42.2012.4
Da 4 a 7/10 spesa mens.per alloggio c/o genitori che percepiscono PC. Negato contrib.per i 60mesi preced. Mai fatto valere pigioni scop.o beneficiato di prest.Princ.sussid.AS,se aiuti finan.da terzi,i
19 luglio 2012Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
42.2012.4
Data decisione, Autorità:
19.07.2012, TCA
Titolo:
Da 4 a 7/10 spesa mens.per alloggio c/o genitori che percepiscono PC. Negato contrib.per i 60mesi preced. Mai fatto valere pigioni scop.o beneficiato di prest.Princ.sussid.AS,se aiuti finan.da terzi,interviene solo per scoperto.Prest.arretr.da AS eccez.,solo x 3 mesi.AS non copre debiti.Ric.respinto
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
SPESA PER L'ALLOGGIO
UNITÀ DI RIFERIMENTO
art. 4a cpv. 1 let. a LAPS
art. 9 LAPS
art. 13 LAPS
art. 2 LAS
art. 22 let. c LAS
art. 61 cpv. 2 LAS
art. 16c OPC
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.4
rs
Lugano
19 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 febbraio
2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 7 febbraio 2012 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 13 aprile 2010
(cfr. doc. 150) con cui a RI 1, alla luce della segnalazione del fatto che i suoi
genitori, presso i quali abita, percepivano una prestazione complementare, è
stata riconosciuta, nel calcolo della prestazione assistenziale spettantegli, una
spesa mensile per l’alloggio nella misura di fr. 288.-- per i mesi da aprile a
luglio 2010 (cfr. doc. A).
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato quanto
segue:
"
(…)
Si evidenzia che fino alla comunicazione della PC
dei genitori il reclamante ha beneficiato della prestazione assistenziale,
potendo al contempo beneficiare della disponibilità e del sostegno volontario
dei genitori i quali l’hanno ospitato nella loro abitazione.
Rispetto a tale aiuto da parte dei genitori a
favore del figlio, la prestazione assistenziale è da ritenere sussidiaria. La
richiesta di riconoscere retroattivamente la quota parte dell’affitto dei
genitori è quindi ingiustificata.” (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha chiesto che gli venga riconosciuto un contributo per l’alloggio arretrato di
60 mesi, oltre ai relativi interessi.
A
sostegno della propria pretesa egli ha, segnatamente, addotto di avere diritto a
un importo per l’alloggio anche per il periodo precedente all’aprile 2010, siccome
Fatti
i suoi genitori che lo ospitano nella loro abitazione percepiscono da anni le
prestazioni complementari (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’USSI ha correttamente o meno negato al ricorrente un
contributo relativo alla spesa dell’alloggio a carico dei genitori che lo
ospitano per i 60 mesi precedenti l’aprile 2010.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti
i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il
perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di
disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni
integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni
assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
Considerandi
2.
persone
1469.
--
100.
--
1569.
--
3.
persone
1786.
--
100.
--
1886.
--
4.
persone
2054.
--
100.
--
2154.
--
5.
persone
2323.
--
100.
--
2423.
--
6.
persone
2592.
--
100.
--
2692.
--
7.
persone
2861.
--
100.
--
2961.
--
Per
ogni persona supplementare
+
269.
--
-
+
269.
--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o
più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della
COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone
di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più
anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di
queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Per
inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti
anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag.
82-83).
2.6
Nell’evenienza
concreta l’USSI, con decisione del 13 aprile 2010, confermata con decisione su
reclamo del 7 febbraio 2012, visto che i genitori di RI 1 presso i quali abita
percepiscono le prestazioni complementari, gli ha riconosciuto nel conteggio
della prestazione assistenziale spettante, una spesa mensile per l’alloggio nella
misura di fr. 288.-- per i mesi da aprile a luglio 2010 (cfr. doc. A; 150).
L’insorgente
ha contestato il diniego di un contributo per l’alloggio per i mesi antecedenti
all’aprile 2010, adducendo, in buona sostanza, che i genitori presso i quali vive
percepiscono le prestazioni complementari da molti anni.
A titolo
di quota parte della pigione dei genitori egli ha, quindi, chiesto il
versamento di un importo per i 60 mesi precedenti all’aprile 2010 (cfr. doc. I).
2.7
Chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che ai
sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. a Laps (applicabile in casu, poiché nel campo
di applicazione della Laps rientrano le prestazioni assistenziali previste dalla
Las, salvo alcune deroghe; cfr. art. 2 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 Laps) se il
titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di
riferimento fanno pure parte i suoi genitori.
Giusta
l’art. 2 Reg.Laps cpv. 1:
" Una
persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno di 30 anni;
b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è
o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;[i][10]
c) non ha figli;
d) è in prima formazione.”
Per
inciso giova segnalare che il TCA, con sentenza 42.2011.6 del 21 maggio 2012, cresciuta
in giudicato incontestata, ha stabilito che per un’applicazione del
diritto cantonale (art. 4 Laps e art. 2 cpv. 1 Reg.Laps) conforme al diritto
federale (art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC), nel determinare se un figlio
maggiorenne vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori
secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, oltre alle quattro condizioni contemplate
attualmente dall’art. 2 Reg.Laps (minore di 30 anni in prima formazione senza
figli e non sposato, divorziato, separato, vedovo o vincolato da un’unione
registrata), deve pure essere esaminata la situazione finanziaria del medesimo.
Inoltre l’art. 21 Las prevede che in deroga all’art. 4
Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente
indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento
supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di
riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di
mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS (cpv. 1).
In
caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di
riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o
di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159,
163, 276, 328 e 329 CCS (cpv. 2).
In
concreto ai fini del calcolo della prestazione assistenziale spettante al
ricorrente l’USSI, in applicazione dell’art. 4a cpv. 1 lett. a Laps a
contrario, ha rettamente tenuto conto unicamente di quest’ultimo, ad
esclusione dei suoi genitori, poiché avendo il medesimo più di 30 anni (è nato
il 2 marzo 1973) non può in ogni caso essere considerato quale figlio
maggiorenne non economicamente indipendente (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a
Reg.Laps).
2.8
Giusta
l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della
determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto
maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto
dall’art. 9 Laps.
L’art. 9
cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di
una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola, a pari a fr. 13'200.-- annui,
ossia fr. 1'100.-- mensili (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC; art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 vLPC; Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20
dicembre 2005).
Nel caso
di specie il ricorrente non dispone di un’abitazione propria, bensì risiede a __________
presso l’appartamento dei genitori i quali sono al beneficio di una prestazione
complementare (cfr. doc. 155; A; I; III).
L’art. 16c OPC-AVS/AI
prevede che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da
persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere
ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal
calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione
complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in
DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme
alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone
che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la
regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita
per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag.
567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T.,
STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto
di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo
stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono
con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini
della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei
locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha
sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in
una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,
che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono
essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo
gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché
vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).
In quest'ultimo caso l'allora TFA ha ammesso l'eccezione
alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la
titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,
necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con
lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in
istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V
272; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung in: E.Murer
und H-U.Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Socialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
Nella sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003,
pubblicata in RDAT II-2003 N. 62, l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito quanto segue:
" (…)
1.2
(…) La disposizione è stata dichiarata
conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione
complementare.
1.3
Dal testo di legge emerge che la ripartizione
della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano
stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano
insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in
ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene
effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica
non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso
di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure
partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.
4.
LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito
non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore
dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior
parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un
obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione
rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b;
sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273
consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro
ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento
di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si
dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente
diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel
calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile
con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera
adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete
personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile
tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento.
Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati
non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli
con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.
convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe
permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente
del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle
eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i
coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di
una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo
della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a
cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso
motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei
genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso,
infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior
parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza
in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente
l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico
dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il
ricorso dev'essere respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente
dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in
linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti
vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel
bisogno.
3.1
A proposito
dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza
di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può
costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le
condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da
questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale
che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza
in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo,
a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro
applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv.
1.
OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata
norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo
della prestazione complementare.
3.2
Alla luce di quanto sopra esposto neppure
l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC
può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei
genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente
nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia,
mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di
una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile.
(…)"
L’USSI,
alla luce della segnalazione che i genitori di RI 1 percepiscono una PC, gli ha
riconosciuto, da aprile a luglio 2010, una spesa mensile per l’alloggio di fr.
288.
-- (cfr. doc. A), corrispondenti verosimilmente alla quota-parte (1/3)
della pigione dell’appartamento dei genitori non considerata nel calcolo della
PC.
2.9
Questo
Tribunale ritiene che il modo di procedere dell’USSI, nella misura in cui ha
negato al ricorrente per i 60 mesi antecedenti all’aprile 2010 un contributo
per la spesa dell’alloggio dei genitori dove abitava non presta il fianco a
critica alcuna.
In effetti
nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(sul tema cfr. ad esempio: STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.).
Inoltre
le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
"
(...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale
interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e
quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno
sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in
tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente
cantonale preposto ed è sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di
intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione
critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il
patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare
attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o
privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di
mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,
indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle
prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e
rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella
determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al
principio di sussidiarietà.
2.10
Nel caso
concreto il ricorrente mai ha fatto valere che antecedentemente al mese di
aprile 2010 vi fossero delle pigioni scoperte in relazione all’abitazione dei
genitori a __________.
Ne discende
che fino al mese di aprile 2010 l’insorgente e la sua famiglia hanno potuto far
fronte al pagamento del canone di locazione senza l’intervento dell’assistenza
sociale.
Del resto
il ricorrente nemmeno ha allegato di aver fatto capo a un prestito soggetto a
restituzione.
Al
riguardo va, in ogni caso, rilevato che il principio della sussidiarietà,
secondo cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona
non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni
a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. consid. 2.9.), non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al
contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,
pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza
sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato
scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle
somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del
principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza
sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente
per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche
solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano
soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si verifichi un
miglioramento della situazione economica del beneficiario, interviene unicamente
per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che
permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della
Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2011.30
dell’11 luglio 2012).
Infine va segnalato che il
ricorrente non ha interposto reclamo contro le numerose decisioni di
attribuzione di una prestazione assistenziale, il cui calcolo non teneva in
considerazione alcunché a titolo di pigione, emesse dall’USSI precedentemente
al mese di aprile 2010, e meglio nel periodo dal settembre 2008 al gennaio 2010
(cfr. doc. 163; 179; 181; 187; 198, 210).
In simili condizioni,
nella presente evenienza, in virtù del principio di
sussidiarietà al ricorrente non va riconosciuto un contributo per
l’alloggio per i 60 mesi precedenti il mese di aprile 2010.
2.11
Va infine osservato che è vero
che ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 Las l’autorità competente può
per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni
assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le
circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
L’art. 5
Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata
a tre mesi.
E’ altrettanto
vero, tuttavia, che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una
facoltà dell’amministrazione.
La
possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali
retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i
casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento
ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n.
5250.
attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art.
61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
D’altronde
dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica
della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e
quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una
persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo
vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter
vivere.
Al
riguardo cfr. STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11
gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007.
Alla luce
di tutto quanto appena esposto, questa Corte non può che confermare la
decisione su reclamo del 7 febbraio 2012.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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