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Decisione

42.2013.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

S.

Le altre variazioni di importi pretesi dalla

reclamante, in assenza di nuovi allegati probatori, non sono giustificati e non

permettono quindi la revisione della decisione impugnata." (Doc. III/1)

1.2. Contro la

decisione su reclamo l'interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale sottolinea che dall'acconto sull'eredità di suo padre vanno dedotti Euro

39'00.-- in quanto ha dovuto acquistare le cose private di suo padre. Ella

rileva inoltre che la cifra chiesta in restituzione dall'USSI contrasta con le

linee guida COSAS e sostiene che vi è una disuguaglianza di trattamento

rispetto agli altri Cantoni nella misura in cui il Ticino non anticipa gli

alimenti oltre i 5 anni e non aiuti in nessun altro modo per incassare gli

alimenti del padre. Per questo motivo l'interessata afferma di avere dovuto

chiedere un importo più alto di prestazioni sociali.

La ricorrente

precisa inoltre di non avere un lavoro e di non beneficiare delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione e di avere acquistato un

appartamento nel quale vive con suo figlio visto che non riusciva a trovare un

appartamento da affittare. Ella ritiene di non avere comunque difficoltà a

restituire i soldi in quanto le spettano ancora 200'000.-- Euro di eredità. La

ricorrente richiama pure il suo reclamo nel quale aveva sostenuto che i premi

della cassa malati obbligatoria non sono prestazioni assistenziali da

rimborsare.

La

ricorrente chiede pertanto in conclusione di rimborsare le prestazioni

ordinarie ricevute deducendo tuttavia la cifra degli alimenti dovuti dal padre

e non ricevuti nella forma di anticipo alimenti.

L'interessata

chiede pure di concordare le modalità del rimborso.

1.3. Nella sua risposta

del 5 agosto 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(…)

Nel caso in esame è stato accertato dall'USSI,

che la ricorrente ha ricevuto in eredità un primo acconto di 350'000.- Euro,

poi corretta dalla ricorrente e indicata dalla stessa come ammontante a Euro

290'000.-- nel suo reclamo del 17 dicembre 2012.

Il montante percepito di Euro 350'000.-- dedotte

le prestazioni da restituire stimate in Euro 110'000.-- (CHF 133199.30 al

cambio medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa Euro 240'000.-- per circa CHF

288'000.--. Rispettivamente il montante percepito di Euro 290'000.-- dedotte le

prestazioni da restituire stimate in Euro 110'000.-- (CHF 133'199.30 al cambio

medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa Euro 180'000.-- per circa CHF

216'000.--.

Come da Direttiva COSAS n. E.3-2 viene ampiamente

rispettato il criterio di lasciare a disposizione una somma adeguata CHF

25'000.-- per le persone sole, più CHF 15'000.-­per ogni figlio minorenne, alle

persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro

patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale. Il rimborso richiesto

lascia quindi alla ricorrente un importo conforme al minimo stabilito dalle

norme COSAS ed è quindi corretto.

Per queste ragioni la decisione impugnata è

corretta.

S.

La ricorrente ritiene che vi sia una

disuguaglianza di trattamento per il fatto che rispetto agli altri cantoni il

Ticino opera l'anticipo degli alimenti non pagati dal padre solo per 5 anni e

non aiuta a incassare gli alimenti dal padre. In tale situazione la madre deve

chiedere un aiuto maggiore allo Stato.

La regolamentazione dell'anticipo degli alimenti

da parte dello Stato qualora il genitore debitore non vi provveda è di

competenza dei Cantoni. Una diversità di regole fra i vari Cantoni rispecchia

il principio del federalismo. Non si verifica dunque una disparità di

trattamento ma solo l'applicazione delle leggi vigenti nei rispettivi Cantoni.

Il diritto all'ottenimento degli alimenti dovuti

dal genitore, qualora esso non vi provveda è un credito che deve essere fatto

valere direttamente. Non si giustifica di dedurre tale mancato incasso dal

rimborso della prestazione assistenziale.

In merito alla richiesta esclusione dal rimborso

dei costi dell'assicurazione malattia obbligatoria e i contributi AVS, si

osserva che, a differenza della Legge federale sull'assistenza, per la

prestazione assistenziale in Ticino i costi dell'assicurazione malattia

obbligatoria e i contributi AVS sono considerati come spese nel calcolo della

prestazione assistenziale e l'importo corrispondente viene quindi riconosciuto

dall'USSI in quanto prestazione assistenziale, ma viene pagato direttamente

dall'amministrazione. Non si giustifica la loro esclusione dal rimborso.

Considerandi

II rimborso è chiesto come conseguenza di una

importante somma di eredità a disposizione dell'assistita. La condizione

secondo la legge per la richiesta di tale rimborso è che venga ricevuta una

somma in eredità e che dopo il rimborso rimanga una adeguata somma a

disposizione (in base alle Direttive COSAS CHF 25'000.- e 15'000.- per figlio).

Non risultano quindi di rilievo le altre

condizioni personali indicate dalla ricorrente, in particolare che ha lavorato

per conto proprio senza successo finanziario e senza neppure coprire le spese,

rispettivamente che è senza lavoro dal marzo 2012 ma senza diritto alle

prestazioni di disoccupazione e senza risposta positiva a numerose domande di

impiego.

Si prende atto che, con i soldi rimastile, la

ricorrente comunica di aver comprato l'appartamento di __________, ritenendo

che il rimborso chiesto dall'USSI andava ridotto e che le spettano ulteriori

200'000.- Euro di eredità. Essa dimostra di avere avuto e di avere a

disposizione una somma sufficiente per il rimborso e consapevolmente di

investirla in modo da rendere più difficile il rimborso." (Doc. V)

1.4

Su richiesta

del TCA il 26 settembre 2013 l'USSI ha inviato l'estratto contro relativo al

periodo 1.8.2007 – 31.7.2012 citato nella decisione di rimborso del 19 novembre

2012.

(cfr. Doc. VII/1).

in

diritto

2.1

L'art. 33

LAS prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno

rimborsate:

a)

quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni

assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno

esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati

(art. 12 Laps);

b) in

caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c) in

caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

A

proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2012

relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di

Stato si era così espresso:

"

Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente

in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di

rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già

attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e

nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni

assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi

di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non

scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con

la -minaccia- di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni

assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

Nel suo

rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze

aveva al riguardo rilevato:

"

II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze

nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso

deve avvenire nei seguenti casi:

- prestazioni di sostegno sociale indebitamente

percepite;

- versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non

ancora corrisposte;

- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

- acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui

sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente,

durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

2.2

Nella

Direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto E.3.I figurano

le seguenti indicazioni:

"

Il ritorno all'autonomia economica delle persone

che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno.

Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:

■ Per principio,

nessuna richiesta di rimborso sui redditi prove­nienti da un'attività lucrativa

esercitata dopo il periodo del sostegno.

■ Laddove

le basi legali prevedono un rimborso obbligatorio da redditi provenienti da

un'attività lucrativa, si raccomanda di applicare un limite di reddito generoso

e di limitare la durata dei rimborsi, per evitare di compromettere

l'inserimento economico e sociale (à H.9).

■ Nessun

obbligo di rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere

l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito,

supplemento d'integrazione, supple­mento minimo d'integrazione legato a misure

d'integrazione).

■ Lasciare

a disposizione una somma adeguata (fr. 25000.- per le persone sole, fr. 40000.-

per le coppie, più fr. 15000.- per ogni figlio minorenne) alle persone che,

grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio,

perdono il diritto al sostegno materiale.

Tali somme

lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo

l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di

rimborsare le presta­zioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori

beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto

cantonale."

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen

zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der

Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der

grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer

gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings

zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein

Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte

beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses

Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten

Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen

Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und

Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

2.3

Nella presente fattispecie

dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2012 RI 1 ha percepito prestazioni

assistenziali per un importo complessivo di fr. 133'199.30 (cfr. Doc. III/1).

Nell'agosto 2012 l'interessata ha annunciato all'USSI di avere ricevuto un acconto sull'eredità di suo padre

ammontante a euro 350'000.--.

Nel suo reclamo ella ha

precisato che tale importo ammonta a Euro 290'000.--, mentre nel ricorso ha

indicato che vanno dedotti 39'000.-- Euro.

Come giustamente

sottolineato dall'amministrazione nella risposta di causa, anche considerando l'importo

di 290'000.-- Euro, dopo la deduzione dell'importo da restituire, resterebbe a

disposizione dell'interessata una somma di circa 216'000 franchi.

Tale importo è nettamente

superiore alla somma minima da lasciare a disposizione del beneficiario di

prestazioni assistenziali secondo la citata direttiva COSAS (cfr. consid. 2.3).

Il fatto che la ricorrente

abbia ottenuto un elevato importo di prestazioni assistenziali anche in

considerazione del mancato anticipo degli alimenti non ha nessun influsso

sull'esito della presente vertenza che concerne la restituzione di prestazioni assistenziali

ricevute, indipendentemente dal motivo, a seguito dell'acquisizione di sostanza

rilevante.

Pure irrilevante è la

circostanza che l'interessata abbia deciso di investire la somma di cui

disponeva, per acquistare una proprietà immobiliare.

Ciò renderà semmai più

difficile per l'amministrazione il recupero della somma che le spetta.

A ragione dunque l'USSI,

sulla base dell'art. 33 lett. b LAS (cfr. sul tema STF 8C_254/2011 del 7 luglio

2011; STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali

del Canton Friborgo), ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr.

133'199.30.

La decisione su reclamo

del 29 maggio 2013 deve dunque essere confermata.

2.4

A titolo

abbondanziale va segnalato che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze

della ricorrente (ad esempio rateizzazione) dovrà eventualmente essere concordata

con l’amministrazione al momento in cui la presente vertenza sarà cresciuta in

giudicato.

Questo

tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.2 del 18

settembre 2013 consid. 2.15; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15;

STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; 39.2005.10 del 22 marzo

2006.

consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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