42.2012.5
Ricorso irricevibile in quanto tardivo.La dec. su reclamo del 10.1.12 è stata regolarm.notificata all'allora patrocinatore il 13.1.12.Il ricorso del 21.2.12 è quindi stato inviato dopo il termine di 3
26 aprile 2012Italiano5 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
42.2012.5
Data decisione, Autorità:
26.04.2012, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile in quanto tardivo.La dec. su reclamo del 10.1.12 è stata regolarm.notificata all'allora patrocinatore il 13.1.12.Il ricorso del 21.2.12 è quindi stato inviato dopo il termine di 30 gg dalla notifica della dec.su reclamo
INTEMPESTIVITÀ
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RICORSO
art. 33 LAPS
art. 65 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.5
DC/sc
Lugano
26 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 gennaio
2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 10 gennaio 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 5 agosto 2011 (cfr.
doc. 36) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali
dopo il mese di luglio 2011 in quanto il suo domicilio assistenziale è situato
nel Canton __________ (cfr. doc. II 1).
1.2. Contro la
citata decisione su reclamo, il 21 febbraio 2012 RI 1 ha inoltrato uno scritto
all’USSI, denominato “ricorso”, che è stato trasmesso per competenza al TCA
(cfr. doc. I e II).
1.3. Il 14 marzo
la cancelleria del TCA ha invitato l’USSI ad accertare la data esatta in cui
l’interessata ha ricevuto la decisione su reclamo (cfr. doc. III).
Il 27
aprile 2012 l’USSI ha inviato della documentazione dalla quale risulta che la
decisione su reclamo è stata recapitata il 13 gennaio 2012 al rappresentante di
RI 1, avv. ______________________________ (cfr. doc. IV e IV bis).
Invitata
dal TCA a formulare osservazioni scritte circa la tardività del ricorso (cfr.
doc. V), l’interessata è rimasta silente.
Il 12
aprile 2012 l’USSI ha invece proposto di dichiarare irricevibile il ricorso,
che, secondo l'amministrazione, andrebbe comunque respinto anche nel merito
(cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 65
cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce
che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione
di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33
Laps.
L'art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"
1Contro le decisioni
emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo
all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È applicabile
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA)."
2.3. Nella
presente fattispecie il TCA constata che la decisione su reclamo del 10 gennaio
2012 è stata regolarmente notificata (sul tema cfr. STF 9C-85/2011 del 17
gennaio 2012 consid.4.2) all’allora patrocinatore di Verena Abdelhamid (cfr.doc.32),
il quale l’ha ritirata il 13 gennaio 2012 (cfr. doc. IV bis).
In simili
condizioni il ricorso del 21 febbraio 2012 deve essere dichiarato irricevibile
in quanto inviato dopo il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
su reclamo (sulla tardività di un ricorso, cfr. STF 9C-85/2011 del 17 gennaio
2012 consid. 4.1), fissato all’art. 33 cpv. 2 Laps, in relazione con l’art. 65
cpv. 1 Las.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso del 21 febbraio 2012 è irricevibile, in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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