42.2013.13
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17 aprile 2014Italiano51 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2013.13
rs
Lugano
17 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 giugno 2013 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione del 5 novembre 2012, ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 18'159.-- per prestazioni assistenziali
indebitamente attribuite negli anni 2009-2010, a seguito della mancata presa in considerazione nel calcolo dell'utile netto (fr. 2'582.-- per
il 2009 e fr. 15'577.-- per il 2010) conseguito attraverso l'esercizio di
un'attività lucrativa online (cfr. doc. 23).
1.2. Con sentenza 42.2013.9 del 18
giugno 2013 il TCA ha accolto il ricorso di RI 1 per denegata giustizia, nella
misura in cui l’USSI non si era pronunciato sul reclamo del 28 novembre 2012
relativo all’ordine di restituzione ma aveva emesso una decisione di condono,
che è risultata prematura.
Gli atti sono stati
trasmessi all’amministrazione per decidere in relazione al reclamo del 28
novembre 2012, mentre la decisione sulla domanda di condono è stata annullata.
Al riguardo questa Corte
ha osservato:
" (…)
Nella presente fattispecie sia dall'intestazione dello scritto di RI
1 del 28 novembre 2012 che dalle conclusioni (cfr. Doc. A3) emerge con evidenza
che la richiedente intendeva contestare l'importo chiesto in restituzione, sia
chiedere il condono ("chiedo che venga considerata la somma
restante").
L'USSI avrebbe pertanto dovuto interpretare tale scritto come un
reclamo contro la decisione di restituzione del 5 novembre 2012 ed emettere una
decisione su reclamo in merito alla restituzione, prima di emanare una
decisione formale sul condono (cfr. STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STF
9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009.
Ciò figura esplicitamente nei rimedi di diritto indicati dallo
stesso USSI (cfr. consid. 1.1).
Di conseguenza il presente ricorso deve essere accolto.
(…)”
1.3. A seguito della sentenza di
questo Tribunale l’USSI, il 24 giugno 2013, ha emanato una decisione su reclamo (cfr. doc. A) con cui ha confermato il proprio ordine di restituzione della
somma di fr. 18’159.-- emesso nei confronti di RI 1 il 5 novembre 2012 (cfr.
doc. 23).
1.4. Contro la decisione su
reclamo del 24 giugno 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto di annullare l’ordine di restituzione, adducendo:
" (…)
Tornando alla mia convocazione del 5.6.2012
con relativo verbale, ricordo che __________ e la collega __________ mi
comunicarono che i soldi dati come aiuto sociale a mio figlio __________, che è
maggiorenne, ma tremendamente in difficoltà finanziarie da diversi anni, tant’è
che è andato a vivere presso la nonna, sarebbero stati, molto probabilmente
considerati come denaro usato a scopo “sociale”.
Poi al momento del rifiuto del mio reclamo/condono,
questa triste situazione non è nemmeno stata menzionata o marginalmente.
Mi venne anche riferito che il denaro,
usato per un apparecchio dentario per l’altro mio figlio, __________, quasi
sicuramente sarebbe stato considerato.
Invece, anche qua, nessun cenno al merito.
Queste 2 questioni che ho appena citato,
sono state “trattate” molto superficialmente, soltanto nella decisione su
reclamo e, cito testualmente…”…i costi e i debiti asseriti (andate a
controllare se non mi credete) del figlio maggiorenne… non potevano essere
presi a carico del reclamante … La madre in assistenza non può farsi carico
delle spese del figlio…”.
Ma come si fa ad affermare cose del genere?
Una madre aiuta il proprio figlio se non ha
il denaro per farsi la spesa a prescindere dall’età dello stesso: una madre
aiuta il proprio figlio togliendosi anche il pane dalla propria bocca e
affermazioni come quelle citate dall’USSI sono disumane e pure vergognose se si
considera da quale ufficio sono state scritte!
Per le spese dentarie di __________,
invece, mi è stato scritto che potevo chiedere l’intervento dell’USSI.
Grazie tante… se qualcuno me ne avesse
informato a tempo debito…Ricordo nuovamente che la patologia dentaria di __________
era di tipo genetico e già al 1° anno di scuola elementare, il dentista
scolastico se ne accorse inviandomi presso uno specialista che effettuava 1
controllo all’anno per monitorare la situazione.
Chiesi a tale dentista (__________di __________)
se qualcuno avrebbe potuto aiutarmi nel pagamento di tale apparecchio. Lui mi
rispose che la patologia, se si fosse presentata, i costi dell’apparecchio
sarebbero potuti essere presi a carico dall’Ufficio dell’AI ma solo se si
trattava di una situazione grave. Non menzionò l’USSI come ente di aiuto consigliandomi
di “mettere da parte” Frs. 100.- al mese per coprire le spese quando sarebbe
arrivato il momento.
Come se non bastasse, la persona che io incontravo
regolarmente presso il municipio di __________, la signora __________, madre di
un coetaneo di __________, pur sapendo perché glielo comunicai, che mio figlio
necessitasse di un apparecchio, mai mi disse di fare richiesta al loro ufficio.
E visto che sto scrivendo delle
informazioni, o meglio disinformazioni, avute o non avute dall’ufficio di __________,
ribadisco nuovamente, come già esposto nel mio ricorso/reclamo del 28.11.2012
che la signora __________ non mi comunicò mai che il 10% delle fatture mediche
(ed erano tante) mi sarebbe stato rimborsato sempre dall’USSI.
Di questo ne sono stata informata, nel
2011, dal signor __________ dell’ufficio di __________. Mi fece recuperare
tutte le distinte dell’anno 2009 e 2010 e le inviò all’USSI sperando che mi
venissero riconosciute.
Fu così per quelle del 2010: per le
distinte del 2009 non mi venne riconosciuto nulla perché, secondo l’USSI, era
trascorso “troppo tempo”.
Allora, ci si pone una domanda ovvia: dov’è
l’equità, da parte di codesto ufficio se loro non rimborsano una cifra di circa
Frs. 1'500.- (perché io non ne son stata debitamente informata) ma poi chiedono
il rimborso di determinate somme risalendo fino “all’era della pietra” e
accusandomi di aver rubato lo Stato? (…)” (Doc. I)
1.5. L’USSI, in risposta, ha
chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. La ricorrente si è espressa
nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 18 settembre 2013 (cfr.
doc. V).
1.7. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve o meno restituire
l’ammontare di fr. 18'159.-- corrispondenti a prestazioni assistenziali
percepite negli anni 2009 e 2010.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata
oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre
2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in
vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono
stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari
(cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali
previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le
malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla
relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di
studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno
complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale
previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno
1996;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
Anche dal Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si
evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i
residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la
riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante
il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli
e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono
l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art.
11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi
(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si
suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250
del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza
dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono
dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base
della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.
2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova
versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo,
cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS"
in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la
Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare,
dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali,
l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti
alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento
integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art.
19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di
intervento corrisponde:
" A. Forfait
globale e Supplemento d'integrazione
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica
ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato
dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle
raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni
persona supplementare
+ 269.--
-
+ 269.--
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16
anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile
assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età;
l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste
persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli importi appena
menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010
del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.5. L’art.
22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia
(coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie
a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4. Non
vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non
vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non
vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non
vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’
importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20
della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per
l’alloggio
Per il calcolo
della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese
accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
così il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi
giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle
coppie conviventi. (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art.
6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15
febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il
seguente:
"
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU
9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile
è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa
per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota
cantonale media ponderata;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato
il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297).
Il Consiglio di Stato e il
Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri
scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale
base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio
del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata
alla pubblicazione in RtiD I-2013).
Il nuovo
tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto
dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Le deroghe ad alcune delle
diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli
art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2
Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito
disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del
richiedente.
Alcune entrate non
considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi
contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las
(per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento
di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las
viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito
Laps.
Dal calcolo delle spese ai
sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri
permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non
possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo
vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri
mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il riconoscimento
delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8
maggio 2002, pag. 5).
2.6. L’art. 67 Las,
relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente,
rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale.”
Giusta l’art.
68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è
tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali.
2L’assistito
è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale
l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione
di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.7. Per quanto
concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2
Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione
assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le
decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
2.8. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.9. A motivazione dell’ordine di
restituzione del 5 novembre 2012 relativo agli anni 2009 e 2010 l’USSI ha posto
il fatto che negli anni menzionati la ricorrente ha conseguito tramite
l’attività di compravendita di gioielli (bigiotteria) svolta online dei redditi
non dichiarati all’amministrazione (cfr. doc. 23; A).
Dalla documentazione agli
atti emerge che l’insorgente negli anni 2009 e 2010 ha effettivamente esercitato un’attività lucrativa online.
In effetti la stessa, nel
reclamo interposto il 28 novembre 2011 contro il provvedimento di rimborso
(cfr. doc. 14), ha ammesso, da un lato, di aver in quegli anni comprato e
rivenduto online tramite la piattaforma __________ della merce, e meglio
bigiotteria.
Dall’altro, di aver
guadagnato grazie a tale attività l’importo di circa fr. 2'500.-- nel 2009 e la
somma di circa fr. 15'000.-- nel 2010 (cfr. doc. 15).
2.10. Nell’ambito dell’assistenza
sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04
del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V
143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011
del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che
in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni
assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di
impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole
comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività
retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le
disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al
punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che
la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il
sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la
persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti
d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire
quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.
Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è
sussidiario:
·
allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno
deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla
situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del
lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
·
agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una
prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità
d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni
d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di
famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
·
alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le
prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni
pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un
carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione
dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo
alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in
dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea
2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.11. Nella concreta evenienza sulla
base del principio di sussidiarietà la ricorrente, per far fronte alle spese
primarie proprie e del figlio __________ (__________1997), avrebbe dovuto
utilizzare prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa svolta
online, rispetto alle prestazioni assistenziali.
Va, inoltre, considerato
che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las
(cfr. consid. 2.5.) rinvia e che regolamenta il
reddito computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L’art. 17 LT prevede che
sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale,
industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da
ogni altra attività lucrativa indipendente.
Negli anni 2009 e 2010 la
situazione finanziaria dell’insorgente, avendo la stessa beneficiato di guadagni
conseguiti online ma avendo omesso di annunciare tali entrate all’USSI senza
indugio, era differente rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al momento in
cui ha allestito i conteggi relativi a tali archi di tempo in cui a titolo di
reddito del lavoro - e a titolo di reddito computabile Las - non è stato
computato alcunché (cfr. doc. 273 e 276 per il mese di gennaio 2009; doc. 263 e
266 per il periodo febbraio-luglio 2009; doc. 254 e 257 per i mesi di agosto e
settembre 2009; doc. 245 e 248 per il periodo ottobre-dicembre 2009; doc. 238 e
241 per il lasso di tempo gennaio-aprile 2010; doc. 229 e 232 per il periodo
maggio-settembre 2010, doc. 220 e 223 per il mese di ottobre 2010, doc. 210 e
213 per i mesi di novembre e dicembre 2010).
Nella fattispecie sono,
inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.8.).
In effetti quando, a
seguito del rapporto degli Ispettori del lavoro dell’ottobre 2011 e della
documentazione raccolta dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro,
l’USSI ha saputo dell’attività di compravendita svolta online dalla ricorrente
(cfr. doc. 23) sono emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione
giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
E’ quindi evidente che il
calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive
entrate dell’insorgente.
Di conseguenza la
ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti agli anni 2009 e 2010.
Al riguardo
è utile ribadire (cfr. consid. 2.8.) che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è
irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2
dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Le argomentazioni
ricorsuali relative alle asserite mancate o tardive informazioni riguardo alla
possibilità di richiedere all’USSI di assumere le spese connesse a cure
dentarie per il figlio minorenne, rispettivamente la partecipazione ai costi
delle cure mediche (cfr. doc. I; consid. 1.4.) sono ininfluenti e verranno se
del caso esaminate nella procedura di condono (cfr. consid. 2.17 in fine).
2.12. Giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps,
applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid.
2.7.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento
in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma,
in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
Il tenore di tale disposto
corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni
sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Visto che il contenuto
dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25
cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto
l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia
anche al disposto della Laps.
In particolare l’art. 95
cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si
prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto
conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
A quest’ultimo riguardo in
una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T.
SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore
letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF
122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che
decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere
conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
Si tratta, quindi, pure
per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr.
STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29
maggio 2008 consid. 2.9.).
Fatti
I termini di perenzione
non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio
(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Al riguardo l’Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
La perenzione provoca l'estinzione del diritto
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non
solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,
indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112
V 6 consid. 4c pag. 8; 111
V 135 consid. 3b pag. 136).“
In una sentenza C 17/03
del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre,
ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto
conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di
un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova
dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti
per una restituzione erano dati.
Riguardo alle prestazioni
periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può
perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009
del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in
RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247
= DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio
2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.
2.13. Nella presente fattispecie
dalle carte processuali si evince, da un lato, che l’amministrazione è venuta a
conoscenza dell’attività lucrativa esercitata dalla ricorrente online tramite
un rapporto del 17 ottobre 2011 degli Ispettori del lavoro e l’esame della
documentazione raccolta dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.
In seguito ha avuto luogo, nel giugno 2012, un colloquio presso l’USSI nel
corso del quale all'insorgente è stato richiesto di trasmettere della
documentazione a comprova degli utili netti conseguiti (cfr. doc. 23).
Dall’altro, che l’ordine di
restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite dall’insorgente
negli anni 2009 e 2010 è stato emesso il 5 novembre 2012 (cfr. doc. 23; consid.
1.1.).
Se si considera che l’amministrazione
ha saputo dell’attività lucrativa della ricorrente al più presto nel
mese di ottobre 2011, risulta che il provvedimento del 5 novembre 2012 risale a
più di un anno dopo la scoperta dello svolgimento da parte dell’insorgente di
un’attività lucrativa online.
Al riguardo giova,
tuttavia, rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre
2011 consid. 3.2. ha precisato che:
" (…)
Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una
possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora
incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine
adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto
risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente
esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo
tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di
perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge
direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1
non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in
SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4
maggio 2009 consid. 4.1.1).”.
Di regola per esperire i
necessari accertamenti viene considerato adeguato un termine di 4 mesi (cfr. C
24/02 dell’11 febbraio 2004 consid. 3.2 = DLA 2004 N. 31 pag. 285).
Nella sentenza 9C_503/2010
del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale che ha
ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della protezione civile,
un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di
guadagno (IPG).
Inoltre con giudizio
38.2013.20 dell’11 settembre 2013 il TCA, alla luce della semplicità di quel
caso in esame - di fatto si trattava unicamente di calcolare quanti mesi di
lavoro l’assicurato aveva svolto entro il termine quadro di contribuzione -, ha
ritenuto che gli accertamenti necessari alla Cassa per verificare l’esistenza
di un obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite a
torto a causa del mancato compimento del periodo di contribuzione minimo
avrebbe richiesto non più di 30 giorni.
Con sentenza 42.2013.2 del
24 febbraio 2014, infine, questa Corte, pronunciandosi in relazione a un caso
analogo alla concreta evenienza di restituzione di prestazioni assistenziali a
seguito della scoperta di redditi non dichiarati provenienti da un’attività
lucrativa di compravendita online, ha considerato ragionevole e adeguato un
lasso di tempo di poco più di un mese e mezzo per acquisire la necessaria
conoscenza dei fatti.
Pertanto anche in casu, ritenuto
che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 5 novembre 2012, ossia
poco meno di tredici mesi dopo la scoperta - al più presto nell’ottobre 2011 -
dell’attività lucrativa svolta dal ricorrente, occorre concludere, senza che si
riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un arco di tempo di meno di
un mese (seconda metà del mese di ottobre 2011 – 6 novembre 2011) per acquisire
le fondamentali conoscenze dei fatti essenziali (periodi di
attività, entità delle entrate) in
modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione risulta, in ogni
caso, ragionevole e adeguato (in proposito cfr. pure STCA 42.2009.5 del 5
maggio 2010 consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del 26 agosto 2011
consid. 5.5.).
Il termine di perenzione
di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps nella fattispecie è così iniziato
a decorrere, al più presto il 6 novembre 2011.
In simili condizioni,
allorché l’USSI ha emesso la decisione del 5 novembre 2012 il diritto alla restituzione
delle prestazioni che la ricorrente ha indebitamente percepito negli anni 2009
e 2010 non era, dunque, ancora perento.
2.14. Occorre ora stabilire se
l’importo chiesto in restituzione di fr. 18'159.-- sia corretto.
L’amministrazione ha
determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti dall’insorgente
nel 2009, pari a fr. 2'582.--, e nel 2010, corrispondenti a fr. 15'577.-- (cfr.
doc. 23; A), conteggiati sulla base della documentazione raccolta dagli Ispettori
del lavoro, dall’Ufficio per la sorveglianza della mercato del lavoro, come
pure inviata dalla ricorrente stessa (cfr. doc. 23).
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.9.), l’insorgente non ha contestato l’entità in quanto tale delle
entrate connesse all’attività svolta online. Al contrario la medesima ha
riconosciuto di aver guadagnato circa fr. 2'500.-- nel 2009 e circa fr.
15'000.-- nel 2010 (cfr. doc. 15).
Di conseguenza il TCA non
ha motivo di dubitare della correttezza degli importi di fr. 2’582.-- per
l’anno 2009 e di fr. 15'577.-- per l’anno 2010 considerati dall’USSI (cfr. doc.
A).
2.15. La ricorrente ha, però,
chiesto di tenere conto che con gli introiti derivanti dalla sua attività lucrativa
ha aiutato suo figlio maggiorenne, __________, che abita presso la nonna per
fr. 8'000.-- e ha pure pagato un apparecchio dentale al figlio minorenne, __________,
che vive con lei (cfr. doc. I; V).
A ragione l’USSI nel
calcolo dell’importo da restituire non ha considerato le spese del figlio
maggiorenne a cui ha provveduto la madre.
L’art. 4 Laps, concernente
l’unità di riferimento, prevede che:
"
1L’unità di riferimento
è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è
considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità
parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono
economicamente indipendenti.
2-7…”
La Las deroga al regime
introdotto dalla Laps in relazione alla determinazione dell’unità di
riferimento unicamente con l’art. 21, il cui tenore è il seguente:
" 1In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del
diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile
residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle
prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori
che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS.
2In
caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di
riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o
di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159,
163, 276, 328 e 329 CCS.”
L'unità economica di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia
di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.
4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Relativamente al concetto
di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1
lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:
Considerandi
" 1Una persona maggiorenne non è economicamente
indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno di 30 anni;
b) non
è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata
vincolata da un’unione domestica registrata;
c) non ha figli;
d) è in prima formazione.
2Vi è prima formazione ai sensi
del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore
ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello
seguente:
a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di
tipo propedeutico;
b) secondario
2.
di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un
titolo dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario
di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del
biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se
non possiede già un titolo di livello terziario;
d) perfezionamento
linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.
3…” (La sottolineatura è del
redattore)
In proposito è utile
segnalare che con STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013
N.9 pag. 25 segg., questa Corte ha stabilito che per valutare se un figlio
maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, sperato o
vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima
formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato
nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della
sua situazione economica.
Se il figlio ossequia i
quattro presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps e non
risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento, egli rientrerà
nell’unità di riferimento dei genitori.
Se, invece, il figlio
adempie le quattro condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d
Reg.Laps ma, grazie alle proprie risorse può mantenersi completamente, egli non
sarà compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a meno che lo stesso viva
in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia, quindi, tenuto
all’assistenza tra parenti in linea ascendente.
In concreto il figlio
maggiorenne non abita con l’insorgente, bensì con la nonna (cfr. doc. I).
Pertanto, già per questo
fatto, è comunque escluso che costituisse un’unità di riferimento con la madre
e quindi i suoi costi, così come pure gli eventuali suoi redditi non vanno
computati nel calcolo dell’assistenza sociale dell’insorgente da rimborsare.
Inoltre l’art.
277.
CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei
confronti dei figli, enuncia che:
" 1L’obbligo di mantenimento
dura fino alla maggiore età del figlio.
2.
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione
appropriata, i genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono
continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile
formazione possa normalmente concludersi.”
Relativamente
ai figli maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei
genitori un obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio
stia ancora seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si
possa ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a
confronto la situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa
del figlio maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19
febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61).
Nella
sentenza 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61,
appena citata il TF ha sottolineato che la responsabilità individuale del
figlio maggiorenne è, in ogni caso, prioritaria rispetto all’obbligo di
mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC), per cui il figlio
durante la formazione è tenuto a sfruttare, per quanto compatibile con
quest’ultima, tutte le possibilità per provvedere al proprio sostentamento, in
particolare deve dedicarsi a un’attività lavorativa, in relazione alla quale va
semmai computato un reddito ipotetico.
Secondo l’art.
328.
CC, concernente l’assistenza tra parenti:
" 1 Chi vive in condizioni
agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando
senza di ciò essi cadessero nel bisogno.
2.
È
fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner
registrato.”
Al
riguardo giova evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti
in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate
(cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).
Siccome il concetto del
dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai
tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere
interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera per
l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di
contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile
di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr. 180'000.-- per le coppie, a cui
aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per ogni figlio minorenne o in
formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4;
Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nel caso di
specie la ricorrente, che negli anni 2009 e 2010 era al beneficio dell’assistenza
sociale, non viveva evidentemente in condizioni agiate giusta l’art. 328 CC, né
da lei poteva essere ragionevolmente preteso un contributo al mantenimento del
figlio anche nel caso in cui fosse stato ancora in formazione ai sensi
dell’art. 277 CC.
Ne discende
che la medesima non era tenuta a provvedere al mantenimento del figlio
maggiorenne __________.
2.16
Relativamente al costo
dell’apparecchio dentale a cui la ricorrente sostiene di aver fatto fronte, va
osservato che, indipendentemente dalla circostanza che agli atti non risulti
alcuna fattura e/o ricevuta di pagamento in merito, le spese dentali non rientrano
nei costi computabili nel calcolo volto alla determinazione della prestazione
assistenziale ordinaria.
A tale proposito giova
rilevare che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime
costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 22
Las e 6, 8 e 9 Laps (cfr. consid. 2.5.) sono elencati in modo esaustivo.
Di conseguenza, una volta
conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale, non è
possibile computarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.
A eventuali ulteriori
costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva
delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia
di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare
destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto,
mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. STCA 42.2008.2
del 19 maggio 2008 consid. 2.17.; E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
In
simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in
virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa
deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti
delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20
agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), l’USSI, visto che le spese
dentali non rientrano nella lista esaustiva delle spese vincolate, rettamente
non ne ha tenuto conto nel calcolo delle prestazioni assistenziali ordinarie
per gli anni 2009 e 2010 da restituire.
Giova, in
ogni caso, rilevare che l’art. 20 Las contempla la possibilità di
beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.
Tale disposto legale al
cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni che non risulta, tuttavia, essere
esaustivo.
In effetti la lista di
prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che
la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Le spese dentarie,
franchigie e partecipazioni ai costi di cure mediche, nonché spese
straordinarie dovute a malattia o handicap sono elencate al cpv. 1 lett. b
dell’art. 20 Las.
Esse, pertanto, di
principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai
beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las) - di
una prestazione assistenziale speciale.
Per quanto attiene alle
spese relative a cure dentarie con sentenza 42.2007.9 del 14 febbraio 2008,
massimata in RtiD II-2008 N. 14 pag. 51-52, questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva negato
una prestazione assistenziale speciale per la copertura integrale delle cure
dentistiche a favore della figlia di una beneficiaria di prestazioni
assistenziali ordinarie. In effetti dall’accertamento esperito dal TCA presso
la Commissione dei periti dentisti è emerso che l’anomalia di cui era
portatrice la giovane non era tale da impedirle una masticazione corretta e ai
fini del trattamento era preponderante l’indicazione estetica rispetto a quella
funzionale. La malformazione di cui era affetta la ragazza non rivestiva, del
resto, una gravità di poco inferiore a quella delle affezioni dentarie
riconosciute dall’AI quali infermità congenite, le quali vengono assunte
dall’AI per assicurati fino al compimento dei 20 anni. Visto che il trattamento
dentario si imponeva più per motivi estetici che funzionali, nemmeno un
rimborso parziale poteva trovare giustificazione. Anche nel caso in cui una cura
si fosse rivelata necessaria per motivi di salute dentaria, una copertura
parziale avrebbe comunque dovuto essere esclusa, se il trattamento non era
semplice e adeguato, ma esisteva un’altra cura di costo inferiore permettente
di raggiungere lo scopo cercato. In tal caso sarebbe stata finanziata questa
ulteriore cura, purché l’interessato avesse accettato di sottoporvisi. Gli
assistiti, in effetti, non vanno posti – pagando solo una parte di un
determinato trattamento – nella condizione di non poter far fronte al restante
importo.
Al riguardo cfr. pure TCA
42.2013.21
del 9 aprile 2014.
2.17
Alla luce di tutto quanto
esposto e ritenuto, da un lato, che le prestazioni assistenziali per il 2009 di
complessivi fr. 25'812.-- e per il 2010 di complessivi fr. 25'193.20 sono state
attribuite alla ricorrente non computando nei relativi conteggi alcunché a
titolo di reddito da lavoro, né quale reddito disponibile Las (cfr. consid.
2.11
; doc. 23; 273; 263; 254; 245; 238; 229; 220; 210), dall’altro, che
l’insorgente non ha contestato l’entità delle entrate connesse all’attività
lucrativa svolta online di fr. 2'582.-- per il 2009 e di fr. 15'577.-- per il
2010.
(cfr. consid. 2.9.; 2.14.), la richiesta di rimborsare l’ammontare di fr.
18'159.-- (fr. 2'582.-- reddito netto per il 2009 + fr. 15'577.-- reddito netto
per il 2010) si rivela corretta.
La decisione
su reclamo del 24 giugno 2013, nella misura in cui ha confermato l’ordine di
restituzione del 5 novembre 2012, deve, conseguentemente, essere confermata.
L’amministrazione si
pronuncerà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in
giudicato la decisione con la quale è stata chiesta la restituzione di fr.
18'159.--.
Per costante
giurisprudenza federale, infatti, è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti