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Decisione

42.2012.5

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.La dec. su reclamo del 10.1.12 è stata regolarm.notificata all'allora patrocinatore il 13.1.12.Il ricorso del 21.2.12 è quindi stato inviato dopo il termine di 3

26 aprile 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

42.2012.5

Data decisione, Autorità:

26.04.2012, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.La dec. su reclamo del 10.1.12 è stata regolarm.notificata all'allora patrocinatore il 13.1.12.Il ricorso del 21.2.12 è quindi stato inviato dopo il termine di 30 gg dalla notifica della dec.su reclamo

INTEMPESTIVITÀ

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

RICORSO

art. 33 LAPS

art. 65 LAS

Raccomandata

Incarto n.

42.2012.5

DC/sc

Lugano

26 aprile

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2012

di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 10 gennaio

2012 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di armonizzazione e

coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su reclamo del 10 gennaio 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 5 agosto 2011 (cfr.

doc. 36) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali

dopo il mese di luglio 2011 in quanto il suo domicilio assistenziale è situato

nel Canton __________ (cfr. doc. II 1).

1.2. Contro la

citata decisione su reclamo, il 21 febbraio 2012 RI 1 ha inoltrato uno scritto

all’USSI, denominato “ricorso”, che è stato trasmesso per competenza al TCA

(cfr. doc. I e II).

1.3. Il 14 marzo

la cancelleria del TCA ha invitato l’USSI ad accertare la data esatta in cui

l’interessata ha ricevuto la decisione su reclamo (cfr. doc. III).

Il 27

aprile 2012 l’USSI ha inviato della documentazione dalla quale risulta che la

decisione su reclamo è stata recapitata il 13 gennaio 2012 al rappresentante di

RI 1, avv. ______________________________ (cfr. doc. IV e IV bis).

Invitata

dal TCA a formulare osservazioni scritte circa la tardività del ricorso (cfr.

doc. V), l’interessata è rimasta silente.

Il 12

aprile 2012 l’USSI ha invece proposto di dichiarare irricevibile il ricorso,

che, secondo l'amministrazione, andrebbe comunque respinto anche nel merito

(cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L'art. 65

cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce

che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione

di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33

Laps.

L'art. 33

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le decisioni

emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo

all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

3È applicabile

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000

(LPGA)."

2.3. Nella

presente fattispecie il TCA constata che la decisione su reclamo del 10 gennaio

2012 è stata regolarmente notificata (sul tema cfr. STF 9C-85/2011 del 17

gennaio 2012 consid.4.2) all’allora patrocinatore di Verena Abdelhamid (cfr.doc.32),

il quale l’ha ritirata il 13 gennaio 2012 (cfr. doc. IV bis).

In simili

condizioni il ricorso del 21 febbraio 2012 deve essere dichiarato irricevibile

in quanto inviato dopo il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

su reclamo (sulla tardività di un ricorso, cfr. STF 9C-85/2011 del 17 gennaio

2012 consid. 4.1), fissato all’art. 33 cpv. 2 Laps, in relazione con l’art. 65

cpv. 1 Las.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso del 21 febbraio 2012 è irricevibile, in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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