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Decisione

42.2013.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 gennaio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i miei diritti e le mie ragioni, dal momento che, nonostante mie precise

richieste in questo senso, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

non mi ha mai notificata una decisione formale, con l'indicazione dei rimedi di

diritto. La mia ultima richiesta in questo senso risale al 31 luglio 2013, e

fino ad oggi non ho ancora ricevuto risposta.

Ritengo quindi che l'Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento sia da condannare per ritardata o denegata giustizia, dal

momento che fino ad oggi e nonostante le mie richieste in questo senso, non ha

mai provveduto ad inoltrarmi una decisione formale. Nel corso di un colloquio

personale mi è stata addirittura comunicato che non vi era bisogno di alcuna

decisione formale per la modifica della nostra situazione abitativa, e che così

l'autorità poteva disporre liberamente in virtù di quanto dispone la legge

sull'asilo.

Ora io non sono affatto convinta di quest'ultima

motivazione. L'Ufficio del sostegno sociale quando definisce il proprio

intervento, rende sempre una decisione. In questi anni ne ho ricevute

moltissime, riguardanti l'importo delle prestazioni che mi spettavano. Non vedo

quindi per quale motivo non si debba redigere una decisione formale anche

allorquando l'autorità "decide" di modificare l'assetto abitativo di

una famiglia.

Chiedo quindi, signori giudici, che l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento sia condannato per ritardata o denegata

giustizia, dal momento che, nonostante lo abbia richiesto a più riprese, non mi

è mai stata intimata una decisione formale, alla quale, credo, io abbia

diritto." (Doc. I)

1.10. Nella

risposta del 16 settembre 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(…)

12.

Sulla base di quanto sopra esposto l'USSI ritiene

di aver eseguito la notifica del collocamento presso il Centro della CRS in modo

corretto: segnatamente la Signora RI 1 è stata preventivamente informata

oralmente (v. incontro) e successivamente le è stata notificata la decisione

formale per raccomandata. Il fatto che sulla stessa non figurassero i rimedi di

diritto le ha in ogni caso garantito la facoltà di ricorrere, facoltà di cui si

è avvalsa. L'USSI ha inoltre garantito alla ricorrente la facoltà di essere più

volte sentita.

Va anche rilevato che l'USSI ha risposto

tempestivamente a tutte le richieste scritte e le obiezioni sollevate dalla

ricorrente.

A titolo meramente indicativo segnaliamo che la

Signora RI 1 ha nel frattempo preso in locazione a sue spese un appartamento a __________.

13.

L'art. 28 della Legge federale sull'Asilo prevede

che i Cantoni sono competenti per l'assegnazione del luogo di soggiorno, in

particolare il cpv. 2 recita: "possono assegnargli un alloggio e, in

particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un

esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere

provvedimenti".

Nel caso in questione, rilevata la difficoltà

della ricorrente di gestire sé stessa ed i suoi figli, considerata la mancata

integrazione sfociata poi in uno sfratto, ha ritenuto utile e opportuno

prendere i provvedimenti necessari per aiutare la Signora RI 1.

Tale decisione è stata inoltre discussa a più

riprese dai rappresentanti dell'USSI con la Signora RI 1 direttamente, talvolta

anche in presenza dei suoi figli, nel tentativo di farle comprendere il motivo

profondo alla base del loro trasferimento in un Centro collettivo.

14.

L'USSI sostiene quindi di aver agito

correttamente dal profilo formale e procedurale, segnatamente ha notificato

alla ricorrente la decisione di trasferimento per raccomandata, garantendo così

alla ricorrente il diritto di opporsi formalmente alla stessa possibilità della

quale la Signora RI 1 si è avvalsa e alla quale l'USSI ha prontamente

replicato." (Doc. III)

1.11. Il 7 ottobre

2013 il Presidente del TCA, con riferimento al punto 14 della risposta di causa

ha chiesto all'amministrazione di precisare in che data "l'USSI ha emesso

la decisione su reclamo con la corretta indicazione dei rimedi di diritto"

(cfr. Doc. V).

1.12. Il 14 ottobre

2013 l'USSI ha rilevato:

"

Rispondiamo alla sua richiesta del 7 ottobre

2013 comunicandole che al punto 14 della risposta di causa del 16 settembre

2013, il Servizio richiedenti l'asilo dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento intendeva il fatto che le raccomandate inviate alla signora RI

1 (di cui alleghiamo di nuovo copia) consistevano nella notifica di

trasferimento del 21.05.2013, seguita da altrettante risposte circostanziate

sia al suo reclamo del 24.05.2013 che alla sua comunicazione del 28.05.2013 e

alle sue richieste del 14.05.2013 e del 10.06.2013.

A nostro modesto avviso, come già indicato ai

punti 12 e 13 della risposta di causa, l'assenza dei rimedi di diritto nella

notifica del 21.05.2013 ha comunque garantito alla Signora RI 1 di fare reclamo

e di essere più volte sentita dallo scrivente ufficio.

Il motivo per il quale nei nostri scritti non

sono stati indicati i rimedi di diritto è da collegare ai contenuti dell'art.

28 della Legge sull'asilo (LAsi) che impone ai Cantoni di assegnare un alloggio

agli utenti beneficiari di prestazioni di sostegno sociale, non facendo alcuna

distinzione tra l'alloggio collettivo e l'alloggio individuale. La nostra

modalità di comunicazione è altresì supportata dall'art. 83 della LAsi, ed in

particolare dei paragrafi d.,e., che autorizza in modo chiaro i servizi

competenti a limitare le prestazioni di sostegno sociale ai beneficiari che

rifiutano un alloggio adeguato loro attribuito e che ne provocano la disdetta

per loro colpa.

Nella fattispecie, quindi non si trattava di

negare delle prestazioni di sostegno sociale alla signora RI 1, ma bensì, più

semplicemente, di farle capire che l'alloggio che le era stato assegnato era

quello indicato nelle raccomandate e che lo stesso era stato reperito in base alle

gravi problematiche che il suo caso presentava. Non capiamo come avremmo potuto

stilare una decisione relativa all'erogazione di prestazioni poiché la signora

era stata sfrattata dal suo appartamento e pertanto non vi era alcuna

prestazione da versare a suo favore. Il problema consisteva piuttosto nel

reperire una sistemazione adatta alle circostanze del caso – compito, questo,

che spettava al nostro ufficio – una volta individuata la soluzione

dell'alloggio collettivo, gestito dalla Croce Rossa Svizzera, Sezione del __________,

questo comportava anche l'erogazione delle prestazioni a suo favore

direttamente da parte del medesimo Ente, con il quale il Cantone ha un

contratto di prestazione.

Per ritornare alla problematica della mancata

indicazione dei rimedi di diritto nei nostri invii raccomandati, ci permettiamo

ancora una volta di sottolineare, come già fatto nella risposta di causa, che

la loro non ha inficiato il contenuto della stessa né ha privato la signora RI

1 di esprimere tutto il suo dissenso, che è stato oggetto di ulteriori

valutazioni all'interno del nostro ufficio.

A titolo più generale, ci permettiamo di rilevare

che se ogni singola assegnazione di alloggio, che il Servizio richiedenti

l'asilo esegue nell'ambito della LAsi, dovesse essere assortita dai rimedi di

diritto, da un canto, svuoterebbe di senso il compito affidato dalla

Confederazione al Cantone e, dall'altro, sarebbe causa di gravissimi problemi

di logistica e di gestione poiché ovviamente la stragrande maggioranza dei

nostri utenti non accetterebbe più di essere collocata in un centro

collettivo." (Doc. VIII)

1.13. Il 23 ottobre

2013 il TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per inoltrare

osservazioni scritte (cfr. Doc. IX).

1.14. L'11

novembre 2013 l'avv. RA 1 ha comunicato di patrocinare la ricorrente.

Il 25

novembre 2013 il rappresentante di RI 1 ha rilevato:

"

… rilevo come la stessa LAsi citata da predetto

ufficio, impone ai Cantoni di prevedere almeno un'istanza di ricorso contro le

decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della legge federale e

delle relative disposizioni (art. 103 LAsi). A ben vedere, non v'è dubbio che

la decisione su reclamo risalente al 28 maggio 2013 è stata presa sulla base

della LAsi. Non solo: la stessa non si limita alla sola assegnazione di un

alloggio collettivo (decisione peraltro discutibile nella fattispecie ritenuto

che la ricorrente con i figli vive in Svizzera da parecchi anni), bensì anche a

dividere madre e figli minorenni assegnando loro alloggi diversi in località

diverse. Simile decisione appare estremamente pregiudizievole e lesiva degli

interessi della famiglia della ricorrente: a maggior ragione la stessa, visto

oltretutto le argomentazioni sviluppate dall'USSI, avrebbe dovuto indicare i

rimedi di diritto è posta al vaglio di un'autorità di ricorso." (Doc. XII)

1.15. Il 27

novembre 2013 il TCA ha assegnato all'USSI un termine di 10 giorni per

presentare osservazioni scritte (cfr. Doc. XIII).

L'amministrazione

è rimasta silente (cfr. doc. XIII).

in

diritto

2.1. Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato

il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20

consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del

10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib

325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

2.2. L'art. 86

della legge federale sugli stranieri (LStr.) del 16 dicembre 2005, dedicato

all'aiuto sociale e assicurazioni malattie prevede quanto segue:

"

1I Cantoni

disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto

sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80-84 LAsi concernenti i

richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i

rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i

rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo.

2Per quanto

concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi

provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti

l'asilo della LAsi e della legge federale del 17 marzo 1994 sull'assicurazione

malattie."

Nel

Canton Ticino l'art. 6 della legge sull'assistenza sociale stabilisce che:

"

1Il Consiglio

di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la

procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di

dimora.

2Nello

stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni

federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio

di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la

gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati."

Sulla

base di questa norma legale l'esecutivo ha adottato il 23 gennaio 2007 il

Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo,

le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le

persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata

rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del Consiglio di Stato

del 23 gennaio 2007.

L'art. 10

del Regolamento prevede i seguenti rimedi di diritto:

"

1 Contro le

decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall'Ufficio o per

sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all'Ufficio entro 30

giorni dalla notifica.

Considerandi

2.

Il reclamo

deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da

un suo rappresentante.

3.

Contro le decisioni

su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai

sensi dell'art. 33 Laps."

2.3

Nella

presente fattispecie, questo Tribunale ritiene che gli scritti dell'USSI del 21

maggio 2013 con il quale è stato ordinato il trasferimento in un centro

collettivo per richiedenti l'asilo della Croce Rossa (cfr. consid. 1.2) e quelli

del 31 maggio 2013 e del 5 giugno 2013 con i quali è stata determinata

l'entità delle prestazioni assistenziali spettanti a RI 1 (cfr. consid. 1.5) devono

essere considerati una vera e propria decisione formale (cfr. al riguardo: STCA

42.2010.37

del 18 novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14 gennaio 2010; STCA

33.2007.6

del 26 novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18 agosto 2003; STCA

30.2002.16

del 18 ottobre 2002).

Contro la

decisione del 21 maggio 2013 l'interessata ha inoltrato un reclamo il 24 maggio

2013.

(cfr. consid. 1.3).

Contro le

altre decisioni RI 1 ha inviato una lettera all'USSI il 10 giugno 2013 nella

quale ha chiesto "qual è l'importo dovuto per il vitto mio e per il figlio

__________, chi è incaricato a versare detto importo e quando e dove posso

ritirarlo" (cfr. consid. 1.6).

Anche questa

lettera deve essere interpretata come un reclamo contro le precedenti

decisioni.

L'USSI

non ha mai emesso una decisione su reclamo come prescritto dall'art. 10 cpv. 3

del Regolamento, ma si è limitato a confermare la propria posizione con lettere

del 28 maggio 2013 (cfr. consid. 1.4) e dell'11 giugno 2013 (cfr. consid. 1.7).

Nei mesi

successivi e precisamente l'8 luglio 2013 (cfr. Doc. 1L) e il 31 luglio 2013

(cfr. Doc. 1N) l'interessata ha sollecitato all'amministrazione l'emanazione di

una decisione su reclamo, con la corretta indicazione dei rimedi di diritto.

Anche

dopo queste richieste, l'USSI non ha emesso nessuna decisione su reclamo.

Così

facendo l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia (cfr. consid.

2.

).

Il

presente ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all'USSI

affinché emetta al più presto una decisione su reclamo, con la corretta

indicazione dei rimedi di diritto (sull'obbligo per l'amministrazione di

emettere decisioni formali e decisioni su reclamo anche in questo ambito, cfr.

DTF 135 I 119; DTF 138 V 310; STF 8C_912/2012 del 22 novembre 2013).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto.

§ È constatato

un diniego di giustizia.

§§ Gli

atti vengono rinviati all'USSI affinché emetta una decisione sui reclami

interposti da Ridha Wazeera.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'USSI

verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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