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Decisione

42.2012.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

Il TCA

non ignora che l’insorgente ha affermato di aver provato a contattare telefonicamente

__________ dell’USSI Servizio recuperi e anticipo alimenti diverse volte

durante le vacanze estive 2011 senza successo (cfr. doc. C1).

Tuttavia,

in primo luogo, sia la decisione del 26 ottobre 2009 (cfr. doc. IV10), che la

decisione del 9 luglio 2010, rispettivamente del 16 agosto 2010 (cfr. doc.

IV13; IV18; consid. 2.3.) con cui l’USSI ha concesso alla ricorrente l’anticipo

alimenti enunciano che “la suddetta decisione è rinnovabile alla scadenza

dietro sua istanza (…); la domanda di rinnovo deve pervenire entro la

fine del mese successivo la scadenza, alfine di poter garantire la

continuità del pagamento” (le sottolineature sono del redattore).

In

secondo luogo, la ricorrente, che ha iniziato a beneficiare dell’anticipo

alimenti dall’agosto 2009 in virtù di una decisione dell’USSI del 26 ottobre

2009 valida fino al 31 luglio 2010, aveva già provveduto a postulare il rinnovo

di tale prestazione nel 2010, firmando il 30 giugno 2010 il formulario

“Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimenti”. Il rinnovo le è

stato concesso dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. A3; IV10; IV11;

IV13; consid. 2.3.).

RI 1,

pertanto, era, o comunque avrebbe dovuto essere, perfettamente al corrente

della procedura da seguire per ottenere il rinnovo dell’anticipo alimenti.

La

stessa, di conseguenza, che nemmeno ha precisato la data e la frequenza dei

tentativi di contattare __________ dell’USSI, non avrebbe dovuto limitarsi a

provare a telefonare a quest’ultima, senza esito favorevole, considerato a

maggior ragione che il formulario di rinnovo dell’anticipo alimenti è

reperibile presso l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (cfr. consid. 2.4.).

La

ricorrente, trovandosi all’estero, indipendentemente dalle questioni di sapere

se dopo le cure di prima necessità avrebbe potuto o meno rientrare in Svizzera

e proseguire le terapie nel nostro Paese e se, nel caso avesse potuto per

ragioni mediche tornare in Ticino, vi fossero stati altri validi motivi per rimanere

in __________, avrebbe piuttosto potuto e dovuto, perlomeno dalla metà del mese

di agosto 2011, incaricare una persona di fiducia in Svizzera - ad esempio il

marito, __________, dandole procura, di richiedere tempestivamente a suo nome e

per suo conto il formulario per il rinnovo dell’anticipo alimenti e di

inoltrarlo senza indugio.

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio subito dalla ricorrente nel

mese di luglio 2011 in quanto tale non giustifica il ritardo nella richiesta

del rinnovo dell’anticipo alimenti.

2.7. Per quanto

attiene all’asserzione della ricorrente secondo cui avrebbe contattato

l’ufficio competente già alla fine di settembre 2011, chiedendo il formulario

per il rinnovo dell’anticipo alimenti e l’appuntamento durante il quale ha

firmato tale modulo le sarebbe stato fissato solo per il 10 ottobre 2011 a causa di assenze e impegni dei collaboratori dell’USSI (cfr. doc. I), va osservato che da uno

scritto del 4 novembre 2011 della stessa a __________ dell’USSI Servizio

recuperi e anticipo alimenti si evince quanto segue:

"

(…)

Vorrei porle un’altra

domanda: per quale motivo non posso ricevere l’anticipo degli alimenti per il

mese di settembre? Alla fine di settembre mi sono messa in contatto tramite una

lettera con la Signora __________, la quale ha passato la mia missiva alla

Signora __________; quest’ultima si è messa un contatto con me chiedendomi di

rivolgermi alla sua persona.

In quel giorno lei era

assente, ma ho finalmente potuto mettermi in contatto con il Signor __________

(dal quale non ho mai ricevuto una risposta alle mie email dei mesi di luglio,

agosto e settembre). Egli mi ha fissato l’appuntamento per firmare il

formulario solamente per il 10 ottobre dicendo che prima lei era assente, lui

era impegnato fino al lunedì 10 ottobre e che voleva organizzare un

appuntamento a tre.” (Doc. III7)

In un

messaggio di posta elettronica del 7 novembre 2011 inviato a __________ la

ricorrente ha, poi, indicato:

"

(…)

Penso però che nella mia

lettera le sia sfuggita la domanda sul perché non posso ricevere l’anticipo

alimenti per settembre, visto che ho preso contatto con la signora __________

già in quel mese chiedendo il formulario. Quando ho chiesto l’anticipo alimenti

per la prima volta nel 2010 ho contattato la signora __________ telefonicamente

il giorno 30 e ho firmato il formulario solo qualche giorno dopo durante

l’appuntamento, così il pagamento è partito dal mese precedente. Allora non

capisco il perché in questo caso non ricevo l’anticipo per settembre? Inoltre

non è stata colpa mia se mi è stato fissato l’appuntamento solo per il 10

ottobre. I motivi glieli ho spiegato nella lettera raccomandata. In caso di

bisogno le posso spedire una copia delle lettera spedita in settembre alla

signora __________.” (Doc. IV4)

Pendente

causa questa Corte ha, quindi, chiesto ad __________ di trasmettere copia della

lettera indirizzata a fine settembre 2011 alla signora __________, dell’Ufficio

delle famiglie e dei minorenni, (cfr. doc. XIII).

L’insorgente

ha dato seguito alla domanda del TCA il 12 settembre 2012, inviando uno scritto

datato 29 settembre 2011 all’attenzione di __________ (cfr. doc. XIV + C1).

Il tenore

di tale lettera è il seguente:

"

la informo che per i mesi di luglio e agosto non

ho ricevuto da parte vostra l’anticipo d’alimenti per mio figlio __________.

Malgrado abbia provato

diverse volte durante le vacanze estive a contattare telefonicamente la Signora

__________, non vi è stato modo di raggiungerla.

Il formulario naturalmente

non potevo spedirlo semplicemente per il motivo che non sono riuscita a

contattarvi per poterlo ricevere.

Le chiedo gentilmente di

spedirmi il formulario e di rimborsarmi l’importo di CHF 1200.- per i mesi di

luglio e agosto, visto che non è stata colpa mia il fatto di non riuscire ad

avere contatto con il vostro ufficio e di riflesso poter ricevere il documento.

Non ho mai ricevuto

nessuna comunicazione dal vostro ufficio inerente al documento da inoltrare.

Purtroppo ho l’impressione che vi sia stata una dimenticanza nei confronti del

mio caso e che non mi sia stata data l’assistenza dovuta.

Come è possibile che

ricevendo già l’anticipo d’alimenti non mi sia stato spedito prima anche il

formulario?” (Doc. C1)

Il TCA,

Considerandi

il 17 settembre 2012, ha chiesto all’USSI:

"

a) in generale dov’è reperibile il formulario “Richiesta

di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare”;

b) nel caso concreto da

chi e quando è stato fornito tale formulario alla ricorrente per il rinnovo

dell’anticipo alimenti avvenuto nel 2011.” (Doc. XVI)

L’amministrazione,

il 24 settembre 2012, ha risposto:

" Si

precisa che il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo

alimentare” è disponibile preso le sedi regionali dell’Ufficio delle famiglie e

dei minorenni (UFAM) e che lo stesso è stato trasmesso alla signora RI 1 in

data 10.10.2011 a seguito della richiesta introdotta mediante scritto

29.09

, pervenuto all’UFAM il 10.10.2011.” (Doc. XVII)

A tale scritto

l’USSI ha allegato copia della lettera del 29 settembre 2011 inviata dalla

ricorrente a __________, sulla quale sono stati apposti il timbro: “RICEVUTO 10

OTT. 2011”, nonché l’indicazione scritta a mano: “Formulario spedito

10.10

” con il timbro dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni e una

firma (cfr. doc. XVII1).

2.8

Attentamente esaminata la documentazione

esposta al considerando precedente, in particolare lo scritto datato 29

settembre 2011 a __________ dell’Ufficio famiglie con cui RI 1 ha richiesto il

formulario per il rinnvo dell’anticipo alimenti (cfr. doc. C1), il TCA ritiene

che, anche volendo considerare l’ipotesi più favorevole a quest’ultima, ossia

che la lettera datata 29 settembre 2011 valga già quale domanda diretta di

rinnovo dell’anticipo alimenti e che poi il formulario prestamapato “Richiesta

di rinnvovo della prestazione anticipo alimentare” firmato il 10 ottobre 2011

(doc. III13; IV16) vada reputato quale complemento alla domanda scritta, per la

ricorrente non risulterebbe alcun vantaggio.

In effetti l’insorgente

non ha, comunque, dimostrato quando esattamente la sua lettera datata 29

settembre 2011 sia stata spedita.

E’ vero che la ricorrente

sostiene di avere inviato il proprio scritto per posta A il 29 settembre 2011

(cfr.doc. XX).

E’ altrettanto vero, però,

che il timbro di entrata presso l’Ufficio famiglie riporta la data del 10

ottobre 2011 (cfr. doc. XVII1).

Al riguardo va osservato

che nella procedura amministrativa federale, il principio

inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera

dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che

in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre

un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (cfr. DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con

riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o

di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata -

dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza

preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione

del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità

dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover

dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della

tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In

questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La

tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con

certezza (cfr. STF 9C_354/2011 del 9 marzo 2012 consid. 4; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA

2000.

n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).

Per

costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a

chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di

un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato

non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze

giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella,

L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

Non avendo l’insorgente

dimostrato che la sua lettera del 29 settembre 2011 è stata intimata all’amministrazione

ancora nel mese di settembre 2011, va considerato che il rinnovo dell’anticipo

degli alimenti è stato richiesto nel mese di ottobre 2011.

Del resto, come già

stabilito sopra (cfr. consid. 2.6.), quanto sostenuto dalla ricorrente, ovvero

che durante le vacanze estive 2011 avrebbe cercato di contattare telefonicamente

__________ dell’USSI Servizio recuperi e anticipo alimenti senza successo (cfr.

doc. C1) non è tale da influire sull’esito della vertenza.

L’insorgente, infatti, conoscendo

o comunque dovendo conoscere, secondo quali modalità procedere ai fini del

rinnovo della prestazione, avendo già provveduto a richiedere un rinnovo

dell’anticipo alimenti nel 2010 (cfr. consid. 2.6.), non avrebbe dovuto

limitarsi a tentare di contattare telefonicamente __________ dell’USSI, bensì

avrebbe dovuto adottare misure concrete ed efficaci per postulare al più presto

il rinnovo dell’anticipo del contributo di mantenimento a favore di suo figlio.

Più precisamente, la

ricorrente avrebbe dovuto richiedere il formulario di rinnovo presso l’Ufficio

delle famiglie, o in ogni caso, se confrontata a difficoltà di contatto

dall’estero, farlo richiedere da una persona di fiducia in sua rappresentanza

(cfr. consid. 2.5.), se del caso tramite un messaggio di posta elettronica -

così da poter disporre di una prova della richiesta senza dover inviarla per

raccomandata - o di persona presso la segreteria dell’Ufficio delle famiglie,

con un certo anticipo rispetto alla fine di settembre 2011.

Il formulario avrebbe,

poi, dovuto essere firmato dall’insorgente o dal suo rappresentante e rinviato

senza indugio all’Ufficio competente.

In seguito durante

l’appuntamento presso l’USSI si sarebbero eventualmente chiariti i dettagli

riguardanti il caso di specie.

D’altronde, contrariamente

a quanto fatto valere dall’insorgente, ossia che nel 2010, benché avesse

contattato il servizio competente il 30 (luglio) e firmato il formulario di

rinnovo solo qualche giorno dopo durante l’appuntamento, il pagamento degli

alimenti è iniziato il mese precedente (cfr. doc. IV4: messaggio di posta

elettronica del 7 novembre 2011 dalla ricorrente a __________ dell’USSI), il

formulario relativo alla richiesta di rinnovo è stato da lei firmato il

30.

giugno 2010, e meglio un mese prima della scadenza, il 31 luglio 2010, della

precedente decisione di concessione dell’anticipo alimenti del 26 ottobre 2009

(cfr. doc. IV11; consid. 2.4.; doc. IV4: messaggio di posta elettronica del 9

novembre 2011 di __________ dell’USSI alla ricorrente).

Per quanto concerne il

fatto addotto dalla ricorrente che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011

avrebbe inviato dei messaggi di posta elettronica a __________, dell’USSI

Servizio ricuperi e anticipo alimenti, da cui non avrebbe ricevuto risposta

alcuna (cfr. doc. III7), giova osservare che da alcuni messaggi di posta

elettronica del mese di settembre 2011 intercorsi tra RI 1 e __________ agli

atti risulta che il tenore degli stessi concerneva il recapito del padre di __________

(cfr. doc. III18) e, quindi, in alcun modo la problematica connessa al rinnovo

dell’anticipo alimenti scaduto alla fine di luglio 2011.

Nelle osservazioni

dell’USSI del 30 novembre 2011 al ricorso di RI 1 al Consiglio di Stato -

peraltro mai contestate dalla ricorrente, nemmeno in questa sede - è stato, del

resto, precisato, da un lato, che il 27 agosto 2011 la ricorrente ha contattato

l’USSI e più precisamente il servizio ricuperi per avere informazioni sulla

pratica di incasso, dall’altro, che l’USSI data la cessione di credito totale

non rilascia alcuna informazione alla beneficiaria (cfr. doc. IV9).

Infine l’obiezione della

ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una dimenticanza nei

confronti del suo caso e che, ricevendo già l’anticipo, il formulario di

rinnovo avrebbe dovuto esserle spedito prima (cfr. doc. C1) non risulta

fondata.

La medesima era, infatti,

a conoscenza della procedura di rinnovo dell’anticipo alimenti (cfr. consid.

2.6

), per cui ben doveva sapere che il rinnovo poteva essere concesso

unicamente su istanza del beneficiario (cfr. doc. IV10, doc.

IV13; IV18; consid. 2.4.).

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto, visto che la domanda di rinnovo dell’anticipo alimenti è stata

presentata nel mese di ottobre 2011 (cfr. consid. 2.8.), in applicazione dell’art.

3.

RAIA (cfr. consid. 2.2.), rettamente l’amministrazione ha concesso tale

prestazione all’insorgente a far tempo dal mese di ottobre 2011.

La decisione del 7 marzo

2012.

emanata dal Consiglio di Stato deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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