42.2013.11
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 dicembre 2013Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2013.11
Data decisione, Autorità:
11.12.2013, TCA
Titolo:
Negato AS poiché non domicil.in TI e 2°form.non finanz.da AS.Quest.domicilio non merita ult.approf.AS va c.que negata.Aanche considerando 1°form.(attore)non fornisce redd.suff.x manten.,nuova form.(master di sceneggiatura-2 anni)non di breve durata e non dimostrato miglior.notev. della collocabilità
DOMICILIO
ISTRUZIONE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
art. 115 COST
LAS
art. 56,10 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2013.11
rs/DC/sc
Lugano
11 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 maggio
2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 21 maggio 2013 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 25 marzo 2013
(cfr. doc. 60) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni
assistenziali postulate con domanda del marzo 2013, in quanto egli non risultava domiciliato in Ticino bensì nel Canton __________ (cfr. doc.
IIbis).
L’USSI, nella
decisione su reclamo ha inoltre osservato che nel caso di specie la concessione
dell’assistenza andava negata, anche perché in concreto non si giustificava
l’erogazione di prestazioni assistenziali durante un’ulteriore (seconda)
formazione, disponendo il ricorrente già di una formazione adeguata per
conseguire un reddito sufficiente (cfr. doc. IIIbis p.ti 9 e 10).
1.2. Contro la
decisione su reclamo RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA postulando
il riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto, in
particolare, di non avere alcuna intenzione di trasferirsi o di stabilirsi a __________
dove si trova mediamente da due a quattro giorni alla settimana per motivi di
formazione, in quanto il suo indirizzo di studio a livello di master non viene
offerto in Ticino.
Egli ha
precisato, da un lato, di essere domiciliato in Ticino dal 1975, dapprima ad __________
e dal 1° giugno 2013 a __________. Dall’altro, di voler, non appena finita la
sua formazione, rientrare per stabilirsi nel __________ per motivi
professionali, familiari, sentimentali e privati.
Il
ricorrente ha, inoltre, rilevato di essere il cofondatore e direttore artistico
dell’__________, creato nel settembre 2011 insieme al presidente __________ con
l’intenzione di farlo divenire, nei prossimi anni, un evento di spicco e di
rilevanza regionale. Egli ha pure indicato di voler produrre, come attività
propria, video per alberghi e aziende commerciali locali, mentre costruisce una
carriera di sceneggiatore per poi collaborare con la __________ nella
produzione di lungometraggi per il __________ e di voler continuare la sua
attività di attore con casting regolari presso la __________ di __________ e la
__________ di __________, con le quali ha già lavorato.
Il
medesimo ha precisato di avere prodotto vari video locali, come ad esempio un
documentario sul __________, video per alberghi locali, eventi d’arte locali e
un cortometraggio storico sulla __________, sulla __________, ma di non avere
mai lavorato come produttore o regista nella regione di __________.
L’insorgente
ha altresì osservato che sua madre, vedova, pensionata e residente in Ticino
dal 1975, necessita di una sua presenza più costante.
Egli
ritiene quindi che il suo centro di interessi sia il __________. Al fine di
comprovare la sua presenza in Ticino dall’inizio dei suoi studi ha allegato una
lista di biglietti del treno FFS acquistati elettronicamente – mancano invece
quelli comprati direttamente allo sportello automatico delle stazioni
ferroviarie.
Al
riguardo lo stesso ha specificato che se avesse disposto di più mezzi economici
la sua presenza in Ticino sarebbe stata ancora maggiore.
Il
ricorrente ha poi menzionato di avere avuto dei problemi alla schiena, i cui
dolori gravi sono iniziati il 15 marzo 2013, che l’hanno condotto a sottoporsi
il 29 aprile 2013 a un intervento chirurgico presso l’Ospedale __________ di __________
con conseguente inabilità lavorativa totale a tempo indeterminato ma valutata a
verosimilmente sei mesi.
Egli
sostiene, perciò, di non essere stato in grado di oggettivamente procurarsi con
le sue proprie forze, in particolare accettando un lavoro adeguato, i mezzi
indispensabili alla sua sopravvivenza.
L’insorgente
ha inoltre affermato che sono anni che prova a svolgere l’attività appresa
durante la sua prima formazione, ma di non essere mai riuscito a conseguire un
reddito che assicuri il suo mantenimento.
Il
medesimo, in proposito, ha puntualizzato di essere stato, negli ultimi dieci
anni, almeno tre volte in disoccupazione e di aver deciso, visti i pochi
ingaggi ricevuti negli anni passati, di riqualificarsi in un altro campo della
sua prima formazione.
Il
ricorrente sarebbe, pertanto, grato di ottenere dei contributi per la sua
seconda formazione secondo le norme COSAS.
Egli ha
concluso asserendo di avere diritto a prestazioni assistenziali, non essendo in
grado di esercitare attività lavorative per almeno sei mesi a causa della convalescenza
dopo l’operazione alla schiena (cfr. doc. I).
Il 31
luglio 2013 al TCA è pervenuto un certificato medico rilasciato il 24 luglio
2013 dal Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________ e trasmesso
dall’insorgente in cui è attestata un’incapacità al lavoro del 100% di
quest’ultimo dal 24 luglio al 31 ottobre 2013 (cfr. doc. V).
1.3. Con risposta
del 21 agosto 2013 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con sostanzialmente
Fatti
i medesimi argomenti esposti nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. VI).
1.4. Con scritto
del 7 settembre 2012 l’insorgente si è nuovamente pronunciato in merito alla
fattispecie, al quale ha annesso due documenti concernenti l’__________ (cfr.
doc. VIII; B1; B2).
1.5. L’USSI, il
18 settembre 2013, ha presentato le proprie osservazioni riguardo al doc. VIII (cfr.
doc. X).
1.6. Il doc. X è
stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XI).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI
1 il diritto a una prestazione assistenziale.
2.2. La garanzia
costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI)
costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in
materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno).
Nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti
della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al
cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2
precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13
Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento
armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1,
ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento
vanno erogate le partecipazioni al premio
dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di
riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto
dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2
cpv. 1 Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo
1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del
1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1°
febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo
previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di
famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8,
si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.3. Ai sensi
dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli
indigenti:
" Gli
indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5
Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede
che:
" 1Hanno diritto
ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio
o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto
unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati
internazionali.”
Secondo
l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
"
1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione,
la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a)richiedenti l’asilo e
b)persone bisognose di protezione non titolari di
un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento
alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da
queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di
contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti
assistenziali pubblici o privati.”
Giusta
l’art. 10 Las, poi:
Il domicilio e la dimora sono determinati dagli
articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le
persone nel bisogno, del 24 giugno 1977.
L’art. 13 Reg.Las,
riguardante l’aiuto immediato a persone con sola dimora assistenziale nel
Cantone, enuncia che:
"
1Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o
all’estero possono beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una
prestazione unica equivalente, di regola, all’importo necessario per rientrare
a domicilio.
2Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di
impellenti bisogni sanitari.”
La legge
federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno1977
(Legge federale sull’assistenza, LAS) all’art. 4 sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
Considerandi
2.
L’annuncio alla polizia
degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha
per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già
prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9
LAS:
"
1.
Il domicilio assistenziale
termina con la partenza del Cantone.
2.
In caso di dubbio, la
partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli
abitanti.
3.
L’entrata in un ospizio, in
un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un
interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un
organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11
LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa
effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2.
Se una persona
manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o
infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o
dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
Relativamente
all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede, quale principio,
che:
" 1 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al
Cantone di domicilio.
2.
Se la persona nel bisogno
non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.
3.
Il Cantone designa l’ente
pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.”
Ai sensi
dell’art. 13 LAS afferente ai casi d’urgenza:
" 1Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto
immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad
assisterlo.
2.
...”
2.4
L’art. 23 CC
prevede che:
" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove
essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2.
Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3.
Questa disposizione non si
applica al domicilio d’affari.”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
In proposito al
cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che
sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2.
Si considera come domicilio
di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un
domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio
all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
In una sentenza
9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in
relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le
malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2
Der Wohnsitz einer
Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13
Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich
mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten
zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal
begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen
Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt
sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den
objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den
Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und
Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder
zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht
leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz
begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben
(Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H
57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
2.5
Nella
presente evenienza il ricorrente è nato il 31 ottobre 1971 in __________ negli __________ ed è arrivato nel Cantone Ticino ad __________ nel 1975 (cfr.
doc. I; 70; 69).
Dal 1992
al 1996 egli ha frequentato la __________ (cfr. __________).
L’insorgente
si è nuovamente annunciato presso il Comune di __________ nell’agosto 1994
proveniente dagli __________ (cfr. doc. 69).
Egli, nel 1990, 1991, 1999
e 2010, ha recitato in rappresentazioni teatrali a __________ e a __________
nel 2010.
Dal 1997 al 2011 ha partecipato a 26 film /TV e dal 2006 al 2010 a 22 spot pubblicitari (__________).
Anche nel 2012 risultano
degli ingaggi svolti da parte del ricorrente in qualità di attore, due a __________
e due in Ticino, a __________ e __________ (cfr. doc. 82; 83; 84, 85).
Il 26 giugno 2012 la Cassa
__________ ha confermato l’iscrizione di:
" (…)
RI 1
residente ad __________, alla Cassa __________ come assicurato
esercitante attività lucrativa indipendente accessoria (regista/attore
multimediale) dal 1° gennaio 2011 a tutt’oggi.” (Doc. 86)
Il 1° agosto 2012 l’insorgente
ha iniziato presso la __________ un nuovo studio __________, a tempo pieno
della durata prevista fino al luglio 2014 (cfr. doc. 76).
Il 25 luglio 2012
l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Cantone Ticino non ha accolto
la sua domanda di un assegno di studio per l’anno scolastico 2012-13 in quanto non erano adempiute le relative condizioni, indicando quanto segue:
" (…)
Le decisioni vengono adottate sulla base
della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e del Regolamento delle borse di
studio del 17 aprile 2012.
Gli assegni possono essere concessi a
richiedenti che sono in possesso di un certificato di studio adeguato e che,
nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesta
la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il quarantesimo
anno d’età (art. 3 cpv. 1 del Regolamento).
Gli assegni possono inoltre essere concessi
ai richiedenti che non hanno ancora compiuto 50 anni per la frequenza di una
formazione professionale di base o una riqualificazione professionale, se hanno
motivazioni valide per non avere intrapreso prima la formazione.
(…)
Se richiesto, può essere presa in
considerazione la possibilità di concederle un prestito di studio. Tuttavia nel
suo caso questa possibilità viene a mancare, in quanto lei ha beneficiato in
precedenza di una trasformazione dei prestiti in assegni (art. 24 cpv. 9 del
Regolamento). (…)” (Doc. 79)
La __________, l’11
dicembre 2012, ha deciso di condonare al ricorrente il pagamento della tassa
semestrale di fr. 720.-- per il semestre primaverile 2013 e per quello
autunnale 2013/14 (cfr. doc. 78).
L’11 febbraio 2013
l’Ufficio comunale Assistenza sociale di __________, al fine dell’inoltro di
una domanda di prestazioni assistenziali, ha fissato all’insorgente per il 15
marzo 2013 un appuntamento presso lo Sportello Laps di __________ (cfr. doc.
67), che ha effettivamente avuto luogo (cfr. doc. 63; 64; 65).
Il 30 gennaio 2013,
compilando la documentazione occorrente per postulare la concessione
dell’assistenza sociale, e più specificatamente la Dichiarazione dei dati
relativi al reddito da attività indipendente, egli ha indicato un reddito annuo
come attore/regista indipendente annunciato all’AVS per il 2012 di fr.
4'900.--, un reddito annuo come indipendente che figura al punto 2.1
sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (relativa al 2011)
di fr. 9'378.-- e un reddito annuo netto stimato per l’anno 2013 in corso di fr. 2000.-- (cfr. doc. 81).
Nella Dichiarazione dei
motivi della riduzione importante del reddito da attività indipendente,
sottoscritta sempre il 30 gennaio 2013, egli ha precisato che la riduzione
importante del reddito dell’attività indipendente per il 2013 stimato a fr.
2'000-3'000.-- rispetto al reddito annuo annunciato all’AVS per il 2012 di fr.
4'900.-- e al reddito annuo figurante sull’ultima decisione di tassazione di
fr. 9'378.-- è motivata da:
" Il
mio lavoro come attore/regista non mi permette di prendere entrate regolari.
2011.
andava ok
2012.
peggio
2013.
??
In più ho ripreso gli studi
e da quest’anno il Cantone non sovvenziona persone con almeno 40 anni
compiuti.” (Doc. 80)
Dal sistema
informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe
della popolazione del Cantone emerge, da una parte, che dal 1° giugno
2013.
il ricorrente risulta essere residente a __________ in __________,
dall’altra, che nel settembre 2013 all’indicazione del domicilio a __________ è
stata apposta la precisazione “soggiorno in altro Comune”.
L'interessato
ha, del resto, affermato di possedere un permesso di residenza settimanale a __________
(cfr. doc. VIII).
Dalle carte processuali
risulta che nel febbraio 2013 è stato concluso un contratto di locazione tra la
madre dell’insorgente, __________ e la Comunione ereditaria fu __________ in
relazione a un appartamento di due locali a __________ in __________ con inizio
il 1° marzo 2013. La pigione mensile ammonta a fr. 620.-- e le spese accessorie
a fr. 40.-- al mese (cfr. doc. 7).
Con
decisione del 25 marzo 2013 l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni
assistenziali postulate con domanda del marzo 2013, ritenendo che il centro dei
suoi interessi non sia in Ticino (cfr. doc. 60).
Tale
provvedimento è stato confermato dall’amministrazione con decisione su reclamo
del 21 maggio 2013, rilevando, oltre al fatto che il ricorrente non risulta
essere domiciliato in Ticino bensì nel Cantone __________, anche che in
concreto non si giustifica la concessione dell’assistenza sociale durante
l’ulteriore (seconda) formazione intrapresa dal medesimo, siccome questi
dispone già di una formazione adeguata per conseguire un reddito sufficiente
(cfr. doc. IIIbis).
2.6
Il TCA, chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che la documentazione agli
atti non permette né di escludere né di ammettere, che il
ricorrente nel periodo per il quale il 15 marzo 2013 ha presentato una domanda di prestazioni assistenziali fosse domiciliato nel Cantone Ticino.
In
effetti, da una parte, l’insorgente, di professione attore/artista (cfr. doc.
69; consid. 2.5.), nell’agosto 2012 ha iniziato un Master a tempo pieno quale
sceneggiatore (Master Film) presso la __________ di __________ (cfr.
doc. 76; I; A5; __________).
Il
contratto di locazione concernente l’appartamento di __________ in __________
di due locali con inizio il 1° marzo 2013 prevede, inoltre, quale conduttore
unicamente la madre dell’insorgente (cfr. doc. 7).
Dalla
banca dati MOVPOP si evince, del resto, che sua madre, __________, dal marzo
2013.
è domiciliata a __________ in __________ proveniente da __________.
Per
quanto attiene agli estratti del conto postale del ricorrente, peraltro
relativi a un periodo - dal 1° giugno 2012 al 8 gennaio 2013 (cfr. doc. 89-116)
- precedente la richiesta di assistenza sociale del marzo 2013, va poi
osservato che gli stessi, esaminati in modo incrociato con gli ordini online
dei biglietti del treno (cfr. doc. A2) e considerato che il medesimo prelevava
denaro e/o pagava servizi regolarmente - quasi tutti i giorni - con la postcard,
attestano una sua presenza piuttosto regolare in Ticino fino a circa la metà
del mese di agosto 2012.
In
seguito, invece, ricordato altresì che nell’agosto 2012 è iniziata la scuola di
__________ (cfr. doc. 76), l’insorgente risulta essere stato per dei periodi
prolungati in Svizzera interna, in particolare dal 24 settembre al 4 ottobre
2012, dal 12 al 29 ottobre 2012, dal 1° al 16 novembre 2012 e dal 18 al 24
novembre 2012.
Gli
ordini di biglietti ferroviari agli atti valutati in modo a sé stante, per
contro, non costituiscono delle risultanze concludenti in merito alla reale
frequenza con cui l’insorgente era presente in Ticino, rispettivamente a __________,
siccome, come fatto valere dal ricorrente stesso, riguardano solamente le
operazioni effettuate online, a esclusione dei biglietti che sono stati
acquistati direttamente agli sportelli delle ferrovie (cfr. doc. I p.to 7).
D’altra
parte, tuttavia, l’insorgente, anche tenuti in considerazione gli studi negli __________
negli anni novanta, è stato domiciliato in Ticino per molti anni, dal 1975
(cfr. consid. 2.5.).
Inoltre,
come visto, sua madre, vedova, vive in Ticino.
Il
rapporto (frequenza, intensità) con la madre non è stato approfondito.
Al
riguardo è comunque utile ricordare, per analogia, la giurisprudenza sviluppata
in ambito fiscale, secondo cui le relazioni del contribuente celibe con i suoi
genitori sono considerate in generale meno strette, quando il contribuente ha
più di 30 anni e risiede nel luogo di lavoro in modo interrotto da più di
cinque anni. Tale presunzione può essere sovvertita se il contribuente rientra
regolarmente, almeno una volta alla settimana, nel luogo dove risiedono i
membri della sua famiglia e dimostra di intrattenere con gli stessi dei legami
particolarmente stretti, così come in tale luogo delle relazione personali e
sociali (cfr. STF 2C_728/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 3.2.; 3.3.; DTF 125
I54).
Agli atti
risulta, poi, una dichiarazione del 17 maggio 2013 della compagna di RI 1, __________,
di __________ (cfr. doc. A5).
E’ vero,
che non è dato sapere quando sia iniziato il loro rapporto, e, che gli stessi
non convivono.
E’
altrettanto vero, però, che __________, dopo aver precisato di svolgere la sua
attività professionale di architetto in Ticino (la stessa è in effetti iscritta
all’Ordine degli ingegneri e architetti del cantone Ticino; cfr. www.otia.ch),
che l’insorgente vive e lavora prevalentemente in Ticino dove ha la maggior
parte dei suoi legami relazionali e che il medesimo si reca a __________
settimanalmente per alcuni giorni per poter seguire il Master di sceneggiatura
biennale, ha indicato che lei e il ricorrente non hanno alcuna intenzione di
trasferirsi altrove, rispetto al Ticino (cfr. doc. A5).
Questa
Corte rileva, altresì, che non sono stati esperiti accertamenti in merito al
luogo esatto dove l’insorgente viveva a __________ nel periodo a decorrere
perlomeno dal gennaio 2013. Non è stato chiarito se aveva in locazione un
appartamento oppure unicamente una stanza presso qualcuno o presso un foyer,
ecc.
Come
esposto al considerando precedente, nel 2012 il ricorrente ha lavorato in
qualità di attore, due volte a __________ e due volte in Ticino, a __________ e
__________ (cfr. doc. 82; 83; 84, 85).
Non è,
per contro, stato verificato il luogo dove sono stati prevalentemente svolti
gli ingaggi concernenti l’arco di tempo precedente, in particolare il
2010/2011.
In concreto, in ogni caso,
la questione di sapere in quale Cantone fosse domiciliato il ricorrente quando
è stata presentata la domanda di assistenza sociale nel marzo 2013 non merita
di ulteriori approfondimenti.
In effetti la richiesta di
prestazioni di assistenziali interposta dall’insorgente va comunque respinta
per l’altra ragione invocata dall’amministrazione, ossia perché nel caso di
specie la sua ulteriore formazione a __________ non va finanziata dall’assistenza
sociale (cfr. consid. 1.1.), come verrà più dettagliatamente esposto nei
seguenti considerandi.
2.7
Questa
Corte, in una sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012
N. 9 pag. 28 segg., ha esaminato la questione dell’assunzione dei costi di una
(seconda) formazione da parte dell’assistenza sociale considerando le
disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to H6
("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale"),
che ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento
dell'assistenza sociale nei seguenti termini:
"
Gli uffici del sostegno sociale accordano
contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento
professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti
(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri
fondi e fondazioni, ecc.). Possono essere versati contributi per una seconda
formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non
permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile
che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di
raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una
riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento
della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i
corsi di riqualifica riconosciuti. Per le relative verifiche, si dovrà fare
riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali
di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo
sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale.”
C. Hänzi "Die
Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 rileva che:
(…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur
Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe
ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern
auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen
der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung
eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig.
Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit
auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht
unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer
Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten
für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings
ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit
anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen
oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch
auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide
ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen
das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen
oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der
bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden
kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine
Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine
ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die
Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen
zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert
nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis
geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die
nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von
Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die
Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann
die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn
feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese
Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings
ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden,
wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385; la sottolineatura è del redattore)
Mentre F. Wolfers, Fondements du droit de
l'aide sociale. Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995, considera
che:
"
Les secondes formations et le recyclages
professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la
première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu
assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de
santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du
bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le
financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)
Nella
sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011 il TCA è giunto alla conclusione
che il titolare di un Bachelor / Master in teologia non poteva ottenere
prestazioni assistenziali per una formazione in ambito del diritto comparato
delle religioni potendo reperire adeguata attività lavorativa semmai
nell’ambito dell’insegnamento. In quell’occasione era stato ricordato al
ricorrente che il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente,
tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per ritrovare una propria
autonomia. Sempre a questo proposito si faccia anche riferimento alla sentenza
federale 8C_5/2008 del 5 maggio 2008.
In
un’altra fattispecie relativa ad un assistente di cure che intendeva far capo a
prestazioni sociale per completare la sua formazione e divenire infermiere
(STCA 42.2011.7 del 22 settembre 2011) questa Corte ha stabilito che il rifiuto
delle prestazioni assistenziali doveva comunque essere confermato, visto il
carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale, siccome il nuovo
percorso formativo non era di breve durata (3 anni) ed inoltre perché prima di
rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di
studio.
In un
ulteriore caso (STCA 42.2011.3 del 17 ottobre 2011) questa Corte, richiamato il
principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle
prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona che aveva
conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un
secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro. Il TCA ha
considerato in quel caso che la prima formazione della ricorrente permettesse
lo svolgimento di molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere, la formazione decisamente lunga (3 anni) e non
adempiuti i presupposti delle disposizioni COSAS. In quel caso era stato pure
rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio. In merito il
TCA ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono
differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale e
d’altra parte che non è così escluso che, nonostante la concessione di un
assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una
lacuna di reddito. Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in
quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza
sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una
prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.
Infine
con sentenza TCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011 è stato respinto il ricorso
contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola
superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con
attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche
volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva
svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di
salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la
nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di
“stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno
scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una
borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di
studio.
Dalle sentenze appena
esposte e dall’esame della dottrina e della prassi citate, occorre
concludere che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla
pubblica assistenza se la prima formazione non permette di conseguire un
reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione
sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la possibilità di
collocamento sul mercato del lavoro.
2.8
RI 1, come visto sopra, negli
anni novanta ha frequentato la __________ e in seguito
- tra il 1997 e il 2012 - ha prevalentemente svolto attività di attore in
film/TV e spot pubblicitari (cfr. consid. 2.9.; __________).
Nell’agosto 2012 egli ha
iniziato a __________ un Master di sceneggiatura a tempo pieno (cfr. doc. 76;
consid. 2.9.).
L’insorgente
ha asserito che la sua prima formazione non gli permetteva di ottenere redditi
che coprissero il suo fabbisogno (cfr. doc. I p.to 9).
Nella Dichiarazione dei
dati relativi al reddito da attività indipendente del 30 gennaio 2013 il
ricorrente ha indicato un reddito annuo come attore/regista indipendente
annunciato all’AVS per il 2012 di fr. 4'900.--, un reddito annuo come
indipendente che figura al punto 2.1 sull’ultima decisione di tassazione cresciuta
in giudicato (relativa al 2011) di fr. 9'378.-- e un reddito annuo netto
stimato per l’anno 2013 in corso (dall’agosto 2012 egli per due anni era
comunque impegnato con la scuola a tempo pieno a __________ - cfr. doc. 76 -
che ha di fatto provocato la sua inidoneità al collocamento; cfr. STF
8C_88/2013 del 15 ottobre 2013 consid. 3.1.) di fr. 2000.-- (cfr. doc. 81).
RI 1 ha, peraltro,
indicato di aver ricorso negli ultimi dieci anni tre volte all’assicurazione
contro la disoccupazione e di aver chiesto invano all’URC di trasmettergli le
ricerche di impiego compiute al fine di dimostrare la difficoltà di trovare
un’occupazione facendo capo soltanto alla sua prima formazione (cfr. doc. I
p.to. 10).
Nel caso di specie questa
Corte può esimersi dall’effettuare ulteriori accertamenti relativa alla
possibilità o meno per l’insorgente di conseguire un reddito sufficiente
lavorando come attore, segnatamente riguardo alle ricerche di lavoro intraprese
dallo stesso in passato e al loro esito.
Infatti,
anche volendo ritenere, per ipotesi, che effettivamente la formazione quale
attore non consente al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al
proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio borse di studio, nel
luglio 2012, ha negato al ricorrente un assegno d studio avendo più di
quarant’anni (cfr. doc. 79), il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe
comunque essere confermato, non essendo adempiute gli ulteriori presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale.
In primo
luogo, il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso presso la
__________, svolgendosi su due anni a tempo pieno (cfr. doc.
76; consid. 2.9.), non è evidentemente di breve durata, come per contro
richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.6.;
STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9
pag. 28).
In
secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura
migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non
ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe
effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
L’insorgente
ha unicamente indicato in modo vago delle prospettive di collaborazione con la __________
nella produzione di lungometraggi per il __________ (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Al
riguardo giova evidenziare che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto
H6, le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente
per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr.
consid. 2.7.).
2.9
Per quanto attiene
alla precisazione del ricorrente secondo cui avrebbe postulato la concessione
dell’assistenza sociale perché l’inabilità lavorativa a causa dei disturbi alla
schiena non gli permetteva di svolgere lavori occasionali i cui introiti gli avrebbero
consentito di procedere con gli studi facendo fronte ai relativi costi, come
invece fatto per vari mesi dall’agosto 2012 (cfr. doc. I p.to 9; VIII), va
rilevato che dagli atti medici presenti all’inserto si evince che il medesimo,
successivamente a un incidente della circolazione del 1997, ha accusato dolori non gravi reversibili spontaneamente che nel luglio 2012 si sono aggravati. A
inizio aprile 2013 vi è stata una ricaduta e il 29 aprile 2013 l’insorgente si
è sottoposto a un intervento di ernia discale L5/S1 presso l’Ospedale __________
di __________ (cfr. doc. 26, 29). Dal 15 al 24 maggio 2013 egli è poi stato
degente presso la __________ (cfr. doc. 31).
L’inabilità
lavorativa totale si è protratta fino al 31 ottobre 2012 (cfr. doc. V; A3).
In
proposito va innanzitutto osservato che dal rapporto d’uscita del 3 giugno 2013
allestito dalla __________ di Bellikon emerge che l’insorgente a quel momento
poteva muoversi senza la necessità di mezzi ausiliari (cfr. doc. 33).
Del resto
l'interessato fino al 10 aprile 2013 e dalla fine di maggio 2013 è stato in
grado di effettuare dei viaggi con il treno di un certa durata, ad esempio da __________
e __________ (cfr. doc. A2).
Ne
discende che è altamente verosimile che, ad eccezione del lasso di tempo nel
mese di aprile 2013 in cui i dolori sono peggiorati in modo importante e dei
periodi di degenza presso l’Ospedale __________ di __________ e la __________
di __________, complessivamente dal 29 aprile al 24 maggio 2013, il ricorrente,
fosse nelle condizioni di frequentare il Master a __________.
Il ricorrente non ha,
d’altronde, mai preteso il contrario, né fino ad oggi ha fatto valere di avere
interrotto la formazione a __________.
Pertanto,
visto che il ricorrente poteva in ogni caso seguire l’ulteriore formazione di
sceneggiatore presso la __________ e che la richiesta
di assistenza sociale aveva comunque lo scopo di ottenere i mezzi per
continuare il Master, in casu non si giustifica l’attribuzione di prestazioni
assistenziali anche nel periodo d'inabilità lavorativa che ha impedito
all'interessato di far fronte ai relativi costi tramite lo svolgimento di
lavori occasionali.
Infatti,
per i motivi stabiliti al considerando 2.8., nel caso concreto la seconda
formazione non va in ogni caso finanziata da parte dell’assistenza sociale.
Alla luce
di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 21 maggio 2013 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster