42.2012.9
Negato AS da 9/11 e chiesto restit.da 6/10,tenendo conto di propr.immob.all'estero.Rettam.computato valore dell'immob.=a quello della perizia esperita in quel Paese in Euro e convertito in fr.Anche co
24 ottobre 2012Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2012.9
Data decisione, Autorità:
24.10.2012, TCA
Titolo:
Negato AS da 9/11 e chiesto restit.da 6/10,tenendo conto di propr.immob.all'estero.Rettam.computato valore dell'immob.=a quello della perizia esperita in quel Paese in Euro e convertito in fr.Anche considerando 1/2valore(1/2 della moglie)e deducendo debiti,non dt a AS.Negato GP(davanti a TCA e USSI)
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRATUITO PATROCINIO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
REDDITO DISPONIBILE RESIDUALE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 13 LAPS
art. 26 LAPS
art. 2 LAS
art. 22 let. a cfr. 2 LAS
art. 36 LAS
art. 37 LPGA
art. 42 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 28 cpv. 2 LPTCA
art. 41 cpv. 1 LT
Raccomandata
Incarto n.
42.2012.9
rs
Lugano
24 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 marzo 2012
emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. L’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 29
marzo 2012 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 1°
settembre 2011 (cfr. doc. 31) con cui, da una parte, ha negato ad RI 1 il
diritto a una prestazione assistenziale dal mese di settembre 2011, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite
annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Dall’altra,
gli ha ordinato di restituire l’importo di fr. 45'519.90 che avrebbe percepito
indebitamente a titolo di prestazioni assistenziali dal 1° giugno 2010 al 31
agosto 2011.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Egli è proprietario di
beni immobili all’estero del valore di CHF 182'450, che tuttavia non erano
stati segnalati all’USSI e quindi non sono stati considerati nel calcolo delle
prestazioni di assistenza.
(…)
In concreto la sostanza
mobiliare (recte: immobiliare) all’estero, quindi non abitazione
primaria, con un valore di mercato di Euro 157'822.96 pari a CHF 182'450.-
(secondo la perizia del perito del Tribunale locale, in base ai prezzi di
mercato per simili beni immobili vicini alla locazione indicata, doc. 8 del
reclamo), è da considerare liquidabile.
Fatti
I beni immobiliari in
possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del
medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un
trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli. E’ quindi
corretto il calcolo del fabbisogno relativo alla decisione contestata; è di
conseguenza confermata l’assenza del diritto alla prestazione assistenziale.
(…)” (Doc. A1)
L’USSI ha
contestualmente respinto la domanda di gratuito patrocinio nella procedura di
reclamo, considerando non adempiuti i relativi presupposti. In particolare non
è stato ritenuto necessario il patrocinio legale in una fase amministrativa
senza particolare complessità (cfr. doc. A1 pag. 5).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 29 marzo 2012 RI 1, rappresentato dallo Studio legale RA
1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
di tale provvedimento e il ricalcolo della prestazioni assistenziali dal
settembre 2011, ciò che comporterà pure il venir meno della richiesta di
restituzione.
Il
ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio sia per la procedura di reclamo dinanzi all’USSI, che per la
procedura davanti a questa Corte (cfr. doc. I pag. 12, 13).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha segnatamente addotto
di non aver voluto senza dubbio sottacere all’USSI di possedere un immobile in __________.
Al
riguardo il ricorrente ha precisato di essersi rivolto all’Ufficio delle
famiglie e dei minorenni, ritenute le sue difficoltà linguistiche nonostante
sia nel Cantone Ticino da ormai 20 anni, per essere aiutato anche in ragione
della separazione dalla moglie risalente al 2009.
Egli ha
puntualizzato di non essere stato in grado di far comprendere all’UFaM, che ha
inoltrato a suo nome e per suo conto la domanda di assistenza sociale, di
essere proprietario di un terreno in __________ pervenutogli dalla successione
della madre, su cui nel corso degli anni a partire dal 1995, anche grazie al
sostegno economico del figlio __________ - il quale a tal fine ha chiesto
diversi finanziamenti -, è stata costruita un’abitazione ancora da completare.
L’insorgente
ha rilevato che non appena sarà in grado, dovrà restituire al figlio i soldi
prestati.
Il
ricorrente, inoltre, ha asserito di avere una situazione finanziaria
disastrosa, non avendo alcuna attività lavorativa, salvo qualche lavoretto di giardinaggio
in estate da cui incassa somme irrisorie, ed essendo difficile rientrare nel
mercato del lavoro considerati i problemi fisici che gli impediscono di
svolgere un’attività soggetta a carichi pesanti e la sua età.
In
proposito il medesimo ha aggiunto, da un lato, di essersi trasferito, non
ricevendo più prestazioni assistenziali, presso il figlio maggiorenne __________
con il figlio minore __________, apprendista, che è ancora a suo carico.
Dall’altro,
che l’immobile in __________ è stato assegnato alla moglie in ragione di 1/3
del valore nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale nella
procedura di divorzio.
Egli ha,
altresì, evidenziato che la casa in __________ di sua proprietà per 2/3
difficilmente potrà essere venduta, ritenuta la sua ubicazione in una zona
dell’entroterra __________, priva di attrattiva turistica, e che il prezzo andrà
comunque ridotto drasticamente rispetto a quello stabilito nella perizia.
L’insorgente
ha spiegato di aver costruito nel corso degli anni, come tanti immigrati, con
l’aiuto economico dei familiari, una casa in __________ dove poter trascorrere
la vecchiaia e che la dimora, pur grande che sia, non ha praticamente alcun
valore e difficilmente potrà essere venduta, visto che la situazione economica
della __________ è alquanto distante da quella svizzera.
A mente
del ricorrente l’USSI, considerando nel suo fabbisogno la casa che possiede in __________,
ha violato il suo potere d’apprezzamento (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.4. Il 2 luglio
2012 il rappresentante del ricorrente ha trasmesso alcuni documenti (cfr. doc.
IX; A16-18).
1.5. Il patrocinatore
dell’insorgente, il 22 agosto 2012, ha poi trasmesso il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione (cfr.
doc. XII + bis).
1.6. L’USSI, al
quale sono stati inviati per osservazioni i doc. IX e A16-18 (cfr. doc. XIII), si
è espresso al riguardo con scritto del 7 settembre 2012 (cfr. doc. XIV), il
quale è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
1.7. Il 12
ottobre 2012 il patrocinatore del ricorrente ha sollecitato l’evasione del
ricorso, precisando che il suo assistito si trova in una situazione
economico-finanziaria disastrosa, poiché non riceve più alcun sussidio da parte
dell’USSI e il figlio maggiore __________, che in questi mesi l’ha sostenuto
economicamente, ha subito un grave infortunio con riduzione della capacità di
guadagno (cfr. doc. XVI).
1.8. Il doc. XVI
è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il ricorrente ha o meno diritto a una prestazione
assistenziale a decorrere dal mese di settembre 2011, nonché se deve oppure no restituire
l’ammontare di fr. 45'519.90, corrispondenti a prestazioni assistenziali
percepite nel periodo dal mese di giugno al mese di agosto 2011.
A tale
fine andrà verificata la correttezza o meno del computo da parte dell’USSI del
valore di un fondo di proprietà dell’insorgente sito in __________ e, nel caso
di risposta affermativa, l’entità di tale valore immobiliare da tenere in
considerazione nell’ambito dell’assistenza sociale.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las
stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa
legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono
la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai
sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola
carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art.
19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale."
L’art. 19
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La Las
rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il
Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e
1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della
Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione
delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in
Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro,
che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione
del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di
bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove
direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -,
che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
960.--
100.--
1060.--
2
persone
1469.--
100.--
1569.--
3
persone
1786.--
100.--
1886.--
4
persone
2054.--
100.--
2154.--
5
persone
2323.--
100.--
2423.--
6
persone
2592.--
100.--
2692.--
7
persone
2861.--
100.--
2961.--
Per
ogni persona supplementare
+
269.--
-
+269.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle
successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di
206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli
importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010
(cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
Il DSS,
il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21
ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo
del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système
des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 -
gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza
dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure
che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei
salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza
sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle
prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al
rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1°
gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
"
A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
2
persone
1495.--
100.--
1595.--
3
persone
1818.--
100.--
1918.--
4
persone
2090.--
100.--
2190.--
5
persone
2364.--
100.--
2464.--
6
persone
2638.--
100.--
2738.--
7
persone
2912.--
100.--
3012.--
Per
ogni persona supplementare
+
272.--
-
+272.--
B.
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
(ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di
riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di
cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza
persona di 16 o più anni di età e per le successive:
l'importo di tale
supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012 (cfr. Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011).
2.6. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello
definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e
immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio
Per
il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato
delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9
Laps"
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6
Laps regolamenta così il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è costituito dai seguenti
redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù
degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la
deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle
famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni
sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa
computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi
dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti
spese:
a) le
spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale
misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle
persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o
regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di
cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di
malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente
assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio
2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per
coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Le
deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della
spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e
autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a
determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione
di bisogno del richiedente.
Alcune
entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai
redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi
della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La
sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto
al conteggio nell’ambito Laps.
Dal
calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali
le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni
assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona
priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a
disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il
limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è
inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a
Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.7. L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
1Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare
ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto
d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las,
afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
1L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio.”
2.8. Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento
dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è
inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi
dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare
le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
2.9. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998
menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso
è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.8.).
2.10. Nell’evenienza
concreta va dapprima osservato che con il ricorso RI 1 ha fatto valere di non
essere stato sentito prima dell’emanazione della decisione formale del 1°
settembre 2011 (cfr. doc. I pag. 7).
Il
ricorrente invoca, dunque, una violazione del diritto di essere sentito.
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui agli
art. 22, 36 Las e 33 Laps, il diritto di essere sentito deve essere garantito
al più tardi durante la procedura di opposizione, rispettivamente di reclamo
(cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005;
STFA C 49/03 del 23 giugno 2003; STFA H 272/03 del 22 dicembre 2003; STFA C
91/02 del 6 agosto 2002).
Al riguardo, inoltre, il
TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e
SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione
deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può
rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le
misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle
obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre
distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere
sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede
l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a
questo proposito una regolamentazione esaustiva.
In proposito cfr. pure DTF
136 V115-116; DTF 136 V 124.
In
concreto è vero che dalla documentazione agli atti non risulta che il
ricorrente sia stato sentito precedentemente all’emissione della decisione del
1° settembre 2011.
Dal
Rapporto – procedura di reclamo dell’11 ottobre 2011 allestito dall’USSI si
evince unicamente che:
"
Siamo venuti a conoscenza tramite la Pretura di __________,
che tratta la procedura di divorzio, che il signor RI 1 è proprietario di due
immobili all’estero. Abbiamo dunque richiesto sia alla Pretura che al signor __________
di produrre tutta la documentazione ufficiale, con traduzione italiana,
attestante il valore di stima delle due proprietà. Il signor RI 1 ha chiamato
più volte dicendo di non sapere di dover dichiarare tali proprietà al nostro
ufficio.” (Doc. 109)
Egli, però,
peraltro rappresentato da un avvocato, in sede di reclamo ha potuto ampiamente
esprimersi in merito alla fattispecie (cfr. doc. 21) in conformità agli art. 29
cpv. 2 Cost. e 42 LPGA, nonché alla giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 368.
Giova,
poi, rilevare che secondo la giurisprudenza federale una lesione non
particolarmente grave del diritto di essere sentito può, in via eccezionale,
essere sanata ove l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi
davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130
consid. 2b).
Nella
sentenza I 618/04 del 20 settembre 2006, già citata sopra, il TFA ha ribadito
questo principio e al consid. 8.3. ha precisato:
"
(…)
Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des
rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der
Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem
formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die
mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der
versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres
Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d)."
Nel
caso in esame, pertanto, anche volendo, per pura ipotesi, considerare violato
il diritto di essere sentito del ricorrente, il TCA ritiene che la lesione
menzionata risulterebbe sanata.
Da un lato, come già
indicato, l’insorgente ha avuto comunque l’opportunità in sede di reclamo di
esporre tutte le proprie considerazioni circa il computo nel calcolo della
prestazione assistenziale del valore della sua proprietà immobiliare in __________.
Dall’altro, questa Corte,
davanti alla quale il ricorrente, sempre patrocinato da un legale, ha potuto
esprimersi su tutti i punti della lite, gode di un pieno potere cognitivo (cfr.
STFA I 618/04 del 20 settembre 2006;
STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C 34/02 del 22 ottobre 2002; STCA
38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57 del 30 novembre 2005).
Inoltre
per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione se - come in concreto - una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 9C_937/2011 del
9 luglio 2012 consid. 2.3.; DTF 132 V 387 consid.
5.1 pag. 390 con riferimenti).
2.11. Nella
presente fattispecie dalle carte processuali emerge che RI 1 è proprietario a __________
in __________ di un immobile (particella del catasto __________) costituito da
un terreno di 1'498 m2, nonché da un edificio residenziale di 267,16 m2 e da uno stabile accessorio di 63,32 m2 costruiti nel 1997 (cfr. doc. A9).
Da una perizia
esperita nel luglio 2011 da __________, perito giudiziario in ingegneria civile
ed esperto in stime immobiliari, risulta che il valore del fondo in __________
corrisponde a Euro 157'822.96 (cfr. doc. A11).
L’USSI,
con decisione del 1° settembre 2011, ha negato al ricorrente il diritto a una
prestazione assistenziale dal mese di settembre 2011 e gli ha richiesto la
restituzione della somma di fr. 45'519.90 corrispondenti a prestazioni
assistenziali ricevute nel periodo giugno 2010 - agosto 2011, in quanto ha computato il valore dell’immobile di proprietà del ricorrente sito in __________
di Euro 157'822.96, pari a fr. 182'450.-- di cui al momento dei calcoli
afferenti al periodo giugno 2010 – agosto 2011 non era a conoscenza (cfr. doc.
31; A1).
L’insorgente
ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, chiedendo di non
tener conto del valore del fondo in __________, poiché quest’ultimo è stato
assegnato alla moglie in ragione di 1/3 del valore nell’ambito della
liquidazione del regime matrimoniale nella procedura di divorzio.
Egli ha, poi,
evidenziato che sul terreno in __________ pervenutogli dalla successione della
madre, nel corso degli anni a partire dal 1995, anche grazie agli aiuti
economici del figlio __________, che non appena sarà in grado dovrà restituire,
è stata costruita un’abitazione ancora da completare.
L’insorgente
ha, inoltre, asserito che la casa in __________, di sua proprietà per 2/3,
difficilmente potrà essere venduta, considerata la sua ubicazione in una zona
dell’entroterra __________, priva di attrattiva turistica, e che comunque il
prezzo andrà ridotto drasticamente rispetto a quello stabilito nella perizia
(cfr. doc. I)
2.12. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, ritiene
utile sottolineare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio
della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.
A tale
proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:
"
(…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der
Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen
erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch
Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter
erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter
gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen
richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern
die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In
un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece,
sottolineato che:
"
(…)
3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des
Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung
bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist
unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art.
12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten
Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E.
4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe,
in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73
ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips
verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."
2.13. In
secondo luogo, il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 22 lett.
a cfr. 2 Las (cfr. consid. 2.6.) la sostanza
netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr.
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una
persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune)
e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile.
L’art. 41
cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e
immobiliari.
Inoltre
giova rilevare che con sentenza 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in
Rtid I-2011 N. 12 pag. 50, il TCA, nel caso di un ricorrente a cui il diritto a
una prestazione assistenziale era stato negato a seguito del conteggio del
valore di un immobile di cui era proprietario all’estero, ha stabilito che un
immobile sito all’estero va considerato nel calcolo volto a determinare
l’eventuale diritto a una prestazione assistenziale, computando il suo valore
patrimoniale convertito in franchi svizzeri.
In effetti, in assenza di stime vincolanti relative al fondo e
all’abitazione in questione, riferite alla situazione attuale, il TCA può fare
propria la conclusione dell’USSI secondo cui il valore di mercato di fr. 179’454.--
è plausibile, in quanto coerente con il debito ipotecario di fr. 125’914.--
gravante l’immobile.
Riguardo
alle obiezioni del ricorrente secondo cui, da un lato, l’abitazione è molto
modesta, senza riscaldamento, senza acqua potabile, senza allacciamento alla
rete del gas e alle canalizzazioni, senza pavimenti e senza tinteggiatura
esterna e interna, dall’altro, nella sua attuale situazione economica, sarebbe
costretto a farsi prestare i soldi anche solo per poter pagare gli interessi
ipotecari, è stato ribadito che non esiste, per principio, il diritto a
conservare una sostanza immobiliare.
Le
direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS)
del 2005 al punto E.2.2 aggiornato nel dicembre 2008, relativo al computo della
sostanza immobiliare, prevedono, del resto, che non esiste, per principio, il
diritto a conservare una sostanza immobiliare.
I beni
immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso
di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I
proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento
diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.
Nei casi
in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se
l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato della
vendita del bene fosse troppo esiguo, l’autorità del sostegno sociale potrà
rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.
Sempre
secondo la direttiva, i beni immobiliari situati all’estero sono da
considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se
l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare
l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento
dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.
2.14. Nel caso di
specie, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA non può che
approvare l’operato dell’USSI che ha considerato la sostanza immobiliare di
proprietà del ricorrente in __________ ai fini della determinazione del diritto
a prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di settembre 2011.
Innanzitutto
va osservato che, per quel che concerne il principio della computabilità della
sostanza, essa deve venire presa in considerazione visto il carattere
sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.4.; 2.12.).
Per
questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di
regola non esiste il diritto a conservare una sostanza immobiliare (cfr.
consid. 2.13.).
Ciò vale
a maggiore ragione per un immobile situato all'estero che non costituisce,
dunque, l'abitazione primaria del richiedente di prestazioni assistenziali.
Il
ricorrente, nella sua impugnativa, ha indicato che la situazione economica in __________
è alquanto distante da quella svizzera, per cui la casa sita nel Comune di __________
non ha alcun valore di mercato (cfr. doc. I pag. 6).
Al
riguardo questo Tribunale si limita a evidenziare che la perizia del luglio
2011 è stata effettuata in __________ da un esperto di quella zona, il quale,
per determinare il valore del fondo (terreno + edificio residenziale + edificio
accessorio) ha tenuto conto dei prezzi vigenti in quel Paese, specificando espressamente
che per la valutazione del terreno il valore è stato calcolato sulla base dei
prezzi di mercato per i terreni simili in quella zona (cfr. doc. A11).
L’insorgente
ha, altresì, fatto valere che non può essere fatto capo al valore di cui alla
perizia del luglio 2011, in quanto l’immobile non si trova in una zona di
attrattiva turistica (cfr. doc. I pag. 3, 5).
Il fatto
che il perito abbia tenuto conto dei prezzi di mercato della zona implica che
sia stato considerato che il fondo del ricorrente non è ubicato in una zona di
pregio.
Lo
scritto del perito ing. __________, non datato ma prodotto dalla parte
ricorrente il 2 luglio 2012 (cfr. doc. A16; IX), ossia un anno dopo
l’allestimento della perizia del luglio 2011, secondo cui una possibile vendita
del fondo di __________ risulta problematica, visto che si trova in una zona
depressa rispetto alla costa e le banche locali hanno oggettive difficoltà ad
accordare dei crediti per facilitarne l’acquisto, come pure che personalmente
non crede che l’immobile possa essere messo sul mercato essendo peraltro incompleto,
non è, poi, sufficiente a dimostrare la difficoltà ad alienare il menzionato
fondo.
Infatti
lo scritto pervenuto al TCA il 3 luglio 2012 si rivela in ogni caso laconico e
non motivato, ossia non sono state indicate circostanze specifiche che
avrebbero permesso di concludere che la vendita del fondo in __________ risulta
difficoltosa. In particolare non è stato indicato se sono o meno stati compiuti
dei tentativi per alienare il fondo, né le relative modalità e raggio di azione
(cfr. STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in Rtid II-2005 N. 14 pag.
59 segg.).
Per
quanto attiene all’asserzione del ricorrente, secondo cui per poter vendere
l’immobile necessita dell’autorizzazione dell’ex moglie, essendo quest’ultima,
a seguito del divorzio, proprietaria di 1/3 dello stesso, va rilevato che in
effetti nel verbale di udienza del 18 marzo 2012 della Pretura di __________ 6
è stato indicato che RI 1 e __________ hanno concluso una convenzione da cui
emerge, segnatamente, che il loro matrimonio contratto a __________ il 14
maggio 1995 è sciolto per divorzio e che il regime dei beni viene sciolto e
liquidato con l’assegnazione in proprietà alla moglie da parte del marito di
1/3 dei beni immobiliari siti a __________, __________.
A
quest’ultimo proposito è stato pure previsto che in caso di vendita del fondo
croato, il ricavato verrà diviso tra i coniugi nella misura di 1/3 alla moglie
e 2/3 al marito (cfr. doc. A9).
Dall’accordo
al quale sono addivenuti il ricorrente e la ex moglie risulta, quindi, che è
stata presa in considerazione l’ipotesi di vendita del fondo. La ex moglie,
dunque, non esclude la possibilità di vendere il fondo, non avendo manifestato
una contrarietà di principio a un simile atto.
Infine il
riferimento da parte dell’insorgente (cfr. d oc. I pag. 8) alle direttive COSAS
p.to E 2.2., e meglio al fatto che le stesse contemplino che nei casi in cui la
prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento
rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato della vendita del
bene fosse troppo esiguo, l’autorità del sostegno sociale potrà rinunciare a
esigere la liquidazione del bene immobile (cfr. consid. 2.13.), si rivela in
casu ininfluente.
In
effetti non sono adempiuti i presupposti appena menzionati previsti dalle
direttive COSAS per procedere alla rinuncia di esigere la vendita di un fondo.
Più precisamente la prestazione assistenziale non è poco rilevante o momentanea,
ritenuto che il ricorrente percepiva prestazioni dall’assistenza sociale dal
giugno 2010 e che dal febbraio 2011 all’agosto 2011 l’importo corrispondeva a fr.
2'833.-- al mese (cfr. doc. 353; 366).
In
relazione al ricavato della vendita, va rilevato, da un lato, che l’importo
fissato nella perizia del luglio 2011 di Euro 157'822.96 non risulta troppo
esiguo, dall’altro, che non si è confrontati con una proposta concreta di
ricavato troppo esiguo del fondo.
2.15. Per quanto
attiene al valore dell’immobile dell’insorgente sito in __________ conteggiato
dall’USSI, questa Corte ribadisce che nella perizia del luglio 2011 l’ing. __________
ha valutato in Euro 157'822.96 il prezzo complessivo del fondo (cfr. doc. A11).
Nella
decisione del 1° settembre 2011, confermata dalla decisione su reclamo del 29
marzo 2012, l’amministrazione ha tenuto conto di tale importo convertito in
franchi svizzeri per un ammontare di fr. 182'450.-- (cfr. doc. 31; A1).
Nel
settembre 2011 la Banca nazionale svizzera (BNS) ha fissato a 1 franco e 20 per
un euro la soglia minima sotto la quale il tasso di cambio non deve scendere.
La decisione della BNS è ancora valida (cfr. www.evd.admin.ch; www.snb.ch;
www.swissinfo.ch).
In simili
condizioni, applicando al valore stabilito dal perito di Euro 157'822.96 il
tasso di cambio euro-franco di 1,20, si ottiene la somma di fr. 189'387.--.
Nel caso
di specie può restare aperta la questione di sapere quale importo se fr. 182'450.--
o fr. 189'387.-- sia corretto, in quanto già utilizzando l’ammontare
conteggiato dall’USSI di fr. 182'450.--, più favorevole al ricorrente,
la decisione su reclamo deve essere confermata.
2.16. Il reddito
computabile è nullo (cfr. doc. 122).
La sostanza
computabile conteggiata dall’USSI ammonta a fr. 170'450.-- annui (valore
complessivo dell’immobile di fr. 182'450.-- - quota esente di fr. 12'000.--;
cfr. consid. 2.15.; 2.6.; 2.13.), che equivalgono a fr. 14’204.-- mensili (cfr.
doc. 122).
Al riguardo
va, però, osservato che 1/3 dell’immobile è di proprietà della ex moglie (cfr.
consid. 2.14.), per cui ai fini del calcolo dell’assistenza sociale devono
essere presi in considerazione unicamente i 2/3 del valore del fondo di
proprietà del ricorrente, pari all’importo di fr. 121'633.-- (2/3 di fr.
182'450.--), da cui va dedotta la quota esente di fr. 12'000.--, ottenendo la
somma di fr. 109'633.--.
Il
ricorrente ha fatto valere di essere debitore nei confronti del figlio __________
di fr. 30'000.-- in relazione alla costruzione della casa di __________ (cfr.
doc. I; A7).
Anche
volendo considerare l’intero debito a carico dell’insorgente - senza chiedersi
se effettivamente il figlio vanti questo credito e se non debba essere
suddiviso tra il ricorrente e la ex moglie in ragione delle loro quote di
proprietà -, e quindi tenendo conto quale sostanza computabile dell’importo di fr.
79'633.--, ottenuto deducendo l’importo di fr. 30'000.-- dalla somma di fr.
109'633.--, l’esito della vertenza, come verrà esposto nelle considerazioni che
seguono, non muterebbe.
Le spese
computabili sono, invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 13’800.--
e dai premi per l’assicurazione malattia calcolati in fr. 5’424.--, per un
totale di fr. 19’224.-- annui, rispettivamente fr. 1’602.-- mensili (cfr. doc. 122).
La soglia
di intervento per il 2011 del ricorrente, nella cui unità di riferimento è
compreso anche il figlio __________ nato nel 1995, è pari a fr. 1’595.-- al mese
(cfr. art. 19 Las; consid. 2.5.), come riconosciuto dall’Ufficio resistente
(cfr. doc. 122).
Come
indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro
il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di
complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la
soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.5.).
In casu,
il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 375.-- al mese (cfr. doc. 122).
Il
ricorrente non dispone di alcun reddito computabile Las, mentre dispone di una
sostanza computabile Las di fr. 6’636.-- (fr. 79'633.-- : 12 mesi) e del
sussidio della cassa malati di fr. 375.--, per complessivi fr. 7’011.--.
Il
fabbisogno e le spese computabili Laps ammontano a fr. 1'595.--,
rispettivamente 1'602.-- per complessivi fr. 3’197.--.
Egli
presenta, quindi, una eccedenza di reddito Las di fr. 3’814.-- (fr. 7'011 – fr.
3'197) e non ha, dunque, diritto alla prestazione assistenziale a far tempo dal
mese di settembre 2011.
2.17. Per quanto
concerne il principio della restituzione delle prestazioni assistenziali
percepite nel periodo giugno 2010 - agosto 2011 va osservato che i calcoli
effettuati nel 2010-2011 non avevano considerato alcunché a titolo di sostanza
computabile (cfr. doc. 414, 412, 397, 390, 385, 366).
Pertanto
il fatto di aver appreso nell’agosto 2011, tramite la Pretura di __________
(cfr. doc. 10; 169), che l’insorgente è proprietario in ragione di 2/3
dell’immobile sito in __________ costituisce un cambiamento importante nella
situazione economica del medesimo.
Visto,
poi, che il valore del fondo va tenuto in considerazione ai fini dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.14.), il calcolo della prestazione assistenziale
attinente al lasso di tempo giugno 2010 – agosto 2011 andava, di conseguenza,
rivisto sulla base della sostanza immobiliare di proprietà dell’insorgente.
Il
ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito
a torto le prestazioni assistenziali afferenti al periodo giugno 2010 – agosto
2011.
La parte
ricevuta indebitamente va così restituita.
Nel
ricorso è stato affermato che l’insorgente non ha senza dubbio voluto sottacere
all’USSI di possedere un immobile in __________, che il medesimo era in buona
fede e che, a causa delle sue difficoltà linguistiche, non è stato in grado di
far comprendere all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, al quale si era
rivolto per un aiuto anche al fine di inoltrare la domanda di assistenza
sociale, di essere proprietario di un fondo in __________ (cfr. doc. I pag. 4).
Tali
argomentazioni esulano, tuttavia, dalla presente vertenza, concernendo la buona
fede, presupposto del condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; consid. 2.8.), che non
è oggetto della lite (cfr. consid. 2.2.).
Per
inciso giova rilevare che per costante giurisprudenza è possibile pronunciare
una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale
della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale
obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010;
STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.18. Relativamente
all’importo richiesto in restituzione, va osservato che l’USSI ha ordinato il
rimborso della somma complessiva di prestazioni assistenziali ricevute dal mese
di giugno 2010 al mese di agosto 2011 di fr. 45'519.90 (cfr. doc. 31; 128).
Al
riguardo è utile rilevare che l’insorgente ha percepito prestazioni
assistenziali mensili ordinarie e speciali, conteggiate in un’unica decisione, pari
a fr. 953.-- per il mese di giugno 2010 (cfr. doc. 414), a fr. 2'796.-- per i
mesi da luglio a dicembre 2010 (cfr. doc. 412; 397; 390), a fr. 2'742.-- per il
mese di gennaio 2011 (cfr. doc. 385) e a fr. 2'822.-- per i mesi da febbraio ad
agosto 2011 (cfr. doc. 366), corrispondenti a complessivi fr. 40'225.--, oltre
ad ulteriori prestazioni speciali stabilite con decisioni distinte relative al
periodo giugno 2010 – agosto 2011 per un importo globale di fr. 5'294.90 (cfr.
doc. 333 – 349; 128).
Tenuto
conto di tutto quanto emerso, segnatamente del fatto che il valore
dell’immobile sito in __________ di proprietà del ricorrente corrisponde a fr.
121'633.-- (2/3 di fr. 182'450.--; cfr. consid. 2.16.) e che dal calcolo
effettuato per il periodo a decorrere dal mese di settembre 2011, conteggiando una
sostanza computabile Las di fr. 79'633.-- (fr. 121'633 – fr. 12'000 quota
esente – fr. 30'000 debito nei confronti del figlio; cfr. consid. 2.16.), pari
a fr. 6'636.-- al mese, è emersa un’eccedenza di fr. 3'814.-- (cfr. consid.
2.16.), non presta fianco a critiche la conclusione dell’amministrazione
secondo cui per i mesi da giugno 2010 ad agosto 2011 l’insorgente ha ricevuto a
torto l’intera prestazione assistenziale mensile versatagli, pari a fr.
45'519.90 che deve, quindi, restituire.
2.19. Con il ricorso l’insorgente ha
chiesto al TCA di essere sentito, come pure di procedere all’audizione di __________dell’Ufficio
delle famiglie e dei minorenni e di richiamare dalla Pretura e dall’UFaM gli
incarti che lo concernono (cfr. doc. I pag. 4).
Per
quanto concerne, in particolare, l’audizione personale, va ribadito che giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle
domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un
interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un
sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009
IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere sentito da questo
Tribunale come teste (cfr. doc. I pag. 10).
Inoltre
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio
2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata)
In simili
condizioni, considerato che la documentazione già presente all’inserto consente
al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le
audizioni postulate, nonché il richiamo di documenti non potrebbero mettere in
luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale
audizione, l’audizione di un teste e il richiamo di alcuni incarti deve essere
respinta.
2.20. La decisione su reclamo del 29
marzo 2012, con cui l’USSI ha ribadito quanto stabilito con il provvedimento
del 1° settembre 2011, ossia che l’insorgente non ha diritto ad alcuna
prestazione assistenziale a far tempo dal mese di settembre 2011 e che è tenuto
a restituire la somma di fr. 45’519.90, corrispondenti a prestazioni
assistenziali ricevute nel lasso di tempo giugno 2010 – agosto 2011, deve,
conseguentemente, essere confermata.
2.21. Il
ricorrente ha chiesto il gratuito patrocinio degli avv. RA 1
(doc. I pag. 12).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio
è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 3
Lag prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).
Pertanto
la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f
LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24,
consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid.
2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali
disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Infatti
l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la
concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate
dalla giurisprudenza.
Il TCA,
nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della
probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U
220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia
253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
concreto, alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata nel
sito www.sentenze.ti.ch, nonché nella
Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la presente vertenza
appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al
momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito
favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante
documentazione agli atti emerge in modo indubbio che il ricorrente, essendo
proprietario di un immobile in __________ in ragione di 2/3, pari a un valore
di fr. 121'633.-- (2/3 di fr. 182'450.--; cfr. consid. 2.15.; 2.16.), non ha
diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2011 e deve
restituire quanto percepito dal mese di giugno 2010 al mese di agosto 2011.
Inoltre
gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di
apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25
febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio
2002).
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
2.22
L’insorgente
ha pure postulato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc.
I pag. 12).
L'art. 37
LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti
all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 22, 36 Las e
33.
cpv. 3 Laps, prevede:
"
La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora
dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.
70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
In casu,
alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che
il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, il gratuito
patrocinio deve essere negato anche per la procedura di reclamo,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’assistenza di un legale era
necessario o meno (cfr. doc. I pag. 9; A1).
Per
inciso va, in ogni caso, rilevato che il Tribunale federale ha stabilito che un
livello di formazione non elevato e le scarse conoscenze linguistiche non sono
sufficienti per considerare necessario il patrocinio di un avvocato.
La
necessità di un avvocato deve essere valutata alla luce della difficoltà del
caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al
consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio sia per la procedura
ricorsuale dinanzi al TCA che per la procedura di reclamo è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster