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Decisione

42.2012.4

Da 4 a 7/10 spesa mens.per alloggio c/o genitori che percepiscono PC. Negato contrib.per i 60mesi preced. Mai fatto valere pigioni scop.o beneficiato di prest.Princ.sussid.AS,se aiuti finan.da terzi,i

19 luglio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi genitori che lo ospitano nella loro abitazione percepiscono da anni le

prestazioni complementari (cfr. doc. I).

1.3. L’USSI, in

risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’USSI ha correttamente o meno negato al ricorrente un

contributo relativo alla spesa dell’alloggio a carico dei genitori che lo

ospitano per i 60 mesi precedenti l’aprile 2010.

2.3. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla

Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las

stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti

della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al

cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il cpv. 2

precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente

dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre

prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13

Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

"

Le prestazioni sociali di complemento

armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,

ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento

vanno erogate le partecipazioni al premio

dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di

riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto

dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la

precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona

dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

Inoltre giusta l’art. 2

cpv. 1 Laps:

"

Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie

previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo

1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del

1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°

febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la

riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°

febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo

previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di

famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971.”

Anche dal

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,

si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti

i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il

perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di

disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni

integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni

assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa

legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono

la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai

sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola

carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art.

19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale."

L’art. 19

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il

Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e

1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della

Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un

lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione

delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.

"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in

Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza

dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,

che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione

del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di

bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove

direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,

che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"

A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica

ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato

dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle

raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1

persona

960.--

100.--

1060.--

Considerandi

2.

persone

1469.

--

100.

--

1569.

--

3.

persone

1786.

--

100.

--

1886.

--

4.

persone

2054.

--

100.

--

2154.

--

5.

persone

2323.

--

100.

--

2423.

--

6.

persone

2592.

--

100.

--

2692.

--

7.

persone

2861.

--

100.

--

2961.

--

Per

ogni persona supplementare

+

269.

--

-

+

269.

--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o

più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della

COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone

di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più

anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di

queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

Per

inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti

anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag.

82-83).

2.6

Nell’evenienza

concreta l’USSI, con decisione del 13 aprile 2010, confermata con decisione su

reclamo del 7 febbraio 2012, visto che i genitori di RI 1 presso i quali abita

percepiscono le prestazioni complementari, gli ha riconosciuto nel conteggio

della prestazione assistenziale spettante, una spesa mensile per l’alloggio nella

misura di fr. 288.-- per i mesi da aprile a luglio 2010 (cfr. doc. A; 150).

L’insorgente

ha contestato il diniego di un contributo per l’alloggio per i mesi antecedenti

all’aprile 2010, adducendo, in buona sostanza, che i genitori presso i quali vive

percepiscono le prestazioni complementari da molti anni.

A titolo

di quota parte della pigione dei genitori egli ha, quindi, chiesto il

versamento di un importo per i 60 mesi precedenti all’aprile 2010 (cfr. doc. I).

2.7

Chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che ai

sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. a Laps (applicabile in casu, poiché nel campo

di applicazione della Laps rientrano le prestazioni assistenziali previste dalla

Las, salvo alcune deroghe; cfr. art. 2 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 Laps) se il

titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di

riferimento fanno pure parte i suoi genitori.

Giusta

l’art. 2 Reg.Laps cpv. 1:

" Una

persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è

o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;[i][10]

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.”

Per

inciso giova segnalare che il TCA, con sentenza 42.2011.6 del 21 maggio 2012, cresciuta

in giudicato incontestata, ha stabilito che per un’applicazione del

diritto cantonale (art. 4 Laps e art. 2 cpv. 1 Reg.Laps) conforme al diritto

federale (art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC), nel determinare se un figlio

maggiorenne vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori

secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, oltre alle quattro condizioni contemplate

attualmente dall’art. 2 Reg.Laps (minore di 30 anni in prima formazione senza

figli e non sposato, divorziato, separato, vedovo o vincolato da un’unione

registrata), deve pure essere esaminata la situazione finanziaria del medesimo.

Inoltre l’art. 21 Las prevede che in deroga all’art. 4

Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente

indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento

supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di

riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di

mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS (cpv. 1).

In

caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di

riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o

di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159,

163, 276, 328 e 329 CCS (cpv. 2).

In

concreto ai fini del calcolo della prestazione assistenziale spettante al

ricorrente l’USSI, in applicazione dell’art. 4a cpv. 1 lett. a Laps a

contrario, ha rettamente tenuto conto unicamente di quest’ultimo, ad

esclusione dei suoi genitori, poiché avendo il medesimo più di 30 anni (è nato

il 2 marzo 1973) non può in ogni caso essere considerato quale figlio

maggiorenne non economicamente indipendente (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a

Reg.Laps).

2.8

Giusta

l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della

determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto

dall’art. 9 Laps.

L’art. 9

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di

una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, a pari a fr. 13'200.-- annui,

ossia fr. 1'100.-- mensili (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC; art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 vLPC; Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni

complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente

la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20

dicembre 2005).

Nel caso

di specie il ricorrente non dispone di un’abitazione propria, bensì risiede a __________

presso l’appartamento dei genitori i quali sono al beneficio di una prestazione

complementare (cfr. doc. 155; A; I; III).

L’art. 16c OPC-AVS/AI

prevede che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da

persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere

ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal

calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione

complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in

DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme

alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone

che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la

regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita

per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag.

567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T.,

STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto

di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo

stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono

con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini

della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei

locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha

sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in

una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono

essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo

gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché

vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest'ultimo caso l'allora TFA ha ammesso l'eccezione

alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la

titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,

necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con

lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in

istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,

che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V

272; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,

Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen

zur Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung in: E.Murer

und H-U.Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Socialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).

Nella sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003,

pubblicata in RDAT II-2003 N. 62, l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito quanto segue:

" (…)

1.2

(…) La disposizione è stata dichiarata

conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione

complementare.

1.3

Dal testo di legge emerge che la ripartizione

della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano

stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano

insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in

ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene

effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica

non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso

di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure

partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.

4.

LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito

non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore

dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior

parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un

obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione

rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b;

sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273

consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro

ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento

di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si

dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente

diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel

calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile

con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera

adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete

personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile

tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento.

Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati

non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli

con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.

convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe

permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente

del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle

eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i

coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di

una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo

della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a

cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso

motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei

genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso,

infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior

parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza

in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente

l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico

dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il

ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente

dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in

linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti

vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel

bisogno.

3.1

A proposito

dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza

di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può

costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le

condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da

questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale

che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza

in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo,

a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro

applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv.

1.

OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata

norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo

della prestazione complementare.

3.2

Alla luce di quanto sopra esposto neppure

l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC

può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei

genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente

nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia,

mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di

una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile.

(…)"

L’USSI,

alla luce della segnalazione che i genitori di RI 1 percepiscono una PC, gli ha

riconosciuto, da aprile a luglio 2010, una spesa mensile per l’alloggio di fr.

288.

-- (cfr. doc. A), corrispondenti verosimilmente alla quota-parte (1/3)

della pigione dell’appartamento dei genitori non considerata nel calcolo della

PC.

2.9

Questo

Tribunale ritiene che il modo di procedere dell’USSI, nella misura in cui ha

negato al ricorrente per i 60 mesi antecedenti all’aprile 2010 un contributo

per la spesa dell’alloggio dei genitori dove abitava non presta il fianco a

critica alcuna.

In effetti

nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di

cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(sul tema cfr. ad esempio: STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.).

Inoltre

le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al

punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che

la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il

sostegno sociale, sottolineano che:

"

(...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale

interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e

quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno

sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in

tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente

cantonale preposto ed è sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di

intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione

critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il

patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare

attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o

privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di

mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto,

indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle

prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e

rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella

determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo

alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al

principio di sussidiarietà.

2.10

Nel caso

concreto il ricorrente mai ha fatto valere che antecedentemente al mese di

aprile 2010 vi fossero delle pigioni scoperte in relazione all’abitazione dei

genitori a __________.

Ne discende

che fino al mese di aprile 2010 l’insorgente e la sua famiglia hanno potuto far

fronte al pagamento del canone di locazione senza l’intervento dell’assistenza

sociale.

Del resto

il ricorrente nemmeno ha allegato di aver fatto capo a un prestito soggetto a

restituzione.

Al

riguardo va, in ogni caso, rilevato che il principio della sussidiarietà,

secondo cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona

non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni

a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. consid. 2.9.), non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle

somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del

principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza

sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente

per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche

solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano

soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si verifichi un

miglioramento della situazione economica del beneficiario, interviene unicamente

per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che

permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della

Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2011.30

dell’11 luglio 2012).

Infine va segnalato che il

ricorrente non ha interposto reclamo contro le numerose decisioni di

attribuzione di una prestazione assistenziale, il cui calcolo non teneva in

considerazione alcunché a titolo di pigione, emesse dall’USSI precedentemente

al mese di aprile 2010, e meglio nel periodo dal settembre 2008 al gennaio 2010

(cfr. doc. 163; 179; 181; 187; 198, 210).

In simili condizioni,

nella presente evenienza, in virtù del principio di

sussidiarietà al ricorrente non va riconosciuto un contributo per

l’alloggio per i 60 mesi precedenti il mese di aprile 2010.

2.11

Va infine osservato che è vero

che ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 Las l’autorità competente può

per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni

assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le

circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

L’art. 5

Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata

a tre mesi.

E’ altrettanto

vero, tuttavia, che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una

facoltà dell’amministrazione.

La

possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali

retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i

casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento

ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n.

5250.

attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art.

61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

D’altronde

dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica

della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e

quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una

persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo

vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter

vivere.

Al

riguardo cfr. STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11

gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007.

Alla luce

di tutto quanto appena esposto, questa Corte non può che confermare la

decisione su reclamo del 7 febbraio 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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