42.2012.8
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17 luglio 2012Italiano25 min
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Numero d'incarto:
42.2012.8
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, TCA
Titolo:
Ripetib.per proced.di reclamo(TCA con sent.42.11.5 accolto ric.poiché USSI non era comp.a pronunciare compensaz.,bensì UAI.Dec.USSI nulla) davanti all'USSI negate.Non necess.assist.avv.Nel settore aiuto soc.necess.avv.ammessa con riserva.Bassa scolarizz.,diffic.lingu.e in casu dist.psich.irrilevanti
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RECLAMO
RIPETIBILI
art. 33 LAPS
art. 65 cpv. 1 LAS
art. 37 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.8
rs
Lugano
17 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 23 aprile
2012 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con una “decisione di
compensazione con prestazioni AI” dell’11 agosto 2010, dopo aver osservato
che la Cassa di compensazione AVS/AI l’avrebbe informato in merito al
riconoscimento di una rendita AI dal 1° agosto 2005, ha comunicato a RI 1 di aver proceduto a chiedere alla Cassa citata la compensazione di fr.
10’134.-- per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006 (cfr. doc. 118).
1.2. Con
decisione su reclamo del 23 marzo 2011 l’USSI ha stabilito, da una parte, che
la decisione dell’11 agosto 2010 è nulla in quanto competente a emettere tale
provvedimento non è L’USSI, bensì l’UAI, dall’altra, che il reclamo del 30
agosto 2010 è conseguentemente privo di oggetto e stralciato dai ruoli (cfr.
doc. 53).
1.3. Con sentenza
42.2011.5 del 25 maggio 2011 questa Corte, ha accolto ai sensi dei considerandi
il ricorso presentato da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, contro la decisione
su reclamo del 23 marzo 2011, stabilendo che:
"
§ Il dispositivo della decisione su reclamo del
23 marzo 2011 è
annullato
e modificato come segue:
"1. Il reclamo 30 agosto 2010 è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ E’ accertata la nullità della
decisione 11 agosto 2010 dell’USSI.
2. Non si prelevano tasse e spese."
§§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché si
pronunci in merito
all’eventuale diritto del ricorrente a
ripetibili in sede di reclamo
come indicato al consid. 2.8.
(…)”
Il TCA ha
motivato il proprio giudizio come segue:
" (…)
In simili condizioni, ritenuto, da un lato, l’incompetenza ratione
materiae dell’USSI a pronunciarsi riguardo alla compensazione (cfr. consid.
2.5.), dall’altro, che l’incompetenza materiale costituisce un motivo di
nullità (cfr. consid. 2.4.), a ragione l’USSI con la decisione su reclamo
impugnata ha stabilito che il provvedimento dell’11 agosto 2010 (cfr. consid.
1.1.) è nullo.
Ne consegue che il reclamo, a differenza tuttavia di quanto deciso
dall’USSI, non è privo di oggetto e stralciato dai ruoli, bensì accolto (STFA K
82/05 del 27 luglio 2005; STCA 39.2001.45 del 19 giugno 2001).
2.8. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per
la procedura di reclamo (cfr. doc. I).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile in
concreto in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las,
di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia, quando in questa fase può essere
concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento
dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser,
ATSG Kommentar, ad art. 52 n. 42-43 ad art. 37 n. 26; STCA 38.2003.101 del 2
settembre 2004 consid. 2.17.).
Il TFA, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre
2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di
sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre
situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà
particolari.
Visto che, come appena esposto, nella procedura di reclamo le
ripetibili vengono accordate soltanto in casi particolari e ritenuto che il reclamo doveva essere accolto, gli atti sono trasmessi
all’USSI perché si pronunci riguardo al diritto del ricorrente a ripetibili
nella procedura di reclamo.”
1.4. A seguito
della sentenza 42.2011.5 del 25 maggio 2011 l’USSI, il 4 novembre 2011, ha emanato una decisione con la quale ha ritenuto non giustificata la concessione di ripetibili
per la procedura di reclamo, poiché in concreto non risultano soddisfatte le
relative condizioni, difettando la necessità del patrocino legale in una fase
amministrativa senza particolare complessità (cfr. doc. 9).
1.5. Con decisione
su reclamo del 23 aprile 2012 l’amministrazione ha confermato il diniego di
ripetibili in sede di reclamo, argomentando che:
"
(…)
4.
Nel caso concreto in sede
amministrativa di reclamo dinanzi all’USSI non era necessaria l’attività di un
legale. Il caso non ha presentato, in sede amministrativa di reclamo,
complessità e dispendio di carattere eccezionale tale da giustificare
l’assegnazione di ripetibili.
Si osserva che con il
reclamo del 30 agosto 2010 era stata contestata la decisione dell’USSI. Il
reclamo è stato fatto per motivi non attinenti alla sua nullità, che è stata
rilevata d’ufficio. Un reclamo dell’assistito stesso sarebbe stato in concreto
sufficiente.
La concessione di
ripetibili non è giustificata considerato che nel concreto non ne risultano
soddisfatte le condizioni, difettando la necessità del patrocinio legale nella
fase amministrativa.”
1.6. RI 1, sempre
rappresentato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la
decisione su reclamo del 23 aprile 2012, chiedendone l’annullamento, nonché il
versamento di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili in sede di reclamo.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente,
addotto di aver attirato l’attenzione, quando ha chiesto l’annullamento della
decisione dell’11 agosto 2010, sul fatto di essere in attesa di una decisione
formale da parte dell’AI, come evidenziato nella sentenza 42.2011.5.
A mente
del ricorrente è quindi errata l’affermazione dell’USSI di cui alla risposta
del 18 aprile 2011 secondo la quale “la nullità non dipende dalle
motivazioni del reclamo”.
Inoltre
il medesimo ha aggiunto che è grazie al reclamo del 30 agosto 2010 che l’USSI
ha potuto determinare che l’importo versato interamente in compensazione
all’USSI non andava versato, che la decisione AI del 4 agosto 2010 era stata
impugnata e che conseguentemente il ricorso conferiva effetto sospensivo.
L’insorgente
ha evidenziato di aver già fatto presente nel suo reclamo del 7 novembre 2011
la necessità di un legale.
Al riguardo
egli chiede se si vuol far credere che un ammalato fisico con problemi
psichici, straniero, con basso profilo scolastico, possa, ad esempio, sapere
che un ricorso al Tribunale d’appello in ambito AI sospende di regola la
decisione delle autorità inferiori, in concreto la decisione dell’11 agosto
2010 che l’USSI gli aveva notificato direttamente.
Il
ricorrente ha, infine, osservato che la presente vertenza è stata costellata da
diversi errori commessi dall’USSI e che l’amministrazione ha dimostrato di non
avere le idee molto in chiaro sulla portata della nullità di una decisione
amministrativa, sull’esecuzione di una decisione sospesa, sulle competenze
decisionali ecc. Egli si domanda come si può, dunque, pretendere che il
medesimo sia a conoscenza di simili nozioni, soprattutto nella situazione
personale in cui si trova (cfr. doc. I).
1.7. L’USSI, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto a delle
ripetibili per la procedura di reclamo dinanzi all’USSI in cui è risultato vincente.
2.3. Ai sensi dell’art.
65 cpv. 1 Las contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la
restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui
all’art. 33 Laps.
L’art.
33 cpv. 1 Laps, relativo ai rimedi di diritto e alla procedura, perevede
che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è
data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla data di notificazione.
Giusta,
poi, l’art. 33 cpv. 3 Laps è applicabile la legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).
L'art. 52
cpv. 3 LPGA enuncia che di regola nella procedura di opposizione non sono
accordate ripetibili.
Tuttavia,
quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito
patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le
ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52 n. 42-43; ad art. 37 n. 26; Prassi della
SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/1; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid.
2.17.).
Giusta
l’art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura
davanti all'assicuratore:
"
La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede, quindi, che la
parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio
a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA I 650/05 del 14 agosto 2006), o
farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.
Il capoverso 4 recita, inoltre, che, se le
circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito
(cfr. DTF 132 V 200).
Qualora,
dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.
70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
Del resto già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la
giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione contro gli infortuni, DTF 117 V 408,
precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite
temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura
amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero
rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria,
ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere
necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con
riferimenti).
Il TFA aveva peraltro sottolineato che le
condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate
con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto
all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione
"se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le
circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha
inteso riprendere la giurisprudenza ai sensi della quale, quando il gratuito
patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit., ad
art. 37 n. 22; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito
patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e
la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha
luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura
giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 23).
2.4. Per quanto attiene, in
particolare, al requisito della necessità del patrocinio, giova osservare che in
una sentenza I 746/06 dell'8 novembre 2006, concernente una vertenza relativa all'assicurazione
per l'invalidità, il TFA ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato
durante la procedura di opposizione. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
3.1Die Vorinstanz hat die
rechtsprechungsgemässen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung im
Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG; BGE 125 V 34 f.) zutreffend wiedergegeben. Richtig ist auch, dass die
Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine
anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab
anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung
im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE
132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Zu ergänzen ist sodann, dass ein Unterschied zwischen
den Vorausset-zungen der unentgeltlichen Verbeiständung im Verwaltungsverfahren
(Art. 37 Abs. 4 ATSG) und im Beschwerdeverfahren (Art. 61
lit. f ATSG) besteht; die Voraussetzungen, um im Verwaltungsverfahren die
unentgeltliche Verbeiständung zu bewilligen, sind höher als im
Beschwerdeverfahren (Urteil A. vom 24. Januar 2006 Erw. 4.3,
Fatti
I 812/05). Dieser Unterschied beruht auf
einem bewussten gesetzge-berischen Entscheid (Amtl. Bull. 2000 S. 181;
Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 20).
Zum Verwaltungsverfahren im Sinne dieser
Bestimmung gehört auch das Einspracheverfahren (Urteile H. vom
7. September 2004 Erw. 2.1, I 75/04, und H. vom 6. Juli
2004 Erw. 2.1 I 186/04; Kieser, ATSG-Kommentar, Rz 18 zu
Art. 37). Schon in der früheren Rechtsprechung hatten im
Einspracheverfahren die gleichen strengen Anforderungen an die unentgeltliche
Verbeiständung
gegolten wie für das Abklärungsverfahren (BGE 117 V 410; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; SVR 2000 KV Nr. 2 S. 6 Erw. 4c). Beim
Erlass des ATSG wurde an die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versiche-rungsgerichts angeknüpft, wonach der Anspruch auf unentgeltliche
Verbeiständung nicht zeitlich auf das Einspracheverfahren begrenzt ist, und
zugleich betont, dass angesichts dieser Rechtsprechung an die Voraussetzung der
sachlichen Gebotenheit der Verbeiständung ein strenger Massstab angesetzt
werden müsse (BBl 1999 4595; Amtl. Bull. N. 1999 1244, Amtl. Bull.2000 S. 181).
Dementsprechend geht auch die seitherige Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts davon aus, dass die bisherigen Voraussetzun-gen weiterhin
gelten (BGE 132 V 201 Erw. 4.1; erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 2.1). Eine
Rechtsprechung, welche darauf hinausliefe, in praktisch allen oder den meisten
Einspracheverfahren die Notwendig-keit der anwaltlichen Vertretung zu bejahen
oder diese unter den gleichen Voraussetzungen wie im Beschwerdeverfahren zu
gewähren, stünde im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung. Der vom Beschwerdeführer unter Berufung auf Kieser,
ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 21, vertretenen Auffassung, im Einspracheverfahren
sei die anwaltliche Vertretung grundsätzlich erforderlich, ist daher nicht zu
folgen.
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht
hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im
Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren
Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt
auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen
Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27.April 2005
Erw.7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr
umstritten, die Einkom-mensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar
und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I
Considerandi
75/04 Erw.3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während
Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für
die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren
(Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw.4.2, I 386/04). Verlangt werden somit
qualifizierende, besondere Umstände.
3.3
Vorliegend hat die IV-Stelle ihre
Leistungsverweigerung damit begründet, dass die im Arztbericht von Dr. med.
S.________, Arzt für Allg. Medizin FMH, vom 21. Dezember 2004 gestellte
Diagnose keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle. Das Dossier
umfasst neben diesem Arztbericht wenige kurze medizinische Berichte und die
Akten aus dem SUVA-Verfahren. Der Fall weist weder in medizinischer noch in
sonstiger Hinsicht besondere
Schwierigkeiten auf. Würde hier die Notwendigkeit
einer anwaltlichen
Verbeiständung bejaht, wäre kaum mehr ein Fall
denkbar, in welchem diese verweigert werden könnte. Ein solches Ergebnis stünde
im Widerspruch zur dargelegten Rechtslage. Daran ändert nichts, dass eine
Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung
- zur Diskussion steht. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders
schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der
regelmässig eine
unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat,
würde dies ebenfalls darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen
oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung
widerspräche." (Le sottolineature sono
del redattore)
Al riguardo cfr. pure STF
9C_991/2008 del 18 maggio 2009 = SVR 2009 IV Nr. 48 pag. 144 consid. 4.
Con giudizio 9C_105/2007
del 13 novembre 2007, relativamente a una fattispecie, sempre di assicurazione
invalidità, in cui era stato negato il gratuito patrocinio nella procedura di
opposizione, la nostra Massima Istanza ha poi precisato che:
" (…)
3.2
Selon les constatations du premier juge, qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intimée ne dispose ni d'un
niveau de formation, ni de connaissances de la langue française suffisants pour
contester seule la décision de refus de prestations. Ces éléments
permettent certes d'admettre avec la juridiction cantonale que l'intimée
n'était pas à même de défendre seule ses propres intérêts dans la procédure
d'opposition et qu'une assistance était donc justifiée (ce que le recourant ne
conteste du reste pas). Ils ne suffisent toutefois pas pour retenir que
l'assistance d'un avocat était nécessaire, ce point devant être examiné au
regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, ce que la juridiction
cantonale a omis de faire. Compte tenu de cette omission, il convient de
Dispositivo
renvoyer la cause au Tribunal vaudois des assurances pour qu'il se prononce sur
la nécessité du recours à un avocat, après avoir constaté les faits pertinents
y relatifs. Cette question reviendra à déterminer si l'on se trouve dans un cas
où des questions de droit ou de fait difficiles rendent l'assistance par un
avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une
association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de
confiance d'institutions sociales n'entrent pas en considération (supra consid.
1.3).(…)“ (Le sottolineature sono del redattore)
La
necessità o meno dell'assistenza di un avvocato (sul tema cfr. DTF 132 V 200)
durante la procedura di opposizione dipende, perciò, dal tipo di problematiche
che vengono trattate nella decisione impugnata.
2.5. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla presente fattispecie questa Corte, in primo luogo, evidenzia,
come già esposto nei fatti, che in concreto l’USSI, nell’agosto 2010, ha emesso una decisione con cui ha comunicato a RI 1 di aver proceduto, dopo che la Cassa di
compensazione AVS/AI l’aveva informato in merito al riconoscimento di una
rendita AI dal 1° agosto 2005, a chiedere alla Cassa citata la compensazione di
fr. 10’134.-- per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006 (cfr. consid.
1.1.; doc. 118).
Il
ricorrente, con il reclamo del 30 agosto 2010, ha fatto valereRI 1 che nel progetto d’assegnazione di rendita d’invalidità temporanea del 9
aprile 2010 da parte dell’Ufficio AI era prevista l’erogazione di una rendita
AI limitata nel tempo a 9 mesi. Dall’altra, di essersi comunque opposto al
progetto e di essere in attesa di una decisione formale da parte dell’AI (cfr.
doc. 114).
L’USSI,
dal canto suo, con decisione su reclamo del 23 marzo 2011, ha dichiarato la nullità della decisione dell’11 agosto 2010, in quanto competente a emettere questo provvedimento non è tale ufficio, bensì l’UAI (cfr. doc.
53; consid. 1.2.).
A tale
proposito giova rilevare che per costante giurisprudenza qualora una decisione
venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia
priva di effetti giuridici (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla
sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione), a meno che l'autorità
in questione riceva nello specifico ambito un potere decisionale e generale,
ciò che non è tuttavia il caso nella concreta evenienza (DTF 127 II 27,
119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; cfr. pure
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl.,
Basel/Frankfurt a.M. 1986, B. I, Nr. 40 B V a1 S. 242, nonché
Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40, S. 120).
Va, inoltre, ricordato che la nullità di una decisione amministrativa
può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare
essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o
perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per
conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.
D'altra
parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni
tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il
diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).
2.6. In simili
condizioni, e meglio visto, da una parte, che la nullità di un atto viene verificata in ogni tempo e d'ufficio (cfr. consid. 2.5.),
dall’altra, che, in ogni caso, il reclamo del 30 agosto 2010
interposto da RI 1 contro la “decisione di compensazione con prestazioni AI”
dell’11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) verteva essenzialmente sul fatto che la
decisione dell’UAI prevedesse una rendita limitata a 9 mesi e che il medesimo si
fosse opposto, chiedendo l’emanazione di una decisione formale, al progetto dell’UAI
dell’aprile 2010 di riconoscergli il diritto ad una rendita intera dal 1.
agosto 2005 al 30 aprile 2006 (cfr. doc. 114; STCA 32.2010.274 del 30 maggio
2011 consid. 1.3.), occorre concludere che la vertenza non appariva di
particolare complessità per l’insorgente.
Queste
questioni, infatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la
causa che trae origine dalla decisione di compensazione emessa dall’USSI l’11
agosto 2010 a seguito del riconoscimento al ricorrente di una rendita AI
presentasse delle problematiche oggettive tali da richiedere necessariamente
l’assistenza di un avvocato, invece che ad esempio unicamente di un
rappresentante di categoria, di un’associazione professionale, di un sindacato
o di un’associazione che presta assistenza e consulenza a persone affette da
disturbi fisici o psichici, come Pro Infirmis (cfr. STF 8C_936/2010 del 14
giugno 2011 consid. 4.2.; STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007; consid. 2.4. in
fine; STFA I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 6; DTF 132 V 200 consid.
4.1.).
Come
appena esposto, la nullità della decisione dell’11 agosto 2010 andava accertata
d’ufficio e dalla circostanza, che avrebbe potuto essere fatta valere in sede
di reclamo dinanzi all’USSI dal medesimo personalmente senza difficoltà alcuna,
che il ricorrente si fosse opposto al progetto emesso dall’UAI nell’aprile 2010
di assegnargli una rendita d’invalidità temporanea emerge comunque chiaramente
che al momento in cui è stata emanata dalla parte resistente la decisione
dell’11 agosto 2010 non si era ancora confrontati ad alcun provvedimento
definitivo dell’assicurazione invalidità.
Al
riguardo è utile evidenziare che è vero che la massima ufficiale, che
regge il procedimento in materia di assicurazioni sociali secondo la quale i
fatti pertinenti della causa devono essere accertati d'ufficio (cfr. STFA I
162/01 del 18 marzo 2002 consid. 5.; DTF 122 V 157 consid. 1a), non esclude la necessità del patrocinio di un avvocato.
Tuttavia
essa impone un metro d’esame più severo, più rigoroso (cfr. STF 8C_788/2010
dell’8 febbraio 2011 consid. 12.1; STFA H 179/03 del 23 settembre 2003 consid.
6.1.).
Nel
settore dell’aiuto sociale (Sozialhilfe), del resto, l’esigenza del
patrocinio di un avvocato nella procedura amministrativa va ammessa con riserva
(cfr. STF 8C_778/2008,8C_908/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2.2.; STF 2P.234/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 5.1.)
Nel caso
concreto, inoltre, l’USSI, con la decisione dell’11 agosto 2010 con cui ha
comunicato al ricorrente di aver chiesto alla Cassa di compensazione AVS/AI,
che l’aveva informato del riconoscimento di una rendita AI intera dal 1. agosto
2005 al 30 aprile 2006 (cfr. STCA 42.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 1.2.),
la compensazione con le rendite AI delle prestazioni assistenziali versate per
il medesimo periodo, ossia agosto 2005 – aprile 2006, pari a fr. 10'134.--, non
è intervenuto in modo rilevante nella sua situazione.
La parte
resistente intendeva esclusivamente porre rimedio al fatto che l’insorgente, da
agosto 2005 ad aprile 2006, avesse beneficiato di prestazioni d’assistenza che gli
erano state anticipate prima del riconoscimento con effetto retroattivo di
rendite AI per il medesimo lasso di tempo.
Per
inciso va osservato che è vero che in un caso giudicato dall’Alta Corte con
sentenza H 179/03 del 23 settembre 2003 l’assistenza di un avvocato nella
procedura di opposizione è stata ritenuta necessaria, in quanto l’intervento
nella situazione giuridica del ricorrente, al quale era stato chiesto il
versamento della somma di fr. 26'492.40, poi ridotti a fr. 11’550.30, risultava
relativamente grave.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che quella fattispecie si differenzia dalla
presente evenienza, concernendo una causa di risarcimento del danno per
contributi non pagati ex art. 52 LAVS avviata nei confronti del presidente del
consiglio di amministrazione della società debitrice dei contributi sociali e
non, come in casu, il rimborso di prestazioni ricevute due volte per il
medesimo periodo anche se da due istituti differenti.
A
proposito del preteso basso profilo scolastico, come pure della nazionalità
straniera del ricorrente, giova poi ribadire che il Tribunale federale ha
stabilito che un livello di formazione non elevato e le scarse conoscenze
linguistiche non sono sufficienti per considerare necessario il patrocinio di
un avvocato.
La
necessità di un avvocato deve essere valutata alla luce della difficoltà del
caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al
consid. 2.4.).
In
concreto va, altresì, osservato, perlomeno per quanto attiene alle conoscenze
della lingua italiana, che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP
che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta che il
ricorrente risiede comunque in Ticino, dal 1990, ovvero da più di vent’anni.
Questa
Corte ritiene, infine, che i disturbi psichici accusati dall’insorgente (cfr.
doc. I) non abbiano influenza alcuna sull’esito della presente vertenza.
In
effetti corrisponde al vero che la psichiatra curante, Dr. med. __________,
nell’ottobre 2010 ha in buona sostanza attestato che l’insorgente ha poche
risorse psichiche (cfr. STCA 32.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 1.4.) e il
perito SAM, psichiatra Dr. med. __________, nel contesto di una perizia
pluridisciplinare del dicembre 2009, ha riconosciuto che:
“(…) Lo stato d'angoscia,
l'ansia, la ruminazione di pensieri, l'alterazione delle funzioni cognitive e
la sintomatologia algica rendono l'A. più lento, meno preciso, con una maggior
esauribilità, una minore precisione, una minore tenuta e caricabilità lavorativa.
(…)” (cfr. STCA 32.2010.274 del 30 maggio 2011
consid. 2.7.)
In ogni
caso, tuttavia, la capacità lavorativa del ricorrente, dal profilo
psichiatrico, è stata valutata dal perito del SAM del 70% per qualsiasi lavoro.
Il
rapporto del Dr. med. __________ è stato, peraltro, fatto proprio dal TCA con
la sentenza 32.2010.274 del 30 maggio 2011 (cfr. consid. 2.9.) cresciuta in
giudicato incontestata.
Pertanto,
tenuto conto del fatto che in casu la causa riguardante il reclamo contro la
decisione dell’11 agosto 2010 non implicava comunque un lungo iter processuale,
visto che, come già sottolineato, la nullità di tale provvedimento andava
accertata d’ufficio e il riconoscimento di una rendita di invalidità da parte
dell’UAI non era definitivo, essendosi l’insorgente opposto al progetto di
decisione dell’aprile 2010 - questione quest’ultima che poteva d’altronde
essere sollevata anche dal medesimo senza particolari problemi e senza che ciò
comportasse un dispendio di tempo rilevante o difficoltà di esposizione specifi-
che -, le
condizioni psichiche di RI 1 non risultano tali da necessitare dell’assistenza
di un legale (al riguardo cfr. STF 2P.234/2006 del 14 dicembre 2006 consid.
5.4.).
Ne discende
che nel caso in esame non si giustifica l’assistenza di un avvocato durante la
procedura amministrativa.
Non
essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio
del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione o reclamo (cfr. consid.
2.3.; 2.4.), in concreto non torna applicabile il principio secondo cui, quando
nella procedura di reclamo può essere concesso all'assicurato il gratuito
patrocinio, nel caso di accoglimento del reclamo, vanno erogate le ripetibili
(cfr. consid. 2.3.).
2.7. La nostra
Massima Istanza, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in
DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle
ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali,
oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il
gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà
particolari.
Anche
questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere
accordate in altre situazioni eccezionali, siccome, in concreto, non si è
comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che
il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione
insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.
2.8. Alla luce di
quanto sopra esposto, tutto ben considerato, il TCA deve concludere che a
ragione l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a ripetibili nella procedura
di reclamo.
La
decisione su reclamo del 23 aprile 2012 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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