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Decisione

42.2013.16

Negato prest.assist. Redditi dei ricorr.vanno cumulati.In casu non 2 calcoli separati.Secondo veros.prep., confrontati con convivenza stabile. Non credibile situaz.(legame affettivo, conviv.) cambiata

2 aprile 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i partner si riappropriano degli oggetti di proprietà esclusiva.

Gli oggetti in comproprietà vengono equamente suddivisi.

I regali fatti durante il periodo di

concubinato rimangono di proprietà di colui che l’ha ricevuti.

9. Entrambi i

partner hanno il diritto a richiedere un adeguamento in caso di cambiamenti

notevoli e durevoli delle circostanze che costituiscono la base del presente

contratto.

10. La proprietà

degli oggetti all'interno dell'economia domestica comune verrà regolamentata al

di fuori di questo contratto."

(Doc. 43-44)

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, in applicazione dell'abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010

del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF

Considerandi

8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), a ragione l'USSI ha

ritenuto che ci troviamo in presenza di un caso di applicazione dell'art. 4

cpv. 1 lett. c Laps.

Si tratta infatti di due

giovani, che hanno deciso di convivere dal luglio 2010, essendo uniti da un

legame affettivo (cfr. consid. 1.4: " condividevamo ancora lo stesso letto

e ci ritenevamo una coppia"), che hanno cambiato insieme diversi

appartamenti e che, nel 2012, hanno sottoscritto un contratto per regolare la

propria convivenza.

L'affermazione di RI 2

secondo cui la situazione si è da allora sostanzialmente modificata non risulta

peraltro credibile alla luce del punto 8 del Contratto di convivenza, secondo

il quale, in caso di scioglimento del rapporto di convivenza, un partner deve

lasciare l'appartamento comune.

In conclusione, dunque,

secondo il TCA, a ragione l'USSI ha negato ad RI 1 il diritto alle prestazioni

assistenziali in quanto effettuando il calcolo che tiene pure conto, in

particolare, del salario percepito da RI 2 emerge un'eccedenza di fr. 277.--

mensili (cfr. doc. 4).

La decisione su reclamo

del 5 settembre 2013 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti