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Decisione

42.2013.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2014Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di perenzione

non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al riguardo l’Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto

(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung

[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non

solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,

indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112

V 6 consid. 4c pag. 8; 111

V 135 consid. 3b pag. 136).“

In una sentenza C 17/03

del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre,

ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto

conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di

un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti

per una restituzione erano dati.

Riguardo alle prestazioni

periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può

perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009

del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in

RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247

= DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio

2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.

2.13. Nella presente fattispecie

dalle carte processuali si evince, da un lato, che l’amministrazione è venuta a

conoscenza dell’attività lucrativa esercitata dalla ricorrente online tramite

un rapporto del 17 ottobre 2011 degli Ispettori del lavoro e l’esame della

documentazione raccolta dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

In seguito ha avuto luogo, nel giugno 2012, un colloquio presso l’USSI nel

corso del quale all'insorgente è stato richiesto di trasmettere della

documentazione a comprova degli utili netti conseguiti (cfr. doc. 23).

Dall’altro, che l’ordine di

restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite dall’insorgente

negli anni 2009 e 2010 è stato emesso il 5 novembre 2012 (cfr. doc. 23; consid.

1.1.).

Se si considera che l’amministrazione

ha saputo dell’attività lucrativa della ricorrente al più presto nel

mese di ottobre 2011, risulta che il provvedimento del 5 novembre 2012 risale a

più di un anno dopo la scoperta dello svolgimento da parte dell’insorgente di

un’attività lucrativa online.

Al riguardo giova,

tuttavia, rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre

2011 consid. 3.2. ha precisato che:

" (…)

Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una

possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora

incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine

adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto

risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente

esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo

tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di

perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge

direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1

non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1).”.

Di regola per esperire i

necessari accertamenti viene considerato adeguato un termine di 4 mesi (cfr. C

24/02 dell’11 febbraio 2004 consid. 3.2 = DLA 2004 N. 31 pag. 285).

Nella sentenza 9C_503/2010

del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale che ha

ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della protezione civile,

un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di

guadagno (IPG).

Inoltre con giudizio

38.2013.20 dell’11 settembre 2013 il TCA, alla luce della semplicità di quel

caso in esame - di fatto si trattava unicamente di calcolare quanti mesi di

lavoro l’assicurato aveva svolto entro il termine quadro di contribuzione -, ha

ritenuto che gli accertamenti necessari alla Cassa per verificare l’esistenza

di un obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite a

torto a causa del mancato compimento del periodo di contribuzione minimo

avrebbe richiesto non più di 30 giorni.

Con sentenza 42.2013.2 del

24 febbraio 2014, infine, questa Corte, pronunciandosi in relazione a un caso

analogo alla concreta evenienza di restituzione di prestazioni assistenziali a

seguito della scoperta di redditi non dichiarati provenienti da un’attività

lucrativa di compravendita online, ha considerato ragionevole e adeguato un

lasso di tempo di poco più di un mese e mezzo per acquisire la necessaria

conoscenza dei fatti.

Pertanto anche in casu, ritenuto

che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 5 novembre 2012, ossia

poco meno di tredici mesi dopo la scoperta - al più presto nell’ottobre 2011 -

dell’attività lucrativa svolta dal ricorrente, occorre concludere, senza che si

riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un arco di tempo di meno di

un mese (seconda metà del mese di ottobre 2011 – 6 novembre 2011) per acquisire

le fondamentali conoscenze dei fatti essenziali (periodi di

attività, entità delle entrate) in

modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione risulta, in ogni

caso, ragionevole e adeguato (in proposito cfr. pure STCA 42.2009.5 del 5

maggio 2010 consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del 26 agosto 2011

consid. 5.5.).

Il termine di perenzione

di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps nella fattispecie è così iniziato

a decorrere, al più presto il 6 novembre 2011.

In simili condizioni,

allorché l’USSI ha emesso la decisione del 5 novembre 2012 il diritto alla restituzione

delle prestazioni che la ricorrente ha indebitamente percepito negli anni 2009

e 2010 non era, dunque, ancora perento.

2.14. Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione di fr. 18'159.-- sia corretto.

L’amministrazione ha

determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti dall’insorgente

nel 2009, pari a fr. 2'582.--, e nel 2010, corrispondenti a fr. 15'577.-- (cfr.

doc. 23; A), conteggiati sulla base della documentazione raccolta dagli Ispettori

del lavoro, dall’Ufficio per la sorveglianza della mercato del lavoro, come

pure inviata dalla ricorrente stessa (cfr. doc. 23).

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.9.), l’insorgente non ha contestato l’entità in quanto tale delle

entrate connesse all’attività svolta online. Al contrario la medesima ha

riconosciuto di aver guadagnato circa fr. 2'500.-- nel 2009 e circa fr.

15'000.-- nel 2010 (cfr. doc. 15).

Di conseguenza il TCA non

ha motivo di dubitare della correttezza degli importi di fr. 2’582.-- per

l’anno 2009 e di fr. 15'577.-- per l’anno 2010 considerati dall’USSI (cfr. doc.

A).

2.15. La ricorrente ha, però,

chiesto di tenere conto che con gli introiti derivanti dalla sua attività lucrativa

ha aiutato suo figlio maggiorenne, __________, che abita presso la nonna per

fr. 8'000.-- e ha pure pagato un apparecchio dentale al figlio minorenne, __________,

che vive con lei (cfr. doc. I; V).

A ragione l’USSI nel

calcolo dell’importo da restituire non ha considerato le spese del figlio

maggiorenne a cui ha provveduto la madre.

L’art. 4 Laps, concernente

l’unità di riferimento, prevede che:

"

1L’unità di riferimento

è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è

considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità

parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono

economicamente indipendenti.

2-7…”

La Las deroga al regime

introdotto dalla Laps in relazione alla determinazione dell’unità di

riferimento unicamente con l’art. 21, il cui tenore è il seguente:

" 1In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del

diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile

residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle

prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori

che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS.

2In

caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di

riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o

di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159,

163, 276, 328 e 329 CCS.”

L'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia

di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.

4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Relativamente al concetto

di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1

lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:

Considerandi

" 1Una persona maggiorenne non è economicamente

indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non

è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata

vincolata da un’unione domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.

2Vi è prima formazione ai sensi

del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore

ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello

seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di

tipo propedeutico;

b) secondario

2.

di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un

titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario

di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del

biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se

non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento

linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

3…” (La sottolineatura è del

redattore)

In proposito è utile

segnalare che con STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013

N.9 pag. 25 segg., questa Corte ha stabilito che per valutare se un figlio

maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, sperato o

vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima

formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato

nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della

sua situazione economica.

Se il figlio ossequia i

quattro presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps e non

risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento, egli rientrerà

nell’unità di riferimento dei genitori.

Se, invece, il figlio

adempie le quattro condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d

Reg.Laps ma, grazie alle proprie risorse può mantenersi completamente, egli non

sarà compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a meno che lo stesso viva

in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia, quindi, tenuto

all’assistenza tra parenti in linea ascendente.

In concreto il figlio

maggiorenne non abita con l’insorgente, bensì con la nonna (cfr. doc. I).

Pertanto, già per questo

fatto, è comunque escluso che costituisse un’unità di riferimento con la madre

e quindi i suoi costi, così come pure gli eventuali suoi redditi non vanno

computati nel calcolo dell’assistenza sociale dell’insorgente da rimborsare.

Inoltre l’art.

277.

CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei

confronti dei figli, enuncia che:

" 1L’obbligo di mantenimento

dura fino alla maggiore età del figlio.

2.

Se,

raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono

continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile

formazione possa normalmente concludersi.”

Relativamente

ai figli maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei

genitori un obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio

stia ancora seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si

possa ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a

confronto la situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa

del figlio maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19

febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61).

Nella

sentenza 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61,

appena citata il TF ha sottolineato che la responsabilità individuale del

figlio maggiorenne è, in ogni caso, prioritaria rispetto all’obbligo di

mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC), per cui il figlio

durante la formazione è tenuto a sfruttare, per quanto compatibile con

quest’ultima, tutte le possibilità per provvedere al proprio sostentamento, in

particolare deve dedicarsi a un’attività lavorativa, in relazione alla quale va

semmai computato un reddito ipotetico.

Secondo l’art.

328.

CC, concernente l’assistenza tra parenti:

" 1 Chi vive in condizioni

agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando

senza di ciò essi cadessero nel bisogno.

2.

È

fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner

registrato.”

Al

riguardo giova evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti

in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate

(cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

Siccome il concetto del

dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai

tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere

interpretata in senso stretto.

La Conferenza svizzera per

l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di

contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile

di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr. 180'000.-- per le coppie, a cui

aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per ogni figlio minorenne o in

formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4;

Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).

Nel caso di

specie la ricorrente, che negli anni 2009 e 2010 era al beneficio dell’assistenza

sociale, non viveva evidentemente in condizioni agiate giusta l’art. 328 CC, né

da lei poteva essere ragionevolmente preteso un contributo al mantenimento del

figlio anche nel caso in cui fosse stato ancora in formazione ai sensi

dell’art. 277 CC.

Ne discende

che la medesima non era tenuta a provvedere al mantenimento del figlio

maggiorenne __________.

2.16

Relativamente al costo

dell’apparecchio dentale a cui la ricorrente sostiene di aver fatto fronte, va

osservato che, indipendentemente dalla circostanza che agli atti non risulti

alcuna fattura e/o ricevuta di pagamento in merito, le spese dentali non rientrano

nei costi computabili nel calcolo volto alla determinazione della prestazione

assistenziale ordinaria.

A tale proposito giova

rilevare che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime

costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 22

Las e 6, 8 e 9 Laps (cfr. consid. 2.5.) sono elencati in modo esaustivo.

Di conseguenza, una volta

conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale, non è

possibile computarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.

A eventuali ulteriori

costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva

delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia

di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare

destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto,

mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. STCA 42.2008.2

del 19 maggio 2008 consid. 2.17.; E. Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

In

simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in

virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa

deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti

delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20

agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), l’USSI, visto che le spese

dentali non rientrano nella lista esaustiva delle spese vincolate, rettamente

non ne ha tenuto conto nel calcolo delle prestazioni assistenziali ordinarie

per gli anni 2009 e 2010 da restituire.

Giova, in

ogni caso, rilevare che l’art. 20 Las contempla la possibilità di

beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.

Tale disposto legale al

cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni che non risulta, tuttavia, essere

esaustivo.

In effetti la lista di

prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che

la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

Le spese dentarie,

franchigie e partecipazioni ai costi di cure mediche, nonché spese

straordinarie dovute a malattia o handicap sono elencate al cpv. 1 lett. b

dell’art. 20 Las.

Esse, pertanto, di

principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai

beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito

disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las) - di

una prestazione assistenziale speciale.

Per quanto attiene alle

spese relative a cure dentarie con sentenza 42.2007.9 del 14 febbraio 2008,

massimata in RtiD II-2008 N. 14 pag. 51-52, questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva negato

una prestazione assistenziale speciale per la copertura integrale delle cure

dentistiche a favore della figlia di una beneficiaria di prestazioni

assistenziali ordinarie. In effetti dall’accertamento esperito dal TCA presso

la Commissione dei periti dentisti è emerso che l’anomalia di cui era

portatrice la giovane non era tale da impedirle una masticazione corretta e ai

fini del trattamento era preponderante l’indicazione estetica rispetto a quella

funzionale. La malformazione di cui era affetta la ragazza non rivestiva, del

resto, una gravità di poco inferiore a quella delle affezioni dentarie

riconosciute dall’AI quali infermità congenite, le quali vengono assunte

dall’AI per assicurati fino al compimento dei 20 anni. Visto che il trattamento

dentario si imponeva più per motivi estetici che funzionali, nemmeno un

rimborso parziale poteva trovare giustificazione. Anche nel caso in cui una cura

si fosse rivelata necessaria per motivi di salute dentaria, una copertura

parziale avrebbe comunque dovuto essere esclusa, se il trattamento non era

semplice e adeguato, ma esisteva un’altra cura di costo inferiore permettente

di raggiungere lo scopo cercato. In tal caso sarebbe stata finanziata questa

ulteriore cura, purché l’interessato avesse accettato di sottoporvisi. Gli

assistiti, in effetti, non vanno posti – pagando solo una parte di un

determinato trattamento – nella condizione di non poter far fronte al restante

importo.

Al riguardo cfr. pure TCA

42.2013.21

del 9 aprile 2014.

2.17

Alla luce di tutto quanto

esposto e ritenuto, da un lato, che le prestazioni assistenziali per il 2009 di

complessivi fr. 25'812.-- e per il 2010 di complessivi fr. 25'193.20 sono state

attribuite alla ricorrente non computando nei relativi conteggi alcunché a

titolo di reddito da lavoro, né quale reddito disponibile Las (cfr. consid.

2.11

; doc. 23; 273; 263; 254; 245; 238; 229; 220; 210), dall’altro, che

l’insorgente non ha contestato l’entità delle entrate connesse all’attività

lucrativa svolta online di fr. 2'582.-- per il 2009 e di fr. 15'577.-- per il

2010.

(cfr. consid. 2.9.; 2.14.), la richiesta di rimborsare l’ammontare di fr.

18'159.-- (fr. 2'582.-- reddito netto per il 2009 + fr. 15'577.-- reddito netto

per il 2010) si rivela corretta.

La decisione

su reclamo del 24 giugno 2013, nella misura in cui ha confermato l’ordine di

restituzione del 5 novembre 2012, deve, conseguentemente, essere confermata.

L’amministrazione si

pronuncerà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in

giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr.

18'159.--.

Per costante

giurisprudenza federale, infatti, è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti