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Decisione

42.2012.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 luglio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 812/05). Dieser Unterschied beruht auf

einem bewussten gesetzge-berischen Entscheid (Amtl. Bull. 2000 S. 181;

Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 20).

Zum Verwaltungsverfahren im Sinne dieser

Bestimmung gehört auch das Einspracheverfahren (Urteile H. vom

7. September 2004 Erw. 2.1, I 75/04, und H. vom 6. Juli

2004 Erw. 2.1 I 186/04; Kieser, ATSG-Kommentar, Rz 18 zu

Art. 37). Schon in der früheren Rechtsprechung hatten im

Einspracheverfahren die gleichen strengen Anforderungen an die unentgeltliche

Verbeiständung

gegolten wie für das Abklärungsverfahren (BGE 117 V 410; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; SVR 2000 KV Nr. 2 S. 6 Erw. 4c). Beim

Erlass des ATSG wurde an die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versiche-rungsgerichts angeknüpft, wonach der Anspruch auf unentgeltliche

Verbeiständung nicht zeitlich auf das Einspracheverfahren begrenzt ist, und

zugleich betont, dass angesichts dieser Rechtsprechung an die Voraussetzung der

sachlichen Gebotenheit der Verbeiständung ein strenger Massstab angesetzt

werden müsse (BBl 1999 4595; Amtl. Bull. N. 1999 1244, Amtl. Bull.2000 S. 181).

Dementsprechend geht auch die seitherige Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts davon aus, dass die bisherigen Voraussetzun-gen weiterhin

gelten (BGE 132 V 201 Erw. 4.1; erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 2.1). Eine

Rechtsprechung, welche darauf hinausliefe, in praktisch allen oder den meisten

Einspracheverfahren die Notwendig-keit der anwaltlichen Vertretung zu bejahen

oder diese unter den gleichen Voraussetzungen wie im Beschwerdeverfahren zu

gewähren, stünde im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung. Der vom Beschwerdeführer unter Berufung auf Kieser,

ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 21, vertretenen Auffassung, im Einspracheverfahren

sei die anwaltliche Vertretung grundsätzlich erforderlich, ist daher nicht zu

folgen.

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren

Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt

auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen

Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27.April 2005

Erw.7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr

umstritten, die Einkom-mensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar

und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I

Considerandi

75/04 Erw.3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während

Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für

die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren

(Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw.4.2, I 386/04). Verlangt werden somit

qualifizierende, besondere Umstände.

3.3

Vorliegend hat die IV-Stelle ihre

Leistungsverweigerung damit begründet, dass die im Arztbericht von Dr. med.

S.________, Arzt für Allg. Medizin FMH, vom 21. Dezember 2004 gestellte

Diagnose keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle. Das Dossier

umfasst neben diesem Arztbericht wenige kurze medizinische Berichte und die

Akten aus dem SUVA-Verfahren. Der Fall weist weder in medizinischer noch in

sonstiger Hinsicht besondere

Schwierigkeiten auf. Würde hier die Notwendigkeit

einer anwaltlichen

Verbeiständung bejaht, wäre kaum mehr ein Fall

denkbar, in welchem diese verweigert werden könnte. Ein solches Ergebnis stünde

im Widerspruch zur dargelegten Rechtslage. Daran ändert nichts, dass eine

Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung

- zur Diskussion steht. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders

schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der

regelmässig eine

unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat,

würde dies ebenfalls darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen

oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung

widerspräche." (Le sottolineature sono

del redattore)

Al riguardo cfr. pure STF

9C_991/2008 del 18 maggio 2009 = SVR 2009 IV Nr. 48 pag. 144 consid. 4.

Con giudizio 9C_105/2007

del 13 novembre 2007, relativamente a una fattispecie, sempre di assicurazione

invalidità, in cui era stato negato il gratuito patrocinio nella procedura di

opposizione, la nostra Massima Istanza ha poi precisato che:

" (…)

3.2

Selon les constatations du premier juge, qui

lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intimée ne dispose ni d'un

niveau de formation, ni de connaissances de la langue française suffisants pour

contester seule la décision de refus de prestations. Ces éléments

permettent certes d'admettre avec la juridiction cantonale que l'intimée

n'était pas à même de défendre seule ses propres intérêts dans la procédure

d'opposition et qu'une assistance était donc justifiée (ce que le recourant ne

conteste du reste pas). Ils ne suffisent toutefois pas pour retenir que

l'assistance d'un avocat était nécessaire, ce point devant être examiné au

regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, ce que la juridiction

cantonale a omis de faire. Compte tenu de cette omission, il convient de

Dispositivo

renvoyer la cause au Tribunal vaudois des assurances pour qu'il se prononce sur

la nécessité du recours à un avocat, après avoir constaté les faits pertinents

y relatifs. Cette question reviendra à déterminer si l'on se trouve dans un cas

où des questions de droit ou de fait difficiles rendent l'assistance par un

avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une

association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de

confiance d'institutions sociales n'entrent pas en considération (supra consid.

1.3).(…)“ (Le sottolineature sono del redattore)

La

necessità o meno dell'assistenza di un avvocato (sul tema cfr. DTF 132 V 200)

durante la procedura di opposizione dipende, perciò, dal tipo di problematiche

che vengono trattate nella decisione impugnata.

2.5. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla presente fattispecie questa Corte, in primo luogo, evidenzia,

come già esposto nei fatti, che in concreto l’USSI, nell’agosto 2010, ha emesso una decisione con cui ha comunicato a RI 1 di aver proceduto, dopo che la Cassa di

compensazione AVS/AI l’aveva informato in merito al riconoscimento di una

rendita AI dal 1° agosto 2005, a chiedere alla Cassa citata la compensazione di

fr. 10’134.-- per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006 (cfr. consid.

1.1.; doc. 118).

Il

ricorrente, con il reclamo del 30 agosto 2010, ha fatto valereRI 1 che nel progetto d’assegnazione di rendita d’invalidità temporanea del 9

aprile 2010 da parte dell’Ufficio AI era prevista l’erogazione di una rendita

AI limitata nel tempo a 9 mesi. Dall’altra, di essersi comunque opposto al

progetto e di essere in attesa di una decisione formale da parte dell’AI (cfr.

doc. 114).

L’USSI,

dal canto suo, con decisione su reclamo del 23 marzo 2011, ha dichiarato la nullità della decisione dell’11 agosto 2010, in quanto competente a emettere questo provvedimento non è tale ufficio, bensì l’UAI (cfr. doc.

53; consid. 1.2.).

A tale

proposito giova rilevare che per costante giurisprudenza qualora una decisione

venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia

priva di effetti giuridici (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla

sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione), a meno che l'autorità

in questione riceva nello specifico ambito un potere decisionale e generale,

ciò che non è tuttavia il caso nella concreta evenienza (DTF 127 II 27,

119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; cfr. pure

Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl.,

Basel/Frankfurt a.M. 1986, B. I, Nr. 40 B V a1 S. 242, nonché

Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40, S. 120).

Va, inoltre, ricordato che la nullità di una decisione amministrativa

può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare

essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o

perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per

conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.

D'altra

parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni

tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il

diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).

2.6. In simili

condizioni, e meglio visto, da una parte, che la nullità di un atto viene verificata in ogni tempo e d'ufficio (cfr. consid. 2.5.),

dall’altra, che, in ogni caso, il reclamo del 30 agosto 2010

interposto da RI 1 contro la “decisione di compensazione con prestazioni AI”

dell’11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) verteva essenzialmente sul fatto che la

decisione dell’UAI prevedesse una rendita limitata a 9 mesi e che il medesimo si

fosse opposto, chiedendo l’emanazione di una decisione formale, al progetto dell’UAI

dell’aprile 2010 di riconoscergli il diritto ad una rendita intera dal 1.

agosto 2005 al 30 aprile 2006 (cfr. doc. 114; STCA 32.2010.274 del 30 maggio

2011 consid. 1.3.), occorre concludere che la vertenza non appariva di

particolare complessità per l’insorgente.

Queste

questioni, infatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la

causa che trae origine dalla decisione di compensazione emessa dall’USSI l’11

agosto 2010 a seguito del riconoscimento al ricorrente di una rendita AI

presentasse delle problematiche oggettive tali da richiedere necessariamente

l’assistenza di un avvocato, invece che ad esempio unicamente di un

rappresentante di categoria, di un’associazione professionale, di un sindacato

o di un’associazione che presta assistenza e consulenza a persone affette da

disturbi fisici o psichici, come Pro Infirmis (cfr. STF 8C_936/2010 del 14

giugno 2011 consid. 4.2.; STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007; consid. 2.4. in

fine; STFA I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 6; DTF 132 V 200 consid.

4.1.).

Come

appena esposto, la nullità della decisione dell’11 agosto 2010 andava accertata

d’ufficio e dalla circostanza, che avrebbe potuto essere fatta valere in sede

di reclamo dinanzi all’USSI dal medesimo personalmente senza difficoltà alcuna,

che il ricorrente si fosse opposto al progetto emesso dall’UAI nell’aprile 2010

di assegnargli una rendita d’invalidità temporanea emerge comunque chiaramente

che al momento in cui è stata emanata dalla parte resistente la decisione

dell’11 agosto 2010 non si era ancora confrontati ad alcun provvedimento

definitivo dell’assicurazione invalidità.

Al

riguardo è utile evidenziare che è vero che la massima ufficiale, che

regge il procedimento in materia di assicurazioni sociali secondo la quale i

fatti pertinenti della causa devono essere accertati d'ufficio (cfr. STFA I

162/01 del 18 marzo 2002 consid. 5.; DTF 122 V 157 consid. 1a), non esclude la necessità del patrocinio di un avvocato.

Tuttavia

essa impone un metro d’esame più severo, più rigoroso (cfr. STF 8C_788/2010

dell’8 febbraio 2011 consid. 12.1; STFA H 179/03 del 23 settembre 2003 consid.

6.1.).

Nel

settore dell’aiuto sociale (Sozialhilfe), del resto, l’esigenza del

patrocinio di un avvocato nella procedura amministrativa va ammessa con riserva

(cfr. STF 8C_778/2008,8C_908/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2.2.; STF 2P.234/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 5.1.)

Nel caso

concreto, inoltre, l’USSI, con la decisione dell’11 agosto 2010 con cui ha

comunicato al ricorrente di aver chiesto alla Cassa di compensazione AVS/AI,

che l’aveva informato del riconoscimento di una rendita AI intera dal 1. agosto

2005 al 30 aprile 2006 (cfr. STCA 42.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 1.2.),

la compensazione con le rendite AI delle prestazioni assistenziali versate per

il medesimo periodo, ossia agosto 2005 – aprile 2006, pari a fr. 10'134.--, non

è intervenuto in modo rilevante nella sua situazione.

La parte

resistente intendeva esclusivamente porre rimedio al fatto che l’insorgente, da

agosto 2005 ad aprile 2006, avesse beneficiato di prestazioni d’assistenza che gli

erano state anticipate prima del riconoscimento con effetto retroattivo di

rendite AI per il medesimo lasso di tempo.

Per

inciso va osservato che è vero che in un caso giudicato dall’Alta Corte con

sentenza H 179/03 del 23 settembre 2003 l’assistenza di un avvocato nella

procedura di opposizione è stata ritenuta necessaria, in quanto l’intervento

nella situazione giuridica del ricorrente, al quale era stato chiesto il

versamento della somma di fr. 26'492.40, poi ridotti a fr. 11’550.30, risultava

relativamente grave.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che quella fattispecie si differenzia dalla

presente evenienza, concernendo una causa di risarcimento del danno per

contributi non pagati ex art. 52 LAVS avviata nei confronti del presidente del

consiglio di amministrazione della società debitrice dei contributi sociali e

non, come in casu, il rimborso di prestazioni ricevute due volte per il

medesimo periodo anche se da due istituti differenti.

A

proposito del preteso basso profilo scolastico, come pure della nazionalità

straniera del ricorrente, giova poi ribadire che il Tribunale federale ha

stabilito che un livello di formazione non elevato e le scarse conoscenze

linguistiche non sono sufficienti per considerare necessario il patrocinio di

un avvocato.

La

necessità di un avvocato deve essere valutata alla luce della difficoltà del

caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al

consid. 2.4.).

In

concreto va, altresì, osservato, perlomeno per quanto attiene alle conoscenze

della lingua italiana, che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta che il

ricorrente risiede comunque in Ticino, dal 1990, ovvero da più di vent’anni.

Questa

Corte ritiene, infine, che i disturbi psichici accusati dall’insorgente (cfr.

doc. I) non abbiano influenza alcuna sull’esito della presente vertenza.

In

effetti corrisponde al vero che la psichiatra curante, Dr. med. __________,

nell’ottobre 2010 ha in buona sostanza attestato che l’insorgente ha poche

risorse psichiche (cfr. STCA 32.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 1.4.) e il

perito SAM, psichiatra Dr. med. __________, nel contesto di una perizia

pluridisciplinare del dicembre 2009, ha riconosciuto che:

“(…) Lo stato d'angoscia,

l'ansia, la ruminazione di pensieri, l'alterazione delle funzioni cognitive e

la sintomatologia algica rendono l'A. più lento, meno preciso, con una maggior

esauribilità, una minore precisione, una minore tenuta e caricabilità lavorativa.

(…)” (cfr. STCA 32.2010.274 del 30 maggio 2011

consid. 2.7.)

In ogni

caso, tuttavia, la capacità lavorativa del ricorrente, dal profilo

psichiatrico, è stata valutata dal perito del SAM del 70% per qualsiasi lavoro.

Il

rapporto del Dr. med. __________ è stato, peraltro, fatto proprio dal TCA con

la sentenza 32.2010.274 del 30 maggio 2011 (cfr. consid. 2.9.) cresciuta in

giudicato incontestata.

Pertanto,

tenuto conto del fatto che in casu la causa riguardante il reclamo contro la

decisione dell’11 agosto 2010 non implicava comunque un lungo iter processuale,

visto che, come già sottolineato, la nullità di tale provvedimento andava

accertata d’ufficio e il riconoscimento di una rendita di invalidità da parte

dell’UAI non era definitivo, essendosi l’insorgente opposto al progetto di

decisione dell’aprile 2010 - questione quest’ultima che poteva d’altronde

essere sollevata anche dal medesimo senza particolari problemi e senza che ciò

comportasse un dispendio di tempo rilevante o difficoltà di esposizione specifi-

che -, le

condizioni psichiche di RI 1 non risultano tali da necessitare dell’assistenza

di un legale (al riguardo cfr. STF 2P.234/2006 del 14 dicembre 2006 consid.

5.4.).

Ne discende

che nel caso in esame non si giustifica l’assistenza di un avvocato durante la

procedura amministrativa.

Non

essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio

del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione o reclamo (cfr. consid.

2.3.; 2.4.), in concreto non torna applicabile il principio secondo cui, quando

nella procedura di reclamo può essere concesso all'assicurato il gratuito

patrocinio, nel caso di accoglimento del reclamo, vanno erogate le ripetibili

(cfr. consid. 2.3.).

2.7. La nostra

Massima Istanza, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in

DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle

ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali,

oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il

gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà

particolari.

Anche

questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere

accordate in altre situazioni eccezionali, siccome, in concreto, non si è

comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che

il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione

insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

2.8. Alla luce di

quanto sopra esposto, tutto ben considerato, il TCA deve concludere che a

ragione l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a ripetibili nella procedura

di reclamo.

La

decisione su reclamo del 23 aprile 2012 impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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