42.2013.12
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21 novembre 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
42.2013.12
Data decisione, Autorità:
21.11.2013, TCA
Titolo:
Restituz.di prest.assist.(fr.133'199)success.al versam.di un acconto sull'eredità del papà. Considerando l'imp.di Euro290'000 indicato nel reclamo,dedotta la somma da restituire,restano fr.216'000:imp.nettam.>alla somma minima da lasciare a disp.del benefic.di AS secondo direttive COSAS.Ric.respinto
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
TRAPASSO DEI BENI TRA VIVI
art. 33 LAS
Raccomandata
Incarto n.
42.2013.12
DC/sc
Lugano
21 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 maggio
2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 29 maggio 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 19 novembre
2012 (cfr. Doc. III/2) con la quale ha chiesto all'interessata la restituzione
di prestazioni assistenziali ottenute nel periodo agosto 2007/luglio 2012 per
complessivi fr. 133'199.30, argomentando:
"
(…)
Nel caso in esame è stato accertato dall'USSI,
dopo comunicazione da parte della signora RI 1 (in ossequio al suo obbligo di
annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica dell'Unità
di riferimento) che quest'ultima ha ricevuto in eredità un primo acconto di
350'000.-- Euro.
Cifra poi corretta dalla reclamante e indicata
dalla stessa come ammontante a Euro 290'000.-- , nel suo reclamo del 17
dicembre 2012.
Precisiamo che conformemente alla decisione del
Landesgericht __________, Abteilung 54 __________, del 21.06.2012, Hofrat Dr. __________,
Richter, pag. 9, risulta un pagamento (Auszahlung) per la. reclamante di Euro
350.000.--. Anche con un ipotetico montante di Euro 290'000.- non vi sarebbe
differente esito della presente decisione per le ragioni che seguono.
L'aumento di sostanza dichiarato nell'Unità di
riferimento della signora RI 1, permette il rimborso delle prestazioni
assistenziali percepite da quest'ultima durante il periodo agosto 2007 a luglio 2012 come esposto nell'allegato estratto conto della decisione dell'USSI del 19
novembre 2012 per un importo di CHF 133'199.30.
Infatti, il ritorno all'autonomia economica delle
persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del
sostegno. Conformemente alle Direttive Cosas E.3.1 il montante percepito dalla
reclamante di Euro 350'000.- dedotte le prestazioni da restituire stimate in
Euro 110'000.-(CHF 133'199.30 al cambio medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa
Euro 240'000.-- per circa CHF 288'000.--.
Come da Direttiva citata viene ampiamente
rispettato il criterio di lasciare a disposizione una somma adeguata 25'000.--
per le persone sole, più CHF 15'000 per ogni figlio minorenne, alle persone
che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro
patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.
Tali somme lasciate a libera disposizione
dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da
un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le prestazioni ottenute,
a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di
prescrizione definito dal diritto cantonale.
Il criterio della proporzionalità risulta, per
queste ragioni, rispettato.
Fatti
S.
Le altre variazioni di importi pretesi dalla
reclamante, in assenza di nuovi allegati probatori, non sono giustificati e non
permettono quindi la revisione della decisione impugnata." (Doc. III/1)
1.2. Contro la
decisione su reclamo l'interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale sottolinea che dall'acconto sull'eredità di suo padre vanno dedotti Euro
39'00.-- in quanto ha dovuto acquistare le cose private di suo padre. Ella
rileva inoltre che la cifra chiesta in restituzione dall'USSI contrasta con le
linee guida COSAS e sostiene che vi è una disuguaglianza di trattamento
rispetto agli altri Cantoni nella misura in cui il Ticino non anticipa gli
alimenti oltre i 5 anni e non aiuti in nessun altro modo per incassare gli
alimenti del padre. Per questo motivo l'interessata afferma di avere dovuto
chiedere un importo più alto di prestazioni sociali.
La ricorrente
precisa inoltre di non avere un lavoro e di non beneficiare delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione e di avere acquistato un
appartamento nel quale vive con suo figlio visto che non riusciva a trovare un
appartamento da affittare. Ella ritiene di non avere comunque difficoltà a
restituire i soldi in quanto le spettano ancora 200'000.-- Euro di eredità. La
ricorrente richiama pure il suo reclamo nel quale aveva sostenuto che i premi
della cassa malati obbligatoria non sono prestazioni assistenziali da
rimborsare.
La
ricorrente chiede pertanto in conclusione di rimborsare le prestazioni
ordinarie ricevute deducendo tuttavia la cifra degli alimenti dovuti dal padre
e non ricevuti nella forma di anticipo alimenti.
L'interessata
chiede pure di concordare le modalità del rimborso.
1.3. Nella sua risposta
del 5 agosto 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
Nel caso in esame è stato accertato dall'USSI,
che la ricorrente ha ricevuto in eredità un primo acconto di 350'000.- Euro,
poi corretta dalla ricorrente e indicata dalla stessa come ammontante a Euro
290'000.-- nel suo reclamo del 17 dicembre 2012.
Il montante percepito di Euro 350'000.-- dedotte
le prestazioni da restituire stimate in Euro 110'000.-- (CHF 133199.30 al
cambio medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa Euro 240'000.-- per circa CHF
288'000.--. Rispettivamente il montante percepito di Euro 290'000.-- dedotte le
prestazioni da restituire stimate in Euro 110'000.-- (CHF 133'199.30 al cambio
medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa Euro 180'000.-- per circa CHF
216'000.--.
Come da Direttiva COSAS n. E.3-2 viene ampiamente
rispettato il criterio di lasciare a disposizione una somma adeguata CHF
25'000.-- per le persone sole, più CHF 15'000.-per ogni figlio minorenne, alle
persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro
patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale. Il rimborso richiesto
lascia quindi alla ricorrente un importo conforme al minimo stabilito dalle
norme COSAS ed è quindi corretto.
Per queste ragioni la decisione impugnata è
corretta.
S.
La ricorrente ritiene che vi sia una
disuguaglianza di trattamento per il fatto che rispetto agli altri cantoni il
Ticino opera l'anticipo degli alimenti non pagati dal padre solo per 5 anni e
non aiuta a incassare gli alimenti dal padre. In tale situazione la madre deve
chiedere un aiuto maggiore allo Stato.
La regolamentazione dell'anticipo degli alimenti
da parte dello Stato qualora il genitore debitore non vi provveda è di
competenza dei Cantoni. Una diversità di regole fra i vari Cantoni rispecchia
il principio del federalismo. Non si verifica dunque una disparità di
trattamento ma solo l'applicazione delle leggi vigenti nei rispettivi Cantoni.
Il diritto all'ottenimento degli alimenti dovuti
dal genitore, qualora esso non vi provveda è un credito che deve essere fatto
valere direttamente. Non si giustifica di dedurre tale mancato incasso dal
rimborso della prestazione assistenziale.
In merito alla richiesta esclusione dal rimborso
dei costi dell'assicurazione malattia obbligatoria e i contributi AVS, si
osserva che, a differenza della Legge federale sull'assistenza, per la
prestazione assistenziale in Ticino i costi dell'assicurazione malattia
obbligatoria e i contributi AVS sono considerati come spese nel calcolo della
prestazione assistenziale e l'importo corrispondente viene quindi riconosciuto
dall'USSI in quanto prestazione assistenziale, ma viene pagato direttamente
dall'amministrazione. Non si giustifica la loro esclusione dal rimborso.
Considerandi
II rimborso è chiesto come conseguenza di una
importante somma di eredità a disposizione dell'assistita. La condizione
secondo la legge per la richiesta di tale rimborso è che venga ricevuta una
somma in eredità e che dopo il rimborso rimanga una adeguata somma a
disposizione (in base alle Direttive COSAS CHF 25'000.- e 15'000.- per figlio).
Non risultano quindi di rilievo le altre
condizioni personali indicate dalla ricorrente, in particolare che ha lavorato
per conto proprio senza successo finanziario e senza neppure coprire le spese,
rispettivamente che è senza lavoro dal marzo 2012 ma senza diritto alle
prestazioni di disoccupazione e senza risposta positiva a numerose domande di
impiego.
Si prende atto che, con i soldi rimastile, la
ricorrente comunica di aver comprato l'appartamento di __________, ritenendo
che il rimborso chiesto dall'USSI andava ridotto e che le spettano ulteriori
200'000.- Euro di eredità. Essa dimostra di avere avuto e di avere a
disposizione una somma sufficiente per il rimborso e consapevolmente di
investirla in modo da rendere più difficile il rimborso." (Doc. V)
1.4
Su richiesta
del TCA il 26 settembre 2013 l'USSI ha inviato l'estratto contro relativo al
periodo 1.8.2007 – 31.7.2012 citato nella decisione di rimborso del 19 novembre
2012.
(cfr. Doc. VII/1).
in
diritto
2.1
L'art. 33
LAS prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno
rimborsate:
a)
quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni
assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno
esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati
(art. 12 Laps);
b) in
caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in
caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
A
proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2012
relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di
Stato si era così espresso:
"
Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente
in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di
rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già
attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e
nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni
assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi
di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non
scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con
la -minaccia- di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni
assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel suo
rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze
aveva al riguardo rilevato:
"
II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze
nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso
deve avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente
percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non
ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui
sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente,
durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."
2.2
Nella
Direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto E.3.I figurano
le seguenti indicazioni:
"
Il ritorno all'autonomia economica delle persone
che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno.
Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:
■ Per principio,
nessuna richiesta di rimborso sui redditi provenienti da un'attività lucrativa
esercitata dopo il periodo del sostegno.
■ Laddove
le basi legali prevedono un rimborso obbligatorio da redditi provenienti da
un'attività lucrativa, si raccomanda di applicare un limite di reddito generoso
e di limitare la durata dei rimborsi, per evitare di compromettere
l'inserimento economico e sociale (à H.9).
■ Nessun
obbligo di rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere
l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito,
supplemento d'integrazione, supplemento minimo d'integrazione legato a misure
d'integrazione).
■ Lasciare
a disposizione una somma adeguata (fr. 25000.- per le persone sole, fr. 40000.-
per le coppie, più fr. 15000.- per ogni figlio minorenne) alle persone che,
grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio,
perdono il diritto al sostegno materiale.
Tali somme
lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo
l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di
rimborsare le prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori
beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto
cantonale."
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen
zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der
letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings
zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein
Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte
beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses
Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten
Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen
Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und
Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)
2.3
Nella presente fattispecie
dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2012 RI 1 ha percepito prestazioni
assistenziali per un importo complessivo di fr. 133'199.30 (cfr. Doc. III/1).
Nell'agosto 2012 l'interessata ha annunciato all'USSI di avere ricevuto un acconto sull'eredità di suo padre
ammontante a euro 350'000.--.
Nel suo reclamo ella ha
precisato che tale importo ammonta a Euro 290'000.--, mentre nel ricorso ha
indicato che vanno dedotti 39'000.-- Euro.
Come giustamente
sottolineato dall'amministrazione nella risposta di causa, anche considerando l'importo
di 290'000.-- Euro, dopo la deduzione dell'importo da restituire, resterebbe a
disposizione dell'interessata una somma di circa 216'000 franchi.
Tale importo è nettamente
superiore alla somma minima da lasciare a disposizione del beneficiario di
prestazioni assistenziali secondo la citata direttiva COSAS (cfr. consid. 2.3).
Il fatto che la ricorrente
abbia ottenuto un elevato importo di prestazioni assistenziali anche in
considerazione del mancato anticipo degli alimenti non ha nessun influsso
sull'esito della presente vertenza che concerne la restituzione di prestazioni assistenziali
ricevute, indipendentemente dal motivo, a seguito dell'acquisizione di sostanza
rilevante.
Pure irrilevante è la
circostanza che l'interessata abbia deciso di investire la somma di cui
disponeva, per acquistare una proprietà immobiliare.
Ciò renderà semmai più
difficile per l'amministrazione il recupero della somma che le spetta.
A ragione dunque l'USSI,
sulla base dell'art. 33 lett. b LAS (cfr. sul tema STF 8C_254/2011 del 7 luglio
2011; STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali
del Canton Friborgo), ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr.
133'199.30.
La decisione su reclamo
del 29 maggio 2013 deve dunque essere confermata.
2.4
A titolo
abbondanziale va segnalato che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze
della ricorrente (ad esempio rateizzazione) dovrà eventualmente essere concordata
con l’amministrazione al momento in cui la presente vertenza sarà cresciuta in
giudicato.
Questo
tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.2 del 18
settembre 2013 consid. 2.15; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15;
STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; 39.2005.10 del 22 marzo
2006.
consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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