relazione al caso di una beneficiaria
dell’assistenza sociale, a cui l’USSI, dopo aver scoperto che la stessa
riceveva regolarmente dal fratello la somma di fr. 1'000.-- al mese non
dichiarati, ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite nel periodo
da agosto 2004 a luglio 2009.
Il TCA ha
stabilito, da un lato, che la ricorrente non doveva
rimborsare alcun importo concernente le prestazioni assistenziali percepite da
agosto a ottobre 2004, poiché il relativo diritto
dell’amministrazione di chiederne la restituzione era perento.
Dall’altro, che da un profilo oggettivo l’insorgente aveva effettivamente
percepito indebitamente, perlomeno parzialmente, le prestazioni assistenziali
afferenti al lasso di tempo da novembre 2004 a luglio 2009.
In
effetti per il periodo novembre 2004 - luglio 2009, la
somma di fr. 1'000.-- ricevuta ogni mese dal fratello, in virtù del principio
di sussidiarietà, non doveva essere un supplemento a quanto già versato
dall’assistenza sociale, bensì avrebbe dovuto in primo luogo servire a far
fronte ai bisogni primari della ricorrente.
Il costo
afferente al __________ __________ non può, perciò, essere considerato quale
spesa computabile ai fini del calcolo dell’assistenza sociale.
Del resto
non risulta minimamente comprovato che alcuni versamenti “étranger” effettuati
sul conto __________ del ricorrente siano stati esclusivamente finalizzati alla
copertura della spesa per il __________ __________.
Al
contrario, come visto (cfr. consid. 2.20.), nella dichiarazione dello __________
del 15 marzo 2010 è stato unicamente affermato che il __________ provvede a
coprire all’insorgente le sole relative spese connesse alla sua partecipazione
a conferenze e corsi (cfr. doc. IX9).
Relativamente,
poi, a quanto asserito dal ricorrente circa il fatto di aver accompagnato i
genitori anziani alla __________cfr. doc. I p.to 7.6; C1), va osservato che i suoi
genitori, se erano in buona salute, avrebbero potuto recarvisi da soli.
Nel caso
in cui, per contro, le condizioni di salute degli stessi o di uno di loro non
fossero state ottimali, non sussisteva __________ di intraprendere tale
viaggio.
2.23. Come visto
sopra (cfr. consid. 2.10.), il ricorrente, oltre agli importi ricevuti da __________,
__________, __________ e __________ (cfr. consid. 2.12.) e a quelli contestati
di cui ai considerandi 2.13.-2.20. in merito ai quali il TCA si è pronunciato
sopra, ha beneficiato di ulteriori versamenti, e meglio di:
-
fr. 1'183.50 versati il 22 febbraio 2007 sul conto __________ da parte della __________
afferenti a indennità giornaliere dal 1 al 9 febbraio 2007 (cfr. doc. XIIA; IX5);
- fr.
150.-- versati il 3 gennaio 2008 sul conto __________ tramite bancomat __________
(cfr. doc. XIIA);
- fr.
200.-- versati sul conto __________ il 12 febbraio 2008 tramite bancomat __________
(cfr. doc. XIIA);
- Euro
1'286.78 = fr. 2'113.75 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID; XIIC) versati
il 20 febbraio 2007 sul conto __________ (cfr. consid. 2.10.)
L’importo
di fr. 150.-- versato il 3 gennaio 2008 sul __________ tramite bancomat __________
(cfr. doc. XIIA) non è stato considerato dall’USSI (cfr. XIID).
Tale
omissione è ininfluente ai fini della risoluzione della presente lite.
Infatti
per il mese di gennaio 2008 i redditi non dichiarati da considerare ammontano,
senza tener conto della somma di fr. 150.--, già a fr. 4'595.67 (cfr. doc. 422;
XIID), ossia a una somma più elevata dell’importo della prestazione
assistenziale ricevuta per il mese di gennaio 2008 di fr. 2'382.60 [fr.
2’255.-- prestazione ordinaria (cfr. doc. 324) + fr. 38.70 + fr. 19.75 + fr.
69.15 prestazioni speciali (cfr. doc. 554)].
Riguardo
ai restanti importi l'insorgente non ha sollevato censure specifiche, limitandosi
ad asserire in modo generico che non si tratta di redditi non dichiarati e che,
dunque, non devono rientrare nel conteggio dell'assistenza sociale (cfr. doc. I
pag.6).
Ne
consegue che, ritenuto il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.11.),
queste somme di denaro avrebbero dovuto servire all’insorgente per prioritariamente
far fronte alle sue spese di sostentamento.
2.24. Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, occorre concludere, in primo luogo, che uno dei due
importi di Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID)
versati al ricorrente nel mese di aprile 2007 dall’ex suocero non va
considerato ai fini del conteggio dell’assistenza sociale, in quanto restituito
a quest’ultimo (cfr. consid. 2.19.)
In
secondo luogo, che in relazione all’ammontare di fr. 4'076.50 ricevuto dalla __________
il 29 gennaio 2007, agli importi di fr. 1'807.40 e di fr. 1'000.-- versatigli
da __________ il 3 giugno 2008, rispettivamente il 25 settembre 2008, come pure
alla somma di fr. 500.-- ricevuta da __________ il 20 luglio 2007 sono
necessari ulteriori accertamenti per determinarne la computabilità o meno nel
calcolo delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.14.; 2.18.).
Ulteriori
indagini si impongono anche in relazione allo scontrino del 17 settembre 2007
della __________ e alla fattura/conferma emessa il 1° settembre 2008 da __________
per appurare se il ricorrente ha effettuato dei viaggi per tenere delle
conferenze e/o corsi i cui costi sono stati pagati con denaro ricevuto a tal
fine da terzi - che dovranno risultare ben definiti - che deve corrispondere a
dei bonifici già risultanti sul conto __________ quali accrediti “étranger”.
Soltanto in
tal caso gli importi in questione non andranno computati a titolo di reddito
nel conteggio della prestazione assistenziale a cui l’insorgente aveva diritto
nel periodo determinante (cfr. consid. 2.21.).
Infine,
va pure concluso che tutti gli ulteriori bonifici a favore del ricorrente
considerati dall’USSI, sia concernenti i redditi da attività lavorativa presso __________,
__________, __________ e __________ (cfr. consid. 2.12.) che riguardanti i
versamenti volontari da parte di terzi sui conti __________ e __________ (cfr.
consid. 2.15; 2.16.; 2.17.; 2.19.; 2.20.; 2.22.), avrebbero dovuto essere
comunicati all’amministrazione tempestivamente - al momento in cui sono stati
percepiti -, in quanto rilevanti al fine di un corretto conteggio delle
prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo febbraio 2007 – febbraio
2009.
Avendo
effettivamente beneficiato di versamenti da parte di __________, __________, __________,
__________, nonché di terzi, ma avendo omesso di annunciare tali entrate
all’USSI senza indugio, la situazione finanziaria del ricorrente nell’arco di
tempo determinante, rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al momento in cui
ha allestito i conteggi relativi a tale periodo, era differente.
Essendosi
realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, è
pertanto evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto
in base alle sue effettive entrate.
Di
conseguenza RI 1, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo
da febbraio 2007 a febbraio 2009.
2.25. Il
ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, in considerazione della
particolarità del caso, in specie delle normative __________ che ____________________
al praticante __________, e in modo specifico all’__________, di compiere il __________
__________ - così come avvenuto nel periodo in cui percepiva le prestazioni
assistenziali – ha postulato di essere sentito (cfr. doc. I; V).
Egli ha, inoltre,
chiesto l’audizione dei signori __________ e __________, ex suocero (cfr. doc.
Fatti
I p.to 7.3; 7.5).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel campo
di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie, ma ha postulato di essere sentito in
considerazione della particolarità del caso per quanto attiene alle normative __________
che __________ al praticante __________, e in modo specifico all’__________, di
____________________.
Considerandi
Egli ha,
quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova, ossia il suo interrogatorio al
fine di spiegare i motivi per i quali era tenuto a effettuare il __________ __________
e, conseguentemente, di chiarire perché determinate somme ricevute, servendo a
pagare il __________ __________, non andrebbero considerate ai fini del calcolo
della prestazione assistenziale.
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16.
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;
SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
In
concreto, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i
principi vigenti per quanto concerne la restituzione di prestazioni
assistenziali percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.11.) consentono al
TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni
postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
In
effetti delle dichiarazioni in senso favorevole al ricorrente da parte dei
signori __________ e __________ non permetterebbero a questa Corte, in ogni
caso, di giungere a una soluzione differente ritenuti i rilevanti elementi di
fatto emersi dalle carte processuali ed esposti ai consid. 2.16. e 2.19.
Di
conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale audizione,
nonché l’audizione dei testi deve essere respinta.
2.26
In simili
condizioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione perché, dopo aver
proceduto agli accertamenti di cui ai considerandi 2.14., 2.18., 2.21. volti a
stabilire la computabilità o meno nel calcolo dell’assistenza sociale degli
importi versati a __________ dalla __________ il 29 gennaio 2007, da __________
il 3 giugno 2008 e il 25 settembre 2008, da __________ il 20 luglio 2007, come
pure di alcune eventuali somme “étranger” accreditate sul suo conto __________
(cfr. consid. 2.24.) e ritenuto che relativamente ai versamenti effettuati
dall’ex suocero deve essere conteggiato unicamente un importo di Euro 1'000 =
fr. 1'642.67 (cfr. consid. 2.19.; 2.24.), determini nuovamente la somma di
prestazioni assistenziali percepita indebitamente dall’insorgente dal febbraio
2007.
al febbraio 2009 da restituire.
2.27
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico
dell’USSI (cfr. 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI
per determinare nuovamente, previ ulteriori accertamenti di cui ai consid. 2.14.,
2.18., 2.21. e tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.19.; 2.24., l’importo
di prestazioni assistenziali versate all’insorgente nel lasso di tempo febbraio
2007 – febbraio 2009 da restituire.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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