42.2012.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 marzo 2013Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
42.2012.6
Data decisione, Autorità:
28.03.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_288/2013, 21.05.2013
Titolo:
Rinnovo anticipo alimenti da 10/11.Negato x 8+9/11,poiché istanza è del 10/10/11.Relativ.a inf.al piede all'estero,da metà 8/11 avrebbe potuto attivarsi(ev.incaricare P di fiducia in CH).Inoltre,anche ritenendo lettera 29/9/11=domanda di rinnovo,non dimostrato quando spedita.Timbro ricevim.:10/10/11
ANTICIPO
DECORRENZA
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 293 cpv. 2 CC
art. 27 LAS
art. 27 cpv. 1 LAS
art. 41 LPGA
art. 1 RAIA
art. 1 cpv. 1 RAIA
art. 2 RAIA
art. 3 RAIA
art. 4segg. RAIA
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.6
rs/DC/sc
Lugano
28 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 7 marzo 2012 emanata da
1. Consiglio di Stato, 6500
Bellinzona
in relazione alla decisione del 24 ottobre 2011 dell’
2. Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
6500 Bellinzona
in materia di Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971
(rinnovo di alimenti anticipati per i
figli minorenni)
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 24 ottobre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(in seguito: USSI) ha concesso ad RI 1 il rinnovo della prestazione di anticipo
della pensione alimentare a far tempo dal mese di ottobre 2011 (cfr. doc. A1).
1.2. RI 1 ha
tempestivamente impugnato tale provvedimento davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo il riconoscimento dell’anticipo alimenti anche per i mesi di agosto e
settembre 2011, in quanto il ritardo nella domanda d’anticipo alimenti scaduto
il 30 luglio 2011 è da imputare a un infortunio occorsole durante le vacanze
estive all’estero, oltre che al fatto che, quando alla fine settembre 2011 ha contattato l’ufficio responsabile postulando l’invio del formulario per il rinnovo, le è
stato fissato un appuntamento durante il quale ha firmato la domanda in
questione soltanto per il 10 ottobre 2011 (cfr. doc. 3).
1.3. Il 7 marzo
2012 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1, esprimendosi come
segue:
"
(…)
4. Per
l’art. 3 RAIA, l’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in
cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per
il mese corrente.
Nella
fattispecie, l’istanza con cui la ricorrente ha chiesto il versamento
dell’anticipo alimenti a decorrere dal mese di agosto è stata presentata
soltanto il 10 ottobre 2011. Ne consegue che, in applicazione del citato
disposto, l’anticipo può essere concesso unicamente dal mese di ottobre 2011.
Pur comprendendo le ragioni che hanno impedito alla ricorrente di inoltrare
tempestivamente l’istanza, queste non possono tuttavia giustificare un
versamento retroattivo del contributo alimentare da parte dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento, siccome tale modo di procedere è stato
espressamente escluso dall’art. 3 RAIA, che non consente eccezioni.
(…)”
(Doc. A3)
1.4. Contro la
decisione del Consiglio di Stato RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto di ricevere l’anticipo alimenti anche per i mesi di
agosto e settembre 2011.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha addotto:
"
(…)
Con la
presente missiva mi rivolgo a voi per un problema sorto a seguito di un ritardo
nella domanda d’anticipo della pensione alimentare scaduta il 30 luglio 2011.
Il motivo
per cui non ho avuto la possibilità di fare la domanda di rinnovo dell’anticipo
della pensione alimentare alla scadenza della domanda precedente, è stato un
infortunio che mi è accaduto durante le vacanze estive all’estero, il quale mi
ha causato uno stiramento dei legamenti del ginocchio e la rottura del piede
sinistro. I problemi che sono seguiti per via dell’incapacità fisica (degenza
in ospedale e cure seguenti) non mi hanno permesso di prendere in mano il caso
ancora nel mese di agosto.
Alla fine
di settembre 2011 ho contattato l’ufficio responsabile chiedendo di spedirmi il
formulario per rinnovare la domanda.
L’appuntamento
durante il quale ho firmato la domanda di rinnovo mi è stato dato solamente per
il 10 ottobre, a causa delle assenze e degli impegni dei collaboratori
dell’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
Di
conseguenza il fatto di non poter prendere l’appuntamento ancora nel mese in
cui ho contattato l’ufficio, a seguito dell’appuntamento in ritardo, mi ha
impedito di fare la domanda già nel mese di settembre.
Durante
l’appuntamento mi è stata comunicata l’impossibilità di fare la domanda per i
due mesi retroattivi citandomi l’art. 3 “L’anticipo può essere concesso
soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di
regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.”
Ho inviato
il certificato medico rilasciato dall’Ospedale __________, con la traduzione in
italiano, al Consiglio di Stato e la domanda di ricorso contro la decisione
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, ma purtroppo la mia
richiesta è stata respinta.
Vi chiedo
per favore gentilmente di rivedere il mio caso, anche perché ho delle
difficoltà finanziarie a mantenere mio figlio che studia al liceo. (…)” (Doc.
I)
1.5. Nella sua
risposta del 16 aprile 2012 l'USSI ha indicato di non avere alcuna osservazione
da formulare e si è riconfermato nelle tesi di fatto e di diritto contenute
nella risoluzione governativa impugnata (cfr. doc. III).
1.6. Il Consiglio
di Stato, nella risposta del 17 aprile 2012, ha proposto di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nel
proprio provvedimento del 7 marzo 2012 (cfr. doc. IV).
1.7. Il 27 aprile
2012 la ricorrente ha prodotto copia di un certificato medico rilasciato il 21
settembre 2011 dall’ospedale di __________ con la traduzione in italiano (cfr.
doc. VI; B1-2).
1.8. Sia il
Consiglio di Stato che l’USSI hanno comunicato di non avere osservazioni in
merito agli allegati inviati dall’insorgente il 27 aprile 2012 (cfr. doc. VIII;
IX).
1.9. Pendente
causa questa Corte ha chiesto ad RI 1 di trasmettere la lettera di fine
settembre 2011 indirizzata a __________ menzionata in alcuni sui scritti (cfr.
doc. XIII).
La
ricorrente ha dato seguito alla richiesta del TCA il 12 settembre 2012 (cfr.
doc. XIV; C1-2).
1.10. I doc. XIV e
C1-2 sono stati inviati per osservazioni al Consiglio di Stato, come pure
all’USSI al quale sono stati pure posti alcuni quesiti concernenti il
formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare” in
generale e in riferimento al caso concreto (cfr. doc. XVI).
1.11. L’Ufficio
resistente ha preso posizione al riguardo il 24 settembre 2012 (cfr. doc. XVII
+ 1), mentre il Consiglio di Stato è rimasto silente.
1.12. L’insorgente
ha presentato le proprie osservazioni in merito al doc. XVII + 1 il 24 ottobre
2012 (cfr. XX).
1.13. Il doc. XX è
stato inviato per conoscenza al Consiglio di Stato e all’USSI (cfr. doc. XXI).
1.14. Il 5 novembre
2012 l’USSI ha informato di non avere osservazioni aggiuntive e si è
riconfermato nella decisione governativa avversata (cfr. doc. XXII).
1.15. Il doc. XXII
è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XXIII).
in
diritto
2.1. L'art. 65
cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociale (Las) stabilisce che contro la
decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la
decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.
Il TCA è
quindi competente per trattare il presente tempestivo ricorso.
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha negato alla
ricorrente l’anticipo alimenti anche per i mesi di agosto e settembre 2011.
Giusta
l’art. 293 cpv. 2 CC il diritto pubblico disciplina il pagamento di
anticipi quando i genitori non adempiono al loro obbligo di mantenimento del
figlio.
La disposizione non ha
carattere normativo, limitandosi in sostanza a riprendere una riserva
(impropria) a favore del diritto pubblico cantonale (art. 6 cpv. 1 CC), e non
obbliga i Cantoni a prevedere un sistema di anticipazioni sui contributi di
mantenimento (cfr. STF 1P.298/2005 del 4 ottobre 2005 consid. 2.5.; DTF 106 II 283
consid. 3, 112 Ia 251 consid. 3).
Nel
Cantone Ticino l'art. 27 cpv. 1 Las prevede che lo Stato garantisce, nei limiti
delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e
l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda
al pagamento.
L'art. 27
cpv. 2 Las precisa che l'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale
propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso
da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario
nei confronti dell'obbligato al pagamento.
Infine,
secondo l'art. 27 cpv. 3 Las, l'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a
convivere.
Il
Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli
minorenni (RAIA) all'art. 1 cpv. 1 attribuisce all'USSI la competenza per l'applicazione
degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 della Las.
Giusta il
cpv. 2 in particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti
dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del
Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando
l’obbligato non provvede al regolare versamento.
L’art. 2
RAIA enuncia che il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del
Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo
degli alimenti dovuti dall’obbligato (cpv. 1).
L’Ufficio
verifica il mancato pagamento (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 3 RAIA,
relativo alla decorrenza, l’anticipo può
essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene
versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.
L'art. 4
RAIA prevede, poi, che l'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i
figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo
mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.
Giusta
l’art. 5 RAIA l’anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita
la custodia del figlio o dei figli minorenni.
L'art. 6
del RAIA stabilisce il genitore che richiede il versamento dell'anticipo, come
pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente
all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione
prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.
Secondo
l'art. 7 cpv. 1 del RAIA, la domanda dell'anticipo implica la concessione del
diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere
gli alimenti per i figli minorenni.
L'Ufficio
provvede, previa diffida all'obbligato degli alimenti dovuti. Eventuali
differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2).
L'Ufficio
rappresenta lo Stato nella relative cause giudiziarie (cpv. 3).
Ai sensi
dell’art. 8 RAIA l’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato
di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS).
Infine,
secondo l'art. 11 RAIA, l'anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di
mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni
inveritiere (cpv. 1). Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere
rimborsati (cpv. 2). È riservata l'azione penale (cpv. 3).
2.3. Nella
presente fattispecie dagli atti dell'incarto risulta che il 3 gennaio 1994
dalla relazione tra RI 1, ora coniugata RI 1, e __________, è nato il figlio __________
(cfr. doc. A3; IV12; III42).
Nel 2003
la ricorrente, dopo aver contratto matrimonio con __________, si è trasferita
in Svizzera con il figlio (cfr. doc. IV12).
Con
decreto supercautelare emesso dal Pretore del Distretto di __________ il 18
agosto 2009 è stato fatto obbligo a __________, già in __________ e ora di
ignota dimora, di versare nelle mani di RI 1 un contributo di mantenimento
mensile di fr. 600.-- a favore del figlio __________ (cfr. doc. IV12; III43).
Il
Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 25 gennaio 2010, ha poi condannato __________ al pagamento ad RI 1 della somma di fr. 600.--mensili a titolo di
contributo alimentare a favore del figlio __________.
Il
Pretore ha fissato l’obbligo di mantenimento retroattivamente dal 14 agosto 2008
(cfr. doc. IV12).
La
ricorrente ha beneficiato dell’anticipo alimenti a favore del figlio dal 1°
agosto 2009, in virtù di una decisione emessa dall’USSI il 26 ottobre 2009 con
effetto fino al 31 luglio 2010 (cfr. doc. A3; IV10).
Il 30
giugno 2010 l’insorgente ha firmato una “Richiesta di rinnovo della prestazione
di anticipo alimentare” (cfr. doc. IV11).
L’USSI,
il 9 luglio 2010, ha conseguentemente emanato una decisione con cui le ha
nuovamente concesso l’anticipo della pensione alimentare a favore del figlio __________
per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. IV13).
Inoltre
l’USSI, dopo essere venuto a conoscenza, nel mese di agosto 2010, tramite la
Pretura di __________ dell’emissione il 25 gennaio 2010 della sentenza
definitiva concernente il contributo alimentare spettante a __________, il 16
agosto 2010 ha emanato una nuova decisione valida dal 1° settembre 2010 al 31
luglio 2011, con cui ha confermato il riconoscimento alla ricorrente
dell’anticipo del contributo alimentare a favore di __________ (cfr. doc. III1;
IV18).
Il 10
ottobre 2011 RI 1 ha firmato un’ulteriore “Richiesta di rinnovo della
prestazione di anticipo alimentare” con cui ha postulato la prestazione in
questione dal 31 luglio 2011 (cfr. doc. III13; IV16).
Con
decisione del 24 ottobre 2011 l’USSI ha posto la ricorrente al beneficio
dell’anticipo alimenti dal 1° ottobre 2011 al 2 gennaio 2012, osservando che il
provvedimento era limitato al mese di gennaio 2012, in quanto in quel mese __________ avrebbe raggiunto la maggiore età (cfr. doc. A1).
L’Ufficio
resistente non ha concesso all’insorgente l’anticipo alimenti per i mesi di
agosto e settembre 2011, in quanto, da una parte, lo stesso, ai sensi dell’art.
3 RAIA, va riconosciuto a partire dal mese in
cui è stato richiesto, dall’altra, in casu la domanda di
rinnovo è stata introdotta nel mese di ottobre 2011 (cfr. doc. A2, A1).
La
decisione del 24 ottobre 2011 è stata confermata dal Consiglio di Stato il 7
marzo 2011 (cfr. doc. A3; consid. 1.3.).
2.4. Chiamata a pronunciarsi
in merito alla fattispecie questa Corte ritiene, dapprima, utile ribadire che
ai sensi dell’art. 3 RAIA, relativo alla
decorrenza, l’anticipo alimenti può
essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e
viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente (cfr.
consid. 2.3.; STF 1P.298/2005 del 4 ottobre 2005 consid. 2.5.).
A titolo
informativo va osservato che dal Rapporto del Consiglio federale del 4 maggio 2011 in risposta al postulato (06.3003) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale (CSSS-N) del 13 gennaio 2006 concernente l’armonizzazione
dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti risulta che in dieci Cantoni, fra
cui il Ticino (oltre a BS, BE, FR, JU, NE, SH, VD, ZH e SZ), l’anticipo
alimenti inizia con il deposito della relativa richiesta.
In sette
Cantoni (AI, LU, NW, OW, TG, VS, GE) il versamento connesso all’anticipo del
contributo alimentare inizia posteriormente, vale a dire un mese dopo il
deposito della domanda.
Infine
nove Cantoni (AG, AR, BL, GL, GR, SG, SO, UR, ZG) anticipano un certo numero di
contributi di mantenimento dovuti per il periodo precedente la data del
deposito della richiesta: Appenzello Esterno e Basilea-Campagna anticipano gli
alimenti per l’ultimo mese; Grigioni, Uri e Zugo per gli ultimi due mesi; San
Gallo e Soletta per gli ultimi tre mesi e Glarona per gli ultimi sei mesi (cfr.
www.bsv.admin.ch/dokumentation).
Giova,
inoltre, rilevare che la data dell’inoltro della domanda, oltre che per la
concessione dell’anticipo alimenti, è determinante anche per le prestazioni
Laps e le prestazioni assistenziali giusta la Las.
Al
riguardo va precisato che dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell’art. 23 Laps il
diritto al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre dal primo giorno
del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni
legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag.
73-74).
Dal 1°
gennaio 2013 l’art. 61 cpv. 1 Las prevede, altresì, che il diritto al pagamento
delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è
depositata la domanda (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).
Fino al
31 dicembre 2012 il diritto al pagamento delle prestazioni Laps e delle
prestazioni assistenziali decorreva, per contro, dal primo giorno del mese
successivo il deposito della domanda (cfr. art. 23 vLaps; 61 cpv. 1 vLas; STCA
39.2012.1 del 20 giugno 2012 consid. 2.3.).
Il TCA evidenzia, poi, che
il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di
anticipo alimentare” è reperibile presso l’Ufficio delle famiglie e dei
minorenni (cfr. doc. XVII; www.ti.ch/dss/dasf/USSI/cosa-facciamo/anticipo-alimenti).
In effetti uno dei compiti
dell’Uffico delle famiglie e dei minorenni è il disbrigo delle pratiche per le
richieste dell’anticipo alimenti per figli minorenni, concesso dallo Stato, in
collaborazione con l’USSI (cfr. www.ti.ch/dss/dasf/ufam/cosa-facciamo/servizi).
2.5. In concreto
la ricorrente ha fatto valere di non avere avuto la possibilità di interporre
la domanda di rinnovo dell’anticipo alimenti a favore di suo figlio al momento
della scadenza - alla fine di luglio 2011 - del periodo di concessione
decretato con decisione del 9 luglio 2010, rispettivamente 16 agosto 2010 (cfr.
doc. IV13; IV18), poiché durante le vacanze estive all’estero ha subito un
infortunio che le ha causato lo stiramento dei legamenti del ginocchio e la
frattura del piede sinistro che hanno richiesto una degenza ospedaliera e cure
successive.
L’insorgente
ha, inoltre, asserito di aver contattato l’ufficio competente alla fine di
settembre 2011, chiedendo di spedirle il formulario di rinnovo della domanda,
ma che l’appuntamento durante il quale ha firmato tale richiesta le è stato
fissato solamente il 10 ottobre 2011 a causa delle assenze e degli impegni dei
collaboratori dell’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Questo
Tribunale osserva innanzitutto che la giurisprudenza sviluppata in relazione
all’art. 41 LPGA, relativo alla restituzione di termini (se il richiedente o
il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il
termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia
l'atto omesso; cfr. pure art. 14 Lptca), applicabile in casu in virtù dei
rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che per
impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire
oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva
dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14
dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente
può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una
domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito
di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado
d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza
9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo
patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr.
DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con
rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di
proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).
Ad
esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale
federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il
termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo
patrocinatore, un sindacalista.
2.6. Dalle carte
processuali emerge un certificato medico del 21 settembre 2011 in cui il medico primario __________ dell’Ospedale __________ ha attestato che la ricorrente:
"
(…) è stato/a sotto cura ospedaliera e ha
passato un periodo di riabilitazione presso il nostro ospedale dal “26” luglio 2011 al “21” settembre 2011 con la diagnosi stiramento dei legamenti del ginocchio e
frattura del piede sinistro.” (cfr. doc. B1; B2)
Le
diagnosi, come appena visto, corrispondono a stiramento dei legamenti del
ginocchio e frattura del piede sinistro, per cui le conseguenze del sinistro
occorso all’insorgente nell’estate 2011 all’estero, anche se non vanno
sottovalutate, non sono tali da renderla completamente impossibilitata a
gestire le proprie pratiche amministrative per l’intero periodo di cure.
Ne
discende, pur considerando che in un primo tempo dopo l’infortunio la totale
attenzione di RI 1 era certamente rivolta al trattamento propostole e alle cure
somministratele, che perlomeno dalla metà del mese di agosto 2011 la ricorrente
avrebbe potuto attivarsi per richiedere il rinnovo dell’anticipo alimenti
scaduto il 31 luglio 2011.
Fatti
Il TCA
non ignora che l’insorgente ha affermato di aver provato a contattare telefonicamente
__________ dell’USSI Servizio recuperi e anticipo alimenti diverse volte
durante le vacanze estive 2011 senza successo (cfr. doc. C1).
Tuttavia,
in primo luogo, sia la decisione del 26 ottobre 2009 (cfr. doc. IV10), che la
decisione del 9 luglio 2010, rispettivamente del 16 agosto 2010 (cfr. doc.
IV13; IV18; consid. 2.3.) con cui l’USSI ha concesso alla ricorrente l’anticipo
alimenti enunciano che “la suddetta decisione è rinnovabile alla scadenza
dietro sua istanza (…); la domanda di rinnovo deve pervenire entro la
fine del mese successivo la scadenza, alfine di poter garantire la
continuità del pagamento” (le sottolineature sono del redattore).
In
secondo luogo, la ricorrente, che ha iniziato a beneficiare dell’anticipo
alimenti dall’agosto 2009 in virtù di una decisione dell’USSI del 26 ottobre
2009 valida fino al 31 luglio 2010, aveva già provveduto a postulare il rinnovo
di tale prestazione nel 2010, firmando il 30 giugno 2010 il formulario
“Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo alimenti”. Il rinnovo le è
stato concesso dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. A3; IV10; IV11;
IV13; consid. 2.3.).
RI 1,
pertanto, era, o comunque avrebbe dovuto essere, perfettamente al corrente
della procedura da seguire per ottenere il rinnovo dell’anticipo alimenti.
La
stessa, di conseguenza, che nemmeno ha precisato la data e la frequenza dei
tentativi di contattare __________ dell’USSI, non avrebbe dovuto limitarsi a
provare a telefonare a quest’ultima, senza esito favorevole, considerato a
maggior ragione che il formulario di rinnovo dell’anticipo alimenti è
reperibile presso l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (cfr. consid. 2.4.).
La
ricorrente, trovandosi all’estero, indipendentemente dalle questioni di sapere
se dopo le cure di prima necessità avrebbe potuto o meno rientrare in Svizzera
e proseguire le terapie nel nostro Paese e se, nel caso avesse potuto per
ragioni mediche tornare in Ticino, vi fossero stati altri validi motivi per rimanere
in __________, avrebbe piuttosto potuto e dovuto, perlomeno dalla metà del mese
di agosto 2011, incaricare una persona di fiducia in Svizzera - ad esempio il
marito, __________, dandole procura, di richiedere tempestivamente a suo nome e
per suo conto il formulario per il rinnovo dell’anticipo alimenti e di
inoltrarlo senza indugio.
In simili
condizioni, occorre concludere che l’infortunio subito dalla ricorrente nel
mese di luglio 2011 in quanto tale non giustifica il ritardo nella richiesta
del rinnovo dell’anticipo alimenti.
2.7. Per quanto
attiene all’asserzione della ricorrente secondo cui avrebbe contattato
l’ufficio competente già alla fine di settembre 2011, chiedendo il formulario
per il rinnovo dell’anticipo alimenti e l’appuntamento durante il quale ha
firmato tale modulo le sarebbe stato fissato solo per il 10 ottobre 2011 a causa di assenze e impegni dei collaboratori dell’USSI (cfr. doc. I), va osservato che da uno
scritto del 4 novembre 2011 della stessa a __________ dell’USSI Servizio
recuperi e anticipo alimenti si evince quanto segue:
"
(…)
Vorrei porle un’altra
domanda: per quale motivo non posso ricevere l’anticipo degli alimenti per il
mese di settembre? Alla fine di settembre mi sono messa in contatto tramite una
lettera con la Signora __________, la quale ha passato la mia missiva alla
Signora __________; quest’ultima si è messa un contatto con me chiedendomi di
rivolgermi alla sua persona.
In quel giorno lei era
assente, ma ho finalmente potuto mettermi in contatto con il Signor __________
(dal quale non ho mai ricevuto una risposta alle mie email dei mesi di luglio,
agosto e settembre). Egli mi ha fissato l’appuntamento per firmare il
formulario solamente per il 10 ottobre dicendo che prima lei era assente, lui
era impegnato fino al lunedì 10 ottobre e che voleva organizzare un
appuntamento a tre.” (Doc. III7)
In un
messaggio di posta elettronica del 7 novembre 2011 inviato a __________ la
ricorrente ha, poi, indicato:
"
(…)
Penso però che nella mia
lettera le sia sfuggita la domanda sul perché non posso ricevere l’anticipo
alimenti per settembre, visto che ho preso contatto con la signora __________
già in quel mese chiedendo il formulario. Quando ho chiesto l’anticipo alimenti
per la prima volta nel 2010 ho contattato la signora __________ telefonicamente
il giorno 30 e ho firmato il formulario solo qualche giorno dopo durante
l’appuntamento, così il pagamento è partito dal mese precedente. Allora non
capisco il perché in questo caso non ricevo l’anticipo per settembre? Inoltre
non è stata colpa mia se mi è stato fissato l’appuntamento solo per il 10
ottobre. I motivi glieli ho spiegato nella lettera raccomandata. In caso di
bisogno le posso spedire una copia delle lettera spedita in settembre alla
signora __________.” (Doc. IV4)
Pendente
causa questa Corte ha, quindi, chiesto ad __________ di trasmettere copia della
lettera indirizzata a fine settembre 2011 alla signora __________, dell’Ufficio
delle famiglie e dei minorenni, (cfr. doc. XIII).
L’insorgente
ha dato seguito alla domanda del TCA il 12 settembre 2012, inviando uno scritto
datato 29 settembre 2011 all’attenzione di __________ (cfr. doc. XIV + C1).
Il tenore
di tale lettera è il seguente:
"
la informo che per i mesi di luglio e agosto non
ho ricevuto da parte vostra l’anticipo d’alimenti per mio figlio __________.
Malgrado abbia provato
diverse volte durante le vacanze estive a contattare telefonicamente la Signora
__________, non vi è stato modo di raggiungerla.
Il formulario naturalmente
non potevo spedirlo semplicemente per il motivo che non sono riuscita a
contattarvi per poterlo ricevere.
Le chiedo gentilmente di
spedirmi il formulario e di rimborsarmi l’importo di CHF 1200.- per i mesi di
luglio e agosto, visto che non è stata colpa mia il fatto di non riuscire ad
avere contatto con il vostro ufficio e di riflesso poter ricevere il documento.
Non ho mai ricevuto
nessuna comunicazione dal vostro ufficio inerente al documento da inoltrare.
Purtroppo ho l’impressione che vi sia stata una dimenticanza nei confronti del
mio caso e che non mi sia stata data l’assistenza dovuta.
Come è possibile che
ricevendo già l’anticipo d’alimenti non mi sia stato spedito prima anche il
formulario?” (Doc. C1)
Il TCA,
Considerandi
il 17 settembre 2012, ha chiesto all’USSI:
"
a) in generale dov’è reperibile il formulario “Richiesta
di rinnovo della prestazione di anticipo alimentare”;
b) nel caso concreto da
chi e quando è stato fornito tale formulario alla ricorrente per il rinnovo
dell’anticipo alimenti avvenuto nel 2011.” (Doc. XVI)
L’amministrazione,
il 24 settembre 2012, ha risposto:
" Si
precisa che il formulario “Richiesta di rinnovo della prestazione di anticipo
alimentare” è disponibile preso le sedi regionali dell’Ufficio delle famiglie e
dei minorenni (UFAM) e che lo stesso è stato trasmesso alla signora RI 1 in
data 10.10.2011 a seguito della richiesta introdotta mediante scritto
29.09
, pervenuto all’UFAM il 10.10.2011.” (Doc. XVII)
A tale scritto
l’USSI ha allegato copia della lettera del 29 settembre 2011 inviata dalla
ricorrente a __________, sulla quale sono stati apposti il timbro: “RICEVUTO 10
OTT. 2011”, nonché l’indicazione scritta a mano: “Formulario spedito
10.10
” con il timbro dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni e una
firma (cfr. doc. XVII1).
2.8
Attentamente esaminata la documentazione
esposta al considerando precedente, in particolare lo scritto datato 29
settembre 2011 a __________ dell’Ufficio famiglie con cui RI 1 ha richiesto il
formulario per il rinnvo dell’anticipo alimenti (cfr. doc. C1), il TCA ritiene
che, anche volendo considerare l’ipotesi più favorevole a quest’ultima, ossia
che la lettera datata 29 settembre 2011 valga già quale domanda diretta di
rinnovo dell’anticipo alimenti e che poi il formulario prestamapato “Richiesta
di rinnvovo della prestazione anticipo alimentare” firmato il 10 ottobre 2011
(doc. III13; IV16) vada reputato quale complemento alla domanda scritta, per la
ricorrente non risulterebbe alcun vantaggio.
In effetti l’insorgente
non ha, comunque, dimostrato quando esattamente la sua lettera datata 29
settembre 2011 sia stata spedita.
E’ vero che la ricorrente
sostiene di avere inviato il proprio scritto per posta A il 29 settembre 2011
(cfr.doc. XX).
E’ altrettanto vero, però,
che il timbro di entrata presso l’Ufficio famiglie riporta la data del 10
ottobre 2011 (cfr. doc. XVII1).
Al riguardo va osservato
che nella procedura amministrativa federale, il principio
inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera
dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che
in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre
un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (cfr. DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con
riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o
di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata -
dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza
preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione
del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità
dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover
dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della
tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In
questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La
tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con
certezza (cfr. STF 9C_354/2011 del 9 marzo 2012 consid. 4; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA
2000.
n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a
chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di
un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato
non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze
giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella,
L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).
Non avendo l’insorgente
dimostrato che la sua lettera del 29 settembre 2011 è stata intimata all’amministrazione
ancora nel mese di settembre 2011, va considerato che il rinnovo dell’anticipo
degli alimenti è stato richiesto nel mese di ottobre 2011.
Del resto, come già
stabilito sopra (cfr. consid. 2.6.), quanto sostenuto dalla ricorrente, ovvero
che durante le vacanze estive 2011 avrebbe cercato di contattare telefonicamente
__________ dell’USSI Servizio recuperi e anticipo alimenti senza successo (cfr.
doc. C1) non è tale da influire sull’esito della vertenza.
L’insorgente, infatti, conoscendo
o comunque dovendo conoscere, secondo quali modalità procedere ai fini del
rinnovo della prestazione, avendo già provveduto a richiedere un rinnovo
dell’anticipo alimenti nel 2010 (cfr. consid. 2.6.), non avrebbe dovuto
limitarsi a tentare di contattare telefonicamente __________ dell’USSI, bensì
avrebbe dovuto adottare misure concrete ed efficaci per postulare al più presto
il rinnovo dell’anticipo del contributo di mantenimento a favore di suo figlio.
Più precisamente, la
ricorrente avrebbe dovuto richiedere il formulario di rinnovo presso l’Ufficio
delle famiglie, o in ogni caso, se confrontata a difficoltà di contatto
dall’estero, farlo richiedere da una persona di fiducia in sua rappresentanza
(cfr. consid. 2.5.), se del caso tramite un messaggio di posta elettronica -
così da poter disporre di una prova della richiesta senza dover inviarla per
raccomandata - o di persona presso la segreteria dell’Ufficio delle famiglie,
con un certo anticipo rispetto alla fine di settembre 2011.
Il formulario avrebbe,
poi, dovuto essere firmato dall’insorgente o dal suo rappresentante e rinviato
senza indugio all’Ufficio competente.
In seguito durante
l’appuntamento presso l’USSI si sarebbero eventualmente chiariti i dettagli
riguardanti il caso di specie.
D’altronde, contrariamente
a quanto fatto valere dall’insorgente, ossia che nel 2010, benché avesse
contattato il servizio competente il 30 (luglio) e firmato il formulario di
rinnovo solo qualche giorno dopo durante l’appuntamento, il pagamento degli
alimenti è iniziato il mese precedente (cfr. doc. IV4: messaggio di posta
elettronica del 7 novembre 2011 dalla ricorrente a __________ dell’USSI), il
formulario relativo alla richiesta di rinnovo è stato da lei firmato il
30.
giugno 2010, e meglio un mese prima della scadenza, il 31 luglio 2010, della
precedente decisione di concessione dell’anticipo alimenti del 26 ottobre 2009
(cfr. doc. IV11; consid. 2.4.; doc. IV4: messaggio di posta elettronica del 9
novembre 2011 di __________ dell’USSI alla ricorrente).
Per quanto concerne il
fatto addotto dalla ricorrente che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011
avrebbe inviato dei messaggi di posta elettronica a __________, dell’USSI
Servizio ricuperi e anticipo alimenti, da cui non avrebbe ricevuto risposta
alcuna (cfr. doc. III7), giova osservare che da alcuni messaggi di posta
elettronica del mese di settembre 2011 intercorsi tra RI 1 e __________ agli
atti risulta che il tenore degli stessi concerneva il recapito del padre di __________
(cfr. doc. III18) e, quindi, in alcun modo la problematica connessa al rinnovo
dell’anticipo alimenti scaduto alla fine di luglio 2011.
Nelle osservazioni
dell’USSI del 30 novembre 2011 al ricorso di RI 1 al Consiglio di Stato -
peraltro mai contestate dalla ricorrente, nemmeno in questa sede - è stato, del
resto, precisato, da un lato, che il 27 agosto 2011 la ricorrente ha contattato
l’USSI e più precisamente il servizio ricuperi per avere informazioni sulla
pratica di incasso, dall’altro, che l’USSI data la cessione di credito totale
non rilascia alcuna informazione alla beneficiaria (cfr. doc. IV9).
Infine l’obiezione della
ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una dimenticanza nei
confronti del suo caso e che, ricevendo già l’anticipo, il formulario di
rinnovo avrebbe dovuto esserle spedito prima (cfr. doc. C1) non risulta
fondata.
La medesima era, infatti,
a conoscenza della procedura di rinnovo dell’anticipo alimenti (cfr. consid.
2.6
), per cui ben doveva sapere che il rinnovo poteva essere concesso
unicamente su istanza del beneficiario (cfr. doc. IV10, doc.
IV13; IV18; consid. 2.4.).
2.9
Alla luce di tutto quanto
esposto, visto che la domanda di rinnovo dell’anticipo alimenti è stata
presentata nel mese di ottobre 2011 (cfr. consid. 2.8.), in applicazione dell’art.
3.
RAIA (cfr. consid. 2.2.), rettamente l’amministrazione ha concesso tale
prestazione all’insorgente a far tempo dal mese di ottobre 2011.
La decisione del 7 marzo
2012.
emanata dal Consiglio di Stato deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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